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redattore: |
Matteo Tavian, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 (cfr. doc. A), la CO 1 (in seguito: Cassa) ha parzialmente accolto l’opposizione di RI 1 datata 22 settembre 2014 interposta contro la decisione del 18 agosto 2014 (cfr. doc. 49), modificando l’importo del guadagno assicurato dal 1° ottobre 2012 da fr. 2'257.- a fr. 2'471.-, nonostante quest’ultimo avesse postulato il riconoscimento del guadagno assicurato per un importo pari a fr. 5'963.- (cfr. doc. B). La decisione su opposizione è stata motivata, rilevando che il credito ceduto da parte della società __________, ex datore di lavoro dell’assicurato, a quest’ultimo, di fr. 64'768.85, quale parziale compensazione di salari non versati, non era stato ancora riscosso a fronte di una procedura esecutiva sospesa. Il parziale accoglimento dell’opposizione presentata dal ricorrente alla Cassa era dovuto esclusivamente al precedente mancato conteggio del periodo di infortunio non inserito nel calcolo del guadagno assicurato, motivo per cui ne risultava un importo pari a fr. 2'471.-.
1.2. Contro la decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 è insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, inoltrando tempestivo ricorso al TCA e chiedendo il riconoscimento del guadagno assicurato dal 1° ottobre 2012 per un importo ammontante a fr. 5’963.-.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, il ricorrente ha, anzitutto, evidenziato di essere stato incaricato, a far tempo dal 1 luglio 2010, quale socio gerente della società (cfr. doc. F). Il rapporto di lavoro è stato sciolto il 1° ottobre 2012 alla luce della delicata situazione economico-finanziaria della predetta società (cfr. doc. I), contro la quale è stato aperto il fallimento in data 15 ottobre 2012, sospeso per mancanza di attivi in data 18 febbraio 2013. Non percependo il ricorrente lo stipendio da marzo 2012, per ovviare a ciò la società __________ gli ha ceduto un suo credito di fr. 64'768.85 lordi, a fronte di un ammontare lordo per salari non versati di fr. 74'268.- (cfr. doc. M). La Cassa gli ha conseguentemente riconosciuto il diritto alla disoccupazione dal 1° ottobre 2012, con un termine quadro per la riscossione al 28 febbraio 2015. Poiché il ricorrente, nei due anni precedenti, aveva percepito soltanto acconti di salario e dal mese di marzo 2012 più alcunché, la Cassa gli ha riconosciuto quale guadagno assicurato la somma di fr. 2'257.-, importo successivamente modificato a fr. 2'471.- in sede di opposizione alla luce del periodo d’infortunio accorso al ricorrente.
Il ricorrente ha, inoltre, addotto che:
" (…)
Il guadagno assicurato (…) deve essere stabilito sulla base del salario soggetto ai contributi AVS conseguiti in media nel corso degli ultimi sei mesi, o se si rivela più favorevole per l’assicurato, gli ultimi 12 mesi che precedono la disoccupazione.
Nel caso in specie, il salario è stato conseguito e soggetto ai contributi AVS, mediante la cessione del credito di cui al doc. L (recte: doc. M, nota del redattore).
In base al disposto di cui all’art. 114 cpv. 1 CO, l’obbligazione può essere estinta mediante l’adempimento o in altra guisa.
Nel caso in specie, l’obbligazione di pagare i salari del signor RI 1 è stata adempiuta mediante, appunto, la cessione del credito di cui al doc. L (recte: doc. M, nota del redattore).
Il signor RI 1 si era, perciò, opposto alle decisioni della cassa di disoccupazione che non avevano tenuto in alcuna considerazione questo particolare e che hanno continuato a farlo anche con la decisione su opposizione de quo.
La decisione che accoglie parzialmente l’opposizione del 22.09.2014, l’accoglie unicamente perché conteggia le indennità per perdita di guadagno da infortunio rapportate al 1000% (recte: 100%, nota del redattore).
Nulla però, dice circa l’ammontare del salario indicato dal ricorrente, con la cessione del credito.
Si può affermare, anzi, che la decisione è generica e non motivata. Non vengono indicati i conteggi e nemmeno il perché non viene presa in considerazione la cessione di credito di cui al doc. L (recte: doc. M, nota del redattore), per calcolare l’ultimo salario percepito.
Pertanto, si insiste sul fatto che l’ultimo salario conseguito in media negli ultimi 6 mesi, non sia l’ammontare indicato nella decisione qui opposta, di CHF 2'471.-, ma almeno quello indicato nelle contestazioni più volte inviate dall’attuale opponente, cioè CHF 5'963.-” (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. A titolo abbondanziale la parte resistente ha rilevato che la richiesta del patrocinatore dev’essere respinta in quanto il calcolo effettuato per stabilire il guadagno assicurato contemplava erroneamente 27 mesi di attività lavorativa, anziché 6 mesi, rispettivamente 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è l’entità del guadagno assicurato.
Secondo l’art. 23 cpv. 2 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.2. In virtù della legge e della giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.
Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2.3. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente (nato il 25 febbraio 1950; cfr. doc. 1 inc. 38.2015.10) dal luglio 2010 era iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente della società __________ con diritto di firma individuale (cfr. doc. F). Lo stesso deteneva pure quote sociali per un importo pari a fr. 110'000.-. Le restanti quote sociali appartenevano a __________ per un ammontare corrispondente a fr. 20'000.- (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch; doc. 12 inc. 38.2015.10).
Inoltre il 20 giugno 2010 l’assicurato ha concluso con la __________ un contratto di lavoro in qualità di “responsabile amministrativo e gestione del personale” con inizio dal 1° luglio 2010 (cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10).
Dalla domanda di indennità di disoccupazione e dall’attestato del datore di lavoro, firmato da __________, si evince che quest’ultimo svolgeva l’incarico percependo uno stipendio annuo di fr. 30'350.-. per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, di fr. 56’382.- per l’anno 2011 e di fr. 74'268.-. per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 settembre 2012 (cfr. doc. 2; G).
Dalle carte processuali risulta, poi, una lettera di disdetta del rapporto d’impiego del 10 luglio 2012 redatta dalla __________ e sottoscritta, per il datore di lavoro, da __________, con cui il rapporto d’impiego è stato disdetto con effetto al 30 settembre 2012, causa la delicata situazione economico-finanziaria della società (cfr. doc. I).
Il 15 ottobre 2012 è stato aperto il fallimento della società __________.
La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi con Decreto della Pretura di __________ del 18 febbraio 2013 (cfr. doc. 21; 12).
Nel mese di luglio 2013 la società è stata radiata d’ufficio in applicazione delle dispostizioni di cui all’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC).
Il ricorrente si è iscritto alla disoccupazione il 5 settembre 2012 (cfr. doc. 1).
Con sentenza 38.1012.69 del 9 gennaio 2013, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha confermato il diniego del diritto dell’assicurato alle indennità per disoccupazione dal 1° settembre 2012, in quanto l’insorgente occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________, essendone socio e gerente.
Il diritto alle prestazioni LADI è poi stato riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 49; 50).
La Cassa, con decisione del 18 agosto 2014, ha riconosciuto all’assicurato un guadagno assicurato ammontante a fr. 2'257.- a partire dal 1° ottobre 2012, tenendo conto degli stipendi riscossi, peraltro sotto forma di acconti, fino al marzo 2012. Per i mesi seguenti non è stato possibile computare alcun salario (cfr. doc. 49).
Tale provvedimento è stato successivamente modificato in sede di decisione su opposizione alla luce del mancato conteggio del periodo di infortunio nel calcolo del guadagno assicurato.
Quest’ultimo è così stato aumentato a fr. 2'471.- (cfr. doc. A).
Il ricorrente ha contestato l’operato della Cassa adducendo che il calcolo del guadagno assicurato deve essere stabilito sulla base del salario soggetto a contributi AVS conseguiti in media nel corso degli ultimi sei mesi, o se si rivela più favorevole all’assicurato, degli ultimi dodici mesi che precedono la disoccupazione. A suo dire, nella fattispecie in questione il salario è stato effettivamente conseguito e soggetto a contributi AVS alla luce della cessione di un credito di fr. 64'768.85 lordi da parte della __________ e in virtù dei principi di cui all’art. 114 CO. Ne risulterebbe, pertanto, un guadagno assicurato di importo pari a fr. 5'963.- e non, come a suo dire erroneamente calcolato dalla Cassa, di fr. 2'471.- (cfr. doc. I).
2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, dapprima, che ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 OADI il periodo di calcolo per il guadagno assicurato corrisponde agli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione, se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Inoltre il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data di annuncio alla disoccupazione (art. 37 cpv. 3 OADI; STF C 155/06 del 3 agosto 2007, consid. 3.1.).
In concreto i periodi di calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono rispettivamente dal 1° aprile al 30 settembre 2012 e dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012.
Dalle carte processuali non emerge la riscossione di salari per il periodo successivo al marzo 2012, ossia da aprile a settembre 2012, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. 49; A).
Dagli atti risulta, invece, un documento intitolato “Atto di cessione di credito” datato 10 ottobre 2012 con cui la __________ ha ceduto al ricorrente un credito di fr. 67'000.-- vantato nei confronti dei signori __________ e __________, __________, inerenti lavori di capomastro sul mappale nr. __________, a saldo degli stipendi arretrati, indicati per i mesi da aprile a settembre 2013 - anziché 2012 -, dovuti al ricorrente dalla società stessa per fr. 64'768.85 lordi (cfr. doc. M=31).
In data 3 agosto 2012, il ricorrente ha fatto spiccare un precetto esecutivo (esecuzione no. __________ dell’UE di __________) nei confronti di __________ e __________ per un importo pari a fr. 67'000.- con interessi al 5% dal 12 luglio 2012, contro il quale è stata fatta opposizione (cfr. doc. 32).
In data 28 gennaio 2014, il ricorrente ha proposto istanza di conciliazione alla Pretura della Giurisdizione di __________ nei confronti di __________ e __________, volta ad incassare la somma contemplata nell’atto di cessione del credito.
Nell’istanza è stato tra l’altro indicato che:
" (…)
8. La __________ non avendo i soldi e dovendo pagare gli stipendi ed i fornitori ha dovuto ricorrere ad un prestito da parte del gerente RI 1 __________, verso il quale è stato ceduto il credito vantato nei confronti dei Signori __________ e __________ di frs. 79'870.10.
(…)” (cfr. doc. 33; M)
Non avendo trovato alcuna intesa, il ricorrente ha proposto azione creditoria al Pretore della Giurisdizione di __________ con petizione del 14 marzo 2014 (cfr. doc. 34).
In risposta, il 22 aprile 2014, il patrocinatore di __________ e __________ ha comunicato al Pretore di __________ la loro volontà di proporre una denuncia penale al Ministero pubblico in relazione a “reati documentali, patrimoniali, fallimentari, nonché processuali”, con contestuale richiesta di sospendere il procedimento civile in attesa dell’esito di quello penale (cfr. doc. 35).
Con scritto datato 2 ottobre 2014 la Cassa ha chiesto all’assicurato, tra le altre, copia della documentazione concernente la procedura eseguita per ottenere la riscossione del credito ricevuto dalla società __________ (cfr. doc. 54).
La rappresentante del ricorrente, con scritto datato 12 ottobre 2014, si è limitata ad allegare copia del precetto esecutivo notificato ai signori __________ e __________ (cfr. doc. 55; 32).
Con scritto 18 dicembre 2014 la Cassa ha nuovamente sollecitato la produzione della documentazione concernente la procedura eseguita per ottenere il rimborso del credito di fr. 64'768.85.- lordi ceduto dalla Sagl al ricorrente (cfr. doc. 61).
Tale richiesta è rimasta senza seguito.
Dall’incartamento processuale non risultano, quindi, scritti concernenti l’effettiva riscossione dell’importo ceduto.
Il ricorrente, come del resto ribadito dalla Cassa nella decisione su opposizione, non è stato in grado di produrre alcuna documentazione atta a comprovare l’effettivo pagamento del credito ceduto.
Ne consegue che, come rettamente evidenziato dalla Cassa, per il periodo dal mese di aprile a settembre 2012, l’assicurato, indipendentemente dalla questione di sapere se in tale lasso di tempo egli ha svolto per la Sagl un’attività lavorativa soggetta a contribuzione o meno (al riguardo cfr. STCA 38.2015.11 emessa in data odierna), non ha in ogni caso ricevuto alcun importo dalla società.
In proposito giova ricordare che determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. consid. 2.2.).
Dalle verifiche degli estratti bancari agli atti sono risultati versamenti di salari sotto forma di acconti sino al mese di marzo 2012, non figura invece più alcun accredito per tutto il resto del periodo lavorativo, ossia fino al mese di settembre 2012 (cfr. Doc. 8).
Non può, pertanto, essere seguita la patrocinatrice del ricorrente, laddove afferma che il salario sia effettivamente stato conseguito, in quanto dagli atti di causa tale affermazione non trova riscontro probatorio.
Ne discende che la Cassa ha correttamente tenuto in considerazione, ai fini del calcolo del guadagno assicurato a partire dal 1° ottobre 2012, unicamente i redditi realmente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo determinante in casu, escludendo pertanto a giusta ragione l’importo conseguente dalla cessione del credito da parte della Sagl non realizzato.
Avendo l’assicurato potuto dimostrare di avere ricevuto salari per un totale complessivo di fr. 54'170.35 lordi relativi al periodo da aprile 2011 a marzo 2012 (cfr. doc. 3; III) e alcunché da aprile a settembre 2012, la Cassa, tenendo rettamente in considerazione la media più vantaggiosa degli ultimi 12 mesi (“… prendendo 6 mesi con salario a Chf 0.00 (da aprile a settembre 2012) e 6 mesi dove l’assicurato ha percepito la metà di quanto sopra indicato ossia Chf 27'084”; cfr. doc. III; art. 37 cpv. 2 OADI) e aggiungendo le indennità per infortunio ricevute dall’assicurato, ha rettamente determinato un guadagno assicurato ammontante a fr. 2'471.- (cfr. doc. III; A).
In simili condizioni, la decisione su opposizione contestata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti