|
redattore: |
Massimo Piemontesi, vicecancelliere |
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
|
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2014 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 24 giugno 2014 emanata da |
||
|
|
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 24 giugno 2014 la Cassa cantonale di disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 22 maggio 2014 (cfr. doc. 6) con la quale ha respinto la domanda di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1 l’8 maggio 2014 in quanto sua moglie, già amministratrice unica della fallita impresa di costruzioni __________, al momento delle sue dimissioni dal CdA sarebbe stata a conoscenza della precaria situazione finanziaria della società.
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter beneficiare delle indennità per insolvenza, affermando quanto segue:
" (…)
Il signor RI 1, come scritto all’inizio del presente gravame, è stato alle dipendenze della spettabile __________ per un determinato periodo in concomitanza con la moglie, signora __________. Ella ha dimissionato quale amministratore della società a far capo dal 25.01.2013.
Il periodo di lavoro del signor RI 1 si sovrappone parzialmente a quello della signora __________, egli è stato infatti impiegato presso la __________ durante il periodo dal 01.01.2011 fino al 29.04.2014.
Appare quindi evidente che vi è un lasso di tempo, pari a tre mesi, durante il quale egli è stato impiegato senza aver rapporti ai sensi dell’articolo 51 cpv. 2 LADI con l’amministratore della società.
La giurisprudenza è concorde sul fatto che fintanto che si applica l’art. 51, cpv. 2 LADI, il coniuge non ha diritto alle eventuali indennità per insolvenza. Non vi è però apparente motivo per estendere l’applicazione di questo articolo a giustificazione della privazione delle indennità per insolvenza per il periodo successivo alle dimissioni della signora __________.
Egli è infatti rimasto alle dipendenze della spettabile __________ per un periodo di tre mesi successivo al cambio di amministratore unico della società. A tenore dell’articolo 51, cpv. 2 LADI:
" Non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda."
(cfr. art. 51, cpv. 2 LADI)
Le condizioni chiaramente espresse dall’articolo non trovano applicazioni per tutto il periodo durante il quale il signor RI 1 è stato impiegato presso la __________. Correttamente egli deve ricevere quanto di sua spettanza per il periodo di lavoro posteriore alla partenza della signora __________ quale amministratore.
Non sembra quindi pertinente il motivo di rifiuto addotto dalla Cassa Cantonale di disoccupazione per il rifiuto delle prestazioni al signor RI 1. Infatti l’erogazione delle prestazioni per il periodo successivo alle dimissione della signora __________ non può essere legata a quanto da ella svolto nel suo ruolo quale amministratrice della società. Indipendentemente dal fatto che ella si sia o meno prodigata per il risanamento della __________, il marito qui ricorrente ha diritto all’indennità per gli ultimi tre mesi quale dipendente, svolti per l’appunto senza aver alcun legame ai sensi della LADI con l’amministratrice della società. (…)” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta dell’8 settembre 2014, la Cassa propone di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 9 settembre 2014 il TCA ha concesso alle parti la facoltà di presentare eventuali nuovi mezzi di prova (cfr. doc. IV). Sia il ricorrente che la parte resistente sono rimasti silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza.
2.2. L'art. 51 cpv. 1 LADI prevede che:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b, il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."
Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI.
2.3. Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.
Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
In una sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:
" Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte."
Al riguardo cfr. pure STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.42. del 10 ottobre 2013; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014.
Inoltre, in una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014, la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Come visto sopra, l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI esclude il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai coniugi occupati nell’impresa di una persona menzionata al medesimo disposto di legge, ciò per evitare un rischio di sfruttamento abusivo dell’assicurazione contro la disoccupazione. Una clausola d’esclusione come quella prevista all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI figura così, per gli stessi motivi, anche all’art. 51 cpv. 2 LAD relativo alle indennità per insolvenza e all’art. 41 cpv. 3 LADI relativo alle indennità per intemperie (cfr. STF 8C_155/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 5; STF 8C_1004/2010 del 29 giugno 2011; STCA 38.2012.30 del 30 agosto 2012; STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010).
2.4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 126 V 134 del 31 gennaio 2000 consid. 5b), per stabilire il momento dell’uscita dal Consiglio di amministrazione di una società è determinante la data del ritiro effettivo e non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Questa giurisprudenza è stata poi confermata nella STFA C 184/99 del 3 aprile 2000, pubblicata in DLA 2000 p.176 segg. nella STF 8C_134/2007 del 25 febbraio 2008 consid. 3.1.
Le dimissioni da una carica in seno a una società sono un atto unilaterale soggetto a ricezione e non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche se un documento redatto in forma scritta permette meglio di stabilire le dimissioni effettive (cfr. STF 8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.). In proposito cfr. pure STF 8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003; STCA 38.2005.70 del 30 novembre 2005.
Nella STF 8C_1016/2012 del 19 agosto 2013 consid. 4.3. il Tribunale federale ha precisato che in ogni caso, la radiazione dell’iscrizione al RC di un membro dell’CdA di una SA, oppure di un socio di una SAGL, permette senza equivoci di ammettere che l’assicurato ha lasciato la società.
Il Tribunale federale nella citata DTF 126 V 134 del 31 gennaio 2000, al consid. 5c ha inoltre stabilito che il diritto all’indennità per insolvenza dev’essere negato giusta l’art. 51 cpv. 2 LADI anche per i periodi posteriori all’uscita dal Consiglio di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto.
Questo principio giurisprudenziale è stato confermato nella STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008, nella quale è stato peraltro precisato che non è necessario che la persona assicurata sia responsabile (o corresponsabile) dei problemi finanziari della società. Decisivo è invece il fatto che l’assicurato al momento dall’uscita dal CdA conoscesse l’esistenza di detti problemi che, in seguito, hanno provocato il fallimento della società.
2.5. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), nella Direttiva sulla Prassi LADI ML/AD 2004/1, relativamente ai motivi di esclusione dal diritto all’indennità per insolvenza (art. 51 cpv. 2 LADI) e, più precisamente, per quanto riguarda il momento determinante per l’uscita di un assicurato dal Consiglio di amministrazione della società in cui è (o era) impiegato, al punto 5 ha stabilito quanto segue:
" (…)
5. Per l’esclusione dal consiglio d’amministrazione di una SA è determinante la data del ritiro effettivo dal consiglio di amministrazione e non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio o della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se tuttavia le difficoltà finanziarie che hanno in conclusione causato il fallimento risalgono al periodo in cui la persona in questione deteneva ancora tale funzione, la sua esclusione dalla cerchia degli aventi diritto all’IDI ai sensi dell’articolo 51 capoverso 2 LADI si estende anche al periodo successivo al suo ritiro dal consiglio d’amministrazione. (…)” (sottolineature a opera del redattore).
2.6. Nella presente fattispecie è incontestato che la signora __________, moglie del ricorrente, sia stata iscritta al RC in qualità di amministratrice unica con diritto di firma individuale dell’impresa di costruzioni __________ dal 27 ottobre 2010 al 25 gennaio 2013 (cfr. doc. I; estratto RC reperibile al sito internet www.zefix.ch).
RI 1 è stato impiegato presso la __________ in qualità di tecnico edile e capo muratore dal 1° gennaio 2011 al 29 aprile 2014 (cfr. doc. 27; 28), data in cui la società è stata dichiarata fallita dalla Pretura del distretto di __________ (cfr. doc. 30).
L’8 maggio 2014, a seguito del fallimento della __________, il ricorrente ha inoltrato alla Cassa una richiesta di indennità per insolvenza per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 in cui ha lavorato senza percepire lo stipendio (cfr. doc. 27).
La moglie dell’assicurato anch’ella nella medesima situazione, ha fatto lo stesso (cfr. doc. 23f).
La Cassa, con decisione del 22 maggio 2014 (cfr. doc. 5), poi confermata su opposizione, ha negato a __________ il diritto alle indennità per insolvenza poiché a gennaio 2013, mese in cui ella ha dimissionato dal CdA della società, la grave situazione debitoria della __________ non poteva esserle sconosciuta. Di conseguenza, anche al qui ricorrente è stato negato il diritto alle indennità per insolvenza ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 ultima frase LADI (cfr. doc. 6; A1).
Il ricorrente dal canto suo non condivide la posizione dell’amministrazione. Egli ritiene che a partire dal momento dell’uscita della moglie dal CdA, ossia al più tardi il 25 gennaio 2013, i motivi personali di esclusione dal diritto all’indennità per insolvenza di cui all’articolo 51 cpv. 2 LADI non possano più essergli opposti (cfr. doc. I). Al riguardo il rappresentante dell’assicurato precisa che il periodo in cui l’attività lavorativa di RI 1 presso la __________ si è sovrapposto con la carica di amministratrice unica ricoperta dalla moglie in seno alla SA, sia limitato al mese di gennaio 2013, ultimo mese in cui __________ era amministratrice dell’impresa di costruzioni (cfr. doc. I pag. 4). Pertanto, il ricorrente pretende che almeno per i successivi tre mesi in cui avrebbe lavorato presso l’ex datore di lavoro prima del fallimento, egli debba avere diritto alle indennità per insolvenza (cfr. doc. I pag. 5 e 6).
2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale rileva dapprima che il patrocinatore del ricorrente sostiene a torto che dopo le dimissioni della moglie dal CdA della società, RI 1 abbia lavorato presso l’ex datore di lavoro per un periodo di tre mesi.
Al riguardo va osservato che, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4; 2.5.), la giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che per l’esclusione dal consiglio di amministrazione di una SA è determinante la data del ritiro effettivo dal consiglio di amministrazione ossia dal momento in cui le dimissioni diventano effettive (cfr. consid. 2.4.; 2.5.; al riguardo cfr. anche Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, ed Schulthess, Ginevra – Zurigo – Basilea 2014, ad art. 31, pag. 349).
RI 1 nell’atto di opposizione ha indicato che la moglie con scritto del 20 dicembre 2012 aveva inoltrato le sue dimissioni dal CdA per la fine dell’anno 2012 (cfr. doc. 4 pag. 2; 20).
Tuttavia, nel caso in esame non si ravvisano all’inserto elementi atti a dimostrare che le dimissioni della moglie del ricorrente per la fine del mese di dicembre 2012, di cui allo scritto del 20 dicembre 2012 (cfr. doc. 20), siano state validamente notificate alla __________, non essendo tale documento controfirmato per accettazione o perlomeno per ricevuta da un organo societario (cfr. doc. 20). Pertanto, facendo difetto ogni prova a favore della ricezione delle dimissioni della carica di amministratrice unica di __________ per il 31 dicembre 2012, quale data determinante per l’uscita dal CdA occorre prendere in considerazione quella della cancellazione dell’iscrizione al RC, ovvero il 25 gennaio 2013 (in questo senso cfr. STF 8C_134/2007 del 25 febbraio 2008, consid. 3.1.).
A tal proposito giova evidenziare che, comunque, l’insorgente nel suo atto ricorsuale non pretende il contrario, anzi, anch’egli ha collocato la data di uscita della moglie dal CdA al 25 gennaio 2013 (cfr. doc. I pag. 4).
In ogni caso, come si vedrà meglio in seguito, anche ammettendo che le dimissioni dal CdA di __________ siano divenute effettive già per la fine del mese di dicembre 2012 come sostenuto nell’opposizione (cfr. doc. 4 pag. 2), nulla cambierebbe all’esito della presente vertenza.
Questo Tribunale rileva che, sia che __________ abbia lasciato il CdA a fine dicembre 2012 oppure il 25 gennaio 2013, resta il fatto che il ricorrente ha lavorato presso la __________ fino alla data del fallimento di quest’ultima, ossia il 29 aprile 2014 (cfr. doc. 30).
Pertanto complessivamente RI 1, dopo l’uscita della moglie dal CdA, è stato impiegato presso l’ex datore di lavoro per un periodo superiore a un anno e non per soli tre mesi come da lui sostenuto.
Ad ogni modo, il fatto che RI 1 sia stato impiegato presso la __________ per più di un anno dopo le dimissioni della moglie dal CdA della SA non è d’ausilio al ricorrente.
In effetti, dalle tavole processuali emerge in maniera chiara che __________, in qualità di amministratrice unica della __________, al momento dell’uscita dal CdA era a conoscenza della precaria situazione debitoria della società.
Questa conclusione s’impone avantutto dall’analisi degli estratti delle esecuzioni in corso a carico della __________ ottenuti dalla Cassa nel maggio 2014 nell’ambito delle verifiche del diritto alle indennità per insolvenza del ricorrente e di __________ (cfr. doc. 23 e 23f).
Da tale estratto del 16 maggio 2014 (cfr. doc. 23) emerge che fino al 25 gennaio 2013 le procedure esecutive nei confronti della __________ ammontavano a fr. 142'894.08, tra cui una comminatoria di fallimento per un credito di fr. 45'058.35, il tutto a fronte di un capitale sociale liberato di fr. 50'000.-- (cfr. estratto RC reperibile al sito internet www.zefix.ch).
Per questa ragione, appare evidente che al momento dell’uscita dal CdA, la grave situazione finanziaria della società che in seguito ne ha causato il fallimento (al riguardo giova constatare che dall’estratto delle esecuzioni in corso, doc. 23, risulta che dopo l’uscita dal CdA della moglie la situazione debitoria della SA ha continuato a deteriorarsi accumulando fino al suo fallimento ben quaranta esecuzioni per complessivi fr. 287'889.65) era ben nota all’allora amministratrice unica e moglie dell’assicurato.
Anche ammettendo che le dimissioni dal CdA di __________ fossero divenute effettive già per la fine del mese di dicembre 2012, nulla cambierebbe all’esito della presente vertenza posto che già a quella data la SA era oggetto di procedure esecutive a suo carico per fr. 85'595.-- (tra cui una comminatoria di fallimento per fr. 45'058.35; cfr. doc. 23) e che quindi la grave situazione finanziaria della __________ era a lei ben nota già nel dicembre 2012.
Del resto, tale conclusione si giustifica anche alla luce delle considerazioni dell’assicurato stesso esposte sia in sede di opposizione, che nell’atto ricorsuale. In effetti, il rappresentante legale del ricorrente, ha affermato che __________ i, durante la sua attività di amministratrice unica della __________, nonostante avesse fatto il possibile per ripristinare la grave situazione debitoria della SA preoccupandosi di pagare nei limiti del possibile le sue posizioni debitorie, resasi conto che i suoi sforzi erano comunque vani, ha dato le dimissioni dal CdA (cfr. doc. 4 pag. 1; I pag. 3 e 6).
Questa Corte non mette in dubbio la diligenza con cui la signora __________ ha svolto il proprio compito di amministratrice unica della SA e gli sforzi profusi per cercare di sanare la situazione debitoria della società. Ciò risulta, tuttavia, ininfluente. Si ricorda infatti che la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. STF 8C_705/2007 del 6 maggio 2008) ha stabilito che non è necessario per negare il diritto alle indennità per insolvenza che l’assicurato, ex membro del CdA, sia responsabile del fallimento della società. Determinante è invece che l’assicurato al momento dell’uscita dal CdA fosse a conoscenza delle difficoltà economiche della SA che ne hanno in seguito provocato il fallimento.
Nel caso in esame, emerge proprio dalle affermazioni del ricorrente stesso che sua moglie al momento dell’uscita dal CdA, era perfettamente a conoscenza della grave situazione finanziaria della società, in relazione alla quale, prima di dare le dimissioni dal CdA, si è prodigata per un tentativo di risanamento rivelatosi poi inefficiente (cfr. doc. 4 pag. 1; I pag. 3 e 6).
In esito a quanto precede, alla luce della prassi e della giurisprudenza federale e cantonale riprodotta ai considerandi precedenti, questo Tribunale trae la conclusione che, nonostante la funzione di amministratrice unica di __________ in seno alla __________ si sia conclusa alla fine del 2012 o al più tardi il 25 gennaio 2013, ella a quel momento era a conoscenza della difficile situazione finanziaria della società che ne ha, in definitiva, provocato il fallimento. Quindi, conformemente alla giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 135 del 31 gennaio 2000, alla STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008 e al punto 5 della Direttiva della SECO sulla Prassi LADI ML/AD 2004/1, l’esclusione della moglie dalla cerchia degli aventi diritto all’indennità per insolvenza ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LADI deve essere estesa anche per il periodo successivo al suo ritiro dal CdA.
Di conseguenza, in conformità con l’ultima frase del predetto articolo di legge e indipendentemente dal fatto che il ricorrente dopo l’uscita della moglie dal CdA abbia lavorato presso la __________ ancora per un periodo di più di un anno - periodo in cui la stessa ha comunque continuato ad accumulare debiti fino al suo fallimento (cfr. doc. 23) -, il diritto alle indennità per insolvenza deve essere negato anche a RI 1.
Pertanto, la decisione su opposizione del 24 giugno 2014 deve, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti