Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2014.32

 

dc/sc

Lugano

15 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 marzo 2014 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                     -   che con decisione su opposizione del 31 marzo 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 9 settembre 2013 (cfr. doc. 12: "l'assicurata è ritenuta idonea al collocamento; tranne nei periodi in cui ha frequentato il corso di collaboratrice sanitaria CRS ed in particolare dal 29 aprile 2013 al 31 maggio 2013 e dal 15 luglio 2013 al 30 luglio 2013") ed ha stabilito che RI 1 è inidonea al collocamento durante la frequentazione del corso denominato “Collaboratrice sanitaria CRS”, non finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. A1);

 

                                  - che l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I);

 

                                     -   che, nella sua risposta del 19 maggio 2014, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ammettendo preliminarmente di avere erroneamente ritenuto che la decisione su opposizione con la quale erano state negate all’assicurata le prestazioni per la frequentazione del corso fosse cresciuta in giudicato, quando invece è stata impugnata davanti al TCA (cfr. doc. III);

                                     -   che il 22 maggio 2014 l’amministrazione ha trasmesso ulteriore documentazione al TCA (cfr. doc. V);

 

                                     -   che il 27 maggio 2014 l’avv. Pamela Regazzi Märki ha comunicato al TCA di avere assunto il mandato di rappresentare la ricorrente (cfr. doc. VII) e il 12 giugno 2014 ha formulato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr. doc. X);

 

                                     -   che, con sentenza 38. 2014.5  del 23 giugno 2014 cresciuta in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso inoltrato dall’assicurata ed  ha stabilito che la ricorrente ha il diritto di frequentare il corso di collaboratrice sanitaria CRS a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione;

 

                                     -   che il 15 luglio 2014 la Sezione del lavoro, richiamato l’art. 6 Lptca e la sentenza appena citata, ha comunicato che "nella misura in cui il corso in parola va considerato un provvedimento autorizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione, il motivo che ostava al riconoscimento dell'idoneità al collocamento è venuto meno; pertanto le segnalo che non ci opporremmo ad una modifica a favore dell'interessata della decisione contestata" (doc. XI);

 

                                     -   che il 2 settembre 2014 la patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto di accogliere il ricorso (doc. XII);

 

 

considerato                    in diritto

 

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);

 

 

 

                                     -   che, secondo l’art.60 cpv. 4 LADI, nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento;

 

                                  - che al  punto 4 della  decisione su opposizione impugnata la Sezione del lavoro si è così espressa:

 

" (…)

Tenuto conto delle giornate in cui l'assicurata ha frequentato i moduli base (dal 29 aprile al 31 maggio 2013) e quello di approfondimento (dal 15 al 30 luglio 2013), dello stage pratico (dal 3 al 21 giugno 2013) e delle limitazioni poste ad un'occupazione serale (dal punto di vista soggettivo in particolare nel settore della ristorazione), va ritenuto che le possibilità d'impiego nelle giornate in cui l'assicurata non è stata occupata nella formazione quale collaboratrice sanitaria CRS sono talmente limitate da comprometterne l'idoneità al collocamento.

 

In effetti, l'assicurata avrebbe potuto mettersi a disposizione durante dei giorni predefiniti ma irregolari ed essenzialmente per attività diurne. (…)" (Doc. A1)

 

                                     -   che, siccome l’assicurata è stata autorizzata a frequentare il provvedimento di formazione a  spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, il presupposto dell’idoneità al collocamento, nella misura in cui lo esige il corso, non deve essere esaminato, ragione per cui le considerazioni sviluppate dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione sono irrilevanti. Ciò è peraltro stato riconosciuto pure dalla stessa amministrazione;

 

                                     -   che, di conseguenza, la decisione su opposizione del 31 marzo 2014 deve essere annullata;

 

                                     -   che l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. XIII).

                                         Visto l'esito del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell'URC di __________ di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 31 marzo 2014 è annullata.

                                         § L'assicurata non è tenuta a essere idonea al collocamento nel periodo in cui ha frequentato il corso di collaboratrice sanitaria CRS.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Sezione del lavoro verserà all'assicurata fr. 1000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti