Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2013.27

 

rs/sc

Lugano

24 luglio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 aprile 2013 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ___________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 15 gennaio 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi del contratto di tirocinio scadente il 31 agosto 2012 precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 1).

 

                               1.2.   Il 3 aprile 2013 l’amministrazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha accolto l’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 2) e ha annullato la decisione di sanzione del 15 gennaio 2013 (cfr. doc. A).

 

                                         L’URC ha così motivato il proprio provvedimento del 3 aprile 2013:

 

"  (…)

3.   Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti, come pure da quanto scritto nell'opposizione e dalla documentazione ad essa allegata, abbiamo potuto rilevare come la decisione di sospendere il signor RI 1 per 12 giorni dalle indennità di disoccupazione non sia corretta.

 

L'URC ha deciso di sospendere l'assicurato dalle indennità di disoccupazione per non essere in grado di comprovare alcuna ricerca di lavoro nei tre mesi che hanno preceduto la sua iscrizione in disoccupazione.

Per errore la consulente ha considerato che l'assicurato si fosse iscritto in disoccupazione al termine del suo apprendistato di polimeccanico.

Secondo le disposizioni vigenti, in casi simili la verifica delle ricerche di lavoro deve giustamente essere estesa ai tre mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione.

 

Il caso del signor RI 1 però non rientra in questa categoria di persone.

Egli tra il settembre 2010 e il giugno 2012 ha frequentato la Scuola specializzata superiore di tecnica a __________, ciclo di studi a tempo pieno.

In casi simili la prassi vuole che l'assicurato inizi le ricerche di lavoro dopo essere venuto a conoscenza del risultato degli esami.

La scuola, in data 28 giugno 2012, ha decretato che l'assicurato non poteva essere promosso al secondo anno, l'assicurato ha ricevuto la notizia qualche giorno dopo a casa. Parallelamente, in data 10 maggio 2012, il signor RI 1 confermava la sua iscrizione ad una corso di lingua tedesca a __________, per il periodo 01.07.2012 - 10.08.2012. Il suo annuncio in disoccupazione, avvenuto il 13 agosto 2012, è quindi avvenuto al termine di un corso di riqualifica motivo per cui il dovere di iniziare a svolgere ricerche di lavoro partiva I'11 o il 12 agosto 2012.

Giorni, tra l'altro, necessari all'assicurato per rientrare al suo domicilio in Ticino.

 

Visto quanto sopra il controllo delle ricerche di lavoro del periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione non poteva estendersi ai tre mesi precedenti il suo annuncio all'URC.

La verifica delle ricerche di lavoro andava semmai eseguita nel periodo compreso tra I'11 e il 12 agosto 2013. (…)" (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 3 aprile 2013 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che gli vengano corrisposte le indennità di disoccupazione maturate a partire dal 13 agosto 2012 (cfr. doc. I pag. 2).

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto:

 

"  (…)

Inoltro il presente ricorso perché parzialmente soddisfatto della decisione presa.

 

L'ufficio regionale di collocamento ammette gli errori commessi e mi comunica che l'opposizione è accolta e la decisione del 15.01.2013 (n. 326077915) è annullata.

 

Non si pronuncia però su quanto da me richiesto, ossia la richiesta di versamento delle indennità a partire del 13 agosto 2012.

 

Con le date da me esposte e con riferimento a tutte le leggi e regolamenti pertinenti chiedo che mi venga concesso il diritto all'indennità a partire dal 13 agosto 2012 e non con una sospensione pretestuosa di 6 mesi.

 

Ho svolto regolarmente il mio apprendistato con il conseguimento del relativo diploma federale, mi sono impegnato per quasi 2 anni, purtroppo senza successo, presso la scuola dei quadri superiori di __________, e a un corso di lingua tedesca a __________.

 

Dalla fine dell'apprendistato alla fine del corso di lingue sono passati 713 giorni in cui non ho chiesto niente a nessuno salvo ai miei genitori.

 

Quello che ho ottenuto è la sospensione al diritto d'indennità per 6 mesi, senza un'ombra di giustificazioni.

 

Ai colloqui con gli orientatori mi hanno sempre detto che è così e basta senza una decisione che potessi impugnare.

 

Il periodo di attesa supplementare di 120 giorni viene applicata se si hanno meno di 25 anni, se non si hanno figli a carico e se non si dispone di una formazione professionale completa.

 

Io dispongo di una formazione professionale completa e quindi ho diritto al versamento dell'indennità dopo un periodo di attesa di 5 giorni di disoccupazione.

 

Ho fatto le mie ricerche di lavoro, che ho documentato, ho presenziato ai colloqui, ho fatto tutto quello che era possibile per trovare un posto di lavoro. (…)" (Doc. I)

 

                               1.4.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   L’assicurato ha inviato delle proprie osservazioni l’8 maggio 2013 (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   L’amministrazione si è espressa in merito con scritto del 16 maggio 2013 (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   Il 28 maggio 2013 l’assicurato si è pronunciato nuovamente riguardo alla fattispecie (cfr. doc. IX).

 

 

 

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha interpellato la Cassa __________ di disoccupazione (di seguito la Cassa) come segue:

 

"  (…)

Il signor RI 1, nel ricorso al TCA, ha tra l’altro asserito che gli sarebbe stato applicato un periodo di attesa di 120 giorni.

 

Al riguardo vi chiediamo cortesemente di comunicarci se avete emesso nei confronti dell’assicurato una decisione formale concernente il periodo di attesa.

 

In caso di risposta affermativa, vogliate inviarci una copia della decisione e indicarci, comprovando debitamente, quando la stessa è stata notificata all’assicurato.” (Doc. XI)

 

 

                                         Il 17 giugno 2013 la Cassa ha risposto:

 

"  (…)

Il sig. RI 1 si è annunciato presso la nostra Cassa di disoccupazione a decorrere dal 13.08.2012 nella misura del 100%.

In precedenza lo stesso ha frequentato gli studi e più precisamente la Scuola specializzata superiore di tecnica di __________ per gli anni scolastici 2010/11 e 2011/12.

 

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è stato concesso in virtù dell'art. 14 cpv. 1 lettera a (motivo di esonero); confermiamo che al Sig. RI 1 è stato applicato un periodo di attesa di 120 giorni.

 

A tale proposito non è stata emessa alcuna decisione formale; mensilmente l'assicurato ha percepito al proprio domicilio un conteggio inerente le prestazioni erogate (o non erogate) dalla Cassa. Nel conteggio è indicato che "Nel caso volesse contestare il contenuto del presente conteggio può richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni. In assenza di tale richiesta, il conteggio entra in vigore".

 

Non è mai pervenuta alcuna contestazione del conteggio e/o una richiesta di decisione formale per i giorni di attesa applicati."

(Doc. XII)

 

                               1.9.   Il 5 luglio 2013 l’assicurato ha preso posizione in merito all’esito dell’accertamento esperito da questa Corte (cfr. doc. XIV).

 

                             1.10.   I doc. XI, XII e XIV sono stati trasmessi per conoscenza all’URC (cfr. doc. XV).

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

                                         Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

 

                                         L’art. 59 LPGA, relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

 

                                         La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009; N. 4 segg. ad art. 59)).

                                         L’interesse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

                                         Questo presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V 560, consid. 3.3).

 

                                         Su questo tema cfr. pure STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.

 

                                         In un recente giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte ha, segnatamente, rilevato che:

 

"  (…)

È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409 consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

 

                               2.3.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che nel caso di specie il ricorrente non dispone di un interesse degno di protezione pratico e attuale alla disamina della decisione su opposizione del 3 aprile 2013.

 

                                         Infatti nella presente fattispecie l’URC, a seguito dell’opposizione interposta dal ricorrente contro il provvedimento del 15 gennaio 2013 con cui è stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa di mancate ricerche precedentemente all’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 1; 2), il 3 aprile 2013 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha annullato la decisione di sanzione del 15 gennaio 2013.

                                     

                                         L’URC, al riguardo, ha rilevato che la sospensione era stata inflitta all’insorgente, ritenendo erroneamente che si fosse iscritto in disoccupazione il 13 agosto 2012 al termine del suo apprendistato di polimeccanico e che negli ultimi tre mesi di attività non avesse compiuto ricerche di lavoro.

                                         Il ricorrente, per contro, da un lato, fino al giugno 2012 ha frequentato a tempo pieno la Scuola specializzata superiore di tecnica a __________ e alla fine di quel mese ha saputo di essere stato promosso al secondo anno. Dall’altro, dal 1° luglio al 10 agosto 2012 ha seguito un corso di tedesco in __________.

                                         Egli, essendosi annunciato all’URC dopo un corso di riqualifica, avrebbe dovuto iniziare a cercare un’occupazione dall’11 o 12 agosto 2012, giorni peraltro necessari all’assicurato per rientrare in Ticino (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

 

                                         Avendo l’amministrazione, con decisione su opposizione del 3 aprile 2013, annullato la sospensione di dodici giorni inflitta all’assicurato con provvedimento del 15 gennaio 2013, dopo aver riesaminato attentamente la fattispecie a seguito dell’opposizione inoltrata dal ricorrente, un ricorso non può portare ora a un risultato più favorevole per quest’ultimo.

 

                                         Da questo profilo il ricorso risulta, pertanto, inammissibile.

 

                               2.4.   Giova, poi, segnalare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).                          

 

                                         Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 3 aprile 2013 riguarda esclusivamente la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione di dodici giorni inflitta all’assicurato giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, peraltro annullata (cfr. doc. A).

                                         Ogni altra questione, in particolare concernente il tema del periodo di attesa speciale di 120 giorni applicato al ricorrente (cfr. doc. I; V), esula dalla presente causa.

 

                                         Di conseguenza questa Corte non può chinarsi sulla problematica relativa alla correttezza o meno dell’applicazione all’assicurato di un periodo di attesa di 120 giorni ai sensi degli art. 18 cpv. 2 LADI e 6 cpv. 1 OADI.

 

                               2.5.   E’, in ogni caso, utile rilevare che la Cassa, interpellata dal TCA (cfr. doc. XI), il 17 giugno 2013 ha asserito di non avere emanato alcuna decisione formale concernente il periodo di attesa, precisando tuttavia che mensilmente l’assicurato ha ricevuto un conteggio inerente le prestazioni erogate (o non erogate) e che, nonostante nel conteggio sia stato indicato “Nel caso volesse contestare il contenuto del presente conteggio può richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni. In assenza di tale richiesta, il conteggio entra in vigore”, non le è mai pervenuta alcuna contestazione dello stesso e/o una richiesta di decisione formale per i giorni di attesa impartiti (cfr. doc. XII; consid. 1.8.).

 

                                         L’assicurato, pur rilevando di non aver potuto ricorrere in quanto mai è stata emessa una decisione formale, ha comunque riconosciuto di non aver contestato i conteggi (cfr. doc. I; V; XIV).

                                     

                                         Secondo la giurisprudenza federale i conteggi relativi alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una decisione informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze – se non è stata contestata dal destinatario, chiedendo l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V 412 consid. 5 pag 417 seg; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR 2004 ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; B. Rubin, "Assurance-chômage", Ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 790; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331 ; U. Kieser, op. cit., N. 14 ad art. 51 pag. 646.

 

                                         I conteggi emessi dalla Cassa costituiscono, dunque, delle decisioni informali. Come correttamente indicato dall'amministrazione (cfr. doc. XII), l’assicurato poteva contestare il loro contenuto e, quindi, l’applicazione di un periodo di attesa speciale di 120 giorni, chiedendo entro 90 giorni l’emanazione di una decisione formale.

 

                                         Dalle carte processuali emerge che l’insorgente, già con l’opposizione del 4 febbraio 2013 - pervenuta all’URC il 5 febbraio 2013 -, ha sollevato obiezioni circa l’applicazione di un periodo di attesa di 120 giorni e ha postulato l’erogazione di indennità di disoccupazione a decorrere dal 13 agosto 2012 previo un periodo di attesa di soli cinque giorni (cfr. doc. 2), come contemplato all’art. 18 cpv. 1 LADI.

 

                                         In simili condizioni, la richiesta formulata nell’opposizione del 4 febbraio 2013 va considerata quale tempestiva manifestazione del proprio disaccordo con i conteggi delle indennità di disoccupazione, in particolare in relazione al periodo di attesa di 120 giorni, emessi dalla Cassa nei 90 giorni precedenti, ossia dal 7 novembre 2012 (cfr. STCA 38.2011.42 dell’8 settembre 2011).

 

                                         Gli atti vanno, di conseguenza, trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché emetta una decisione formale al riguardo.

 

                                         In una sentenza K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza K 12/98 del 9 aprile 1998 consid. 2)".

 

                                         Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 16 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 30 cpv. 2 LTF) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Gli atti vanno trasmessi alla Cassa __________ di disoccupazione affinché emani una decisione formale come indicato al consid. 2.5.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti