Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2014.51

 

DC/sc

Lugano

15 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 agosto 2014 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 4 agosto 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 27 maggio 2014 (cfr. doc. 3/2) con la quale aveva negato a RI 1, iscrittosi per il collocamento dal 1° aprile 2014, il diritto all’indennità di disoccupazione per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in __________.

 

                                         Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:

 

" (…)

3.   In concreto, il signor RI 1, dopo vari impieghi nel settore finanziario in __________, è stato alle "dipendenze della ditta __________, __________, quale direttore operativo, dal 11 ottobre 2004 al 31 marzo 2014.

 

Dalla dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero emerge che egli ha presentato, in data 10/11 marzo 2006, domanda d'iscrizione all' __________. (__________), indicando di essersi trasferito 1 marzo 2006 da __________ (__________), Via __________, a __________ (CH), __________. In data 19 aprile 2006 ha acquistato a __________ un appartamento di 3 1/2 locali, in un condominio sito in __________, e, stante l'attestazione di domicilio rilasciato dal Comune di __________ il 24 marzo 2014, risulta essere residente presso detto indirizzo dal 1 febbraio 2007. È titolare di un permesso di domicilio C CE/AELS e di una licenza di condurre svizzera rilasciata il 5 ottobre 2007 nonché detentore di un veicolo immatricolato in Ticino in data 9 marzo 2009. Risulta essere affiliato presso la cassa malati __________ e quale medico curante indica il Dr. __________ c/o Centro medico di __________.

 

Per quanto attiene alle relazioni personali, dalla citata audizione 13 maggio 2014 emerge che la moglie dell'assicurato risiederebbe a __________, nell'appartamento di sua proprietà in __________, unitamente ai figli __________ e __________, ambedue ancora in età scolastica, ovvero di 15 rispettivamente 13 anni. L'interessato ha dichiarato inoltre di risiedere presso la famiglia a __________ durante il fine settimana, mentre, sia prima che dopo l'iscrizione in disoccupazione, starebbe a __________ dal lunedì al venerdì. Alla domanda "Per quale motivo non risiede con sua moglie e i vostri figli" ha risposto "poiché nostro figlio __________ necessitava di un'assistenza specialistica sia a livello scolastico sia dal profilo medico. Attualmente necessita unicamente un'assistenza a livello scolastico. Per questo motivo con mia moglie abbiamo deciso unicamente il mio trasferimento in Ticino per motivi professionali". Tant'è che egli qualifica i suoi legami con la Svizzera come "professionali".

 

In merito al fatto che nell'appartamento di sua proprietà a __________ risulti vivere la signora __________, l'assicurato ha peraltro indicato che si tratta di una collega di lunga data e non di una compagna. Essa vi avrebbe preso dimora dal 1 gennaio 2014 senza pagare alcun affitto, e, in quanto residente a __________, lo utilizzerebbe liberamente quando non rientra a __________ (cfr. verbale audizione 13 maggio 2014).

 

4.   Ora, si rammenta anzitutto come per concludere circa l'esistenza di un'effettiva dimora in Svizzera non sia determinante il luogo nel quale l'assicurato si è annunciato, paga le imposte o adempie altri obblighi civici (cfr. Prassi LADI B141; STF C 149/01 del 13 marzo 2002 consid. 3) e non basta che l'assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno 2006, consid. 2.6). Inoltre, una dimora destinata unicamente alla ricerca di lavoro non costituisce una residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (BORIS RUBIN, op. citata, ad Art. 8 N 11).

 

In tal senso, pure la l'iscrizione a Registro di commercio come gerente di una società a garanzia limitata, non appare sufficiente, in concreto, per ammettere la residenza in Svizzera conformemente all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

5.   Occorre constatare infatti, che le persone con le quali il signor RI 1 conserva presumibilmente i rapporti più stretti, come la moglie ed i figli, abitano a __________. È quindi necessario concludere, secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che egli abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in __________, mentre i legami con la Svizzera sono, come detto, di natura professionale.

 

Nulla cambia al riguardo il fatto che l'opponente potrebbe ospitare durante il fine settimana la famiglia nel suo appartamento a __________, dove vive, perlomeno in parte, anche la signora __________. Infatti, il centro di vita e degli interessi dei figli e della moglie - e di conseguenza del signor RI 1 - rimane comunque laddove essi sono scolarizzati e soggiornano regolarmente e dove egli ha fatto ritorno settimanalmente quando lavorava in Ticino.

 

Pertanto, indipendentemente dalla questione di dover riconoscere o meno all'interessato la dimora a __________, si sottolinea come già per il fatto, che egli non ha il centro delle proprie relazioni personali, in Svizzera e quindi non soddisfa una delle condizioni cumulative ed indispensabili di cui sopra (cfr. pto. 2.2), non sia possibile ammettere che egli risieda in Svizzera conformemente agli artt. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

 

Infatti, si rammenta che tutti i precitati presupposti relativi alla dimora abituale in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ovvero risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione di continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali; cfr. pto. 2.2) devono essere adempiute cumulativamente durante il periodo di disoccupazione (cfr. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Basel Genf München 2007 Rz 181; STF C 290/03 del 6 marzo 2003 consid. 6.2 e riferimenti citati' Prassi LADI ID B136).

 

Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, il luogo di dimora della famiglia - in cui è costituito di regola pure il centro delle relazioni personali - non è quindi solo un criterio (qualsiasi) di valutazione, bensì un elemento determinante di un presupposto indispensabile per il diritto all'indennità. (…)"  (Doc. B)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore sostiene che l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione visto che egli ha continuato a risiedere ininterrottamente in Svizzera anche dopo la cessazione del suo rapporto lavorativo con la __________, che ha acquistato un appartamento a __________ nel 2006, che soltanto per un certo periodo e con l'accordo della moglie, ha ospitato saltuariamente a __________ una collega che aveva problemi di salute e inoltre che è stato ritenuto idoneo a fungere da gerente di una società a garanzia limitata, regolarmente iscritta a Registro di commercio in quanto domiciliato in Svizzera.

 

                                         Infine, il rappresentante dell'assicurato ha rilevato:

 

" (…)

Da ultimo, è d'uopo rilevare come la Sezione del lavoro abbia completamente sorvolato su tutta una serie di aspetti messi in evidenza nell'opposizione, che portano tutti inevitabilmente a concludere come l'assicurato abbia il proprio domicilio effettivo in territorio elvetico e, di conseguenza, adempia a tutti i requisiti posti dalla LADI per poter beneficiare delle indennità di disoccupazione. In particolare, l'autorità amministrativa non ha tenuto conto del fatto che il signor RI 1:

 

 

-     guida un'automobile acquistata ed immatricolata in Svizzera, con targhe elvetiche;

-     da ormai un decennio è regolarmente affiliato alla Cassa malati __________ e, in caso di problemi di salute, si reca esclusivamente dal suo medico curante a __________ (non avendo nemmeno più un medico di fiducia in __________ e non usufruendo del Servizio Sanitario __________ da dieci anni);

-     non ha un'utenza telefonica mobile svizzera per il semplice motivo che, trascorrendo gran parte della sua giornata in ufficio, aveva a disposizione tutti i mezzi di comunicazione che gli necessitavano direttamente sul posto di lavoro;

-     ha il suo conto principale intestato presso la Banca __________, su cui ha trasferito tutti i suoi risparmi e quelli della famiglia, mentre in __________ ha soltanto un conto corrente cointestato con la moglie per le spese quotidiane, che alimenta tramite versamenti in contanti a __________ dopo aver prelevato dal conto svizzero;

-     dichiara il proprio reddito in Svizzera dal 2006: se fosse stato realmente un frontaliere, sarebbe stato assoggettato al corrispondente regime fiscale (imposte alle fonte/ristorni);

-     è stato membro di un'associazione in Svizzera. (…)" (Doc. I)

 

                                         A titolo cautelativo il rappresentante dell'assicurato ha chiesto  che a RI 1 venga riconosciuto lo statuto di vero frontaliero atipico (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta dell'8 ottobre 2014 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. doc. II).

 

                               1.4.   Il 17 ottobre 2014 il rappresentante dell'assicurato ha inviato alcune fatture dell'__________ inerenti il periodo successivo al licenziamento (cfr. doc. V).

                                         Al riguardo il 4 novembre 2014 la Sezione del lavoro ha comunicato che questa documentazione non muta le conclusioni esposte nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 1° aprile 2014 abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                          In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

 

                                         In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

 

                                         Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

 

" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

 

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

 

                                         In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5, l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:

 

" (…)

3.

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

 

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

 

                                         Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.

 

                                         In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

 

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

 

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

 

                                         In una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione. Le motivazioni sono state così riassunte nella RtiD I-2014 pag. 376-377:

 

" (…)

In effetti, anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risulta che lo stesso, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).

Egli non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2012, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI."

 

                                         In un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014 il TCA è arrivato alla medesima conclusione nel caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in __________.

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in __________, che ha un'abitazione di sua proprietà in __________, presso la quale ritorna settimanalmente e in un'altra località, sempre in __________, situata a pochi chilometri di distanza, vivono la moglie da cui è separato da molti anni, e i suoi due figli.

 

                               2.2.   La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha stabilito che:

 

" (…)

LAVORATORE FRONTALIERO

Art. 1 lett. F, art. 65 RB; art. 56 RA

 

Definizione

 

A24  Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4 segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

A25  L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27 segg.

 

         Determinazione della residenza

 

A26  I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in base ai n. marg. A76 segg.

 

         Veri lavoratori frontalieri: pendolari giornalieri e settimanali

 

A27  Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.

 

A28  Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni liberi.

 

                             Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

(…)

 

Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore frontaliero

 

A34   Lo status di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.

 

         Costituiscono un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività; essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono stabiliti e in cui risiedono.

 

A35   Un trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

 

A36   La durata dello status di lavoratore frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

 

(…)

 

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art. 11 RA

 

Definizione

 

A76  Per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

 

A77  La nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1 lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori frontalieri).

 

A78  Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile.

 

         Le nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga misura.

 

         Importanza della residenza

 

A79  La nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (capitolo D).

         Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

 

         Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

 

A80  Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

 

A81  La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

 

A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

 

A83  Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.

 

 

         Determinazione della residenza

 

A84  La determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

 

A85  Conformemente all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

 

         • durata e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;

 

         • situazione della persona in oggetto, inclusi

 

           • il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse pianificato.

 

             Indicano ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

             a)  l’attività all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale o del miglioramento delle competenze linguistiche;

              b)  l’attività all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio accademico);

             c)  l’attività era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

 

           • la situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi vitali;

 

           • lo svolgimento di un’attività non remunerata;

 

           • nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

 

           • la situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

 

           • lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

 

         Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

         Þ Esempio

 

             Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.

 

         Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

 

A86 Per stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un accordo17.

 

A87  Se gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per l’erogazione provvisoria di prestazioni.”

 

                                         In una Direttiva del 24 ottobre 2013 denominata Regolamento 883.

                                         Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico" la SECO si è così espressa:

 

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

 

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta orma senza eccezioni allo stato di residenza."

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie RI 1, nato nel 1957, è stato sentito dalla Sezione del lavoro il 13 maggio 2014.

 

                                         Nel relativo verbale di audizione figurano in particolare le seguenti indicazioni:

 

" (…)

D:  Può fornire le generalità di sua moglie e dei suoi figli?

R:  __________ (moglie), __________, n. i. 11.06.1999 (figlio, __________, n. il 23.08.2001 (figlio)

 

D:  Dove risiedono sua moglie e i suoi figli? A quale indirizzo?

R:  __________ (__________), __________.

 

D:  Sua moglie esercita attività lavorativa?

R:  No.

 

D:  I suoi figli frequentano le scuole? Quali?

R:  __________ frequenta il 1° anno al Liceo __________. __________ frequenta la prima media presso l'Istituto __________.

 

D:  Per quale motivo non risiede con sua moglie e i vostri figli?

R:  Poiché nostro figlio __________ necessitava di un'assistenza specialistica sia a livello scolastico sia dal profilo medico. Attualmente necessita unicamente un'assistenza a livello scolastico. Per questo motivo con mia moglie abbiamo deciso unicamente il mio trasferimento in Ticino per motivo professionali.

 

D:  Ha un veicolo? Quale è la sua immatricolazione?

R:  Sì, una __________ immatricolata TI __________, immatricolata il 09.03.2011.

 

D:  Durante quali giorni risiede a __________?

R:  Dal lunedì al venerdì, sia prima, sia dopo l'iscrizione in disoccupazione.

 

D:  Durante quali giorni risiede presso la sua famiglia a __________?

R:  Durante il fine settimana.

 

D:  Quale è la sua cassa malattia?

R:  __________.

 

D:  Chi è il suo medico curante?

R:  Il dr. __________, c/o Centro medico di __________.

 

D:  Quali legami ha con la Svizzera?

R:  Professionali.

 

D:  È membro di società, associazioni o altri enti? Quali?

R:  Sono stato membro del __________.

 

D:  È abbonato a giornali o riviste? Quali?

R:  No.

 

D:  Come effettua le sue ricerche di lavoro?

R:  Principalmente tramite internet. (…)" (Doc. 5)

 

                                         Da quanto appena esposto emerge con evidenza che l'assicurato già quando esercitava un'attività lucrativa e anche dopo avere perso il proprio impiego, torna presso la sua famiglia a __________ durante il fine settimana.

 

                                         Come correttamente stabilito dalla Sezione del lavoro egli deve essere ritenuto un vero lavoratore frontaliere, visto che rientra in __________ una volta per settimana (cfr. i punti A24 e A28 della Circolare della SECO riprodotta al consid. 2.3).

                                         L'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce infatti che si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                         L'art. 65 cpv. 2 del Regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.

 

                                         L'art. 65 cpv. 5 lett. a del Regolamento n. 883/2004 stabilisce che il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

 

                                         In quanto lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), RI 1 ha così diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

 

                                         In quel paese, si trova del resto in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) il centro dei suoi interessi personali, soprattutto di quelli familiari.

                                         A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 4 agosto  2014 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).

 

                                         Ulteriori accertamenti non sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.).

 

                               2.4.   Per quel che riguarda la richiesta subordinata rilevato che in una sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere, cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale, e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE (giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera – sempre che soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il lavoratore va considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza. Il frontaliero «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

                                         In quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliero «vero» ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni svizzere, è abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in Svizzera, incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un paese in prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.

 

                                         La giurisprudenza Miethe sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è tuttavia più applicabile ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004 che ha sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.

                                         Il versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione spetta ormai senza eccezioni allo Stato di residenza.

                                         Differente è la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013 relativa al Reg. 883/2004, riprodotta al consid. 2.2).

 

                                         In una sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 il Tribunale federale ha, del resto, osservato:

 

" (…)

2.4. On signalera au passage que la jurisprudence  Miethe n'est que partiellement prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt  Miethe : s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement; demeurent réservées les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004 (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11  Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à la publication au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit règlement n'est toutefois pas applicable en l'espèce (  supra consid. 3.1). Il s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence  Miethe peut s'appliquer en l'espèce."

 

                                         Anche da questo profilo dunque la decisione su opposizione del 4 agosto 2014 deve essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti