Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2013.29

 

rs

Lugano

25 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 8 marzo 2013 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 8 marzo 2013 la Cassa Disoccupazione CO 1 (di seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 20 dicembre 2012 (cfr. doc. 24) con cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2012, in quanto entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (1°.10.2010 – 30.9.2012) non poteva comprovare i 12 mesi di contribuzione richiesti, come sostenuto dal medesimo (dal ottobre 2011 al settembre 2012), bensì unicamente 11 mesi di contribuzione e non poteva essere esonerato dal periodo di contribuzione e (cfr. doc. A).

 

                                         La Cassa,nella decisione su opposizione, ha segnatamente rilevato che:

 

"  (…)

Nel caso concreto si rileva che, al momento dell’iscrizione al collocamento (1 ottobre 2012), lei ha indicato di aver lavorato dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012, il contratto di lavoro stipulato menzionava come inizio il 1 dicembre 2012, il salario mensile contrattualmente fissato nel contratto CHF 5'700.--.

 

Per contro, l’attestato del datore di lavoro, presumibilmente compilato e firmato dalla titolare (sua moglie), indica un salario mensile di CHF 6'500.--, i conteggi salario pure indicano un salario mensile di CHF 6'500.--.

 

In occasione di accertamenti è emerso che, agli uffici competenti, l’attività è stata dichiarata a decorrere dal 1° novembre 2011 (__________) e il salario mensile fissato a CHF 5'800.--.

 

Inoltre per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 lei era iscritto presso la cassa disoccupazione __________ e non vi è traccia di annunci di nuova attività, infatti è stato pagato regolarmente.

 

Nelle sue giustificazioni (lettera di posta elettronica del 10 dicembre 2012) lei ha asserito:

 

“… il fatto per il quale non è iniziato come previsto il 1 dicembre è che l’attività è iniziata già dal 1 ottobre e mi è stato chiesto di potere affiancare il gerente con poca esperienza, in modo di potere ottenere tutti i permessi che potevano permettere l’inizio dell’attività …. I contributi sono stati annunciati solo dal 1 novembre per sbaglio, sempre dal gerente …”.

 

In sede di opposizione invece le motivazioni sono diverse:

 

“                                     … che necessitavano del continuo supporto di una persona competente che affiancasse gli artigiani nei lavori di ristrutturazione del locale …”.

 

Interpellato il signor __________ lo stesso ha confermato di essere stato gerente dell’esercizio, ha indicato quale inizio dell’attività il 28 ottobre 2011. Ha escluso categoricamente di aver mai avuto la mansione di comunicare agli enti preposti i salari, queste attività erano esclusivamente dei titolari, ossia lei e sua moglie.

 

(…)” (Doc. A)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal dott. iur. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dall’ottobre 2012, nonché la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 5).

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto che la Cassa disoccupazione __________ che, in un primo tempo gli aveva versato le prestazioni LADI per i mesi di ottobre e novembre 2011, con decisione del 18 dicembre 2012 ne ha chiesto la restituzione poiché in quel lasso di tempo aveva lavorato.

                                         Egli ha poi contestato che quando la Cassa ha sentito il gerente, __________, ha omesso di interrogarlo in merito allo svolgimento da parte sua di lavori di ristrutturazione e di predisposizione dei locali per l’ottenimento dei permessi di esercizio.

                                         L’assicurato, inoltre facendo riferimento all’opposizione, ha osservato che è vero che il contratto di lavoro concluso il 20 settembre 2011 prevedeva quale data di inizio della sua attività di gerente presso l’esercizio pubblico __________ bar di __________ il 1° dicembre 2011.

                                         Egli ha tuttavia evidenziato che è altrettanto vero che ha iniziato lavorare già il 1° ottobre 2011, poiché, a causa dei problemi che rendevano difficile l’ottenimento delle autorizzazioni d’apertura, la proprietaria del locale ha ritenuto necessario avvalersi delle sue prestazioni per i lavori di predisposizione del locale che necessitavano del continuo supporto di una persona competente che affiancasse gli artigiani nei lavori di ristrutturazione del locale per evitare che i lavori fossero eseguiti in difformità con la legge sugli esercizi pubblici.

                                         L’assicurato ha precisato di aver coordinato per tutto il mese di ottobre 2011 i lavori di sistemazione del locale, risultando così occupato a tempo pieno in un’attività che non era prevista contrattualmente ma che era indispensabile per ottenere le autorizzazioni.

                                         Il medesimo ha affermato che il lavoro dietro il bancone del bar è iniziato il 1° novembre 2011 come in seguito comunicato alle autorità fiscali e di controllo della disoccupazione e che per la gerenza del locale nel rispetto della normativa sugli esercizi pubblici è stato assunto in qualità di gerente con certificato tipo 1 __________ a cui era affidato il compito di annunciare agli enti preposti i salari effettivamente versati affinché si provvedesse al calcolo e al versamento degli oneri sociali.

                                         Il ricorrente ha puntualizzato che __________, non sapendo che lui aveva comunque lavorato nel mese di ottobre 2011, ha preso in considerazione solo quanto risultava dal contratto di lavoro e ha compilato i rapporti AVS e oneri sociali tenendo conto del 1° novembre 2011 quale data di inizio del lavoro (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   In risposta la Cassa la postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                               1.4.   La parte ricorrente, nonostante il termine concessole per trasmettere il “Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” debitamente compilato e vidimato dalla cancelleria comunale, nonché la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza (cfr. doc. III) sia stato prorogato su sua richiesta (cfr. doc. VI; VII), non ha prodotto alcunché.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                     

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno all’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2012.

 

                                         L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

 

                                         In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

 

                                         Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

 

                                         Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

 

                                         Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in DLA 2012 N. 10 pag. 284.

 

                               2.3.   L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

 

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

 

                                         Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

 

                                         L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

 

                                         a.   formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

                                         b.   malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

                                         c.   soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

 

                                         In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

 

                                         Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.

 

                                         Cfr. pure STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, il 20 settembre 2011, ha concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata in qualità di gerente del __________ con inizio dal 1° dicembre e una retribuzione di fr. 5'700.-- lordi mensili. Quale accordo particolare è stato contemplato che il collaboratore si sarebbe impegnato a ottenere il certificato di capacità i cui esami erano previsti per gennaio 2012 (cfr. doc. 7).

 

                                         A Registro di commercio risulta liscrizione, effettuata nel settembre 2011, della ditta individuale __________ con sede a __________ e recapito a __________, il cui scopo è la gestione alberghiera e import-export di generi alimentari. __________ è iscritta quale titolare con firma individuale e il marito __________ (cfr. doc. 10; sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone) con firma individuale (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch; doc. 8).

                                        

                                         La ditta è stata cancellata nel novembre 2012 per cessazione dell’attività (cfr. estratto RC; doc. 8).

 

                                         Il ricorrente, che aveva aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2012 con annuncio alla Cassa __________ (cfr. doc. 18; 19), nei formulari Indicazioni della persona assicurata per il mese di ottobre, rispettivamente per il mese di novembre 2011 ha risposto negativamente alla domanda n. 1 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” (cfr. doc. 16; 17).

 

                                         Dal conteggio annuale contributi paritetici (conguaglio) del 13 febbraio 2012 emerge che per il 2011 quale periodo di conteggio sono stati annunciati i mesi di novembre e dicembre 2011 (cfr. doc. 14; 13).

                                         In effetti nella Scheda dei salari per la Cassa di compensazione relativa all’assicurato del febbraio 2012, che molto verosimilmente è stata sottoscritta dall’assicurato non solo come dipendente ma anche come datore di lavoro, visto che la firma assomiglia in modo rilevante a quella di quest’ultimo agli atti (cfr.doc.16; 17; 33), sono stati indicati dei salari unicamente per i mesi di novembre e dicembre 2011, pari a fr. 5'800.-- mensili (cfr. doc. 15).

                                        

                                         Soltanto in seguito - alla Cassa è pervenuta l’11 dicembre 2012 - è stata allestita un’ulteriore scheda concernente il 2011 con la precisazione che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 l’insorgente ha percepito dei salari di fr. 6'500.-- al mese (cfr. doc. 32).

 

                                         Il 31 agosto 2012 il rapporto di impiego dell’assicurato è stato disdetto dalla datrice di lavoro con effetto al termine del periodo legale di disdetta, ossia a far tempo dalla fine del mese di settembre 2012 (cfr. doc. 6; 7 p.to 4; art. 335c cpv.1 CO).

 

                                         Il 27 settembre 2012 il ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento a decorrere dal 1° ottobre 2012, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 4).

 

                                         Nella Domanda di indennità di disoccupazione del 9 ottobre 2012 egli ha indicato quale ultima occupazione l’attività presso il __________ bar dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 (cfr. doc. 3).

 

                                         Sempre il 9 ottobre 2012 l’insorgente, nelle Osservazioni riguardo alle ragioni della disdetta, ha precisato che, siccome l’esercizio pubblico non dava risultati, il datore di lavoro, dopo lunga e accurata meditazione, ha deciso di chiudere l’attività (cfr. doc. 12).

 

                                         __________, interpellata dalla Cassa, l’11 ottobre 2012, ha asserito che l’assicurato è stato alle sue dipendenze dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 e che lo stipendio di fr. 6'500.-- lordi gli veniva versato brevi manu per desiderio dello stesso e che l’unica prova si poteva ottenere tramite la Cassa di compensazione AVS __________ presso la quale sono stati versati i contributi AVS, poiché tutta la contabilità è andata persa nell’incendio di cui sono stati vittime (cfr. doc. 10).

 

                                         Il 4 dicembre 2012 la Cassa ha chiesto all’assicurato di spiegare, segnatamente, il motivo per il quale sull’attestato del datore di lavoro e sulla domanda di indennità di disoccupazione è stato indicato l’inizio dell’attività al 1° ottobre 2011 e invece il contratto di lavoro indica il 1° dicembre 2011, rispettivamente per quale motivo alla Cassa di compensazione __________ i contributi sociali sono stati conteggiati dal 1° novembre 2011, come pure perché sui moduli IPA dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 non ha indicato l’inizio dell’attività e qual è il motivo della differenza tra il salario mensile di fr. 6'500.-- risultante dalle buste paga e lo stipendio mensile di fr. 5'800.-- dichiarato tramite la scheda salari alla Cassa di compensazione __________ (cfr. doc. 21).

                                         Il ricorrente, con un messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2012, ha risposto che:

 

"  (…)

-          sul contratto di lavoro è indicato, come da voi puntualizzato, che l’inizio del rapporto di lavoro sarebbe da iniziare il 1 dicembre 2011, il fatto per il quale non è iniziato come previsto il 1 dicembre è che l’attività è iniziata già dal 1 ottobre e mi è stato chiesto di potere affiancare il gerente, con poca esperienza, in modo di potere ottenere tutti permessi che potevano permettere l’inizio dell’attività.

-          i contributi sono stati annunciati solo dal 1 novembre per sbaglio, sempre dal gerente e a quanto mi risulta l’annuncio è già stato fatto come dovrebbe dal 1 ottobre. Farò il possibile per ottenere una copia delle modifiche presso la __________.

-          Sui moduli IPA non è stato indicato l’inizio dell’attività per colpa mia e poiché era previsto che potessi ottenere il certificato di capacità tramite la disoccupazione, visto che ciò non è stato possibile, si è deciso allora di annunciare l’inizio dal mese di ottobre. Nonostante tutto, mi sembra molto strano il perché mi siano arrivati sempre poiché ho annunciato tempestivamente al collocatore l’inizio dell’attività

-          Per quanto riguarda l’indennizzo del mese di ottobre, sì sono stato indennizzato per tutto il mese e subito dopo la Cassa __________ ha rettificato il pagamento, poiché non avevo diritto, visto che ho iniziato il lavoro presso il bar già dal 1 ottobre.

-          Per quanto riguarda la scheda salari come annunciato in precedenza sono già state rifatte presso la __________ e cercherò di avere una copia della stessa. Guardando la mia tassazione potrete vedere che ho dichiarato 6'500.- di stipendio lordo e non 5'700.- come da contratto, visto che non pensavamo ci fosse bisogno di cambiarlo, abbiamo lasciato il contratto di lavoro così come all’inizio.

                                        (…)” (Doc. 22)

 

                                         Con decisione del 20 dicembre 2012 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2012, in quanto entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (1°.10.2010 – 30.9.2012) non poteva comprovare i 12 mesi di contribuzione richiesti, come sostenuto dal medesimo (dal ottobre 2011 al settembre 2012), bensì unicamente 11 mesi e non poteva essere esonerato dal periodo di contribuzione (cfr. doc. 24).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 25), la Cassa ha nuovamente interpellato l’insorgente, ponendogli delle domande (cfr. doc. 26) alle quali egli ha risposto il 18 febbraio 2013 come segue:

 

"  - Per quali motivi non ha omesso (recte: ha omesso) di indicare alla Cassa Disoccupazione __________, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011, di svolgere un’attività?

R: La comunicazione di inizio dell’attività alla Cassa disoccupazione è stata tardiva, ma il consulente, la signora __________ dell’URC di __________ era stata informata del prossimo inizio dell’attività previsto per il 01 dicembre 2011.

In tale occasione ella mi fece notare che avevo diritto alle vacanze e che pertanto potevo esimermi dal controllo. L’anticipato inizio dell’attività non era prevedibile, ma si è reso necessario perché il locale non presentava i requisiti richiesti per ottenere le autorizzazioni all’apertura. Il mio lavoro di supervisione dei lavori si rendeva indispensabile per controllate che i lavori degli artigiani fossero eseguiti in conformità dei requisiti richiesti dalla Pubblica amministrazione.

 

                                        - E’ stato asserito che l’attività “al bar” è iniziata al 1 novembre 2011, per quale motivo, visto l’inizio dell’attività, non è stato annunciato alla cassa l’inizio dell’attività?

 

                                        In realtà l’attività vera e propria è iniziata in ottobre perché come sopra specificato è stato necessario il mio intervento per la predisposizione dei locali. L’inizio repentino dell’attività mi ha fatto dimenticare i miei doveri di annunciare ala cassa disoccupazione di aver iniziato il lavoro nel mese di ottobre, cosa che ho fatto solo in seguito restituendo le indennità percepite senza diritto.

 

- Ci può fornire il nominativo del consulente che è stato informato dell’inizio della sua attività?

 

                                        La signora __________ dell’URC di __________.

 

                                        - La sua mansione svolta è stata di gerente, ci può indicare, visto che “la patente” era di un’altra persona, quali erano esattamente le sue mansioni?

 

                                        Con la qualifica di gerente le parti hanno voluto intendere un direttore responsabile che lavorava all’interno del bar svolgendo anche le mansioni di “barman”. Nulla a che vedere con la qualifica di gerente istituzionalmente riferita ai possessori di certificato tipo 1.

 

- Ci può indicare quali sono state le serie problematiche che rendevano difficile l’ottenimento delle autorizzazioni?

 

                                        Il locale non era dotato dei requisiti di idoneità necessari per ottenere la licenza di esercizio pubblico perché l’impianto elettrico presentava parecchi fili scoperti e diversi corto circuiti; neppure l’impianto idraulico era a norma: le tubature del lavandino dell’antibagno perdevano e non esistevano gli allacciamenti per i macchinari indispensabili all’utilizzo del locale come esercizio pubblico; la pedana del bar era marcia e mancava una porta nel locale bagni uomini. E’ stato quindi necessario allestire un progetto e presentarlo al Municipio per richiedere la licenza edilizia.

 

- Quali sono stati i lavori eseguiti?

 

Vedere risposta precedente e documenti allegati

 

- Ci può indicare il nominativo della proprietaria del locale?

 

La signora __________, via __________, __________.

(…)

 

- Ci può fornire l’indirizzo completo del signor __________?

 

__________, via 9,

 

- Ci confermate che la persona responsabile della gestione dei salari e dei contratti era il signor __________?

 

Lui allestiva le dichiarazioni e la titolare firmava.

 

- Ci può produrre la sua notifica di tassazione per l’anno 2011?

 

Allegato

 

- Ci può produrre la documentazione in merito all’incendio del locale (rapporto di polizia, pompieri, ecc…)

 

La documentazione si trova presso la Polizia Cantonale __________. L’indagine è tuttora in corso. Io non sono in possesso di nessun documento.

 

- Per quale motivo il contratto non è stato modificato visto l’aumento di salario?

 

Il contratto è stato modificato verbalmente e il salario aumentato perché sono aumentate le ore di lavoro previste nel locale. All’inizio non si poteva prevedere la necessità di un aumento dell’orario di lavoro, mentre dopo l’apertura del locale si è reso necessario aumentare le ore di lavoro o in alternativa assumere un dipendente per sei ore alla settimana, ma la titolare non ha trovato nessun interessato a questo tipo di occupazione. Le modifiche verbali del contratto si possono apportare con l’accordo delle parti; vengono poi ratificate dalle buste paga che ne confermano i nuovi accordi.

 

- Ci conferma quanto indicato nella sua opposizione: “… il contratto di lavoro era stato successivamente modificato alla fine di ottobre, tenendo conto delle ore supplementari effettuate nel mese di ottobre 2011 e che sarebbero state richieste anche nei mesi seguenti al signor RI 1; egli infatti lavorava nel locale in media per circa 50 ore settimanali…” intende che il salario è stato adeguato alle 50 ore settimanali?

 

Si veda la risposta precedente

(…)” (Doc. 27)

 

                                         L’8 marzo 2013 la Cassa ha sottoposto a __________ dei quesiti, ai quali quest’ultimo ha risposto direttamente sulla lettera ricevuta:

 

"  - Lei è stato gerente dell’esercizio summenzionato? SÌ

 

- Quando ha iniziato la sua attività presso il __________? 28-10-2011

 

- Ci può indicare quando ha iniziato l’attività il signor RI 1? IDEM

 

- Quale mansione aveva lo stesso? IL MIO TITOLARE CON LA MOGLIE (__________)

 

- Corrisponde a verità che era stato affidato a lei il compito di comunicare agli enti preposti i salari effettivamente versati? ASSOLUTAMENTE NO!

 

- Se no, chi era responsabile della gestione contabile? CREDO I GESTORI CIOE’ I CONIUGI __________

 

- Per quale motivo è stato indicato un salario inferiore all’AVS? LO IGNORO” (Doc. 30)

 

                                         Con decisione su opposizione del 8 marzo 2013 la Cassa ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2012 decretato con provvedimento del 20 dicembre 2012 (cfr. doc. A).

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia dapprima che la data di inizio contemplata nel contratto di lavoro afferente all’occupazione presso il __________ bar sottoscritto dall’assicurato il 20 settembre 2011 risale al 1° dicembre 2011 (cfr. doc. 7).

 

                                         Nel caso di specie risulta, poi, decisiva la circostanza che alla Cassa di compensazione __________, in prima battuta, è stato annunciato un periodo di conteggio per il 2011 limitato ai mesi di novembre e dicembre 2011 (cfr. doc.14) con annessa la relativa scheda salari riguardante il ricorrente, firmata dal medesimo quale dipendente e verosimilmente anche da lui quale datore di lavoro (cfr. consid. 2.4.), comportante l’iscrizione unicamente di stipendi per i mesi di novembre e dicembre 2011.

 

                                         Altrettanto determinante è il fatto che __________, assunto nell’esercizio pubblico di __________ quale gerente con certificato tipo 1 (cfr. doc. I), abbia dichiarato, da un lato, che la sua attività per il __________ bar, come quella dell’assicurato, è iniziata il 28 ottobre 2011, dall’altro, che non gli era stato affidato il compito di comunicare agli enti preposti i salari effettivamente versati (cfr. doc. 30).

 

                                         Va, inoltre, sottolineato che l’assicurato, compilando i formulari Indicazioni della persona assicurata per i mesi di ottobre e novembre 2011, ha risposto sempre negativamente alla domanda se in quel periodo avesse lavorato per uno o più datori di lavoro (cfr. doc. 16, 17; consid. 2.4.).

 

                                         Relativamente a quanto fatto valere dall’insorgente, e meglio che l’attività presso il __________ bar sarebbe iniziata già il 1° ottobre 2011, va innanzitutto osservato che il 10 dicembre 2012 l’assicurato ha affermato che l’inizio è stato anticipato e che gli è stato chiesto di affiancare il gerente con poca esperienza, in modo da poter ottenere tutti i permessi che potevano permettere l’avvio dell’attività dell’esercizio pubblico (cfr. doc. 22).

 

                                         Il 18 febbraio 2013, nella procedura di opposizione interposta contro la decisione del 20 dicembre 2012 con cui gli è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2012 per non avere adempiuto il periodo di contribuzione di almeno 12 mesi nel termine quadro 1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012, il ricorrente ha specificato che la sua occupazione a decorrere dal mese di ottobre 2011 consisteva nella supervisione dei lavori per la ristrutturazione del locale al fine di ottenere l’autorizzazione all’apertura (cfr. doc. 27).

 

                                         Al riguardo, attentamente esaminate le carte processuali e tutto ben considerato, in particolare il fatto che l’esercizio pubblico di __________ fosse una ditta individuale di cui era titolare la moglie del ricorrente, il TCA, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene, pur non dubitando che nel mese di ottobre 2011 l’assicurato abbia sorvegliato i lavori di ristrutturazione all’interno del locale, che l’espletamento di tale mansione non corrisponda allo svolgimento di un’attività soggetta a contribuzione ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         In simili condizioni, la semplice modifica seguente del periodo di conteggio per il 2011 annunciata alla Cassa di compensazione __________ con estensione al mese di settembre e la dichiarazione di un salario anche per il mese di ottobre 2011 (cfr. doc. 32) è ininfluente ai fini della soluzione della presente vertenza, come pure i dati dichiarati ai fini della decisione di tassazione (cfr. doc. 22, consid. 2.4.), nonché la circostanza che la Cassa __________, sulla base delle indicazioni fornite dal ricorrente, abbia richiesto il rimborso delle indennità di disoccupazione versategli nel mese di ottobre 2011 (cfr. doc. B; I).

 

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, segnatamente della data di inizio del 1° dicembre 2011 indicata sul contratto di lavoro (cfr. doc. 7), del periodo di conteggio per il 2011 annunciato alla Cassa di compensazione __________ nel febbraio 2012, ossia da novembre a dicembre 2011 (cfr.doc. 14; 15), del fatto che il ricorrente sul FAUT di ottobre 2011 abbia indicato di non avere lavorato per alcun datore di lavoro (cfr. doc. 16) e delle dichiarazioni di __________ alla Cassa, secondo cui l’attività presso l’esercizio pubblico sua e dell’insorgente è iniziata il 28 ottobre 2011 (cfr. doc. 30), l’avvio dell’attività presso il __________ bar soggetta a contribuzione da parte dell’assicurato non può essere fatta risalire una data precedente al 28 ottobre 2011.

 

                               2.6.   Il ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale di __________ e __________, sergenti della Polizia Comunale di __________, di __________, __________ e __________ (cfr. doc. I).

 

                                         Ritenuto che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne, segnatamente, il presupposto del periodo di contribuzione minimo da adempiere per avere diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         In proposito giova ribadire che, anche considerando che nel mese di ottobre 2011 l’assicurato sia stato presente nei locali dove venivano effettuati dei lavori di ristrutturazione, alla luce di tutti gli elementi fattuali del caso di specie va ritenuto che il medesimo ha iniziato la sua attività soggetta a contribuzione non prima del 28 ottobre 2011.

 

                                         Di conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.

 

                                         A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                               2.7.   Dato quanto precede, l’insorgente, avendo iniziato a svolgere un’attività soggetta a contribuzione in ogni caso non prima del 28 ottobre 2011, nel termine quadro determinante (1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012) non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

 

                                         Il ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione.

                                         Egli non ha, peraltro, preteso il contrario.

 

                                         L’assicurato non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2012.

 

                                         Conseguentemente questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata.

 

                               2.8.   L’insorgente ha postulato la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

 

                                         La domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

                                        Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

"  L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

                                     

                                         In concreto l’assicurato, nonostante abbia avuto a più riprese la possibilità di sostanziare le proprie entrate e i propri oneri, in particolare quando ha richiesto l’ammissione all’assistenza giudiziaria il 21 aprile 2013 e quando, il TCA, il 24 aprile 2013 gli ha assegnato un termine di 20 giorni per fornire il certificato municipale, nonché la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza (atti fiscali, estratti UEF, eventuali decisioni dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, ecc.; doc. III), termine che, su richiesta dell’assicurato del 17 maggio 2013 (cfr. doc. VI), è stato peraltro prorogato di ulteriori 15 giorni (cfr. doc. VII), non ha allegato documentazione alcuna a sostegno delle sue spese e dei suoi redditi.

 

                                          In simili circostanze, non avendo comprovato la propria reale situazione finanziaria, l’assicurato non può essere ritenuto indigente.

 

                                         Non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.  

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti