accomandata |
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Incarto n.
rs |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 dicembre 2012 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 17 dicembre 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 18 ottobre 2012 (cfr. doc. 3) con cui aveva sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di agosto 2012 (cfr. doc. E).
L’amministrazione ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
- Dal 02.08.2012 il signor RI 1 era occupato, al 100%, in un
programma occupazionale che è stato interrotto il 30.08.2012.
- Dal 31.08.2012 sono stati accordati al signor RI 1 5 giorni di vacanza con l’obbligo di presentarsi personalmente ai nostri sportelli per annunciare il suo rientro.
- Il 30.08.2012 il signor RI 1 è stato autorizzato a presentarsi ai nostri sportelli per annunciare il suo rientro il 07.09.2012.
- Il signor RI 1 non è mai stato autorizzato a consegnare le ricerche di lavoro del mese di agosto oltre il termine del 05.09.2012. in effetti le ricerche avrebbero potuto essere consegnate già dal 30.08.2012 (ultimo giorno di programma occupazionale) depositandole nelle nostre buca lettere (una all’interno e una all’esterno dello stabile) o spedite per posta entro il termine stabilito (fa stato il timbro spostale).
- Il signor RI 1 era informato della direttiva circa l’obbligo di consegna delle ricerche di lavoro entro il 5° giorno del mese seguente (art. 26 cpv. 2 OADI).” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 17 dicembre 2012 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto, in via principale, l’annullamento del provvedimento in questione e quindi che non venga pronunciata alcuna sanzione nei suoi confronti, in via subordinata, la riduzione della sospensione inflittagli a un giorno. Egli ha, inoltre, postulato la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 1).
A motivazione delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto di aver svolto, in accordo con l’URC, le proprie vacanze con la figlia dal 23 al 29 agosto 2012. Al riguardo egli ha indicato di aver approfondito durante le vacanze il proprio progetto elaborato in accordo con l’URC di valutare la possibilità di intraprendere un’attività professionale in proprio rilevando un negozio di generi alimentari a __________.
L’assicurato ritiene, dunque, di avere fatto più del dovuto, essendosi attivato anche durante le vacanze per trovare una soluzione alla sua condizione di disoccupazione.
Egli ha poi osservato, da un lato, di aver ripreso il programma occupazionale il 30 agosto 2012, dall’altro, che nella tarda mattinata di quel giorno, alle ore 11.16 la sua consulente del personale, tramite un messaggio di posta elettronica, gli ha concesso ulteriori cinque giorni di vacanza per recarsi a __________ ad approfondire la fattibilità del progetto lavorativo, autorizzandolo a presentarsi allo sportello dell’URC il 7 settembre 2012.
Il ricorrente ha affermato di aver consegnato le proprie ricerche del mese di agosto 2012 il 7 settembre 2012, vale a dire il giorno successivo la fine della vacanza concordata con l’URC.
In proposito egli ha evidenziato di non essere stato tenuto, essendo in vacanza, a rispettare le norme materiali relative alla ricerca di impieghi e nemmeno gli obblighi di natura formale. Egli ha evidenziato di essere stato, sulla base dello scambio di messaggi di posta elettronica con la sua consulente, in diritto di ritenere in buona fede che, poiché fino al 6 settembre non poteva recarsi allo sportello dell’URC per confermare il rientro dalle vacanze, né consegnare le ricerche di lavoro del mese di agosto, avrebbe potuto farlo il 7 settembre 2012.
L’assicurato sostiene, in primo luogo, in maniera generale, che la persona in vacanza è esentata dall’insieme di prescrizioni relative alle ricerche di impiego, compreso l’obbligo di consegnarle. In secondo luogo, in maniera specifica, che in buona fede poteva dedurre dal messaggio di posta elettronica del 30 agosto 2012 di essere esentato dall’obbligo di presentare le ricerche di agosto entro il 5 settembre 2012.
Il medesimo ha, altresì, rilevato che, visto il rapido evolversi della concessione delle ulteriori vacanze, nella fretta non ha portato con sé il formulario ufficiale delle ricerche di lavoro, anche perché per lui era sottinteso che le avrebbe potute consegnare il 7 settembre.
Egli ritiene che non corrisponda al vero l’affermazione dell’amministrazione secondo cui avrebbe potuto consegnare le ricerche già dal 30 agosto, poiché, quando gli sono stati concessi ulteriori giorni di vacanza il 30 agosto a fine mattinata, è partito di tutta fretta e dal 31 agosto è stato in vacanza a __________. Al riguardo lo stesso ha ribadito che un assicurato non è tenuto a consegnare le ricerche durante le vacanze autorizzate dall’URC.
L’insorgente, infine, ha fatto valere che, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che abbia violato l’art. 26 cpv. 2 OADI, la sua colpa è estremamente lieve, considerati vari aspetti (ulteriori cinque giorni di vacanza decisi e autorizzati il 30 agosto; la partenza immediata; il fatto che dal 31 agosto al 6 settembre si trovasse in vacanza lontano dal domicilio; il tenore del messaggio di posta elettronica del 10 agosto 2012 dell’URC atto a ingenerare l’aspettativa di poter consegnare le ricerche del 7 settembre; il ritardo di soli due giorni nella consegna e l’immediata presentazione al rientro dalle vacanze; il fatto che durante le vacanze materialmente si è attivato per rientrare nel mondo del lavoro; cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 15 febbraio 2013 l'URC ha chiesto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di agosto 2012.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;
Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato per otto giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto ha inoltrato la prova delle ricerche di lavoro compiute nel mese di agosto 2012 soltanto il 7 settembre 2012, ossia oltre il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI, senza nessuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…)
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition - une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.
4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
2.6. Nella presente evenienza le ricerche di impiego del mese di agosto 2012, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro mercoledì 5 settembre 2012.
L'amministrazione, come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state inoltrate soltanto il 7 settembre 2012.
In concreto è incontestato il fatto che il ricorrente ha consegnato le proprie nove ricerche di impiego relative al mese di agosto 2012 (cfr. doc. 1) venerdì 7 settembre 2012.
L’assicurato ha tuttavia fatto valere, da un lato, che, siccome il 30 agosto 2012 tramite un messaggio di posta elettronica l’URC gli ha concesso cinque giorni di vacanza, indicandogli che - visto che aveva un colloquio il 6 settembre 2012 - avrebbe potuto presentarsi allo sportello venerdì 7 settembre 2012, era esentato dall’insieme di prescrizioni relative alle ricerche di impiego, compreso l’obbligo di consegnarle.
Dall’altro, che dal messaggio di posta elettronica del 30 agosto 2012 inviatogli dalla consulente del personale poteva dedurre in buona fede di essere esentato dall’obbligo di presentare le ricerche di agosto entro il 5 settembre 2012 (cfr. doc. I).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che dalla documentazione agli atti emerge effettivamente che il 30 agosto 2012 tra l’assicurato e __________, capogruppo dell’URC di __________, vi è stato uno scambio di messaggi di posta elettronica.
Più precisamente il 30 agosto 2012 alle ore 9:57 l’insorgente ha inviato a __________ un messaggio del seguente tenore:
" le chiedo gentilmente di essere dispensato SUBITO dalla partecipazione al programma __________ per i seguenti motivi:
- devo recarmi a __________ per vedere il negozio che intendo prelevare (n.d.r.: rilevare) quanto prima, possibilmente già da inizio NOVEMBRE!
- analizzare il bilancio degli ultimi 5 anni
- trattare il prezzo
- analizzare la concorrenza sul posto
- completare il business plan
- decidere prodotti e fornitori. Tengo a sottolineare che Natale è alle porte e devo scegliere un fornitore di panettoni etc.
(…)” (Doc. 7)
Il 30 agosto 2012 alle ore 11:06 __________ ha risposto che:
" la informo che il programma occupazionale verrà interrotto con oggi, 30.08.2012, ultimo giorno di presenza. Da domani lei potrà assentarsi, usufruendo dei 5 giorni di vacanza a cui ha diritto e al suo rientro dovrà presentarsi ai nostri sportelli (non verranno accettate telefonate o e-mail) per annunciare la fine della vacanza (eventuali giorni di assenza oltre i 5 di diritto non saranno indennizzati dalla cassa). Durante i 5 giorni di vacanza è esonerato dalle ricerche di lavoro.
La informo anche che, se l’analisi della sostenibilità economica del suo progetto (fatta con i signori __________ e __________ della __________ di __________) dovesse dare esito negativo, sarà nuovamente inserito in un programma occupazionale.” (Doc. 7)
Alle ore 11:20 del 30 agosto 2012 l’assicurato ha trasmesso all’URC un ulteriore messaggio di posta elettronica:
" la ringrazio ma senz’altro le sarà sfuggito che mi è impossibile presentarmi allo sportello per annunciare il mio “cosiddetto rientro vacanze” in quanto ho il seguente appuntamento:
giovedì 06.09.12 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 con il Dr. __________
dalle ore 14:00 alle ore 16.30 con il sig. __________
mercoledì 12.09.12 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 con il sig. __________
giovedì 13.09.12 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 con il sig. __________
Mi dica lei se devo spostare l’appuntamento o cosa dovrò fare.” (Doc. 7)
__________, il 30 agosto 2012 alle ore 12:40, ha comunicato:
" può senz’altro presentarsi al nostro sportello venerdì 07.09.2012.” (doc. 7)
Il 30 agosto 2012 l’URC ha emesso una decisione d’interruzione del programma di occupazione che l’insorgente stava svolgendo dal 2 agosto 2012 presso __________ – __________, nella quale l'amministrazione ha precisato che il POT è stato interrotto per permettere all’assicurato di seguire il percorso relativo al suo progetto di autoimprenditorialità (cfr. doc. 6).
2.8. Per quanto concerne l’asserzione dell’assicurato secondo cui, ritenuti i giorni di vacanza concessi dall’URC il 30 agosto 2012, oltre a non essere tenuto a intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione adeguata, in quel lasso di tempo nemmeno doveva comprovare le ricerche effettuate (cfr. doc. I), giova osservare che l’art. 27 cpv. 1 OADI, relativo ai giorni esenti dall’obbligo di controllo, prevede che dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l'assicurato ha diritto a cinque giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente. Durante i giorni esenti dall'obbligo di controllo non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità (art. 8 LADI).
La Prassi LADI/B320 dell’ottobre 2012, concernente le ricerche personali di lavoro, enuncia che il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, tra l’altro, nel periodo in cui l’assicurato prende giorni esenti dall’obbligo di controllo.
Inoltre è indicato che gli assicurati che hanno preso giorni esenti dall’obbligo di controllo, in quel periodo neppure devono necessariamente essere disposti ad accettare qualsiasi occupazione adeguata assegnata.
La Prassi LADI/D33 del gennaio 2012, relativa agli art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e 26 OADI, non prevede, invece, alcunché in relazione all’obbligo o meno di rispettare il termine per la consegna delle ricerche di impiego svolte in un determinato periodo di controllo di cui all’art. 26 cpv. 2 OADI nel caso in cui l’assicurato benefici di giorni esenti da controllo.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
La questione di sapere se durante i giorni esenti da controllo concessi dall’amministrazione un assicurato debba oppure no ossequiare comunque il termine di consegna delle ricerche di lavoro contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI non merita, in concreto, di ulteriori approfondimenti.
Nel caso di specie, infatti, decisiva per la risoluzione della vertenza è la circostanza che il 30 agosto 2012 __________, capogruppo dell’URC di __________, ha accordato al ricorrente cinque giorni, dal 31 agosto al 4 settembre 2012, di vacanza esenti da controllo e ha espressamente indicato, a seguito del messaggio di posta elettronica dell’assicurato in cui questi ha esposto che gli era impossibile comparire allo sportello al termine dei cinque giorni concessigli, avendo giovedì 6 settembre 2012 un appuntamento dalle ore 9:00 alle 12:00 con il Dr. __________ e dalle 14:00 alle 16.30 con il sig. __________ (cfr. messaggio di posta elettronica del 30.8.2012 ore 11:20; doc. 7), che poteva “senz’altro presentarsi” allo sportello URC “venerdì 07.09.2012” (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).
I signori __________ e __________, come precisato dalla capogruppo URC in un messaggio di posta elettronica sempre del 30 agosto 2012, si occupavano dell’analisi della sostenibilità economica del progetto di autoimprenditorialità dell’insorgente (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).
E’ vero che l’assicurato era, o in ogni caso avrebbe dovuto essere, al corrente del suo dovere di consegnare le ricerche relative al periodo di controllo di agosto 2012 entro il quinto giorno del mese successivo ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 OADI, considerato in particolare che il termine quadro (terzo) in corso al momento dei fatti in questione è stato aperto il 1° febbraio 2011 e che il 21 luglio 2011 era già stato sospeso per cinque giorni per non avere consegnato tempestivamente (entro il 5 luglio 2011) le ricerche di giugno 2011 senza una valida giustificazione, poiché il certificato medico allegato attestava un’inabilità soltanto a decorrere dal 13 luglio 2011 (cfr. doc. 9).
È pur vero che otto delle nove ricerche di lavoro effettuate nel mese di agosto 2012, consegnate il 7 settembre 2012, sono state svolte dal 8 al 22 agosto 2012 (la nona ricerca è datata 30 agosto 2012 cfr. doc. 1), per cui il 30 agosto 2012, allorché l’insorgente ha interpellato - tramite posta elettronica - l’URC al fine di beneficiare di ulteriori giorni di vacanza, teoricamente avrebbero potuto già essere (state) consegnate all’amministrazione.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’assicurato, come appena visto, ha compiuto un’ulteriore ricerca di impiego (cfr. doc. I).
Egli, perciò, prima del 30 agosto 2012 non aveva ultimato lo svolgimento delle ricerche per il mese di agosto 2012.
Di conseguenza egli non aveva pensato a consegnare prima della fine del mese di formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del mese di agosto 2012.
Inoltre nel ricorso l’insorgente ha affermato di essere stato in vacanza con la figlia dal 23 al 29 agosto 2012, periodo nel quale egli avrebbe comunque approfondito il proprio progetto di rilevare un negozio di generi alimentari a __________ (cfr. doc. I).
Tale asserzione non è, peraltro, stata contestata dall’URC (cfr. doc. VI).
Infine, e soprattutto, da una parte, il 30 agosto 2012 la capogruppo dell’URC di __________, __________, ha concesso al ricorrente ulteriori cinque giorni esenti da controllo, visto che lo stesso il medesimo giorno con un messaggio di posta elettronica inviato alle ore 9:57 aveva chiesto altri giorni di vacanza, motivando che doveva assentarsi dal Ticino per recarsi a __________ al fine di vedere il negozio che aveva intenzione di rilevare quanto prima - già da inizio novembre 2012 -, esaminare il bilancio degli ultimi cinque anni, trattare i prezzo, analizzare la concorrenza sul posto, completare il business plan e decidere prodotti e fornitori (cfr. doc. 7).
D'altra parte, il 30 agosto 2012 alle ore 12:40, dopo che l’assicurato ha puntualizzato che al termine dei cinque giorni accordatigli non poteva presentarsi allo sportello a causa di impegni connessi al suo progetto di attività indipendente, segnatamente di un appuntamento per il 6 settembre 2012 con le persone che stavano esaminando la sostenibilità economica del suo progetto di autoimprenditorialità che l’avrebbe occupato dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:30 (cfr. doc. 7), __________ gli ha comunicato che poteva senz’altro presentarsi allo sportello venerdì 7 settembre 2012 (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).
Del resto l’amministrazione, il 30 agosto 2012, ha emanato una decisione di interruzione del programma occupazionale __________ che l’assicurato stava svolgendo, proprio specificando che il motivo del provvedimento di cessazione del POT era di permettere all’assicurato di seguire il suo progetto di autoimprenditorialità (cfr. doc. 6).
In simili condizioni, tutto ben considerato e ritenuto pure il breve lasso di tempo intercorso tra l’ultimo giorno del termine di cui al l’art. 26 cpv. 2 OADI, ossia il 5 settembre 2012, e il giorno dell’effettiva consegna delle ricerche di lavoro del mese di agosto 2012, il 7 settembre 2012, questo Tribunale ritiene che l’assicurato potesse legittimamente credere nella situazione specifica, in cui gli erano stati accordati ulteriori cinque giorni esenti da controllo visti i suoi impegni per seguire e concretizzare il progetto di avviare un’attività indipendente a __________, che l’autorizzazione dell’URC a senz’altro poter presentarsi allo sportello venerdì 7 settembre 2012 si estendesse anche alla consegna delle ricerche di impiego del mese di agosto 2012.
Ne discende che a torto il ricorrente è stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa della consegna tardiva delle ricerche di agosto 2012.
2.9. Tale soluzione si giustifica anche ponendo mente al fatto che nella presente evenienza l’assicurato, nel periodo in questione, in particolare dalla fine di agosto al 6 settembre 2012, è stato impegnato nell’attuazione del suo progetto di autoimprenditorialità volto a rilevare entro breve termine (da inizio novembre 2012; cfr. doc. 7) un negozio di generi alimentari a __________, che ha implicato la sua assenza dal Cantone Ticino - peraltro autorizzata dall’URC con la concessione di ulteriori cinque giorni esenti da controllo -, nonché l’appuntamento del 6 settembre 2012 della durata di una giornata (ad eccezione dell’orario della pausa pranzo) presso le persone responsabili dell’esame della sostenibilità economica del progetto a Lugano (cfr. doc. I pag. 2).
Questa Corte considera che l’impegno profuso dall’assicurato per tentare di uscire dalla disoccupazione, che l’ha visto concretamente occupato anche fuori Cantone per la valutazione dell’attività indipendente da rilevare senza indugio, deve essere ritenuto un valido motivo ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 OADI che permette, nonostante le ricerche di lavoro del mese di agosto 2012 siano state consegnate dopo la scadenza del termine corrispondente ai primi cinque giorni del mese di settembre 2012, di prendere in considerazione gli sforzi intrapresi.
2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata, visto anche che nessuna contestazione è stata sollevata dall'amministrazione a proposito della qualità e della quantità di ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato nel periodo di controllo del mese di agosto 2012.
2.11. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di accordare effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4).
2.12. L’insorgente, vincente in causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto all'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; STFA C 243/02 del 5 dicembre 2003; DTF 126 V 12 consid. 2.; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio 2013 consid. 2.12.; STCA 39.2003.14 del 7 aprile 2004 consid. 2.13.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 17 dicembre 2012 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC di __________ verserà al ricorrente fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti