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Raccomandata |
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Incarto
n.
rs/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 novembre 2010 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, l’11 novembre 2014, ha inviato al TCA uno scritto denominato “Ricorso: mancato versamento, indennità di disoccupazione” del seguente tenore:
" Presento ricorso, tengo a precisare:
in precedenza, ho già esposto, denuncia/querela penale per il mancato versamento delle indennità di disoccupazione. Il Ministero pubblico decide: decreto di non luogo a procedere, PG __________, 30.01.2012.
Il 20 ottobre 2014 ho inviato i miei documenti giudiziari per conoscenza, l’ispettore del lavoro a Bellinzona.
Il 25 ottobre 2014 ho inviato lettera presentando le mie motivazioni. Il 29 ottobre 2014 ricevo nuovamente decreto di non luogo a procedere deciso, Ministero pubblico.
Personalmente richiedo unicamente il versamento delle indennità di disoccupazione bloccate, con interessi attivi maturati dal 2009 fino ad oggi 2014. Nel caso in cui fosse necessario allegare documenti in merito, rimango a completa disposizione.
(…)” (Doc. I)
1.2. Il 12 novembre 2014 il Presidente di questa Corte, preso atto che lo scritto dell’11 novembre 2014 è intitolato “Ricorso: mancato versamento, indennità di disoccupazione”, come pure che non indica la controparte e rilevato quindi che l’impugnativa non ossequia i requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per completare il proprio ricorso, specificando tra l’altro che all’atto di ricorso va allegata la decisione contro la quale si intende ricorrere.
RI 1 è, peraltro, stato resto attento del fatto che trascorso infruttuoso il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. II).
1.3. RI 1, il 17 novembre 2014, ha trasmesso al TCA il seguente scritto:
" RICORSO
Tribunale cantonale delle assicurazioni / in materia di assicurazione contro la disoccupazione
Descrizione:
Il 19 luglio 2006, ricevo lettera Comune di __________, per il quale, attraverso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, di Bellinzona, mi invita presentarmi, presso l'Associazione __________
, per un colloquio di lavoro, (allego documento).
Di seguito, sottopongo per verifica, il medesimo contratto lavorativo, a un rappresentante legale. Avvocato __________, (allego lettere). Tengo a precisare: l'incontro tra le parti in, non è mai avvenuto. Quali siano le ragioni, sono sconosciute.
Di seguito, al termine del rapporto di lavoro con la medesima associazione, mi presento reco presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________ per iscrivermi, per la ricerca di un nuovo
impiego.
Non ho presentato le ricerche di lavoro per 15 giorni, di seguito il collocatore Signor ____________________, decide di penalizzarmi per le mancate ricerche e segnala all'ispettorato del lavoro Signor __________. Il medesimo ispettore, decide di sospendere il versamento delle indennità di disoccupazione. Ritiene e sostiene, non idoneo al collocamento. Di seguito, presento e inoltro ricorso; al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di disoccupazione.
Tribunale cantonale delle assicurazioni, decisione, 12 luglio 2010. (allego)
Il 2 marzo 2009, segnalo la mia vicenda lavorativa, Dipartimento federale dell'economia DFE.
Segreteria di Stato dell'economia SECO a Berna, (allego documenti).
Il 5 giugno 2008, ricevo lettera Divisione della giustizia Bellinzona, Avvocato __________.(allego documento).
Il 10 ottobre 2008, ricevo documento scritto, __________ cantonali Signor __________. L'8 giugno 2009, mi sono recato, presso lo Studio Medico Dott. __________, descrivendo e mostrando la mia documentazione personale, (allego documento).
Il 1 aprile 2009, ricevo documento scritto, Repubblica e Cantone Ticino, Il Consiglio di Stato. (allego documento).
Motivazioni:
L'attività lavorativa per il quale mi sono occupato: autista responsabile trasporto di detenuti per il __________.
Attività illegale, senza una formazione specifica nel merito, senza inoltre la licenza di condurre in regola, necessaria e indispensabile per tale trasporto. Necessita la categoria D1 professionale. Una retribuzione inaccettabile, ridicola e vergognosa. Al termine dell'attività lavorativa descritta, mi sono state create, innumerevoli problemi, di ogni genere. Tengo a precisare: L'Ufficio regionale di collocamento URC di __________, come pure il Consiglio di Stato,
Dipartimento federale SECO, conoscono perfettamente tale vicenda, (allego documenti).
Conclusioni:
Pertanto richiedo, il versamento delle indennità di disoccupazione e gli interessi attivi maturati: dal 2009 fino ad oggi 2014. Ho rilasciato una breve intervista personale, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, inerente, all'attività per il quale mi sono occupato. Il Quotidiano del 26 aprile 2008. __________. (allego documento)." (Doc. III)
A tale atto RI 1 ha allegato copiosa documentazione, fra cui una sentenza 38.2009.106 emessa da questa Corte il 12 luglio 2010 che ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dal medesimo contro una decisione su opposizione del 16 dicembre 2009 con cui la Sezione del lavoro aveva stabilito la sua inidoneità al collocamento dal 17 marzo 2009. La decisione su opposizione è stata annullata e gli atti sono stati rinviati alla Sezione del lavoro per procedere a ulteriori accertamenti al fine di stabilire, da una parte, tramite una nuova perizia psichiatrica, da svolgere alla presenza dell’assicurato, se lo stesso potesse o meno essere considerato idoneo al collocamento dal profilo oggettivo. Dall’altra, la sua idoneità al collocamento dal lato soggettivo, acclarando se il medesimo fosse disponibile a cercare e ad accettare un’occupazione oppure no (cfr. doc. B2).
1.4. Da un accertamento esperito dal TCA è emerso che a seguito della sentenza 38.2009.106 del 12 luglio 2010 la Sezione del lavoro, dopo aver ordinato una perizia a cura della dr. med. __________, con decisione 9 novembre 2010 ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo dal 17 marzo 2009 sino al 21 ottobre 2009 - fine del termine quadro (cfr. doc. IV; IV1).
Inoltre, rispondendo a una richiesta di questo Tribunale (cfr. doc. V), il 19 novembre 2014 la Sezione del lavoro ha indicato:
" (…)
- la decisione 9 novembre 2011 è stata intimata via raccomandata (cfr. pag. 3 allegato inviato ieri),
- si tratta dell'ultima decisione emessa dall'UG,
- contro la decisione in questione al nostro ufficio non è stata inoltrata nessuna opposizione,
- il signor RI 1 non è attualmente iscritto in disoccupazione."
(Doc. VI)
1.5. Il 20 novembre 2014 al TCA è pervenuta da parte dell’assicurato copia di una lettera in cui l’Associazione __________ ha comunicato a RI 1 che il contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 ottobre 2008 non sarebbe stato rinnovato (cfr. doc. VII; VII1).
1.6. Questa Corte, il 20 novembre 2014, ha inviato a RI 1 il seguente scritto:
" con riferimento al suo ricorso dell’11 novembre 2014, le segnaliamo che siccome la sua impugnativa non indicava, in particolare, il nominativo della controparte, né la decisione su opposizione contro cui intendeva ricorrere, il Presidente del TCA le ha assegnato un termine di 15 giorni per provvedere alla sua completazione.
Il suo successivo scritto del 17 novembre 2014 non contiene ancora tali indicazioni.
Da un accertamento effettuato dal TCA è inoltre emerso che la Sezione del lavoro, a seguito della sentenza di rinvio 38.2009.106 emanata da questo Tribunale il 12 luglio 2010, ha emesso, il 9 novembre 2010, una decisione di inidoneità al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2009 (cfr. doc. IV1), contro la quale non risulta essere stata interposta opposizione.
Al riguardo le trasmettiamo i doc. IV+1, V e VI con un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte." (Doc. VIII)
Il 21 novembre 2014 RI 1, trasmettendo ulteriori documenti (cfr. doc. C1-18), ha risposto:
" (…)
Confermo, quanto descritto in precedenza, ossia: non ho presentato le ricerche di lavoro per un mese. Tribunale cantonale delle assicurazioni decisione, 12 luglio 2010. L'ufficio regionale di
collocamento di __________, il consulente URC, __________, decide di penalizzarmi, 15 giorni e segnalare, ispettorato del lavoro, ufficio giuridico di Bellinzona per una valutazione nel merito.
Il mese successivo durante il colloquio, ho consegnato le miei ricerche, al medesimo consulente URC, Signor __________. Ho richiesto, di voler discuterne, con il Capo sezione, Signor __________, URC __________. La mia volontà, di cambiare il collocatore in quanto, si manifestano malumori ed incomprensioni. Non ho ricevuto nessun riscontro in merito. Di seguito, mi reco presso lo Studio medico Dott. __________. Descrivendo la mia situazione personale
lavorativa e finanziaria, di assoluta precarietà. Mostrando la mia documentazione. L'ispettore __________, mi impone ed obbliga presentarmi, Studio medico Dott.ssa __________, per una visita specialistica.
Inizialmente ho rifiutato, non ritenendo necessario, in quanto già discusso ampiamente , con il mio medico di fiducia. Mi suggerisce in ogni modo e mi consiglia, di presentarmi ugualmente.
Sarei stato penalizzando, per il mancato incontro.
La sezione del lavoro di Bellinzona, come pure URC di __________ e l'ispettore __________, sapevano perfettamente, l'attività svolta, Associazione __________. Ho segnalato le problematiche,
al collocatore Signor __________, in particolare; licenza di condurre non in regola. Di seguito, il Signor __________, mi impone ed obbliga frequentare, il corso di scuola guida D1 professionale.
Privo di licenza di condurre in regola, (allego documento).
Non condivido assolutamente, le descrizioni presentate e motivate: Avv. __________, tantomeno Avv. __________ servizio giuridico. Ho richiesto, di poter organizzare un incontro personale, con il capo sede, Signor __________ (allego documento). Ho
richiesto al Signor __________, il documento dettagliato, dei diversi consulenti (allego documento).
Non mai riscontrato discussioni, con altri consulenti URC. Ho sempre presentato puntualmente, le mie ricerche di lavoro. L'esperienza vissuta, Associazione __________, mi ha creato innumerevoli problematiche, di ogni genere. In particolar modo, il mancato incontro, Avvocato __________. Ho sottoposto per verifica, il contratto di lavoro.
Ho ricevuto, le motivazioni scritte, Consigliere di Stato On. __________, 23.07.2007/23.01.2008.
Pertanto, richiedo che vengano versate le indennità di disoccupazione, con interessi attivi maturati fino ad oggi. Esigo, delle motivazioni e osservazioni valide, dalla sezione del lavoro, inerente all'attività di cui mi sono occupato (Associazione __________). Dai diversi documenti, in mio possesso, nessuno fa riferimento al contratto di lavoro stipulato e in particolare, l'attività di autista responsabile trasporto detenuti.
Richiedo di annullare le diverse decisioni emesse, URC di __________, sezione del lavoro e dell'ufficio giuridico, di Bellinzona. Non condivido assolutamente le motivazioni, già confermate.
Tengo a precisare, l'Ufficio federale, Segreteria di Stato, ha esposto ampiamente le proprie motivazioni nel merito. Non ha assolutamente confermato e descritto, di non essere non idoneo al collocamento. Considerando un'autorità superiore di vigilanza. Consigliera federale __________, (allego documento). Per quale motivo la sezione del lavoro, URC di __________, Ufficio giuridico di Bellinzona, non descrivono assolutamente che tipo di attività svolta e quali mansioni.
Oltretutto, sono stato obbligato ad accettare, questo tipo di lavoro. Se mi fossi rifiutato, sarei stato penalizzato in ogni modo. In quanto, la legge federale in materia lavorativa, prevede di accettare, qualsiasi attività. Sono state emesse ed esposte diverse denunce/querele/penali e segnale al Ministero Pubblico (allego documenti)." (Doc. IX)
1.7. Il 28 novembre 2014 RI 1 ha trasmesso al TCA ulteriori documenti (cfr. doc. X; D1-7).
in diritto
2.1. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
2.2. Per quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:
" Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."
Le questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un altro servizio".
Quest'ultima disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv. 2).
Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro".
2.3. Nella presente fattispecie, come visto nei fatti, RI 1, l’11 novembre 2014, ha inoltrato al TCA uno scritto denominato “Ricorso: mancato versamento, indennità di disoccupazione” (cfr. doc. I; consid. 1.1.).
Egli, tuttavia, né in tale occasione, né a seguito della richiesta di completamento del ricorso da parte del TCA (cfr. doc. II; consid. 1.2.), ha allegato una decisione su opposizione o perlomeno una decisione emessa nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, né ha indicato la controparte (cfr. doc. I; III).
L’assicurato ha comunque evidenziato, sia nell’atto di “ricorso” che nello scritto del 17 novembre 2014, di postulare il versamento delle indennità di disoccupazione dal 2009 (cfr. doc. I; III).
Inoltre egli ha trasmesso la sentenza 38.2009.106 emanata dal TCA il 12 luglio 2010 che ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso contro la decisione su opposizione del 16 dicembre 2009 con cui la Sezione del lavoro l’aveva ritenuto inidoneo al collocamento dal 17 marzo 2009, rinviando gli atti all’amministrazione per esperire ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente in merito all’idoneità al collocamento di RI 1 (cfr. doc. B2; consid. 1.3.).
Da un accertamento effettuato dal TCA è, pure, emerso che la Sezione del lavoro, a seguito della sentenza di rinvio 38.2009.106 emanata da questo Tribunale il 12 luglio 2010, ha emesso, il 9 novembre 2010, una decisione di inidoneità al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2009 (cfr. doc. IV1; consid. 1.4.), contro la quale non risulta essere stata interposta opposizione e che risulta essere stata l’ultima decisione emessa nei confronti dell’assicurato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. VI; consid. 1.4.).
Sottoposta la decisione del 9 novembre 2010, unitamente ad altra documentazione, a RI 1 (cfr. doc. VIII; consid. 1.6.), quest’ultimo ha ripetuto di richiedere le indennità di disoccupazione con interessi attivi, come pure l’annullamento dei provvedimenti della Sezione del lavoro (cfr. doc. IX; consid. 1.6.).
In simili condizioni, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che l’assicurato con il “ricorso” dell’11 novembre 2014 abbia voluto contestare il diniego del diritto alle prestazione LADI stabilito dalla Sezione del lavoro decretandone l’inidoneità al collocamento dal 17 marzo 2009, ossia la decisione del 9 novembre 2010.
2.4. Correttamente la Sezione del lavoro, sulla decisione del 9 novembre 2010, ha indicato che contro la stessa, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione per iscritto presso la stessa amministrazione (cfr. doc. IV1).
Il presente ricorso è, dunque, irricevibile.
Gli atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini l'opposizione dell'assicurato (cfr. STCA 38.2011.16 del 10 febbraio 2011).
In una sentenza K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza K 12/98 del 9 aprile 1998 consid. 2,)".
Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra, n. 16 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 6 LPAmm in vigore dal 1° marzo 2014 applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca; art. 4 cpv. 1 vLpamm).
2.5. Questa Corte ritiene, in ogni caso, utile evidenziare che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, l’opposizione contro una decisione deve essere inoltrata entro 30 giorni presso il servizio che l’ha notificata, come del resto è stato indicato sulla decisione del 9 novembre 2010 (cfr. doc. IV1).
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Se il termine di opposizione è spirato, l’amministrazione non entra nel merito di un’opposizione tardiva, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr., per quanto riguarda i ricorsi tardivi, DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
In proposito cfr. STCA 38.2013.64 del 4 dicembre 2013.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini l'opposizione dell'assicurato.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti