Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2014.41

 

dc/gm

Lugano

8 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 giugno 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 2 giugno 2014 la CO 1 di ha confermato la precedente decisione del 14 febbraio 2014 con la quale ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 5'170.80 a titolo di indennità di disoccupazione percepite a torto (cfr. Doc. II1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato, in data 2 luglio 2014, ha inoltrato un ricorso direttamente alla CO 1, trasmettendone un copia per conoscenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. Doc. I).

 

                                         Con scritto 14 luglio 2014 la CO 1 ha trasmesso il ricorso in questione al TCA per competenza (cfr. Doc. II).

 

                               1.3.   Il 30 luglio 2014 il TCA ha invitato la Cassa ad accertare presso la Posta la data esatta in cui RI 1 ha ricevuto la decisione impugnata, apparendo a prima vista il gravame tardivo (cfr. Doc. V).

 

                               1.4.   Con lettera del 5 agosto 2014 l’amministrazione ha così risposto:

 

" Facciamo riferimento allo scritto del 30 luglio u.s. e con la presente prendiamo posizione in merito alla tempestività del ricorso.

 

La decisione su opposizione è datata 2 giugno 2014, spedita per posta raccomandata in data 3 giugno 2014. Il ricorso dell’assicurato è datato 2 luglio 2014, il timbro postale è 8 luglio 2014.

 

In allegato trasmettiamo la decisione su opposizione del 2 giugno 2014 e l’estratto T&T della posta ed inoltre copia del ricorso del 2 luglio 2014 con il relativo T&T della posta.

 

In base allo stesso, a mente della cassa, il ricorso inoltrato dall’assicurato appare tardivo.” (cfr. Doc. VII)

                                       

                                         Copia di tale scritto è stata trasmessa il 5 agosto 2014 all’assicurato per osservazioni (cfr. doc. VIII). Lo stesso è rimasto silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                        Nel merito

 

                               2.2.   Questa Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato dal ricorrente.

 

                                         Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                         Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

 

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                         In DTF 139 V 490 il Tribunale federale ha ricordato che per “Pasqua” (“Ostern“, “Pâques”) ai sensi di queste disposizioni, la giurisprudenza e la dottrina intendono da sempre unicamente la Domenica di Pasqua e non la Domenica e il Lunedì di Pasqua insieme e neppure il periodo che va dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasqua incluso.

 

                                         Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

 

                               2.3.   Nella concreta evenienza la decisione su opposizione 2 giugno 2014 (messa alla Posta il 3 giugno 2014) è stata ritirata dall’assicurato il 4 giugno 2014 (cfr. Doc. VII2).

 

                                         Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 5 giugno 2014 ed è scaduto venerdì 4 luglio 2014.

                                         Il ricorso è stato spedito, mediante invio raccomandato, soltanto martedì 8 luglio 2014 (cfr. Doc. VII4 e VII5) ed è dunque tardivo. Pure la copia del ricorso trasmessa inizialmente allo scrivente Tribunale per conoscenza reca la stessa data di spedizione.

 

                               2.4.   Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                         Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

 

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

 

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

 

                                         Il TCA constata che, nel ricorso dell’assicurato (cfr. doc. I), non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

                                         D’altra parte Ramadan Deda non ha formulato nessuna osservazione allo scritto della Cassa del 5 agosto 2014 (cfr. consid. 1.4).

 

                                         Il ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         L'art. 95 cpv. 3 LADI stabilisce che la Cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale.

                                         L’art. 4 cpv.4 LPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

 

                                         Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

 

                                         In sede ricorsuale l'assicurato ha chiesto il condono di una parte dell’importo facendo valere la propria buona fede ed evidenziando le sue difficoltà economiche (cfr. Doc. I).

                                     

                                         In simili condizioni gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché sottoponga la domanda di condono al servizio cantonale (sul termine da rispettare per presentare la domanda di condono cfr. STF C 169/05 del 13 aprile 2006 e DTF 132 V 42 nella quale il Tribunale federale ha stabilito che si tratta di una prescrizione d’ordine e non di un termine di perenzione)

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso è irricevibile.

 

2.    Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché sottoponga la domanda di condono al servizio cantonale.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti