Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 dicembre 2012 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 12 dicembre 2012 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 20 settembre 2012 (cfr. doc. 3) con cui RI 1 è stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per avere rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli dall’URC di __________ presso la Clinica __________ (doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sospensione inflittagli.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente:
" (…)
In primo luogo, come del resto già evidenziato in sede di opposizione, emerge chiaramente che le posizioni delle parti sono completamente divergenti.
Il nostro associato continua a ribadire fermamente di non poter accettare l’accusa di aver rinunciato alla candidatura presso la __________ del Dr. med. __________.
Nel modulo “assegnazione ad un posto di lavoro” inviato dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 13 luglio 2012, si fa riferimento a un’occupazione al 50% per una persona con esperienza nel campo psichiatrico.
Ma anche ammettendo che questa frase sia da intendere come “preferenza” e non come “conditio sine qua non”, come sostenuto dalla Sezione del lavoro, RI 1 ribadisce quanto da lui discusso con la signora __________, ovvero la sua disponibilità a iniziare l’attività alle dipendenze della Clinica __________, previa conferma (telefonica o per iscritto).
Questa sua esigenza faceva leva sul fatto che egli avrebbe dovuto in quel frangente dare una regolare disdetta all’__________, datore di lavoro presso il quale era occupato in quel periodo.
In tal senso, egli precisa di non aver mai indicato di essere occupato al 100% presso __________!
L’Ufficio regionale di collocamento era ben informato sui tempi di lavoro dell’assicurato.
La signora __________, a suo dire, gli aveva riferito che un altro dipendente (infermiere) desiderava andare in ferie e pertanto ella aveva l’esigenza di occupare un posto al 50% il mattino, poiché quest’ultimo voleva lavorare unicamente il pomeriggio.
Sottolinea, inoltre, che la signora __________ gli aveva accennato le condizioni salariali di un altro infermiere che percepiva uno stipendio ammontante a circa fr. 5'000.00 al mese.
Dopo il colloquio del 19 luglio, nessuno si è più fatto vivo per concretizzare un possibile impiego!
Prima di essere contattato dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro non ha avuto nessuna risposta né dalla Clinica né dall’Ufficio regionale di collocamento.
Nessuno lo avrebbe poi informato che i requisiti di questa attività erano divenuti d’un tratto irrilevanti.
Non appena ricevuta la segnalazione dell’Ufficio regionale di collocamento si è subito attivato per chiedere un colloquio (signora __________, Clinica __________).
L’incontro è avvenuto il 17 luglio e in quella circostanza l’assicurato ribadisce che era sua intenzione conoscere il tipo di lavoro che si svolgeva all’interno della Clinica.
Anche per questo motivo aveva richiesto di svolgere alcune ore di lavoro in prova.
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, non crediamo si possa accusare l’assicurato di aver rifiutato un lavoro idoneo.” (Doc. I)
1.3. La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli dall’URC di __________ presso la Clinica __________.
Nel caso in cui la sanzione vada confermata nel suo principio, andrà valutata la correttezza dell’entità della stessa (31 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione).
2.3. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
Al riguardo è utile rilevare che il tenore dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI non è stato modificato in occasione della quarta revisione della LADI, entrata in vigore il 1° aprile 2011 (cfr. cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
2.4. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questa giurisprudenza è stata ancora confermata, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata, confermando la sospensione di 36 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione adeguata.
Su queste questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
2.5. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Ad esempio in quel caso di specie la durata di meno di due ore del tragitto domicilio-posto di lavoro (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) non poteva essere considerata inadeguata in considerazione del fatto che si trattava di un’occupazione al 50% e della situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) madre di due ragazzi di 18 e 16 anni e il cui marito soffriva di disturbi di salute.
Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
La quarta revisione della LADI, entrata in vigore il 1° aprile 2011, ha unicamente introdotto il capoverso 3bis, secondo cui il capoverso 2 lett. b dell’art. 16 LADI (non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato) non si applica alle persone minori di 30 anni (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
2.6. Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007).
Su questo argomento B. Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l'emploi proposé.
Un désintérêt manifeste pour le poste proposé l'est à plus forte raison.
De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit l'employeur à refuser de conclure le contrat de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience identiques.
Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de l'employeur ne permettent pas de justifier une
sanction. Par exemple, il arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité, il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."
In una sentenza 8C_231/2011 del 29 agosto 2011 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA, che aveva annullato una sanzione inflitta dall'amministrazione, rilevando:
" 4.
4.1 Dando seguito alla pronuncia di rinvio del 6 maggio 2010, l'amministrazione ha completato gli accertamenti nel senso stabilito dalla Corte cantonale, disponendo un'ulteriore audizione della responsabile del Ristorante X.________, L.________. Le risultanze di questa indagine completiva, messa in atto il 16 giugno 2010, non hanno fatto cambiare l'opinione della Sezione del lavoro che, comunque, ha deciso di ridurre la durata della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione dell'assicurato da 31 a 25 giorni. Statuendo su ulteriore ricorso dell'interessato, il Tribunale cantonale ha confermato la sua precedente valutazione del 6 maggio 2010 rilevando che neppure i complementi istruttori compiuti gli permettevano di ritenere comprovata una colpa dell'assicurato per il mancato reperimento di una nuova attività lavorativa. In sostanza, secondo l'istanza precedente, non era ravvisabile una chiara volontà dell'assicurato di non accettare l'occupazione assegnatagli dall'URC presso il Ristorante X.________. Emergevano piuttosto dei fraintendimenti reciproci che hanno rafforzato l'immagine negativa che la potenziale datrice di lavoro aveva dell'interessato. Alla luce di queste premesse, sempre secondo l'istanza precedente, la Sezione del lavoro non poteva sanzionare l'assicurato.
4.2 Tutto ben ponderato, pur permanendo, per la verità, certi dubbi circa la credibilità preponderante delle dichiarazioni dell'assicurato, il Tribunale federale ritiene di potere condividere le citate conclusioni della Corte cantonale. Le stesse non appaiono in nessun modo lesive del diritto federale. In concreto, il giudice di primo grado non è incorso nell'arbitrio reputando che la responsabilità dell'assicurato per la mancata assunzione presso il Ristorante X.________ non fosse sufficientemente dimostrata dagli atti di causa. Egli ben poteva concludere che dagli stessi atti non era possibile dedurre, con la dovuta chiarezza, se l'assicurato avesse colpevolmente rifiutato l'impiego adeguato offerto (cfr. per analogia anche la sentenza citata nella pronuncia impugnata 8C_878/2008 del 25 giugno 2009 consid. 4.3). A ciò nulla possono mutare le argomentazioni addotte in sede ricorsuale. Ne segue che il gravame dell'amministrazione, inteso a ottenere il ripristino della sanzione di 25 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione decretata nei confronti dell'opponente, dev'essere respinto in quanto infondato."
2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.8. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.9. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 1° settembre 2011 (2° termine quadro: 1.9.2011 – 31.8.2013), ricercando un impiego a tempo pieno quale infermiere, aiuto domiciliare (cfr. doc. 3; A).
Il 14 novembre 2011 egli ha concluso un contratto di collaborazione con la Internursing SA concernente incarichi nell’ambito dell’aiuto domiciliare (cfr. doc. 6/5), il cui svolgimento gli ha permesso di conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. 9/8; 3 pag. 3).
L’URC di __________, il 13 luglio 2012, ha assegnato all’assicurato un impiego quale infermiere al 50%, a tempo indeterminato, libero da subito, presso la Clinica __________ (cfr. doc. 9/4).
Il 17 luglio 2012 ha avuto luogo un colloquio tra l’assicurato e __________, responsabile delle risorse umane della Clinica __________.
In seguito il ricorrente ha effettuato una prova presso il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 9/5; 9/6, 9/7).
Nel formulario “Esito della candidatura” del 20 luglio 2012 la Clinica ha attestato che il ricorrente non è stato assunto, motivando che “Dopo il colloquio del 17.07 dove gli è stato indicato che il posto vacante era al 50%, il signor RI 1 ha mostrato interesse di fatti ha voluto fissare un giorno di prova. Questo è stato il 18.07.2012 e il signor RI 1 ha indicato che cerca un posto al 100%.”
E’, inoltre, stato risposto affermativamente alle due domande seguenti: “A vostro parere il candidato ha dimostrato di saper affrontare il colloquio di assunzione?” e “La persona in questione presenta un profilo interessante per la vostra azienda per cui potrà essere presa in considerazione in futuro?” (cfr. doc. 9/6).
In un messaggio di posta elettronica del 24 luglio 2012 inviato all’amministrazione __________ ha, poi, precisato che dopo qualche ora di prova l’insorgente, che in un primo tempo era entusiasta dell’opportunità lavorativa al 50%, ha negato loro la possibilità di procedere all’eventuale risposta positiva presso l’URC, indicando di essere unicamente interessato a un’attività lavorativa al 100% (cfr. doc. 9/7).
L’assicurato, da parte sua, nel formulario “Esito dell’assegnazione” del 20 luglio 2012 pervenuto all’URC il 23 luglio 2012 ha giustificato la mancata assunzione, adducendo, da un lato, di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo psichiatrico, dall’altro, “altri motivi” non meglio specificati (cfr. doc. 9/5).
Il 6 agosto 2012 l’insorgente, rispondendo a uno scritto del 31 luglio 2012 con cui la Sezione del lavoro, a seguito della Comunicazione relativa a una sanzione del 24 luglio 2012 inviatale dall’URC di __________ in relazione all’assegnazione presso la Clinica __________ (cfr. doc. 9/1), gli ha dato la possibilità di presentare delle osservazioni (cfr. doc. 9), ha precisato che:
" (…)
Il giorno 13.07.2012 ho ricevuto una segnalazione di occupazione al 50% presso la clinica __________.
Il giorno 19.07.2012 (e non il 18.07.2012) mi sono recato alla clinica per effettuare la prova. Ho capito subito che si tratta di un lavoro diverso, mi manca la pratica come infermiere psichiatrico e non mi sono sentito sicuro di poter espletare in maniera corretta la mia attività.
Inoltre alla signora __________ ho comunicato che non avrei potuto iniziare l’attività immediatamente in quanto dovevo inoltrare regolare disdetta presso __________.
A quel punto mi è parso di capire che, se non avessi potuto iniziare subito l’attività, non sarei stato preso in considerazione per un’eventuale candidatura.
(…)” (Doc. 7)
La Sezione del lavoro, il 7 agosto 2012, ha inviato alla __________ il seguente messaggio di posta elettronica:
" (…)
Considerato che il signor RI 1 è iscritto in disoccupazione e che il 13 luglio 2012 gli è stato offerto un posto di lavoro, le chiediamo cortesemente di rispondere alle seguenti domande:
1) Il signor RI 1 vi ha chiesto se era possibile rescindere il contratto di collaborazione con voi, senza rispettare i termini di disdetta? (cfr. punto 20 del contratto)
2) In considerazione dell’offerta di lavoro fatta dall’URC di __________ al signor RI 1, in caso di assunzione, sareste stati disposti a rescindere il contratto di collaborazione con voi senza esigere il rispetto dei termini di disdetta? (p.f. dettagliare la risposta).” (Doc. 6/4)
Il medesimo giorno __________ della __________ ha comunicato:
" (…)
1) Il signor RI 1 non ci ha mai comunicato di aver ricevuto una proposta di lavoro durante il mese di luglio e quindi di un’eventuale richiesta di rescindere il contratto stipulato con noi.
2) Qualora questa situazione si fosse presentata, sarebbe stata nostra premura trovare un compromesso sui termini di disdetta in modo da dare l’opportunità al signor RI 1 di poter reperire un’altra occupazione.” (Doc. 6/4)
L’8 agosto 2012 la Sezione del lavoro ha posto a __________, responsabile risorse umane della Clinica __________, i seguenti quesiti:
" (…)
1). In quale giorno è avvenuta la prova di lavoro?
2). Quale attività doveva svolgere l’assicurato? (p.f. dettagliare la risposta)
3) L’assicurato aveva dimostrato interesse per l’attività che gli avete offerto? (p.f. dettagliare la risposta)
4) A quanto ammontava il salario mensile lordo che avreste offerto all’assicurato in caso di assunzione?
5) L’assicurato ha dichiarato quanto segue: “(…) Ho capito subito che si tratta di un lavoro diverso, mi manca la pratica come infermiere psichiatrico e non mi sono sentito sicuro di poter espletare in maniera corretta la mia attività. Inoltre alla signora __________ ho comunicato che non avrei potuto iniziare l’attività immediatamente in quanto dovevo inoltrare regolare disdetta presso __________. A quel punto mi è parso di capire che se non avessi potuto iniziare subito l’attività non sarei stato preso in considerazione per un’eventuale candidatura (…)”.
__________, il 20 agosto 2012, ha risposto:
" (…)
1) Prova avvenuta il 18.07.2012. Su richiesta del signor RI 1, con una durata di 1 ora e 30 minuti di osservazione delle sue possibili funzioni nel nostro Centro.
2) Attività legate al ruolo d’infermiere professionale in un Day hospital psichiatrico (nursing infermieristico, preparazione farmacoterapie, assistenza e collaborazione con il medico del Centro…).
3) Durante il colloquio conoscitivo avvenuto il 17.07.2012 al candidato gli venne spiegata la nostra esigenza a rivestire il ruolo d’infermiere impiegato al 50%, lo svolgimento nel dettaglio delle sue funzioni, nonché l’organizzazione interna e il tipo di assistenza che fornisce il nostro centro. Il sig. RI 1 si è dimostrato interessato facendo richiesta di una sua presenza volontaria al fianco del nostro infermiere per poter meglio capire il nostro ambiente.
4) Non abbiamo parlato di dettagli salariali, il candidato è stato informato che il nostro centro non è sotto nessun contratto collettivo di lavoro, ma è un centro privato sotto le leggi del codice delle obbligazioni.
5) Dopo la breve presenza a contatto diretto con l’attività del nostro Centro in osservazione, il candidato ha espresso alla Sig.ra __________ che la nostra offerta al 50% non poteva interessargli in quanto avrebbe dovuto dare disdetta dal suo attuale impiego al 100%, la Sig.ra __________ apprendeva solo in quel frangente che il candidato non è un disoccupato e non ha interesse a una offerta d’impiego al 50%. Infatti, l’espressione della sig.ra __________ al Sig. RI 1 è stata di sorpresa (giacché le informazioni durante il primo colloquio erano state estremamente chiare), la Sig. ra __________ si è anche espressa con il Sig. RI 1, dispiaciuta, per il tempo perso da entrambe le parti.
Nessuno gli ha mai sindacato la sua non pratica in ambiente psichiatrico, nessuno gli ha mai dato un limite di tempo del suo possibile inizio, nessuno gli ha mai espresso che la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione. Non ha dato il tempo di valutazione del suo profilo e ha rinunciato da solo alla candidatura, presso il nostro Centro con la sola motivazione di non disposizione al tempo di impiego del 50%.” (Doc. 6/2)
Inoltre la medesima, il 22 agosto 2012, ha completato la risposta n. 4), aggiungendo che:
" (…) possiamo comunicarle che il salario da noi non discusso con il candidato ma di possibile offerta varia da una cifra di un min. di CHF 2600 a un max di CHF 3500 lordi mensili per un’occupazione al 50%.” (Doc. 6/1)
Il 14 settembre 2012 l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, relativamente agli accertamenti esperiti dalla Sezione del lavoro presso la __________ e la Clinica __________ sottopostigli (cfr. doc. 6), ha asserito, in particolare, che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a intraprendere un’attività di infermiere professionale presso un Day Hospital psichiatrico, fermo restando le reali esigenze professionali manifestate dal potenziale datore di lavoro, ossia un infermiere psichiatrico con esperienza che non corrisponde alle sue qualifiche.
Egli ha indicato di aver espresso a __________ la propria disponibilità a iniziare l’attività presso la Clinica __________, previa conferma affinché potesse dare regolare disdetta all’__________ __________ e di non aver mai detto di essere occupato al 100% presso quest’ultima.
L’assicurato ha poi affermato che la signora __________ gli avrebbe accennato le condizioni salariali di un altro infermiere che percepiva circa fr. 5'000.-- al mese.
Il medesimo ha, inoltre, osservato di non aver informato o discusso con la __________ di un’eventuale rescissione anticipata del rapporto di lavoro, poiché __________ non gli aveva comunque più fatto sapere alcunché riguardo a una possibile assunzione.
Infine l’insorgente ha evidenziato che non corrisponde al vero di aver rinunciato da solo alla candidatura, ma piuttosto è vero il contrario nella misura in cui dopo la prova nessuno l’ha più contattato per concretizzare l’assunzione (cfr. doc. 4).
Il 20 settembre 2012 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per avere rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli dall’URC di __________ presso la __________ di __________ (doc. 3; consid. 1.1.).
Il provvedimento del 20 settembre 2012 è stato confermato con decisione su opposizione del 12 dicembre 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.10. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, deve dapprima verificare se l’occupazione proposta all’insorgente presso la Clinica __________ di __________ fosse o meno adeguata.
Infatti, nel caso in cui tale impiego fosse stato inadeguato, l'assicurato non potrebbe venire sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, in quanto non si poteva ragionevolmente esigere dal medesimo di accettare l’occupazione assegnatagli ufficialmente (cfr. consid. 2.3.; 2.5.).
Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.5.) non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che, in particolare, non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI) o che compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli (art. 16 cpv. 2 lett. d LADI).
Come appena esposto, giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, ad un assicurato non può essere imposta un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle sue capacità o dell'attività precedentemente svolta.
Per quanto concerne le capacità di un assicurato, va rilevato che esse non riguardano le qualità professionali, nel senso di una protezione della professione, bensì le capacità e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se per svolgere l'occupazione assegnata sono necessarie capacità inferiori a quelle che possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è inadeguato se il livello di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui dispone l'assicurato (cfr. STFA 65/06 del 27 aprile 2006 consid. 3.3.; SVR 2005 ALV Nr. 7 pag. 22 consid. 2.1.; STFA C 130/03 del 6 febbraio 2004 consid. 2.3.; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004 consid. 4.2.3.; B. Rubin, Assurance-chômage, 2° edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 412; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer, op.cit., pag. 95, N°. 239).
Per quanto attiene all'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette di attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio lavoro. Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente qualificate, le quali devono praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie capacità e abilità professionali. La presa in considerazione della precedente attività si realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di trovare un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di ricerche di lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).
Al riguardo occorre sottolineare che il Parlamento nel 1995 non ha accettato il cpv. 3 dell'art. 16 LADI, proposto dal Consiglio federale, che prevedeva che "dopo 4 mesi di disoccupazione, il cpv. 2 let. b, non torna più applicabile. Il Consiglio federale può in maniera generale o per alcune categorie d'assicurati, prolungare o raccorciare questo termine" (cfr. Consiglio federale, "Message à l'appui de la deuxième révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage del 29.11.93, ed.sep., pag.18; J.Chopard, "Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung", pag. 18 e pag. 150; Th. Nussbaumer, op.cit., pag. 95 N° 240; D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).
L'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, per contro, prevede che un'occupazione è inadeguata quando compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli. Questa disposizione consacra una protezione relativa della professione (cfr.G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 32 segg., pag. 235 segg.; Th. Nussbaumer, op. cit., pag. 96, N° 242; D. Cattaneo, op. cit., pag. 63), infatti impedisce per un certo periodo delle assegnazioni precipitose di impieghi in ambiti che non corrispondono a quelli dell'assicurato. Gerhards, anche in questa ipotesi, indica un termine di tolleranza di 1-2 mesi per reinserirsi nella propria professione (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 34, pag. 236).
Tale disposto riveste comunque rilevanza pratica unicamente riguardo a persone altamente specializzate, le quali vedendosi obbligate ad accettare affrettatamente un'attività estranea alla propria professione, rischierebbero di compromettere una loro rioccupazione nella professione appresa (cfr. STFA C 83/02 del 12 marzo 2003; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 37 pag. 236).
L'art. 16 cpv. 1 lett. d si distingue dalla lett. b in quanto considera la precedente attività e non la precedente professione, a differenza della lett. d.
Queste due nozioni non sono identiche; una precedente attività è infatti possibile anche senza una formazione professionale (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 36, pag. 236).
2.11. Dalla “Assegnazione di un posto di lavoro” del 13 luglio 2012 inviata all’assicurato si evince che la Clinica __________ cercava un infermiere. Nelle osservazioni è stato aggiunto “Occupazione al 50%. Durata d’impiego: a tempo indeterminato. Si cerca persona con esperienza nel campo psichiatrico, svizzera/o o con permesso valido” (cfr. doc. 9/4).
Il ricorrente, nell’”Esito dell’assegnazione” del 20 luglio 2012 ha indicato, segnatamente, di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/5).
Egli, nello scritto del 6 agosto 2012, ha puntualizzato che, allorché ha effettuato la prova di lavoro, ha capito subito che si trattava di un lavoro diverso, che gli mancava la pratica come infermiere psichiatrico e non si è sentito sicuro di poter espletare in maniera corretta tale attività (cfr. doc. 7).
Dall"Esito della candidatura" emerge, tuttavia, che il potenziale datore di lavoro ha risposto affermativamente alla domanda “La persona in questione presenta un profilo interessante per la vostra azienda per cui potrà essere presa in considerazione in futuro?” (cfr. doc. 9/6).
Inoltre con scritto del 20 agosto 2012 __________, responsabile delle risorse umane della Clinica __________, interpellata dalla Sezione del lavoro, ha affermato che le mansioni che avrebbe dovuto svolgere l’assicurato erano quelle legate al ruolo di infermiere professionale in un Day Hospital psichiatrico (nursing infermieristico, preparazione farmacoterapie, assistenza e collaborazione con il medico del Centro) e che nessuno aveva mai sindacato la non pratica in ambiente psichiatrico del ricorrente (cfr. doc. 6/2).
Da quanto appena esposto, ritenuto, da una parte, che l’assicurato cercava un’occupazione quale infermiere, professione che aveva d’altronde esercitato prima della disoccupazione e durante la stessa conseguendo un guadagno intermedio (cfr. doc. 11; 9/8), dall’altra, che ad ogni modo, benché nell’”Assegnazione di un posto di lavoro” fosse stato specificato che si cercava un infermiere con esperienza nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/4), per la Clinica tale condizione non risultava determinante per la scelta del personale (cfr. doc. 9/6; 6/2), risulta che l'impiego assegnato all'assicurato presso la Clinica __________ era conforme alle sue capacità e all'attività precedentemente svolta ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI (cfr. consid. 2.10.).
L’insorgente stesso, del resto, tramite il proprio rappresentante, il 14 settembre 2012, ha asserito che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a intraprendere un’attività di infermiere professionale presso un Day Hospital psichiatrico (cfr. doc. 4).
2.12. Per quanto riguarda il salario, nulla emerge dall’”Esito della candidatura” e dall’”Esito dell’assegnazione” (cfr. doc. 9/6; 9/5).
__________ della Clinica __________, rispondendo alla Sezione del lavoro, il 20 agosto 2012 ha indicato che non avevano parlato di dettagli salariali e che l’assicurato era stato informato che il loro centro non è sottoposto ad alcun contratto collettivo di lavoro, ma è un centro privato sotto le leggi del Codice delle obbligazioni (cfr. risposta 4 doc. 6/2).
In ogni caso la responsabile delle risorse umane, con un messaggio di posta elettronica del 22 agosto 2012, ha aggiunto che lo stipendio che poteva essere offerto all’insorgente per un’occupazione al 50% variava da una somma minima di fr. 2'600.-- a un massimo di fr. 3'500.-- (cfr. doc. 6/1).
L’assicurato, tramite l’RA 1, il 14 settembre 2012 e nel ricorso, ha indicato che __________ gli avrebbe accennato le condizioni salariali di un altro infermiere che percepiva circa fr. 5'000.-- al mese (cfr. doc. 4; I).
Il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli istituti ospedalieri privati del Cantone Ticino che si applica a tutto il personale delle cliniche dell’Associazione cliniche private ticinesi (ACPT) esclusi i medici, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale, gli allievi delle Scuole sanitarie e gli apprendisti (cfr. art. 2 cfr. 1 CCL) prevede per il 2011 - i salari sono rimasti invariati anche nel 2013 (cfr. www.ocst.ch) - che lo stipendio per un impiego a tempo pieno degli infermieri CRS (classe 12), infermieri in cure generali CRS (classe 12) e infermieri psichiatrici CRS (classe 12) varia da fr. 4'854.45, pari a fr. 2'417.20 per un posto al 50%, a fr. 6'873.85, corrispondenti a fr. 3'436.90 per un’occupazione a metà tempo (cfr. www.gav-service.ch).
E’ vero che, come visto, la Clinica __________ non è sottoposta ad alcun contratto collettivo di lavoro (cfr. doc. 6/2).
Tuttavia, facendo riferimento per analogia (trattandosi anche nel caso della Clinica __________ di una struttura sanitaria privata; cfr. doc. 6/2), ai salari contemplati dal Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli istituti ospedalieri privati del Cantone Ticino appena menzionati, gli importi indicati dalla responsabile delle risorse umane della Clinica __________ di minimo fr. 2'600.-- e massimo fr. 3'500.-- per un’occupazione a metà tempo (cfr. doc. 6/1), come pure il salario di fr. 5'000.-- che l’assicurato ha affermato essergli stato accennato da __________ quale retribuzione di un altro infermiere (cfr. doc. 4, I) - verosimilmente occupato a tempo pieno -, pari a fr. 2'500.-- per un impiego al 50%, essendo più elevati delle somme previste dal CCL citato, risultano conformi agli usi professionali ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.
In simili condizioni occorre concludere che l’occupazione offerta al ricorrente presso la Clinica __________ era adeguata giusta l’art. 16 cpv. 1 LADI.
In effetti l’impiego di infermiere presso la Clinica __________ corrisponde alle sue capacità e all'attività precedentemente svolta giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI (cfr. consid. 2.11), non comprometteva, quindi, certamente la rioccupazione nella sua professione secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. d LADI e, come appena visto, il salario offerto all’assicurato risulta conforme agli usi professionali ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.
Il ricorrente, d’altronde, mai ha contestato l’adeguatezza dell’impiego per quanto concerne la conformità alla sua età, alla sua situazione personale e al suo stato di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c) o la durata del tragitto dalla propria abitazione al posto di lavoro, peraltro entrambi ubicati a __________ (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
2.13. Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso la Clinica __________, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI; consid. 2.5.).
Il potenziale datore di lavoro, come visto sopra (cfr. consid. 2.9.), nell’”Esito della candidatura” ha indicato che l’insorgente, dopo il colloquio in occasione del quale gli è stato specificato che il posto vacante era al 50%, ha dapprima manifestato interesse, volendo pure fissare un giorno di prova. In seguito l’assicurato ha però espresso di cercare un impiego al 100% (cfr. doc. 9/6).
Il ricorrente, nell’”Esito dell’assegnazione” ha motivato la mancata assunzione con il fatto di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo psichiatrico e con “altri motivi” non ulteriormente precisati (cfr. doc. 9/5).
Egli, inoltre, nello scritto del 6 agosto 2012, ha puntualizzato che, allorché ha effettuato la prova di lavoro, ha capito subito che si trattava di un lavoro diverso, che gli mancava la pratica come infermiere psichiatrico e non si è sentito sicuro di poter espletare in maniera corretta tale attività (cfr. doc. 7).
Nelle proprie osservazioni del 14 settembre 2012 l’insorgente ha, pure evidenziato che non corrisponde al vero di aver rinunciato da solo alla candidatura, ma che piuttosto è vero il contrario nella misura in cui dopo la prova nessuno l’ha più contattato per concretizzare l’assunzione (cfr. doc. 4; consid. 2.9.).
Innanzitutto va rilevato che l’assicurato e la Clinica non sono concordi in merito alla data precisa in cui si è svolta la prova di lavoro, se il 18 luglio 2012 (cfr. doc. 9/6; 6/2), come asserito dal potenziale datore di lavoro, o il 19 luglio 2012, come sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. 7; 4; 9/5).
Tale questione non merita di ulteriori approfondimenti, in quanto la data precisa della prova risulta irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza.
In concreto l’assicurato, inizialmente, benché sull’”Assegnazione ad un posto di lavoro” del 13 luglio 2012 fosse già indicato che si trattava di un’occupazione libera da subito quale infermiere al 50% per la quale era auspicata esperienza nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/4), ha effettuato una prova di lavoro (cfr. doc. 9/6; 7), dimostrando quindi interesse nei confronti dell’impiego in questione.
Egli ha precisato di aver capito durante la prova che si trattava di un lavoro diverso - infermiere psichiatrico - per il quale gli mancava la pratica e di aver inoltre comunicato alla responsabile delle risorse umane che non avrebbe potuto iniziare immediatamente, in quanto doveva dare regolare disdetta alla __________ (cfr. doc. 7; consid. 2.9.).
Da quanto esposto risulta possibile che l’assicurato, svolgendo la prova di lavoro, nonostante l’attività proposta fosse oggettivamente adeguata nella sostanza alle sue capacità (cfr. consid. 2.11.), abbia provato di primo impatto qualche incertezza, considerato che il contesto dei pazienti con disturbi psichiatrici della Clinica poteva essere differente da quello a cui era normalmente abituato.
Inoltre è corretto che il contratto con la __________ concluso nel novembre 2011 poteva essere disdetto per la fine di un mese con preavviso di un mese (cfr. doc. 6/5).
Decisiva per la soluzione del caso di specie è, tuttavia, la circostanza che dalla documentazione agli atti non emerge che l’assicurato, durante o immediatamente dopo la prova di lavoro presso la Clinica __________, abbia chiesto al potenziale datore di lavoro il proprio parere ai fini dell’assunzione in merito al fatto che non avesse esperienza quale infermiere psichiatrico, rispettivamente delucidazioni circa un eventuale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo - peraltro in generale abituale presso un nuovo datore di lavoro -, e circa l’inizio dell’attività lavorativa, manifestando comunque esplicitamente la propria disponibilità in linea di principio ad accettare l’impiego (cfr. al riguardo la giurisprudenza e la dottrina esposte al consid. 2.6).
In proposito giova ribadire che __________, responsabile delle risorse umane della Clinica, il 20 agosto 2012 ha attestato che nessuno ha mai sindacato all’assicurato la sua assenza di pratica in ambiente psichiatrico, che nessuno gli ha mai imposto un limite di tempo del suo possibile inizio e che nessuno gli ha mai espresso che la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione (cfr. doc. 6/2; consid. 2.9.).
Nemmeno risulta che il ricorrente abbia preso tempo per contattare l’amministrazione al fine di ricevere delle informazioni circa l’adeguatezza dell’occupazione assegnatagli, nonché per interpellare l’ __________ in merito alla possibilità di trovare un compromesso sui termini di disdetta - ipotesi peraltro concretizzabile come dichiarato dalla SA alla Sezione del lavoro il 7 agosto 2012 (cfr. doc. 6/4) -, dichiarando in ogni caso alla Clinica __________ il suo serio interesse ad essere assunto.
2.14. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte ritiene che con il suo comportamento l’assicurato ha perso l’opportunità di ottenere un’occupazione, che risultava adeguata da tutti i profili (cfr. consid. 2.11.; 2.12.) e ha indotto la sua mancata assunzione.
Di conseguenza, richiamata la giurisprudenza federale precedentemente illustrata (cfr. consid. 2.4.; 2.6.), secondo cui il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l’impiego adeguato offerto è parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata, a ragione, secondo questo Tribunale, l’amministrazione ha inflitto al ricorrente una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Al riguardo giova rilevare che con sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il TF ha confermato il giudizio di questa Corte che aveva respinto il ricorso inoltrato da un assicurato contro una decisione su opposizione con cui era stato sospeso per 31 giorni per avere rifiutato un’occupazione adeguata quale cuoco presso un ristorante assegnatagli dall’URC.
Da una parte, l’impiego è stato considerato adeguato ai sensi dell’art. 16 LADI. Dall’altro, il rifiuto dello stesso da parte dell’assicurato è risultato ingiustificato. Infatti la circostanza di non essere stato a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell’adeguatezza dello stipendio, non giustificava il comportamento dell’assicurato che ha contestato il salario offerto in assenza di un valido motivo, senza chiedere delucidazioni al potenziale datore di lavoro, né prendere tempo al fine di sentire gli organi competenti della LADI riguardo all’importo dello stipendio, dopo aver comunque esplicitamente manifestato la propria disponibilità in linea di principio ad accettare l’impiego.
2.15. L’amministrazione ha inflitto all’assicurato 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
In casu è vero, come rilevato sopra (cfr. consid. 2.13.), che l’”Assegnazione ad un posto di lavoro” del 13 luglio 2012 precisava che l’occupazione quale infermiere era libera da subito e che la Clinica cercava una persona con esperienza nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/4).
E’ altrettanto vero, però, come già evidenziato (cfr. consid. 2.13.), che il ricorrente, che ha comunque chiesto di poter effettuare una prova, ha ritenuto (a torto) non adeguata l’occupazione senza discutere, durante o immediatamente dopo la stessa, con il potenziale datore di lavoro e/o con l’amministrazione relativamente al fatto che non avesse precedentemente lavorato nel settore psichiatrico e alla data di inizio dell’attività.
Inoltre, per quanto attiene al fatto che già da luglio/agosto 2012 l’assicurato abbia reperito un’occupazione quale infermiere indipendente per circa 30 ore mensili e ha conseguentemente disdetto il rapporto con la __________ il 30 luglio 2012 per la fine di agosto 2012 (cfr. doc. 4; 8; ), va osservato che ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. DLA 1999 pag. 184; STFA C 73/03 del 28 dicembre 2005 consid. 3, pubblicata in DLA 2006 N. 11 pag. 145) la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione, a meno che un assicurato al termine del rapporto di impiego abbia atteso un certo lasso di tempo prima di annunciarsi al collocamento e in questo periodo abbia ricercato una nuova occupazione con la necessaria intensità.
Pertanto nel caso di specie non vi sono validi motivi che permettano una riduzione della sanzione (cfr. consid. 2.8.).
Tenuto, poi, conto del margine di apprezzamento dall’amministrazione, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi (cfr. 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003), l’entità della sanzione si rivela proporzionata.
2.16. In conclusione la Sezione del lavoro ha, dunque, giustamente inflitto all’assicurato una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
La decisione su opposizione del 12 dicembre 2012 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti