Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 25 luglio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 luglio 2013 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 15 luglio 2013 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 21 marzo 2013 (cfr. Doc. 26) con la quale ha negato a RI 1 il beneficio dell'indennità di disoccupazione in quanto egli non ha adempiuto il periodo di contribuzione. L'amministrazione ha in particolare rilevato:
" (…)
1. Il Signor RI 1 si è annunciato presso la nostra Cassa di disoccupazione rivendicando il diritto alle prestazioni assicurative a decorrere dal 29 gennaio 2013 nella misura del 100%.
2. Nel termine quadro per il periodo di contribuzione (29 gennaio 2011 - 28 gennaio 2013) l'opponente ha svolto le seguenti attività:
Svizzera
· 02.10.2012 – 16.10.2012 – __________,
nessuna retribuzione
· 01.12.2012 – 06.12.2012 – __________, Fr. 497.60
· 24.10.2012 – 23.01.2013 – __________, nessuna
retribuzione
· 18.01.2013 – in corso – __________, nessuna retribuzione.
3. Tramite decisione di Cassa no. 166/13 del 21 marzo 2013 la nostra Cassa ha emanato una decisione di non diritto in quanto l'assicurato non aveva un periodo contributivo minimo nel termine quadro di contribuzione.
4. Contro tale decisione il signor RI 1 ha interposto formale opposizione in data 29 marzo 2013 comunicando in sostanza che, a suo parere, i periodi contributivi sono maggiori in quanto aveva lavorato in precedenza anche in Italia. In data 4 aprile 2013 consegna il formulario PDU1 debitamente compilato da parte dell'Ufficio INPS di __________.
5. II 9 aprile 2013 la Cassa ha convocato l'assicurato per chiarire la sua situazione, in particolare di specificare tutti i periodi lavorativi avuti negli ultimi due anni:
Svizzera
· 02.10.2012 – 16.10.2012 – __________,
nessuna retribuzione
· 01.12.2012 – 06.12.2012 – __________, Fr. 497.60
· 24.10.2012 – 23.01.2013 – __________, nessuna
retribuzione
· 18.01.2013 – in corso – __________, nessuna retribuzione.
Italia
· 27.10.2010 – 28.10.2010 – __________
__________
· 22.01.2011 – 28.07.2011 – __________
· 05.10.2011 – 03.08.2012 __________
6. La Cassa ha sottoposto il caso alla Segreteria di Stato dell'Economia SECO a Berna per un parere giuridico.
La Segreteria di Stato dell'Economia SECO ci indica quanto segue:
In merito riteniamo che i contratti sottoscritti dall'assicurato in qualità di "consulente immobiliare" non adempiono i criteri per essere considerati quali attività salariate, ma più che altro quali attività indipendenti. Infatti, benché sia indicato che le trattenute sociali sarebbero state dedotte dai compensi versati per gli affari andati a buon fine, l'intento dei datori di lavoro non era di includere l'assicurato nell'organico, ma di avvalersi della sua eventuale intermediazione nella conclusione di affari ("contratto di collaborazione'). Oltretutto, la mera esecuzione dell'attività, per quanto abbia avuto luogo, non conferisce un diritto alla retribuzione. Il rischio appartiene quindi esclusivamente all'assicurato, il quale deve sopportare l'eventualità di non essere affatto retribuito, malgrado abbia fornito la sua prestazione. Siffatti contratti non corrispondono alla definizione di un'attività salariata come intesa dalla LADI)." (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di essere ascoltato personalmente e di rivalutare la sua situazione, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
Sulla decisione presa dall'CO 1 in merito alla mia domanda di indennità di disoccupazione del 29.01.2013 non vengono menzionate le mie attività lavorative svolte in Svizzera (manovale nel settore edilizia).
I documenti relativi a queste attività sono già in possesso della Sig.ra __________ che ha seguito la mia pratica sin dall'inizio. Nonostante questi documenti siano già stati richiesti in fase di contestazione - l'CO 1 pensava che io non rientrassi nei parametri di legge sulla retribuzione minima - che mi dava il diritto a questa indennità di disoccupazione. Invece, una delle ditte per cui avevo lavorato, non mi aveva retribuito in modo completo ed era oggetto di una vertenza.
Risolta questa questione che mi avrebbe consenCO 1, di rientrare abbondantemente nei parametri e quindi ottenere il diritto alla disoccupazione. Purtroppo, al momento in cui è stato sottoposto il mio caso alla SECO di Berna, è stato omesso di trasmettere la documentazione completa e quindi la SECO ha dato un parere giuridico negativo ed incompleto perché sprovvista di tutti gli elementi per valutare correttamente il mio caso.
Vorrei anche sapere a cosa serve pagare una assicurazione contro la disoccupazione, che mi viene richiesto di pagare forzatamente in modo retroattivo e che ho già provveduto a pagare, se quando ho bisogno di aiuto, mi vengono servite sono contestazioni ingiustificate. Inoltre ho già ottenuto il diritto alla riduzione del premio LAMAL applicando la legge forse con un diverso modo di valutazione del mio caso. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 30 agosto 2013 la Cassa si è così espressa:
" (…)
La Cassa ha proceduto ad emanare la decisione su opposizione del 15 luglio 2013 respingendo il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in quanto il sig. RI 1 non poteva dimostrare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi nei due anni antecedenti l'iscrizione in disoccupazione. Più precisamente le attività lavorative svolte presso la Spettabile __________ e __________ sono state considerate attività indipendenti, come da parere giuridico dell'11.06.2013 della Spettabile Segreteria di Stato e dell'economia.
Ulteriori accertamenti effettuati dalla nostra Cassa hanno rilevato che le summenzionate attività sono da considerarsi attività dipendenti.
Preso atto degli ulteriori accertamenti esperiti dalla Cassa, si ritiene giustificato il fatto che il Sig. RI 1 possa comprovare un periodo di contribuzione pari a 12 mesi.
Il ricorrente ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa presso la Spettabile __________ dal 18 gennaio 2013 con una retribuzione unicamente su provvigioni quale agente immobiliare. La Cassa non dispone allo stato attuale di alcun documento per determinare la durata del rapporto di lavoro, le ore prestate mensilmente e rispettivamente il reddito conseguito, come tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività lavorativa è sufficientemente controllabile.
Siccome non disponiamo di tale elementi, non siamo in grado di determinare se vi sia una perdita di guadagno e dunque poter erogare un'eventuale compensazione salariale.
Chiediamo a codesto Lodevole TCA di sospendere la causa in attesa degli accertamenti che la Cassa dovrà svolgere ai fini della determinazione della perdita di guadagno." (Doc. III)
1.4. Il 9 settembre 2013 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Io posso comprovare un periodo di contribuzione superiore ai 12 mesi richiesti nei due anni antecedenti, senza dimenticare tutte le attività da me svolte come dipendente delle varie agenzie immobiliari di __________.
Sia per le attività di manovale e muratore nel settore edile in Svizzera; dove mi sembra di avere dimostrato tutta la mia buona volontà di lavorare onestamente adattandomi a fare anche lavori più umili quando si presentava la possibilità.
Inoltre vorrei ricordare che ho svolto anche attività come dipendente in Italia per un periodo superiore a quello richiesto e che in riferimento agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea del 01/6/2002 che valgono ampiamente.
A forza di cercare pretesti infondati la mia pratica sta slittando da 9 mesi ... e io mi trovo per questo in serie difficoltà economiche.
Io spero che non sia richiesta la sospensione della causa per cercarne ancora.
Tutta la documentazione era già stata da me personalmente depositata alla CO 1 dal 29/01/2013.
Io sono pronto a fornire ancora le copie se necessario." (Doc. V)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Nella risposta di causa l'amministrazione ha chiesto al TCA di "sospendere la causa in attesa degli accertamenti che la Cassa dovrà svolgere ai fini della determinazione della perdita di guadagno".
Per costante giurisprudenza federale, la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, e in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).
La richiesta di sospensione della causa diviene priva d'oggetto con l'emanazione del presente giudizio (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno all’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere dal 29 gennaio 2013.
L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in DLA 2012 N. 10 pag. 284.
2.4. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
2.5. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3).
Fra gli atti dell'incarto figura uno scritto del 12 agosto 2013 nel quale la Cassa ha posto alcuni quesiti alla SECO (cfr. Doc. 2).
Il 15 agosto 2013 la SECO ha così risposto:
" Ci riferiamo al suo scritto del 12 agosto scorso, con il quale ci sottopone per la terza volta l'incarto dell'assicurato citato a margine.
Dopo esame degli atti, rileviamo che l'incarto è ormai di competenza del Tribunale cantonale.
Nondimeno, notiamo che la decisione su opposizione della Cassa del 15 luglio 2013 contiene una motivazione invero incompleta. Infatti, la Cassa si limita ad elencare i periodi contributivi effettuati in Italia ed in Svizzera secondo l'assicurato, senza indicare perché non raggiungono il minimo necessario per l'apertura del diritto alle indennità. Concretamente, sarebbe stata necessaria la menzione del totale dei periodi contributivi ritenuti dalla Cassa, nonché del motivo per cui parte dei rapporti di lavoro in Svizzera non possono essere presi in considerazione. Trattasi di elemento essenziale che avrebbe permesso all'assicurato di meglio capire la negazione del suo diritto alle indennità e di fornire, se del caso in sede ricorsuale, ulteriori mezzi di prova a sostegno dell'esercizio di una effettiva attività salariata da considerare quale periodo contributivo supplementare.
Infine, considerato che spetta esclusivamente al Tribunale pronunciarsi nel merito, alle sue domande verrà verosimilmente risposto dalla succitata autorità nell'ambito di un eventuale rinvio degli atti alla Cassa per nuova decisione." (Doc. 1)
2.6. Nella presente fattispecie dalla risposta di causa della Cassa sembrerebbe che l'amministrazione ritiene ora che l'assicurato ha effettivamente adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione con l'art. 13 LADI (cfr. consid. 2.4), senza tuttavia essere in grado di determinare se vi sia oppure no una perdita di guadagno (cfr. consid. 1.3).
In simili condizioni questo Tribunale non può che annullare la decisione su opposizione del 15 luglio 2013 e rinviare gli atti all'amministrazione affinché emetta, il più presto possibile (cfr. consid. 1.4), una nuova decisione motivata in modo completo e comprensibile per l'assicurato (cfr. al riguardo le considerazioni della SECO riprodotte al consid. 2.5).
2.7. L’assicurato, ha chiesto di essere ascoltato personalmente.
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente chiesto di essere sentito da questo Tribunale.
Per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso presente, il TCA ha potuto decidere direttamente sulla base degli atti, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 15 luglio 2013 è annullata.
§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti