Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.14

 

rs

Lugano

21 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 27 novembre 2014 (cfr. doc. A3) con cui ha negato a RI 1 l’annullamento del termine quadro di riscossione dell’indennità di disoccupazione iniziato il 9 luglio 2013 e il relativo ripristino a far tempo dal 1°/3 aprile 2014 a seguito del rimborso retroattivo da parte dell’ex datore di lavoro all’amministrazione dei salari non versati fino al 31 marzo 2014 (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   L’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che venga accettata la sua richiesta di apertura del termine quadro a partire dal 4 aprile 2014 e che conseguentemente vengano aggiornate le relative prestazioni.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, segnatamente, addotto:

 

" (…)

Motivi del presente ricorso:

a) La decisione del __________ del 17 dicembre 2013 in riferimento al mio ricorso contro la decisione del __________ del 4 luglio 2013 in materia di riconoscimento del diritto a percepire lo stipendio a far tempo dal 1° febbraio 2013;

b) La decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 3 novembre 2014 di respingere il ricorso del __________ alla decisione del __________ del 17 dicembre 2013.

 

Queste decisioni hanno statuito che il __________ è tenuto a versare al sig. RI 1 regolare stipendio, a fronte del fatto che il rapporto d’impiego tra le parti era allora in essere e che il __________ ha rinunciato alle prestazioni lavorative del ricorrente.

 

Il __________ ha poi comunicato in data 25 marzo la propria decisione:

…”1. Il rapporto di impiego tra il __________ e il signor RI 1, __________ scade il prossimo 3 aprile 2014 per mancata conferma.”…

 

Contro questa decisione il sottoscritto ha inoltrato ricorso al __________ in data 7 maggio 2014.

 

Sulla base della decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 3 novembre 2014, cresciuta in giudicato in data 3 dicembre 2014, il sottoscritto ha richiesto un incontro con i responsabili dell’Assicurazione Disoccupazione.

Questo incontro è avvenuto in data 10 novembre 2014 alle ore 09.00. La mia richiesta era quella di verificare il termine quadro in vigore. Infatti sino al 3 aprile, viste le sentenze di cui sopra, sono stato ritenuto dipendente del __________ dipendente a tutti gli effetti.

 

Questo statuto di dipendente dovrebbe far rivedere, a mio modesto punto di vista, le condizioni di base per l’indennità di disoccupazione e più in particolare secondo gli art. 8 cpv. 1 lett. a, l’art. 10 cpv. 1 e di conseguenza l’art. 9 cpv. 2 della LADI.

 

Ritengo che la giurisprudenza, DTFA C 426/99 del 7.8.2000 (un termine quadro è aperto il momento in cui tutti i presupposti del diritto di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI sono adempiuti) può essere adottata anche al mio caso e quindi vada nell’ottica di quanto richiesto. I presupposti per l’apertura del termine quadro si sono verificati in data 3 aprile 2014; DTFA C 91/00 del 15.1.2001 (l’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente stabilito rimane invariato anche se l’assicurato può far valere in un 2° tempo pretese nei confronti del datore di lavoro nel quadro dell’art. 29 LADI), l’art. 29 permette di avere dei dubbi su quelle che sono poi le reali conseguenze in riferimento al termine quadro.

(…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta di causa, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, precisando in particolare che, anche se la medesima ha recuperato le indennità anticipate ai sensi dell’art. 29 LADI, il termine quadro attualmente in vigore non può essere né differito né fissato altrimenti (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 l’annullamento del termine quadro di riscossione delle indennità di disoccupazione aperto il 9 luglio 2013 e il relativo ripristino a partire dal 3 aprile 2014.

 

                                         L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

                                         In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

                                         Il cpv. 3 dell’art. 9 LADI enuncia che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

                                         Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

 

                                         Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 4 luglio 2012 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2012 N. 10 pag. 284.

 

                               2.2.   L’art. 8 LADI, che disciplina i presupposti del diritto alle prestazioni, prevede che l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, in particolare, se è disoccupato totalmente o parzialmente (lett. a), ha subito una perdita di lavoro computabile (lett. b) e soddisfa le prescrizioni (lett. g).

 

                                         Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LADI è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.

                                         L’art. 10 cpv. 3 LADI enuncia che la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all’ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.

 

                                         Giusta l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

                                         L’art. 11 cpv. 3 LADI prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

 

                                         Tuttavia, secondo l’art. 29 cpv. 1 LADI la cassa versa le indennità di disoccupazione se ha dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, rispetto al suo ultimo datore di lavoro, riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'art. 11 cpv. 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese. Per il secondo capoverso di questa norma con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate (cpv. 2; si confronti al riguardo anche art. 11 cpv. 5 LADI e art. 10 OADI).

                                         Al riguardo va evidenziato che la nostra Massima Istanza ha precisato che se si realizzano le condizioni di cui all'art. 29 cpv. 1 LADI il requisito della perdita di lavoro computabile risulta soddisfatto per legge, in virtù di una presunzione assoluta (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; DTF 127 V 475 consid. 2b/bb pag. 477; 126 V 368 consid. 3b pag. 373).

 

                                         Giova, altresì, rilevare che secondo la giurisprudenza in virtù dell'art. 29 LADI l'assicurazione disoccupazione non fornisce unicamente un reddito sostitutivo (cfr. STF C 15/06 del 20 febbraio 2007), bensì si assume in vece del lavoratore anche i rischi legati ai costi e all'incasso (cfr. art. 29 cpv. 2 LADI) che un processo contro il datore di lavoro comporta (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid. 8.1.1.; STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.2.; DTF 126 V 368 consid. 3c/aa pag. 374).

                                         La citata disposizione prevede, infatti, una cessione legale, opponibile ai terzi senza alcuna formalità e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà del creditore ai sensi dell'art. 166 CO, secondo cui il debitore è liberato nei confronti del creditore, ma deve versare la prestazione al terzo che ha svincolato il creditore. In altri termini il creditore perde il credito che avrebbe potuto far valere contro il datore di lavoro nella misura delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione versategli; la cassa diviene titolare di questo credito, mentre il lavoratore conserva le proprie pretese in relazione alla parte non coperta dalle indennità giornaliere. Di conseguenza, nel caso in cui le pretese risultino fondate, l'assicurato non è tenuto a restituire le indennità di disoccupazione, bensì la cassa dispone, quale contropartita, di un credito contro il datore di lavoro di cui il lavoratore non può più disporre. Una retrocessione del credito al lavoratore è pertanto inammissibile (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.2.; DTF 127 V 475 consid. 2b/bb pag. 477; DTF 126 V 368 consid. 3c/aa pag. 375;).

 

                               2.3.   Questa Corte evidenzia, inoltre, che i termini quadro di cui all’art. 9 LADI una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati.

                                         Sul carattere definitivo dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una sentenza C 426/99 del 7 agosto 2000, pubblicata in DTF 126 V 368 e in DLA 2001 pag. 220, citata dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I), ha, in particolare, osservato che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, precisato che l’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione non può essere differito nel caso in cui pretese salariali o risarcitorie nei confronti del precedente datore di lavoro, la cui fondatezza o il cui adempimento erano dubbi, vengano in seguito soddisfatte integralmente o parzialmente.

 

                                         Al riguardo nella sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1., già citata, il TF ha rilevato:

 

" (…)

Nell'ambito applicativo dell'art. 29 LADI, tuttavia, ove l'indennità di disoccupazione è stata accordata e è stata effettivamente riscossa dall'assicurato, l'adempimento successivo di pretese salariali o risarcitorie ai sensi del disposto legale non costituisce, secondo la concezione della legge, un motivo di revisione processuale suscettibile di definire (l'inizio di) un nuovo termine quadro (cfr. DTF 127 V 475 consid. 2b/bb pag. 477, con la quale è stata confermata la validità della direttiva ML/AD 98/4 foglio 4; cfr. pure DTF 126 V 368 consid. 3b pag. 374 e riferimenti), bensì è da considerare quale periodo contributivo ai fini di un eventuale ulteriore termine quadro di riscossione (DTF 126 V 368 consid. 3c/aa pag. 375; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 147/00 dell'8 ottobre 2002).“

 

                                         In un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, la nostra Massima Istanza ha confermato la propria giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 368 ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).

 

                                         Su questo tema vedi pure: STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; STCA 38.2011.46 del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.

 

                                         In una sentenza 8C_1035/2012 del 30 luglio 2013, pubblicata in DTF 139 V 482 e in SVR 2013 ALV Nr. 15 pag. 41, l’Alta Corte, pronunciandosi in relazione all’art. 9b cpv. 1 LADI (prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni in caso di periodi educativi), ha stabilito che un riannuncio (cfr. art. 9b cpv. 1 lett. b LADI) per il collocamento presuppone logicamente che un assicurato abbia richiesto l’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione. La fine di un primo termine quadro non può valere di per sé quale disdetta dall’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 38.2015.42 del 28 settembre 2015; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013.

 

                               2.4.   Nella presente evenienza RI 1 si è annunciato per il collocamento il 9 luglio 2013 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 375).

 

                                         In precedenza, e meglio il 17 gennaio 2013, il Tribunale federale, con sentenza 8C_448/2012, pubblicata in DTF 139 II 7, aveva confermato il giudizio emanato il 23 aprile 2012 dal Tribunale cantonale amministrativo che aveva accolto il ricorso dell’assicurato contro la decisione del 5 ottobre 2010 del __________, annullando sia quest’ultima che il provvedimento di licenziamento con effetto immediato del 22 febbraio 2010 della __________ del __________ del __________.

 

                                         Il __________, il 4 luglio 2013, ha poi respinto l’istanza di RI 1 del 13 maggio 2013 chiedente di percepire il regolare stipendio dal 1° febbraio 2013 dato che il rapporto di impiego era ancora in essere a seguito della sentenza del Tribunale federale del 17 gennaio 2013 (cfr. doc. 338).

 

                                         Di conseguenza la Cassa, a decorrere dal 9 luglio 2013, a causa del mancato versamento del salario da parte del __________, ha indennizzato RI 1 in applicazione dell’art. 29 LADI secondo cui, se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. A1; consid. 2.2.).

 

                                         Il 17 dicembre 2013 il __________ ha accolto il ricorso di RI 1 interposto contro la decisione del 4 luglio 2013 del __________, annullando la medesima e stabilendo che il __________ era tenuto a versare all’insorgente regolare stipendio dal 1° febbraio 2013 a fronte del fatto che il rapporto di impiego tra le parti era sempre in essere e che il __________ aveva rinunciato alle prestazioni lavorative del ricorrente (cfr. doc. A6).

 

                                         Il Tribunale cantonale amministrativo, il 3 novembre 2014, ha confermato la decisione del __________, respingendo il ricorso del __________ (cfr. doc. A4).

                                         Il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo è cresciuto incontestato in giudicato.

 

                                         Nel frattempo, e meglio il 25 marzo 2014, il __________ ha deciso che il rapporto di impiego con RI 1 sarebbe scaduto il 3 aprile 2014 per mancata conferma (cfr. doc. A5).

                                         Il ricorrente, il 7 maggio 2014, ha impugnato tale provvedimento davanti al __________ (cfr. doc. I), il quale il 4 marzo 2015 ha, tuttavia, ritenuto corretta la mancata conferma del rapporto di impiego.

                                         La decisione del __________ è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 4 dicembre 2015 (inc. 52.2015.199).

 

                                         Con decisione del 27 novembre 2014 la Cassa ha negato a RI 1 l’annullamento del termine quadro di riscossione dell’indennità di disoccupazione iniziato il 9 luglio 2013 e il relativo ripristino a far tempo dal 1°/3 aprile 2014 a seguito del rimborso retroattivo da parte dell’ex datore di lavoro alla Cassa dei salari non versati fino al 31 marzo 2014 (cfr. doc. A3).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 (cfr. doc. A1).

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che è vero come indicato dal ricorrente (cfr. doc. I), che il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti i presupposti per il diritto alla prestazione di cui all’art. 8 LADI (cfr. art. 9 cpv. 2 LADI; consid. 2.1.), fra i quali la perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b; 11 LADI).

                                         Inoltre, l’art. 11 cpv. 3 LADI prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che secondo l’art. 29 cpv. 1 LADI - disposto che configura un’eccezione a quanto contemplato dall’art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 cosnid. 8.1.2.) - la Cassa versa le indennità di disoccupazione se ha dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato rispetto al suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'art. 11 cpv. 3 oppure circa il soddisfacimento di tali pretese.

 

 

                                         Come visto la costante giurisprudenza federale nell'ambito applicativo dell'art. 29 LADI ha stabilito l’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione non può essere differito nel caso in cui pretese salariali o risarcitorie nei confronti del precedente datore di lavoro, la cui fondatezza o il cui adempimento erano dubbi, vengano in seguito soddisfatte integralmente o parzialmente (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         I termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Ne discende che nel caso in esame il recupero da parte della Cassa dei crediti salariali relativi agli stipendi non percepiti da RI 1 nel periodo luglio 2013 - marzo 2014 (cfr. doc. 62; A1) non consente di modificare la data di inizio del termine quadro di riscossione risalente al 9 luglio 2013.

 

                                         Il riconoscimento di pretese salariali successivo alla riscossione di indennità di disoccupazione erogate in applicazione dell’art. 29 LADI va invece considerato quale periodo contributivo ai fini di un eventuale ulteriore termine quadro di riscossione (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid. 8.1.2.; STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1).

 

                                         In simili condizioni quanto deciso dalla Cassa in merito al diniego dell’annullamento del termine quadro di riscossione dell’indennità di disoccupazione iniziato il 9 luglio 2013 e il relativo ripristino a far tempo dagli inizi del mese di aprile 2014 non presta il fianco a critica alcuna.

 

                                         La decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 deve, di conseguenza, essere confermata.

                                     

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti