Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2013.52

 

DC/sc

Lugano

19 febbraio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 luglio 2013 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 17 luglio 2013 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione dell'8 gennaio 2013 (cfr. Doc. 11) con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione presso il __________ di __________.

                                         L’amministrazione si è in particolare così espressa:

 

"  (…)

Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti e dagli accertamenti effettuati, va anzitutto rilevato che malgrado la distanza tra il luogo di domicilio dell'opponente (__________) e il luogo di lavoro (__________), l'impiego offerto deve essere considerato adeguato ed in principio compreso nell'obbligo d'accettazione.

 

Benché in linea di massima il tempo di trasferta per percorrere il tragitto casa-lavoro non debba superare le 2 ore per tratta con i mezzi pubblici (art. 16 cpv. 1 lett. f LADI), l'esigibilità dell'uso del mezzo privato non è escluso in assoluto (DTF C 386/00 del 16 maggio 2001). Nel caso di specie, tenuto conto del periodo di disoccupazione trascorso al momento dell'offerta d'impiego (iscrizione in disoccupazione il 1 ° novembre 2011, offerta d'impiego del 17 agosto 2012), delle spese relativamente contenute che l'interessata avrebbe dovuto sostenere per percorrere il tragitto __________ (costo stimabile in ca. 20 franchi; cfr. calcolatore d'itinerari stradali TCS, http://www.tcs.ch), del tipo d'impiego offerto e che il problema della trasferta è sorto solo in relazione al colloquio d'assunzione e non per l'eventuale periodo di lavoro successivo, l'uso del veicolo privato per la trasferta casa-lavoro era certamente esigibile nell'ottica dell'obbligo generale della riduzione del danno.

 

Per quanto attiene al mancato colloquio d'assunzione, l'assicurata avrebbe fin da subito dovuto mostrare esplicitamente e correttamente maggior interesse verso l'occupazione in oggetto, rendendosi chiaramente disponibile ad organizzare a breve termine un colloquio lavorativo, nonché ad accettare l'impiego offerto. Ella avrebbe se del caso dovuto posticipare la propria partenza per le vacanze o per esempio tentare di procurarsi un veicolo sostitutivo per poter svolgere il colloquio d'assunzione come proposto dal datore di lavoro. Oltretutto, l'assicurata non si è nemmeno attivata dopo il rientro in Svizzera, per verificare se la posizione offertale era ancora disponibile.

 

Nonostante le divergenze d'opinioni tra l'assicurata e la potenziale datrice di lavoro circa i contenuti del colloquio telefonico, segnatamente l'assenza per le vacanze, circostanza che ha impedito di fissare il colloquio lavorativo, va ritenuto - in virtù del principio della verosimiglianza preponderante - che ciò abbia concorso in modo determinate al fallimento della trattativa presso il __________, compromettendo di fatto la possibilità per l'assicurata di essere assunta.

 

Va sottolineato che una possibilità d'impiego di durata indeterminata nel proprio settore d'attività, ha la precedenza rispetto al godimento di alcuni giorni di ferie decisi all'ultimo momento e senza nemmeno rispettare l'obbligo d'avviso nei confronti dell'amministrazione (art. 27 cpv. 3 OADI). Va pure rilevato che oltre ad avere omesso di rispettare il termine di preannuncio di 14 giorni, l'assicurata ha comunicato al proprio consulente del personale la sua assenza via e-mail il 27 agosto 2012 solo dopo la sua partenza per l'estero. (…)" (Doc. A)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale nega di avere rifiutato in modo ingiustificato un posto di lavoro e chiede la revoca della sanzione, rilevando:

 

"  (…)

Come più volte affermato (e giustificato) nelle precedenti istanze il fatto che non mi sono presentata al colloquio con la potenziale datrice di lavoro (sig.a __________ del __________ di __________) non è da imputare solo al fatto che sono partita per le vacanze in quanto, impossibilitata (per i motivi esposti e giustificati nel corso di questi procedimenti) a presentarmi la sera fissata per tale colloquio, avevo proposto quale alternativa la data del giorno successivo poiché dopo sarei partita per un periodo di ferie all'estero (approfittando di un'occasione presentatami all'ultimo momento). Fu la stessa sig.a __________, quindi, che non lasciò altra possibilità di potermi presentare ed accettare la sua offerta per un lavoro. Insisto pure sul fatto che la suddetta sig.a __________ mi disse al telefono che se avesse avuto ancora bisogno mi avrebbe richiamata al ritorno delle vacanze. Non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni (e considerato anche che la sig.a __________ si dimostrò alquanto poco disponibile durante il colloquio telefonico) ho accettato il posto presso l'__________ a __________. Posto che occupo tuttora." (Doc. I)

                                        

                               1.3.   Nella sua risposta del 3 ottobre 2013 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatale dall’URC di __________ presso il __________ a __________ (cfr. Doc. 18).

 

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

 

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

 

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

 

"  (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

 

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

 

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

 

                               2.3.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

 

                                         In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

 

"  (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

 

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

 

                                         Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

 

"  Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

 

                                         In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

 

 

                                         Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..

 

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.4.   L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

 

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

 

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

 

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

 

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

 

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

 

                                         Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

 

"  (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

 

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

 

                               2.5.   Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta.

                                         Al riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è così espressa:

 

"  Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten, als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12. November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben, insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht einverstanden ist."

 

                                         In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)").

 

                                         La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato che:

 

"  (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"

 

                                         Su questo argomento B. Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l'emploi proposé.

Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est à plus forte raison.

 

De me, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée indéterminée à un engagement de durée déterminée. La me conclusion s'impose en cas de prétentions salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit l'employeur à refuser de conclure le contrat de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience identiques.

 

Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de l'employeur ne permettent pas de justifier une

sanction. Par exemple, il arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité, il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."

 

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

 

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                     

                               2.7.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel 1984, si è riscritta in disoccupazione il 31 ottobre 2011 cercando un impiego a tempo pieno dal 1° novembre 2011 come cameriera senza AFC e barista oppure come commessa di vendita (cfr. doc. 20 e 21).

 

                                         A quel momento l'assicurata aveva aperto il terzo termine quadro per la riscossione (dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2013) e il guadagno assicurato ammontava a fr. 3'621.-- (cfr. doc. 22).

 

                                         Il 17 agosto 2012 l'URC di __________ le ha assegnato un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata quale cameriera senza AFC presso il __________ di __________ (cfr. doc. 18).

                                         Questa possibilità d'impiego non si è concretizzata.

                                         Dai documenti dell'incarto emergono delle divergenze tra le parti circa la data e l'orario in cui avrebbe dovuto avere luogo il colloquio d'assunzione, in particolare su chi ha fissato l'appuntamento e quando (cfr. doc. 12, doc. 14, doc. 10, doc. 5).

                                         Convergenza vi è invece sul fatto che l'assicurata non avrebbe potuto iniziare immediatamente l'attività lavorativa in quanto doveva assentarsi per una breve vacanza (cfr. doc. 10: "È vero invece che poi sono partita per le vacanze e quindi non potevo impegnarmi da subito per il lavoro", cfr. doc. 10 e doc. 5).

 

                                         Questa circostanza è decisiva.

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene infatti che partendo per le vacanze (peraltro non preannunciate all'URC di __________) anziché partecipare al colloquio in vista dell'assunzione, l'assicurata ha di fatto rifiutato un'occupazione (cfr. STCA 38.2008.54 del 14 gennaio 2009).

 

                                         L'impiego offertole era peraltro nella professione ricevuta e di durata indeterminata. Esso era dunque adeguato e rispettava in particolare anche il criterio dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI (cfr. le considerazioni dell'amministrazione riprodotte al consid. 1.1).

                                         Avendo l'assicurata rifiutato un'occupazione adeguata, ella deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI.

                                        Anche la durata della sanzione (31 giorni di penalità) è conforme alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6).

                                         In particolare va sottolineato il fatto che l'assicurata si trova nel terzo termine quadro per la riscossione delle prestazioni e che il rifiuto dell'impiego ha avuto luogo in piena stagione turistica.

 

                                         Su quest'ultimo aspetto, nella già citata STCA 38.2008.54 del 14 gennaio 2009 il TCA si è così espresso:

 

"  Da quanto appena esposto risulta con evidenza che la motivazione per cui non si è perfezionato il contratto di lavoro è la richiesta dell'assicurata di poter beneficiare di un periodo di vacanze nel corso del mese di luglio.

Secondo questo Tribunale, con questa richiesta di vacanze nel pieno della stagione turistica, la ricorrente si è di fatto messa in condizione di non essere assunta.

D'altra parte le motivazioni addotte dalla ricorrente per giustificare tale assenza (partecipare ad un rito religioso in memoria della mamma, deceduta nel corso del mese di febbraio 2008) non erano pertinenti. L'assicurata avrebbe infatti potuto  pianificare tale assenza alla conclusione della stagione, così da dare la priorità alla ripresa di un'attività lucrativa.

Di conseguenza, avendo l'assicurata con il proprio comportamento impedito il concretizzarsi di una possibile attività lucrativa, in un'occupazione che si rivela per il resto adeguata (cfr. consid. 2.4), ella deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

Anche l'entità della sanzione è proporzionata alla gravità della colpa ragione per cui la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

In particolare una riduzione della sanzione di 31 giorni non entra qui in considerazione in quanto, con la richiesta di un periodo di vacanze nel pieno della stagione turistica, l'assicurata ha spinto il datore di lavoro a dubitare della sua volontà di accettare l'impiego proposto e a scartare la sua candidatura, senza ulteriori formalità (cfr. STF 8C_200/2008 del 15 settembre 2008).

 

In una sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008 il Tribunale federale ha del resto stabilito che non esistevano circostanze particolari suscettibili di giustificare una sanzione di durata inferiore ai 31 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato una proposta di lavoro "adducendo ingiustificati motivi attinenti alla retribuzione e, in un secondo tempo, allo stato di salute".

 

Alla luce di quanto appena esposto può restare aperta la questione di sapere se l'assicurata non è stata assunta anche a causa di pretese salariali eccessive (su questo aspetto cfr. tuttavia le sentenze del Tribunale federale riprodotta al consid. 2.5 e la STCA 38.2008.48 del 22 ottobre 2008)."

 

                                         La decisione su opposizione del 27 luglio 2013 deve pertanto essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti