Raccomandata

 

Incarto n.
38.2014.10

 

dc/sc

Lugano

6 agosto 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 dicembre 2013 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, si è iscritto in disoccupazione il 18 giugno 2013 ed ha iniziato il controllo della disoccupazione dal 1° luglio 2013 (termine quadro 1° luglio 2013 – 30 giugno 2015), con un guadagno assicurato di fr. 9'625.--, alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale __________, __________, __________, __________ (cfr. doc. 21 e doc. A punto 1).

 

                                         Con decisione su opposizione del 19 dicembre 2013 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha confermato la precedente decisione del 9 settembre 2013 (cfr. doc. 4), e ha negato all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione, per carenza del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, rilevando:

 

" (…)

3.1    Nel caso concreto, ritenuto che l'assicurato rientra nella categoria di un falso lavoratore frontaliere, è necessario valutare se lo stesso adempia il presupposto fondamentale del mantenimento della dimora in Svizzera, la cui determinazione avviene in base all'applicazione analogica dei principi attinenti la residenza effettiva.

 

         Con l'opposizione in esame l'assicurato contesta quanto deciso dall'UG con decisione 9 settembre 2013, facendo valere la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi della LADl.

 

         L'assicurato è cittadino __________ e dal 11 giugno 2012, è beneficiario di un Permesso di dimora "B" UE/AELS, valido sino al 30 giugno 2017.

 

         Va rilevato innanzitutto che prima dell'iscrizione in disoccupazione, l'assicurato ha avuto un'unica esperienza lavorativa in Svizzera, di breve durata, precisamente con l' __________. In particolare, il rapporto lavorativo iniziato il

         1. aprile 2012 si è concluso il 30 giugno 2013, a seguito della disdetta del 10 dicembre 2012, con il quale l'assicurato già da tale data è stato dispensato dal prestare le proprie mansioni lavorative quale __________.

 

         Per quanto riguarda la situazione abitativa dell'opponente, dall'audizione personale dello stesso del 21 agosto 2013 e dalla documentazione agli atti emerge segnatamente che:

 

         -    da aprile 2012 fino ad inizio giugno 2012 ha alloggiato presso l'Albergo __________, le cui spese venivano pagate dal datore di lavoro, così come previsto dal contratto di lavoro;

 

         -    dal 11 giugno 2012 a metà febbraio 2013 ha abitato presso l'appartamento di proprietà dell'__________, sito in __________, i cui costi venivano sostenuti dal datore di lavoro, che ha dovuto lasciare su richiesta della __________;

 

         -    a seguito della richiesta postulata al datore di lavoro il 22 gennaio 2013, l'assicurato ha alloggiato a titolo gratuito, dal 4 marzo 2013 al 19 giugno 2013 presso un'altra abitazione di proprietà del __________, sita in __________ a __________, che ha condiviso con I'allora __________ della __________ di __________, signor __________ e per un paio di settimane anche col signor __________, __________ della __________. L'opponente, dichiara che nell'appartamento in questione, aveva a disposizione una stanza ed usufruiva in comune col signor __________ dei servizi, della cucina e del salotto;

 

 

         -    l'opponente afferma che a causa delle vicende dell' __________ e quasi a scadenza del contratto di lavoro ha lasciato l'appartamento sito in __________ e si è trasferito presso l'abitazione della signora __________, ubicata in via __________, dove ha dimorato dal 19 giugno al 22 luglio 2013 e dove aveva a disposizione a titolo gratuito di una stanza ed in comune usufruiva dei servizio, della cucina e del salotto;

 

         -    da metà luglio 2013 l'assicurato afferma di abitare nell'appartamento sito in __________, di cui produce un contratto di locazione del 15 luglio 2013, con effetto dal 1. agosto 2013, di durata indeterminata (disdicibile con preavviso di 3 mesi, prima scadenza il 1. agosto 2013 (recte: 2014)). L'appartamento in questione è composto da 2.5 locali e la pigione mensile corrisponde a CHF 850.- (comprensivi di spese accessorie). L'assicurato produce copia di un ordine di pagamento istituito presso la __________ per la corresponsione del canone di locazione ed una ricevuta di pagamento di CHF 3'000.- concernente il deposito di garanzia.

 

 

         Innanzitutto si constata che da aprile 2012 a circa metà luglio 2013, l'assicurato ha dimorato in Ticino, per differenti brevi periodi in sistemazioni abitative precarie, segnatamente in albergo, in appartamenti messi a disposizione dalla __________ - coabitando con altre persone – ed ospitato a titolo gratuito presso l'abitazione di un'amica. Tali soluzioni abitative transitorie ed il fatto che l'opponente fosse spesso assente all'estero (assenze documentate), anche per ragioni legate alla specificità della professione esercitata e ricercata, denotano che lo stesso per il periodo in questione non avesse costituito una dimora stabile e duratura in Svizzera.

 

         Mentre si rileva, che nel periodo immediatamente successivo all'iscrizione al collocamento, (avvenuta il 1. luglio 2013), l'opponente ha siglato un contratto di locazione il 15 luglio 2013 per un appartamento sito in __________, dando l'impressione di aver costituito la propria dimora effettiva in Svizzera. Nonostante ciò, si ritiene che l'alloggio in questione reperito dall'assicurato, sia finalizzato, a dimostrare una presenza costante e duratura dello stesso sul territorio, mentre in realtà appare funzionale a soddisfare i propri obblighi di controllo quale disoccupato, al fine di poter beneficiare delle prestazioni assicurative.

 

3.2    Ulteriori elementi sono a sfavore della tesi secondo cui l'interessato dimori in Svizzera.

 

         In particolare, sia il contratto di lavoro stipulato con l' __________ il 1. aprile 2012 che la lettera di licenziamento del 10 dicembre 2012, indicano __________, quale indirizzo dell'assicurato.

 

 

         Peraltro, giova mettere in evidenza, la richiesta che l'opponente formula nello scritto (e-mail) del 22 febbraio 2013 al signor ____________________, in particolare "(...) lo ad oggi sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità competenti svizzere (Ufficio stranieri). Ora affinché il permesso continui ad avere efficacia, è necessario che, sia all'Ufficio Stranieri che all'Ufficio controllo abitanti, venga comunicato ufficialmente dall' __________ che io sono ancora domiciliato in __________ fino al 30 giugno prossimo, ovvero fino alla scadenza del contratto in essere tra le parti. Ovviamente ciò significherebbe anche ripristinare il mio cognome sulla 'bucalettere", oltre a quello della persona che attualmente abita in __________ (...)".

 

         Inoltre, tenuto conto della specificità della professione del signor RI 1, si deve constatare ch'egli, sia precendentemente che successivamente all'iscrizione in disoccupazione, si è recato all'estero per esigenze professionali in modo frequente e continuato.

 

         Anche per quanto concerne le ricerche di lavoro svolte dall'opponente, si rileva che il maggior numero sono orientate al mercato estero, prevalentemente in __________, dove lo stesso ha

         intrapreso e consolidato la propria esperienza professionale negli ultimi venticinque anni.

 

         Infine, tenuto conto che per i falsi lavoratori frontalieri vengono esaminati in modo meno restrittivo i presupposti della residenza, è opportuno comunque evidenziare che la moglie e la figlia (ventenne) dell'opponente risiedono a __________, in un appartamento il cui canone di locazione di Euro 900.- viene corrisposto dallo stesso. Anche i genitori dell'opponente risiedono a __________.

 

         In conclusione, anche gli elementi poch'anzi indicati avvalorano il convincimento che l'assicurato non abbia l'intenzione di dimorare in Svizzera.

 

4.      Pertanto, visto quanto esposto, benché l'opponente si sia messo a disposizione del servizio pubblico di collocamento, considerata la durata e la continuità della residenza in __________ prima del trasferimento in Svizzera, della breve esperienza professionale in Svizzera, delle precarie ed instabili soluzioni abitative reperite dall'opponente, degli importanti ed attuali legami famigliari in __________, è necessario concludere - secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valide nell'ambito delle assicurazioni sociali - che il presupposto necessario della dimora in Svizzera non possa essere ritenuto ossequiato.

 

         L'assicurato non ha pertanto diritto all'indennità di disoccupazione dalla sua iscrizione in disoccupazione (1. luglio 2013)." (Doc. A)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         Il suo patrocinatore contesta che la sua residenza sia in __________, a __________, e sostiene che essa è invece situata in Svizzera, a __________, e rileva:

 

" (…)

Pertanto, uno dei presupposti fondamentali da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera.

 

Dall'esame degli atti in nostro possesso, riteniamo di poter affermare che questa condizione è stata ottemperata dal nostro assistito.

 

Egli si è da subito attivato, dal momento dell'esonero, nella ricerca di un lavoro in Svizzera. In tale sforzo è stato anche coadiuvato dai signori __________ e __________ (pag. 2, verbale di audizione 21.08.2013).

 

Gli atti all'incarto dimostrano che egli, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha continuato (e continua) a vivere in Svizzera.

 

Da giugno 2012 fino a metà giugno 2013 l'assicurato occupava due

abitazioni messe a disposizione dell' __________. In precedenza, da aprile 2012 ad inizio giugno 2012, abitava in una stanza presso l'Albergo __________ (stanza pagata da __________ come da contratto di lavoro).

 

A tal proposito, è bene precisare che la possibilità di occupare un'abitazione i cui costi erano a carico del datore di lavoro, era una prerogativa contemplata dai vari benefit previsti dal contratto che lo legava all' __________.

 

Ad ogni buon conto, dalla metà di luglio 2013, egli occupa un appartamento sito in __________ (con regolare contratto di locazione, locatori: __________ ed __________).

 

__________ risiede effettivamente in Svizzera!

 

Anche la carta di identità __________ in suo possesso, del resto, indica una residenza in Svizzera (= __________ /CH).

 

Il fatto che sia contratto di lavoro che la lettera di licenziamento indichino l'indirizzo di __________, è dovuto, come del resto spiegato dall'assicurato, alla circostanza che al momento della stipula del contratto di lavoro l'assicurato aveva fornito questo recapito.

 

In Ticino, i posti di sua abituale frequentazione sono:

    •    __________ e annesso ristorante, Ristorante __________,

         Ristorante __________ e bar del __________;

    •    __________,

    •    __________.

 

II personale di servizio di questi esercizi pubblici può riferire in merito alla frequenza delle visite effettuate dall'assicurato.

 

Oltretutto, rileviamo che RI 1 ha prodotto una corposa documentazione per dimostrare la sua effettiva residenza in Svizzera: scontrini per i pasti, per l'acquisto di mobilia, estratti-conto Master Card e Visa, ecc....

 

Egli desidera precisare, inoltre, che non corrisponde al vero che le sue ricerche di lavoro sono prevalentemente orientate al mercato estero, in particolare in __________.

 

Egli si sta adoperando fattivamente per reperire un'attività lavorativa in Svizzera." (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 26 febbraio 2014 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 25 giugno 2014 il Consulente dell'URC di __________ __________ ha inviato al TCA un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

 

" … confermiamo che l'assicurato a tutt'oggi è iscritto presso il nostro Ufficio di collocamento di __________ come persona alla ricerca di un impiego. Lo stesso ha partecipato con regolarità ai colloqui di consulenza, ha seguito le nostre istruzioni ed ha consegnato mensilmente le comprove degli sforzi fatti per trovare occupazione." (Doc. V)

 

                                         Il 4 luglio 2014 l'URC di __________ ha trasmesso al TCA l'incarto completo dell'assicurato (cfr. doc. VII).

                                         Il 7 luglio 2014 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per consultare e presentare osservazioni in merito.

                                         Il 23 luglio 2014 il rappresentante dell'assicurato ha comunicato di rinunciare ad esaminare l'incarto (cfr. doc. IX).

                                         Lo stesso giorno anche la Sezione del lavoro ha comunicato al TCA di già conoscere l'incarto URC e di non avere osservazioni da presentare in merito (cfr. doc. X).

 

                               1.5.   Il 30 luglio 2014 il rappresentante dell'assicurato ha trasmesso al TCA uno scritto, con un allegato (B), trasmessi per conoscenza all'amministrazione (cfr. doc. XII), del seguente tenore:

 

" Inviamo in allegato, copia di un "contratto di prestazione d'opera professionale" sottoscritto tra signor RI 1 e la società __________ (__________).

 

La prestazione, come si evince dalla lettura del contratto, viene svolta interamente in Svizzera.

 

Questa circostanza avvalora la posizione da sempre sostenuta dal nostro assistito: egli continua a vivere e risiedere in Svizzera."

(Doc. XI)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 1° luglio 2013 abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                          In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

 

                                         In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

 

                                         Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

 

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

 

" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

 

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

 

                                         In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5, l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:

 

" (…)

3.

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

 

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

 

                                         Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali. Il Tribunale federale si è così espresso:

 

" 5.2 Trotz offenkundig erheblicher Zweifel am konkreten Aufenthaltsort des Versicherten hat die Vorinstanz mit Blick auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG und die einschlägige Rechtsprechung (vgl. E. 3 hievor) ohne Verletzung von Bundesrecht zutreffend erkannt, dass der tatsächliche Lebensmittelpunkt des Beschwerdegegners im fraglichen Zeitraum angesichts der polizeilich gemeldeten Wohnadresse, des tatsächlichen Aufenthaltes des Versicherten anlässlich des nicht vorangemeldeten Kontrollbesuches sowie des von September bis 6. November 2011 in der Firma L.________ ausgeübten Zwischenverdienstes auch unter Berücksichtigung der übrigen Umstände (vgl. auch E. 4.2 hievor) nach wie vor im Raum Y.________ lag und demzufolge jedenfalls das Anspruchserfordernis von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG auch ab 2. September 2011 - entgegen der Kasse - erfüllt war. Nachdem auch die Eltern und die Schwester des Beschwerdegegners schriftlich dessen amtlich verzeichnete Wohnadresse in der elterlichen Wohnung an der Adresse Z.________ in Y.________ bestätigten, hat das kantonale Gericht in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung und insbesondere ohne Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 61 lit. c ATSG) auf die Befragung weiterer Auskunftspersonen und die Durchführung der beantragten mündlichen Verhandlung verzichtet, zumal die Beschwerdeführerin weder geltend macht noch entsprechende Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass der Versicherte ab 2. September 2011 seinen Lebensmittelpunkt weg von seiner Wohnadresse an der Adresse Z.________ in Y.________ ins Ausland verlegt hätte. Der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV schliesst es nicht aus, dass das Gericht das Beweisverfahren schliesst, wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (BGE 124 I 208 E. 4a S. 211; 131 I 153 E. 3 S. 157).”

 

                                         In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

 

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

 

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

 

                                2.2.   La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:

 

" RISIEDERE IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

 

             Principio ê

 

B135     Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.

             Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.

 

             Nozione di “risiedere in svizzera” ê

 

B136     Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).

 

             Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

            

             Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre condizioni:

                risiedere effettivamente in Svizzera;

                avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e

                avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.

 

             Residenza e idoneità al collocamento ê

 

B137     Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

 

             L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg. e Circolare ID 883 E15).

 

             Þ Giurisprudenza

 

             8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)

 

             Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê

 

B138     Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.

 

             Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

 

B139     Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.

 

B140     Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi  della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

                cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

                indirizzo presso terzi;

                indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.

 

B141     Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

 

             Se la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 32 LPGA).

 

 

             Þ   Esempi

                    Un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici.

                    Uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

 

 

                    Þ Giurisprudenza

                         -    8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

                         -    8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)

                         -    8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

 

                                         Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

 

" (…)

LAVORATORE FRONTALIERO

Art. 1 lett. F, art. 65 RB; art. 56 RA

 

Definizione

 

A24  Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4 segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

A25  L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27 segg.

 

         Determinazione della residenza

 

A26  I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in base ai n. marg. A76 segg.

 

         Veri lavoratori frontalieri: pendolari giornalieri e settimanali

 

A27  Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.

 

A28  Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni liberi.

 

                             Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

 

         Falsi lavoratori frontalieri

 

A29  È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna ameno una volta la settimana.

                             Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).

                             Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

 

A30  Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

 

         ·   le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);

         ·   le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);

         ·   le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,

 

se nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).

 

A31  La decisioni U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.

 

A32  Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).

 

A33  In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo periodo in combinato disposto con par. 5 RB).

 

(…)

 

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art. 11 RA

 

 

Definizione

 

A76  Per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

 

A77  La nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1 lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori frontalieri).

 

A78  Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile.

 

         Le nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga misura.

 

         Importanza della residenza

 

A79  La nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (capitolo D).

         Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

 

         Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

 

A80  Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

 

A81  La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

 

A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

 

A83  Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.

 

         Determinazione della residenza

 

A84  La determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

 

 

A85  Conformemente all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

 

         • durata e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;

 

         • situazione della persona in oggetto, inclusi

 

           • il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse pianificato.

             Indicano ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

             a)  l’attività all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale o del miglioramento delle competenze linguistiche;

             b)  l’attività all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio accademico);

             c)  l’attività era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

 

           • la situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi vitali;

 

           • lo svolgimento di un’attività non remunerata;

 

           • nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

 

           • la situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

 

           • lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

 

 

         Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

         Þ Esempio

 

             Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.

 

         Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

 

A86 Per stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un accordo17.

 

A87  Se gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per l’erogazione provvisoria di prestazioni.

 

         Falsi lavoratori frontalieri con residenza all'estero: residenza in Svizzera non necessaria.

 

A88  I falsi lavoratori frontalieri che avevano un'attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all'estero possono far valere il proprio diritto all'ID in Svizzera in virtù della facoltà di scelta concessa all'articolo 65 RB.

 

A89  Per l'esercizio di tale facoltà si presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni.

 

         Sono competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si trovava luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo di dimora determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.

 

A90  Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell'assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.

 

A91  L'articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l'articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l'abolizione delle clausole di residenza.

 

A92  Il requisito della residenza in Svizzera secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all'indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera."

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie dagli atti dell'incarto emerge che RI 1, nato nel __________, è in possesso di un permesso di dimora B UE/ALS valido fino al 30 giugno 2017 con entrata in Svizzera l'11 giugno 2012 (cfr. doc. 23).

 

                                         Egli ha lavorato dal 1° aprile 2012 al 30 giugno 2013 come __________ (cfr. doc. 19 punto 1A: "Il __________ funge da responsabile dell'__________, ovvero del __________ (__________, __________, __________, __________, ecc.) dei __________ di __________ ") presso __________, nel frattempo dichiarata in fallimento.

                                         L'assicurato è stato licenziato il 10 dicembre 2012, con dispensa di prestare le proprie mansioni lavorative fino al 30 giugno 2013 (cfr. doc. 18).

 

                                         Sentito dall'amministrazione il 21 agosto 2013 RI 1 ha dichiarato:

 

" Sono venuto a lavorare in Svizzera per motivi professionali, ho avuto un colloquio a __________ con il presidente dell'__________, signor __________, mi ha fatto una proposta d'assunzione interessante quale __________ e ho accettato.

Si è trattato della mia prima esperienza professionale all'estero, in precedenza ho sempre lavorato in __________ ricoprendo varie funzioni in ambito __________.

 

Ho lavorato quale __________ per l'__________ dal 01.04.2012 al 10.12.2012 data in cui sono stato esonerato con effetto immediato. Il contratto di lavoro è rimasto valido fino al 30.06.2013. Per le vicende a voi note non ho ancora ricevuto il salario di giugno per intero e parzialmente per marzo, aprile e maggio.

 

Per divergenze sui miei metodi di lavoro sono stato sollevato dal mio incarico di __________.

La lettera del 10.12.2012 porta il mio indirizzo privato di __________ in quanto al momento della stipula del contratto di lavoro avevo fornito questo indirizzo. Il presidente __________ mi aveva convocato presso i suoi uffici di __________ e mi aveva comunicato a voce la sua decisione di sollevarmi dall'incarico, in seguito presso il mio ufficio di __________ ho ricevuto tramite fax la lettera di esonero immediato dall'incarico di __________ e la disdetta del contratto di lavoro per il 30.06.2013. Nei giorni successivi questa lettera mi è stata consegnata a mano e da me controfirmata. Qualche giorno più tardi è arrivata la lettera a __________.

 

Dall'11.12.2012 al 30.06.2013 non ho più lavorato per l'__________.

 

Da aprile 2012 fino a circa inizio giugno 2012 ho abitato presso l'Albergo __________, la stanza veniva pagata dal __________ come da contratto di lavoro.

Da giugno 2012 fino a metà giugno 2013 ho abitato presso due abitazioni a disposizione dell'__________. La prima in __________ e la successiva in __________.

Per queste due abitazioni non sono in possesso dei contratti d'affitto in quanto erano dell'__________. Gli appartamenti erano completamente arredati.

 

Dal momento dell'esonero ho dovuto restituire progressivamente i vari benefit su loro richiesta.

L'appartamento in __________ che occupavo da solo l'ho dovuto lasciare a metà febbraio 2013 su richiesta del __________.

Il 22.02.2013 ho scritto al signor __________ e ho chiesto la possibilità di poter usufruire di un loro appartamento fino al momento in cui avrei trovato una sistemazione.

Visti i buoni rapporti con il presidente mi è stato concesso di usufruire gratuitamente dell'appartamento in __________ previa autorizzazione dell'__________ signor __________ che in quel momento occupava l'appartamento. Avevo a disposizione una stanza e in comune al signor __________ usufruivo dei servizi, della cucina e del salotto. Per un paio di settimane l'appartamento è stato occupato anche dal signor __________ __________ dell'__________.

 

Dal momento dell'esonero fino alla scadenza del contratto di lavoro con l'__________ ho continuato a vivere in Svizzera negli indirizzi menzionati. Ho effettuato diverse trasferte in Svizzera interna e all'estero per la ricerca di un nuovo posto di lavoro.

 

A causa delle vicende dell'__________ e quasi giunti alla scadenza del contratto ho lasciato l'appartamento in __________ e mi sono trasferito in __________. Il signor __________ proprietario dello stabile e la signora __________i sono amici e mi hanno messo a disposizione una stanza. Ho abitato per circa un mese con la signora __________ la quale mi ha messo a disposizione gratuitamente una stanza e in comune usufruivo dei servizi, della cucina e del salotto.

Fino a metà luglio 2013 ho abitato in __________ e in seguito mi sono trasferito presso il nuovo appartamento in __________

 

Dal momento dell'esonero mi sono concentrato nella ricerca di un lavoro in Svizzera assieme al signor __________ e il signor __________.

 

Da metà luglio 2013 vivo in __________.

Vivo da solo e ho arredato l'appartamento (ho acquistato i mobili della cucina, del salotto, della camera da letto).

Da metà luglio fino ad oggi sono stato due volte a __________ presso la mia famiglia, il 23.07 era a __________ per un __________ di __________, il giorno seguente ero a __________ presso la famiglia e il giorno seguente sono rientrato a __________.

Il 31.07 ho avuto un colloquio di lavoro a __________, la sera ho preso il treno per __________ e la mattina del 01.08 ero a __________ venerdì 02.08 ero a __________ e ho fatto delle visite mediche, il 03.08 sono rientrato in Svizzera e mi sono fermato a __________ per assistere ad una __________ di __________.

La posta viene ritirata da me giornalmente.

Non sono in possesso di un'auto e mi sposto con il treno.

La spesa per alimentari la faccio dove capita, alla __________ __________ o negozi annessi a stazioni di servizio.

Ho un cellulare __________ e uno Svizzero (ricarica con Lebara).

Fino ad oggi non ho avuto problemi particolari di salute e quindi in caso di necessità faccio capo alla struttura di ematologia del __________ dove sono in cura da 27 anni.

Sono assicurato presso la __________.

Passo le mie giornate nella ricerca di lavoro, seguendo le __________ tramite __________ oppure recandomi direttamente allo __________.

 

In __________ pago un affitto di euro 900.- per l'appartamento occupato da mia moglie e da mia figlia.

Mia moglie lavora a __________ mentre mia figlia di 20 anni al momento è senza lavoro.

I miei genitori vivono in __________ a __________.

In Svizzera non ho parenti, solo alcune amicizie nate con l'impiego presso l'__________." (doc. 14)

 

                               2.4.   Chiamato ora a pronunciarsi il TCA rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione (cfr. consid. 1.1), l'assicurato, che si è trasferito a __________ dal mese di aprile 2012 e che è in possesso di un permesso B valido fino al 30 giugno 2017 (cfr. doc. 23), non deve essere qualificato come falso frontaliero ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 terza frase del Reg. 883/2004.

 

                                         L'art. 65 del Regolamento citato è dedicato alle prestazioni spettanti ai disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dello Stato competente.

 

                                         Al riguardo il cpv. 2, prevede che:

 

" La persona si trova in disoccupazione completa che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza.

Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.

Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto."

 

                                         Sulla nozione di "frontalieri veri" e "non veri" cfr. DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 3.2.2; DTF 131 V 222 consid. 6.2 e seguenti (a proposito di un assicurato britannico attivo quale lavoratore distaccato in Svizzera); SECO "Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti CE/883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883) A29 – "per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali lavoratori devono essere posti requisiti severi" e A80 – "la competenza dello Stato di residenza costituisce un'eccezione al principio della competenza dello Stato dell'ultima attività"; SECO Direttiva del 24 ottobre 2013 "Regolamento 883 – Fine dello status di "lavoratore frontaliero vero, atipico" e allegata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11, causa F.P. Jeltes e altri dell'11 aprile 2013 in particolare consid. 22 e 27; sentenza della Corte di giustizia della Corte europea C-308/94 (Naruschawicus; a proposito di una pubblica dipendente belga residente in Germania; B. Kahil-Wolff – P.Y. Greber, "Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen" Ed. Helbing & Lichtenhanh – Bruylant – L.G.D.J., 2006 pag. 339; B. Rubin, "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schultess, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014 pag. 683).

 

                                         Come ricorda il Tribunale federale della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 176; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

 

                                         Questo non è manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012, si è stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi (cfr. Doc. 19 punto 2A).

 

                               2.5.   Come visto (cfr. 2.1. e 2.2.) per avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera non basta risiedere in Svizzera ma occorre avere l'intenzione di continuare a risiedervi e avere nel contempo nel nostro paese il centro dei propri interessi personali (cfr. STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011; B. Rubin "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage; Ed. Schultess 2014 pag. 77).

 

                                         Ora, anche ammettendo che l'assicurato risiedesse effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento sito al __________ del 17 luglio 2013 (cfr. doc. 102-106), sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro, il 30 giugno 2013 (al riguardo cfr. doc. 45-94 e doc. 117-159 e la STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011 nella quale l'amministrazione aveva controllato il consumo di elettricità di un assicurato per concludere che in realtà egli non risiedeva in Svizzera), resta il fatto che RI 1 non aveva l'intenzione di risiedervi durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.

 

                                         Al riguardo va rilevato che l'assicurato, __________, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento aveva sempre lavorato in __________ (cfr. doc. 10-13) salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012 a seguito dell'esonero (cfr. doc. 18).

 

                                         Nell'incarto richiamato dall' URC di __________ figura un "Report Attività RI 1 " allestito giorno per giorno dal quale risulta che l'assicurato, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 ha soggiornato in __________ e pochi giorni in Svizzera (cfr. doc. 120-121); nel gennaio 2013 egli è rimasto quasi tutto il mese in __________ salvo alcuni giorni in Ticino (doc. 126-127), nel febbraio 2013 egli ha soggiornato in __________ e a __________ (cfr. doc. 150-151); mentre in marzo egli ha soggiornato alcuni giorni in __________a, a __________, e il resto del tempo in __________ e in Svizzera (cfr. doc. 177).

                                         Dal "Report Attività __________ " risulta poi che in aprile 2013 l'assicurato ha soggiornato per la maggior parte del tempo in __________ e in __________ (__________) e per pochi giorni in Svizzera (doc. 74-75), in maggio 2013 la maggior parte del tempo in __________ e pochi giorni a __________ e a __________ (cfr. doc. 76-77) mentre in giugno 2013, la maggior parte del tempo in __________ e qualche giorno a __________ (cfr. doc. 78-79).

                                         Dall'incarto URC di __________ emerge poi che le ricerche di lavoro sono state svolte soprattutto sul mercato del lavoro estero (cfr. aprile-maggio 2013: 5 ricerche in __________ – doc. 15-19; aprile –giugno 2013: 6 ricerche di cui una in Svizzera – doc. 26-40;  luglio 2013: 13 ricerche di cui 4 in Svizzera – doc. 257; agosto 2013: 13 ricerche di cui 3 in Svizzera – doc. 6-7; settembre 2013 5 in Svizzera – di cui una già conteggiata in agosto – e 4 all'estero, cfr. doc. 169-170; ottobre 2013 9 ricerche di cui 4 in Svizzera e 5 all'estero – doc. 164-165; novembre 2013 8 ricerche di cui una in Svizzera – doc. 189; dicembre 2013: 9 ricerche di cui 5 all'estero e 3 in Svizzera – doc. 223-224; gennaio 2014: 10 ricerche di cui una in Svizzera – doc. 227-228; febbraio 2014: 8 ricerche di lavoro di cui quattro in Svizzera – doc. 236-237).

 

                                         Nel mese di febbraio 2014 egli ha reperito un impiego a tempo parziale per un datore di lavoro estero (la società __________ __________) in qualità di __________ nel __________ per il periodo 25 febbraio – 25 giugno 2014 e per un compenso di 2'500 € mensili (cfr. doc. B e doc. 231-234).

 

                                         Nel periodo dal 27 febbraio 2014 al 12 marzo l'assicurato è stato inabile al lavoro per malattia ed è stato curato presso un ospedale di __________, il __________ (cfr. doc. 230; 238-244).

 

                                         Per il mese di marzo 2014 RI 1 ha consegnato 5 ricerche di lavoro effettuate all'estero (doc. 247-249); per il mese di aprile il ricorrente ha comprovato 8 ricerche di cui 7 all'estero; per il mese di maggio 2014 ha comprovato 9 ricerche di lavoro di cui una in Svizzera, peraltro già conteggiata in aprile (cfr. 253-254).

 

                                         Da notare che quasi tutte le ricerche di lavoro sono state svolte quale __________, __________, __________, __________ e __________.

                                         Vi è pure una ricerca quale consulente per le vendite __________ (agosto 2013).

 

                                         Per quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, dal verbale di audizione del 21 agosto 2013 emerge che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivono in __________ a __________, mentre in Svizzera non ha parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego presso l'__________ (cfr. consid. 1.3).

 

                                         Al momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è fatto curare a __________ in __________ pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che l'assicurato in realtà non aveva intenzione di continuare a risiedere durevolmente in Svizzera, dopo l'unico breve periodo di lavoro effettivo nel nostro paese e non vi aveva neppure il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 133 V 137 consid. 4.5; DTF 131 V 222 consid. 7.4).

 

                                         Visti gli elementi appena analizzati, questo Tribunale deve così concludere, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurato non risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione all'art. 12 LADI.

                                         Giova, del resto, ricordare che per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato.

                                         Infatti nella STFA C 290/03 del 6 marzo 2006 l'Alta Corte si è così espressa: “(…) Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96). (…)”.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale non è neppure sufficiente avere rapporti d’amicizia in Svizzera "ritenuto come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese" (STF 8C-656/2009 del 14 aprile 2010).

 

                                         La decisione su opposizione del 19 dicembre 2013 emessa dalla Sezione del lavoro deve, di conseguenza, essere confermata.

 

                               2.6.   A titolo abbondanziale va ricordato che un ulteriore presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

 

                                         A norma dell’art. 15 cpv. 1 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

 

                                         L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         L'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

 

                                         L'art. 16 LADI stabilisce che:

 

" 1Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

 

2Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.  necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.  procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

 

3Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un'attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall'obbligo di accettazione.

 

3bisIl capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni."

 

                                         L'art. 17 cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

                                         E' vero, dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il collocamento. E’altrettanto vero che esse devono, però, essere estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27).

                                         Il TCA, per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         L'obbligo di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di impiego corrispon-denti al proprio profilo professionale (cfr. STFA C 184/03 del 22 ottobre 2003).

 

                                         Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524, ha riaffermato che gli assicurati professionalmente qualificati, nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico, specificando, tuttavia, che ciò vale purché il settore in questione offra posti liberi.

 

                                         Nella presente fattispecie RI 1 si è iscritto per il collocamento dichiarando di cercare lavoro __________ / __________ / __________ / __________. Quale regione di ricerca di lavoro è stata indicata la Svizzera e il __________. Per quel che riguarda la mobilità egli ha indicato "pendolare", con la precisazione che il cambio del luogo di residenza non è possibile (cfr. doc. 21 pag. 6).

                                         Quando ha iniziato il controllo della disoccupazione (il 1° luglio 2013) il ricorrente aveva già beneficiato di 6 mesi (gennaio-giugno 2013) nei quali era ancora legato di un contratto di lavoro, ma comunque liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lucrativa.

                                         Se in quel periodo era conforme alla giurisprudenza che egli cercasse un impiego nella sua attività precedente (cfr. DTF 139 V 524), sin dal primo giorno dal controllo della disoccupazione egli avrebbe invece dovuto estendere le ricerche sul mercato del lavoro svizzero anche e soprattutto in altre attività per lui adeguate (egli è peraltro ragioniere diplomato, cfr. doc. 22) viste le rare possibilità di impiego effettive nel nostro paese nelle attività da lui indicate e tenuto conto dell'elevato guadagno assicurato (fr. 9'625.--; cfr. doc. A1 punto 1).

 

                                         Ci si potrebbe così chiedere se il presupposto dell'idoneità al collocamento è adempiuto oppure no rispettivamente, ed eventualmente, fino a quando (cfr. il verbale del colloquio di consulenza del 9 agosto 2013, doc. 42 inc. URC di __________; sul tema cfr. SVR 2007 ALV Nr. 6; C 244/05 del 22 novembre 2006; DLA 2004 pag. 275; DLA 2001 pag. 232; D. Cattaneo, "Sport et assurances sociales" in CGRSS n° 45-2010 pag. 119 seg. (132-136)).

                                         Questa questione può rimanere aperta in quanto indipendentemente dal presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, peraltro neppure esaminato dall'amministrazione, quello dell'art. 8 cpv. 1 lett. c non è comunque realizzato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti