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Raccomandata |
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Incarto
n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 novembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 settembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 30 settembre 2014 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 29 luglio 2013 (cfr. doc. 4) con il quale aveva negato ad RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza ex art. 51 segg. LADI, in ragione del mancato rispetto dell’obbligo generale di diminuire il danno (cfr. doc. B).
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste (cfr. doc. I).
Il patrocinatore del ricorrente ritiene che all’assicurato non si possa rimproverare di non aver fatto il possibile per recuperare il suo credito salariale.
In particolare egli sostiene che il ricorrente non si sarebbe mai disinteressato della sua situazione, soprattutto per quanto riguarda il periodo susseguente alla fine del rapporto di lavoro. Infine egli, ancora prima del termine del suo rapporto di lavoro, ha fatto sottoscrivere un riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro.
Inoltre 13 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro ha fatto spiccare un precetto esecutivo.
L'assicurato è poi passato regolarmente in ditta a rivendicare verbalmente le proprie pretese salariali.
Al riguardo il patrocinatore dell'assicurato ha rilevato:
" (…)
La situazione venutasi a creare in quel periodo è opportunamente descritta dalla signora __________, che allora svolgeva la funzione di contabile della ditta, nell'allegato scritto rivolto al qui ricorrente, con riserva di ulteriori precisazioni in sede di testimonianza dinnanzi a questo lodevole Tribunale:
" Il signor __________, amministratore unico della __________, in relazione ai suoi arretrati, prometteva che una volta incassati gli introiti dei clienti ritardatari avrebbe onorato le pendenze nei suoi confronti.
Confermo inoltre che, in seguito alle tante promesse dell'amministratore unico, lei mi contattava settimanalmente per essere messo a conoscenza della situazione di liquidità di __________ che per quel periodo aveva ritardi d'incasso da parte dei clienti che di riflesso non permetteva il pagamento regolare del suo salario.
Nello specifico ricordo che attendeva il pagamento da parte delle __________, __________ e __________ che gli avrebbe permesso di far fronte ai suoi impegni.
Le posso confermare che i dipendenti ancora in forza che vantavano anche loro degli arretrati di stipendi correnti sono andati in priorità di pagamento e hanno ricevuto i salari fino al mese di maggio 2014 a suo discapito."
(cfr. lett. 31.10.2014 __________ a signor RI 1, doc. E).
(...)
In data 10 giugno 2014 il Pretore di __________ ha decretato il fallimento della __________.
La circostanza è giunta come un fulmine a ciel sereno per il qui ricorrente che, malgrado a conoscenza dei sopra descritti problemi di liquidità, era convinto che la società avrebbe potuto far fronte ai suoi impegni, non da ultimo quelli salariali sia nei confronti dei dipendenti ancora in organico che nei suoi. (…)" (Doc. I, pag. 3-4)
Secondo il rappresentante dell'assicurato quest'ultimo non ha commesso una grave negligenza alla luce delle circostanze così riassunte:
" (…)
a) Prima della fine del rapporto di lavoro, segnatamente in data 27.01.2014 il lavoratore ha avuto cura di farsi rilasciare un riconoscimento di debito dal datore di lavoro (doc. C), affinché l'ammontare del credito salariale non potesse essere messo in discussione.
b) Dopo soli 13 giorni dalla fine del rapporto di lavoro il lavoratore ha inoltrato una domanda di esecuzione nei confronti di __________, dimostrando così al datore di lavoro in modo chiaro la serietà della sua rivendicazione. A questo proposito si aggiunga che il signor RI 1 non era all'epoca assistito né dal sindacato né da un legale e quindi, un simile passo costituiva per lui la misura necessaria per procedere all'incasso forzato. Non conosceva personalmente per contro le azioni previste dalla legge per ottenere il rigetto dell'opposizione interposta dal debitore.
c) Nel periodo successivo egli si è recato regolarmente, con frequenza settimanale (va considerato che ha iniziato a lavorare in un nuovo posto già a far tempo dal mese di febbraio 2014 e quindi era impegnato durante la giornata lavorativa) presso l'ex datore di lavoro, segnatamente dall'amministratore unico signor __________, rivendicando verbalmente le sue pretese salariali.
Il signor __________ rispondeva con delle promesse, adducendo la mancanza di liquidità causata dal ritardo di pagamento di diversi importanti clienti.
d) Il signor RI 1, ricevendo tali promesse, contattava anche regolarmente la contabile della ditta signora __________ per verificare se le motivazioni del datore di lavoro avevano un fondamento o fossero semplici pretesti, ricevendo puntuali conferme nel senso che effettivamente la ditta stava attendendo l'incasso di ingenti somme da clienti ritardatari (cfr. dichiarazione doc. E).
Questa circostanza alimentava la convinzione e la fiducia del qui ricorrente che in buona fede credeva nell'effettiva possibilità d'incasso dei salari arretrati.
e) I pagamenti sono di fatto arrivati ed il datore di lavoro ha preferito saldare i salari dei dipendenti in organico a discapito di RI 1 (cfr. dichiarazione doc. E):
f) Il fallimento è intervenuto in data 10 giugno 2014 e quindi 3 mesi e 15 giorni la ricezione del precetto esecutivo con l'opposizione del datore di lavoro. (…)" (Doc. I, pag. 5-6)
In particolare il rappresentante dell'assicurato sottolinea che il fallimento è intervenuto dopo soli 3 mesi e 15 giorni dalla ricezione del precetto esecutivo, senza che l'assicurato potesse avere alcun sospetto circa la gravità della situazione finanziaria della ditta.
Quali mezzi di prova il patrocinatore di RI 1 ha indicato:
" (…)
Richiamo incarto CO 1; incarto UEF (fallimento __________); testi e meglio signora __________ ex contabile della ditta; signori __________ (ora presso __________), __________ (ora presso __________) e __________ (ora presso __________), ex colleghi di lavoro; interrogatorio del ricorrente e del signor __________, amministratore unico della fallita. (…)" (doc. I, pag. 6)
1.3. Nella sua risposta di causa del 14 novembre 2014 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
a) in data 01 marzo 2012 il ricorrente ha iniziato la propria attività lavorativa presso la Spettabile __________ in qualità di venditore;
b) l'attività si è protratta fino al 31 gennaio 2014;
c) il Sig. RI 1 non è stato retribuito per il periodo di lavoro svolto dal 01 ottobre 2013 al 31 gennaio 2014, oltre che alle vacanze 2014. Inoltre vi sono degli scoperti parziali per i salari dal mese di giugno 2012;
d) in data 13 febbraio 2014 l'assicurato spicca un precetto esecutivo a cui il debitore fa opposizione il 21 febbraio 2014;
e) il ricorrente comunica alla Cassa che, dopo l'opposizione al precetto e fino al fallimento avvenuto il 10 giugno 2014, regolarmente due volte alla settimana rivendicava oralmente al suo ex datore di lavoro le spettanze arretrate. Le promesse di pagamenti di acconti fatte dal Signor __________, amministratore unico della ditta __________, non sono mai state mantenute;
f) il datore di lavoro, oltre alle differenze salariali non versate già a partire da giugno 2012, da ottobre 2013 non ha più versato lo stipendio, opponendosi al precetto esecutivo e non ha mai mantenuto le promesse di pagamenti di acconti settimanali, come sostenuto dal ricorrente. Ciò considerato perciò l'assicurato avrebbe dovuto intuire che rischiava seriamente di non più ricevere le sue spettanze arretrate, poiché non era mai stato versato neppure un acconto a sancire la buona fede della ditta. (…)" (Doc. III)
1.4. Con scritto del 17 settembre 2014 l'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha riproposto i mezzi di prova indicati nel ricorso.
in diritto
2.1. L’oggetto del contendere è circoscritto alla questione di sapere se la Cassa fosse legittimata a negare ad RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza previste all’art. 51 e segg. LADI.
Più precisamente andrà valutato se rettamente o meno la Cassa ha considerato insufficienti e intempestivi gli sforzi intrapresi dall’assicurato per recuperare il suo credito salariale nei confronti dell’ex datore di lavoro.
2.2. L’art. 55 cpv. 1 LADI prevede che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all’indennità per insolvenza, l’assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l’incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia i grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 p. 49 seg., l’Alta Corte ha stabilito che l’obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all’art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l’assicurato ha violato l’obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l’assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l’assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura d’esecuzione o intentando un’azione legale contro di lui.
In quell'occasione l'Alta Corte ha stabilito che l'assicurato non aveva in ogni caso commesso una colpa grave ed ha rilevato:
" 3.2 Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat, ist für eine Leistungsverweigerung wegen Verletzung der Schadenminderungspflicht ein schweres Verschulden vorausgesetzt, wobei im Einzelfall aufgrund der Umstände zu entscheiden ist, ob der Arbeitnehmer genügend und rechtzeitig reagiert hat (Urteil F. vom 6. Februar 2006, Erw. 3.1, C 270/05). Es kann dabei nicht verlangt werden, dass er sich juristisch fehlerlos verhält (Urteil F. vom 21. Dezember 2005, Erw. 3.2, C 63/05). Geht die Beschwerde führende Arbeitslosenkasse bereits von einer Verletzung der Schadenminderungspflicht aus, wenn ein Versicherter nach Ablauf einer dreissigtägigen Zahlungsfrist nicht mittels Betreibung oder Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber vorgeht, verkennt sie die Realitäten im Arbeitsleben und geht über das hinaus, was in der Rechtsprechung in der Regel verlangt wird. So erfüllte ein Versicherter die Schadenminderungspflicht, als er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er unzuständigenorts eine Lohnklage einreichte und nach dem Unzuständigkeitsentscheid nach weiteren ca. 50 Tagen beim zuständigen Gericht klagte (Urteil F. vom 21. Dezember 2005, C 63/05). Im Urteil G. vom 19. Oktober 2006 (C 163/06) hat ein Versicherter nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während rund 4 1/2 Monaten nichts Aktenkundiges unternommen, hingegen glaubhaft gemacht, dass er verschiedentlich telefonisch intervenierte. Im konkreten Einzelfall hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die Schadenminderungspflicht als nicht verletzt erachtet. Würde jede Forderung, die nicht innert dreissig Tagen beglichen wird, eingeklagt, stünde das Justizsystem am Anschlag. Solches entspräche nicht einem Vorgehen, das jedem vernünftigen Menschen als selbstverständlich erscheint, was aber erforderlich ist, um bei Nichtbefolgen einer entsprechenden Verhaltensregel von einem groben Verschulden auszugehen.
3.3 Schliesslich wendet die Beschwerdeführerin ein, man habe dem Versicherten auf seine telefonische Anfrage am 30. September 2005 dringend empfohlen, seine Forderung mittels Betreibung geltend zu machen. Anstatt dies zu befolgen, habe er angegeben, vorerst die genauen Beträge der offenen Benzin- und Telefonrechnungen sowie die Lohnbeträge zusammenstellen zu müssen. Das schwere Verschulden des Beschwerdegegners sei anzunehmen, weil er der klaren Anweisung der Arbeitslosenkasse keine Folge geleistet habe.
Diesbezüglich ist mit dem kantonalen Gericht indessen festzuhalten, dass eine Anfangs Oktober 2005 eingeleitete Betreibung auf den entstandenen Schaden keinen Einfluss mehr haben konnte, nachdem bereits mit Entscheid vom 18. Oktober 2005 über die Gesellschaft der Konkurs eröffnet wurde. Ob nach der telefonischen Erkundigung und Beratung am 30. September 2005 noch weitere Schritte hätten unternommen werden müssen, ist damit für die Frage der Verletzung der Schadenminderungspflicht irrelevant.
Zusammenfassend steht fest, dass, soweit eine Verletzung der Schadenminderungspflicht überhaupt anzunehmen wäre, eine solche nach den gesamten Umständen jedenfalls nicht derart schwer wiegt, dass sie mit einer Leistungsverweigerung zu sanktionieren ist."
(DLA 2007 pag. 51-52)
In un’altra sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2012 p. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell’obbligo di ridurre il danno secondo l’art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all’assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L’assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:
" 5.
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.
6.
En l'espèce, les rapports de travail ont initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques. L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au 31 janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13 ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que fixés dans la convention du 7 février 2011.
Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin 2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif. L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté."
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Infine, in una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.3. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
" Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro
1. Secondo l’art. 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura.
Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
2. Secondo la giurisprudenza federale, l’insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all’IDI.
In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per insolvenza.
3. Per contro, il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.
4. Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).
5. Di conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6. In linea di massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.
Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno."
2.4. Nell'evenienza concreta dagli atti dell'incarto emerge che, ancora prima della fine del rapporto di lavoro (il 31 gennaio 2014), RI 1 ha fatto sottoscrivere all'amministrazione della ditta __________ un riconoscimento di debito di fr. 18'975.40 (cfr. doc. C).
Già il 13 febbraio 2014 l'assicurato ha poi fatto spiccare un precetto esecutivo al quale l'amministratore della ditta ha formulato un'opposizione il 21 febbraio 2014 (cfr. doc. D).
Nelle settimane successive, secondo la dichiarazione - non contestata dall'amministrazione - di __________, già contabile della __________, il ricorrente ha settimanalmente chiesto informazioni sulla liquidità della ditta ricevendo l'indicazione che quest'ultima stava attendendo il pagamento delle fatture da parte di alcuni clienti e che con i soldi incassati avrebbe poi fatto fronte ai suoi impegni (ciò che è peraltro avvenuto per gli altri dipendenti, cfr. doc. E).
Il 10 giugno 2014 la società è poi fallita.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a torto, la Cassa nel caso concreto ha ritenuto che l'assicurato abbia commesso una negligenza grave. Visti i passi da lui subito intrapresi per rivendicare le proprie pretese salariali (riconoscimento di debito e precetto esecutivo), la costante richiesta di informazioni che hanno confermato la reale possibilità di pagamento dei salari arretrati e il breve tempo trascorso tra l'opposizione al precetto esecutivo (21 febbraio 2014) e il fallimento della ditta (10 giugno 2014) all'assicurato può essere imputata al massimo una lieve negligenza per non avere avviato immediatamente una procedura giudiziaria (cfr. DLA 2007 pag. 51-52 riprodotta al consid. 2.2 e STCA 38.2013.56 del 3 dicembre 2013).
In conclusione questo Tribunale ritiene, dunque, che il ricorrente non abbia violato gravemente l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
Di conseguenza la decisione su opposizione del 30 settembre 2014 deve essere annullata.
2.5. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 30 settembre 2014 è annullata.
§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del diritto all’indennità per insolvenza.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà all'assicurato fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti