Raccomandata

 

Incarto n.
38.2014.34

 

rs

Lugano

14 luglio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento,

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 27 marzo 2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 3 febbraio 2014 (cfr. doc. 7) con cui aveva sospeso RI 1 per nove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti e mancate ricerche nel periodo precedente l’annuncio per il collocamento del 15 gennaio 2014 (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione inflittagli e, in via subordinata, la riduzione della sospensione a non più di tre giorni (cfr. doc. I pag. 7).

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha dapprima indicato di avere una formazione di installatore elettricista ma di non aver mai esercitato tale professione, avendo deciso di intraprendere la carriera militare. Egli ha specificato di aver iniziato la scuola reclute il 29 ottobre 2012 e di aver continuato tale formazione fino al 1° novembre 2013 quando ha ottenuto il grado di tenente.

                                         L’assicurato ha poi addotto di aver inoltrato istanza per poter entrare nei ranghi professionisti dell’esercito già durante il periodo di servizio militare, e meglio il 17 settembre 2013, scrivendo al __________.

                                         Egli ha precisato che durante un colloquio del 5 novembre 2013 gli è stato chiesto di effettuare una nuova domanda tramite moduli specifici, ciò che ha fatto il 12 novembre 2013 con lettera raccomandata inviata a __________. La risposta è però stata negativa.

                                         Il ricorrente ha osservato di essersi di conseguenza attivato anche in Ticino al fine di poter trovare un posto nell’esercito nel nostro Cantone, parlando in tal senso con il Direttore della Sezione militare e della protezione civile (recte: Sezione del militare e della protezione della popolazione; cfr. www.ti.ch), che se necessario potrà confermare la sua richiesta.

                                         A mente dell’assicurato l’URC, sanzionandolo, non ha tenuto conto della sua situazione, ovvero che ha improntato la sua formazione verso la carriera militare, dedicando un anno intero alla stessa per diventare tenente ed entrare quindi nell’esercito professionista.

                                         L’insorgente ha inoltre rilevato che, considerata la sua formazione militare, le ricerche di impiego potevano essere inviate a un solo datore di lavoro, ossia l’Esercito Svizzero.

                                         Egli, pertanto, ritiene che nulla possa essergli rimproverato.

                                         Il ricorrente ha poi fatto valere, da un lato, che, siccome sono poche le persone che decidono di intraprendere la carriera militare quale professionista, di principio chi si candida per un posto in seno all’Esercito viene assunto.

                                         Dall’altro, che, contrariamente a quanto asserito dall’URC, si tratta di fatto di un’occupazione praticamente certa e che il medesimo in tal senso aveva ricevuto delle rassicurazioni verbali - di modo che non aveva ritenuto di dover effettuare ricerche in altri ambiti - e che la mancata assunzione è dipesa dal fatto che vi erano altre due candidature di persone di madre lingua tedesca che sono state scelte per i posti oltre Gottardo.

                                         Circa l’asserzione dell’amministrazione secondo cui in seno all’Esercito vi è un dispositivo di assistenza alle reclute e ai quadri senza lavoro tramite terminali ubicati presso le sedi delle scuole reclute che consentono di accedere in tempo reale all’elenco dei posti vacanti, l’assicurato ha affermato di essere stato, prima del 1° novembre 2013 (quando ha terminato la formazione), in servizio quale quadro superiore - servizio che risulta molto impegnativo e impone una presenza 24 ore su 24 - e di non avere potuto disporre liberamente del suo tempo nella sua funzione di ufficiale, né di non avere avuto accesso ai terminali essendo stato dislocato al di fuori della struttura delle sedi della scuola reclute.

                                         L’insorgente ritiene, dunque, che la sanzione di nove giorni non sia per nulla giustificata alle circostanze (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 maggio 2014 l'URC ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   L’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 6 giugno 2014 (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   L’URC, il 13 giugno 2014, ha ribadito la posizione espressa nella decisione su opposizione del 27 marzo 2014 e nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

                                        

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti e mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 15 gennaio 2014.

 

                               2.2.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

 

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                     

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                               2.3.   La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.4.   Il TCA ha già avuto modo di stabilire che possono essere sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione anche gli assicurati che durante il servizio militare non compiono le ricerche di lavoro (cfr. STCA 38.2009.34 del 27 luglio 2009; STCA 38.2005.81 del 30 novembre 2005; STCA 38.2001.99 del 26 novembre 2001; STCA 38.99.369 del 5 giugno 2000; STCA 38.99.385 del 5 giugno 2000).

 

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524.

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, nato nel 1989, ha conseguito l’attestato AFC quale installatore elettricista nel mese di giugno 2012 dopo aver effettuato il relativo apprendistato presso la ditta __________. Egli ha poi lavorato quale installatore elettricista a tempo determinato, dal 20 agosto al 19 ottobre 2012, per la __________ presso il __________ (cfr. doc. 2; 3).

 

                                         Alla fine del mese di ottobre 2012 il ricorrente ha iniziato la scuola reclute a __________. Egli ha continuato a essere attivo in seno all’Esercito Svizzero fino al 1° novembre 2013 quando ha ottenuto il grado di tenente (cfr. doc. 2; 5; 8; I).

 

                                         Il 15 gennaio 2014 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 1).

 

                                         Al momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente agli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione, ha comprovato un’unica ricerca di lavoro (cfr. doc. 4; 6).

                                         La consulente del personale, il 23 gennaio 2014, gli ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 30 gennaio 2014, le insufficienti, rispettivamente mancate ricerche di lavoro nel lasso di tempo 15 ottobre 2013 - 14 gennaio 2015, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

 

                                         L’assicurato ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione il 26 gennaio 2014, osservando in buona sostanza di avere svolto il servizio militare ininterrottamente per un anno, ottenendo il grado di tenente e di essersi candidato con due specifiche richieste, il 17 settembre 2013 presso il __________ e il 12 novembre 2013 presso __________, al fine di poter essere impiegato quale professionista nell’Esercito.

                                         Egli ha aggiunto, da una parte, di avere probabilmente commesso un errore nell’essersi proposto direttamente in Cantoni di lingua tedesca - visto che la scelta è poi ricaduta su altri due candidati di lingua madre tedesca.

                                         Dall’altra, di essersi comunque interessato dalla metà del mese di novembre 2013 per un suo possibile impiego nell’Esercito in Ticino e che il Direttore della Sezione del militare e della protezione civile (recte: Sezione del militare e della protezione della popolazione; cfr. www.ti.ch) ne è al corrente.

                                         Il ricorrente ritiene, dunque, fuori luogo ogni accusa o biasimo nei suoi confronti per un comportamento che ricada sotto quanto contemplato dall’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. 5).

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, con decisione formale del 3 febbraio 2014, indicando di non poter prendere in considerazione quanto esposto nella risposta alla “Richiesta di giustificazione”, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 27 marzo 2014 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.8.   Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), anche gli assicurati che stanno assolvendo il servizio militare devono effettuare delle ricerche di lavoro prima di iscriversi in disoccupazione.

 

Istruendo delle precedenti cause (cfr. STCA 38.99.369 del 5 giugno 2000; STCA 38.99.385 del 5 giugno 2000), l’allora Direttore degli affari militari, interpellato in proposito dal TCA, aveva, del resto, indicato quanto segue:

 

" Durante la scuola reclute è riservata un'attenzione particolare al problema dei giovani senza lavoro, reclute e quadri.

Il Comando SR funge da istanza di contatto con gli Uffici cantonali del lavoro e cura l'informazione dei militi.

I giovani possono accedere a un terminale video, che dà in tempo reale l'elenco dei posti vacanti, e sono pure costantemente informati tramite bollettini e volantini esposti all'albo di compagnia. Essi hanno la possibilità di ricercare posti di lavoro (se necessario vengono aiutati) e di ricevere congedi per colloqui di lavoro."

 

                                         Inoltre da un comunicato del 7 febbraio 2003 del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emerge che:

 

" (…)

De nombreuses recrues ont terminé leur apprentissage juste avant d'entrer en service et n'ont pas d'emploi pour la période qui suit l'école de recrues.

Dans ce cas également, elles bénéficient du soutien des cadres des écoles. Elles recevront les adresses des services de recherche d'emploi et les cadres les aideront dans l'établissement de leur dossier de postulation.

Toutes les casernes sont équipées de terminaux électroniques destinés à la recherche de places vacantes. La coordination avec les écoles de recrues peut être consultée dans l'internet à l'adresse suivante: www.vbs.admin.ch/internet/heer/aausb/f/Adressen03/RS.htm."

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2009.34 del 27 luglio 2009 consid. 2.8.

 

                                         In effetti durante il servizio militare è possibile cercare un posto di lavoro. I supporti necessari (giornali, inserzioni, ecc) vengono forniti alla compagnia di SR. Inoltre sulle piazze d’armi sono disponibili una borsa elettronica dei posti di lavoro e un accesso a internet. Del resto, sempre che le esigenze di servizio lo consentano, sono accettate domande di congedo per motivi imperativi documentati, come ad esempio un invito a un colloquio di assunzione (cfr. www.vtg.admin.ch/internet/vtg/it/home/militaerdienst).

 

                               2.9.   Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte evidenzia che l’assicurato, come d’altronde affermato dal medesimo, ha ultimato la sua formazione militare quale tenente il 1° novembre 2013 (cfr. doc. I; 8; 5; consid. 2.7.).

 

                                         Pertanto il fatto che il ricorrente abbia asserito di essere stato molto impegnato e di non aver potuto disporre liberamente del suo tempo nella sua funzione di ufficiale (cfr. doc. I; consid. 1.2.), può in ogni caso riferirsi soltanto al periodo dal 15 ottobre 2013 (data a partire dalla quale l’URC ha verificato le ricerche di impiego, ossia tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione del 15 gennaio 2014) al 1° novembre 2013, come del resto riconosciuto dall’assicurato stesso nel ricorso (cfr. doc. I).

 

                                         Di conseguenza, successivamente al 1° novembre 2013 l’insorgente avrebbe dovuto comprovare un numero di ricerche ben maggiore (cfr. consid. 2.5.) dell’unico sforzo di fatto compiuto nel lasso di tempo in questione, e meglio la candidatura del 12 novembre 2013 presso __________ (cfr. doc. 3), che si rivela quantitativamente insufficiente.

 

                                         Inoltre il TCA, considerato quanto esposto al considerando precedente circa la disponibilità dell’Esercito a permettere di svolgere delle ricerche di impiego, ritiene, senza che si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, come in particolare l’audizione dei superiori dell’insorgente presso il Comando della scuola reclute delle truppe di salvataggio di Wangen a/Aare auspicata dal medesimo nel ricorso (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.), che anche nel lasso di tempo 15 ottobre 2013 - 1° novembre 2013 l’assicurato avrebbe dovuto comunque attivarsi al fine di reperire un’occupazione, visto che si trattava dell’ultimo periodo di formazione.

 

                                         La propria candidatura generica del 17 settembre 2013 presso il __________, dove era peraltro già stata espressa le preferenza di essere impiegato presso la formazione di applicazione a __________ (cfr. doc. 3), è ininfluente, in quanto relativa a un periodo antecedente quello in esame (15 ottobre 2013 - 14 gennaio 2014).

 

                                         Per quanto attiene all’asserzione dell’assicurato secondo cui, siccome chi si candidata quale professionista nell’Esercito viene assunto, si tratta di posti praticamente certi, come gli sarebbe stato assicurato oralmente e che è per questo motivo che non ha svolto ulteriori ricerche, oltre alle domande a __________ e __________, fino alla risposta negativa del 12 novembre 2013 (cfr. doc. I; consid. 1.2.; doc. 3), va osservato che il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell'11 ottobre 2004).

 

                                         Nel caso di specie non risulta che al ricorrente siano state garantite tramite la conclusione di un accordo una delle due occupazione in relazione alle quali si è candidato nel mese di settembre e nel mese di novembre 2013.

 

                                         Pertanto l’insorgente piuttosto sperava di poter concretizzare una collaborazione quale professionista nell’Esercito Svizzero.

                                         La mera speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi precedenti la disoccupazione.

 

                                         Di conseguenza il ricorrente non può essere esentato, da questo profilo, da una sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti ricerche di impiego nel periodo 15 ottobre - 12 novembre 2013 (data della risposta negativa da parte dell’Esercito in relazione alla sua candidatura presso la caserma di __________; cfr. doc. 3) antecedente all’annuncio per il collocamento (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.60 del 26 settembre 2011 consid. 2.8.; 38.2008.48 del 24 settembre 2008; STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

 

                             2.10.   Il ricorrente sostiene che, visto che ha dedicato un anno alla sua formazione militare ottenendo il grado di tenente, le sue ricerche erano finalizzate al reperimento di un impiego quale professionista in seno all’Esercito e che conseguentemente, ritenuto che il datore di lavoro era uno solo, i posti presso i quali proporsi non erano molti (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                                         E’ vero che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524 e già citata sopra, ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati, nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico, purché questo offra posti liberi.

 

                                         E’ altrettanto, vero, tuttavia, che in concreto l’assicurato - nato nel 1989 - che alla fine di ottobre 2012 ha iniziato la scuola reclute, continuando la formazione militare interrottamente fino al 1° novembre 2013 quando ha ottenuto il grado di tenente, nel giugno 2012, dopo 4 anni di tirocinio, ha conseguito l’AFC quale installatore elettricista e dal 20 agosto al 19 ottobre 2012 ha lavorato in tale ambito professionale (cfr. doc. 2).

 

                                         Ne discende che nella presente evenienza l’insorgente, considerato, da una parte, che nell’Esercito il numero di posti per un impiego quale professionista non risulta ingente, dall’altra, che in ogni caso il settore professionale dell’assicurato concerneva anche quello di installatore elettricista, visto che ha conseguito il relativo attestato federale di capacità nel 2012, ossia un anno e mezzo prima dell’iscrizione in disoccupazione, ed è stato, altresì, attivo in tale ambito per due mesi dal 20 agosto al 19 ottobre 2012, poco più di un anno prima dell’annuncio per il collocamento, nell’arco di tempo 15 ottobre – 12 novembre 2013 (data della risposta negativa da parte dell’Esercito in relazione alla sua candidatura presso la caserma di __________; cfr. doc. 3), avrebbe dovuto svolgere perlomeno qualche ricerca pure in qualità di installatore elettricista.

 

                             2.11.   Per quanto concerne il periodo successivo al 12 novembre 2013, ossia posteriore alla comunicazione di non assunzione da parte dell’Esercito (cfr. doc. 3), l’amministrazione ha considerato che il ricorrente non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro.

 

                                         In proposito va sottolineato che quanto stabilito al considerando precedente, circa l’obbligo dell’assicurato di cercare un’occupazione anche quale installatore elettricista, vale pure e a maggior ragione per il periodo successivo alla risposta negativa da parte dell’esercito del 12 novembre 2013.

 

                                         In ogni caso comunque non va ignorato il fatto che l’insorgente già nella risposta alla Richiesta di giustificazione del 23 gennaio 2014, ha asserito di essersi interessato dalla metà di novembre 2013 per un suo possibile impiego nell’Esercito in Ticino e che il Direttore della Sezione militare e della protezione civile (recte: Sezione del militare e della protezione della popolazione; cfr. www.ti.ch) ne era al corrente (cfr. doc. 5).

                                         Nell’opposizione è stato precisato che “non appena ricevuta la risposta negativa RI 1 si è attivato in Ticino al fine di poter trovare un posto nell’esercito nel nostro cantone. Ha parlato in tal senso con il Direttore della Sezione militare della protezione civile il quale, se necessario, potrà confermare la sua richiesta. Non si è però potuto perfezionare al momento una concreta proposta di lavoro.” (doc. 8).

                                         Ciò è stato ribadito a chiare lettere anche nel ricorso (cfr. doc. I pag. 3).

 

                                         L’amministrazione non ha però approfondito, perlomeno invitando l’assicurato a produrre un’attestazione in merito (cfr. STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009), se effettivamente dopo la metà di novembre 2013 l’assicurato si è proposto quale professionista nell’Esercito in Ticino.

 

                                         Al riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

 

                                         Giova, in ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

 

                                         Si impone, pertanto, il rinvio degli atti all’URC perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato (sul tema cfr. STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009) e con la collaborazione di quest’ultimo, accertamenti più approfonditi in merito a eventuali sue candidature per un’occupazione nell’Esercito in Ticino a partire dalla metà del mese di novembre 2013 e, se del caso, al momento preciso (in quale mese) la/le stessa/e sono state compiute (al riguardo cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013; STCA 38.2012.41 del 13 dicembre 2012; STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012; STCA 38.2010.74 del 27 gennaio 2011).

 

                             2.12.   In simili condizioni, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’URC perché proceda come indicato al consid. 2.11.

 

                                        Sulla scorta delle relative risultanze, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente, in primo luogo, sul principio di sospendere l’assicurato giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI in relazione al periodo precedente la disoccupazione e sull'entità della sanzione.

 

                                         Al riguardo questa Corte ritiene utile anticipare che se dalle ulteriori indagini che l’URC esperirà con la collaborazione del ricorrente dovesse emergere che l’assicurato si è proposto in modo generico per un eventuale posto nell’Esercito in Ticino nel mese di novembre 2013, le due (quest’ultima + la candidatura a __________) ricerche di lavoro di novembre 2013 risulterebbero in ogni caso insufficienti quantitativamente e la sospensione inflitta all’insorgente di 9 giorni, rivelandosi conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.), andrebbe confermata.

 

                                         Se, per contro, il ricorrente in Ticino avesse inoltrato più di una candidatura o in ogni caso si fosse proposto una volta ma nel mese di dicembre 2013 o gennaio 2014, ciò andrà tenuto conto per una proporzionale riduzione dei giorni di sospensione.

 

                             2.13.   Per inciso, infine, questa Corte rileva che l’assicurato ha criticato genericamente l’URC, poiché ai giovani che terminano la loro formazione professionale non fornirebbe una chiara informazione riguardo al loro dovere di compiere ricerche di lavoro (cfr. doc. I pag. 2).

                                        

                                         Al riguardo giova osservare che il TCA, in una sentenza 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.11, relativa a una sospensione di 12 giorni per mancate ricerche nei mesi antecedenti l’annuncio al collocamento da parte di un assicurato che aveva terminato un apprendistato e che aveva fatto valere che il dovere di cercare un impiego nell’ultimo periodo di tirocinio precedente l’iscrizione in disoccupazione non gli era mai stato segnalato dai docenti, né dal datore di lavoro, ha concluso che in quel caso di specie non era ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA da parte degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In effetti secondo la giurisprudenza federale il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare che deve essere seguita anche senza una precedente informazione.

                                         Inoltre, contestualmente a quella fattispecie, l’URC aveva indicato che:

 

" (…) la Sezione del lavoro ha tentato di colmare questa lacuna informativa, tenendo in una seduta nell’aprile 2010 tutti consulenti ARI e trasmettendo un volantino all’intenzione di tutte le Scuole per apprendisti tramite la direzione della DFP; purtroppo con rammarico constatiamo che non tutti gli apprendisti sono stati raggiunti da questa iniziativa.” (doc. A)

 

                                         Il TCA ha, del resto, rilevato che attualmente una persona giovane può far capo a ogni tipo di informazione tramite internet o comunque può rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione o a una di sua scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).

 

                                         Questa Corte, nella sentenza 38.2010.75 del 4 maggio 2011, ha comunque auspicato che la Sezione del lavoro si attivasse nuovamente presso le scuole per gli apprendisti perché sensibilizzino gli studenti riguardo ai loro obblighi nel caso dovessero far capo all’assicurazione contro la disoccupazione.

 

 

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                             §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                             §§ Gli atti sono rinviati all’URC per complemento istruttorio e nuova decisione sulla base di quanto stabilito ai consid. 2.11. e 2.12.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti