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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 dicembre 2013 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 20 dicembre 2013, la Cassa CO 1 ha modificato la decisione con la quale aveva sospeso RI 1 per 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. 22), riducendo la sanzione a 11 giorni e rilevando in particolare:
" (…)
La Cassa, dopo aver attentamente esaminato tutta la documentazione, evidenzia che siamo di fronte ad un licenziamento,
avvenuto per i modi di fare e per il comportamento, avuto dall'assicurato nei confronti dei collaboratori irrispettoso ed inaccettabile.
L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante legale ha contestato queste indicazioni del datore di lavoro in quanto quest'ultimo non ha mai richiamato per iscritto il Sig. RI 1 mentre, per quanto riguarda i modi di fare, indica che si sono limitati ad una presunta lamentela della segretaria.
Proprio in conformità con la giurisprudenza in vigore, basta una copia non necessariamente legata alla natura professionale ma anche attinente al comportamento generale dell'assicurato per determinare un motivo di disdetta del rapporto di lavoro ed una conseguente colpa nella decisione di cassa.
In questo esplicito caso appare comunque chiaro che il comportamento dell'assicurato, soprattutto nei confronti dei suoi collaboratori ha destato parecchi problemi che hanno poi portato la direzione della Vebego a decidere di operare la disdetta del rapporto di lavoro.
Tuttavia, in considerazione delle argomentazioni evidenziate dall'Avvocato RA 1 nei vari scritti, si ritiene che una sospensione di 11 giorni sia maggiormente commisurata al grado di colpa lieve dell'assicurato in quanto le motivazioni addotte possono essere maggiormente considerate nella valutazione del caso. (…)" (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede di annullare la sanzione, non essendo dimostrata una colpa per lo scioglimento del rapporto di lavoro e osserva:
" (…)
Nella fattispecie la Cassa di disoccupazione ha ritenuto – a torto – che il licenziamento sia imputabile a colpa del dipendente, che con il suo comportamento avrebbe fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro, basandosi esclusivamente sulla versione dei fatti fornita dal datore di lavoro dopo il licenziamento e su esplicita richiesta della Cassa.
Al di là delle affermazioni del datore di lavoro – sempre contestate dal dipendente – non vi è alcuna prova a sostegno di quanto affermato da quest'ultimo. Anzi. La lunga durata del contratto di lavoro (oltre 10 anni) e l'attestato di lavoro rilasciato dallo stesso datore di lavoro – in cui si attesta tra l'altro che "... Abbiamo molto apprezzato il suo impegno personale e la sua identificazione con la nostra azienda. Il signor RI 1 ha fornito delle buone prestazioni sia in senso qualitativo che quantitativo.. (....) Il comportamento del signor RI 1 nei confronti dei nostri superiori, clienti e collaboratori è stato corretto e nel complesso corrispondeva alle nostre aspettative"{doc. E) – indicano esattamente il contrario: ossia che il qui ricorrente era un valido dipendente a cui non può essere rimproverato nulla.
Agli atti non vi è alcuna traccia né di richiami scritti, né altre prove che possano suffragare quanto affermato dal datore di lavoro che in realtà ha licenziato il qui ricorrente per meri motivi economici.
Già alle richieste dello scrivente legale in tal senso, il datore di lavoro non aveva peraltro mai dato alcun seguito.
Si ritiene pertanto che la Cassa abbia ritenuto arbitrariamente per vere le affermazioni di una parte, senza considerare per contro quelle della parte opposta, e ciò senza alcun valido motivo. La decisione di sospensione non contiene alcuna valida giustificazione, e la convenuta non ha preso alcuna presa di posizione riguardo alle puntuali contestazioni del ricorrente, in primis in merito al potere di rappresentanza di chi aveva redatto la prima decisione e della mancanza dei rimedi di diritto. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 21 febbraio 2014 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (…)
La Cassa dopo aver esaminato con attenzione le varie argomentazioni indicate dal nutrito scambio di corrispondenza emanava una decisione su opposizione, in data 20 dicembre
2013, dove veniva parzialmente accolta l'opposizione dell'Avv. RA 1 con conseguente riduzione della sospensione da 21 a 11 giorni, corrispondente ad un grado di colpa lieve nel licenziamento. Tra l'altro proprio il rappresentate legale chiedeva che se la colpa doveva essere considerata, la stessa era da ritenere di una lieve entità come del resto ha statuito e deciso la Cassa Disoccupazione.
Nell'atto di ricorso l'Avv. RA 1 indica, a torto, che la Cassa si è basata esclusivamente sulla versione dei fatti fornita dal datore di lavoro dopo il licenziamento.
A tale riguardo si precisa che se la Cassa avesse unicamente tenuto in considerazione solo le indicazioni riportate dal datore di lavoro, in conformità con le disposizioni di legge e con la prassi consolidata, avrebbe dovuto statuire per una colpa grave dell'assicurato, ossia deliberando per una sospensione da 31 a 60 giorni controllati e non unicamente per una sospensione di 11 giorni.
ln merito alle indicazioni riportate sull'attestato di lavoro rilasciato dal datore di lavoro è ormai consolidato che tale documento ha un valore probante abbastanza ridotto in quanto le aziende, per non ulteriormente penalizzare i propri collaboratori dopo un licenziamento,
tendono nella quasi totalità dei casi ad indicare unicamente gli aspetti positivi del lavoratore, soprattutto per evitare agli assicurati di avere negative ripercussioni verso la ricerca di una nuova attività lavorativa.
In merito alle motivazioni, il rappresentante legale dell'assicurato sorvola sul fatto che la Cassa ha testualmente indicato che il licenziamento del Sig. RI 1 è avvenuto per i suoi modi di fare e per il suo comportamento nei confronti dei collaboratori che è stato
qualificato come irrispettoso ed inaccettabile.
Inoltre, in un altro passaggio della decisione su opposizione effettuata dalla Cassa, viene evidenziato e ribadito che il comportamento dell'assicurato soprattutto nei confronti dei suoi collaboratori ha destato parecchi problemi che hanno poi portato alla decisione di licenziare il proprio collaboratore.
Proprio secondo le disposizioni di legge, la disoccupazione è imputabile all'assicurato che con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro. Non occorre quindi che l'assicurato abbia fornito al datore di lavoro un motivo grave atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato. Basta una colpa non necessariamente di natura professionale ma anche soltanto attinente al comportamento generale o al carattere dell'assicurato purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di lavoro.
In questo esplicito caso appare comunque chiaro che il comportamento dell'assicurato, soprattutto nei confronti dei suoi collaboratori ha destato parecchi problemi che hanno poi portato la direzione della Vebego a decidere di operare la disdetta del rapporto di lavoro.
La Cassa ha comunque tenuto ampiamente in considerazione le argomentazioni indicate dal rappresentante legale nei vari scritti ed ha statuito per una colpa lieve del Sig. RI 1 proprio in virtù delle argomentazioni indicate dall'Avv. RA 1. (…)" (Doc. III)
1.4. Il 26 febbraio 2014 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. Nella presente fattispecie RI 1 ha lavorato dal 1° novembre 2002 quale responsabile di succursale presso la __________.
Egli è stato licenziato il 30 agosto 2012 per il 31 dicembre 2012.
Il rapporto di lavoro si è prolungato, a seguito di malattia del dipendente, fino al 31 luglio 2013 (cfr. doc. 4).
L'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni di disoccupazione dal 1° agosto 2013.
La lettera di disdetta del 30 agosto 2012 ha il seguente tenore:
" Facciamo riferimento al colloquio personale del 30 agosto 2012 intercorso tra Lei, il signor __________ e il Signor __________.
Con la presente rescindiamo il Suo rapporto di lavoro con la nostra azienda per il 31 dicembre 2012 rispettando il termine di disdetta di quattro mesi. Le abbiamo già esposto dettagliatamente a voce le nostre motivazioni.
La Sua sospensione dal servizio avrà effetto immediato, a partire dal 31 agosto 2012. Le formalità d'uscita sono regolate in una conferma di sospensione dal servizio a parte.
Personalmente siamo molto dispiaciuti della situazione, ma siamo convinti che si tratti della soluzione migliore per entrambe le parti." (Doc. 7)
In uno scritto del 25 ottobre 2012 la ditta ha così illustrato al rappresentante dell'assicurato le ragioni della disdetta del rapporto di lavoro:
" (…)
Nel corso del colloquio di licenziamento del 30 agosto 2012 i nostri direttori __________ (CEO) e __________ (COO) hanno informato il Signor RI 1 sul motivo del licenziamento. A tale riguardo prendiamo posizione come segue:
· La competenza di leadership non corrispondeva ai requisiti richiesti dal nostro family statement e di conseguenza neanche alla nostra cultura di leadership e dell'azienda.
· Avevamo opinioni diverse per quanto riguarda lo sviluppo della Regione Ticino.
Per i suddetti motivi purtroppo ci siamo visti costretti a rescindere il rapporto di lavoro con il Signor RI 1 entro il termine prescritto." (Doc. 16)
Il 27 novembre 2012 la __________, in uno scritto sempre indirizzato al patrocinatore dell'assicurato ha ancora precisato:
" (…)
Negli ultimi anni abbiamo avuto diversi incontri con il Signor RI 1 per parlare del suo stile di gestione e della cultura aziendale della __________ nelle succursali. I suoi modi di fare e il suo comportamento nei confronti dei collaboratori erano irrispettosi e inaccettabili. I collaboratori si sono lamentati ripetutamente per i modi del Signor RI 1. Non potevamo più accettare il suo comportamento sociale, che negli ultimi mesi era peggiorato sempre di più. Così ci siamo visti
costretti a rescindere il rapporto di lavoro con lui.
La __________ non si è dimenticata che il Signor RI 1 è presidente della CPC (Commissione paritetica cantonale d'imprese di pulizia e facility services) è pure segretario della AIPCT. I compensi relativi di queste attività non ci sono mai stati detti, quindi non sappiamo i guadagni. Nonostante l'inabilità al lavoro per malattia, pratica queste attività professionali. Come già scritto nella nostra lettera del 6 novembre 2012, il Signor RI 1 è obbligato a informarci dei guadagni provenienti da altre fonti a partire del 1° settembre 2012 con una ricevuta (punto 2 della conferma di sospensione dal lavoro). Nonostante l'inabilità al lavoro per malattia, pratica queste attività professionali." (doc. 18)
Il 18 ottobre 2013, nel corso della procedura di opposizione, la Cassa di disoccupazione ha posto alla ditta i seguenti quesiti:
" (…)
1) Sono stati effettuati richiami inerenti le problematiche che avete indicato a motivazione della disdetta del rapporto di lavoro?
2) Quali "modi di fare" e quale comportamento nei confronti dei collaboratori sono stati effettuati dal Sig. RI 1 per essere considerati irrispettosi ed inaccettabili?
3) Vi sono richiami scritti da parte dei collaboratori che si sono lamentati per i modi utilizzati dal Sig. RI 1?" (Doc. 24)
Il 25 ottobre 2013 la ditta ha così risposto:
" (…)
· Negli ultimi anni abbiamo avuto diversi incontri/colloqui con il Signor RI 1 per parlare del suo stile di gestione e della cultura aziendale della __________ nelle succursali. I suoi modi di fare e il suo comportamento nei confronti dei collaboratori erano irrispettosi e inaccettabili. Il signor RI 1 conosceva le problematiche anche se non sono stati fatti dei richiami per iscritto.
· Quando il Signor RI 1 faceva un ragionamento, i collaboratori non potevano dire nulla. Ciò che lui diceva era cosi e basta, nessuno lo poteva contraddire. Non lasciava mai parlare i collaboratori fino alla fine quando il Signor RI 1 chiedeva qualcosa. Ci fu una dittatura in succursale e questo non è definitivamente la cultura e la filosofia della __________.
Per piccolezze il Signor RI 1 si metteva sempre a urlare e diceva che nessuno in succursale capiva qualcosa. Dato che il Signor RI 1 scoppiava sempre per ogni piccolezza, i collaboratori avevano paura di fare degli sbagli. Così i collaboratori in succursale erano sempre costantemente sotto pressione di non sbagliare, avevano paura. Non perdeva mai l'occasione di dire alla sua segretaria: "Io non ti volevo assumere, io volevo assumere qualcun altro".
Certe attestazioni non si fanno, fanno male e sono demotivanti.
· I collaboratori si sono lamentati ripetutamente oralmente alla centrale a __________ riguardo gli atteggiamenti in generale e quelli di fronte ai dipendenti. Non potevamo più accettare il suo comportamento sociale, che negli ultimi mesi era peggiorato sempre di più. Così ci siamo visti costretti a rescindere il rapporto di lavoro con lui." (Doc. 25)
Al riguardo il rappresentante dell'assicurato il 4 novembre 2013 si è così espresso:
" (…)
Con espresso riferimento allo scritto del 25 ottobre 2013 di __________, si deve ritenere per espressa dichiarazione del già datore di lavoro che:
- il datore di lavoro non ha mai richiamato per iscritto il dipendente mio assistito sulle presunte – e del resto contestate – "problematiche" asserite a pretesa motivazione del licenziamento;
- i presunti e del resto contestati "modi di fare" tanto sbandierati dal datore di lavoro si limitano ad una presunta lamentela della già segretaria del mio mandante del resto, sembrerebbe, solo verbale ed in un'unica occasione;
- nessuno dei collaboratori di __________ in Svizzera che sono oltre 5'000 si è mai lamentato per iscritto dei presunti "modi di fare" del sig. RI 1. Non si dimentichi infatti che il mio mandante ha lavorato per oltre 10 anni a favore di __________ ed è stato attivo in tutta la Svizzera con mansioni dirigenziali.
Per quanto concerne poi il comportamento personale del sig. RI 1, non si dimentichi che il datore di lavoro stesso già ha formalmente attestato che "... il comportamento del Signor RI 1 nei confronti dei superiori, clienti e collaboratori è stato corretto e nel
complesso corrispondeva alle nostre aspettative ".
Orbene, nella presente chiara ed intelligibile fattispecie, sono solo due gli aspetti che ancor oggi sono rimasti inspiegati.
Il primo è relativo al quesito a sapere come possa mai giustificare il datore di lavoro il contenuto dello scritto 25.10.2013 alla luce della più che decennale collaborazione avuta con il sig. RI 1, nonché dell'assenza di qualsivoglia elemento concreto e formale a supporto di quanto preteso che, del resto, è in perfetto contrasto con quanto attestato dal datore di lavoro medesimo nell'attestato di fine lavoro.
Il secondo quesito è invece quello a sapere come mai, nella decisione qui querelata, il sig. __________ ha acriticamente ed ipso facto sposato la tesi del datore di lavoro, in presenza di fatti e documenti (assenza di qualsivoglia critica al lavoratore dopo 10 anni di collaborazione ed attestato di fine lavoro ineccepibile) attestanti il perfetto contrario di quanto giudicato.
Tanto premesso, si chiede nuovamente che la decisione 4 settembre 2013 a carico del signor RI 1 sia immediatamente revocata con riconoscimento di congrua indennità a titolo di ripetibili." (Doc. 27)
A seguito degli accertamenti effettuati durante la procedura di opposizione la Cassa ha ridotto da 21 a 11 giorni la sanzione inflitta all'assicurato, in considerazione in particolare del fatto che quest'ultimo, prima del licenziamento, non aveva inviato degli ammonimenti per iscritto al ricorrente.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Dagli atti dell'incarto emerge infatti, da una parte, che negli ultimi anni, prima del licenziamento RI 1 ha avuto regolari colloqui con i responsabili della ditta e che questa circostanza non è contestata dal ricorrente.
D'altra parte, non vi è ragione per non ritenere credibili, le affermazioni del datore di lavoro che ha sottolineato di avere invitato l'assicurato a modificare il proprio comportamento nei confronti dei suoi collaboratori che si erano ripetutamente lamentati oralmente presso la centrale di __________.
A nulla di diverso può portare la formulazione dell'Attestato di lavoro (cfr. doc. E), vista anche l'indicazione secondo cui il comportamento dell'assicurato "è stato corretto e nel complesso corrispondeva alle nostre aspettative (cfr. doc. E).
D'altra parte non risultano dall'incarto motivazioni di carattere economico, come sostenuto nel ricorso, alla base del licenziamento (cfr. consid. 1.2). I responsabili della ditta hanno peraltro espresso il loro rammarico per avere dovuto prendere questa decisione nei confronti di un collaboratore di lunga data in un ruolo dirigenziale.
Alla luce di questi elementi, il TCA ritiene che l'assicurato, con il proprio comportamento ha provocato colpevolmente la propria disoccupazione (cfr. consid. 2.1 e, in particolare la DLA 2012 Nr. 3 pag. 294 nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale).
Di conseguenza, richiamata la severa giurisprudenza federale al riguardo che non esige, per sospendere un assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione, che il licenziamento sia stato deciso per una violazione degli obblighi contrattuali (cfr. consid. 2.1 e STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010), il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).
Anche l'entità della sanzione (11 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa.
In tale contesto si ricorda peraltro che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA C221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Per i motivi appena esposti la decisione su opposizione del 20 dicembre 2013 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti