Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 29 luglio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 luglio 2013 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 18 luglio 2013 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 18 giugno 2013 (cfr. doc. 16) con la quale ha respinto la domanda di indennità per insolvenza formulata da RI 1 il 6 giugno 2013 in quanto, quale “membro del Consiglio di amministrazione” dell’__________, poteva influenzare la volontà del datore di lavoro (cfr. Doc. A5).
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter beneficiare delle indennità per insolvenza per il periodo 15 ottobre 2012 – 15 febbraio 2013, subordinatamente per il periodo 15 ottobre 2012 – 13 gennaio 2013 e 1° – 15 febbraio 2013.
Al riguardo la patrocinatrice dell’assicurato sottolinea che RI 1, occupato in qualità di cuoco, è stato per un breve periodo membro del comitato dell’associazione e ha rilevato:
" (…)
All'inizio del mese di gennaio 2013, parte ricorrente è stato invitato dalla signora __________ (ex presidente dell'Associazione) a far parte della direzione, quale membro.
Tale richiesta trovava riscontro giacché le competenti Autorità cantonali hanno informato l'Associazione che – per riottenere le autorizzazioni necessarie all'esercizio delle scuole – avrebbe dovuto proporre (tra le altre cose) dei nuovi membri di direzione.
In occasione di tale colloquio, la signora __________ ha promesso al signor RI 1 che nel giro di pochi giorni avrebbe ricevuto le – già sollecitate – spettanze salariali maturate e non corrisposte.
Essa pure ha comunicato al ricorrente che – non appena ottenute le necessarie autorizzazioni cantonali – avrebbe provveduto a iscrivere a Registro di commercio una persona più adatta a tale ruolo.
Il ricorrente, sulla scorta di tale impegno, ha aderito alla richiesta della sig.ra __________, la quale per l'esecuzione dell'iscrizione a Registro non si è rivolta a degli Uffici qualificati, ma ha svolto la pratica in modo autonomo. Parte ricorrente quindi non è stato informato minimamente delle responsabilità derivanti da tale formale iscrizione, cosicché è stata carpita la sua buona fede facendogli credere che si sarebbe provveduto subito al pagamento delle spettanze salariali arretrate.
4
Sia come sia, l'iscrizione formale del signor RI 1 al Registro di commercio è avvenuta il 14 gennaio 2013.
Prove: Doc. III, estratto zefix.
5
Il ricorrente il 29 gennaio 2013 ha rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro non essendogli stati corrisposti gli assicurati salari arretrati. Copia di tale scritto, in data 30 gennaio 2013, è stata inviata al Registro di commercio allegando la richiesta di cancellazione della sua qualità di membro.
Prove: Doc. IV, disdetta del contratto di lavoro + richiesta di cancellazione.
6.
Il ricorrente, quindi è stato effettivo membro dell'Associazione dal 14 gennaio al 30 gennaio 2013 (17 giorni).
La cancellazione formale ha avuto luogo solo il 20 febbraio 2013.
(…)
Essere membro del CdA di un SA non è per niente equiparabile a essere membro di direzione di un'Associazione. Le attribuzioni previste agli artt. 716 a CO ss. che spettano ai membri del CdA nulla hanno a che vedere con i diritti e i doveri previsti dall'art. 69 CC per la direzione di un'associazione ovvero
" La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi
dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti".
Per tale motivo è importante stabilire l'influsso concreto, rispettivamente il potere decisionale all'interno dell'associazione, senza limitarsi a valutare i criteri formali dell'iscrizione a Registro di commercio.
9.
Come esposto in precedenza, il ricorrente svolgeva la mansione di cuoco.
Per tale rapporto di subordinazione, si è visto costretto ad aderire alla richiesta d'iscrizione a Registro di commercio quale membro di direzione, siccome – come comunicatogli – tale atto era indispensabile per la continuazione dell'attività finora svolta e, parallelamente, per il versamento dei suoi salari (arretrati e futuri) nonché quelli degli altri dipendenti dell'associazione.
Quand'anche per denegata ipotesi si voglia riconoscere un ruolo rilevante spettante a un membro di direzione, è opportuno sottolineare come – durante il brevissimo periodo d'iscrizione a Registro di commercio – il ricorrente ha sempre e solo avuto un potere di firma collettiva a due con la Presidente (cfr. doc. III), il che limita sensibilmente qualsivoglia potere autonomo e dirigenziale dello stesso e non influenza in alcun modo né l'Associazione stessa né tantomeno le decisioni del datore di lavoro.
Dal ultimo si converrà che un periodo d'iscrizione effettiva di 17 giorni di calendario non può e non deve avere quale conseguenza il rifiuto in toto all'indennità per insolvenza, in quanto costituirebbe un aggravio finanziario eccessivo per il qui ricorrente, il quale ha dovuto contrarre dei grossi debiti per far fronte alle spese di quotidiana necessità." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 27 agosto 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso sottolineando che i membri della direzione di un’associazione devono essere trattati analogamente ai membri del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza.
L'art. 51 cpv. 1 LADI prevede che:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b, il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."
Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI.
2.3. Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.
Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
In una sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:
" Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte."
Al riguardo cfr. pure STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177.
Secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001) e lo è pure quella di amministratore di una cooperativa (cfr. STF 8C-171/2012 dell’11 aprile 2013).
Il Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione pure per quel che riguarda i membri della direzione di un’associazione. In una sentenza 8C_515 /2007 dell’ 8 aprile 2008 la nostra Massima istanza si è ad esempio così espressa:
" 3.2 Le point de vue des premiers juges est bien fondé. L'art. 69 CC dispose en effet que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. En vertu de cette disposition, la direction assume la gestion des affaires de l'association, dans la mesure où un autre organe, comme l'assemblée générale (cf. art. 65 al. 1 CC), n'en a pas la compétence (Anton Heini/Urs Scherrer, in : Basler Kommentar, ZGB I, n. 17 ad art. 69). A ce titre, la direction de l'association occupe donc une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716 à 716b CO), en ce sens que les membres de la direction disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que l'association est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, leur droit à l'indemnité de chômage peut-il être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement - comme le voudrait le recourant - les responsabilités qu'ils exercent au sein de l'association.
3.3 Le recourant allègue toutefois que son inscription au registre du commerce en qualité de vice-président du comité de l'association est encore nécessaire aux fins de faire valoir ses droits de salarié. Selon lui, la radiation de son inscription aurait pour effet d'entraîner la dissolution immédiate de l'association - qui ne compte que deux membres - et, partant, la radiation de la procédure en recouvrement de salaire qu'il a introduite devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Ce point de vue est mal fondé. Selon l'art. 58 CC, applicable à la liquidation des associations (Anton Heini/Urs Scherrer, op. cit., n. 2 ad art. 79), les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives. De son côté la réglementation relative à la société coopérative renvoie (art. 913 al. 1 CO) aux dispositions sur la dissolution des sociétés anonymes (art. 736 ss CO). Selon l'art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée - ce qui suppose notamment le paiement des dettes de la société (art. 745 al. 1 CO), après un appel aux créanciers (art. 742 al. 2 CO), la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation". Cela étant, même si le recourant perdait non seulement sa qualité de membre de la direction, mais encore celle de membre de l'association, il n'y a pas de risque que celle-ci perde la personnalité juridique tant que les créanciers n'ont pas été invités à faire valoir leur créance et, partant, que s'éteigne sa qualité de défenderesse au procès en recouvrement de salaire intenté par le recourant (voir aussi Jean-François Perrin, Droit de l'association, 2004, p. 218 sv.)."
2.4. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, impiegato come cuoco dall’__________ dal 1° luglio 2012 al 15 febbraio 2013 (cfr. doc.18 e doc.24) è stato iscritto a Registro di commercio quale membro del Comitato con firma collettiva a due con la presidente nel periodo dal 14 gennaio al 20 febbraio 2013 (cfr. doc. 2, doc. 3, doc. 17, doc.11, doc.12).
Il 30 gennaio 2013 l’assicurato ha inviato all’Ufficio del registro di commercio uno scritto del seguente tenore:
" Chiedo con la presente la cancellazione dal Registro di Commercio, come peraltro già chiesto alla stessa Associazione, unitamente alle mie dimissioni dal consiglio di amministrazione e di Rappresentante della Scuola, a cui però non ho ancora visto dar seguito.
Allego alla presente copia di alcune raccomandate a testimonianza di quanto sopra descritto.
Nella speranza possiate presto dar seguito alla mia Istanza, invio con la presente i miei distinti saluti." (Doc. 13)
Alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al considerando precedente questo Tribunale non può che confermare la decisone della Cassa relativamente al periodo in cui RI 1 è stato membro del comitato dell’Associazione e ciò indipendentemente dal fatto che egli svolgesse la professione di cuoco.
Secondo l'Alta Corte sono infatti decisivi gli obblighi e i diritti che spettano ex lege al membro della direzione di un’associazione, la cui posizione è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA. In questo caso il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla società (cfr. consid. 2.3. e, in un altro contesto, la STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a proposito della responsabilità secondo l’art. 52 LAVS di un operaio entrato in un consiglio di amministrazione e la STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998 relativa ad un architetto membro del consiglio di amministrazione).
A nulla di diverso può portare la circostanza che l’assicurato è entrato nel comitato, per un breve periodo ed in modo provvisorio, su richiesta dell’allora presidente nella speranza di ottenere i salari che gli spettavano (cfr. consid. 1.2).
2.5. Questo Tribunale non condivide invece la conclusione dell’amministrazione per quel che riguarda i crediti salariali scoperti per il periodo precedente l’entrata del ricorrente nel comitato, rispettivamente quelli per il periodo successivo alle sue dimissioni.
In quei periodi infatti egli non poteva influenzare in modo risolutivo le decisioni del datore di lavoro.
Al riguardo il TCA ricorda che in una decisione pubblicata in DTF 126 V 134 la nostra Massima Istanza ha stabilito che per determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva, in linea di principio, è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa all’art. 52 LAVS (cfr. STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3), delle effettive dimissioni o della revoca dal consiglio di amministrazione, e non quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (in proposito cfr. pure STF 8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003; STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale federale nella sentenza 9C_212/2013 del 12 giugno 2013).
D’altra parte, sempre in materia di art. 52 LAVS, di regola l’amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa a partire dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione nel registro di commercio (cfr. DTF 123 V 172; STF 9C _841/2010 del 22 settembre 2011).
La decisione su opposizione del 18 luglio 2013 va dunque modificata nel senso che l’assicurato ha per principio diritto all’indennità per insolvenza, ad esclusione di quella concernente le pretese salariali relative al periodo 14 – 30 gennaio 2013.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
2. La decisone su opposizione del 18 luglio 2013 va modificata nel senso che l’assicurato ha diritto all’indennità per insolvenza, ad esclusione del periodo 14 – 30 gennaio 2013.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti