accomandata

 

 

Incarto n.
38.2014.74

 

rs

Lugano

16 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 novembre 2014 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 26 novembre 2014 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 23 ottobre 2014 (cfr. Doc. A3) con la quale ha sospeso RI 1 per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non essersi presentato ad un colloquio di consulenza previsto per il 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 senza avvisare della sua assenza.

                                         Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:

 

" (…) In primo luogo giova ricordare che l’assicurato ha reagito solo dopo aver ricevuto la richiesta di giustificazione da parte del suo consulente del personale. L’assicurato in sede di opposizione sostiene di aver fatto dei tentativi per avvisare il suo consulente ma di aver sempre trovato la linea “spesso” occupata. È’ vero che il traffico telefonico in entrata è piuttosto intenso, ma questa giustificazione non può essere accolta dallo scrivente. Il signor RI 1 produce pure un certificato medico che attesta la mezza giornata di inabilità, rilasciato dal dr. Med. __________ in data 3.11.2014, che risulta essere tardivo rispetto all’evento in causa. Da rilevare che da accertamenti effettuati dal nostro Ufficio presso la Cassa disoccupazione __________ nell’IPA del mese di ottobre 2014, questa malattia non è stata annotata dall’assicurato sull’IPA (indicazioni persona assicurata).

Di conseguenza anche avendo a posteriori giustificato la sua assenza con un certificato medico, la stessa doveva essere correttamente preannunciata al proprio consulente, azione che il signor RI 1 non ha eseguito. Nel computo dell’entità della sanzione è stata considerata anche la recidiva, essendo già stato nel passato sanzionato, di conseguenza 5 giorni di sospensione rispecchiano il principio di proporzionalità.

(…)” (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il ripristino delle indennità decurtate nel mese di ottobre 2014.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto che l’URC non avrebbe tenuto in alcuna considerazione quanto spiegato per iscritto, ancora prima che arrivasse la richiesta di giustificazione da parte dell’amministrazione, in merito al motivo della sua assenza all’incontro del 17 ottobre 2014.

                                         Al riguardo egli ha precisato di essersi sentito male, avvertendo un forte mal di testa, durante la mattina dello stesso giorno mentre lavorava nella consueta mezza giornata.

                                         L’assicurato ha indicato di aver provato ad avvisare telefonicamente il suo consulente, ma senza esito, poiché avrebbe sempre trovato la linea occupata.

                                         Il medesimo ha aggiunto di essersi recato a casa al termine del lavoro il 17 ottobre 2014, di essersi coricato a causa del malessere e di essersi purtroppo addormentato, non potendo malauguratamente presenziare al colloquio previsto nel pomeriggio.

                                         L’insorgente ha, poi, evidenziato di avere interesse a partecipare ai colloqui per poter beneficiare di eventuali opportunità proposte dal collocatore e che non era certamente sua intenzione evitare tale appuntamento (cfr. doc. I).

                                     

                               1.3.   Nella sua risposta del 15 gennaio 2015 l'URC si è rimesso al giudizio di questo Tribunale in considerazione di quanto segue:

 

" (…) rileviamo tuttavia come l’assicurato abbia reagito prima di ricevere la richiesta di giustificazione (mail del 20.1.2014 ricevuto dal suo consulente del personale signor __________ cfr. doc. 8), quindi contrariamente a quanto sostenuto dallo scrivente nella decisione su opposizione del 26 novembre 2014, l’assicurato si era attivato prima del ricevimento della nostra richiesta di giustificazione.

 

Per contro, valgono le considerazioni inerenti la produzione tardiva della certificazione medica, il fatto che tale assenza non sia stata correttamente riportata nell’IPA del mese di ottobre 2014 all’intenzione della cassa disoccupazione __________ e che tale assenza non è stata preventivamente segnalata al suo consulente del personale.

(…)” (Doc. III).

 

                               1.4.   Pendente causa, l’11 marzo 2015, questa Corte ha invitato l’URC a trasmettere copia delle precedenti decisioni di sanzione inflitte all’assicurato (cfr. doc. V).

 

                                         L’URC ha dato seguito senza indugio alla richiesta del TCA (cfr. doc. VI + VI1-46).

 

                               1.5.   I doc. VI + VI1-46 sono stati inviati al ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 17 ottobre 2014.

 

                                         L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

                                         L'art. 17 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza.

 

                                         L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede che:

 

" Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)

 

Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)

 

Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)

 

Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"

 

                                         L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":

 

" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)

 

Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)

 

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)

 

Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."

 

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

 

                               2.3.   In una sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.

 

                                         I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.

 

                                         Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

                                         Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

 

                                         In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

 

                                         In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

 

                                         Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

                                         Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

 

                                         In un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.

 

                                         Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.

                                         Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

                                        

                                         Il TFA, in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in X, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

 

                                         In una sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte, nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata.

                                         Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.

 

                                         In una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e si è così espresso:

 

" 2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

 

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

 

                                         In una sentenza 8C_469/2010 del 9 febbraio 2011 l'Alta Corte ha annullato la sospensione inflitta ad un'assicurata che è arrivata in ritardo ad un colloquio di consulenza avvertendo in anticipo telefonicamente il suo consulente ed ha rilevato:

 

" 2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271).

 

2.3 Selon les constatations cantonales, l'après-midi du 12 février 2009, l'intimée a appelé l'ORP à 15 heures 10 pour annoncer qu'elle se présenterait avec dix minutes de retard. Or elle est arrivée sur place à 15 heures 30, moment auquel le conseiller devait recevoir une autre personne, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. L'assurée a expliqué avoir pris du retard lors de son rendez-vous à l'Association X.________, lequel avait été fixé au début du même après-midi. On doit admettre, contrairement à ce qu'allègue l'office recourant que la situation de l'intimée est comparable à celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien. L'intimée a pris la peine de prévenir par téléphone l'ORP du fait qu'elle arriverait avec un certain retard. Certes le retard en question a fait échouer l'entretien avec son conseiller de l'ORP. Cet échec résulte d'une mauvaise planification de ses activités, dès lors qu'elle a agendé deux rendez-vous en début d'après-midi le même jour. Comme l'expose l'office recourant, rien n'aurait empêché l'intéressée d'abréger sa visite à l'Association X.________ pour se rendre à temps à l'ORP, quitte à y revenir plus tard pour terminer son entretien. Cependant, la situation de l'intimée ne saurait être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément (cf arrêt 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). Par ailleurs, le seul manquement connu de l'assurée remonte au 16 août 2007 (cf. décision sur opposition du 28 août 2009, p. 3 avant dernier paragraphe). L'office recourant indique que l'assurée a été également sanctionnée pour insuffisance de recherches d'emploi au mois de janvier 2009. Il s'agit là d'un fait nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui ne peut être présenté dès lors qu'il ne résulte pas du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans la mesure où le manquement à retenir remonte à plus d'une année, il découle des principes exposés ci-dessus, qu'aucune sanction ne saurait être infligée à l'intimée pour l'échec de l'entretien de conseil du 12 février 2009."

 

                                         Su questo tema cfr. pure la STCA 38.2010.59 del 10 gennaio 2011.

 

                                         In una sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.

                                         Pertanto la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.

 

                                         In una sentenza 8C_125/2013 del 29 agosto 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 350 seg., il Tribunale federale ha stabilito che se nel quadro dei provvedimenti inerenti al mondo del lavoro l’URC iscrive il disoccupato a un corso di lingua tedesca e fissa un colloquio di consulenza e controllo nell'orario del corso, al disoccupato non può essere imputata la violazione degli obblighi poiché era inevitabile che una delle due misure previste non potesse essere assolta. Se l'assicurato adduce un valido motivo per l'assenza al colloquio di consulenza, non sussiste una violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d LADI.

                                         L'Alta Corte ha così annullato la sanzione inflitta ad un'assicurata che non si è presentata ad un appuntamento di consulenza in quanto doveva partecipare a un corso di tedesco. Inoltre, secondo il Tribunale federale, visto che l'assicurata aveva inviato al consulente del personale un messaggio di posta elettronica a tale proposito, non era necessario che gli telefonasse.

 

                                         Con giudizio 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18 luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.

                                         Il TF ha precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.

                                         L’Alta Corte ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.

 

                                         Infine è utile segnalare che il TCA, nella sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitti a un’assicurata per non aver tempestivamente annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia (influenza intestinale).

                                         Questa Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.

                                         In secondo luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni doveva essere confermata, in quanto quattro mesi prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del lavoro.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                               2.5.   Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 53-54).

 

                                         In una sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

                                        

" (…)

Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform." (STFA C 268/98 Hm del 22 dicembre 1998)

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.

 

                               2.6.   Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).

                                         Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

                                         La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

                                         Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

 

                                         Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, il 17 settembre 2014, è stato convocato per un colloquio di consulenza previsto per il venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 (cfr. doc. 1).

 

                                         L’assicurato non ha presenziato all’appuntamento senza che il suo consulente del personale fosse al corrente della sua assenza.

 

                                         L’insorgente, lunedì 20 ottobre 2014 alle ore 17:53, ha inviato al consulente un messaggio di posta elettronica, con cui ha spiegato il motivo per il quale non si è presentato all’appuntamento del venerdì precedente.

                                         L’assicurato ha precisato di aver lavorato alla mattina ma che non si sentiva molto bene e di essere poi arrivato a casa con un forte mal di testa e febbre a 38,7° che gli è rimasta fino a domenica.

                                         Egli ha, inoltre, indicato di essersi subito coricato a causa del malessere non pensando all’appuntamento e di essersi addormentato fino al tardo pomeriggio.

                                         Il ricorrente ha infine chiesto di fissargli un nuovo colloquio allo stesso orario anche in quella settimana (cfr. doc. 8).

 

                                         Il ricorrente ha ribadito tali circostanze rispondendo, il 21 ottobre 2014, alla Richiesta di giustificazione, trasmessagli dal collocatore il 20 ottobre 2014 (cfr. doc. 2).

 

                                         All’opposizione interposta contro la decisione del 23 ottobre 2014 con cui l’URC l’ha sospeso per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. doc. A3), l’insorgente ha, poi, allegato un certificato medico del 3 novembre 2014 in cui il Dr. med. __________, FMH in medicina interna, ha attestato la sua inabilità al lavoro del 100% al 17 ottobre 2014 per mezza giornata (cfr. doc. 4).

 

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte constata innanzitutto che l’URC, dopo l’inoltro da parte dell’assicurato del ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 26 novembre 2014 ha chiesto all’assicurato di svincolare dal segreto professionale il dr. med. __________ al fine di porre a quest’ultimo puntuali domande riguardanti l’attestazione rilasciata il 3 novembre 2014 (cfr. doc. 6; III).

 

                                         A tale richiesta il ricorrente non ha dato seguito (cfr. doc. 7).

 

                                         Al riguardo questo Tribunale ritiene utile osservare che, visto l’effetto devolutivo del ricorso (cfr. STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa), l’URC non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori pendente la procedura ricorsuale al TCA.

 

                                         Considerato che l’assicurato aveva già allegato all’opposizione il certificato medico del 3 novembre 2014 allestito dal dr. med. __________ (cfr. doc. 4), in applicazione dell’art. 43 LPGA (cfr. STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.; DTF 136 V 113 consid. 5.2.), l’amministrazione avrebbe semmai dovuto procedere agli approfondimenti del caso durante la procedura di opposizione.

                                                                                

                               2.9.   Per quanto attiene al principio della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione in relazione all’assenza al colloquio di consulenza del 17 ottobre 2014, il TCA rileva che è vero, da una parte, che uno stato febbrile con forte mal di testa giustifica la mancata partecipazione all’appuntamento.

                                         Dall’altra, che il ricorrente, il lunedì pomeriggio successivo, 20 ottobre 2014, e quindi prima di ricevere la Richiesta di giustificazione allestita in medesima data, come del resto riconosciuto dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. III), ha contattato tramite posta elettronica il proprio consulente per spiegare le ragioni della sua assenza al colloquio (cfr. doc. 8).

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che in concreto il Dr. med. __________ ha redatto l’attestato medico di inabilità lavorativa per il pomeriggio del 17 ottobre 2014 solamente il 3 novembre 2014 (cfr. doc. 4).

                                         Pertanto, visto che lo stato di salute dell’assicurato non ha richiesto una visita medica più tempestiva e considerato il fatto che in ogni caso l’assicurato al mattino del 17 ottobre 2014 ha lavorato come d’abitudine, essendo al beneficio di un contratto di lavoro al 50% (cfr. doc. I), l’assicurato avrebbe potuto e dovuto avvertire anticipatamente l’URC della sua impossibilità a presenziare all’appuntamento del 17 ottobre 2014 il giorno stesso, ciò che non è invece avvenuto.

 

                                         L’insorgente nel suo messaggio del 20 ottobre 2014 e nella risposta del 21 ottobre 2014 alla Richiesta di giustificazione non ha assolutamente fatto riferimento a eventuali tentativi al fine di avvisare il consulente del suo malessere prima dell’appuntamento (cfr. doc. 8; 2).

                                         E’ stato soltanto con l’opposizione, ossia dopo aver ricevuto la decisione di sanzione, e il ricorso che egli ha asserito di aver più volte provato, durante la mattina del 17 ottobre 2014, di contattare il collocatore ma senza esito, in quanto la linea telefonica risultava occupata (cfr. doc. 4; I).

                                        

                                         In proposito giova evidenziare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 pag. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                         Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, pag. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

 

                                         In concreto non si comprende per quale motivo, qualora l’assicurato avesse effettivamente tentato già nella mattinata del 17 ottobre 2014 di avvertire il consulente che non stava bene, egli non abbia riferito tale circostanza nel messaggio di posta elettronica del 20 ottobre 2014 o perlomeno nella risposta del 21 ottobre 2014 alla Richiesta di giustificazione in cui gli è proprio stato addebitato il fatto di non aver comunicato in anticipo la sua assenza al colloquio (cfr. doc. 2).

                                         Non vi è, dunque, ragione di distanziarsi dalla versione iniziale del ricorrente (cfr. doc. 8; 2) nella quale non è stata fatta menzione alcuna di eventuali tentativi di contatto telefonico.

                                         Abbondanzialmente va comunque osservato che nel caso di impossibilità ad avvisare telefonicamente l’URC, l’assicurato avrebbe potuto inviare un messaggio di posta elettronica, visto che egli utilizza tale mezzo di comunicazione.

 

                                         Inoltre il messaggio di posta elettronica di lunedì 20 ottobre 2014 è comunque stato inviato al collocatore unicamente alle ore 17:53, quando, come indicato dall’insorgente (cfr. doc. 8; 2), da domenica pomeriggio l’insorgente non presentava più febbre (cfr. doc. 8).

 

                                         Questo Tribunale evidenzia, poi, che precedentemente al 17 ottobre 2014 l’assicurato non ha sempre rispettato i propri obblighi di disoccupato.

                                         Dalle carte processuali si evince, infatti, che l’assicurato, anche prescindendo dal fatto che nel passato, e meglio nel periodo agosto 2012 – giugno 2013, sia stato già sanzionato più volte (il 13 agosto 2012 per 9 giorni per non avere effettuato ricerche di lavoro prima dell’annuncio all’assicurazione contro la disoccupazione del 16 aprile 2012, il 13 agosto 2012 per 2 giorni per non avere presentato alcuna prova degli sforzi intrapresi nell’aprile 2012, il 26 ottobre 2012 per 1 giorno per aver presentato tardivamente le ricerche di impiego del mese di giugno 2012 e il 17 giugno 2013 per 1 giorno per non essersi presentato al colloquio di consulenza del 10 giugno 2013 senza comunicare in anticipo la sua assenza; cfr. doc. VI 23; VI 28; VI34; VI36), il 10 marzo 2014 è stato sospeso per 10 giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel lasso di tempo precedente la nuova iscrizione per il collocamento del 6 febbraio 2014 (cfr. doc. VI12).

 

                                         In simili condizioni questa Corte ritiene che a ragione l’URC ha sanzionato l’assicurato giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

 

                             2.10.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.1.), l’URC ha inflitto all’assicurato una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di cinque giorni.

 

                                         Nel caso di specie va in ogni caso ritenuto, da un lato, che l'assenza all'appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 era attribuibile al fatto che il ricorrente fosse malato, dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC (cfr. consid. 2.9.).

 

                                         Di conseguenza, a mente di questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di 5 giorni inflitta al ricorrente dall'URC di __________ non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.) e deve pertanto essere ridotta a 3 giorni (cfr. per alcuni casi analoghi cfr.: STCA 38.2003.53 del 28 gennaio 2004; STCA 38.2002.171 del 15 aprile 2003; STCA 38.2001.138 del 26 febbraio 2002.; STCA 38.2001.167 del 19 febbraio 2002).

 

                                         In relazione all’asserzione dell’assicurato secondo cui è molto indebitato (cfr. doc. I), giova, infine, rilevare che le sue condizioni economiche precarie non hanno influenza alcuna sulla durata della sospensione (cfr. STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione su opposizione del 26 novembre 2014 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 3 giorni.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti