Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2014.3

 

MP

Lugano

27 agosto 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 dicembre 2013 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ___________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 10 dicembre 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 19 novembre 2013 (cfr. doc. 86) con cui aveva sospeso RI 1 per un giorno dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di ottobre 2013 (cfr. doc. A1).

 

                                         L’amministrazione ha, in particolare, rilevato che:

 

" (…)

L’assicurato non ha consegnato il formulario riassuntivo inerente le ricerche di lavoro del mese di ottobre 2013 entro il termine del 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento (art. 26 cpv. 2 OADI). Avendo rilevato tale inadempienza, il nostro ufficio ha emesso una formale richiesta di giustificazione. Le motivazioni presentate non sono state accolte ed è stata emessa una decisione di sospensione temporanea dal diritto alle indennità.

 

In sede di opposizione, non presenta ulteriori elementi di valutazione, tali da sovvertire la legittimità della decisione impugnata. In particolare, ribadisce quanto già asserito in sede di giustificazione, vale a dire di aver preparato la documentazione in tempo utile di aver tardato nell’invio a causa del concomitante ricovero del nonno paterno, nel frattempo deceduto. Tale evento non costituisce un esimente dall’obbligo di consegna delle ricerche di lavoro entro i termini sanciti dalla vigente normativa. (…)” (cfr. doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 10 dicembre 2013 l’assicurato, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento in questione.

 

                                         A motivazione delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto quanto segue:

 

" (…)

Sono perfettamente consapevole dei miei obblighi e vi assicuro che pochi come me sono tanto ligi nel rispettarli.

 

 

Ad ogni modo ecco i fatti:

 

-  Il giorno 03.11.2013 mio nonno paterno viene ricoverato d’urgenza.

 

-   Il giorno 04.11.2013 completavo e preparavo per la spedizione, come mio solito, detto formulario.

 

-   Il giorno 04.11.2013 le condizioni di mio nonno si aggravano ed i medici ne hanno sentenziato la possibile dipartita a breve.

 

-   Il giorno 04 e 05.11.2013 purtroppo, scosso e sicuramente addolorato per quanto succedeva in famiglia, mi dimentico di spedire il formulario.

 

-   Il giorno 06.11.2013 alle ore 00.30 scrivo una mail al mio consulente __________ spiegando la situazione, scusandomi e promettendo l’invio del formulario al sopraggiungere del giorno (si veda allegato).

 

-   Il giorno 06.11.2013 il sottoscritto spedisce il formulario con posta prioritaria che dunque arriva agli uffici di collocamento di __________ il giorno stesso. (…)” (cfr. doc. I pag. 1)

 

 

                                         L’insorgente, infine, ha sostenuto che la sanzione pronunciata nei suoi confronti sarebbe un ulteriore duro colpo vissuto in un periodo già sufficientemente difficile considerata la difficoltà riscontrata nel trovare un impiego (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 7 febbraio 2014 l'URC ha chiesto di respingere l’impugnativa riconfermando quanto sostenuto nella propria decisione. La parte resistente ha inoltre aggiunto le seguenti considerazioni:

 

" (…)

Segnaliamo inoltre che, il ricorrente dichiara di essersi attivato il giorno 4 novembre 2013, per preparare la documentazione inerente le ricerche del mese di ottobre 2013. Tale comportamento è sicuramente legittimo ma comporta il rischio evidente, come concretamente accaduto, di venir meno ai propri obblighi a causa di un imprevisto. Riteniamo che il rischio connesso ad un tale comportamento debba necessariamente essere preso a carico di colui che decide di agire come descritto e che ciò renda legittima la sanzione contestata, anche considerando che l’entità della sospensione è limitata ad un giorno, quindi proporzionale alla gravità dell’inadempienza riscontrata e confermata dal ricorrente stesso. (…)” (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Con scritto dell’11 febbraio 2013 RI 1, in riferimento alla risposta di causa dell’URC (cfr. doc. III), ha replicato affermando che – posto come i tre precedenti giorni fossero festivi e che si trovasse fuori città – il 4 novembre 2013 era l’unico giorno a sua disposizione per preparare la documentazione da trasmettere all’URC (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Con scritto del 14 febbraio 2014, la parte resistente ha ribadito la sua posizione, aggiungendo:

 

" (…)

Segnaliamo inoltre che, per il mese di ottobre 2013, periodo di controllo oggetto della sanzione contestata, in base alla documentazione consegnataci, risulta che l’ultima candidatura sia del 20 ottobre 2013; ne deriva che il tempo a disposizione per l’inoltro all’URC includeva anche il 30 ed il 31 ottobre.

 

Riteniamo quindi che l’assicurato era nelle condizioni di rispettare il termine di consegna senza alcun impedimento e che il ritardo in cui è incorso sia diretta conseguenza di sue scelte individuali delle quali è tenuto ad assumersi la piena responsabilità. (…)” (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il 20 febbraio 2014 il ricorrente ha preso posizione sullo scritto dell’URC del 14 febbraio 2014 (cfr. doc. IX).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per un giorno dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di ottobre 2013.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.5.   Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto avrebbe inoltrato la prova delle ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre 2013 soltanto il 7 novembre 2013, ossia oltre il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI, senza nessuna valida giustificazione.

 

                                         In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

 

" (…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

 

" (…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition - une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

 

4.

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

 

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

 

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

 

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"

 

                                         Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

                                         L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

                                         Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

 

                               2.6.   Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di ottobre 2013, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro il martedì 5 novembre 2013.

 

                                         L'amministrazione, come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute solo in data 8 novembre 2013 (cfr. doc. 63, timbro ricevuta) e quindi verosimilmente spedite dall’assicurato il 7 novembre 2013.

                                         Il ricorrente sostiene invece di aver spedito il formulario di ricerca di lavoro il 6 novembre 2013 con posta prioritaria, quindi con appena un giorno di ritardo dal termine previsto dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. doc. I pag. 1; 88).

                                        

                                         In concreto, è incontestato il fatto che il ricorrente ha consegnato tardivamente le proprie tredici ricerche d’impiego relative al mese di ottobre 2013.

 

                                         L’assicurato ha tuttavia motivato il suo ritardo con i gravi problemi di salute occorsi al nonno paterno, ricoverato d’urgenza il 3 novembre 2013 in ospedale, poi deceduto il 6 novembre 2013 (cfr. doc. 85; 88). Questa funesta circostanza avrebbe fatto sì che egli si dimenticasse di spedire per tempo all’URC le ricerche di lavoro (cfr. doc. I; 88).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che, essendo incontestato che entro il termine del 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento il ricorrente non ha trasmesso il formulario riassuntivo inerente le ricerche di lavoro del mese di ottobre 2013, ai fini della disamina della presente vertenza è pressoché irrilevante sapere se esso sia stato spedito all’URC in data 6 novembre 2013 come sostiene il ricorrente (cfr. doc. I), oppure in data 7 novembre 2013 come sostiene l’amministrazione (cfr. doc. 84).

 

                                         L'assicurato, a seguito di una dimenticanza, ha consegnato in ritardo le tredici valide ricerche di lavoro inerenti al mese di ottobre 2013, violando l’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. doc. I; 88; 85; 63). Per questo motivo egli deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

                                         Infatti, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Il termine stabilito dall’art. 26 cpv. 2 OADI entro il quale consegnare all’amministrazione le ricerche di lavoro effettuate, deve essere considerato come una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. STCA 38.2011.64 del 24 maggio 2012).

                                        

                                         La giustificazione del ritardo nell’invio delle ricerche di lavoro avanzata dal ricorrente non può modificare tale soluzione.

 

                                         Secondo il TCA, seppur comprensibile da un lato umano, il grave stato di salute del nonno paterno non costituisce una scusante atta a giustificare l’inosservanza del termine per l’invio delle ricerche di lavoro.

                                        

                                         A tal proposito giova osservare che il TCA, nella STCA 38.2007.24 del 27 giugno 2007, ha già avuto modo di chinarsi su una simile giustificazione avanzata da un assicurato in una procedura di domanda di condono dell’obbligo di restituire delle prestazioni percepite indebitamente. In quella circostanza il ricorrente adduceva, a comprova della sua buona fede, la difficile situazione vissuta al momento dei fatti a causa della grave malattia che aveva colpito il suocero e della sua susseguente morte. Questa Corte in quell’evenienza ha ritenuto che il grave stato di salute del suocero non aveva influito sulla capacità dell’assicurato di comprendere i propri obblighi di disoccupato, argomentando segnatamente quanto segue:

 

" (…) nella presente fattispecie il ricorrente non ha però asserito di avere accusato problemi di salute a seguito dell’innegabile situazione difficile alla quale lui e la sua famiglia sono stati confrontati, né ha prodotto certificati medici attestanti particolari disturbi di salute (circa la necessità di comprovare con adeguati attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

                                        

Di conseguenza la malattia del suocero e il lutto subito, benché abbiano indubbiamente provocato nell’insorgente delle gravi sofferenze, non sono stati vissuti in modo tale da influire sulla sua capacità generale di comprendere i propri obblighi di assicurato e di comunicare ogni utile informazione all’amministrazione (al riguardo cfr. pure RDTA I-2003 N. 18). (…)” (sottolineature a opera del redattore).

 

                                         Inoltre, nemmeno il fatto che l’assicurato in passato ha sempre rispettato gli obblighi imposti dalla LADI (cfr. doc. I pag. 1 ), segnatamente per quanto attiene alla tempestività dell’inoltro delle ricerche di lavoro e alla qualità delle stesse, può esimerlo dalla sanzione pronunciata.

 

                                         Al riguardo occorre ribadire che la nostra Massima Corte ha già avuto modo di accertare che la puntualità osservata in passato da un assicurato nella consegna delle ricerche di lavoro, non lascia presumere l’assenza di ogni omissione futura. Ammettere il contrario equivarrebbe, infatti, a rinunciare a sanzionare ogni prima consegna tardiva commessa da assicurati che in passato hanno sempre rispettato le prescrizioni previste all’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. STF 8C_46/2012 dell’8 maggio 2012. consid. 4.3.).

 

                                         Visto quanto precede, considerata anche la lieve sanzione di un giorno di sospensione dalle indennità di disoccupazione, la quale, secondo la più recente giurisprudenza federale, è proporzionata al leggero ritardo con cui l’assicurato ha consegnato le ricerche di lavoro (cfr. STF 8C_425/2014 del 12 agosto 2014; STF 8C_257/2014 del 10 giugno 2014; STF 8C_537/2013 del 16 aprile 2014; STF 8C_194/2013 del 26 settembre 2013; STF 8C_838/2013 del 30 dicembre 2013; STF 8C_64/2012 del 26 giugno 2012; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012; STCA 38.12.28 del 2 agosto 2012), la decisione su opposizione dell’URC di __________ deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti