|
Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto
n.
rs |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2014 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 3 febbraio 2014 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 21 agosto 2013 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha stabilito che RI 1 deve restituire la somma di fr. 6’888.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in eccedenza dal mese di ottobre al mese di dicembre 2010 e dal mese di aprile al mese di maggio 2013, in quanto l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto l’assicurato invalido nella misura del 55% retroattivamente dal 1° agosto 2010 al 28 febbraio 2011 e del 100% dal 1° marzo 2011 al 31 maggio 2013.
La Cassa ha precisato che l’importo di fr. 6'888.10 dovrà essere rimborsato direttamente con gli arretrati che l’assicurazione invalidità ancora deve all’assicurato (cfr. doc. 43).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 46; 49), la Cassa il 3 febbraio 2014 ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha modificato il provvedimento del 21 agosto 2013, “nel senso che l’importo da restituire dall’Assicurazione invalidità (AI) ammonta a Frs. 6'193.35 netti mentre il saldo, ammontante a Frs. 694.75, verrà richiesto alla Compagnia di Assicurazione LPP” (cfr. doc. 50).
La Cassa ha così motivato la decisione su opposizione:
" (…)
In seguito all’opposizione presentata, l’amministrazione centrale riverificava tutti i conteggi effettuati dalla Sezione di __________ con le relative percentuali di abilità lavorativa inserite a sistema.
Da questo controllo emerge che l’importo relativo alla restituzione è stato perfettamente calcolato in quanto sono stati rivisti unicamente 5 conteggi ossia da ottobre a dicembre 2010 oltre ad aprile e maggio 2013. Nei primi 3 mesi è stata inserita una percentuale di abilità al lavoro del 45% in quanto l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro al 55%. Negli altri 2 mesi, relativi all’anno 2013, l’inabilità lavorativa ammonta al 100% in quanto al sig. RI 1 è stata accordata una rendita completa fino a maggio 2013.
Ne derivano le seguenti differenze:
(…)
Il totale della cifra da richiedere in restituzione ammonta a Frs. 6'888.10 netti. Considerato che l’importo è stato completamente richiesto alla Cassa di compensazione e tenuto in considerazione che la rendita ammontava al massimo a Frs. 1'503.00 per l’anno 2010, per il mese di novembre 2010 non si poteva compensare l’intero importo di restituzione ma unicamente l’importo della rendita. Ne deriva pertanto che la cifra oggetto di restituzione stabilita dalla sezione è corretta, ossia ammontante a Frs. 6’888.10 netti. Unicamente viene modificata la richiesta alla Cassa di Compensazione che deve ammontare a Frs. 6'193.35 netti, mentre la differenza dell’importo di Frs. 694.75, dovrà essere compensata con la compagnia di assicurazione LPP.
(…)” (Doc. 50)
1.3. Contro la decisione su opposizione del 3 febbraio 2014 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
Ad oggi non v’è alcuna decisione formale AI, tantomeno cresciuta in giudicato, di modo che al ricorrente non è dato conoscere l’importo delle rendite cui avrà se del caso diritto, con la conseguenza che non gli è possibile valutare con sufficiente cognizione di causa la correttezza o meno della decisione qui avversata, palesemente prematura.
Il grado di invalidità ritenuto dall’UAI è per il periodo qui di interesse il 45%. Il grado di incapacità lavorativa era invece del 50% sino al 20.12.2010.
Le IG LADI in funzione della capacità lavorativa sarebbero dovute essere pari a CHF 102.-.
Ad ogni buon conto, non vi sarebbe stato in specie, nei periodi considerati, alcun sovrindennizzo a favore del signor RI 1, che nel 2010 avrebbe percepito senza problemi di salute almeno CHF 63'243.- come ammesso dall’UAI, pari a CHF 5'270.25 mensili (per 12 mensilità annue).
3. il signor RI 1 percepisce attualmente CHF 1'090.- quale rendita Lainf. Egli non ha altro reddito, se non quello della moglie di ca. CHF 2'300.- mensili con AF.
Vista la situazione, si chiede, laddove la decisione fosse corretta, che il signor RI 1 sia posto a beneficio del condono.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 17 marzo 2014 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni, in buona sostanza, analoghe a quelle esposte nella decisione su opposizione.
E’ stato, in ogni caso, osservato che “considerato che la Cassa di Compensazione ha provveduto a versare l’intero importo (n.d.r.: fr. 6'888.10), in questi giorni la nostra Cassa ha provveduto a rimborsare all’assicurato l’importo di Frs. 694.75 netti.” (Doc. III)
1.5. Il 22 aprile 2014 l’avv. RA 1 ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. V; B1-3).
1.6. La Cassa ha preso posizione al riguardo con scritto del 6 maggio 2104 (cfr.doc. VII) che è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
1.7. Pendente causa questa Corte ha interpellato la Cassa, chiedendo quanto segue:
" (…) chiediamo (…) di inviarci i calcoli dettagliati da voi effettuati per determinare gli importi delle indennità di disoccupazione spettanti a nei mesi di ottobre (di fr. 2'158.--), novembre (di fr. 2'490.75) e dicembre 2010 (di fr. 1'794.40), nonché per stabilire la somma da restituire nel mese di novembre 2010 di fr. 1'482.30.
(…).” (Doc. IX)
__________, responsabile cantonale della Cassa, ha risposto il 12 giugno 2015 (cfr. doc. X; 52-55).
1.8. L’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, il 16 giugno 2015 si è espresso in merito all’esito dell’accertamento esperito dal TCA (cfr. doc. XII).
1.9. Il doc. XII è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la richiesta di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite da RI 1 da ottobre a dicembre 2010 e da aprile a maggio 2013 per complessivi fr. 6'888.10.--, di cui fr. 6'193.35 netti posti in compensazione con rendite AI e fr. 694.75 da porre in compensazione con prestazioni dell’assicurazione LPP, emessa dalla Cassa a seguito del riconoscimento da parte dell’assicurazione invalidità di un’invalidità dell’assicurato nella misura del 55% retroattivamente dal 1° agosto 2010 al 28 febbraio 2011 e del 100% dal 1° marzo 2011 al 31 maggio 2013 sia corretta o meno.
2.2. Ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.
L’art. 15 cpv. 3 OADI enuncia che un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno.
L’art. 15 cpv. 3 OADI prevede così che una persona, qualora non sia manifestamente inidonea al collocamento e si annunci all’assicurazione invalidità, è considerata idonea al collocamento fino a che quest’ultima assicurazione emette una decisione.
La presa a carico provvisoria da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione di un assicurato che si è annunciato all’assicurazione invalidità ha lo scopo di evitare che il medesimo si trovi privato di prestazioni assicurative nel periodo di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e più in generale durante il tempo necessario all’assicurazione invalidità per decidere in merito alla domanda di prestazioni dell’assicurato (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; DTF 127 V 484 consid. 2a).
In tal senso giusta l’art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA l'avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni (cpv. 1).
Sono tenute a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata: l'assicurazione contro la disoccupazione (cpv. 2 lett. b).
Dal giudizio del Tribunale federale 8C_401/2014 del 25 novembre 2014, pubblicato in DLA 2015 N. 6 pag. 157, risulta che la regola di presunzione dell’idoneità al collocamento degli impediti, consentita in linea di principio, vale esclusivamente per il periodo in cui il diritto alle prestazioni di un’altra assicurazione è in fase di accertamento e quindi non è ancora acquisito (art. 15 cpv. 2 LADI in relazione con l’art. 15 cpv. 2 OADI). L’obbligo di prestazione anticipata dell’assicurazione contro la disoccupazione è pertanto limitato alla durata di tale periodo di limbo giuridico e termina una volta stabilita l’entità dell’incapacità al guadagno. In caso di grado d’incapacità al guadagno controverso, ciò avviene in seguito a decisione al riguardo passata in giudicato nella procedura relativa all’assicurazione per l’invalidità. Anche se nel caso presente non è stata stabilita l’entità precisa dell’incapacità al guadagno fino alla chiusura definitiva della pratica relativa all’assicurazione per l’invalidità e di conseguenza sussiste l’obbligo di prestazione anticipata, si giustifica una riduzione del guadagno assicurato corrispondente al grado d’invalidità stabilito dall’ufficio AI.
In una sentenza 8C_53/2014 del 26 agosto 2014, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37 e in DLA 2014 N. 9 pag. 210, l’Alta Corte ha ribadito che la presunta idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici implicita per principio (art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA e art. 15 cpv. 2 LADI in combinato disposto con art. 15 cpv. 3 OADI) porta all’obbligo di anticipare le prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione soltanto per il periodo in cui viene esaminato il diritto alle prestazioni di un’altra assicurazione e non è ancora stata presa una decisione in merito. Qualora l’Ufficio AI affermi nel suo preavviso che la persona assicurata ha diritto a una rendita intera d’invalidità sulla base di un’incapacità al guadagno del 100 per cento, la non idoneità al collocamento è palese al più tardi a partire da tale data. Per quanto riguarda l’opinione errata di protrarre l’obbligo di prestazioni anticipate fino alla decisione in merito alla rendita d’invalidità occorre far notare che secondo l’articolo 15 capoverso 3 OADI un impedito fisico o psichico è considerato idoneo al collocamento “sino alla decisione dell’altra assicurazione” soltanto se non è manifestamente inidoneo al collocamento.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.1.
Quando, in seguito, l’altro assicuratore sociale eroga delle prestazioni, la correzione interviene secondo gli art. 94 cpv. 2 LADI (compensazione) e 95 LADI (restituzione di prestazioni; cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
L’assicurato che riceve delle indennità di disoccupazione per un certo periodo e che successivamente è posto al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità per il medesimo periodo è, di conseguenza, tenuto a restituire le indennità percepite. Nel caso in cui l’assicurato, malgrado il versamento di una rendita, disponesse di una capacità di guadagno residuale suscettibile di essere messa a profitto, l’importo da restituire è proporzionale al grado di incapacità di guadagno (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.2.; DTF 127 V486 consid. 2b).
2.3. L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non sono invalidi (art. 8 LPGA).
Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
L'art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
L'art. 40b OADI prevede che nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.
2.4. L’Alta Corte, con giudizio C 79/06 del 18 luglio 2007, pubblicato in DTF 133 V 524, ha deciso che l'art. 40b OADI regola non soltanto il coordinamento delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, ma anche - in maniera più generale - la delimitazione di competenza tra assicurazione disoccupazione ed altri assicuratori in funzione della capacità lucrativa, ragione per cui una correzione del guadagno assicurato ai sensi del disposto di ordinanza deve di principio avere luogo anche in caso di invalidità non pensionabile.
In proposito la nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_104/2011 del 2 dicembre 2011, ha precisato quanto segue:
" (…)
3.3
3.3.1 Selon la jurisprudence, l'art. 40b OACI prescrit la correction du gain assuré lorsque celui-ci est fondé sur un salaire que l'assuré n'est plus en mesure de réaliser au moment de la survenance du chômage, en raison d'une invalidité survenue entre-temps (ATF 133 V 530 consid. 4.1.2 p. 534 s.). Cette correction se justifie également lorsque le taux d'invalidité constaté n'ouvre pas droit à une rente (ATF 133 V 524 consid. 5.2 et 5.3 p. 527 s.). En revanche, la situation est différente lorsque l'assuré est déjà atteint dans sa capacité de gain bien avant le début du chômage. Dans ce cas, l'art. 40b OACI ne s'applique pas et le gain assuré est calculé sur la base du dernier salaire, lequel correspond à la capacité de gain résiduelle inchangée (arrêt C 314/02 du 4 mars 2005, consid. 2.2.1; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 317 n. 4.6.12).
Il ressort de ce qui précède que le gain assuré doit être corrigé conformément à l'art. 40b OACI lorsque l'assuré n'est plus en mesure, au moment de la survenance du chômage, de réaliser un salaire équivalent au salaire retenu pour le calcul du gain assuré, en raison d'une invalidité survenue entre-temps. A cet égard, il est sans importance que celui-ci ait été calculé en fonction du salaire réalisé durant une période de référence conformément à l'art. 37 OACI ou sur la base du salaire normalement obtenu au sens de l'art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI.
3.3.2 En règle générale, le gain assuré est fixé compte tenu du salaire réalisé durant une période de référence conformément à l'art. 37 OACI (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd. 2007, p. 2292 s. n. 380 ss; BORIS RUBIN, op. cit., p. 312 ss n. 4.6.7). Toutefois, lorsque, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI en liaison avec l'art. 9 al. 3 LACI), l'assuré est partie à un rapport de travail mais qu'il ne perçoit pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le salaire déterminant est celui que l'intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI; cf. consid. 3.1).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 3.1.
Il Tribunale federale, in seguito, con giudizio 8C_678/2013 del 31 marzo 2014, pubblicato in DTF 140 V 89 e in SVR 2014 ALV N. 6 pag. 15, nel caso di un assicurato che è stato ritenuto incapace al guadagno in misura dell’8% dall’assicuratore LAINF, ha ricordato, da un lato, che giusta l’art. 18 cpv. 1 LAINF in vigore dal 1° luglio 2001 ha diritto alla rendita d'invalidità l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio, dall’altro, che tale disposto è giustificato dal fatto che le conseguenze economiche connesse a una limitazione della capacità di guadagno inferiore al 10% possono essere compensate con uno sforzo di volontà da parte dell’assicurato.
Il TF ha poi deciso che per questo motivo anche l'art. 40b OADI non si applica laddove l'incapacità al guadagno sia inferiore al 10%. In effetti un assicurato che è limitato nella capacità di guadagno in misura così insignificante è in grado di conseguire lo stesso salario percepito senza il danno alla salute prima della disoccupazione.
In quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha conseguentemente accolto il ricorso dell’assicurato e ha annullato la riduzione del suo guadagno assicurato di circa l’8% effettuata dalla Cassa di disoccupazione.
2.5. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis capoverso 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.6. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_824/2013 del 30 settembre 2014, pubblicata in DLA 2015 N. 1 pag. 65, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 40b OADI, nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. A causa della precedenza accordata all’assicurazione invalidità rispetto ad altri assicuratori sociali nel calcolo dell’invalidità, una disposizione dell’ufficio AI relativa all’aumento del grado d’invalidità rappresenta un nuovo fatto d’importanza giuridica in termini di motivi di revisione processuale conformemente all’art. 53 cpv. 1 LPGA, che autorizza la cassa di disoccupazione a fissare una riduzione del guadagno assicurato in conformità al grado d’invalidità aumentato calcolato dall’ufficio AI.
Inoltre con sentenza 8C_746/2014 del 23 marzo 2015, pubblicata in DLA 2015 N. 8 pag. 165, l’Alta Corte, da una parte, ha ricordato che secondo la giurisprudenza la successiva assegnazione di una rendita d’invalidità viene considerata un fatto nuovo importante che consente di rivedere le prestazioni assegnate nell’ambito di una revisione procedurale. Ciò implica una revisione materiale illimitata in cui è possibile anche una correzione retroattiva (ex tunc; art. 53 LPGA).
Dall’altra, ha osservato che di conseguenza in quella fattispecie (a un assicurato era stata chiesta la restituzione di parte delle indennità di disoccupazione percepite a seguito del riconoscimento del diritto a una mezza rendita AI per un grado di invalidità del 50% con effetto retroattivo) a ragione la Corte cantonale aveva stabilito che era necessario riesaminare tutte le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dall’assegnazione delle prestazioni sotto l’aspetto del guadagno assicurato ridotto del 50%. Da ciò è risultato che, siccome il guadagno assicurato era sceso sotto fr. 60 001, il tempo di attesa era passato da dieci a cinque giorni (art. 18 cpv. 1 lett. a LADI). Inoltre, ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 lett. c LADI a contrario, per un grado di invalidità del 50% è risultato un diritto all’indennità giornaliera dell’80% anziché del 70% del guadagno assicurato.
In simili condizioni il TF ha confermato il giudizio della Corte cantonale che, accogliendo il ricorso dell’assicurato contro l’ordine di restituzione delle prestazioni AD, ha rinviato gli atti alla Cassa perché effettuasse un nuovo calcolo delle prestazioni da restituire a seguito dell’assegnazione di una mezza rendita AI
2.7. Giusta l’art. 95 cpv. 1bis LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA, l'importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.
L’art. 94 cpv. 1 e 2 LADI prevede poi che le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell'AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge (cpv. 1).
Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un'altra assicurazione sociale, quest'ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all'assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso (cpv. 2).
Per quanto attiene all’art. 95 cpv. 1bis LADI dal Messaggio concernente la revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, in FF 2001 pag. 1967 segg., in cui è stato specificato che questo nuovo capoverso contribuisce a semplificare il lavoro amministrativo e le relazioni tra l’assicurazione e gli assicurati, emerge che:
" Art. 95 Restituzione di prestazioni
Capoverso 1bis (nuovo): secondo l’articolo 15 capoverso 3 OADI, l’assicurato che presenta una domanda all’assicurazione per l’invalidità o a un’altra assicurazione sociale è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione di tale assicurazione.
Se l’AI riconosce retroattivamente un grado d’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione esigerà la restituzione delle prestazioni conformemente al grado di invalidità riconosciuto. Se la restituzione avviene mediante compensazione, non vi sono problemi. Per contro, la regola attuale che consiste nel far rimborsare dall’assicurato la parte non coperta dalla compensazione risulta non solo problematica ma a volte anche traumatica. La nuova disposizione intende cambiare questa situazione.”
(FF 2001 pag. 2026)
In una sentenza 8C_517/2009 del 25 maggio 2010, pubblicata in DTF 136 V 195, l’Alta Corte, in un caso in cui ha stabilito che se l'assicurazione invalidità in caso di un grado d'invalidità del 63% versa una rendita intera al posto di tre quarti di rendita in conseguenza del contemporaneo diritto a una rendita per vedova o vedovo dell'AVS, il tasso d'invalidità rimane elemento di riferimento per l'adeguamento del guadagno assicurato e per la determinazione di un eventuale diritto della cassa disoccupazione di chiedere la restituzione, ha precisato che secondo il Messaggio del Consiglio federale l’introduzione dell’art. 95 cpv. 1bis LADI, in vigore dal luglio 2003, permette di evitare che un assicurato debba essere tenuto al rimborso della parte concernente la pretesa di restituzione non coperta dalla compensazione.
Ci si è così attenuti al principio della congruenza temporale secondo cui la restituzione (art. 95 cpv. 1bis LADI) e la compensazione (art. 94 cpv. 1 LADI) vanno limitate alle prestazioni che vengono erogate per lo stesso periodo.
2.8. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° ottobre 2010, aprendo un primo termine quadro per la riscossione delle prestazione e percependo regolarmente le relative indennità fino al mese di dicembre 2010 (cfr. doc. III; 1; 2).
L’assicurato ha nuovamente ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione a far tempo dal 1° aprile 2013, aprendo un secondo termine quadro e ricevendo prestazioni fino al mese di ottobre 2013 (cfr. doc. III; 30; 31).
Il 10 febbraio 2010 RI 1 aveva inoltrato una domanda di prestazioni all’assicurazione invalidità.
Con un progetto d’assegnazione di rendita dell’8 maggio 2013, l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che gli sarebbe stata erogata una mezza rendita AI con un grado di invalidità del 55% dal 1° giugno 2010 al 28 febbraio 2011 versata dal 1° agosto 2010 essendo la domanda tardiva secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI e una rendita intera con un grado del 100% dal 1° marzo 2011 al 31 maggio 2013. Dal 1° giugno 2013 invece non sussiste più il diritto alla rendita, a fronte di un grado d’invalidità dell’11% (cfr. doc. 40).
Il 21 agosto 2013 la Cassa di disoccupazione ha richiesto alla Cassa di compensazione __________ di compensare i pagamenti retroattivi dell’AI (dal 1° agosto 2010 al 31 maggio 2013 per un totale di fr. 93’293.--) con le indennità di disoccupazione anticipate da ottobre a dicembre 2010 e da aprile a maggio 2013 per un totale di fr. 6'888.10 (cfr. doc. 42).
Con decisione del 21 agosto 2013 la Cassa ha poi stabilito che le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione versate in troppo all’assicurato per i periodi ottobre – dicembre 2010 e aprile-maggio 2013, corrispondenti a fr. 6'888.10, dovevano essere chieste in restituzione, e meglio tale somma doveva essere rimborsata direttamente con gli arretrati che l’assicurazione invalidità ancora doveva all’insorgente (cfr. consid. 1.1.; doc. 43).
La Cassa, il 3 febbraio 2014, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha modificato il provvedimento del 21 agosto 2013, “nel senso che l’importo da restituire dall’Assicurazione invalidità (AI) ammonta a Frs. 6'193.35 netti mentre il saldo, ammontante a Frs. 694.75, verrà richiesto alla Compagnia di Assicurazione LPP”.
Tale provvedimento è stato motivato dal fatto che il totale della cifra da richiedere in restituzione ammonta sì a fr. 6'888.10 netti, tuttavia, visto che la rendita AI ammontava al massimo a fr. 1'503.-- mensili per l’anno 2010, per il mese di novembre 2010 non si poteva compensare l’intero importo di restituzione dell’assicurazione disoccupazione ma unicamente l’importo della rendita (cfr. consid. 1.2.; doc. 50).
L’Ufficio AI, con decisione del 25 febbraio 2014, ha confermato integralmente il progetto d’assegnazione di rendita dell’8 maggio 2013 (diritto a una mezza rendita AI con un grado d’invalidità del 55% da giugno 2010 a febbraio 2011 e a una rendita intera con un grado del 100% da marzo 2011 a maggio 2013) e ha proceduto alla compensazione delle rendite AI arretrate con le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione fornite per i periodi ottobre – dicembre 2010 e aprile – maggio 2013, versando alla Cassa fr. 6'880.10 (cfr. doc. 51).
Con sentenza 32.2014.40 del 31 agosto 2015 questa Corte ha respinto il ricorso dell’assicurato inoltrato contro il provvedimento del 25 febbraio 2014, stabilendo che l’Ufficio AI gli ha correttamente attribuito una mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 2010 e una rendita intera dal 1° marzo 2011 fino al 30 maggio 2013. Per quanto attiene al periodo in cui all’assicurato è stata riconosciuta una mezza rendita, ovvero dal 1° giugno 2010, il TCA ha, tuttavia, determinato un grado d’invalidità, non del 55% come fissato dall’amministrazione, bensì del 59%, percentuale che dà comunque diritto a una mezza rendita d’invalidità.
Il giudizio del TCA è cresciuto in giudicato incontestato.
A seguito del versamento dell’intera somma di fr. 6'880.10 da parte della Cassa di compensazione, la parte resistente, nel marzo 2014, ha rimborsato all’assicurato l’importo di fr. 694.70 (cfr. consid. 1.3.; doc. III) corrispondente alla somma da richiedere all’Assicurazione LPP (cfr. consid. 1.2.; doc. 50).
2.9. Nel caso di specie il ricorrente si è effettivamente annunciato per il collocamento a decorrere dal 1° ottobre 2010, ossia successivamente all’inoltro, nel febbraio 2010, di una domanda di prestazioni AI (cfr. consid. 2.8.).
Le indennità di disoccupazione versate a far tempo dall’ottobre 2010 devono, pertanto, essere considerate come degli anticipi da parte della Cassa di disoccupazione fino al momento del riconoscimento del diritto a prestazioni AI (cfr. consid. 2.2.).
Con progetto di assegnazione di rendita del maggio 2013, confermato con decisione del 23 febbraio 2014, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita rendita AI con un grado d’invalidità del 55% da giugno 2010 a febbraio 2011 e una rendita intera con un grado del 100% da marzo 2011 a maggio 2013 (cfr. doc. 40; 51; consid. 2.8.).
L’insorgente, visto che è stato posto al beneficio di una mezza rendita dell’AI, rispettivamente di una rendita intera per i medesimi periodi in cui ha percepito delle indennità giornaliere di disoccupazione, deve restituire queste ultime conformemente all’art. 95 cpv. 1bis LADI e alla relativa giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.; STFA C 137/04 del 9 maggio 2005 consid. 4).
L’assegnazione di una rendita AI retroattiva per il lasso di tempo giugno 2010 – maggio 2013 costituisce peraltro un fatto nuovo che giustifica una revisione processuale delle decisioni (materiali) di erogazione delle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).
A quest’ultimo proposito cfr. la STF 8C_824/2013 del 30 settembre 2014, pubblicata in DLA 2015 N. 1 pag. 65 e la STF 8C_746/2014 del 23 marzo 2015, pubblicato in DLA 2015 N. 8 pag. 165, citate al consid. 2.6.; STCA 38 2013.55 del12 maggio 2014.
Giova pure rilevare che in una sentenza C 53/02 del 14 novembre 2002 l’Alta Corte ha accolto il ricorso di una cassa di disoccupazione, stabilendo che un assicurato aveva percepito in troppo le indennità di disoccupazione dal maggio 1998 al maggio 2000 a seguito dell’assegnazione, con progetto del 26 ottobre 2000 confermato dalla decisione del 3 aprile 2001, di una mezza rendita AI dal 2 settembre 1997.
Visto che il riconoscimento di una mezza rendita AI era un fatto nuovo che configurava un motivo di revisione del provvedimento con cui all’assicurato erano state attribuite le indennità di disoccupazione, la decisione di restituzione di prestazioni LADI emessa dalla cassa il 19 febbraio 2001 risultava corretta.
2.10. Come visto sopra, la Cassa, dopo aver indicato che, a seguito del riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità per un grado di invalidità del 55% dal giugno 2010 e di una rendita intera per un grado del 100% dal marzo 2011 fino al maggio 2013 da parte dell’assicurazione invalidità, risultava versata in troppo per i mesi da ottobre a dicembre 2010 (in quanto era stato considerato un guadagno assicurato più elevato di quello risultato a seguito del riconoscimento della mezza rendita AI; cfr. doc. 50; X) e da aprile a maggio 2013 (poiché a seguito dell’attribuzione della rendita intera l’insorgente risultava inidoneo al collocamento) la somma di complessivi fr. 6’880.10 a titolo di indennità di disoccupazione, ha stabilito l’obbligo di restituzione, tramite compensazione con gli arretrati dovuti dall’AI, dell’importo di fr. 6'193.35. La somma di fr. 694.75 sarebbe stata richiesta all’assicurazione LPP.” (cfr. consid. 1.2.; doc. 50).
Riguardo al periodo da ottobre a dicembre 2010 va dapprima evidenziato che il TCA con sentenza 32.2014.40 del 31 agosto 2015, cresciuta incontestata in giudicato, benché abbia confermato la decisione del 25 febbraio 2014 dell’Ufficio AI, ha determinato dal mese di giugno 2010 un grado di invalidità, non del 55% come fissato dall’amministrazione, bensì del 59% (cfr. consid. 2.8.).
Dal profilo della LADI ciò implicherebbe una capacità lucrativa rimanente ai sensi dell’art. 40b OADI del 41%, invece del 45% stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. 50; III; X), e quindi una maggiore riduzione del guadagno assicurato rispetto a quella applicata dalla Cassa per determinare l’importo da restituire, nonché un peggioramento della posizione del ricorrente.
Questo Tribunale, valutate tutte le circostanze dell’evenienza concreta e ritenuta la differenza di lieve entità della capacità lucrativa rimanente del 41% anziché del 45%, rinuncia a considerare ai fini della soluzione della presente vertenza la modifica risultante dalla sentenza 32.2014.40.
In effetti il TCA il quale può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio di un ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 lett. d LPGA; art. 20 Lptca; DTF 122 V 166; STF U478/06 del 25 aprile 2007), può rinunciare a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STF U 410/06 del 7 dicembre 2007; STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; DTF 119 V 249; STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013 consid. 2.16.).
2.11. Occorre, dunque, ora stabilire se la somma complessiva di fr. 6'888.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto sia corretta e se a ragione o meno la Cassa abbia chiesto alla Cassa di compensazione AVS di compensare con rendite AI retroattive l’importo di fr. 6'193.55 (cfr. consid. 2.8.; 2.10.).
In concreto, ritenuto, da una parte, che nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), dall’altra, che, per quanto concerne i mesi da ottobre a dicembre 2010, l’invalidità presentata dal ricorrente era pari al 55% (cfr. doc. 51), a ragione la Cassa ha adeguato l’importo del guadagno assicurato relativo a tali mesi, diminuendolo da fr. 5'534 a fr. 2'490, ossia riducendolo alla percentuale di abilità al lavoro residua del 45% (cfr. doc. X).
L’indennità di disoccupazione spettante all’insorgente per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 va, perciò, calcolata facendo riferimento a un guadagno assicurato di fr. 2'490, anziché fr. 5'534 come inizialmente computato dalla Cassa (cfr. doc. X; 54).
Questo modo di procedere non presta il fianco a critica alcuna (cfr. consid. 2.3.; 2.4.). Del resto l’insorgente non ha censurato specificatamente l’entità del guadagno assicurato ridotto (cfr. doc. I; V; XII)
Per i mesi di aprile e maggio 2013, per contro, in cui il grado di invalidità dell’assicurato è del 100% (cfr. doc. 51), il ricorrente è risultato inidoneo al collocamento (cfr. consid. 2.2.).
Di conseguenza all’insorgente, a seguito dell’assegnazione da parte dell’AI di una rendita intera retroattiva - dal marzo 2011 al maggio 2013 - per un grado di invalidità del 100%, per i mesi di aprile e maggio 2013 non spetta alcuna prestazione LADI (cfr. STCA 38.2013.55 del 12 maggio 2014), come rettamente deciso dalla Cassa (cfr. doc. 50; III).
2.12. Giova poi ribadire che giusta l’art. 95 cpv. 1 bis LADI quando un assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione, l'importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate (cfr. consid. 2.7.).
Nel caso di specie, considerato, da una parte, che l’importo sottoposto a restituzione deve essere proporzionale al grado di incapacità di guadagno subito dall’assicurato (cfr. consid. 2.2.), dall’altra, che il grado di invalidità del ricorrente nei periodi in cui ha percepito le indennità di disoccupazione era del 55% da ottobre a dicembre 2010 e del 100% da aprile a maggio 2013 (cfr. doc. 51), la Cassa ha stabilito che l’insorgente ha percepito a torto, per i mesi da ottobre a dicembre 2010, la somma di fr. 4'890.90, corrispondente alla differenza tra la somma delle indennità di disoccupazione inizialmente erogate e calcolate su un guadagno assicurato di fr. 5'534 di complessivi fr. 11'334.05 (fr. 3'368.85 per ottobre 2010 + fr. 4'688.50 per novembre 2010 e fr. 3'276.70 per dicembre 2010; cfr. doc. 50) e la somma delle indennità conteggiate sulla base di un guadagno assicurato ridotto al 45% di fr. 2'490 di fr. 6'443.15 (fr. 2'158 per ottobre 2010 + fr. 2'490.75 per novembre 2010 + fr. 1'794.40 per dicembre 2010; cfr. consid. 2.11.; 50; III; X).
Per i mesi di aprile e maggio 2013 la parte resistente ha determinato l’ammontare di indennità di disoccupazione ricevute indebitamente dall’insorgente in fr. 1'997.20, pari alla somma delle intere indennità di disoccupazione relative all’arco di tempo aprile-maggio 2013 (fr. 1'276.40 per aprile 2013 + fr. 720.80 per maggio 2013; cfr. doc. 50; consid. 2.11.).
Alla luce di quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.2.-2.7.; 2.11.), i conteggi effettuati dalla Cassa si rivelano corretti.
Globalmente per i periodi ottobre - dicembre 2010 e aprile - maggio 2013 l’importo percepito a torto dall’assicurato ammonta, quindi, a fr. 6'888.10 (fr. 4'890.90 + fr. 1'997.20), come deciso dalla parte resistente (cfr. doc. 50; III).
A ragione, tuttavia, la Cassa, in applicazione dell’art. 95 cpv. 1bis LADI secondo cui l'importo di indennità di disoccupazione da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dall’assicurazione invalidità, ha poi limitato la somma da compensare con le rendite AI retroattive a fr. 6'193.35 (cfr. consid. 1.2.; doc. 50).
In effetti per il mese di novembre 2010 l’importo percepito a torto è pari a fr. 2'197.75 (fr. 4'668.50 indennità di disoccupazione inizialmente versate - fr. 2'490.75 indennità spettanti all’assicurato tenendo conto di un guadagno assicurato ridotto al 45%; cfr. doc. 50; III; X) ed è superiore all’ammontare della rendita AI retroattiva di fr. 1'503 (cfr. doc. 51).
E’ possibile, dunque, per il mese di novembre 2010 chiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione limitatamente alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dall’assicurazione invalidità (art. 95 cpv. 1bis LADI), ossia fr. 1’503.-- che risulta essere inferiore di fr. 694.75 alla somma ricevuta indebitamente per tale mese (fr. 2'197.75).
Ne discende che dall’ammontare globale di indennità di disoccupazione percepite a torto dall’assicurato nei periodi ottobre-dicembre 2010 e aprile - maggio 2013 di fr. 6'888.10 deve essere dedotto l’importo di fr. 694.75.
La somma di fr. 6'193.35 (fr. 6'888.10 - fr. 694.75) corrisponde a quanto chiesto in compensazione dalla Cassa all’assicurazione invalidità.
La parte resistente ha precisato che l’ammontare di fr. 694.75 dovrà essere compensato con le prestazioni dell’assicurazione LPP (cfr. consid.1.2.; doc. 50).
2.13. In relazione alla compensazione effettuata giova evidenziare che è vero che in linea generale la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 136 V 286; DTF 131 V 249; DTF 115 V 343 consid. 2c; STCA 32.2010.188 consid. 2.6.).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che con sentenza 8C_14/2012 del 17 settembre 2012, pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9, la nostra Massima istanza ha stabilito che, nel caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente.
Ne discende che nella concreta fattispecie, in cui l’anticipo a titolo provvisorio di indennità di disoccupazione nei periodi ottobre-dicembre 2010 e aprile-maggio 2013 in attesa di una decisione da parte dell’Ufficio AI in relazione alla domanda di prestazioni AI formulata dal ricorrente il 10 febbraio 2010 (cfr. consid. 2.8.) è diventato, perlomeno parzialmente, indebito a seguito dell’assegnazione al medesimo di una mezza rendita intera AI con grado di invalidità del 55% a titolo retroattivo per il periodo giugno 2010 - febbraio 2011 e di una rendita intera AI per il lasso di tempo marzo 2011 – maggio 2013 (cfr. consid. 2.8.), rettamente la Cassa non ha esaminato se la compensazione avrebbe intaccato oppure no il minimo vitale dell’assicurato.
2.14. Questa Corte non ignora il fatto che il ricorrente abbia asserito a più riprese che la restituzione non si giustifica dal momento che non vi sarebbe alcun sovraindennizzo (cfr. doc. I; XII).
Ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 LPGA il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).
L’art. 69 LPGA persegue lo scopo di impedire il sovraindennizzo e di evitare quindi che l’importo complessivo delle prestazioni corrisposte all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi superi l’ammontare del danno determinante, ossia il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 69, n. 5, 16, 38; DTF 121 V 132).
In casu, per quanto attiene all’assicurazione contro la disoccupazione, non entra in considerazione il concetto di sovrindennizzo.
In effetti, come visto sopra, l’assicurazione contro la disoccupazione prende a carico un assicurato che si è annunciato all’assicurazione invalidità soltanto a titolo provvisorio (cfr. art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA; consid. 2.2.).
Quando, in seguito, l’altro assicuratore sociale competente eroga delle prestazioni, la correzione interviene secondo gli art. 94 cpv. 2 LADI (compensazione) e 95 LADI (restituzione di prestazioni; cfr. consid. 2.2.).
In concreto non si è, perciò, confrontati con prestazioni legalmente dovute contemporaneamente per il medesimo evento. E’ solo in quest’ultima fattispecie che si pone la questione di evitare un sovrindennizzo.
2.15. Infine il TCA rileva che nel ricorso è stato indicato che “…si chiede, laddove la decisione fosse corretta, che il signor RI 1 sia posto a beneficio del condono” (doc. I pag. 2).
Al riguardo va osservato, in primo luogo, che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).
In secondo luogo, che giusta l’art. 95 cpv. 3 LADI la Cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale (cfr. doc. III pag. 3).
E’ ad ogni modo utile evidenziare che la nostra Massima Istanza ha posto un principio secondo cui il condono di un rimborso (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; consid. 2.5.) non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute a un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008 consid. 3.2.; STFA C 101/05 del 26 giugno 2006 consid. 2.2.; DLA 2000 N. 38 pag. 202; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).
2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 3 febbraio 2014 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti