Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2014.73

 

rs

Lugano

26 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell'11 dicembre 2014 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento,

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’11 dicembre 2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 20 ottobre 2014 (cfr. doc. A2) con cui aveva sospeso RI 1 per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 20 maggio al 19 agosto 2014 precedente l’annuncio per il collocamento del 20 agosto 2014 (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione dell’11 dicembre 2014 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto una riduzione della penalità inflittagli da dieci a cinque giorni di sospensione.

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:

 

" Posso essere d’accordo per il mese di maggio e giugno anche se lavoravo a tempo pieno e non sapevo le vostre regole, non essendo mai iscritto all’URC. Per il mese di luglio e agosto invece faccio una ferma opposizione visto che io avendo solo 21 anni ero e sono tuttora alla ricerca di un posto di tirocinio come operatore di edifici e infrastrutture e/o decoratore 3D.

Sapete benissimo che se un giovane trova un posto di tirocinio non può e non ha bisogno di iscriversi alla Cassa di disoccupazione!!!

Quando mi sono iscritto allo sportello in data 20.08.2014 mi è stata consegnata la tabella da compilare per il mese corrente (agosto) e il mese prima (luglio).

Quindi avete le prove in mano dei miei sforzi per trovare un datore di lavoro!!! Un nuovo apprendistato!!!

Io per i motivi elencati sopra chiedo che i giorni di sospensione vengano dimezzati.

Giorni di sospensione richiesti per ogni mese:

2 giorni per maggio / 3 giorni per giugno / 0 giorni per luglio / 0 giorni per agosto. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 7 gennaio 2015 l'URC, ritenuto che non vi siano le condizioni tali da poter modificare la propria decisione, ha confermato la correttezza della sospensione applicata all’assicurato (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel lasso di tempo dal 20 maggio al 19 agosto 2014 precedente l’iscrizione in disoccupazione, rispettivamente se l’entità della sanzione inflittagli (10 giorni di sospensione) è corretta oppure no.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, nato il 20 aprile 1993 (cfr. doc. 3), nel mese di settembre 2011 ha ottenuto l’attestato di capacità federale quale panettiere-pasticciere, lavorando dal 2009 presso la Panetteria __________ di __________ con soddisfazione dell’azienda (cfr. doc. 5, 9).

 

                                         Dal 2011 al 2013 il ricorrente è rimasto alle dipendenze della Panetteria __________ (cfr. doc. 4; 7).

                                         Nel 2013 l'assicurato ha lavorato quale operaio presso __________, partner ufficiale del __________ (cfr. www.__________). Più specificatamente egli si è occupato del supporto alla squadra logistica, del montaggio di strutture, di allestimenti e decorazioni, dello sgombero dei materiali (tavoli, sedie, palchi ecc.) e della pulizia (cfr. doc. 4; 8). Dal novembre 2013 al 30 giugno 2014, mediante incarichi a tempo determinato, egli è stato attivo quale operaio presso il __________ (cfr. doc. 4; 6).

 

                                         Il 20 agosto 2014 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il diritto alle prestazioni con effetto da quella data (cfr. doc. 14).

 

                                         Al momento dell’annuncio per il collocamento l’URC ha rilevato che il ricorrente, per quanto concerne gli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione, e meglio dal 20 maggio al 19 agosto 2014, non ha documentato alcuna ricerca di impiego per i mesi di maggio e agosto 2014, mentre ha comprovato due ricerche per il mese di giugno 2014 e due ricerche per il mese di luglio 2014 (cfr. doc. 28).

                                         Il consulente del personale, il 18 settembre 2014, gli ha quindi inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 28 settembre 2014, il fatto di non avere intrapreso sforzi al fine di reperire una nuova occupazione nei periodi 20-31 maggio e 1°-19 agosto 2014 e di avere compiuto insufficienti ricerche nei mesi di giugno e luglio 2014, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 61).

 

                                         Il 25 settembre 2014 l’assicurato ha risposto quanto segue:

 

" Maggio – giugno – luglio ho sempre lavorato al 100% o quasi e non mi aspettavo di certo, di trovarmi a casa di punto in bianco!

Per agosto avete tutte le prove dei miei sforzi per trovare un apprendistato o un posto di lavoro!

Tabella di agosto consegnata al piano terra del vostro stabile!

Adesso allego altre 5 prove!” (Doc. 58)

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, con decisione formale del 20 ottobre 2014, indicando che le motivazioni presentate nella lettera del 25 settembre 2014 in risposta alla Richiesta di giustificazione non potevano essere accettate, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per dieci giorni (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 dicembre 2014 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Per quanto attiene, dapprima, all’arco di tempo dal 20 maggio al 30 giugno 2014, va osservato che l’URC ha considerato non valido il comportamento di RI 1 che, da una parte, non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro nel periodo 20-31 maggio 2014, dall’altra, ha svolto due ricerche nel mese di giugno 2014 (cfr. doc. A2; A1).

                                         L’assicurato, nell’atto ricorsuale, ha manifestato il proprio accordo con la decisione dell’URC di sospenderlo in relazione al periodo 20-31 maggio 2014 e al mese di giugno 2014 (cfr. doc. I).

 

                                         Questa Corte ritiene, comunque, utile rilevare che in effetti dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” compilato e sottoscritto il 20 agosto 2014 dall’insorgente non risulta alcuna ricerca relativa al periodo 20-31 maggio 2014 (cfr. doc. 48).

                                         Per il mese di giugno 2014 sono state indicate tre ricerche d’impiego, ossia il 5 giugno 2014 quale custode presso il __________, il 24 giugno 2014 come apprendista operatore di edifici e infrastrutture per la __________ e il 26 giugno 2014 nuovamente in qualità di apprendista operatore di edifici e infrastrutture per __________ di __________ (cfr. doc. 48=30; 49; 50).

 

                                         A prescindere dall’aspetto qualitativo, le ricerche effettuate nel mese di giugno 2014 sono in ogni caso insufficienti già dal profilo quantitativo.

 

                                         A tale proposito giova ribadire che la giurisprudenza cantonale ha stabilito, quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; DTF 139 V 524 consid. 2.1.4.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.

 

                                         L’assicurato, perciò, non solo non ha intrapreso alcuno sforzo al fine di reperire un’occupazione dal 20 al 31 maggio 2014, ma ha pure svolto delle ricerche di impiego insufficienti nel mese di giugno 2014.

 

                                         Il ricorrente, del resto, non si è trovato senza occupazione di punto in bianco, come da lui asserito (cfr. doc. 58), visto che con scritto del febbraio 2014 il __________ l’aveva informato che il suo incarico di lavoro veniva prolungato per l’ultima volta con scadenza al 30 giugno 2014 (cfr. doc. 6).

 

                                         Relativamente, poi, alla censura formulata dall’assicurato, ossia che nei mesi di maggio e giugno 2014 lavorava a tempo pieno (cfr. doc. I), questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).

                                         Il tempo necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2011.49 del 19 luglio 2011 consid. 2.7. e STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007 consid. 2.7.

 

                               2.8.   Per quanto concerne il mese di luglio e il periodo 1°-19 agosto 2014, l’amministrazione ha sospeso l’assicurato, ritenendo che il medesimo avesse compiuto delle insufficienti ricerche di lavoro nel mese di luglio 2014 e nessuna ricerca dal 1° al 19 agosto 2014 (cfr. consid. 1.1.; doc. A1; A3).

 

                                         Nel modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del 20 agosto 2014 l’insorgente ha indicato di aver compiuto cinque ricerche sempre quale apprendista operatore di edifici e infrastrutture (il 5 luglio 2014 presso __________ e __________, il 10 luglio 2014 presso __________ e l’__________, il 20 luglio 2014 presso __________) e nessuno sforzo nel lasso di tempo 1°-19 agosto 2014 (cfr. doc. 48=30).

 

                                         In concreto è rilevante, oltre alla circostanza che effettivamente delle cinque candidature del mese di luglio 2014 segnate sul citato formulario soltanto due - presso __________ e l’__________ - risultano comprovate da uno scritto del potenziale datore di lavoro (cfr. doc. A3; 31), pure il fatto che l’assicurato ha ricercato esclusivamente un posto per un nuovo apprendistato quale operatore di edifici e infrastrutture.

                                         Tale modo di procedere non si rivela conforme all’obbligo di ridurre il danno vigente in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione che impone di non limitare le ricerche a un determinato settore professionale (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         E’ vero che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524 e già citata sopra, ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati, nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico, purché questo offra posti liberi.

                                         E’ altrettanto, vero, tuttavia, che in concreto l’assicurato, nato nel 1993, benché nel 2013 e 2014, prima della disoccupazione, abbia avuto delle esperienze lavorative che gli hanno permesso di occuparsi della logistica, del montaggio di strutture, di allestimenti e decorazioni, dello sgombero dei materiali (tavoli, sedie, palchi ecc.) e della pulizia (cfr. consid. 2.6.), nel 2011 ha conseguito l’attestato di capacità quale panettiere-pasticciere e ha lavorato dal 2009 fino al 2013 in tale settore (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Egli, pertanto, avrebbe dovuto, nel mese di luglio 2014 e nel periodo 1°-19 agosto 2014 antecedenti all’iscrizione in disoccupazione, intensificare le ricerche di impiego, postulando anche per occupazioni nel suo settore di formazione di panettiere e pasticciere (cfr. STCA 38.2014.34 del 14 luglio 2014 consid. 2.10.), come pure in altri ambiti professionali dove ci fosse stata offerta di lavoro.

                                         A quest’ultimo proposito non va d’altronde dimenticato che l’art. 16 cpv. 3bis LADI, come evidenziato dall’URC nel Piano d’azione sottoscritto dal ricorrente il 29 agosto 2014 (cfr. doc. 21), enuncia che il capoverso 2 lettera b del medesimo articolo (“Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall’obbligo di accettazione un’occupazione che non tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato”) non si applica alle persone minori di 30 anni.

                                     

                               2.9.   Da quanto precede discende che l’insorgente dal 20 al 31 maggio 2014, nei mesi di giugno e luglio 2014 e dal 1° al 19 agosto 2014 ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3., 2.7.; 2.8.).

 

                                         Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).

 

                             2.10.   RI 1, nel ricorso, riferendosi alle mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento ha fatto valere di non aver saputo le regole vigenti, non essendosi mai iscritto prima all’URC (cfr. doc. I, consid. 1.2.).

 

                                         Questo Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente in relazione al periodo 20 maggio – 19 agosto 2014.

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).                                       

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

 

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

 

                             2.11.   Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.

 

                                         In primo luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 20 agosto 2014 per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.

 

                                          In secondo luogo, in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

 

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         In particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

 

 

                                         Inoltre nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.

 

                                          L’insorgente non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione.

 

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa di mancate ricerche di lavoro nei periodi 20-31 maggio 2014 e 1°-19 agosto 2014 e di insufficienti ricerche di impiego nei mesi di giugno e luglio 2014.

 

                             2.13.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (2 giorni di sospensione a causa delle mancate ricerche di lavoro nel lasso di tempo 20-31 maggio 2014 + 3 giorni di sospensione per le insufficienti ricerche di giugno 2014 + 3 giorni di sospensione per le insufficienti ricerche di luglio 2014 + 2 giorni di sospensione a causa delle mancate ricerche dal 1° al 19 agosto 2014; cfr. consid. 1.1.; doc. A1; A2).

                                     

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Tutto ben considerato la penalità di dieci giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di impiego nel periodo precedente l’annuncio per il collocamento del 20 agosto 2014, e meglio per mancati sforzi dal 20 al 31 maggio 2014 e dal 1° al 19 agosto 2014, nonché per insufficienti ricerche nei mesi di giugno e luglio 2014, in concreto, risulta quindi conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

 

                                         La decisione su opposizione dell’11 dicembre 2014 contestata deve, pertanto, essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti