Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.20

 

rs

Lugano

25 giugno 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2015 emanata da

 

CO 1

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 2 febbraio 2015 la CO 1 (in seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 27 novembre 2014 (cfr. doc. 44) e ha negato all’avv. RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 9 ottobre 2014, in quanto la medesima, da una parte, non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, dall’altra, non può essere esonerata dall'adempimento dello stesso, argomentando:

 

" (…) questa Cassa ritiene che la pratica di notariato seguita dall’opponente non sia stata effettuata a tempo pieno e, dunque, non possa essere presa in considerazione quale motivo d’esonero. Inoltre tale periodo di pratica non può essere preso in considerazione quale periodo di contribuzione, non essendo lo stesso retribuito.

(…)” (doc. A)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’avv. RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione postulato nell’ottobre 2014.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’interessata ha, segnatamente, addotto di aver dovuto svolgere, non avendo superato l’esame di notariato nella sessione primaverile del 2013, un nuovo periodo di pratica di almeno un anno presso un notaio o un ufficio dei registri per poter ripresentarsi all’esame.

                                         L'assicurata ha precisato, da un lato, che, non avendo reperito un posto quale praticante notarile in uno studio notarile, ha svolto la pratica dapprima presso l’Ufficio del Registro fondiario di __________ nel mese di agosto 2013 e dal mese di settembre 2013 presso l’Ufficio del Registro fondiario di __________ a titolo gratuito, ad eccezione del mese di settembre 2013.

                                         Dall’altro, che l’attività formativa presso gli Uffici del Registro di __________ e __________ era stata riconosciuta dalla Camera per l’avvocatura e il notariato ai fini dell’iscrizione all’esame notarile.

                                         L’insorgente ha contestato quanto affermato dalla Cassa, ossia che la pratica notarile non sarebbe stata effettuata a tempo pieno. La stessa, al riguardo, ha indicato che generalmente dedicava alla pratica presso l’Ufficio dei Registri di __________ delle mezze giornate, ma che una sua mezza giornata non corrisponde alle quattro ore di un metà tempo, bensì tiene conto di un tempo che può raggiungere le otto ore, visto e considerato che generalmente terminava la sua attività alle 18.30/19.00 di sera e le capitava di iniziare alle 11.00 o alle 12.00, oltre al tempo impiegato per gli spostamenti verso __________ e per lo studio in forma privata, considerevole anche nei fine settimana.

                                         La ricorrente ha poi osservato che, nonostante la sua intenzione fosse quella di mettere a frutto la propria capacità lavorativa per un 30% o un 50% ciò non è stato possibile per cause che non dipendevano dalla sua buona volontà e dalla sua serietà essendosi sempre impegnata nella ricerca di un impiego.

                                         In proposito la medesima ha asserito che il fatto che svolgesse una formazione veniva spesso percepita come un peso per i datori di lavoro che desiderano assumere personale libero da impegni formativi.

                                         L’insorgente ha, infine, sottolineato che è risaputo che la preparazione degli esami di notariato richiede uno studio individuale considerevole, visto che non è richiesta la frequenza di una scuola di notariato specifica al fine di sostenere gli esami (cfr. doc. I).

                                        

                               1.3.   Nella sua risposta del 24 aprile 2015 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:

 

" (…)

La ricorrente ha presentato alla Cassa una richiesta di indennità di disoccupazione in data 21 ottobre 2014, rivendicandone il diritto a far tempo dal 9 ottobre 2014. Ritenuto che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale data (art. 9 cpv. 3 LADI), occorre verificare se dal 9 ottobre 2012 la ricorrente può far valere oltre 12 mesi complessivi di formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

 

Nella richiesta di indennità di disoccupazione la ricorrente ha indicato di candidarsi sia per posizioni a tempo pieno sia a tempo parziale. La ricorrente ha inoltre dichiarato alla domanda 12 (“Percepisce ancora un reddito da un’attività indipendente o dipendente?”) di essere iscritta al Registro cantonale degli Avvocati del Cantone Ticino e di effettuare occasionali attività su mandato. Per quanto attiene alla sua formazione, la ricorrente ha indicato di avere effettuato un mese di pratica (settembre 2013) remunerato presso l’Ufficio del registro fondiario di __________. Occorre evidenziare che la ricorrente ha risposto con la negativa alla domanda volta a sapere se non era stata vincolata da un rapporto di lavoro complessivamente per oltre 12 mesi a causa di formazione. Con un’annotazione a mano sul formulario ella ha aggiunto di svolgere un’attività di formazione e un’attività indipendente occasionale.

 

Sulla base della documentazione trasmessa alla cassa, il termine quadro per il controllo della contribuzione della ricorrente può essere riassunto nel modo seguente:

- 9 ottobre 2012 – 28 marzo 2013: pratica notarile presso l’Avv. __________;

- 29 marzo 2013 in poi: preparazione all’esame di notariato;

- fine del mese di maggio 2013: comunicazione della Commissione esaminatrice del non superameno dell’esame;

- giugno – luglio 2013: non è stata comprovata alcuna attività lavorativa, così come alcuna formazione;

- agosto 2013: pratica notarile presso l’Ufficio del Registro fondiario di __________;

- settembre 2013: pratica notarile remunerata presso l’Ufficio del Registro fondiario di __________;

- ottobre 2013 – ottobre 2014: frequentazione dell’Ufficio del Registro fondiario di __________ senza essere obbligata da un contratto di lavoro.

 

Computando i periodi di formazione precedenti al mese di ottobre 2013 si ottengono al massimo 9 mesi di formazione, premettendo però che la ricorrente non ha comprovato, come richiesto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di essere stata impossibilitata ad esercitare un’attività lavorativa nel periodo aprile – maggio 2013.

Per quanto attiene all’anno precedente alla domanda di indennità, la Cassa ritiene che non possa riconoscere alla ricorrente un motivo di esonero dal periodo contributivo poiché ella non era impossibilitata dallo svolgere un’attività remunerata. Difatti, lei stessa ha riferito alla Cassa di avere assunto sporadicamente qualche mandato a titolo indipendente (cfr. domanda di indennità). Inoltre la ricorrente ha indicato più volte, su richiesta specifica della Cassa, di dedicare alla sua attività formativa delle mezze giornate. A questo proposito si rileva che l’Ufficiale dei registri di __________ ha indicato di non essere in grado di quantificare le ore giornaliere di presenza della ricorrente presso l’Ufficio del registro fondiario, indicando pure che ella svolgeva un’attività individuale di ricerca volontaria, non retribuita, in piena libertà e a titolo personale, aggiungendo che ella non era subordinata a un controllo delle presenze e che era quindi libera da qualsiasi obbligo nell’ambito occupazionale. In base a quanto dichiarato, la ricorrente non era dunque impossibilitata a svolgere un’attività lavorativa.

A comprova di quanto sopra, la ricorrente stessa nell’opposizione del 4 dicembre 2014 ha indicato che “la prosecuzione del praticantato notarile presso l’Ufficio del registro fondiario non contraddice minimamente il fatto che sto cercando un impiego in qualità di avvocato, giurista, consulente legale, praticante notarile, traduttrice legale con retribuzione a metà o a tempo pieno”.

Questo argomento è altresì stato ribadito dalla ricorrente in sede ricorsuale (…)” (Doc. V)

 

                               1.4.   L’8 maggio 2015 la ricorrente ha consegnato brevi manu uno scritto datato 8 aprile 2015 in cui si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie e al quale ha allegato dei documenti (cfr. doc. VII; E-H).

 

                               1.5.   La Cassa si è espressa al riguardo il 20 maggio 2015 (cfr. doc. IX).

 

                               1.6.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no abbia negato alla ricorrente il diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, la medesima non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, dall’altra, non può essere esonerata dall'adempimento dello stesso.

 

                                         L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

 

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

 

                                         Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

 

                               2.2.   L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, al cpv. 1 lett. a che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera.

 

                                         Al riguardo è utile segnalare che con sentenza 8C_981/2010 del 23 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 1 pag. 1 e in RtiD I-2012 N. 82 pag. 459, l’Alta Corte ha stabilito che un periodo di pratica che permette di completare le conoscenze teoriche acquisite non risponde alla definizione di formazione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, per la quale si intende ogni preparazione sistematica a una futura attività lucrativa fondata su un ciclo di formazione (usuale) regolare, riconosciuto legalmente o, perlomeno, di fatto, a meno che non risulti necessaria per il corso formativo di un assicurato.

                                         Nella misura in cui dalla sentenza pubblicata in DLA 2005 n. 18 pag. 207 (C 311/02) si evince una soluzione diversa, essa non può essere mantenuta.

                                         Il periodo di pratica svolto presso un’ambasciata svizzera all’estero da un assicurato in possesso di una licenza universitaria in filosofia con indirizzo in economia politica non equivale, quindi, a una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

                                         Di conseguenza il medesimo non può essere esonerato dall’obbligo di adempimento del periodo di contribuzione per formazione.

 

                                         L’art. 14 LADI configura un’eccezione al presupposto dell’adempimento del periodo contributivo per persone che non hanno potuto svolgere un’attività lavorativa precedentemente alla disoccupazione. Perciò le fattispecie enumerate in tale disposto vanno interpretate restrittivamente.

                                        Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'applicazione di questo disposto presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e uno dei motivi elencati nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per una delle ragioni indicate, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (cfr. STF 8C_415/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 2.1.-2.2., pubblicata in DLA 2013 N. 6 pag. 171; DTF 130 V 229 consid. 1.2.2.-1.2.3.; DTF 126 V 386 seg. consid. 2b; DTF 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 n. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa; FF 1980 III 513, 515).

 

                                         In una sentenza 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013, con cui la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso interposto da una cassa di disoccupazione contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo che aveva deciso che un assicurato dovesse essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a causa della sua malattia che durava da anni, ha ricordato, da un lato, che tra il motivo di esenzione e il mancato ossequio del periodo di contribuzione deve sussistere un nesso di causalità.

                                         Dall’altro, che l’impedimento deve essere esistito per più di dodici mesi, visto che, se la durata è inferiore, all’assicurato, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, resta sufficiente tempo per svolgere un’attività soggetta a contribuzione di almeno dodici mesi. Inoltre il TF ha precisato che, siccome un’attività a tempo parziale è equiparata a un’occupazione a tempo pieno per quanto attiene all’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 4 OADI), esiste il necessario legame causale soltanto nel caso in cui per uno dei motivi contemplati all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI l’assicurato era impossibilitato a concludere un contratto di lavoro pure a tempo parziale.

                                         In quel caso di specie l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurato non poteva appellarsi con successo all’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, poiché non esisteva un nesso causale tra il motivo di esenzione (malattia) e il mancato adempimento del periodo di contribuzione. L’assicurato, infatti, con una capacità lavorativa del 20% sarebbe stato in grado, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di esercitare un’attività soggetta a contribuzione per più di dodici mesi.

 

                                         In un giudizio 8C_367/2013 del 18 giugno 2013 il Tribunale federale ha, poi, indicato che è irrilevante il fatto che un assicurato non fosse a conoscenza di essere parzialmente abile al lavoro e che secondo la propria valutazione fosse fuori discussione l’assunzione di un’occupazione a tempo parziale, in quanto l’esistenza di un motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LADI si determina in modo oggettivo, ex post.

                                         In quell’evenienza l’assicurato era oggettivamente abile al lavoro in un’attività adeguata al 70%, per cui è stato confermato il diniego dell’esenzione dal periodo di contribuzione.

 

                                         Con una recente sentenza 8C_796/2014 del 21 aprile 2015 l’Alta Corte ha, infine, avvallato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 ottobre 2013 a una madre di due figli (nati nel 1998 e nel 2001) che dal settembre 2007 al settembre 2013 ha svolto un Bachelor in giornalismo a tempo parziale, in quanto non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo e non poteva essere esonerata dallo stesso.

                                         A quest’ultimo riguardo il TF ha osservato che una formazione in misura del 50% non le impediva di reperire un’occupazione soggetta a contribuzione a tempo parziale (25-30%), visto peraltro che dagli atti non risultava che la medesima, nel restante 50% del tempo, fosse occupata con la cura dei figli.

                                         La nostra Massima Istanza ha, inoltre, evidenziato che l’obiezione della ricorrente secondo cui sulla base del diritto di famiglia i figli minori di 16 anni hanno diritto a che almeno uno dei genitori sia disponibile alla loro cura e che non di dedichi a un’attività lavorativa in misura maggiore del 50% non era fondata. In effetti l’educazione e la cura dei figli, elemento dell’obbligo di mantenimento dei genitori giusta l’art. 276 CC, non configura secondo la giurisprudenza un’attività soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, né un motivo di esenzione ex art. 14 LADI.

 

                               2.3.   La Segreteria di Stato per l’economia (SECO), a proposito dell’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, nella Prassi LADI ID p.ti B182-B186 dell’ottobre 2012 ha enunciato:

 

" Motivi di esenzione secondo il capoverso 1

 

B182 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, per oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro - e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi - per uno dei seguenti motivi:

a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che per al-meno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro oppure in un istituto svizzero analogo.

 

Questi motivi di esenzione possono essere cumulati.

La nozione di «domicilio» non va intesa ai sensi del CC ma corrisponde alla dimora abituale secondo l’accezione dell’art. 12 LADI (B136 segg.)

 

 

B183 Gli elementi comuni a tali motivi di esenzione sono l’esistenza di un rapporto di causalità e l’impedimento di esercitare un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi. Se l’assicurato si trova nell'impossibilità di versare i contributi per un periodo inferiore a 12 mesi, egli ha ancora abbastanza tempo nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione per svolgere un’occupazione soggetta a contribuzione e adempiere il periodo minimo di contribuzione.

 

B184 La cassa deve approvare l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione soltanto se l’assicurato, per uno dei motivi menzionati, si trovava nell’impossibilità di esercitare un’attività, anche a tempo parziale, o se non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una. Per verificare se esiste un rapporto di causalità tra la mancanza di un periodo di contribuzione e l’impedimento di esercitare un’occupazione sog-getta a contribuzione occorre che la cassa esamini, caso per caso, se l’assicurato era effettivamente impossibilitato a lavorare e in quale misura. Un assicurato la cui capacità lavorativa era ridotta, ad esempio, al 50 % a causa di una malattia non può essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione poiché non esiste un rapporto di causalità: infatti egli avrebbe potuto mettere a profitto la sua capacità lavorativa rimanen-te per acquisire un periodo di contribuzione sufficiente (DTF 121 V 336).

Per contro, se l’assicurato ha svolto un’attività a tempo parziale nella misura della sua capacità lavorativa rimanente durante il periodo di impedimento al lavoro, il rapporto di causalità deve essere riconosciuto. In tal caso il tasso di occupazione e il tasso di inattività dovuto all’impedimento devono corrispondere a un impiego a tempo pieno (C17 segg.)

ð Giurisprudenza

 

DTFA C 238/05 dell’8.8.2006 (Un impiego a tempo parziale sottostà proporzionalmente alle stesse condizioni in materia di periodo di contribuzione applicabili a un impiego a tempo pieno. Pertanto, il rapporto di causalità necessario per l’esenzione dall’adempimento del perio-do di contribuzione sussiste unicamente se l’assicurato, per uno dei motivi di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. a-c LADI, si trovava nell’impossibilità di esercitare anche un’attività a tempo par-ziale o non si poteva ragionevolmente esigere che ne esercitasse una)

 

B185 I motivi di esenzione devono poter essere verificati e dimostrati. Nell’ambito dell’obbligo di appurare i fatti, la cassa è tenuta a esigere i mezzi di prova determinanti.

 

B186 In tutti i casi, l’elemento decisivo è rappresentato dall’impedimento di esercitare un’attività salariata. Per gli assicurati che svolgevano un’attività lucrativa indipendente prima di essere disoccupati non vi è alcun rapporto di causalità. Analogamente, per i pe-riodi durante i quali l'assicurato percepiva prestazioni di disoccupazione non può essere fatto valere, per mancanza di un rapporto di causalità, un motivo di esenzione.

ð Esempi

- Un assicurato che esercitava un’attività lucrativa indipendente prima di soggiornare in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto non può far valere il motivo di esenzione di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. c LADI.

 

- Un assicurato che segue una formazione o una formazione continua nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro e percepisce indennità giornaliere non può beneficiare di un motivo di esenzione in seguito alla formazione svolta.”

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_85/2014 del 31 luglio 2014; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                        

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 9C_85/2014 del 31 luglio 2014; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.4.   In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

                                         L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)

                                         Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:

 

" (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

 

                                         Cfr. pure STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.          

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente, nata il __________, dopo aver conseguito la maturità a __________, dal novembre 1996 ha frequentato la facoltà di giurisprudenza presso l’Università degli studi di __________ conseguendo la relativa laurea nell’ottobre 2005.

                                         Nel giugno 2009 l’insorgente ha poi ottenuto, nel Cantone Ticino, il certificato di capacità di avvocato (cfr. doc. 77-78).

 

                                         Dopo aver assolto la pratica notarile presso l’Ufficio del Registro fondiario, l’Ufficio del Registro di commercio e presso degli studi notarili, in particolare dal marzo 2012 al marzo 2013 presso lo Studio dell’avv. __________ (cfr. doc. 77; C3; C2; C1), la ricorrente ha sostenuto l’esame notarile nella sessione primaverile del 2013, non superandolo (cfr. doc. I).

 

                                         L’art. 20 cpv. 2 della Legge sul notariato prevede che il candidato che non supera la prova non potrà ripeterla prima di un anno di nuova pratica presso un notaio o un ufficio dei registri, da comprovarsi nel modo previsto all’art. 16.

 

                                         L’insorgente, intenzionata a ripetere l’esame notarile, non avendo reperito un posto quale praticante presso uno studio notarile, ha effettuato dapprima un mese nell’agosto 2013 presso l’Ufficio del Registro fondiario di __________ e a far tempo dal mese di settembre 2013 ha svolto la pratica presso l’Ufficio del Registro fondiario di __________, retribuita soltanto per il mese di settembre 2013 (cfr. doc. I; C5; C6; 61-62; 72-73).

 

                                         L’Ufficiale dei Registri di __________, il 17 novembre 2014, ha attestato che l’insorgente “dal 2 settembre 2013 a tutt’oggi frequenta l’Ufficio dei registri del Distretto di __________ ai fini dello svolgimento della pratica per potersi iscrivere agli esami di notariato.” (cfr. doc. C6).

 

                                         L’avv. RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 9 ottobre 2014 facendo valere il diritto alle relative indennità da quella stessa data (cfr. doc. 74; 75).

 

                                         Con decisione del 27 novembre 2014 la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto alle prestazioni LADI, poiché nel termine quadro per il periodo di contribuzione non ha esercitato un’attività salariata e non poteva far valere un motivo di esonero. Al riguardo è stato precisato che la pratica notarile non era stata svolta a tempo pieno e continuava anche a quel momento (cfr. doc. 44).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’interessata (cfr. doc. 40), la Cassa, il 15 dicembre 2014, ha posto i seguenti quesiti all’Ufficio del Registro Fondiario di __________:

 

" (…)

1.   La signora RI 1 ci comunica di presentarsi tutti i giorni presso i vostri uffici dal mese di settembre 2013, ciò corrisponde al vero? In quale percentuale la signora RI 1 è stata presente presso i vostri uffici?

2.   A quale scopo la signora RI 1 veniva/viene presso i vostri uffici?

3.   Normalmente una pratica di notariato quanto dura?

4.   Per quale motivo la signora RI 1 continua a frequentare i vostri Uffici?

5.   La signora RI 1 continua la presenza presso i vostri uffici? Se sì, fino a quale data e in quale percentuale?

(…)” (Doc. 39)

 

                                         Il 29 dicembre 2014 l’Ufficiale dei Registri di __________ ha risposto:

 

" (…)

Occorre premettere che la presenza dell’interessata presso il nostro ufficio per un periodo così lungo, anche se vi sono dei precedenti, è piuttosto inusuale.

Tuttavia, occorre precisare che abitualmente la pratica notarile presso gli uffici statali dura due mesi, uno presso l’ufficio del registro di commercio, l’altro presso un ufficio dei registri distrettuale (cfr. art. 14 cpv. 2 Legge notarile).

La signora RI 1 frequenta i nostri uffici da più di un anno al fine di approfondire le conoscenze sufficienti per sostenere gli esami di notariato e ciò in quanto la stessa, finora, non ha trovato una sistemazione presso uno studio legale che gli permettesse di svolgere interamente il suo periodo di praticantato.

In altre parole svolge un’attività individuale di ricerca volontaria, o meglio non retribuita, in piena libertà e a titolo personale.

Ciò premesso, essa non è subordinata ad una particolare disciplina nelle presenze ed è quindi libera da qualsiasi obbligo nell’ambito occupazionale.

Comunque, posso confermare che la signora RI 1 frequenta con ammirevole costanza l’ufficio anche se non sono in grado di quantificarne le ore giornaliere di presenza.” (Doc. 49)

                                         Il 7 gennaio 2015 la ricorrente, alla quale è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito allo scritto dell’Ufficiale di __________, ha segnatamente asserito:

 

" (…) non avendo reperito un posto in qualità di praticante notarile presso uno studio notarile, per potermi nuovamente presentare agli esami di notariato ho chiesto di poter frequentare gli uffici del registro fondiario di __________ (cfr. certificato di pratica rilasciato dall’Ufficiale del registro fondiario di __________) e in seguito del registro fondiario di __________.

Tali attività sono state riconosciute dalla Camera per l’avvocatura e il notariato ai fini dell’iscrizione all’esame notarile.” (Doc. 37)

                                        

                                         In effetti la Camera per l’avvocatura e il notariato, il 25 giugno 2014, ha comunicato all’insorgente che in relazione alla sua richiesta del 3 giugno 2014, ai fini dello svolgimento dell’anno di pratica notarile di cui all’art. 20 cpv. 2 LN, la pratica da lei svolta presso gli uffici dei registri veniva eccezionalmente riconosciuta (cfr. doc. C8).

 

                                         Il 20 gennaio 2015 la ricorrente, rispondendo a delle domande postele dalla Cassa il 12 gennaio 2015 (cfr. doc. 34-35), ha indicato, in particolare:

 

" (…)

2. Se non si fosse iscritta all’esame, ci può spiegare il motivo di tale scelta?

 

      Non mi sono iscritta all’esame perché gli esami richiedono una preparazione approfondita come pure un impiego di risorse economiche, che al momento non posso permettermi.

Preciso nuovamente che per potermi ripresentare agli esami, dovevo svolgere un nuovo periodo di pratica e che eccetto per il mese di settembre 2013 - e non per il mese di agosto 2013 presso l’ufficio del registro fondiario di __________ come appare dal vostro scritto - non è stata concessa alcuna indennità.

La formazione ha un costo che grava interamente sulla mia persona.

Per tale ragione, sono una cercatrice di impiego. Tuttavia, anche questa attività è insostenibile perché non ho risorse economiche che mi permettono di vivere e di continuare dignitosamente le ricerche. E questo è molto grave e causa dei danni ingenti alla mia persona e quindi alla mia esistenza, considerati i diplomi e le esperienze di studio e di lavoro effettuate.

 

3. In quale percentuale si è dedicata alla pratica notarile presso

    l’Ufficio del registro fondiario a Locarno (voglia specificare nel dettaglio in quali giorni e in quali orari)?

 

      Faccio nuovamente presente che ho frequentato con regolarità l’Ufficio del registro fondiario. La pratica si è svolta libera da vincoli di orari. Tuttavia, non posso indicare con precisione tutte le giornate e il tempo che ho dedicato alla formazione. Generalmente, si è trattato di un tempo considerevole nel suo complesso, dato che ho dedicato all’infuori del mese di settembre 2013, delle mezze giornate a tale attività.

(…)” (Doc. 31-32)

 

                                         Con decisione su opposizione del 2 febbraio 2015 la Cassa ha confermato la precedente decisione del 27 novembre 2014, negando all’avv. RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 9 ottobre 2014 (cfr. doc. A).

 

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che è incontestato il mancato adempimento del periodo di contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro che, in casu, si estende dal 9 ottobre 2012 all’8 ottobre 2014 (cfr. doc. A), ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. consid. 2.1.; doc. I).

 

                                         Per quanto attiene all’esenzione dal periodo di contribuzione è utile ribadire che l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, relativo all’esonero in caso di formazione durante oltre dodici mesi complessivamente, presuppone che l’assicurato sia stato impedito di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per motivo di formazione, ossia deve esistere un legame di causalità tra l’assenza di un’attività lucrativa - anche solo a tempo parziale - e, quindi, di un periodo di contribuzione e la formazione (cfr. consid. 2.2.).

 

                                         In tal senso si è pronunciata l’Alta Corte anche nella sentenza 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 - già citata sopra (cfr. consid. 2.4.) e a cui ha fatto riferimento l’insorgente nel ricorso (cfr. doc. I pag. 6) - concernente un assicurato al quale l’istanza inferiore aveva negato l’esenzione dal periodo di contribuzione, e dunque il diritto alle indennità di disoccupazione, in relazione al lasso di tempo in cui preparava gli esami di avvocatura.

                                         Il Tribunale federale, infatti, ha sì stabilito che la preparazione agli esami di avvocatura costituisce un motivo di esonero, tuttavia ha precisato che ciò dipende dal tempo dedicato alla stessa. Nel caso in cui sia comunque possibile esercitare parallelamente un’attività lucrativa, l’esenzione dal periodo di contribuzione non si giustifica.

 

                                         In concreto, ritenuto il termine quadro per il periodo di contribuzione dal 9 ottobre 2012 all’8 ottobre 2014, la ricorrente ha svolto un nuovo periodo di pratica notarile per poter sostenere una seconda volta l’esame notarile, nel mese di agosto 2013 presso l’Ufficio dei Registri di __________ e dal mese di settembre 2013 fino perlomeno al dicembre 2014 presso l’Ufficio dei Registri di __________, con retribuzione soltanto per il mese di settembre 2013.

                                         La Camera per l’avvocatura e il notariato, il 25 giugno 2014, ha riconosciuto a titolo eccezionale, ai fini dello svolgimento dell’anno di pratica notarile di cui all’art. 20 cpv. 2 Legge sul notariato per ridare gli esami in caso di mancato superamento del primo tentativo, la pratica svolta dall’insorgente presso gli Uffici dei Registri (cfr. doc. C8).

 

                                         Come esposto sopra, l’art. 20 cpv. 2 della Legge sul notariato enuncia che il candidato che non supera la prova non potrà ripeterla prima di un anno di nuova pratica presso un notaio o un ufficio dei registri, da comprovarsi nel modo previsto all’art. 16.

                                         Giusta l’art. 16 della Legge sul notariato l’alunno coadiuva l’Ufficiale a tempo pieno con rimunerazione.

 

                                         Il nuovo periodo di pratica notarile, essendo previsto dall’art. 20 cpv. 2 della Legge sul notariato quale condizione essenziale per poter sostenere nuovamente l’esame notarile non superato, rientra nella definizione di formazione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.2.).

                                         Ciò non è d’altronde stato contestato dalla Cassa.

 

                                         La pratica svolta dalla ricorrente presso l’Ufficio dei Registri di __________, come asserito dall’Ufficiale dei Registri di __________ nel dicembre 2014, era però un’attività individuale di ricerca volontaria, non retribuita - ad eccezione del mese di settembre 2013 -, effettuata in piena libertà, non subordinata a una particolare disciplina nelle presenze e quindi libera da qualsiasi obbligo nell’ambito occupazionale (cfr. doc. 49; consid. 2.5.).

 

                                         L’insorgente stessa ha dichiarato di avere dedicato all’attività presso l’Ufficio dei Registri di __________ delle mezze giornate (cfr. doc. 32).

                                         Nel ricorso la medesima ha indicato che una mezza giornata non corrispondeva a un metà tempo di quattro ore ma si estendeva per più ore, dalle 11/12 alle 18.30/19 (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo va evidenziato che l’Ufficiale di __________ non è stato in grado di quantificare le ore giornaliere di presenza della ricorrente (cfr. doc. 49; consid. 2.5.).

                                         È, dunque, altamente verosimile che gli orari della ricorrente relativi alle mezze giornate non fossero comunque regolari e costanti.

 

                                         Inoltre l’insorgente ha affermato di avere regolarmente intrapreso ricerche di lavoro durante i periodi di pratica (cfr. doc. 41; 32; I).

 

                                         Dall’opposizione risulta segnatamente che:

 

" (…) la prosecuzione del praticantato notarile presso l’Ufficio del registro fondiario non contraddice minimamente il fatto che sto cercando un impiego in qualità di avvocato, giurista, consulente legale, praticante notarile, traduttrice legale con retribuzione a metà tempo o a tempo pieno.” (Doc. 40)

 

                                         L’interessata, nel ricorso, ha peraltro asserito:

 

" (…)

Nonostante la mia intenzione fosse quella di mettere a frutto la mia capacità lavorativa per un 30% o 50% ciò non è stato possibile per cause che non dipendevano dalla mia buona volontà e dalla mia serietà essendo io una persona che per indole si è sempre impegnata nella ricerca di un impiego, come si può chiaramente evincere dalle copie delle ricerche di lavoro allegate a titolo illustrativo. Altri giustificativi di ricerche di lavoro possono essere messi a disposizione su richiesta di codesto lodevole Tribunale.

 

Il fatto che svolgessi una formazione veniva spesso percepita come un peso per i datori di lavoro che desiderano assumere personale libero da impegni formativi.

 

Quindi non si comprende come la sottoscritta, nonostante la sua buona volontà, potesse, alla luce di una tale situazione pregiudizievole e insostenibile sul piano prettamente umano, essere impiegata a tempo parziale.

(…)

Nonostante mi fossi come in questo momento seriamente impegnata in una tale attività di ricerca non è stato possibile trovare una soluzione, che mi permettesse di conciliare l’attività formativa con quella professionale, che mi garantisse almeno una base di mantenimento.

(…)” (Doc. I pag. 6)

 

                                         Al riguardo va evidenziato che dagli atti emerge, in particolare, che la ricorrente, nel febbraio 2014, si è proposta alla __________ (cfr. doc. E) e che il 25 settembre 2014 ha ricevuto una risposta negativa da parte della __________ in merito alla sua candidatura inoltrata a seguito di un concorso quale avvocatessa/avvocato all’80-100% (cfr. doc. B10).

 

                                         Nella domanda d’indennità di disoccupazione del 21 ottobre 2014 l’avv. RI 1 ha, peraltro, specificato di essere iscritta a Registro cantonale degli Avvocati del Cantone Ticino e di svolgere eventuale attività su mandato (cfr. doc. 58).

 

                                         In simili condizioni, il TCA deve concludere che, nel caso dell’insorgente, tra il motivo di esenzione fatto valere dalla stessa, ossia la formazione notarile, in particolare presso l’Ufficio dei Registri di __________ dove era ancora attiva - a partire dal mese di settembre 2013 - al momento dell’iscrizione in disoccupazione nell’ottobre 2014, e il mancato ossequio del periodo di contribuzione non sussiste un nesso di casualità.

                                         L’impedimento a esercitare un’attività lucrativa soggetta a contribuzione, perlomeno a tempo parziale, non è infatti addebitabile esclusivamente alla pratica notarile.

 

                                         In proposito giova osservare che le difficoltà del mercato del mercato del lavoro non costituiscono motivo di esenzione dal periodo di contribuzione (cfr. STF 8C_516/2012 del 28 febbraio 2013 consid. 6.2.2.2), come peraltro rilevato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. V pag. 12).

 

                                         E’ utile aggiungere, in relazione all’arco di tempo dal 9 ottobre 2012 all’inizio di ottobre 2013, mese in cui la ricorrente ha cominciato ad effettuare senza retribuzione e a titolo indipendente la pratica notarile presso l’Ufficio dei Registri di __________, che i periodi di pratica svolti in tale lasso di tempo, pur volendo considerare, a favore dell’insorgente, che in tutti questi periodi era impossibilitata a esercitare un’attività lavorativa anche solo a tempo parziale a causa della formazione, non raggiungono la durata complessiva di più di dodici mesi (cfr. consid. 2.2.).

 

                                         In effetti la stessa, dal 9 ottobre 2012 al marzo 2013, ha svolto la pratica notarile presso l’avv. __________, dalla fine di marzo al mese di maggio 2013 ha preparato gli esami notarili, nel mese di agosto 2013 ha effettuato la pratica presso l’Ufficio del Registro fondiario di __________ e nel mese di settembre 2013 presso l’Ufficio del Registro fondiario di __________, per complessivi dieci mesi circa.

 

                                         Ne discende che alla ricorrente, nel termine quadro 9 ottobre 2012 - 8 ottobre 2014 non può essere riconosciuto l’esonero dal periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a.

 

                               2.7.   Per quanto concerne l’asserzione dell’insorgente secondo cui, da un lato, sarebbe stato possibile da parte della Cassa trovare una soluzione in via bonale, dall’altro, nei suoi confronti sarebbero stati assenti comportamenti solidali (cfr. doc. VII pag. 6), il TCA osserva che nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. art. 5 Cost.; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STF9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.; STFA H 231/02 del 20 agosto 2003 consid. 5), l’amministrazione non poteva comunque esentarla dall’adempimento del periodo di contribuzione in assenza dell’ossequio dei relativi presupposti.

 

                                         In relazione, poi, all’affermazione della ricorrente secondo cui la Cassa le negherebbe il diritto di proseguire dignitosamente le ricerche di impiego (cfr. doc. VII pag. 3), va rilevato che il mancato adempimento del periodo di contribuzione minimo, rispettivamente il fatto che non le sia riconosciuto il relativo esonero non le preclude la possibilità di ricercare un’occupazione, al contrario.

                                         Inoltre l’insorgente, indipendentemente dal diritto a prestazioni LADI, può essere iscritta nelle liste delle persone in cerca di impiego dell’URC.

                                         A tale proposito l’art. 24 della Legge sul collocamento e il personale a prestito (LC) prevede:

 

" 1Gli uffici del lavoro nei Cantoni registrano le persone in cerca d’impiego che si notificano ed i posti vacanti annunciati. Consigliano le persone in cerca d’impiego e i datori di lavoro nella scelta o nell’occupazione di un posto di lavoro e si adoperano per procurare posti di lavoro e manodopera adeguati.

"  

2Per il collocamento, tengono conto dei desideri individuali, delle qualità e delle capacità professionali delle persone in cerca d’impiego, come pure dei bisogni e della situazione aziendale del datore di lavoro nonché della situazione generale del mercato del lavoro.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LC gli uffici del lavoro mettono imparzialmente i loro servizi a disposizione di tutti gli svizzeri che cercano lavoro e dei datori di lavoro domiciliati in Svizzera.

 

                                         I disposti costituzionali, segnatamente gli art. 6 (inviolabilità della dignità umana), 13 (diritti sociali) e 14 della Costituzione cantonale ticinese (obiettivi sociali), nonché il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1996 (Patto Onu I) invocati dalla ricorrente (cfr. doc. I; VII) non le sono infine, nella presente fattispecie, di alcun ausilio.

 

 

                                         L’art. 13 Cost.TI riconosce quale diritto sociale - a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.

                                         La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (cfr. STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005 consid. 2.2., pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59).

                                         In casu la vertenza non concerne, tuttavia, prestazioni assistenziali.

 

                                         Il diritto costituzionale al rispetto della dignità umana di cui all’art. 6 Cost.TI è strettamente legato al diritto costituzionale di ottenere un aiuto d’urgenza in situazioni di indigenza (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.3.), ma non conferisce alcun diritto a indennità di disoccupazione.

 

                                         L’art. 14 Cost.Ti, essendo relativo a degli obiettivi sociali (il Cantone provvede affinché, in particolare, ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro e venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione, le aspirazioni e i bisogni dei giovani vengano presi in considerazione, ognuno possa beneficiare di un’istruzione e di una formazione adeguata), non attribuisce al singolo alcun diritto costituzionale (cfr. STF 2P.104/2001 del 10 dicembre 2002 consid. 5).

 

                                         In linea di principio, poi, non è possibile far valere direttamente in giustizia il Patto ONU I, menzionato peraltro dall’insorgente in modo generico (cfr. DTF 136 I 290).

                                         In proposito è utile precisare che l’art. 9 Patto ONU I che stabilisce il principio di un diritto per ogni persona alla sicurezza sociale ha una portata molto generale e per questa ragione non permette di accordare concretamente il diritto a una prestazione sociale determinata (cfr. STF 9C_400/2013 del 23 settembre 2013 consid. 6, pubblicata in DTF 139 I 257).

 

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto esposto occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato all’avv. RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 9 ottobre 2014.

 

                                         La decisione su opposizione del 2 febbraio 2015 deve, di conseguenza, essere confermata.

 

                               2.9.   La ricorrente, quale avvocato che agisce in causa propria, non ha diritto a ripetibili, già per il fatto di essere soccombente. Le questioni da affrontare non erano, in ogni caso, estremamente complesse (su tema cfr. STCA 38.2010.20 del 24 gennaio 2011; STFA B 119/03 del 10 dicembre 2004; STFA H 53/06 dell'11 dicembre 2006).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti