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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 16 settembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 agosto 2014 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 27 agosto 2013 la Cassa di disoccupazione __________ (in seguito la Cassa) ha chiesto a RI 1, a seguito del riesame del suo incarto sulla base dell’estratto del conto individuale AVS, la restituzione della somma di fr. 19'744.20 corrispondenti a indennità di disoccupazione versate indebitamente da luglio 2010 a gennaio 2012 in ragione degli introiti percepiti per lo svolgimento della sua attività a favore della __________ di __________ non indicata alla medesima (cfr. doc. 26/28; 11/1).
1.2. Con messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2013, inviato a __________, Responsabile di Sezione della Cassa __________ di __________, RI 1, dopo avere espresso il suo sconcerto in merito alla somma richiesta in restituzione di fr. 19'744.20, ben superiore a quanto ricevuto in commissioni di apporto da luglio 2010 a gennaio 2012, e aver precisato che pensava di dover rimborsare una determinata cifra, ma non certamente di tale entità, ha chiesto, segnatamente, il dettaglio del calcolo relativo alla decisione di restituzione.
Inoltre l’assicurato ha domandato di prendere in considerazione la possibilità di condono vista la sua buona fede - avendo segnalato a chi di dovere che avrebbe ricevuto delle commissioni di apporto - e la sua situazione finanziaria supportata dall’assistenza sociale (cfr. doc. 26/30).
__________ ha risposto quanto segue:
" (…) Le comunico che riceverà i conteggi con le correzioni effettuate. Per il calcolo del salario mensile, sulla base dei certificati di salario che Lei ha ricevuto, sono stati calcolati degli stipendi mensili sulla base di una media di ca. CHF 800.00 (nei conteggi che riceverà sono indicati gli importi precisi). Tenuto conto di questi importi, sulla base delle disposizioni della Legge sugli assegni familiari, sono stati annullati anche i versamenti di questi importi. Infatti se l’assicurato percepisce un salario annuo che supera CHF 7020.00 l’assegno deve essere versato dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece l’esenzione della restituzione, deve presentare una richiesta alla Cassa che la sottoporrà alle competenti autorità cantonali. I termini sono indicati sul retro della decisione di restituzione.
(…)” (Doc. 26/30)
1.3. Il 9 settembre 2013 l’assicurato ha trasmesso alla Cassa uno scritto, in cui, dopo aver indicato che “come da istruzioni del Sig. __________ ed in riferimento alla decisione della Cassa Disoccupazione __________ con la richiesta del rimborso di CHF 19'744.20, chiedo gentilmente, in base a quanto scritto nelle condizioni per la restituzione degli importi ricevuti in eccesso, di vagliare la possibilità di un esonero (…)”, ha fatto valere la propria buona fede, sostenendo di non avere segnalato nel foglio mensile “Indicazioni della persona assicurata” l’attività a favore della __________, siccome aveva comunicato alla consulente del personale che avrebbe avuto la possibilità di un impiego presso la __________, come pure, non appena concluso, l’accordo sulle “commissioni di apporto su capitali” spettantigli da luglio 2010 a maggio 2013.
RI 1 ha, inoltre, evidenziato, da una parte, di non avere lavorato per un datore di lavoro nel periodo in questione. Dall’altra, che il rapporto di collaborazione esterna occasionale con la SA (si presentava presso la società solo quando aveva qualche potenziale cliente da appoggiare) è durato solo due mesi, da giugno a fine luglio 2010, e che ciò che ha ricevuto in seguito è relativo non a un’attività lavorativa ma a delle “commissioni di apporto”.
Egli ha, poi, asserito di presumere che nella cifra richiesta in restituzione siano conglobati anche gli assegni familiari a cui non avrebbe avuto diritto. Al riguardo egli ritiene che il presunto potenziale datore di lavoro e il suo commercialista avrebbero dovuto sapere che erano loro che avrebbero dovuto pagargli gli assegni familiari e che quindi il rimborso di tali assegni debba essere richiesto alla __________ (cfr. doc. 26/3).
1.4. Con decisione del 29 ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di condono della somma di fr. 19'744.20 interposta dall’assicurato personalmente il 9 settembre 2013 (cfr. doc. 26/3), in quanto deve essergli negata la buona fede non avendo tempestivamente annunciato l’attività svolta per la __________.
In proposito l’amministrazione ha, in particolare, osservato:
" (…)
- nel caso in esame il mancato tempestivo annuncio dell’attività svolta presso la ditta __________ non è scusabile. L’assicurato è infatti tenuto a consegnare mensilmente alla Cassa il formulario “Indicazioni della persona assicurata”, notificando qualsiasi cambiamento della propria situazione di disoccupato. All’atto della compilazione di questo formulario l’assicurato sapeva o doveva sapere che ogni attività svolta durante la disoccupazione doveva essere segnalata. Alla domanda circa lo svolgimento o meno di un’attività lavorativa durante i mesi da luglio 2010 a gennaio 2012 (domanda n. 1) il signor RI 1 ha risposto negativamente. Lo stipendio percepito in relazione alle commissioni d’apporto non è mai stato segnalato alla Cassa. Le indennità chieste in restituzione al signor RI 1 sono quindi state ottenute a seguito di una grave negligenza, per cui la buona fede non può essergli riconosciuta.
(…)” (Doc. 15)
1.5. Il 26 novembre 2013 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione di diniego del condono del 26 novembre 2013, chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione del 27 agosto 2013 con cui la Cassa gli ha chiesto il rimborso della somma di fr. 19'744.20, come pure della decisione di diniego del condono emessa il 29 ottobre 2013 dalla Sezione del lavoro e conseguentemente che sia esentato dal restituire qualsiasi importo alla Cassa.
In via subordinata, l’assicurato ha postulato il condono dal versamento della somma di fr. 19'744.20.
Al riguardo RI 1 sostiene avantutto che le indennità di disoccupazione da lui ricevute non possono essere considerate indebitamente riscosse, siccome non avrebbe conseguito alcun reddito da attività lucrativa dipendente. Egli ha precisato che in effetti dalla documentazione versata agli atti non emerge un rapporto di lavoro fra il medesimo e la __________, né che abbia ricevuto un compenso equiparabile a un salario.
L’assicurato ha pure fatto valere quanto segue:
" (…)
8)
Il signor RI 1 ritiene in questa sede opportuno evidenziare che nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere legittimo il diritto alla restituzione di CHF 19'744.20 contenuto nella decisione del 27 agosto 2013 della Cassa di disoccupazione __________ di __________, in tale evenienza ed in via subordinata viene posto il rispetto del principio della proporzionalità.
Se da un lato il rapporto di collaborazione con la ditta __________ di __________ è durato soltanto due mesi mal si capisce per quale motivo sarebbero dati gli estremi della restituzione di tutte le indennità di disoccupazione percepite. La proporzionalità della misura vuole che al massimo dovrebbero essere restituite le indennità erogate nell’arco dei due mesi sopra indicati.
9)
Nel conteggio di restituzione della Cassa di disoccupazione è compresa anche una posta di spesa riguardante gli assegni di famiglia percepiti dal signor RI 1.
Al riguardo si osserva che nella misura in cui la Cassa di disoccupazione non avrebbe dovuto versare gli assegni di famiglia questo onere spettava ex art. 6 della legge sugli assegni di famiglia (RL 6.4.1.1.) al datore di lavoro. Ne consegue che un eventuale obbligo di restituzione non dovrebbe essere fatto valere nei confronti dell’opponente ma nei confronti semmai della ditta __________ di __________.
(…)”
RI 1, inoltre, ha affermato di essere stato in buona fede, avendo notificato alla sua consulente sia la possibilità che gli si offriva di assumere un impiego presso la __________ sia il pagamento a suo favore delle commissioni percepite per i capitali apportati. Egli ha specificato che la mancata segnalazione nel formulario “Indicazioni della persona assicurata” delle commissioni percepite è dovuta al fatto che, a seguito delle notifiche effettuate all’ufficio di disoccupazione, non avrebbe ricevuto indicazioni diverse sul modo di agire (cfr. doc. 14).
1.6. La Sezione del lavoro, ritenuto che con l’opposizione l’assicurato ha postulato pure l’annullamento della decisione di restituzione emanata il 27 agosto 2013 dalla Cassa, il 25 febbraio 2014 ha inviato a quest’ultima copia dell’opposizione, fissandole un termine di dieci giorni per formulare osservazioni al riguardo (cfr. doc. 11/4).
__________, Responsabile di Sezione della Cassa __________ di __________, dopo aver ottenuto una proroga (cfr. doc. 11/2; 11/3), l’11 marzo 2014 ha asserito:
" (…) confermiamo che la nostra decisione di restituzione del 27 agosto 2013, debitamente cresciuta in giudicato, è stata emessa in quanto l’assicurato ha omesso di comunicare alla Cassa di disoccupazione lo svolgimento di attività lavorative presso la Ditta __________ di __________, così come certificato sull’estratto conto individuale AVS del sig. RI 1 e accertato presso la Ditta in parola.
(…)” (Doc. 11/1)
1.7. L’avv. RA 1, al quale la Sezione del lavoro ha inviato la presa di posizione della Cassa dell’11 marzo 2014, il 27 marzo 2014, per conto di RI 1, ha ribadito le richieste formulate in via principale e in via subordinata con l’opposizione (cfr. consid. 1.5.), e ha domandato, in via ulteriormente subordinata, che il medesimo sia tenuto a restituire alla Cassa un importo ridotto.
Il patrocinatore dell’assicurato ha rilevato che l’assicurato aveva indicato alla consulente URC esattamente quanto stava facendo e ha precisato, in particolare, che non è dato capire sulla scorta di quali elementi la Cassa abbia tratto il convincimento dell’avvenuta esistenza di un rapporto di lavoro fra il suo assistito e la __________ (cfr. doc. 10).
1.8. La Sezione del lavoro, il 20 agosto 2014, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il provvedimento del 29 ottobre 2013 di diniego del condono, poiché in concreto non sarebbe adempiuto il presupposto della buona fede, a prescindere dalla situazione economica dell’assicurato.
L’amministrazione ha, inoltre, sottolineato:
" (…)
4.2 Per quanto riguarda la richiesta di rivalutazione dell’importo chiesto in restituzione dalla Cassa, poiché ritenuto eccessivo, va precisato che i fatti in base ai quali una Cassa di disoccupazione ha preso la decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (art. 95 cpv. 1 LADI) non possono più essere riesaminati in occasione di una procedura di condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DLA 2003, n. 12 pag. 122). Tuttavia, è possibile chiedere alla Cassa il pagamento rateale dell’importo chiesto in restituzione.
(…)” (Doc. A)
1.9. Contro la decisione su opposizione del 20 agosto 2014, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, di annullare la stessa, la decisione di restituzione del 27 agosto 2013 della Cassa e la decisione di diniego del condono del 29 ottobre 2013.
In via subordinata, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione, della decisione di restituzione del 27 agosto 2013 della Cassa e della decisione di diniego del condono del 29 ottobre 2013, nonché l’accoglimento della domanda di condono del 9 settembre 2013 (cfr. doc. I pag. 8, 9).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto:
" (…)
3)
In data 27 agosto 2013 la Cassa di compensazione AVS ha provveduto alla revisione dei conteggi relativi al ricorrente e ha emesso un ordine di restituzione dell’importo di CHF19’744.20 pari alle prestazioni erogate comprensive degli assegni familiari versati a RI 1.
Il 09 settembre 2013 RI 1 contestava i contenuti della decisione della Cassa di compensazione AVS ed in via subordinata chiedeva il condono di quanto gli veniva chiesto di restituire.
(…)
Nel caso di specie, dalla documentazione versata agli atti dal signor RI 1 non emerge un rapporto di lavoro fra la ditta __________ di __________ ed il signor RI 1. Non emerge d’altro canto che il signor RI 1 abbia ricevuto dalla suddetta ditta un compenso equiparabile ad un salario. Commissioni di intermediazione vengono versate da istituti di credito a procacciatori esterni senza che gli stessi vengano integrati come dipendenti di una banca o di una finanziaria.
Non emerge dai rapporti fra i due un rapporto di subordine, come voluto dall’art. 320 CO, che possa in qualche modo giustificare un salario regolare e continuativo a favore del signor RI 1.
Il signor RI 1 non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa dipendente.
I compensi che il signor RI 1 ha ottenuto soltanto a seguito di un lungo iter extra giudiziario sono le retrocessioni corrispondenti all’apporto di capitali.
Vengono a mancare le premesse che indicherebbero che il signor RI 1 abbia svolto un’attività di salariato per la ditta sopra ricordata.
(…)
9)
Il signor RI 1, così come già indicato in sede di opposizione, ritiene opportuno evidenziare che in ogni caso la richiesta di restituzione di CHF 19'744.20 risulta sproporzionata ed eccessiva, stante che le indennità effettivamente percepite, assommano a CHF 16'155.--. La rimanenza è costituita da assegni familiari che, se del caso e nella misura in cui si dovesse riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro fra il qui ricorrente e la ditta __________ di __________, dovrebbero essere assunti e restituiti dalla datrice di lavoro.
(…)” (Doc. I)
1.10. Nella sua risposta dell’8 ottobre 2014 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.11. L’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha presentato il 21 ottobre 2014 un atto di replica al quale ha allegato della documentazione (cfr. doc. V; H-M).
1.12. Il 5 novembre 2014 la Sezione del lavoro ha preso posizione al riguardo (cfr.doc. IX).
1.13. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L’art. 95 cpv. 3 LADI prevede che la cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L’art. 56 cpv. 1 LPGA enuncia che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
2.3. Nella presente evenienza, come visto nei fatti, il 9 settembre 2013 RI 1 ha inoltrato contro l’ordine di restituzione emesso il 27 agosto 2013 dalla Cassa un atto, nel quale, dopo aver indicato che “come da istruzioni del Sig. __________ ed in riferimento alla decisione della Cassa Disoccupazione __________ con la richiesta del rimborso di CHF 19'744.20, chiedo gentilmente, in base a quanto scritto nelle condizioni per la restituzione degli importi ricevuti in eccesso, di vagliare la possibilità di un esonero (…)”, facendo valere la propria buona fede, ha sollevato censure riguardanti, almeno implicitamente, il principio della restituzione (asserendo di non avere lavorato per un datore di lavoro nel periodo in questione da luglio 2010 a gennaio 2012), nonché l’entità dell’importo da rimborsare (affermando che in ogni caso il rapporto di collaborazione esterna occasionale con la __________ è durato solo due mesi, da giugno a fine luglio 2010, e che gli assegni familiari a cui non avrebbe avuto diritto da parte della Cassa devono semmai essere restituiti dalla società; cfr. doc. 26/3).
Al riguardo giova, peraltro, rilevare che l’assicurato già il 28 agosto 2013 con un messaggio di posta elettronica indirizzato a __________, Responsabile di Sezione della Cassa __________ di __________, aveva manifestato i proprio dubbi in merito al conteggio effettuato dalla Cassa per determinare la somma da rimborsare (cfr. doc. 26/30; 26/31).
La Cassa, dopo aver fatto compilare al ricorrente il questionario relativo alla richiesta di condono (cfr. doc. 26/2), l’11 ottobre 2013 ha semplicemente trasmesso l’incarto dell’insorgente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 26/1).
Il 29 ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha emanato una decisione con cui ha respinto la domanda di condono della somma di fr. 19'744.20 inoltrata dall’assicurato, in quanto deve essergli negata la buona fede (cfr. doc. 15).
L’insorgente, rappresentato dall’avv. RA 1, il 26 novembre 2013, ha interposto opposizione contro la decisione del 29 ottobre 2013, chiedendo l’annullamento, oltre che di quest’ultima, anche della decisione di restituzione emessa il 27 agosto 2013 dalla Cassa, affermando che le indennità di disoccupazione da lui percepite non possono essere considerate indebitamente riscosse, visto che non avrebbe svolto alcuna attività di salariato nel lasso di tempo determinante e che avendo comunque collaborato con la __________ per soli due mesi, il principio della proporzionalità vuole che al massimo siano richieste in restituzione le prestazioni ricevute nei due mesi in questione e non tutte le indennità percepite (cfr. doc. 14).
La Sezione del lavoro, considerata la richiesta di annullamento della decisione di restituzione della Cassa contenuta nell’opposizione del 26 novembre 2013, ha trasmesso copia di quest’ultima per osservazioni alla Cassa (cfr. doc. 11/4), la quale l’11 marzo 2014 ha riconfermato l’ordine di restituzione (cfr. doc. 11/1).
L’avv. RA 1, preso visione delle osservazioni della Cassa, il 27 marzo 2014 ha nuovamente postulato pure l’annullamento della decisione di restituzione del 27 agosto 2013, precisando, in particolare, che non è dato capire sulla scorta di quali elementi la Cassa tragga il convincimento dell’avvenuta esistenza di un rapporto di lavoro fra il suo assistito e la __________ (cfr. doc. 10).
La Sezione del lavoro ha confermato il diniego del condono con decisione su opposizione del 20 agosto 2014 (cfr. doc. A).
L’assicurato ha impugnato la decisione su opposizione del 20 agosto 2014 davanti a questo Tribunale.
L’interessato, in via subordinata, ha chiesto di accogliere la sua domanda di condono, ma in via principale ha chiesto l’annullamento, oltre che della decisione su opposizione, della decisione di restituzione del 27 agosto 2013 della Cassa (cfr. doc. I pag. 8-9), contestando un’altra volta sia il principio della restituzione in quanto non avrebbe svolto alcuna attività salariale, che l’importo del rimborso, sostenendo di aver in ogni caso collaborato solo due mesi con la __________ e che la restituzione degli assegni familiari deve essere chiesta alla SA (cfr. doc. I).
2.4. Nel caso di specie il TCA, tutto ben considerato, ritiene, da una parte, che la Cassa abbia erroneamente qualificato lo scritto del ricorrente del 9 settembre 2013 contro l’ordine di restituzione del 27 agosto 2013 unicamente quale domanda di condono, trasmettendolo per competenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 26/1).
Dall’altra, che la Sezione del lavoro a torto sia entrata immediatamente nel merito della richiesta di condono, senza considerare l’atto del 9 settembre 2013 anche quale opposizione all’ordine di restituzione del 27 agosto 2013 e ritrasmetterlo alla Cassa per quanto di sua competenza.
In effetti da un attento esame degli atti di causa e, in particolare, alla luce dei dubbi espressi dall’assicurato con il messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2013 alla Cassa circa il calcolo dell’importo da rimborsare (cfr. doc. 26/30; consid. 1.2.), nonché delle censure formulate, perlomeno implicitamente, nello scritto del 9 settembre 2013 in relazione al principio della restituzione e della relativa entità (cfr. doc. 26/3; consid. 1.3.), emerge che l’intenzione dell’insorgente è sempre stata, dal momento dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 27 agosto 2013, quella di contestare quest’ultimo (obiettando, da un lato, che l’accordo con la __________ sia stato definito un contratto di lavoro, dall’altro, che comunque si siano considerati i mesi da luglio 2010 a gennaio 2012 quando il rapporto di collaborazione con la SA è durato solo due mesi da giugno a luglio 2010 e che il rimborso degli assegni familiari sia stato chiesto a lui e non alla SA; cfr. doc. 26/3), oltre che di chiedere il condono.
La Cassa, pertanto, avrebbe dovuto dapprima pronunciarsi, emettendo una decisione su opposizione, in merito alle obiezioni sollevate con lo scritto del 9 settembre 2013 riguardanti il principio della restituzione, nonché all’importo da rimborsare (cfr. consid. 2.3.).
In ogni caso, in virtù del principio della buona fede (cfr. art. 2 CC), la Cassa e/o la Sezione del lavoro avrebbero dovuto almeno interpellare l’interessato circa le sue reali intenzioni al fine di chiarire se il medesimo intendeva chiedere soltanto il condono o anche contestare l’ordine di restituzione.
La contestazione concernente il principio della restituzione, come pure il relativo ammontare è, del resto, stata ribadita dall’insorgente nell’opposizione contro la decisione del 29 ottobre 2013 con cui la Sezione del lavoro gli ha negato il condono (cfr. doc. 14; consid. 1.5.) e anche nel ricorso al TCA (cfr. doc. I; consid. 1.9.).
Al riguardo è utile evidenziare che la Sezione del lavoro, dopo aver preso visione dell’opposizione del 26 novembre 2013 e constatato che il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordine di restituzione del 27 agosto 2013, ha peraltro inviato copia della medesima alla Cassa per osservazioni (cfr. doc. 11/4; consid. 1.6.).
La Cassa non era, dunque, legittimata ad astenersi dal decidere circa il principio e l’importo della restituzione delle indennità di disoccupazione e a trasmettere la domanda di condono del 9 settembre 2013 alla Sezione del lavoro perché la trattasse immediatamente, come se la decisione del 27 agosto 2013 fosse cresciuta in giudicato (cfr. STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 4.2.2.)
Ne discende che la decisione del 29 ottobre 2013 con cui la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il condono della somma di fr. 19'744.20 e la decisione su opposizione del 20 agosto 2014 con cui è stato confermato il provvedimento del 29 ottobre 2013 sono state emesse prematuramente (cfr. STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 4.2.2.; STCA 42.2013.4 del 18 dicembre 2013).
In simili condizioni, la decisione su opposizione impugnata e la decisione del 29 ottobre 2013 devono essere annullate e gli atti trasmessi alla Cassa perché si pronunci sull’opposizione interposta nel settembre 2013 contro l’ordine di restituzione del 27 agosto 2013.
La Sezione del lavoro deciderà nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuto in giudicato il provvedimento relativo alla restituzione di delle indennità di disoccupazione percepite da luglio 2010 a gennaio 2012 (cfr. consid. 2.1.).
2.5. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 20 agosto 2014 e la decisione del 29 ottobre 2013 sono annullate.
§§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa perché si pronunci sull’opposizione interposta contro l’ordine di restituzione del 27 agosto 2013 ed emetta una decisione su opposizione al riguardo.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti