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Raccomandata |
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Incarto
n.
rs/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 28 ottobre 2013 (cfr. doc. 9) con la quale aveva negato a RI 1, iscrittosi per il collocamento dal __________, il diritto all’indennità di disoccupazione per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in __________ (cfr. doc. B).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento della medesima, nonché della decisione del 28 ottobre 2013 e che venga ritenuto idoneo al collocamento con il conseguente riconoscimento dei presupposti per essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 10).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto che è incontestato che la sua famiglia risiede in __________, e meglio a __________.
L’assicurato, tuttavia, non comprende come sia possibile per la Sezione del lavoro che il centro dei suoi interessi sia ove risiede la famiglia, ossia a __________ e nello stesso tempo a __________ dove è proprietario di un immobile.
Egli sostiene che il centro dei suoi interessi sia, al contrario, in Ticino.
Al riguardo egli ha precisato, da un lato, di aver iniziato la propria attività lavorativa in Ticino nel mese di gennaio 2013 a seguito della conclusione di un contratto di impiego con la (fallita) ____________________. Dall’altro, di aver proprio agli inizi del 2013 trasferito il proprio centro professionale e i suoi interessi a __________. Egli ha indicato di aver, in effetti, soggiornato per dieci giorni nel mese di gennaio 2013 presso __________, poiché non era ancora a sua disposizione un appartamento che la società stava organizzando. In seguito è rimasto nell’appartamento messogli a disposizione dalla società fallita fino al 10 luglio 2013, data in cui è stato costretto a liberarlo a causa della disdetta da parte dell’Ufficiale preposto al fallimento della società __________.
Il ricorrente ha osservato che a quel momento egli è comunque rimasto in Ticino ospite da amici per oltre un mese e mezzo a __________ mentre cercava nuove collaborazioni lavorative e che non appena avutane la possibilità si è trasferito a __________ in comodato d’uso presso uno zio dove risiede effettivamente, come si evince dalle dichiarazioni di personalità di un certo peso che nulla avevano d’interesse a dichiarare il falso.
In proposito egli ha specificato che per questi vicini, vista la contiguità degli immobili e contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione, non era certo impossibile o poco verosimile accorgersi della sua presenza o meno, non essendovi tra le altre cose e tra gli immobili barriere architettoniche atte a impedire la vista.
A mente dell’assicurato se, come viene asserito dall’amministrazione, nulla più lo legava alla Svizzera e in particolare al Cantone Ticino risulta inspiegabile la sua permanenza e presa di residenza in seguito a __________: la realtà è che egli aveva il centro dei propri interessi proprio in Svizzera – Ticino.
L’insorgente ritiene, poi, che non stia alla Sezione del lavoro disquisire o anche solo imputare una qualche conseguenza per il fatto che lui e la moglie non abbiano intrapreso le procedure giudiziarie atte a rendere pubblica o nota la loro separazione. Quel che conta, secondo l’assicurato, è che vivono e sono ormai separati di fatto dal 2004.
Per quel che riguarda i figli, egli ha asserito che sono più che maggiorenni e accuditi – per quanto possano essere accuditi dei figli ormai inseriti nel mondo del lavoro e universitario – sia prima che ora dalla moglie.
L’assicurato ha, inoltre, prodotto un albero genealogico e delle schede di dati personali dei suoi parenti defunti (estrapolati dal Comune di __________) da cui risulta che tutti i suoi parenti sono di nazionalità svizzera e hanno vissuto da tempi memori in Svizzera, anche nella parte tedesca per quanto concerne i parenti materni, e sono sepolti, quelli defunti, nel cimitero di __________.
Il ricorrente, quanto alla questione del rientro nei weekend alla casa di __________, ha rilevato di aver ben spiegato che tale affermazione va intesa nel senso che egli non rientrava in tale località ogni weekend, ma solo saltuariamente per poter verificare lo stato dell’immobile.
Egli ha evidenziato, per dimostrare maggiormente il suo legame e inserimento nel tessuto ticinese, di aver sempre partecipato a trasmissioni televisive e a interviste, come pure di aver lavorato nei media e altro sempre in correlazione con la sua attività legata al mondo del calcio, che principalmente si svolge nei fine settimana. A parere dell’insorgente è, dunque, oltremodo, impensabile seguire la tesi della Sezione del lavoro quanto al suo rientro fine-settimanale a __________.
Relativamente alle spese per l’immobile di __________, pari a Euro 12'000, l’assicurato ha osservato, da un lato, di possedere una casa plurifamiliare acquistata nel 2003, in precedenza appartenuta alla sua famiglia e che la somma di Euro 12'000 annui si riferisce al mutuo, il quale si dovrebbe estinguere nel 2023. Dall’altro, che come visto la casa è stata acquistata ben prima di trasferirsi in Svizzera e che vi sono diverse persone, svizzere e non, che acquistano all’estero o sono proprietarie all’estero di abitazioni (magari di famiglia) di cui pagano un mutuo per mantenere e acquisire negli anni l’intera proprietà, senza per questo considerare che vi sia l’intenzione di risiedervi stabilmente.
Il ricorrente ha concluso asserendo che la documentazione dimostra che, a partire dal momento in cui ha iniziato l’attività in Svizzera, ha spostato qui il proprio centro d’interessi, sia a livello lavorativo, che a livello di vita quotidiana, mentre non ha più alcun interesse (e dunque nemmeno una residenza) su suolo __________. Egli ha precisato di essere, del resto, in possesso di un permesso B, di far fronte agli oneri assicurativi (cassa malati) e di acquistare anche servizi (ad esempio telefonia) da fornitori svizzeri.
L’insorgente ha, infine, prodotto dei contratti di collaborazione con la società __________ e un nuovo contratto di locazione relativo a un nuovo appartamento reperito a __________ a far tempo dal marzo 2014.
A questo riguardo il medesimo ha indicato che la sistemazione a __________ si è rivelata comunque momentanea, volendo ritornare dove vi sono i suoi preminenti interessi, ossia nel __________ (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 17 marzo 2014 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 31 marzo 2014 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1 ha prodotto alcuni documenti (doc. O – AA) e ha presentato un atto di replica.
In particolare è stato osservato che il ricorrente, fino a che non è stato informato dal comune di __________, non era a conoscenza del fatto che i locali di __________ non sono ad uso abitativo - benché dotati di cucina, acqua calda, riscaldamento, wc e doccia -, bensì commerciale. Al riguardo è stato precisato che il rappresentante legale della società che gestisce i locali ha affermato che vi è stata la firma del contratto, la presa in possesso dei locali e solo in un secondo tempo si è appreso della diversa destinazione degli stessi (uso commerciale) per un errore non imputabile all’insorgente.
E’ stato evidenziato che, pertanto, nessun sotterfugio o domicilio fittizio era nelle intenzioni del ricorrente (cfr. doc. V).
1.5. La Sezione del lavoro ha presentato la propria duplica il 14 aprile 2014 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 15 aprile 2014 l’avv. __________ ha trasmesso copia di un nuovo contratto di locazione relativo a un appartamento di un locale ad __________ a decorrere dal 1° aprile 2014, del versamento del relativo deposito, del pagamento della prima pigione di fr. 580.--, dell’attestazione di domicilio del Comune di __________ e dell’accredito del salario di marzo 2014 da parte della __________ di fr. 649.35 (cfr. doc. VIII; BB1-5).
1.7. Il patrocinatore dell’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 22 aprile 2014 (cfr. doc. XI).
1.8. Il 6 maggio 2014 la Sezione del lavoro ha riconfermato quanto esposto nella risposta di causa del 17 marzo 2014 e nello scritto del 14 aprile 2014.
L’amministrazione ha, inoltre, osservato che è solamente dal 1° aprile 2014, data di inizio del nuovo contratto di locazione, che si può eventualmente considerare che l’assicurato ha reperito una soluzione abitativa stabile, ma che ciò non cambia il fatto che la sua residenza effettiva e il centro dei propri interessi rimangono in __________ (cfr. doc. XII).
1.9. Pendente causa questa Corte ha richiamato dall’URC di __________ l’incarto completo dell’assicurato (cfr. doc. XV).
Il 7 agosto 2014 l’URC di __________ ha trasmesso quanto richiesto precisando che la documentazione allegata è stata elaborata da collaboratori attivi negli URC di __________, __________ e __________, siccome l’assicurato dal suo annuncio per il collocamento ha controllato la disoccupazione nei tre URC menzionati (cfr. doc. XVI + bis 1-40).
1.10. L’avv. RA 1, dopo aver preso visione degli atti degli URC, ha presentato le proprie osservazioni il 18 agosto 2014 (cfr. doc. XVIII).
1.11. La Sezione del lavoro ha comunicato di non procedere alla consultazione dell’incarto URC (possedendolo già in forma elettronica) e di non avere alcunché da formulare al riguardo con scritto del 20 agosto 2014 (cfr. doc. XIX), il quale è stato senza indugio inviato per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. XX).
1.12. Il 1° settembre 2014 l’amministrazione si è espressa in merito al doc. XVIII della parte ricorrente (cfr. doc. XXII).
1.13. Il doc. XXII è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XXIII).
1.14. L’avv. RA 1, il 30 settembre 2014, ha sollecitato l’evasione del ricorso inoltrato dal ricorrente contro la decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 (cfr. doc. XXIV).
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal __________ abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5, l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:
" (…)
3.
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)
3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“
Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali. Il Tribunale federale si è così espresso:
" 5.2 Trotz offenkundig erheblicher Zweifel am konkreten Aufenthaltsort des Versicherten hat die Vorinstanz mit Blick auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG und die einschlägige Rechtsprechung (vgl. E. 3 hievor) ohne Verletzung von Bundesrecht zutreffend erkannt, dass der tatsächliche Lebensmittelpunkt des Beschwerdegegners im fraglichen Zeitraum angesichts der polizeilich gemeldeten Wohnadresse, des tatsächlichen Aufenthaltes des Versicherten anlässlich des nicht vorangemeldeten Kontrollbesuches sowie des von September bis 6. November 2011 in der Firma L.________ ausgeübten Zwischenverdienstes auch unter Berücksichtigung der übrigen Umstände (vgl. auch E. 4.2 hievor) nach wie vor im Raum Y.________ lag und demzufolge jedenfalls das Anspruchserfordernis von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG auch ab 2. September 2011 - entgegen der Kasse - erfüllt war. Nachdem auch die Eltern und die Schwester des Beschwerdegegners schriftlich dessen amtlich verzeichnete Wohnadresse in der elterlichen Wohnung an der Adresse Z.________ in Y.________ bestätigten, hat das kantonale Gericht in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung und insbesondere ohne Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 61 lit. c ATSG) auf die Befragung weiterer Auskunftspersonen und die Durchführung der beantragten mündlichen Verhandlung verzichtet, zumal die Beschwerdeführerin weder geltend macht noch entsprechende Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass der Versicherte ab 2. September 2011 seinen Lebensmittelpunkt weg von seiner Wohnadresse an der Adresse Z.________ in Y.________ ins Ausland verlegt hätte. Der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV schliesst es nicht aus, dass das Gericht das Beweisverfahren schliesst, wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (BGE 124 I 208 E. 4a S. 211; 131 I 153 E. 3 S. 157).”
In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
2.2. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:
" RISIEDERE IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.
Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).
Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.
Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e
● avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg. e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê
B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.
Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.
B140 Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.
B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici.
Uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
- 8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
- 8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)
- 8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:
" (…)
LAVORATORE FRONTALIERO
Art. 1 lett. F, art. 65 RB; art. 56 RA
Definizione
A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4 segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27 segg.
Determinazione della residenza
A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in base ai n. marg. A76 segg.
Veri lavoratori frontalieri: pendolari giornalieri e settimanali
A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.
A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni liberi.
Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
(…)
Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore frontaliero
A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.
Costituiscono un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività; essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono stabiliti e in cui risiedono.
A35 Un trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.
A36 La durata dello status di lavoratore frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art. 11 RA
Definizione
A76 Per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1 lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori frontalieri).
A78 Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga misura.
Importanza della residenza
A79 La nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (capitolo D).
Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.
Determinazione della residenza
A84 La determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse pianificato.
Indicano ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio accademico);
c) l’attività era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un accordo17.
A87 Se gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per l’erogazione provvisoria di prestazioni.”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3. Nella presente fattispecie dagli atti dell'incarto, e in particolare dal suo curriculum vitae (cfr. doc. 22/6), emerge che RI 1 nato nel __________ (cfr. doc. 26), dal 1976 al 2005 è stato sempre attivo professionalmente in __________, quale __________, rispettivamente __________, __________, __________ (ad esempio per il __________ del __________ del __________, del __________a, del __________e, del __________, della __________a, __________ del __________), nonché insegnante presso il Collegio.
Nel 2005/2006, al beneficio di un permesso per frontalieri di tipo G, egli ha lavorato per __________ (cfr. doc. VII; V).
Dal relativo contratto di durata determinata emerge che l’assicurato dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 è stato attivo quale __________ per ____________________.
Quale indirizzo del ricorrente risulta (cfr. doc. P).
In seguito dal 2006 al 2012 RI 1 è stato attivo quale __________ per __________ __________ (__________e __________) e __________, come pure __________, per __________ ____________________ (cfr. doc. 22/6).
Il 28 dicembre 2012 il ricorrente ha concluso un contratto di lavoro con la __________ (la società è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del __________ a far tempo dal __________. Il fallimento pronunciato con decreto pretorile del __________ è stato, però, annullato con decreto del __________ emanato dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. La SA è poi stata nuovamente sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del __________ a far tempo dal __________; cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) di durata determinata dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 in qualità di assistente del __________, responsabile dell’amministrazione generale della società con mansioni organizzative e operative. La retribuzione convenuta tra le parti ammontava a fr. 8'000.-- netti al mese (cfr. doc. 22/5).
Dal 23 gennaio 2013 l’assicurato ha beneficiato di un permesso B di dimora UE/AELS. Quale indirizzo risulta __________, __________ (cfr. doc. 30=36/6).
A seguito della prima pronuncia di fallimento della __________ nell’aprile 2013, l’assicurato si è iscritto in disoccupazione presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ il 25 aprile 2013 con effetto dal 3 maggio 2013.
Visto che il fallimento __________ è stato annullato dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, l’annuncio per il collocamento ha iniziato a decorrere dall’effettiva pronuncia di fallimento del __________ con effetto dal __________, ossia da quest’ultima data (cfr. doc. XVI bis 1; 24; 26).
Il 3 settembre 2013 l’Ufficio di esecuzioni e fallimenti di __________ ha, in effetti, inviato all’assicurato la seguente lettera:
" Con la presente la informiamo che con decisione del __________, della Lodevole Pretura del Distretto di __________, è stato pronunciato il fallimento della società citata in epigrafe, a far tempo dal giorno lunedì __________.
Quale dipendente della fallita la invitiamo a voler prendere atto che l'Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo scrivente Ufficio, le dà immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a datare dal __________ è licenziato.
Le sue pretese salariali potranno essere fatte valere in sede di liquidazione." (Doc. 25)
Il 24 settembre 2013 l’URC di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento dell’insorgente del seguente tenore:
" Il Signor RI 1 è in possesso di un permesso B CE/AELS valido fino al 22.01.2018 e rilasciato in data 23.01.2013 a seguito dell'assunzione in qualità di Assistente del __________, responsabile dell'amministrazione generale della società con mansioni organizzative ed operative, a far stato dal 01.01.2013 presso l' __________.
Si è iscritto presso l'URC di __________ cautelativamente nell'ambito della procedura fallimentare ____________________ a partire dal __________.
Successivamente in seguito al trasferimento di domicilio nel __________, si è annunciato all'URC di __________.
Durante il primo colloquio di consulenza con la sottoscritta, ha consegnato un accordo di comodato d'uso gratuito, informandomi che vive nell'appartamento di proprietà dello zio, 2.5 locali di __________ e che moglie e 2 figli vivono a __________.
Domanda:
Alla luce di quanto sopra, l'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento segnatamente ad essere residente in Svizzera?"
(Doc. 22)
Il 4 ottobre 2013 il ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince che:
" (…)
D: In quale misura è disposto ad esercitare un'attività lucrativa?
R: a tempo pieno
D: Quali attività è disposto ad esercitare?
R: __________
D: Quale è la professione appresa?
R: docente e __________
D: Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?
R: presso __________ __________
D: Quale era il salario convenuto contrattualmente?
R: CHF 8'000.00 mensili netti.
Il datore di lavoro mi ha inoltre fornito un appartamento arredato/non arredato, il quale è stato riconsegnato il 10 luglio 2013, in seguito alla disdetta di tutti i contratti di affitto stipulati dall'__________ in seguito alla situazione finanziaria della società.
D: Durante quale periodo è stato occupato?
R: dal 1 ° gennaio 2013 al 1 ° settembre 2013
D: con quale permesso di lavoro è stato occupato prima di ottenere il permesso" B? (dal 1° gennaio 2013 ai 22 gennaio 2013)
R:
D: Con quali mansioni?
R: assistente del __________ della società, responsabile dell'amministrazione generale della società con mansioni organizzative ed operative.
D: Quale attività ha svolto prima di quella presso l'__________ __________?
R: mi sono occupato di __________ per le __________ del __________ e dell__________, tra dicembre 2004 e giugno 2012. Ero dipendente inizialmente dell'__________ __________ ed in seguito del __________.
D: Si trattava di un'attività salariata oppure di un'attività indipendente?
R: Si trattava di un'attività salariata. Ero vincolato da contratti a progetto, con una durata di due anni a contratto.
D: Quali erano le sue mansioni?
R: mi occupavo di trovare __________ per la prima __________ e per il settore primavera.
D: Chi ha dato la disdetta del rapporto di lavoro con l' __________? In quale forma? In quale data? Con quale decorrenza?
R: l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il __________ con decorrenza __________, in forma scritta.
D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di lavoro?
R: fallimento della società, pronunciato dalla Pretura di __________ il __________ con effetto __________.
D: Dove risiedeva prima di ottenere il permesso di dimora?
R: __________ (__________).
D: Dove risiedeva quando lavorava presso l' __________?
R: __________, in uno degli appartamenti locati dal mio datore di lavoro e precedentemente dal signor __________, mio predecessore in società. Preciso che la locazione era pagata direttamente dal mio datore di lavoro. Durante i primi quindici giorni di gennaio 2013 ho risieduto all'____________________ in quanto l'appartamento non era ancora libero.
Dalla seconda metà di gennaio 2013 ho preso possesso dell'appartamento. Non sono in grado di precisare poiché sul permesso di dimora risulta l'entrata in Svizzera il 23 gennaio 2013, in quanto formalmente già dal 1° gennaio 2013 ero occupato presso l'__________ e risiedevo a __________.
D: Dove risiede normalmente 1° settembre 2013?
R: a __________, in un appartamento di proprietà di mio zio di 2 ½ locali. Vista la difficile situazione economica dovuta all'insolvenza del mio datore di lavoro e visto come l'appartamento di __________ non è più disponibile, ho avuto la possibilità di essere ospitato nel suo appartamento.
Lo stesso già arredato. Preciso che mio zio, __________, si è trasferito, dal 2 aprile 2013, presso la Casa per anziani di __________. Lo stesso è quindi utilizzato unicamente dal sottoscritto.
D: Quando si è trasferito all'attuale indirizzo?
R: il 1° settembre 2013. Preciso che dal 10 luglio 2013 ho dovuto abbandonare l'appartamento di __________. Da allora e fino a trovare questa soluzione soggiornavo presso amici e conoscenti, oppure in albergo. La mia intenzione è quella di tornare a __________, appena avrò sistemato la mia situazione economica.
D: E' iscritto all'__________? Da quale data?
R: il 30 settembre 2013 mi sono iscritto all'__________.
D: A cosa corrisponde l'indirizzo di __________ (__________)?
R: alla mia residenza __________. Si tratta dell'abitazione in cui vivevo prima di' trasferirmi a __________. E' una casa plurifamiliare di mia proprietà, acquistata nel 2003. La stessa è appartenuta in precedenza alla mia famiglia: La stessa mi costa circa 12'000.00 € all'anno. Il mutuo dovrebbe estinguersi nel 2023.
L'abitazione apparteneva in precedenza alla mia famiglia. Attualmente non è abitata. La utilizzo io saltuariamente.
D: l'abitazione è di sua proprietà?
R: sì
D: Chi risiede attualmente a questo indirizzo?
R: vi ho risieduto io prima di trasferirmi in Svizzera.
D: Di quanti locali è composto l'appartamento a __________?
R: 2 ½ locali
D: A quanto ammonta l'affitto mensile?
R: lo utilizzo a titolo gratuito
D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi lo ha stipulato?
R: no
D: Vive da solo nell'appartamento di __________?
R: sì
D: Dispone di una camera da letto? Dove dorme?
R: sì, dispongo di una camera.
D: Dove consuma normalmente i pasti?
R: __________
D: Come sono regolate le spese di locazione?
R: non verso alcun canone di locazione né pago spese.
D: Ha figli? Può fornire le generalità?
R: sì, __________ (1985, professione) e __________ (1987, studente universitario).
D: Dove risiedono sua moglie ed i vostri figli? .
R: __________, in appartamento di proprietà mia e di mia moglie (50 h ciascuno)
D: Sua moglie svolge attività lavorativa? Dove?
R: è pensionata
D: I suoi figli frequentano le scuole? Quali?
R: __________ è studente Universitario a __________, __________ svolge un'attività lavorativa in __________.
D: Per quale motivo non risiede con la famiglia?
R: in quanto sono separato di fatto da mia moglie da circa 15 anni. Non abbiamo mai inoltrato pratiche di divorzio. La nostra è una separazione consensuale.
D: Durante quali giorni lei risiede all'indirizzo di R__________?
R: sono regolarmente a __________, solo durante il fine settimana vado a __________.
D: Durante quali giorni soggiorna al suo indirizzo in __________?
R: durante il fine settimana.
D: Qual è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?
R: sono regolarmente in Ticino durante la settimana. Giro comunque spesso in tutta la Svizzera per cercare lavoro.
D: Ha un veicolo? Targa?
R: sì, il signor __________ mi ha donato una vettura di sua proprietà, che usavo io quando ero occupato per l'__________. Una Ford __________ __________.
D: Quale è la sua Cassa malattia?
R: __________
D: Chi è il suo medico curante?
R: il dr. __________
D: Quali legami ha con la Svizzera?
R: professionali. Il mio obiettivo è quello di trovare un posto di lavoro in Svizzera e continuare a risiedervi stabilmente.
D: E' membro di società, associazioni o altri enti con o senza scopo di lucro?
R: no
D: E' abbonato a giornali o riviste? quali?
R: no
D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?
R: contatto direttamente le società di __________ svizzere, tuttavia cerco anche attività anche in __________.
D: Ha un collegamento internet?
R: sì. (…)" (Doc. 17)
Con decisione del 28 ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità di disoccupazione, poiché egli non ha la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in __________ (cfr. doc. 9; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 (cfr. doc. B; consid. 1.1.).
2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte ritiene utile dapprima rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366; STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Di conseguenza rilevante ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come si presentava fino al 21 gennaio 2014.
In concreto, come esposto al considerando precedente, RI 1 ha lavorato dal 1976 quasi esclusivamente in __________.
E’ vero che nel 2005/2006 è stato alle dipendenze dell’__________ __________ per un periodo di durata determinata - dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 -, peraltro già prefissato nel contratto di impiego (cfr. doc. P; consid. 2.3.).
E’ altrettanto vero, però, che a quel momento l’insorgente era al beneficio unicamente di un permesso per frontalieri di tipo G (cfr. consid. 2.3.).
In effetti egli risiedeva a __________ (__________), come indicato quale indirizzo nel contratto di lavoro con l’__________ (cfr. doc. P).
A __________ - che dista __________ da __________, rispettivamente __________ da __________ (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari) -, il ricorrente è proprietario dal 2003 di un immobile appartenuto in precedenza alla sua famiglia. Lo stesso gli costa annualmente circa Euro 12'000 di mutuo che dovrebbe estinguersi nel 2023 (cfr. doc. 17; I pag. 7).
Dalle carte processuali, e meglio da un “certificato di residenza storico” rilasciato dal Comune di __________ il 20 novembre 2013, si evince che l’assicurato, che dal 1987 era residente a __________, il 13 gennaio 2004 si è trasferito a __________ (cfr. doc. 6/6).
A __________ - che dista __________ da __________ (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari) - vivono la moglie e i suoi due figli, nati nel 1985 e nel 1987, in un appartamento di proprietà sua e della consorte in ragione del 50% ciascuno (cfr. doc. 6/8; 17).
Il ricorrente ha precisato di essere separato di fatto dalla moglie da una quindicina anni, ma di non aver avviato una procedura di divorzio (cfr. doc. I, 17), come d’altronde attestato anche da quest’ultima il 21 novembre 2013 (cfr. doc. 6/5).
L’insorgente quando alla fine di dicembre 2012 ha concluso il contratto di lavoro con l’ __________, di durata determinata dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 e che in seguito si è rilevato di durata alquanto breve visto il fallimento della società nell’agosto 2013 (cfr. cosid. 2.3.), non ha reperito una sistemazione alloggiativa stabile, bensì ha ricorso a dimore di fortuna.
Infatti l’assicurato ha soggiornato dal 4 al 14 gennaio 2013 presso l’__________ (cfr. doc. 6/2), per poi trasferirsi in un appartamento in __________ messogli a disposizione dall’__________ la quale pagava direttamente la pigione. Nel luglio 2013 egli ha dovuto lasciare questa abitazione a seguito della disdetta da parte dell’Ufficiale preposto al fallimento della SA.
In seguito l’insorgente ha soggiornato presso amici e conoscenti oppure in albergo e dal 1° settembre 2013 ha avuto la possibilità di essere ospitato a __________ nell’appartamento arredato di 2½ locali di proprietà di suo zio, __________, in virtù di un “accordo di comodato d’uso gratuito”, in quanto lo zio si era trasferito dal 2 aprile 2013 in una Casa per anziani (cfr. doc. I; 17; 22/1, 6/3).
Egli è rimasto a __________ fino al febbraio 2014, quando ha dovuto lasciare l’appartamento a seguito del rientro da __________ al termine degli studi universitari del nipote (figlio della figlia del signor __________ cfr. doc. U; V pag. 3).
In occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 4 ottobre 2013 (cfr. doc. 17, consid. 2.3.) il ricorrente, a precise domande postegli, ha così risposto:
" (…)
D: Durante quali giorni lei risiede all'indirizzo di __________?
R: sono regolarmente a __________, solo durante il fine settimana vado a __________.
D: Durante quali giorni soggiorna al suo indirizzo in __________?
R: durante il fine settimana.
D: Qual è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?
R: sono regolarmente in Ticino durante la settimana. Giro comunque spesso in tutta la Svizzera per cercare lavoro.
(…)” (Doc. 17)
Egli ha, pertanto, dichiarato di risiedere a __________ in settimana e di recarsi nei fine settimana a __________.
Nell’opposizione l’allora patrocinatore dell’assicurato per conto di quest’ultimo ha sì osservato che:
" (…)
Il signor RI 1 con la risposta (n.d.r.: “sono regolarmente a __________, solo durante il fine settimana vado a __________”; cfr. doc. 17) data intendeva segnalare all’interrogante di recarsi effettivamente a __________, e che in tal caso lo faceva nei fine settimana. Non intendeva però affatto indicare che ciò avveniva “ogni fine settimana” (come vuole intendere la contestata decisione): egli in realtà non vi si recava affatto in maniera regolare ma del tutto saltuaria quanto sporadica, e ciò soprattutto con la finalità di procedere a dei controlli occasionali dell’immobile per verificarne il suo stato e per preservarlo da furti, danneggiamento o quant’altro. In particolar modo, il mio cliente evidenza che il pernottamento presso la casa di __________ non è assolutamente la regola settimanale, anzi, a ben vedere, lo stesso costituisce l’eccezione. Va parimenti sottolineato che al momento della rilettura del verbale il mio cliente ha espressamente richiesto all’estensore del documento di precisare il suo pensiero nei termini sopra indicati, ma ciò non è stato fatto; (…)" (Doc. 6 pag. 4-5)
La questione di sapere se l’assicurato ha effettivamente o meno chiesto al redattore del verbale di precisare il suo pensiero riguardo al suo soggiorno durante i fine settimana in __________ non merita di ulteriori approfondimenti.
In effetti determinante ai fini della risoluzione della presente vertenza risulta la circostanza che in ogni caso il ricorrente non si è rifiutato di firmare il verbale del 4 ottobre 2013, bensì l’ha sottoscritto senza apporvi la minima riserva o osservazione (cfr. doc. 17).
Ciò, nell’ipotesi in cui l’insorgente non avesse effettivamente condiviso il tenore del verbale, risulta ancor più incomprensibile ritenuto il suo profilo professionale, come peraltro evidenziato dall’amministrazione (cfr. doc. B).
In proposito è utile rilevare che le dichiarazioni rilasciate nel mese di dicembre 2013 dai signori __________, __________ e __________ di __________ secondo cui l’assicurato dal settembre 2013 risiedeva regolarmente a __________ (cfr. doc. 3/1; 3/2; 3/3) non escludono che nei fine settimana il medesimo si recasse a __________.
Nemmeno il fatto asserito dall’insorgente che nei fine settimana era attivo in Svizzera a seguire le __________ dei __________, in Ticino o oltre Gottardo (cfr. doc. 6 pag. 5) configura un valido motivo per non ritenere possibile che nei fine settimana egli risiedesse in __________.
Come sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. B), infatti l’attività di seguire le __________ non significa che al termine non potesse rientrare a __________, rispettivamente che non potesse partire da tale località per andare a __________.
Va, altresì, evidenziato che l’iscrizione __________ con effetto retroattivo al 23 gennaio 2013 è stata comunque richiesta solo il 30 settembre 2013 e ha avuto luogo il 4 ottobre 2013 (cfr. doc. 14; 15; 16; Z).
Il TCA rileva che il 25 settembre 2013 l’assicurato era stato convocato dalla Sezione del lavoro per la propria audizione per il 4 ottobre 2013 (cfr. doc. 21; 17).
In sede di audizione davanti alla Sezione del lavoro l’assicurato, alla domanda “quali legami ha con la Svizzera”, ha risposto di avere legami professionali. Inoltre il medesimo ha indicato di non essere membro di società, associazioni o altri enti con o senza scopo di lucro (ad eccezione della federazione Svizzera di bocce come da lettera del 10 settembre 2013 di quest’ultima; cfr. doc. 6/10) e di non essere abbonato a riviste o giornali (cfr. doc. 17 pag. 4).
Il TCA non ignora che l’assicurato ha dichiarato di avere legami di parentela in Svizzera, in Ticino e in Svizzera tedesca (cfr. doc. D).
Tuttavia si tratta di ascendenti defunti o comunque di parenti con i quali non è stato comprovato, ma nemmeno allegato, che intercorrano strette relazioni.
Decisivo è, invece, il fatto che i suoi parenti stretti, ovvero i due figli e la moglie, vivono in __________.
Infine è utile osservare che le ricerche di lavoro svolte dal ricorrente si sono indirizzate prevalentemente verso l’attività di __________ (cfr. doc. XVIbis 23 segg.), ossia in un settore professionale che non presenta molti sbocchi concreti.
Per inciso va rilevato che i contratti di collaborazione con la __________ relativi a consulenza e promozione commerciale conclusi nel gennaio 2014 sono di durata limitata dal 27 gennaio al 7 febbraio 2014, rispettivamente dal 10 febbraio 2014 al 9 febbraio 2015 e verosimilmente concernono un grado di occupazione esiguo, visto che il compenso pattuito era di fr. 1'000.-- al mese (cfr. doc. M; N) e nel mese di marzo 2014 l’accredito del salario è stato di fr. 649.35 (cfr. doc. BB5).
Visti gli elementi appena analizzati, questa Corte ritiene che esistano già dubbi sulla residenza effettiva in Svizzera dell’assicurato (cfr. consid. 2.2.).
In ogni caso, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (settembre 2013 – gennaio 2014), anche volendo ammettere che l’insorgente risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in __________.
A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).
Ulteriori accertamenti non sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.),
2.5. A titolo abbondanziale è utile rilevare che in una sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere, cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale, e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE (giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera – sempre che soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il lavoratore va considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza. Il frontaliere «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie nazionali.
In quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliere «vero» ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni svizzere, è abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in Svizzera, incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un paese in prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.
La giurisprudenza Miethe sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è più applicabile ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004 che ha sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.
Il versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione spetta ormai senza eccezioni allo Stato di residenza.
Differente è la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013 relativa al Reg. 883/2004).
In una sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 il Tribunale federale ha, del resto, osservato:
" (…)
2.4. On signalera au passage que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe : s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement; demeurent réservées les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004 (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à la publication au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit règlement n'est toutefois pas applicable en l'espèce ( supra consid. 3.1). Il s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence Miethe peut s'appliquer en l'espèce."
In concreto l’assicurato, contrariamente alla fattispecie di cui alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, non avrebbe potuto, in ogni caso, essere considerato un frontaliero “vero” ma atipico che poteva beneficiare dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di residenza. Infatti non risulta che l’insorgente abbia conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) dei legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti