Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2013.58

 

rs

Lugano

14 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2013 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ___________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013 questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 con cui l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) aveva ridotto a sei giorni la sospensione di sette giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 antecedenti l’annuncio per il collocamento inflitta con decisione del 22 gennaio 2013.

                                         Il TCA, da una parte, ha ritenuto che in relazione al mese di ottobre 2012 l’assicurato, avendo questi effettuato una sola ricerca di impiego, come pure non essendo stato violato il diritto all’informazione e alla consulenza ex art. 27 LPGA e non costituendo motivo di esenzione il fatto di aver atteso due mesi prima di annunciarsi al collocamento, doveva essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 LADI.

                                         D’altra parte, per quanto concerne il mese di novembre 2012, il TCA ha stabilito che non poteva essere escluso che, oltre alle due ricerche considerate dall’amministrazione, l’assicurato avesse svolto due ulteriori sforzi - presso l’impresa __________ e __________ - peraltro risultanti dalla “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del 6 dicembre 2012.

                                         Gli atti sono così stati rinviati all’amministrazione per disporre accertamenti più approfonditi riguardo al compimento o meno di tali due sforzi il 5, rispettivamente il 15 novembre 2012 ed emanare una nuova decisione.

                                         Questa Corte ha precisato che comunque soltanto nel caso in cui fossero risultate comprovate per il mese di novembre 2012 entrambe le ricerche appena menzionate, l'assicurato, considerati inoltre i due sforzi già riconosciuti dall'URC, avrebbe potuto essere esentato, alla luce delle complessive quattro ricerche mensili, da una penalità relativamente al mese di novembre 2012.

 

                               1.2.   L’URC, dopo aver esperito un complemento istruttorio come richiesto dal TCA, con decisione su opposizione del 7 ottobre 2013, ha modificato la decisione del 22 gennaio 2013 infliggendo all’assicurato tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2012 precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 7 ottobre 2013  l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento totale della sanzione, nonché l’assegnazione di ripetibili di fr. 1'000.-- e il riconoscimento di un risarcimento per tutto quanto - problemi finanziari e di salute - gli ha provocato la procedura LADI.

                                         A sostegno delle pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto che con la sottoscrizione a fine agosto 2013 - purtroppo con un anno di ritardo - del contratto di lavoro con la __________ di __________ ha dimostrato la sua buona fede e onestà nel non iniziare subito dopo le dimissioni dalla __________ le ricerche di impiego.

                                         Al riguardo egli ha precisato che in effetti tale posto di lavoro gli era stato prospettato e promesso e che solo per cause diverse, come il repentino peggioramento della salute della madre del signor __________ non gli hanno permesso di sottoscrivere il contratto già nell’ottobre 2012 (cfr. doc. I).

                                     

                               1.4.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalso nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Il 23 ottobre 2013 l’assicurato ha presentato delle ulteriori osservazioni (cfr. doc. V; B1-3).

                                     

                               1.6.   L’amministrazione, il 28 ottobre 2013, ha comunicato di non ritenere che dai doc. V; B1-3 emergano elementi di particolare importanza da modificare quanto già espresso in precedenza (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   Il doc. VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

                               1.8.   Agli atti del presente incarto sono annessi, come richiesto dall’insorgente, la decisione del 4 novembre 2013 con cui l’URC ha respinto la domanda dell’assicurato di essere risarcito con la somma di fr. 2'000.-- per torto morale e soprattutto per aver subito un aggravamento della sua sofferenza psicofisica in relazione alla procedura concernente la contestazione del provvedimento di sospensione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. IX1), come pure il relativo ricorso interposto dal medesimo al TCA il 6 novembre 2012 (cfr. doc. IX).

 

                                         Al riguardo questo Tribunale ha aperto un incarto distinto dal presente (inc. 38.2013.66).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Ai sensi della giurisprudenza federale, allorché una decisione su opposizione viene annullata e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento d’istruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su opposizione, bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con l’emissione di una nuova decisione formale.

 

                                         Al riguardo in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 l’Alta Corte ha stabilito che:

 

"  (…)

                                        En s’opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.9. in fine.

 

                                         Nel caso di specie, come visto nei fatti, il TCA, con giudizio 38.2013.12 del 7 agosto 2013, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 con cui l’amministrazione aveva ridotto la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 precedenti l’annuncio per il collocamento da sette a sei giorni.

                                         Questo Tribunale ha, conseguentemente, annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti all’URC per complemento istruttorio in relazione a due ulteriori ricerche di lavoro che l’assicurato ha indicato di aver effettuato nel mese di novembre 2012 e per nuova decisione (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 p.to 1 del dispositivo).

 

                                         Il 7 ottobre 2013 l’URC, dopo aver esperito ulteriori accertamenti, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza appena citata, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha modificato la prima decisione formale del 22 gennaio 2013, riducendo la sanzione da sette a tre giorni di sospensione (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

 

                                         L’amministrazione, dopo aver compiuto le indagini ordinate da questa Corte, avrebbe invece dovuto emanare una nuova decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA (cfr. art. 49; 52, 56 LPGA).

 

                                         Nella presente fattispecie, tutto ben considerato, il rinvio degli atti all’URC perché proceda conformemente alla giurisprudenza di cui sopra, non sarebbe, tuttavia, compatibile con il diritto delle parti a un trattamento celere della loro causa in relazione al principio dell’economia processuale (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.).

 

                                         In effetti, da un lato, il ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi in merito alla sanzione inflittagli di tre giorni di sospensione nel ricorso al TCA.

                                         Allo stesso, inoltre, contestualmente all’intimazione della risposta di causa, è stata data la possibilità di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV) e, quindi, anche di nuovamente formulare osservazioni riguardo alla fattispecie.

                                         L’insorgente, in effetti, il 23 ottobre 2013 ha presentato delle osservazioni e ha prodotto i conteggi allestiti dalla Cassa di disoccupazione afferenti al mese di gennaio 2013 (cfr. doc. V; B1-3).

 

                                         Dall’altro, il rinvio degli atti all’URC costituirebbe un atto senza alcuna portata, poiché la posizione della parte resistente, per quanto riguarda il principio della sospensione e la relativa entità è nota e non è cambiata dall’inizio della presente lite.

                                         Pertanto la procedura di opposizione, che non è la semplice ripetizione della procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), non raggiungerebbe il suo scopo.

 

                                         L’assicurato non ha del resto censurato il modo di procedere dell’amministrazione dal profilo formale.

                                         Limitandosi a chiedere che questa Corte annulli la sanzione di tre giorni di sospensione, ossia che la stessa si pronunci nel merito della vertenza, l’insorgente ha, quindi, implicitamente rinunciato al doppio grado di giurisdizione (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; 5P.45/2007 del 5 aprile consid. 5.2.).

 

                                         Questo Tribunale, dunque, per motivi di economia processuale esaminerà nel merito se a ragione o meno l’assicurato è stato sospeso per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (al riguardo cfr. STCA 38.2012.34 del 8 agosto 2012 consid. 2.2.).

 

                               2.3.   Giova, poi, ricordare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).  

 

                                         Nella concreta evenienza la decisione su opposizione del 7 ottobre 2013 riguarda esclusivamente la sospensione di tre giorni del diritto alle indennità di disoccupazione inflitta all’assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2012 antecedente l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. A1).

                                         Ogni altra questione, in particolare concernente il postulato risarcimento per tutto quanto - problemi finanziari e di salute - gli ha provocato la procedura LADI (cfr. doc. I) e il riconoscimento di eventuali interessi di ritardo sulla corresponsione di quelle indennità di disoccupazione che in un primo tempo erano state oggetto di sospensione (in effetti, come visto, con decisione su opposizione del 7 ottobre 2013 la sanzione di sei giorni è stata ridotta a tre giorni; cfr. doc. A1; consid. 1.2.;), esula dalla presente causa.

 

                                         Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno della sanzione di tre giorni applicata al ricorrente.

 

                                         Per inciso va comunque evidenziato che da un messaggio di posta elettronica del 4 ottobre 2013 agli atti risulta che l’avv. __________, capoufficio dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha comunicato ad __________, Consulente del personale - capogruppo dell’URC di __________, che la pretesa di risarcimento dell’assicurato sarebbe stata oggetto di un esame separato (art. 85h LADI) dalla vertenza relativa alla sospensione per ricerche di lavoro insufficienti (cfr. doc. 2.4.).

 

                                         In effetti con decisione del 4 novembre 2013 l’URC ha respinto la richiesta del ricorrente di essere risarcito con la somma di fr. 2'000.-- per torto morale e soprattutto per aver subito un aggravamento della sua sofferenza psicofisica in relazione alla procedura concernente la contestazione del provvedimento di sospensione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. IX1).

 

                                         Contro la decisione del 4 novembre 2013 l’insorgente, il 6 novembre 2013, ha interposto ricorso al TCA (cfr. doc. IX).

 

                                         In merito a tale problematica questo Tribunale, che ha aperto un incarto distinto dal presente (inc. 38.2013.66), si pronuncerà in separata sede.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.4.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                     

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                        Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, ingegnere civile STS, che aveva ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione anche nel periodo dalla fine del 2011 alla primavera 2012, ha lavorato a tempo parziale per la __________, riattazione e manutenzione immobili, quale ingegnere responsabile, dal marzo al settembre 2012 (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).

 

                                         Egli, infatti, il 30 settembre 2012, ha dato le proprie dimissioni con effetto immediato (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).

 

                                         L’insorgente, inoltre, da un lato, risulta iscritto, dal 1° gennaio 2006, alla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG come assicurato esercitante attività lucrativa indipendente accessoria quale ingegnere civile e, d’altro lato, è al benefico di una rendita di invalidità AI del 50% (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).

 

                                         Il ricorrente si è nuovamente iscritto in disoccupazione il 5 dicembre 2012 (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6., doc. 1.32.).

 

                                         Con decisione formale del 22 gennaio 2013 l’URC ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per sette giorni a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 precedenti l’annuncio per il collocamento.

                                         Con decisione su opposizione del 8 febbraio 2013 l’amministrazione ha, poi, ridotto la sanzione a sei giorni (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 1.1., 1.2.; 2.6.).

                                         Più specificatamente l’URC ha considerato che il ricorrente avesse effettuato una ricerca di impiego nel mese di ottobre 2012 e due ricerche nel mese novembre 2012 (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 1.2.; 2.6.).

 

                                         A seguito della sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013 con cui il TCA ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 e ha rinviato gli atti all’URC per complemento istruttorio (cfr. consid. 1.1.), l’amministrazione ha esperito degli accertamenti in merito a due ulteriori ricerche che l’insorgente, sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del 6 dicembre 2012, ha indicato di aver effettuato nei giorni del 5, rispettivamente 15 novembre 2012 presso __________ e __________ (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.13.; 2.14.; doc. 3.6.).

                                        

                                         L’amministrazione, fondandosi sull’esito di tali indagini, ha considerato comprovati i due sforzi menzionati relativi al mese di novembre 2012.

                                         Per questo mese, ritenute le due ricerche già riconosciute in precedenza (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.13.), la medesima ha perciò deciso che l’assicurato, avendo svolto complessivamente quattro ricerche di impiego, aveva compiuto degli sforzi sufficienti (cfr. doc. A1).

 

                                         Alla luce del fatto che comunque le ricerche concernenti il mese di ottobre 2012 erano e restavano insufficienti, l’URC, con decisione su opposizione del 7 ottobre 2013, ha inflitto all’assicurato una sospensione di tre giorni per il mese di ottobre 2012 (cfr. doc. A1; III, consid. 1.2.).

 

                               2.8.   Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

 

                                         Al riguardo giova rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3., ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati, nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico.

 

                                         Questa Corte, con sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013, ha stabilito che, per quanto attiene al mese di ottobre 2012, antecedente l’iscrizione in disoccupazione, le ricerche di lavoro dell’insorgente risultavano insufficienti quantitativamente avendo svolto un solo sforzo, consistente in una proposta di collaborazione presso __________ del 19 ottobre 2012 e che quindi lo stesso doveva essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 LADI. (cfr. STCA38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.8.).

                                         Il TCA ha pure evidenziato che l’insorgente non poteva del resto essere esentato da una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per il fatto che allora fossero in corso delle discussioni relative a due possibilità di assunzione.

                                         Non risultava, infatti, che al ricorrente fosse mai stato garantito un impiego. Era piuttosto l’assicurato a sperare di poter concretizzare una nuova collaborazione con un potenziale datore di lavoro.

 

                                         Questo Tribunale si è, pertanto, già pronunciato in merito al principio in sè della sospensione relativamente al mese di ottobre 2012 con giudizio del 7 agosto 2013, peraltro rimasto incontestato.

 

                                         Ora, con la crescita (incontestata) in giudicato del giudizio 38.2013.12 del 7 agosto 2013 emanato dal TCA la questione dell’insufficienza delle ricerche di lavoro del mese di ottobre 2012 non può essere rimessa in discussione dalle parti.

 

                                         Giova, infatti, ricordare al ricorrente che l'istituto della forza di cosa giudicata materiale ("materielle Rechtskraft") serve a garantire, nell'interesse stesso delle parti, la sicurezza del diritto e osta pertanto alla trattazione di una nuova causa riguardante la medesima pretesa e le medesime parti e fondata sul medesimo complesso dei fatti se la precedente decisione (finale) cresciuta in giudicato non risulta - ciò che peraltro non pretende nemmeno l’insorgente - assolutamente nulla (cfr. STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; Francesco Trezzini, in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2011, pag. 185 segg.).

 

                                         Il fatto (nuovo) che a fine agosto 2013 l’assicurato abbia effettivamente concluso un contratto di lavoro con la società di __________ (cfr. doc. I) è ininfluente, visto che in ogni caso nel mese di ottobre 2012 - come stabilito nella STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 - tale occupazione non risultava ancora garantita (cfr. doc. I, p.to 4: “(…) solo per cause diverse, come il repentino peggioramento della salute della madre del sig. __________ non mi avevano permesso di sottoscrivere il contratto già nell’ottobre 2012.”; pure dal doc. A2, concernente uno scritto dell’assicurato del 26 settembre 2013, emerge che nell’ottobre/novembre 2012 non era stato concluso alcun contratto con __________).

 

 

                                         In proposito è utile evidenziare che l’Alta Corte ha, infatti, stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione in quanto gli è stato garantita un’occupazione. Si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004; DLA 1992 pag. 153, DLA 1990 pag. 132).

 

                               2.9.   Per quanto concerne l’entità della penalità per le insufficienti ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2012 - in merito alla quale questa Corte, con STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.14., ha impartito all’URC l’ordine di pronunciarsi - l’amministrazione, con decisione su opposizione del 7 ottobre 2013, ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento la sanzione corrisponde a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Tutto ben considerato, la penalità di tre giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2012, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

 

                                     

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

 

                                         Conseguentemente la decisione su opposizione del 7 ottobre 2013 contestata deve essere confermata.

 

                             2.10.   L’assicurato ha chiesto l’attribuzione di ripetibili quantificate in fr. 1'000.-- (cfr. doc. I).

 

                                         In proposito va osservato che il ricorrente, essendo soccombente, non ha in ogni caso diritto a ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA: “il  ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni”; art. 30 cpv. 1 Lptca: il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale”), senza che si riveli, quindi, necessario esaminare l’adempimento o meno delle condizioni per attribuire eccezionalmente a una parte vittoriosa non rappresentata un’indennità per ripetibili.

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti