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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 23 settembre 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 settembre 2013 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 20 settembre 2013, la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il provvedimento del 12 luglio 2013 (cfr. doc. 6) con il quale, a seguito del riconoscimento a RI 1 da parte dell’assicurazione invalidità di una rendita d’invalidità del 100% con effetto retroattivo da febbraio a settembre 2006, ha stabilito che le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione versate in troppo all’assicurato per il periodo giugno-settembre 2006, corrispondenti a fr. 14'246.--, devono essergli chieste in restituzione, e meglio una parte delle stesse pari a fr. 1'593.90 va restituita direttamente dall’interessato tramite compensazione con le prestazioni dell’assicurazione invalidità e l’importo restante di fr. 12'652.10 va messo a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 20 settembre 2013 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale, in buona sostanza, ha fatto valere di non essere stato malato da giugno a settembre 2006 e ha chiesto di poter disporre del denaro preso dalla Cassa CO 1, in quanto ne ha proprio bisogno (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta dell’11 ottobre 2013 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente causa il TCA ha invitato la parte resistente a precisare - trasmettendo copia dell’eventuale documentazione su cui si è fondata - per quale ragione e su quale base, oltre ad aver compensato una parte delle indennità di disoccupazione, pari a fr. 1'593.90, percepite dal signor RI 1 nel periodo giugno – settembre 2006, il restante importo di fr. 12'652.10 è stato posto a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. V).
La Cassa ha dato seguito alla richiesta di questa Corte il 3 aprile 2014 (cfr. doc. VI + 10-20).
1.5. Il 15 aprile 2014 sono pervenute a questo Tribunale delle osservazioni dell’assicurato alle quali il medesimo ha allegato dei documenti (cfr. doc. VIII; B1-5).
1.6. I doc. VIII e B1-5 sono stati inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la richiesta di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite da RI 1 da giugno a settembre 2006 per complessivi fr. 14'246.-- – fr. 1'593.90 posti in compensazione con rendite AI e fr. 12'652.10 messi a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione – emessa dalla Cassa a seguito dell’assegnazione all’assicurato di una rendita intera dell’assicurazione invalidità retroattiva da febbraio a settembre 2006 è corretta o meno.
2.2. Ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.
L’art. 15 cpv. 3 OADI enuncia che un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno.
L’art. 15 cpv. 3 OADI prevede così che una persona, qualora non sia manifestamente inidonea al collocamento e si annunci all’assicurazione invalidità, è considerata idonea al collocamento fino a che quest’ultima assicurazione emette una decisione.
La presa a carico provvisoria da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione di un assicurato che si è annunciato all’assicurazione invalidità ha lo scopo di evitare che il medesimo si trovi privato di prestazioni assicurative nel periodo di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e più in generale durante il tempo necessario all’assicurazione invalidità per decidere in merito alla domanda di prestazioni dell’assicurato (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; DTF 127 V 484 consid. 2a).
In tal senso giusta l’art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA l'avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni (cpv. 1).
Sono tenute a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata: l'assicurazione contro la disoccupazione (cpv. 2 lett. b).
Al riguardo cfr. STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.1.
Quando, in seguito, l’altro assicuratore sociale eroga delle prestazioni, la correzione interviene secondo gli art. 94 cpv. 2 LADI (compensazione) e 95 LADI (restituzione di prestazioni).
L’assicurato che riceve delle indennità di disoccupazione per un certo periodo e che successivamente è posto al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità per il medesimo periodo è, di conseguenza, tenuto a restituire le indennità percepite. Nel caso in cui l’assicurato, malgrado il versamento di una rendita, disponesse di una capacità di guadagno residuale suscettibile di essere messa a profitto, l’importo da restituire è proporzionale al grado di incapacità di guadagno (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.2.; DTF 127 V486 consid. 2b).
2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis capoverso 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.4. Giusta l’art. 95 cpv. 1bis LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA, l'importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.
L’art. 94 cpv. 1 e 2 LADI prevede poi che le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell'AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge (cpv. 1).
Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un'altra assicurazione sociale, quest'ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all'assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso (cpv. 2).
Per quanto attiene all’art. 95 cpv. 1bis LADI dal Messaggio concernente la revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, in FF 2001 pag. 1967 segg., in cui è stato specificato che questo nuovo capoverso contribuisce a semplificare il lavoro amministrativo e le relazioni tra l’assicurazione e gli assicurati, emerge che:
" Art. 95 Restituzione di prestazioni
Capoverso 1bis (nuovo): secondo l’articolo 15 capoverso 3 OADI, l’assicurato che presenta una domanda all’assicurazione per l’invalidità o a un’altra assicurazione sociale è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione di tale assicurazione.
Se l’AI riconosce retroattivamente un grado d’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione esigerà la restituzione delle prestazioni conformemente al grado di invalidità riconosciuto. Se la restituzione avviene mediante compensazione, non vi sono problemi. Per contro, la regola attuale che consiste nel far rimborsare dall’assicurato la parte non coperta dalla compensazione risulta non solo problematica ma a volte anche traumatica. La nuova disposizione intende cambiare questa situazione.” (FF 2001 pag. 2026)
In una sentenza 8C_517/2009 del 25 maggio 2010, pubblicata in DTF 136 V 195, l’Alta Corte, in un caso in cui ha stabilito che se l'assicurazione invalidità in caso di un grado d'invalidità del 63% versa una rendita intera al posto di tre quarti di rendita in conseguenza del contemporaneo diritto a una rendita per vedova o vedovo dell'AVS, il tasso d'invalidità rimane elemento di riferimento per l'adeguamento del guadagno assicurato e per la determinazione di un eventuale diritto della cassa disoccupazione di chiedere la restituzione, ha precisato che secondo il Messaggio del Consiglio federale l’introduzione dell’art. 95 cpv. 1bis LADI, in vigore dal luglio 2003, permette di evitare che un assicurato debba essere tenuto al rimborso della parte concernente la pretesa di restituzione non coperta dalla compensazione.
Ci si è così attenuti al principio della congruenza temporale secondo cui la restituzione (art. 95 cpv. 1bis LADI) e la compensazione (art. 94 cpv. 1 LADI) vanno limitate alle prestazioni che vengono erogate per lo stesso periodo.
2.5. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° giugno 2006 percependo le relative indennità fino a settembre 2007 (cfr. doc. 1).
Il 9 dicembre 2005 l’assicurato aveva inoltrato una domanda di prestazioni all’assicurazione invalidità (cfr. doc. 2).
Con un progetto d’assegnazione di rendita del 10 gennaio 2013, l’Ufficio AI ha comunicato all’insorgente che gli sarebbe stata erogata una rendita AI intera dal 1° febbraio al 30 settembre 2006 per un grado di invalidità del 100% (cfr. doc. 2).
La rendita è stata limitata nel tempo, in quanto successivamente al giugno 2006 il grado di invalidità del ricorrente non raggiungeva più la misura pensionabile del 40% (cfr. doc. 2; A14 inc. 32.2013.156).
Il 12 luglio 2013 la Cassa di disoccupazione ha richiesto alla Cassa di compensazione AVS __________ di compensare i pagamenti retroattivi dell’AI (da febbraio a settembre 2006 per un totale di fr. 3'240.--) con le indennità di disoccupazione anticipate da giugno a settembre 2006 per un totale di fr. 1'593.90 (cfr. doc. 3).
Con decisione del 12 luglio 2013 la Cassa di disoccupazione ha poi stabilito che le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione versate in troppo all’assicurato per il periodo giugno-settembre 2006, corrispondenti a fr. 14'246.--, dovevano essere chieste in restituzione, e meglio una parte delle stesse pari a fr. 1'593.90 andava restituita direttamente dall’interessato tramite compensazione con le prestazioni dell’assicurazione invalidità e l’importo restante di fr. 12'652.10 sarebbe stato messo a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 6).
L’Ufficio AI, con decisione del 23 luglio 2013, ha confermato integralmente il progetto d’assegnazione di rendita del 10 gennaio 2013 (grado di invalidità da febbraio a settembre 2006 del 100% con incapacità lavorativa del 100% nell’abituale attività di croupier e in attività adeguate, così come nell’attività di ingegnere gestionale) e ha proceduto alla compensazione delle rendite AI arretrate con le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione fornite per il periodo giugno – settembre 2006 per fr. 1'593.90 (cfr. doc. A14 inc. 32.2013.156).
L’assicurato ha impugnato il provvedimento emesso il 23 luglio 2013 dall’Ufficio AI davanti al TCA, chiedendo in particolare che gli sia assegnata una rendita di invalidità vita natural durante (cfr. doc. I inc. 32.2013.156).
Il ricorso è tuttora pendente.
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che la Circolare concernente la restituzione, la compensazione, il condono e l’incasso C-RCCI emessa dalla SECO nell’aprile 2008 al p.to B11 prevede che:
" (…)
Dopo aver preso atto delle risposte summenzionate (n.d.r.: cfr. p.to B9: l’altra assicurazione comunica alla cassa di disoccupazione l’inizio e l’estensione del diritto alle prestazioni), la cassa di disoccupazione emana immediatamente una decisione di restituzione delle prestazioni nei confronti dell’assicurato. La sua decisione si basa su una decisione dell'AI che non è ancora passata in giudicato o che addirittura non è ancora stata pronunciata. Questo fatto non è di per sé contestabile, ma potrebbe porre qualche problema in caso di opposizione o di ricorso dell'assicurato contro la decisione dell'AI e rimettere in questione la legittimità della decisione di restituzione dell'AD. L'assicurato si opporrà in genere anche alla decisione dell'AD. In tal caso la procedura di opposizione dovrà essere sospesa finché la decisione dell'AI sarà passata in giudicato. Per contro, se l'assicurato non si oppone alla decisione dell'AD, quest'ultima verrà riconsiderata d'ufficio qualora una decisione dell’AI passata in giudicato dovesse modificare la decisione iniziale di questa istituzione.”
Il tenore del p.to B11 della Prassi LADI RCCI (Restituzione, compensazione, condono e incasso) emanata dalla SECO nel gennaio 2014 che ha sostituito la C-RCCI è sostanzialmente rimasto invariato rispetto al al p.to B11 della Circolare valida dall’aprile 2008.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
In concreto, come visto sopra, la decisione dell’Ufficio AI del luglio 2013 con cui è stata assegnata al ricorrente una rendita intera limitata nel tempo da febbraio a settembre 2006 non è passata in giudicato, essendo pendente un ricorso dell’assicurato al TCA (cfr. consid. 2.5.).
Nella presente evenienza non si rivela tuttavia necessario sospendere la presente causa in attesa della crescita in giudicato della decisione relativa alla rendita intera retroattiva dell’AI.
In effetti l’insorgente, nella sua impugnativa interposta contro il provvedimento del luglio 2013 dell’ufficio AI, non ha sollevato obiezioni circa l’assegnazione di una rendita intera per il periodo febbraio – settembre 2006 in quanto invalido al 100% (incapacità lavorativa del 100% nell’abituale attività di croupier e in attività adeguate, così come nell’attività di ingegnere gestionale; cfr. doc. I; A14 inc. 32.2013.156), bensì ha chiesto una rendita vita natural durante (cfr. doc. I; A14 inc. 32.2013.156).
2.7. Nel caso di specie il ricorrente si è effettivamente annunciato per il collocamento a decorrere dal 1° giugno 2006, ossia successivamente all’inoltro, nel dicembre 2005, di una domanda di prestazioni AI (cfr. consid. 2.5.).
Le indennità di disoccupazione versate a far tempo dal giugno 2006 devono, pertanto, essere considerate come degli anticipi da parte della Cassa di disoccupazione fino al momento del riconoscimento del diritto a prestazioni AI.
Con progetto di assegnazione di rendita del gennaio 2013, confermato con decisione del 23 luglio 2013, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità per un grado di invalidità del 100% dal febbraio al settembre 2006 (cfr. doc. 2; doc. A14 inc. 32.2013.156).
L’insorgente, visto che è stato posto al beneficio di un rendita intera dell’AI per il medesimo periodo in cui ha percepito delle indennità giornaliere di disoccupazione, deve restituire queste ultime conformemente all’art. 95 cpv. 1bis LADI e alla relativa giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.; STFA C 137/04 del 9 maggio 2005 consid. 4).
L’assegnazione di una rendita AI retroattiva per il lasso di tempo febbraio – settembre 2006 costituisce peraltro un fatto nuovo che giustifica una revisione processuale delle decisioni (materiali) di erogazione delle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.3.).
Al riguardo giova rilevare che in una sentenza C 53/02 del 14 novembre 2002 l’Alta Corte ha accolto il ricorso di una cassa di disoccupazione, stabilendo che un assicurato aveva percepito in troppo le indennità di disoccupazione dal maggio 1998 al maggio 2000 a seguito dell’assegnazione, con progetto del 26 ottobre 2000 confermato dalla decisione del 3 aprile 2001, di una mezza rendita AI dal 2 settembre 1997.
Visto che il riconoscimento di una mezza rendita AI era un fatto nuovo che configurava un motivo di revisione del provvedimento con cui all’assicurato erano state attribuite le indennità di disoccupazione, la decisione di restituzione di prestazioni LADI emessa dalla cassa il 19 febbraio 2001 risultava corretta.
2.8. L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V 318).
L’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.
A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre 1997, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
L’art. 25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.
Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).“
In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.
Cfr. pure STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.
In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche cfr. STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306).
L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, relativa all’assicurazione contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:
" (…)
In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."
Al riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.
Riguardo alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).
Nella decisione di questa Corte 42.2011.31 del 20 giugno 2012 il TCA ha inoltre ricordato che, quando l’amministrazione apprende una nuova circostanza che rende indebita la riscossione di prestazioni da un’ulteriore decisione, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza del nuovo provvedimento e non dalla sua crescita in giudicato.
Ad esempio, nel caso in cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008).
Quando l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per fondare la pretesa di restituzione il termine annuale di perenzione inizia dal momento in cui l’autorità, applicando l’impegno da essa esigibile, avrebbe potuto completare le sue informazioni così da poter far valere la propria pretesa di rimborso (cfr. STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 in cui l’Alta Corte ha indicato che di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi per le necessarie verifiche; STF 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 con cui il TF ha confermato il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per determinare la somma delle indennità di perdita di guadagno – IPG; cfr. pure STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 3.2.2.; STF 9C_534/2009 del 4 febbraio 2010; DTF 112 V 180).
2.9. Nella presente fattispecie le indennità di disoccupazione chieste in restituzione si riferiscono ai mesi da giugno a settembre 2006 e sono state corrisposte nel 2006 (cfr. doc. 1).
Di conseguenza questo Tribunale deve chiedersi se in concreto al momento dell’emanazione della decisione di restituzione del 12 luglio 2013 sia o meno intervenuta la perenzione assoluta di cinque anni del diritto dell’amministrazione di richiedere il rimborso di tali prestazioni.
In effetti l’art. 25 cpv. 2 LPGA sancisce che diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (cfr. consid. 2.8.).
Nel caso in cui la Cassa di disoccupazione versi a titolo d’anticipo indennità giornaliere e l'assicurazione per l'invalidità riconosca in seguito all'assicurato, per lo stesso periodo, una rendita con effetto retroattivo, tuttavia, il termine di perenzione quinquennale del diritto dell’amministrazione di richiedere la restituzione delle prestazioni LADI comincia a decorrere solo dalla crescita in giudicato della decisione con cui l'assicurazione per l'invalidità ha accordato la rendita (cfr. STFA C 67/01 del 23 novembre 2001, pubblicata in DTF 127 V 484).
Questa giurisprudenza resta valida anche sotto l’egida della LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (cfr. STF 8C_141/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3).
Ne discende che in casu, siccome la decisione di assegnazione di una rendita intera limitata nel tempo dell’assicurazione invalidità non è ancora passata in giudicato – essendo pendente un ricorso al TCA (cfr. consid. 2.5.) – il termine di perenzione quinquennale non ha iniziato a decorrere.
Allorché la Cassa ha emesso la decisione del 12 luglio 2013 il diritto alla restituzione delle prestazioni LADI che il ricorrente ha percepito da giugno a settembre 2006 non era, dunque, ancora perento.
2.10. Come visto sopra, la Cassa, dopo aver indicato che, a seguito del riconoscimento di una rendita di invalidità intera per un grado di invalidità del 100% da febbraio a settembre 2006 da parte dell’assicurazione invalidità, risultava versata in troppo la somma di fr. 14'246.-- a titolo di indennità di disoccupazione per i mesi da giugno a settembre 2006, ha stabilito che da parte dell’assicurato deve essere restituito l’importo di fr. 1'593.90, oggetto della compensazione diretta con le rendite AI retroattive, mentre il restante ammontare di fr. 12'652.10 va posto a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. A).
Al riguardo va innanzitutto ribadito che giusta l’art. 95 cpv. 1 bis LADI quando un assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione, l'importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate (cfr. consid. 2.4.).
In concreto, ritenuto, da una parte, che l’importo sottoposto a restituzione deve essere proporzionale al grado di incapacità di guadagno subito dall’assicurato (cfr. consid. 2.2.), dall’altra, che il grado di invalidità del ricorrente nel periodo da giugno a settembre 2006 – allorché ha percepito indennità di disoccupazione – corrisponde al 100% (cfr. doc. 2; A14 inc. 32.2013.156), la Cassa ha stabilito che l’insorgente ha percepito a torto l’intera somma delle indennità di disoccupazione relative all’arco di tempo giugno-settembre 2006, ovvero fr. 14’246.-- (fr. 2'951.20 per giugno 2006 + fr. 3'663.-- per luglio 2006 + fr. 3'968.80 per agosto 2006 + fr. 3'663.-- per settembre 2006; cfr. doc. 4; 6; 12; A).
A ragione, tuttavia, la parte resistente, in applicazione dell’art. 95 cpv. 1bis LADI secondo cui l'importo di indennità di disoccupazione da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dall’assicurazione invalidità, ha ordinato al ricorrente di rimborsare la somma di fr. 1'593.-- (cfr. doc. 6; A), determinata come esposto qui di seguito.
Siccome è stata decretata direttamente la compensazione con le rendite AI retroattive, l’ammontare di fr. 1'593.-- è stato fissato facendo riferimento alle rendite AI percepite retroattivamente per i mesi da giugno a settembre 2006 di fr. 405.-- mensili (cfr. doc. 8; 12) e alla seguente formula che permette di determinare l’importo da compensare:
Importo rendita mensile AI x n. indennità giornaliere mensili AD
21,7
Al riguardo cfr. doc. 12; Circolare concernente la restituzione, la compensazione, il condono e l’incasso C-RCCI emessa dalla SECO nell’aprile 2008 p.to B14; Prassi LADI RCCI (Restituzione, compensazione, condono e incasso) emanata dalla SECO nel gennaio 2014 p.to B14; art. 40a OADI secondo cui il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7.
Per il mese di giugno 2006 si è così ottenuto l’importo di fr. 405.-. Applicando la formula in questione il risultato è di fr. 410.59 [(fr. 405 x 22 IG) : 21,7; cfr. doc. 12] che va ridotto all’ammontare della rendita AI mensile del mese di fr. 405.--, in quanto quest’ultimo è minore di fr. 410.59 (cfr. art. 95 cpv. 1bis LADI).
Per il mese di luglio 2006 è stato determinato l’importo di fr. 391.95.-- [(fr. 405 x 21 IG) : 21,7; cfr. doc. 12].
Per il mese di agosto 2006 si è ottenuto l’importo di fr. 405.--. Applicando la formula in questione il risultato è di fr. 429.25 [(fr. 405 x 23 IG) : 21,7; cfr. doc. 12] che va ridotto all’ammontare della rendita AI mensile del mese di fr. 405.--, in quanto quest’ultimo è minore di fr. 429.25 (cfr. art. 95 cpv. 1bis LADI).
Per il mese di settembre 2006 è stato determinato l’importo di fr. 391.95.-- [(fr. 405 x 21 IG) : 21,7; cfr. doc. 12].
Sommando fr. 405.-- + fr. 391.95 + fr. 405 + fr. 391.95 si è dunque ottenuto l’ammontare complessivo di fr. 1'593.90.
La restante somma di fr. 12'652.10 (fr. 14’246.-- - fr. 1'593.90), corrispondente alla parte indennità di disoccupazione percepite a torto dall’assicurato essendo stato posto al beneficio di una rendita intera da febbraio a settembre 2006 con un grado di invalidità del 100% (inabilità lavorativa al 100% nell’attività abituale di croupier, in attività adeguate e nell’attività di ingegnere gestionale; cfr. doc. A14 inc. 32.2013.156) superiore alla somma delle rendite intere AI retroattive da giugno a settembre 2006, è stata, in virtù dell’art. 95 cpv. 1bis LADI, conseguentemente posta a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 84 LADI).
2.11. In relazione alla compensazione effettuata giova evidenziare che è vero che in linea generale la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 136 V 286; DTF 131 V 249; DTF 115 V 343 consid. 2c; STCA 32.2010.188 consid. 2.6.).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che con sentenza 8C_14/2012 del 17 settembre 2012, pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9, la nostra Massima istanza ha stabilito che, nel caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente.
Ne discende che nella concreta fattispecie, in cui l’anticipo a titolo provvisorio di indennità di disoccupazione da giugno a settembre 2006 in attesa di una decisione da parte dell’Ufficio AI in relazione alla domanda di prestazioni AI formulata dal ricorrente il 9 dicembre 2005 (cfr. consid. 2.5.) è diventato indebito a seguito dell’assegnazione al medesimo di una rendita intera AI con grado di invalidità del 100% a titolo retroattivo per il periodo febbraio – settembre 2006 (cfr. consid. 2.7.), rettamente la Cassa non ha esaminato se la compensazione avrebbe intaccato oppure no il minimo vitale dell’assicurato.
Va, infine, osservato che il Tribunale federale delle assicurazioni ha posto un principio secondo cui il condono di un rimborso (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; consid. 2.3.) non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute a un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008 consid. 3.2.; STFA C 101/05 del 26 giugno 2006 consid. 2.2.; DLA 2000 N. 38 pag. 202; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).
2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 20 settembre 2013 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti