Raccomandata

 

Incarto n.
38.2014.42

 

MP/RS

Lugano

20 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2014 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 luglio 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 9 luglio 2014 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 24 giugno 2013 (recte: 2014; cfr. doc. 11) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, in ragione del mancato rispetto dell’obbligo generale di diminuire il danno (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste (cfr. doc. I).

 

                                         Il patrocinatore del ricorrente sostiene che all’assicurato non si possa rimproverare di non aver fatto il possibile per recuperare il suo credito salariale e al riguardo rileva:

                                        

" (…)

Nel caso di specie, il ricorrente ha fatto tutto il possibile per ottenere i salari arretrati. Infatti, dagli atti risulta che dopo aver ricevuto il licenziamento in tronco egli si è attivato, tramite l’__________ per contestare la disdetta e per chiedere quanto gli spettava.

 

A ciò si aggiunge che, tenuto conto dei rimproveri mossegli dalla datrice di lavoro, egli ha dovuto effettuare lunghe verifiche e, meglio, come risulta dalla documentazione prodotta davanti all’Autorità di ricorso. Si sono poi rese necessarie altre verifiche e appurata la loro infondatezza, il legale sottoscritto ha inviato alla __________ la lettera 4 luglio 2013 agli atti.

 

Di fronte alla presa di posizione della datrice di lavoro, di totale chiusura, il legale sottoscritto ha presentato istanza di conciliazione in occasione della quale il Segretario assessore ha proposto una transazione, accettata dal ricorrente ma respinta dalla datrice di lavoro.

 

Pertanto, il 21 gennaio 2014 è stata rilasciata l’autorizzazione ad agire e in seguito avviata la causa di merito.

 

Alla luce di queste considerazioni, si può solo concludere che il ricorrente ha fatto tutto il possibile per recuperare il proprio credito, intavolando anche direttamente e verbalmente tramite il legale sottoscritto trattative con la datrice di lavoro che, come visto non sono andate a buon fine. Inoltre, anche l’__________ dopo l’iniziale rifiuto, ha cercato di ottenere il dovuto mediante accordi amichevoli.

 

Purtroppo, ogni sforzo del ricorrente è stato vano e comunque questo non giustifica il diniego delle prestazioni per insolvenza."

(cfr. doc. I, pag. 3).

 

                               1.3.   Nella sua risposta di causa del 3 settembre 2014, la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

" (…)

Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che il sig. RI 1, dopo aver cessato l'attività il 21 dicembre 2012, non abbia salvaguardato i suoi interessi rivendicando i crediti salariali non ancora pagati in maniera incisiva. Da tutta la documentazione, a mente della Cassa, non vi sono motivi che possano giustificare l’attesa di 6 mesi dalla prima lettera di rivendicazione salariale al secondo scritto del 04 luglio 2013 del patrocinatore legale. (…)"

(cfr. doc. III)

                               1.4.   Con scritto dell’11 settembre 2014, l'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha trasmesso al TCA ulteriori mezzi di prova a sostegno della propria tesi (cfr. doc. V+B1-5).

 

                                         Il 22 settembre 2014 la Cassa si è riconfermata nelle sue tesi e allegazioni (cfr. doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L’oggetto del contendere è circoscritto alla questione di sapere se la Cassa fosse legittimata a negare a RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza previste all’art. 51 e segg. LADI.

 

                                         Più precisamente andrà valutato se rettamente oppure no la Cassa ha considerato insufficienti e intempestivi gli sforzi intrapresi da RI 1 per recuperare il suo credito salariale nei confronti del suo ex datore di lavoro.

 

                                         L’art. 55 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

 

                                         Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all’indennità per insolvenza, l’assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l’incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia i grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

 

                                         In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l’obbligo di ridurre il danno l’assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.

                                         In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 p. 49 seg., l’Alta Corte ha stabilito che l’obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all’art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l’assicurato ha violato l’obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l’assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l’assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura d’esecuzione o intentando un’azione legale contro di lui.

                                        

                                         In un’altra sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2012 p. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell’obbligo di ridurre il danno secondo l’art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all’assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L’assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.

 

                                         In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali.

 

                                         In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

 

                                         In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

 

                                         In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:

 

" 5.

Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.

 

6.

En l'espèce, les rapports de travail ont initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques. L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au 31 janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13 ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que fixés dans la convention du 7 février 2011.

Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin 2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif. L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Mal fondé, le recours doit être rejeté."

                                         In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

 

                                         Infine, in una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

 

                               2.2.   La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

 

" Direttiva

 

Campo:       IDI                                                     

Rubrica:     Obbligo di diminuire il danno

Articolo:     55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

 

Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro

                                     

1.   Secondo l’art. 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura.

Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

 

2.   Secondo la giurisprudenza federale, l’insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all’IDI.

In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per insolvenza.

 

3.   Per contro, il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.

 

4.   Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).

 

5.   Di conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

 

6.   In linea di massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.

 

Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno.”

 

                               2.3.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato ha lavorato per la __________ dal 1° marzo 2012, fino alla data del licenziamento in tronco per causa grave, avvenuto il 21 dicembre 2012 (cfr. doc. 4).

 

                                         RI 1, per il tramite del __________ (di seguito: __________), con scritto del 2 gennaio 2013, ha reclamato il pagamento degli stipendi arretrati dei mesi di novembre e dicembre 2012 ed ha contestato la validità della disdetta immediata del contratto di lavoro, chiedendo di sostituire la stessa con una regolare disdetta che rispettasse i termini di preavviso legale (cfr. doc. 20).

 

                                         Dagli atti emerge che l’ex datore di lavoro non era intenzionato a corrispondere alcunché all’ex dipendente, in ragione di un credito avanzato nei confronti di quest’ultimo. La __________ sostiene che l’ex impiegato si sarebbe appropriato indebitamente di materiale vario oltre a vendite non dichiarate, il cui valore eccederebbe quello della pretesa dei salari arretrati (cfr. doc. B1-5; 18).

 

                                         Con scritto raccomandato del 4 luglio 2013, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, si è rivolto all’ex datore di lavoro contestando, da una parte, le contro-pretese opposte al pagamento dei salari arretrati, dall’altra, la disdetta immediata del contratto di lavoro per assenza di causa grave. Il patrocinatore di RI 1 ha, quindi, preteso dalla ____________________ il pagamento dei salari arretrati, quantificati in complessivi fr. 9’550.--, avvisando che in caso di mancato pagamento avrebbe avviato senza nuovo avviso la procedura giudiziaria per l’incasso del dovuto (cfr. doc. 19).

                                         In risposta, l’ex datore di lavoro ha ribadito di non essere intenzionato né pagare gli stipendi arretrati, né a sostituire la disdetta immediata per causa grave con una disdetta ordinaria del rapporto di lavoro (cfr. doc. 18). La __________ ha, inoltre, affermato di avere prove sufficienti per procedere penalmente nei confronti dell’ex dipendente, ma di non avere proceduto in tal senso unicamente per un motivo economico, precisando che “(…) sarebbe inutile spendere soldi e tempo per tentare di recuperare il dovuto da una rapa lessa, oltretutto che si è resa del tutto irreperibile – probabilmente all’estero – già dal momento in cui la ditta si è resa conto della vera reale situazione...”. La citata ditta ha avvertito di riservarsi comunque il diritto di procedere nel senso indicato, qualora RI 1 volesse proseguire con le procedure d’incasso del suo credito salariale (cfr. doc. 18).

                                         Il 20 agosto 2013, il rappresentante dell’assicurato ha promosso istanza di conciliazione alla Pretura di __________, chiedendo di condannare la __________ al pagamento di fr. 9'550.-- oltre interessi al 5% a partire dal 31 gennaio 2013.

                                         Durante l’Udienza di Conciliazione del 25 settembre 2013 il Segretario assessore ha proposto una transazione nella quale la __________ si sarebbe impegnata a corrispondere a RI 1 fr. 4'000.-- lordi a tacitazione di ogni reciproca pretesa derivante dal rapporto di lavoro e ha assegnato alle parti un termine scadente il 15 ottobre 2013 per comunicare alla Pretura di __________ l’eventuale accoglimento della proposta (cfr. doc. 9).

 

                                         L’ex datore di lavoro non ha accettato la proposta formulata dal Segretario assessore. Pertanto, il 20 gennaio 2013, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto alla Pretura di __________ il rilascio dell’autorizzazione ad agire, ottenuta, poi, il giorno seguente (cfr. doc. 10; 15).

 

                                         Il 27 marzo 2014, l’avv. RA 1 ha presentato alla Pretura di __________ una petizione in cui ha chiesto che la __________ sia condannata a pagare a RI 1 fr. 9'550.-- a titolo di salari arretrati (cfr. doc. 14).

                                        

                                         La ditta __________ è stata decretata fallita il 13 maggio 2014.

 

                                         Il 26 maggio 2014, l’assicurato ha rivendicato alla Cassa l’indennità per insolvenza del datore di lavoro, per un importo totale di fr. 12'000.--, concernente i salari (netti) di novembre e dicembre 2012 e di gennaio 2013 (cfr. doc. 24).

                                        

                                         Con decisione formale del 24 giugno 2014 (cfr. doc. 11), poi confermata con decisione su opposizione del 9 luglio 2014, la Cassa ha respinto la domanda dell’assicurato, ritenendo che gli sforzi da lui messi in atto per recuperare il salario fossero insufficienti e intempestivi (cfr. doc. 11; A).

 

                                         Da parte sua l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, non condivide la posizione della Cassa, affermando di aver fatto tutto il possibile per ottenere i salari arretrati.

                                         In particolare, nell’atto ricorsuale l’assicurato sostiene di aver immediatamente preteso dalla __________ il pagamento del dovuto mediante lo scritto del 2 gennaio 2013 dell’__________ e, in seguito, dopo aver effettuato lunghe verifiche volte ad accertare l’infondatezza delle accuse mosse dall’ex datore di lavoro nei suoi confronti e della conseguente contro-pretesa opposta al suo credito salariale, con lettera raccomandata del 4 luglio 2013 di aver sollecitato la __________ a pagare il salario arretrato, dopodiché, considerata la risposta negativa dell’ex datore di lavoro, di aver rettamente avviato la procedura giudiziaria. L’assicurato adduce inoltre di aver tentato, invano, di recuperare il suo credito salariale mediante trattative amichevoli intavolate con la __________ (cfr. doc. I pag. 3).

 

                               2.4.   Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall'assicurato per ottenere quanto dovuto siano insufficienti.

 

                                         Infatti, tra il primo scritto indirizzato all’ex datore di lavoro del 2 gennaio 2013 (cfr. doc. 20) e il secondo del 4 luglio 2013 (cfr. doc. 19), l’insorgente ha lasciato trascorrere sei mesi, ciò che per costante giurisprudenza raffigura una grave violazione dell’obbligo di diminuire il danno (cfr. consid. 2.1.; 2.2., in particolare STF 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9).

                                         Agendo in questo modo l’assicurato non ha dato segnali inequivocabili sulla sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati. Il ricorrente avrebbe invece dovuto mettere in atto tutte le misure previste dal diritto civile e/o esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati (cfr. STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012). A maggior ragione, lo sforzo del ricorrente appare chiaramente insufficiente e intempestivo se si considera che il rapporto di lavoro si era interrotto in maniera definitiva (cfr. doc. 4; 5) già il 21 dicembre 2012, circostanza che, come espresso in precedenza (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) porta ad interpretare gli sforzi messi in atto dall’assicurato nel ridurre il danno in maniera più restrittiva rispetto ai casi in cui il dipendente è ancora legato contrattualmente al datore di lavoro insolvente (cfr. DLA 2002 pag. 190 seg. e Prassi LADI pt. 6. al consid. 2.4.).

 

                                         Inoltre, questa Corte rileva che l’assicurato non è stato sufficientemente incisivo nei confronti dell’ex datore di lavoro nemmeno dopo l’avvio della procedura giudiziaria introdotta con l’istanza di conciliazione del 20 agosto 2013 (cfr. doc. 17). In effetti, dagli atti emerge che - indipendentemente dai motivi per cui RI 1, per il tramite dell’avv. __________, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione ad agire solo il 20 gennaio 2014 (cfr. doc. 10), poi ricevuta il 21 gennaio 2014 (cfr. doc. 15), quando il termine impartito dall’Autorità di conciliazione scadeva il 15 ottobre 2013 (cfr. doc. 9) – il ricorrente ha atteso ancora fino al 27 marzo 2014 prima di inoltrare petizione alla Pretura di __________, con la richiesta di condannare la __________ a versargli l’importo di fr. 9'550.-- oltre interessi al 5% a partire dal 31 gennaio 2013 a titolo di stipendi arretrati (cfr. doc. 14). Anche in questo contesto, quindi, il ricorrente non ha agito in modo tempestivo ai fini di incassare il suo credito salariale.

 

                                         La documentazione prodotta dall’assicurato a sostegno della propria tesi (cfr. doc. V e allegati) non può portare ad una diversa soluzione.

                                         In realtà, da tali documenti si evince unicamente che il credito salariale di RI 1 è stato contestato dalla __________, la quale avrebbe trasmesso all’organizzazione sindacale i conteggi salariali dell’ex dipendente comprensivi delle contro-pretese opposte a quest’ultimo (cfr. B1; 18).

                                         Il TCA ritiene che, a fronte di simili accuse, il ricorrente, al fine di dimostrare la fondatezza del suo credito salariale, avrebbe dovuto intraprendere, senza ritardo, delle iniziative concrete e incisive nei confronti dell’ex datore di lavoro, quali, ad esempio, il promovimento di una procedura esecutiva e/o giudiziaria.

 

                                         Il ricorrente adduce, inoltre, che a fronte delle accuse mosse nei suoi confronti dalla __________, egli avrebbe svolto lunghe verifiche al fine di smentire le stesse e di comprovare il buon fondamento della sua pretesa salariale (cfr. doc. I pag. 3).

                                         Di tali verifiche e delle conseguenti prese di posizione all’inserto emergono unicamente le dichiarazioni del 7 febbraio 2013 del signor __________ (cfr. doc. 8) e dell’8 febbraio 2013 del signor __________ (cfr. doc. 6), con le quali, in sostanza, RI 1 parrebbe tutelarsi dalle accuse concernenti l’appropriazione indebita e la vendita della cucina senza ricevuta di pagamento. Si rileva tuttavia che, oltre alle predette dichiarazioni del 7 e 8 febbraio 2013, non vi è traccia delle ulteriori e lunghe verifiche che l’assicurato (o il suo rappresentante legale) asserisce di aver compiuto durante il periodo 2 gennaio – 4 luglio 2013 (cfr. doc. I pag. 3).

                                         Al riguardo, il TCA osserva che queste dichiarazioni sono sì state trasmesse dai dichiaranti all’__________, ma non vi è, però, nel fascicolo processuale nessuna prova atta a dimostrare che durante il periodo di 6 mesi in questione, l’assicurato abbia concretamente utilizzato queste prove nei confronti dell’ex datore di lavoro al fine di recuperare i salari arretrati.

                                         In ogni caso, va evidenziato che tra la data degli ultimi accertamenti svolti e presenti all’inserto (cfr. doc. 6; 8, ossia il 7 e 8 febbraio 2013) e il sollecito scritto alla __________ del 4 luglio 2013 (cfr. doc. 19), il ricorrente ha lasciato trascorrere quasi 5 mesi, ciò che per costante giurisprudenza configura, comunque, in una grave violazione dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.2.; 2.3.)

 

                                         Per quanto attiene, invece, alle asserite trattative verbali che l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante legale, avrebbe instaurato con la __________ al fine di recuperare il credito salariale (cfr. doc. I, pag. 3), giova rilevare che, in conformità con la costante giurisprudenza della nostra Alta Corte, anche supponendo che tali colloqui siano realmente avvenuti, essi non sono comunque sufficienti per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno imposto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. al riguardo le STFA C 145/03 del 2 settembre 2003 e C 367/01 del 12 aprile 2002).

 

                               2.5.   Abbondanzialmente si osserva che il patrocinatore dell’assicurato, a sostegno della propria tesi ricorsuale, richiama la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui “(…) occorre rinunciare a fissare un termine, atteso che una chiara limitazione nel tempo del diritto all’indennità di insolvenza potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione della domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate” (cfr. doc. I pag. 2). Con tale riferimento giurisprudenziale, il legale dell’insorgente parrebbe sostenere, a torto e in modo generico, che non vi sia un termine fisso per fare valere le proprie pretese salariali nei confronti del datore di lavoro (o ex datore di lavoro) insolvente.

                                         Innanzitutto, si osserva che tale giurisprudenza (peraltro integrata nella Direttiva sulla Prassi LADI ML/AD 2004/1 al punto 2., cfr. consid. 2.3.), presuppone che l’assicurato abbia avviato la procedura esecutiva. Inoltre, essa entra, semmai, in linea di conto nei casi in cui un assicurato - che già si è preoccupato di avviare tempestivamente la procedura esecutiva (e/o giudiziaria) nei confronti dell’ex datore di lavoro - è costretto ad attendere a inoltrare la domanda di pignoramento per dei motivi indipendenti dalla sua volontà (al riguardo, cfr. STCA 38.2013.56 del 3 dicembre 2013).

                                         Come espressamente indicato nella Direttiva della Prassi LADI, l’applicazione di tale giurisprudenza resta, comunque, vincolata all’obbligo di diminuire il danno cui deve sottostare l’assicurato. Infatti, al riguardo, la Direttiva specifica che adempie l’obbligo di diminuire il danno, l’assicurato che, entro un lasso di tempo adeguato, dà “(…) segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).” (cfr. consid. 2.3., punto 4.).

                                         Pertanto, nel caso concreto, posto che, da una parte, il ricorrente non ha avviato nessuna procedura esecutiva a carico dell’ex datore di lavoro - e che di conseguenza non può pretendere di aver tardato nel proseguimento dell’esecuzione per dei motivi imputabili a terzi -, dall’altra, che, come accertato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), egli non ha rispettato l’obbligo di diminuire il danno, la giurisprudenza evocata dall’assicurato non è pertinente.

 

                               2.6.   Riassumendo, considerato che nell’incarto fanno difetto prove concrete circa gli sforzi messi in atto dal ricorrente per incassare il credito salariale durante il periodo di 6 mesi tra lo scritto del 2 gennaio 2013 e quello del 4 luglio 2013 (cfr. consid. 2.4.), a ragione la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità per insolvenza.

 

                                         Si ricorda, infine, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

 

                                         Il ricorso di RI 1 deve, conseguentemente, essere respinto.

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti