Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2014.13

 

rs/sc

Lugano

30 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1

       

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 gennaio 2014 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 27 settembre 2013 (cfr. doc. 3) con la quale aveva negato a RI 1, iscrittasi per il collocamento dal 23 ottobre 2012, il diritto all’indennità di disoccupazione per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in __________.

 

                                         Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:

 

" (…)

3.   Nel caso che ci occupa, dalla documentazione versata in atti, emerge segnatamente quanto segue.

 

A seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro con la ditta __________, avvenuta il 22 ottobre 2012, l'assicurata si è iscritta in disoccupazione a far tempo dal 23 ottobre 2012. Dal 21 dicembre 2012, ella lavora a tempo parziale (50%), come barmann, presso __________.

 

Dal 13 marzo 2012, l'interessata è titolare di un permesso "B" UE/AELS, valido sino al 12 marzo 2017.

 

Il 3 e il 21 maggio, il 13 e il 25 giugno 2013, la corrispondenza trasmessa alla signora RI 1 dall'URC è ritornata al mittente con l'indicazione: "Il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Lo stesso fatto si è verificato con la documentazione inviatale dall'UG il 18 giugno e il 4 luglio 2013.

 

Rispondendo alla richiesta d'informazione dell'UG, con scritto 1. luglio 2013 (pervenuta il 4 luglio 2013) l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha indicato che l'assicurata "ha lasciato l'appartamento di __________, nel mese di marzo 2013, e a tutt'oggi non ci ha comunicato il nuovo recapito (…)".

 

Con le osservazioni 1. agosto 2013, l'interessata ha indicato di non avere alcun contratto di locazione né per quanto riguarda l'appartamento in __________ e nemmeno in __________, e di avere prodotto tutta la documentazione necessaria, all'Ufficio controllo abitanti. Per quanto riguarda l'ultima dimora, ella ha trasmesso la seguente dichiarazione: "Io sottoscritto __________ nato a __________ dichiaro che RI 1 nata a __________ risiede presso __________ dalla data odierna, __________, 3 luglio 2013. __________ ".

 

(…)

 

Considerato il nuovo certificato di dimora prodotto dall'interessata con l'opposizione, l'UG ha esperito degli accertamenti presso l'Ufficio controllo abitanti di __________, volto a chiarire sulla base di quali documenti sono state effettuate le dichiarazioni e dove risiedesse l'assicurata.

Il 13 dicembre 2013, l'Ufficio controllo abitanti, oltre a produrre la documentazione relativa agli spostamenti di dimora dell'assicurata, in merito alle differenti informazioni indicate dall'autorità comunale il 1. luglio 2013 - segnatamente che ella ha lasciato l'appartamento in __________ senza comunicare il nuovo recapito, e il certificato di dimora 1. ottobre 2013 con il quale veniva attestato che dal 1. aprile 2013 al 3 luglio 2013 ha vissuto in __________ a __________ con la signora __________ - ha precisato quanto segue. Considerato che la __________, il 29 marzo 2013, ha notificato la partenza del signor __________, presso il quale era stata autorizzata a vivere l'assicurata dalla proprietaria dell'appartamento in __________, hanno ritenuto che anche la signora RI 1 fosse uscita dal predetto appartamento. Pertanto, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2013 il Comune non era a conoscenza dove l'assicurata risiedesse e giusta l'art. 24 CCS in assenza di indicazioni da parte della stessa, il domicilio è comunque rimasto a __________.

Il 18 dicembre 2013, l'opponente ha presentato le proprie osservazioni al predetto accertamento, di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

4.   Ora, in merito a quanto indicato sopra, va precisato come il fatto di essersi regolarmente annunciata presso il Comune di __________, non sia sufficiente per ritenere l'interessata residente in Svizzera.

 

Infatti, per concludere circa l'esistenza di un'effettiva dimora in Svizzera non è dunque determinante il luogo nel quale l'assicurato si è annunciato, paga le imposte o adempie altri obblighi civici (cfr. sentenza 13 marzo 2002 del Tribunale federale delle assicurazioni [C 149/01], consid. 3; Prassi LADI B137). Non basta che l'assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno 2006, consid. 2.6) e una dimora destinata unicamente alla ricerca di lavoro non costituisce una residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (Boris Rubin, op. citata, pag. 173). Infatti, un assicurato che soddisfa l'obbligo di controllo in Svizzera, pur avendo il centro delle proprie relazioni personali all'estero, non ha diritto all'ID (Prassi LADI B141).

 

Anche il fatto che l'assicurata dal 13 marzo 2012 sia al beneficio di un permesso "B", non è sufficiente a comprovare che la stessa sia residente in Svizzera, ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione contro la disoccupazione.

 

Inoltre è emerso chiaramente dalle dichiarazioni dell'interessata (cfr. verbale di audizione 13 settembre 2013) che ella i fine settimana e durante i giorni di libero rientra a __________ dove risiede la madre (in una casa di sua proprietà) e si reca anche a __________ per sostenere gli esami all'Università. Le dichiarazioni rilasciate dai signori __________ e __________ trasmesse con l'opposizione e con l'intento di dimostrare che il centro delle proprie relazioni personali era ed è in Svizzera non sono idonee a sostenere tale tesi. Infatti, da un lato poiché, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010 e riferimenti citati). Inoltre, la nuova versione dell'assicurata non trova conferma con il fatto che la posta inviatale sia dall'URC che dall'UG è ritornata al mittente più volte e che solamente su sollecitazione del consulente del personale, ella ha indicato il nuovo indirizzo presso l'attuale datore di lavoro (cfr. Bilancio intermedio e aggiornamento del Piano d'azione del 3 luglio 2013). Al riguardo, la spiegazione fornita dalla signora RI 1, in particolare che la nuova titolare dei contratto di locazione toglieva il suo nominativo dalla bucalettere, non merita tutela, considerato che se ella fosse rientrata regolarmente a casa, si sarebbe accorta di questo e avrebbe provveduto a rimetterlo immediatamente.

A conferma che ella in Ticino non ha il centro dei propri interessi, vi è il fatto che ha dichiarato di avere in Svizzera esclusivamente legami professionali (cfr. verbale di audizione 13 settembre 2013). L'assicurata non è peraltro nemmeno iscritta all'AIRE come cittadina __________ residente all'estero e non fa parte di nessuna associazione o società, né abbonata ad alcun giornale.

 

L'assicurata non ha modificato la propria residenza, rimanendo il centro dei propri interessi in __________, ella se del caso, ha cambiato solo il proprio luogo di dimora ed ha continuato a rientrare in __________ almeno una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante la disoccupazione. E' dunque in __________ anziché in Svizzera che l'opponente ha la sua residenza effettiva. In concreto, l'assicurata risulta essere una vera frontaliera che si reca almeno una volta alla settimana nel proprio luogo di residenza, mentre __________ è solo un luogo di residenza secondaria. (…)" (Doc. A, pagg. 4-5+6-7)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di essere posta al beneficio delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 23 ottobre 2012.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto che:

 

" (…)

Determinante, nella fattispecie che ci occupa, risulta essere la concreta (e provata) centralità delle proprie relazioni personali in Ticino da parte della ricorrente. Come rettamente evidenziato nella contestata decisione su opposizione, "spetta all'assicurato rendere verosimile di avere la residenza effettiva in Svizzera" (cfr. Prassi LADI B141; Boris Rubin, Assurances-chômage, 2006, pag. 173 n. 401 e riferimento citato).

 

Nell'ordine, riportiamo e contestualizziamo le argomentazioni dell'Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro contenute nella decisione su opposizione del 14 gennaio 2014:

 

La corrispondenza ritornata al mittente (destinatario irreperibile)

L'Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro - di seguito UG - si limita ad evidenziare il fatto (peraltro non contestato dalla ricorrente) secondo cui tre lettere sono state rispedite al mittente.

Già nel verbale di audizione del 13 settembre 2013 la ricorrente dichiarava di essersi trasferita in __________, in un appartamento di proprietà dell'attuale datore di lavoro signor __________ dal 3 luglio 2013 per - citiamo - "problemi di convivenza con __________ " (sua convivente in __________, unitamente

al compagno __________).

I problemi di convivenza con la signora __________ sono stati sviluppati dalla ricorrente nell'opposizione datata 28 ottobre 2013: "La convivenza con la signora __________ non si è mai basata su rapporti cordiali: vi è il nutrito sospetto, sperimentato su più mesi, che la stessa signora __________ "si divertisse" a togliere i nominativi dei signori RI 1 e __________ con le conseguenze che hanno portato - tra l'altro - all'emissione di un precetto esecutivo a carico dell'opponente per un premio mensile di cassa malati non pagato (nessuna fattura, nessun richiamo e nessuna diffida ricevuta)".

L'UG, alla luce di questo rilievo, non ha ritenuto opportuno verificarne la fondatezza previa - ad esempio - audizione della signora __________ e del signor __________.

Al contrario, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione datata 14 ottobre 2013, firmata dal signor __________ (all'epoca della sottoscrizione della dichiarazione, non più compagno della ricorrente) che, al pto 3, conferma quanto segue: "I rapporti con la signora __________ non sono mai stati buoni: a più riprese abbiamo dovuto constatare che la medesima toglieva i nostri nominativi dalla buca lettere creandoci non pochi disagi (ad esempio, ricevere richiami di fatture che non avevamo mai ricevuto)".

 

Discrepanza dichiarazioni dell'Ufficio controllo abitanti

A precisa richiesta dell'UG, l'Ufficio controllo abitanti di __________ indicava, con lettera datata 1. luglio 2013, che l’assicurata "ha lasciato l'appartamento in __________, nel mese di marzo 2013, e a tutt'oggi non ci ha comunicato il nuovo recapito". Una indicazione che si è poi rilevata in contraddizione con la notifica di cambio di indirizzo del 3 luglio 2013 e concomitante conferma di ospitalità del signor __________. Si rimanda quindi al contenuto del certificato di dimora rilasciato dall'Ufficio Controllo abitanti di __________ che porta la data 1. ottobre 2013 ("dal 01.04.2013 ai 03.07.2013 ha abitato in __________, con la signora __________ ") e successive precisazioni dello stesso ufficio il 13

dicembre 2013 rilasciate su richiesta dell'UG.

 

Indizi d'interessi in __________

L'UG, con disarmante sicurezza, sostiene che "è emerso chiaramente dalle dichiarazioni dell'interessata (cfr. verbale di audizione 13 settembre 2013) che ella i fine settimana e durante i giorni di libero rientra a __________ dove risiede la madre (in una casa di sua proprietà) e si reca anche a __________ per sostenere gli esami all'Università". Le dichiarazioni della ricorrente rilasciata durante l'audizione del 13 settembre 2013 sono state: "Durante il fine settimana o quando non ero occupata rientravo da mia madre. Preciso che rientro in __________ pure quando do gli esami. Frequento infatti, fuori corso, l'Università di __________ e do

unicamente gli esami" e di seguito "soggiorno durante la settimana a __________ e rientro da mia madre durante il fine settimana".

 

La ricorrente rende visita e si fa invitare a pranzo o cena da sua madre durante il fine settimana (come, osiamo immaginare, capita spesso ad un domiciliato-disoccupato di __________ che rende visita alla madre presso la di lei abitazione di __________).

 

In merito alla presunta permanenza in __________ per motivi di studio, si ribadisce come la ricorrente risulta iscritta come privatista fuori corso presso l'Università __________ di __________: tale impegno Accademico si limita ad una presenza in quel di __________ ad un solo giorno ogni 2 mesi per affrontare gli esami intermedi (peraltro, non obbligatori in quanto lasciati a discrezione della privatista fuori corso).

 

L'UG, richiamando la consolidata e trasversale giurisprudenza, in presenza di dichiarazioni contraddittorie deve privilegiare quelle rilasciate nella prima ora. In questo modo, si evita di dovere valutare altre prove (vedi dichiarazioni __________ e Giardino, così come le precisazioni in causa della stessa ricorrente).

 

Vi è da chiedersi se, nell'audizione verbale del 13 settembre 2013, non fosse stato più indicato meglio sviluppare la generica domanda "rientra in __________?".

 

La stessa domanda, posta in questi termini, provoca una scontata - ma non diversamente interpretabile - risposta (ovvero, vado da mia mamma durante il fine settimana e vado al campus Universitario di __________). Non si poteva infatti chiedere, ad esempio, si ferma a dormire durante il fine settimana presso la madre e, nell'affermativa, quando e con quale frequenza?" così come "in quali termini e

modalità consisteva de facto "il rientro" della ricorrente in quel di __________ come privatista fuori corso all'Università __________?".

 

La documentazione prodotta, le precisazioni dell'Ufficio Controllo abitanti e le dichiarazioni firmate dai signori __________ e __________, dovevano condurre l'UG a valutare la fattispecie in modo diametralmente opposto. L'UG, ciò malgrado, ha fondato i propri

convincimenti su un apprezzamento complessivo errato: "L'assicurata non ha modificato la propria residenza, rimanendo il centro dei propri interessi in __________, ella se del caso, ha cambiato solo il proprio luogo di dimora ed ha continuato a rientrare almeno una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante la disoccupazione. E' dunque in __________ anziché in Svizzera che l'opponente ha la sua residenza effettiva, in concreto, l'assicurata risulta essere una vera frontaliera che si reca almeno una volta alla settimana nel proprio luogo di residenza, mentre __________ è solo un luogo di residenza

secondaria". Nessuna prova, accertamento UG carente e, contestualmente, un assunto non aderente alla realtà dei fatti!"

(Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 10 marzo 2014 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   L’11 marzo 2014 la Sezione del lavoro ha prodotto un certificato medico redatto il 3 marzo 2014 dalla Dott. __________, in cui quale luogo di residenza dell’assicurata, che seppur cancellato risulta ancora leggibile, è stato indicato “__________” (cfr. doc. V; 48).

 

                               1.5.   Il rappresentante dell’insorgente, il 24 marzo 2014, ha trasmesso copia di alcuni documenti relativi all’assicurata, e meglio della patente di circolazione svizzera datata 24 febbraio 2014, della carta grigia del 20 febbraio 2014 attestante il possesso di un’automobile immatricolata in Svizzera e della dichiarazione di residenza a __________ firmata da __________ l’11 febbraio 2014 e dall’arch. __________ il 14 marzo 2014 (cfr. doc. VII; B1-3).

 

                               1.6.   La Sezione del lavoro, il 1° aprile 2014, ha precisato che i passi amministrativi intrapresi dall’assicurata nel febbraio 2014, come pure la dichiarazione di residenza dell’11 febbraio, rispettivamente 14 marzo 2014 non sono idonei a modificare le conclusione a cui è giunta con la decisione su opposizione del 14 gennaio 2014 (cfr. doc. IX).

 

                               1.7.   Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurata dal 23 ottobre 2012 abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                          In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

 

                                         In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

 

                                         Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

 

" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

 

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

 

                                         In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5, l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:

 

" (…)

3.

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

 

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

 

                                         Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.

 

                                         In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

 

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

 

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

 

                                         In una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione. Le motivazioni sono state così riassunte nella RtiD I-2014 pag. 376-377:

 

" (…)

In effetti, anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risulta che lo stesso, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).

Egli non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2012, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI."

 

                                         In un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014 il TCA è arrivato alla medesima conclusione nel caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia.

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia, che ha un'abitazione di sua proprietà in Italia, presso la quale ritorna settimanalmente e in un'altra località, sempre in Italia, situata a pochi chilometri di distanza, vivono la moglie da cui è separato da molti anni, e i suoi due figli.

 

                                         Infine con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014 questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera. Egli, avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia all’estero in un Paese UE durante il fine settimana, e quindi rientrando nel Paese UE una volta per settimana, andava considerato, come rettamente stabilito dalla Sezione del lavoro, quale vero lavoratore frontaliere.

                                         L’assicurato aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione in quel Paese UE.

                                         Del resto in quello Stato si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto familiari.

 

                                2.2.   La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:

 

" RISIEDERE IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

 

 

             Principio ê

 

B135     Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.

             Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.

 

             Nozione di “risiedere in svizzera” ê

 

B136     Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).

 

             Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

            

             Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre condizioni:

                risiedere effettivamente in Svizzera;

                avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e

                avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.

 

             Residenza e idoneità al collocamento ê

 

B137     Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

 

             L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg. e Circolare ID 883 E15).

 

             Þ Giurisprudenza

 

             8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)

 

             Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê

 

B138     Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.

 

             Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

 

B139     Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.

 

B140     Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi  della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

                cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

                indirizzo presso terzi;

                indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.

 

B141     Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

 

             Se la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 32 LPGA).

 

             Þ   Esempi

                    Un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici.

                    Uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

 

                    Þ Giurisprudenza

                         -    8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

                         -    8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)

                         -    8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

 

                                         Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

 

" (…)

Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore frontaliero

 

A34   Lo status di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.

 

         Costituiscono un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività; essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono stabiliti e in cui risiedono.

 

A35   Un trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

 

A36   La durata dello status di lavoratore frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

 

(…)

 

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art. 11 RA

 

Definizione

 

A76  Per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

 

A77  La nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1 lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori frontalieri).

 

A78  Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile.

 

         Le nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga misura.

 

         Importanza della residenza

 

A79  La nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (capitolo D).

         Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

 

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

 

A80  Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

 

A81  La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

 

A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

 

A83  Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.

 

         Determinazione della residenza

 

A84  La determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

 

A85  Conformemente all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

 

         • durata e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;

 

         • situazione della persona in oggetto, inclusi

 

           • il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse pianificato.

 

             Indicano ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

             a)  l’attività all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale o del miglioramento delle competenze linguistiche;

             b)  l’attività all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio accademico);

             c)  l’attività era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

 

           • la situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi vitali;

 

           • lo svolgimento di un’attività non remunerata;

 

           • nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

 

           • la situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

 

           • lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

 

         Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

 

         Þ Esempio

 

             Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.

 

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

 

A86 Per stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un accordo17.

 

A87  Se gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per l’erogazione provvisoria di prestazioni.”

 

                                         In una Direttiva del 24 ottobre 2013 denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico" la SECO si è così espressa:

 

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

 

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta orma senza eccezioni allo stato di residenza."

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                        

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie RI 1 ha lavorato presso la __________ quale barista e servizio ai tavoli dal 1° febbraio 2011 al 21 ottobre 2012 quando l’esercizio pubblico è stato chiuso __________ (cfr. doc. 2/11; 2/12; 30; 12).

 

                                         Nei due contratti di lavoro conclusi con la __________ nel gennaio 2011 e nell’agosto 2011 è stato indicato che l’assicurata era residente in __________ a __________ (__________; cfr. doc. 2/11; 2/12).

 

                                         Dal 13 marzo 2012 la medesima ha beneficiato di un permesso B di dimora UE/AELS valido per tutta la Svizzera. Quale indirizzo risultava “__________” (cfr. doc. 31).

 

                                         Il 23 ottobre 2012 la ricorrente si è iscritta in disoccupazione dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 45; 46).

                                         Nel formulario “Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dall’assicurata il 30 ottobre 2012 quale indirizzo di residenza è stato indicato __________ (cfr. doc. 46).

 

                                         La ricorrente, il 18 dicembre 2012, ha concluso con la __________ un contratto di lavoro a tempo indeterminato con inizio il 21 dicembre 2012 in qualità di barmann a metà tempo (cfr. doc. 2/13).

 

                                         Il 27 giugno 2013 la Sezione del lavoro, visto che la corrispondenza trasmessa all’indirizzo di __________ era ritornata più volte a quest’ultima e all’URC con la specificazione “destinatario irreperibile” (cfr. doc. 27; 32-35), ha chiesto all’Ufficio controllo abitanti della Città di __________ se l’insorgente era ancora a quel momento residente in __________ e in caso di risposta negativa, da quale data e a quale indirizzo si era trasferita (cfr. doc. 25).

 

                                         L’Ufficio controllo abitanti di __________, il 1° luglio 2013, ha risposto che RI 1, arrivata il 1° marzo 2012 da __________, aveva lasciato l’appartamento in __________ senza comunicare un nuovo recapito (cfr. doc. 23).

 

                                         Il 3 luglio 2013 l’Ufficio controllo abitanti ha inoltre precisato, su richiesta della Sezione del lavoro (cfr. doc. 22), che l’assicurata aveva lasciato l’appartamento in __________ nel mese di marzo 2013 senza annunciare un nuovo indirizzo (cfr. doc. 21).

 

                                         Da una nota incarto del 3 luglio 2013 della Sezione del lavoro emerge che il consulente URC della ricorrente ha informato che il nuovo indirizzo di quest’ultima, comunicato su sua richiesta in occasione del colloquio di consulenza di quel giorno, era __________ (cfr. doc. 20).

 

                                         L’invio a __________ di una lettera della Sezione del lavoro del 4 luglio 2013 è ritornato al mittente con l’indicazione che il destinatario era irreperibile all’indirizzo indicato (cfr. doc. 18; 19).

 

                                         La Sezione del lavoro, il 24 luglio 2013, ha conseguentemente richiesto alla ricorrente copia del contratto di locazione relativo alla residenza in __________, una dichiarazione del locatore attestante la durata esatta del contratto, copia del contratto di locazione relativo alla residenza in __________ e un’attestazione di domicilio (cfr. doc. 16).

 

                                         Il 1° agosto 2013 l’assicurata ha risposto tramite un messaggio di posta elettronica:

 

" (…)

Per quanto riguarda la richiesta di copia del contratto di locazione relativo alla residenza in __________, avevo già fornito documentazione adeguata risalente la data di inizio di assicurazione disoccupati, sia a Voi, sia all'Ufficio abitanti preposto. In aggiunta, non avendo un rapporto roseo con la mia ex coinquilina, (motivo del mio trasferimento) ho buttato tutto ciò che riguarda quella locazione.

 

In relazione, invece, alla residenza di __________, ho fornito immediatamente documentazione idonea, sia all'Ufficio abitanti __________, sia il foglio timbrato da quest'ultimo che ho consegnato al mio consulente, sia l'allegata dichiarazione del proprietario di casa che allego a questa mail.

 

Infine, quando mi ha mandato queste lettere non avevo avuto ancora il tempo di attaccare il mio nome alla cassetta della posta. Stavo traslocando e mi è passato di mente." (Doc. 15)

 

                                         A tale messaggio di posta elettronica è stata allegata la seguente dichiarazione del 3 luglio 2013:

 

" Io sottoscritto __________ nato a __________ dichiaro che RI 1 nata a __________ 11/12/85 risiede presso __________ dalla data odierna.” (Doc. 15/1)

 

                                         Il 13 settembre 2013 la ricorrente è stata sentita dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince che:

 

" (…)

Quando si è iscritta in disoccupazione?

Adr: il 23 ottobre 2012

 

Può indicare i suoi numeri telefonici?

Adr: cellulare: __________ (abbonamento orange)

 

A cosa corrisponde il numero telefonico __________ dal quale ha contattato il nostro Ufficio?

Adr: al cellulare __________ (__________)

 

Può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica?

Adr: __________

 

Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?

Adr: presso la __________ di __________ (__________)

 

Durante quale periodo è stata occupata?

Adr: dal 1° febbraio 2011 al 21 ottobre 2012.

 

Quale è il motivo della disdetta del rapporto di lavoro?

Adr: cessazione dell'attività per ordine della magistratura.

 

Dove risiedeva quando lavorava presso l'ultimo datore di lavoro?

Adr: inizialmente in un appartamento presso la __________. Mi sono spostata in seguito presso __________. Qui disponevo di una camera. Da settembre 2012 mi sono trasferita in __________. In questo caso vivevo in un appartamento con il signor __________ e in seguito con la signora __________.

 

Dove risiede normalmente dalla sua iscrizione in disoccupazione?

Adr.: inizialmente in __________. Titolare del contratto di locazione era il signor __________ e in seguito __________. Visti i problemi di convivenza con __________ mi sono trasferita in __________, in un appartamento di proprietà del signor __________ dal 3 luglio 2013. Ho a disposizione un appartamento indipendente al pianterreno.

 

E' iscritta all'AIRE?

Adr: no

 

Di quanti locali è composto l'appartamento di __________? Qual è l'affitto mensile? Vi è un contratto di locazione? Chi ha stipulato il contratto di locazione?

Adr: 2 locali. Non verso alcun canone di locazione e non vi è nessun contratto di locazione. Il signor __________ è il mio attuale datore di lavoro.

 

Vive da sola nell'appartamento di __________?

Adr: sì.

 

Ha a disposizione una camera?

Adr: sì.

 

Dove risiede la sua famiglia?

Adr.: mia madre risiede a __________.

 

In casa propria?

Adr: sì.

 

Quando era occupata presso l'ultimo datore di lavoro quando rientrava dalla sua famiglia?

Adr: durante il fine settimana o quando non ero occupata rientravo da mia madre. Preciso che rientro in __________ pure quando do gli esami. Frequento infatti, fuori corso, l'Università __________ di __________ e do unicamente gli esami.

 

Dalla data d'iscrizione al collocamento quando rientra dalla sua famiglia?

Adr: soggiorno durante la settimana a __________ e rientro da mia madre durante il fine settimana.

Ha figli?

Adr: no.

 

Ha un veicolo? Targa?

Adr: sì, ho un veicolo __________ immatricolato in __________ (non ricordo la targa)

 

Quale è la sua Cassa malattia?

Adr: __________

 

Chi è il suo medico curante?

Adr: nessuno

 

Esercita un'attività lavorativa? Dove? Da quando? Durante quali giorni?

Adr: sono occupata a metà tempo presso il __________ (giovedì, venerdì e sabato dalle 17.00 alle 01.00).

 

Durante quale giorni soggiorna presso la sua famiglia?

Adr.: durante il fine settimana.

 

Qual è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?

Adr.: durante la settimana sono a __________ e soggiorno presso l'appartamento di proprietà del mio datore di lavoro.

 

Quali legami ha con la Svizzera?

Adr: professionali.

 

E' membro di società, associazioni o altri enti? quali?

Adr: no.

 

E' abbonata a giornali o riviste? quali?

Adr: no.

 

Come effettua le sue ricerche di lavoro?

Adr.: per iscritto e di persona.

 

Ha un collegamento internet?

Adr: sì.

 

Prendo atto dei due scritti dell'Ufficio controllo abitanti di __________ del 1° luglio 2013 e dichiaro quanto segue:

contesto l'affermazione dell'Ufficio controllo abitanti in quanto ho vissuto in __________ fino al 2 luglio 2013. Considerato che il signor __________, intestatario del contratto di locazione, ha lasciato

l'appartamento a fine marzo 2013, è subentrata __________. Presumibilmente l'Ufficio controllo abitanti ha considerato che pure la sottoscritta avrebbe abbandonato l'appartamento.

Vi sono stati alcuni problemi con la nuova titolare del contratto, la quale ha provveduto a togliere il mio nome dalla buca delle lettere. Per questo motivo la corrispondenza ritornava al mittente.

Confermo che fino all'inizio di luglio 2013 ho risieduto regolarmente presso l'appartamento di __________. Partecipavo alle spese di gestione dell'appartamento.

Nell'appartamento, oltre alla sottoscritta, viveva la signora __________ e __________, il mio ex compagno.

 

Prendo pure atto che l'Ufficio giuridico, oltre a prospettare una decisione relativa a una sanzione, esaminerà i presupposti della residenza in Svizzera. Visto che tale presupposto è una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di disoccupazione, questa decisione - se non fossi ritenuta residente in Svizzera - comporterebbe la negazione del diritto alle indennità.

 

Confermo che l'Ufficio giuridico mi ha dato la possibilità, in occasione di quest'audizione, di prendere visione dei documenti formanti il mio incarto." (Doc. 12)

 

                                         Con decisione del 27 settembre 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità di disoccupazione dal 23 ottobre 2012, poiché la medesima risulta essere una vera lavoratrice frontaliera (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).

 

                                         Il 28 ottobre 2013 l’insorgente, rappresentata dall’RA 1, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 27 settembre 2013 (cfr. doc. 2).

 

                                         All’opposizione sono state annesse, in particolare, due dichiarazioni datate entrambe 14 ottobre 2013, redatte graficamente in modo analogo e firmate da __________, dall’ottobre 2012 direttore con firma individuale della __________ (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), e da __________ del seguente tenore:

 

" Io sottoscritto __________ nato a __________ residente in __________

 

DICHIARO

 

così richiesto dalla signora RI 1:

 

1)                                                                           Sono proprietario dell'appartamento di 4.5 locali situato in __________ dove risiedo unitamente a mia moglie e ai miei due figli.

 

2)   Dall'inizio del mese di luglio 2013 vive con noi RI 1, mia dipendente presso il __________ di mia proprietà con un grado di occupazione del 50% dal mese di dicembre 2012.

 

3)   La signora RI 1 accede presso il suo alloggio - nel piano ammezzato inferiore - attraverso la porta principale del mio appartamento (entrata unica).

 

4)   La decisione di ospitare temporaneamente e a titolo gratuito la signora RI 1 presso il mio appartamento era subordinato al fatto che, in modo repentino e per motivi suoi personali, aveva manifestato la sua decisione di lasciare definitivamente la Svizzera. Non volendo perdere questa valida collaboratrice, ho ritenuto necessario offrirle ospitalità presso la mia famiglia.

 

La signora Alessandra Di Simone mi ha inoltre segnalato che nelle prossime settimane - salvo imprevisti prima della conclusione del contratto di locazione – andrà ad abitare in un altro appartamento a __________ con una sua conoscente.

 

Confermo che durante la settimana, salvo qualche domenica durante le quali rende visita alla mamma in __________ oppure per quei sporadici giorni ogni due mesi che si reca in __________ per dare esami universitari da privatista, la medesima risiede effettivamente e conduce la sua vita a __________." (Doc. 2/4)

 

                                         e

 

" Io sottoscritto, __________, nato il 23.09.1983 a __________ e residente a __________

 

DICHIARO

 

come richiesto dalla signora RI 1:

 

1)   Ho convissuto con la signora RI 1 durante il periodo dal settembre 2012 a Giugno 2013 presso l'appartamento in un appartamento di 3.5 locali locato al signor __________, nostro comune amico, in __________.

 

2)   Il contratto di locazione era poi stato rilevato dalla signora __________, laddove la stessa viveva, nella misura in cui il signor __________ ha dovuto – per motivi famigliari (nascita di un figlio) – trovare una soluzione abitativa più consona e indipendente.

 

3)   I rapporti con la signora __________ non sono mai stati buoni: a più riprese, abbiamo dovuto constatare che la medesima toglieva i nostri nominativi dalla buca lettere creandoci non pochi disagi (ad esempio, ricevere richiami di fatture che non avevamo mai ricevuto).

 

4)   La convivenza con la signora RI 1 si è conclusa verso la fine del mese di giugno 2013.

 

Confermo inoltre che per tutto il periodo di convivenza, conducevamo assieme la nostra vita professionale a __________ (lavoravamo assieme presso il ritrovo __________, chiuso __________) così come la nostra vita privata (vivevamo a __________ di fatto risp. escludo categoricamente l'esistenza di una residenza fittizia). Il nostro centro degli interessi professionali, affettivi e relazionali era __________."

(Doc. 2/5)

 

                                         La Sezione del lavoro, in seguito, ha esperito alcuni accertamenti, segnatamente il 26 novembre 2013 ha nuovamente interpellato l’Ufficio controllo abitanti di __________ (cfr. doc. 11).

 

                                         Tale Ufficio, il 3 dicembre 2013, ha quindi indicato che RI 1:

 

" (…)

Risiede a __________:

-       dal 01/03/2012, giunta da __________, a tutt’oggi.

 

-       dal 01/03/2012 al 23/10/2012 in __________, __________;

-       dal 24/10/2012 al 02/07/2013 in __________, __________;

-       dal 03/07/2013 a tutt’oggi in __________, __________."

(Doc. 10/1)

 

                                         La Sezione del lavoro, riscontrata una contraddizione tra le attestazioni del 1° luglio 2013 (cfr. doc. 23) e quelle del 3 dicembre 2013, ha chiesto ragguagli all’Ufficio controllo abitanti (cfr. doc. 9), il quale, il 9 dicembre 2013, ha confermato che il certificato corretto è quello del 3 dicembre 2013 (cfr. doc. 8), allegando copia dello scritto del 9 novembre 2012 con cui la locatrice dello stabile __________ in __________, tramite il proprio rappresentante, ha risposto affermativamente alla richiesta dell’inquilino __________ di dare alloggio all’assicurata e a __________ (cfr. doc. 8/1), copia del contratto di locazione concluso tra, da una parte, la ricorrente e da __________, dall’altra, __________ nel febbraio 2012 con inizio il 1° marzo 2012 e scadente il 1° gennaio 2015 relativo all’appartamento di due locali in __________ (cfr. doc. 8/2), nonché copia della dichiarazione del 3 luglio 2013 di __________ già citata (cfr. doc. 8/4=doc. 15/1).

 

                                         Il 13 dicembre 2013 l’Ufficio controllo abitanti di __________, su richiesta della Sezione del lavoro (cfr. doc. 7), ha inviato ulteriori documenti, in particolare una dichiarazione del 13 dicembre 2013 intestata “a chi di dovere” del seguente tenore:

 

" Io sottoscritto __________ (per __________ attualmente in ospedale), ex proprietario di __________, vi comunico che la signora RI 1 è entrata in __________ il 01.03.2012 lasciando l’appartamento il 24.10.2012." (Doc. 6/3)

 

                                         Inoltre è stata prodotta la “Notifica di cambio indirizzo” datata 3 luglio 2013 in cui è indicato quale vecchio indirizzo __________, quale data della mutazione il 3 luglio 2013 e come nuovo indirizzo __________ (cfr. doc. 6/8).

 

                                         L’Ufficio controllo abitanti, il 13 dicembre 2013, ha comunque evidenziato che “per quanto attiene ai mesi di aprile, maggio e giugno 2013, non siamo a conoscenza dove l’interessata risiedesse, e in assenza di indicazioni da parte della stessa, il domicilio forzatamente è rimasto a __________ (art. 24 CCS)” (cfr. doc. 6).

 

                                         Con decisione su opposizione del 14 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha confermato il precedente provvedimento del 27 settembre 2013 con cui all’assicurata è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 23 ottobre 2012, difettando il presupposto della residenza in Svizzera (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.4.   Attentamente esaminate le carte processuali questa Corte constata che l’assicurata (nata l’11 dicembre 1985; cfr. doc. 46), dal marzo 2012 quando ha ottenuto il permesso B di dimora UE/AELS (cfr. doc. 31; precedentemente risultava essere residente a __________; cfr. doc. 2/11; 2/12) al 14 gennaio 2014, data dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2), non disponeva in Svizzera di una soluzione alloggiativa stabile.

 

                                         Più specificatamente dal permesso di dimora risulta quale indirizzo della ricorrente nel marzo 2012 l’__________ (cfr. doc. 31).

                                         Sempre nel mese di marzo 2012 l’assicurata ha sottoscritto, insieme a __________, allora compagno della stessa, un contratto di locazione relativo a un appartamento a __________ in __________ di due locali con prima scadenza nel gennaio 2015 e una pigione di fr. 1'600.-- mensili (cfr. doc. 8/2).

 

                                         Tuttavia la locazione è durata soltanto sei mesi fino all’ottobre 2012 (cfr. doc. 6/3: dichiarazione __________ del 13 dicembre 2013; consid. 2.3.).

                                         In effetti al momento dell’iscrizione per il collocamento nell’ottobre 2012 l’insorgente ha fornito un altro indirizzo, e meglio __________ (cfr. doc. 46).

                                         Il contratto di locazione concernente l’appartamento dove alloggiava l’assicurata a tale indirizzo era, però, stato concluso dapprima, fino al marzo 2013, da __________ e in un secondo tempo, da aprile 2013, da __________, i quali hanno unicamente ospitato la ricorrente e __________ con l’accordo della locatrice (cfr. doc. 6/6; 6/7; 12).

 

                                         Avendo problemi con __________, conduttrice dell’appartamento in __________ a __________, come dall’assicurata stessa affermato (cfr. doc. 12), dal mese di luglio 2013 RI 1 si è trasferita da sola (ovvero senza __________) a __________ dove ha avuto a disposizione in __________ a titolo gratuito un appartamento nell’abitazione di __________ con accesso attraverso la porta principale dell’appartamento di quest’ultimo.

                                         __________, che risiedeva in __________ con sua moglie e i loro due figli, è il direttore del __________ presso il quale la ricorrente lavorava a metà tempo dal mese di dicembre 2012 (cfr. consid. 2.3.; doc. 2/13; 12; 2/4; 15/1).

 

                                         Inoltre è più volte accaduto, quando l’assicurata alloggiava sia a __________ in __________ che a __________ in __________, che la posta inviatale da parte della Sezione del lavoro e dell’URC sia ritornata al mittente in quanto la destinataria risultava irreperibile (cfr. doc. 35; 33; 27; 18).

 

                                         E’ vero che, come emerge dalle risultanze fattuali appena esposte, l’assicurata, nel periodo determinante (ottobre 2012-gennaio 2014), ha avuto in Ticino una relazione con __________ fino al mese di giugno 2013 (cfr. doc. 2/5).

 

                                         E’ altrettanto vero e decisivo, però, che il 13 settembre 2013, in sede di audizione davanti alla Sezione del lavoro, la ricorrente ha dichiarato di rientrare da sua madre che vive a __________, in un’abitazione di sua proprietà durante il fine settimana o quando non era occupata (cfr. doc. 12).

                                         In particolare all’esplicita domanda “Dalla data d’iscrizione al collocamento quando rientra dalla sua famiglia?”, l’assicurata ha risposto di soggiornare durante la settimana a __________ e di rientrare da sua madre durante il fine settimana (cfr. doc. 12; consid. 2.3.).

 

                                         L’affermazione dell’insorgente è chiara e non si presta a più possibili interpretazioni, a differenza di quanto sembra intendere la parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 5).

                                         In effetti l’assicurata, precisando di soggiornare, in particolare dall’iscrizione in disoccupazione del 23 ottobre 2012 (cfr. doc. 45, 46), durante la settimana a __________ e di rientrare nei fine settimana dalla madre, ha indicato di non risiedere in Ticino durante i fine settimana, bensì in __________.

 

                                         Il TCA non ignora che la medesima ha indicato di lavorare dal dicembre 2012 il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 17:00 all’1:00 (cfr. doc. 12).

                                         Tuttavia, da un lato, ciò non le impediva oggettivamente di recarsi in __________ durante i fine settimana, visto che in ogni caso il sabato lavorava unicamente nel tardo pomeriggio/sera e che __________ dista da __________ soltanto __________ km (cfr. www.viamichelin.it).

                                         Dall’altro, l’assicurata alla domanda “durante quali giorni soggiorna presso la sua famiglia?”, postale dall’amministrazione immediatamente dopo che la stessa aveva specificato in quali giorni era attiva presso il __________, ha nuovamente ribadito “durante il fine settimana” (cfr. doc. 12; consid. 2.3.).

 

                                         L’insorgente, sempre il 13 settembre 2013, alla domanda della Sezione del lavoro “Quali legami ha con la Svizzera?” ha del resto risposto unicamente “professionali” (cfr. doc. 12).

                                         La medesima ha, poi, indicato di non essere membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera, né di essere abbonata a giornali o riviste.

 

                                         Ne discende che la relazione intrattenuta in Ticino dall’assicurata, peraltro conclusasi già nel giugno 2013, non ha in ogni caso raggiunto un’intensità tale da farla rinunciare al rientro ogni fine settimana a __________ e da spingerla a creare in Svizzera legami di natura diversa da quella esclusivamente professionale (cfr. doc. 12).

 

                                         La ricorrente ha pure negato di avere un medico curante in Svizzera (cfr. doc. 12).

                                         A quest’ultimo riguardo giova evidenziare che l’assicurata, nel dicembre 2012, ha subito un intervento ginecologico presso il blocco operatorio di __________ (cfr. doc. 44).

 

                                         L’insorgente, nel settembre 2013, ha, altresì, dichiarato di possedere un veicolo __________ immatricolato in __________ (cfr. doc. 12).

                                         In effetti una licenza di circolazione relativa a un’automobile __________ è stata emessa a suo favore solamente nel febbraio 2014 (cfr. doc. B2).

                                         Riporta la data del febbraio 2014 anche la licenza di condurre svizzera intestata alla medesima (cfr. doc. B1).

                                         L’assicurata frequenta, poi, fuori corso l’Università __________ di __________, dove si reca per sostenere i relativi esami ogni due mesi (cfr. doc. 12; 2).

 

                                         Davanti alla Sezione del lavoro, nel settembre 2013, l’interessata ha infine dichiarato di non essere iscritta all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (cfr. doc. 12).

 

                                         In simili condizioni il TCA, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che nel periodo in questione (ottobre 2012 – gennaio 2014), conformemente a quanto stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A), RI 1 deve essere ritenuta una vera lavoratrice frontaliera, visto che rientrava in __________ una volta per settimana (cfr. i punti A24 e A28 della Circolare della SECO riprodotta al consid. 2.2).

 

                                         L'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce infatti che si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                         L'art. 65 cpv. 2 del Regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che si trova in disoccupazione completa (al riguardo cfr. decisione U3 emessa dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sciale il 12 giugno 2009, pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/45) e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.

 

                                         L'art. 65 cpv. 5 lett. a del Regolamento n. 883/2004 stabilisce che il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

 

                                         In quanto lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), l’insorgente ha così diritto alle prestazioni di disoccupazione in __________.

 

                                         In quel paese risulta trovarsi, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto di quelli familiari.

 

                                         A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 14 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014; STCA 38.2014.15 del 6 ottobre 2014; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).

 

                                         Ulteriori accertamenti non sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.).

 

                               2.5.   A titolo abbondanziale è utile rilevare che in una sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere, cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale, e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE (giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera – sempre che soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il lavoratore va considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza. Il frontaliere «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

                                         In quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliere «vero» ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni svizzere, è abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in Svizzera, incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un paese in prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.

 

                                         La giurisprudenza Miethe sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è più applicabile ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004 che ha sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.

 

                                         Il versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione spetta ormai senza eccezioni allo Stato di residenza.

                                         Differente è la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013 relativa al Reg. 883/2004).

 

                                         In una sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9 pag. 27, il Tribunale federale ha, del resto, osservato:

 

" (…)

2.4. On signalera au passage que la jurisprudence  Miethe n'est que partiellement prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe: s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement; demeurent réservées les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004 (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11  Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à la publication au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit règlement n'est toutefois pas applicable en l'espèce (  supra consid. 3.1). Il s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence  Miethe peut s'appliquer en l'espèce."

 

                                         In concreto l’assicurata, contrariamente alla fattispecie di cui alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, non avrebbe potuto, in ogni caso, essere considerata un frontaliero “vero” ma atipico che poteva beneficiare dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di residenza. Infatti non risulta che l’insorgente abbia conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) dei legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti