Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2013.48

 

dc/gm

Lugano

23 gennaio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

statuendo sul ricorso del 11 settembre 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 luglio 2013 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 25 luglio 2013 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 18 giugno 2013 (cfr. doc. 4) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza per non avere rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc. A1).

                                     

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste, argomentando in particolare:

 

"  … dichiaro di aver rivendicato i salari da subito e di essermi sempre adoperato al fine di poter riscuotere gli stipendi arretrati della ditta __________ sagl,

 

recandomi settimanalmente nella loro sede consegnando delle raccomandate a mano come da copia allegata e telefonando innumerevoli volte, con contatti di persona, con promesse sempre mancate.

 

Non avendo più avuto riscontri in merito, ho inviato ulteriori lettere, questa volta tramite l'ufficio postale aggravando ancora il mio credito nei confronti della ditta con ulteriori spese, essendomi sempre recato nella sede della ditta fino a quando non ho trovato il negozio chiuso e solo allora ho saputo del fallimento.

 

Inoltre devo segnalare che ritengo di aver avuto un trattamento diverso da parte dell'__________, rispetto al trattamento riservato ad un mio compagno di lavoro che anche lui nella mia stessa situazione e condizione e stessi identici requisiti e analoga situazione, a lui sia stata riconosciuta l'indennità per insolvenza , mentre a me no, la persona in questione è __________, residente in via __________ a __________ (__________).

 

Chiedo di poter verificare questa mia dichiarazione del come mai ho avuto un trattamento diverso da quest'ultimo.

 

Chiedo che vengano sentiti in qualità di testimoni : __________ (ex proprietario della ditta __________), __________ (ex compagno di lavoro), __________ (funzionario incaricato __________), __________ (__________)." (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta di causa del 2 ottobre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (…)

Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:

 

    a) in data 04 luglio 2012 è stato sottoscritto un contratto di lavoro con la Spettabile __________; la società ha assunto il Sig. RI 1 a decorrere dal 09 luglio 2012 con un salario lordo di fr. 2'200.00 mensili ed un'occupazione pari al 50%;

 

    b) l'attività si è protratta fino al 30 settembre 2012;

 

    c)  il Sig. RI 1 non è mai stato retribuito per il periodo di lavoro svolto dal 09 luglio 2012 al 30 settembre 2012;

 

    d) agli atti risulta che la prima richiesta di pagamento dei salari mai retribuiti è avvenuta in data 07.03.2013;

 

    e) le lettere di sollecito di pagamento allegate al ricorso presso codesto Tribunale (doc. A2, A3, A4) non sono mai state fornite alla Cassa; dal documento no. 8 si evince che, a richiesta della Cassa, il sindacato  tramite mail del 10.06.2013 ha confermato che gli unici documenti scritti di sollecito dei pagamenti erano le raccomandate del 07.03.2013 e 17.04.2013, oltre quella già fornita alla Cassa del 11.03.2013;

 

    f)   preso atto degli ulteriori documenti sopra menzionati, sconosciuti fino ad ora, la Cassa rileva comunque che il sig. RI 1 ha svolto la propria attività lavorativa senza retribuzione per tre mesi ed ha proceduto, alla cessazione dell'attività lavorativa, unicamente a dei solleciti scritti ma senza mai intraprendere le vie giudiziali. Inoltre si constata che dall'ultimo sollecito "raccomandata a mano" del 05.11.2012 il sig.  ha atteso ulteriori 4 mesi prima di inoltrare un nuovo sollecito raccomandato (07.03.2013);

 

    g)  Per quanto concerne il caso del Sig. , menzionato dal ricorrente nello scritto del 11.09.2013, la Cassa non entra nel merito, ma rimane a disposizione del lodevole Tribunale nel caso in cui necessitasse di ulteriori informazioni o l'inoltro del dossier.

 

Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che il SigRI 1, dopo aver cessato l'attività il 30.09.2012, non abbia salvaguardato i suoi interessi intraprendendo per tempo una procedura esecutiva. Così facendo non ha ottemperato ai requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 LADI." (Doc. III)

 

                               1.4.   L'11 ottobre 2013 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha ribadito di avere fatto tutto il possibile per rivendicare il salario e ha sostenuto di essere stato trattato diversamente da un collega di lavoro (cfr. doc. V) .

 

                                         Il 23 ottobre 2013 la Cassa ha confermato la risposta di causa e ha dichiarato la propria disponibilità a inviare, se necessario, il dossier del collega di lavoro del ricorrente (cfr. doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’art. 55 cpv. 1 LADI prevede che:

 

"  Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

 

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

 

                                         Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all’indennità per insolvenza, l’assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l’incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia i grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

 

                                         In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l’obbligo di ridurre il danno l’assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.

 

                                         In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 p. 49 seg., l’Alta Corte ha stabilito che l’obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all’art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l’assicurato ha violato l’obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l’assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l’assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura d’esecuzione o intentando un’azione legale contro di lui.

                                        

                                         In un’altra sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2012 p. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell’obbligo di ridurre il danno secondo l’art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all’assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L’assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.

 

                                         In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali.

 

                                         In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

 

                                         In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

 

 

                                         In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:

 

"  5.

Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.

 

6.

En l'espèce, les rapports de travail ont initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques. L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au 31 janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13 ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que fixés dans la convention du 7 février 2011.

Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin 2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif. L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Mal fondé, le recours doit être rejeté."

 

                                         Infine, in una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013 il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

 

                               2.3.   La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

 

"  Direttiva

 

Campo:       IDI                                                     

Rubrica:      Obbligo di diminuire il danno

Articolo:      55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

 

Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro

                                     

1.   Secondo l’art. 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura.

Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

 

2.   Secondo la giurisprudenza federale, l’insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all’IDI.

In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per insolvenza.

 

3.   Per contro, il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.

 

4.   Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).

 

5.   Di conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

 

6.   In linea di massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.

 

Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno.”

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato ha lavorato per la  dal 9 luglio al 30 settembre 2012 senza mai ricevere il salario (cfr. doc. 11).

 

                                         RI 1 ha sollecitato il versamento del salario mediante invii raccomandati nei mesi di marzo e aprile 2013 (cfr. Doc. 5 e Doc. 6).

 

                                         In sede ricorsuale l'assicurato ha prodotto delle raccomandate a mano di "sollecito pagamento dello stipendio" datate 20 agosto 2012 (doc. doc. A2), e 20 settembre 2012 (cfr. doc. A3), oltre ad uno scritto datato 5 novembre 2012, con la quale egli ha sollecitato una rapida soluzione e ha preannunciato il ricorso a vie legali, se necessario (cfr. Doc. A4).

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall'assicurato per ottenere quanto dovuto siano manifestamente insufficienti, anche in considerazione del fatto che durante tutta la sua attività lavorativa egli non ha mai ricevuto il salario.

                                         In particolare dopo la lettera di novembre 2012, la quale non figura peraltro nell'incarto della Cassa di disoccupazione, l'assicurato avrebbe dovuto procedere con misure più incisive di carattere esecutivo e/o per via giudiziaria. Non avendolo fatto egli ha gravemente violato l'obbligo previsto all'art. 55 cpv. 1 LADI.

 

                               2.5.   L'assicurato ha chiesto l'audizione di varie persone (cfr. consid. 1.2) e il richiamo dell'incarto di un collega di lavoro.

 

                                         Considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne l’esclusione dal diritto alle indennità per insolvenza nel caso di persone che prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         Di conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi e il richiamo dell'incarto di un collega di lavoro deve essere respinta.

 

                                         A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         In particolare, per quel che riguarda l'incarto del collega di lavoro, il TCA sottolinea che anche qualora, per pura ipotesi, fossero state attribuite all'altro assicurato delle prestazioni non dovute, il ricorrente non potrebbe ricavarne alcun vantaggio. Non sarebbero infatti comunque date le severe condizioni per riconoscere il diritto alle prestazioni in applicazione del principio sull' "uguaglianza nell'illegalità" (cfr. STF 8C_338/2007 del 4 agosto 2008:

 

"  (…)

3.

Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

 

4.

A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato. (…)"

 

                               2.6.   Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che il ricorrente non ha diritto alle indennità per insolvenza postulate con richiesta del 17 maggio 2013.

 

                                         La decisione su opposizione del 25 luglio 2013 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti