Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.23

 

rs

Lugano

30 luglio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ___________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 9 gennaio 2015 (cfr. doc. A14) con cui aveva sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 6 giugno al 31 agosto 2014 mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° settembre 2014.

                                         L’amministrazione ha, inoltre, ribadito che la data d’inizio del diritto alle indennità, contestata dall’assicurato che aveva chiesto che la stessa fosse retrodata al 6 giugno 2014 concomitante all’interruzione immediata del suo rapporto di impiego, va fatta risalire al 1° settembre 2014 (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento della penalità inflittagli e che la sua iscrizione all’URC diventi effettiva dal 1° giugno 2014, anziché dal 1° settembre 2014.

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:

 

" (…)

Sono stato licenziato con effetto immediato in data 6 giugno 2014. Nello stesso periodo, mio figlio, nato il 18 maggio 2014, ha accusato problemi cardiaci, nello specifico un flutter atriale che ha portato ad una tachicardia ed una pericardite, che hanno richiesto diversi ricoveri ospedalieri presso l’Ospedale regionale di __________ e __________ e diversi controlli medici. All’epoca stava per essere trasferito anche al __________ di __________.

In tale circostanza ho dovuto affrontare notevoli trasferte da casa agli ospedali oltre che occuparmi del figlio più grande di 6 anni. Tutt’ora mio figlio è sotto controllo medico da parte del Dr. __________ dell’Ospedale di __________. Nel mese di agosto è stato iscritto all’assicurazione invalidità.

Questa circostanza mi ha creato notevole sconforto, preoccupazione e ansia tale da non permettermi di effettuare le ricerche di lavoro durante il periodo dal 6 giugno 2014 al momento dell’iscrizione all’ufficio regionale di collocamento. Inoltre non sono riuscito nemmeno a iscrivermi tempestivamente a detto ufficio sempre per i motivi esposti. Di fatto sono riuscito a iscrivermi solamente al 1° settembre 2014. Prima non mi è stato possibile per i problemi e le forti preoccupazioni di mio figlio,

Chiesi all’Ufficio Regionale di Collocamento di rivedere la mia iscrizione ma mi fu rifiutato.

Ho ritenuto più importante occuparmi della mia famiglia.

(…)” (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 3 aprile 2015 l'URC ha postulato la conferma della decisione su opposizione impugnata, rilevando in particolare quanto segue:

 

" (…)

Le considerazioni espresse dall’assicurato sono sicuramente comprensibili dal lato umano, ma non sono tuttavia tali da modificare il quadro della valutazione formulata in sede di opposizione. Dalla documentazione medica che produce, si rileva con una certa facilità, pur in assenza di una specifica competenza medica, che la situazione richiamata quale esimente si è rapidamente rivelata meno grave di quanto potesse apparire inizialmente tant’è che nella lettera di dimissioni redatta dal primario di pediatria dell’Ospedale Regionale di __________, dottor __________, all’indirizzo della pediatra dottoressa __________, è indicato “Alla dimissione il paziente presenta condizioni generali buone, parametri vitali in asse ed esame obiettivo nei limiti della norma”, da cui si può ritenere che la fase critica sia associabile al periodo del ricovero, vale a dire dal 20 al 23 del mese di giugno. Considerando il breve periodo nel quale si è sviluppato l’evento, non si coglie il nesso con la lacunosità delle ricerche contestate.

(…)” (Doc. III)

 

                               1.5.   Il 17 aprile 2015 l’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie e ha prodotto una “conferma medica” rilasciata dal Dr. med. __________ il 14 aprile 2015 (cfr. doc. V + B).

 

                               1.6.   Con scritto del 30 aprile 2015 l’URC si è espresso al riguardo (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire, da una parte, se RI 1 deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 6 giugno al 31 agosto 2014 precedente l’iscrizione in disoccupazione.

 

                                         Dall’altra, se la data di inizio dell’iscrizione all’URC stabilita dall’amministrazione al 1° settembre 2014 sia corretta oppure debba essere fatta risalire al 6 giugno 2014 come postulato dall’assicurato.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha lavorato presso __________, consulenze e brokeraggio assicurativo SA dal 15 settembre 2005 al 6 giugno 2014 quando è stato licenziato con effetto immediato (cfr. doc. 26; 27).

 

                                         Il 1° settembre 2014 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 40).

 

                                         Al momento dell’annuncio per il collocamento l’URC ha rilevato che il ricorrente, per quanto concerne il periodo precedente l’annuncio in disoccupazione, e meglio il lasso di tempo dal 6 giugno al 31 agosto 2014, ha documentato complessivamente quattro ricerche di impiego, una per il mese di giugno 2014, due per il mese di luglio 2014 e una per il mese di agosto 2014 (cfr. doc. 90; 91; 94).

                                         Il consulente del personale, il 26 settembre 2014, gli ha quindi consegnato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 6 ottobre 2014, il fatto di avere intrapreso insufficienti sforzi, dal profilo quantitativo, al fine di reperire una nuova occupazione dal 6 giugno al 31 agosto 2014, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 122).

 

 

                                         L’assicurato, con risposta pervenuta all’URC il 6 ottobre 2014, ha asserito:

 

" Le mie ricerche sono insufficienti in quanto dal mese di giugno 2014 mio figlio nato il 18.05.2014 ha accusato gravi disturbi al cuore che hanno richiesto notevoli spostamenti da casa/ospedale ed un grande dispendio di energie e tempo sia mio che di mia moglie, senza comunque togliere il grande spavento accusato.

Mio figlio è tutt’ora in cura.

Sono una persona dinamica ed ho comunque sparso la voce tra le mie conoscenze che mi hanno aiutato.” (Doc. 121)

                                     

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, con decisione formale del 9 gennaio 2015, indicando che le motivazioni presentate in risposta alla Richiesta di giustificazione non potevano essere accettate in quanto non documentate, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. A14; consid. 1.1.).

                                         Con decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento, osservando che dall’analisi della documentazione prodotta in sede di opposizione si evince che i problemi di salute del figlio dell’assicurato non sono elementi sufficienti a legittimare la lacunosità delle ricerche di lavoro contestate (cfr. doc. A1).

 

                               2.7.   In concreto l’URC ha considerato insufficienti dal profilo quantitativo le ricerche intraprese dall’assicurato dal 6 giugno al 31 agosto 2014 (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         In effetti dalle carte processuali emerge che l’insorgente ha svolto una ricerca il 18 giugno 2014 presso la __________ quale impiegato di commercio, due ricerche nel mese di luglio 2014, il 9 e il 17, presso __________ quale impiegato di commercio e presso __________ come corrispondente sinistri e una ricerca l’11 agosto 2014 presso __________ (cfr. doc. 91).

 

                                         Al riguardo è dapprima utile ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI e l’OADI non prevedono un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; DTF 139 V 524 consid. 2.1.4.; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.

 

                                         Ne discende che gli sforzi intrapresi dall’assicurato nell’arco di tempo 6 giugno – 31 agosto 2014 volti al reperimento di un’occupazione, ritenuto, da una parte, che, come visto sopra, nel mese di giugno 2014 ha svolto una ricerca di lavoro, nel mese di luglio 2014 ha compiuto due ricerche e nel mese di agosto 2014 ha effettuato una ricerca di impiego, dall’altra, che il ricorrente non ha in ogni caso fatto valere di avere compiuto ulteriori ricerche in tale lasso di tempo, non si rivelano validi quantitativamente.

 

                               2.8.   L’assicurato ha motivato il fatto di avere compiuto insufficienti ricerche di lavoro nei mesi da giugno ad agosto 2014, asserendo che in quel periodo il figlio ha accusato gravi disturbi al cuore che hanno richiesto frequenti ricoveri in ospedale e visite di controllo (cfr. doc. 121; A2; I).

 

                                         Dalla documentazione medica fornita dall’insorgente emerge che il figlio __________, nato il 18 maggio 2014, il 20 giugno 2014 è stato ricoverato presso l’Ospedale Regionale di __________, in quanto in occasione di una visita in quella medesima data da parte della pediatra curante, Dr.ssa med. __________, per una rinite era stata riscontrata una tachicardia (200-300 bpm circa).

                                         Nel referto del 28 giugno 2014 il capo clinica del servizio di pediatria dell’ORL, Dr. med. __________, quale diagnosi ha indicato episodio di flutter atriale 460 bpm con blocco di conduzione atrioventricolare 2:1 e versamento pericardico di grado lieve (cfr. doc. A3).

                                         __________ è rimasto degente in ospedale fino al 23 giugno 2014. Al momento della dimissione egli presentava condizioni generali buone, parametri vitali in asse ed esame obiettivo nei militi della norma. Vista l’assenza di ulteriori episodi di tachicardia, è stato dimesso senza terapia farmacologica, ma con controllo cardiologico programmato per quel giorno stesso presso l’Ospedale regionale di __________. Il 25 e il 27 giugno 2014 sarebbe invece stato rivisto per una valutazione dai medici dell’Ospedale Regionale di __________ (cfr. doc. A3).

 

                                         Oltre al controllo cardiologico del 23 giugno 2014 da parte del Dr. med. __________, specialista in cardiologia pediatrica (cfr. doc. A4), __________ è stato visitato nuovamente dal Dr. med. __________ l’8 luglio 2014.

                                         Dal relativo rapporto si evince che:

 

" (…)

Il versamento pericardico è leggermente migliorato dall’ultimo controllo una settimana fa. La funzione ventricolare globale è bilateralmente normale. Non segni di insufficienza o discinesia miocardica bilaterale. Clinicamente non segni di recidiva di tachicardia o Flutter atriale.” (Doc. A5)

 

                                         Durante la visita dell’8 luglio 2014 è stato stabilito un controllo del decorso cardiologico per il 18 luglio 2014 ed è stato precisato che in caso di recidiva si sarebbe imposta un’ospedalizzazione d’urgenza (cfr. doc. A5).

 

                                         Nel rapporto del 18 luglio 2014 indirizzato alla pediatra curante il Dr. med. __________ ha indicato:

 

" (…)

Il versamento pericardico migliora ed è leggero, soprattutto non ha un effetto emodinamico sulla funzione cardiaca. La funzione ventricolare globale bilaterale rimane normale. Clinicamente e anche all’ECG, non segni di tachicardia atriale.

 

Come discusso telefonicamente, nell’80% dei casi non si vedono recidive di tachicardia o flutter atriale nel decorso, quando il primo episodio si risolve spontaneamente e soprattutto senza terapia specifica.

 

Continueremo a controllare il decorso, anche per tranquillizzare la famiglia.

 

Aspetterei ancora un mese per iniziare le vaccinazioni.

 

Rifaremo un Holter a inizio agosto e se risultasse normale rivedrò __________ a fine agosto per un controllo più completo. (…)” (Doc. A7).

                                         Il 22 agosto 2014 il Dr. med. __________ ha accertato che il versamento pericardico era quasi sparito completamente, la funzione ventricolare globale era bilateralmente normale, clinicamente non vi era sicura recidiva di tachicardia (vi era stato un episodio di quattro giorni di irrequietezza, sonno disturbato e pallore) e che all’ECG e all’Holter di metà agosto non risultava alcuna recidiva di flutter atriale (cfr. doc. A9).

 

                                         Un’ulteriore visita ha avuto luogo il 28 novembre 2014. Il cardiologo pediatrico ha constatato che __________ non aveva più avuto segni di recidiva o di tachicardia atriale o flutter e che l’episodio di irrequietezza di alcuni giorni avuto durante l’estate era dovuto probabilmente allo svezzamento. Il medico ha attestato, da un lato, che il bambino stava crescendo bene, dormiva e mangiava bene, dall’altro, che il versamento pericardico era in pratica  sparito completamente e che la funzione ventricolare bilaterale globale era bilateralmente normale (cfr. doc. A12).

 

                                         Attentamente esaminate le carte processuali il TCA ritiene che, per un primo periodo e precisamente dal 20 giugno 2014, le condizioni di salute del figlio dell’assicurato erano tali da non consentire al ricorrente di compiere delle ricerche di lavoro.

 

                                         In effetti il 20 giugno 2014 vi è stato il ricovero d’urgenza presso l’Ospedale Regionale di __________ di __________ a seguito del riscontro da parte della pediatra curante, che era stata interpellata dai genitori per una semplice rinite, di una forte tachicardia. Il ricovero è durato fino al 23 giugno 2014, inoltre il giorno stesso è stato visitato a __________ dal Dr. med. __________, specialista in cardiologia pediatrica. Dei nuovi controlli sono stati effettuati il 25 e 27 giugno 2014 a __________ e l’8 luglio a __________ dal Dr. med. __________.

 

                                         In un secondo periodo e precisamente dall’8 luglio 2014, il Dr. med. __________, come visto, ha attestato un leggero miglioramento del versamento pericardico e assenza di segni di recidiva di tachicardia o flutter atriale (cfr. doc. A5).

 

                                         Nel lasso di tempo dal 20 giugno all’8 luglio 2014, ritenuto il grave stato di salute di __________, nonché il fatto che veniva allattato al seno dalla madre, la quale quindi doveva, pure per tale ragione, stare accanto al bambino e la circostanza che la famiglia RI 1 ha anche un altro figlio di sei anni (cfr. doc. I), il ricorrente, sia a livello emotivo che pratico, era perciò impossibilitato a svolgere ricerche di impiego.

 

                                         Dall’8 luglio 2014, tuttavia, la situazione è apparsa più sotto controllo, visto che il versamento pericardico era leggermente migliorato, la funzione ventricolare globale era bilateralmente normale, non vi erano segni di insufficienza o discinesia miocardica bilaterale e clinicamente non vi erano segni di recidiva di tachicardia o Flutter atriale (cfr. doc. A5).

                                         Le condizioni cardiache di __________ sono continuate, del resto, a migliorare nel prosieguo delle settimane, come risulta dai rapporti del Dr. med. __________ del 18 luglio e del 22 agosto 2014 (cfr. doc. A7; A9).

 

                                         E’ vero che nel mese di aprile 2014 il Dr. med. __________ ha confermato che __________ è in regolare controllo cardio-pediatrico a causa di un’importante aritmia ventricolare che nei mesi da giugno ad agosto 2014 ha dovuto essere controllata e seguita in modo intenso finché il decorso si è stabilizzato (cfr. doc. B).

 

                                         E’ altrettanto vero, però, che l’assicurato nel mese di luglio ha effettuato due ricerche di impiego, una proprio il 9 luglio 2014 e l’altra il 17 luglio 2014. Egli ha altresì compiuto una ricerca l’11 agosto 2014 (cfr. doc. 91).

 

                                         In simili condizioni, il ricorrente dal 9 luglio 2014 non può essere considerato completamente impedito a intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

 

                                         Egli, dunque, dal 9 luglio al 31 agosto 2014, avrebbe potuto e dovuto svolgere perlomeno qualche ulteriore ricerca di lavoro.

                                         Ciò vale anche per il periodo dal 6 al 19 giugno 2014, quando la patologia cardiaca di __________ non era ancora nota.

                                         Al riguardo va ricordato che il ricovero d’urgenza in ospedale del 20 giugno 2014 è stato indicato dalla pediatra curante che quel giorno aveva visitato __________ per una rinite (cfr. doc. A3).

 

                                         Ne discende che l’assicurato, dal 6 al 19 giugno 2014 e dal 9 luglio al 31 agosto 2014, avendo svolto insufficienti ricerche di impiego (cfr. consid. 2.7.), ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Il ricorrente deve, quindi, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

 

                               2.9.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato otto giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche dal 6 giugno al 31 agosto 2014 ( 2 giorni per il mese di giugno 2014 + 3 giorni per il mese di luglio 2014 + 3 giorni per il mese di agosto 2014; cfr. doc. A14).

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Nel caso di specie, come visto (cfr. consid. 2.8.), dal 20 giugno all’8 luglio 2014 l’insorgente non era tenuto a cercare un’occupazione a causa dello stato di salute del figlio.

 

                                         Di conseguenza, a mente di questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di otto giorni inflitta al ricorrente dall'URC di __________ non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.) e deve pertanto essere ridotta a sei giorni (1 giorno per il periodo dal 6 al 19 giugno 2014 + 2 giorni per il lasso di tempo dal 9 al 31 luglio 2014 + 3 giorni per il mese di agosto 2014).

 

                             2.10.   Per quanto attiene alla contestazione relativa alla data di inizio dell’iscrizione all’URC di __________ che l’amministrazione ha stabilito al 1° settembre 2014, mentre l’assicurato chiede sia anticipata al 6 giugno 2014 (cfr. doc. I), è utile rilevare che l’art. 17 cpv. 2 LADI prevede che  l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

 

                                         Inoltre giusta l’art. 20 cpv. 3 OADI il servizio competente inserisce i dati d'iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato la copia per la cassa.

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305, ha stabilito che alla luce, tra l'altro, degli art. 17 cpv. 2 LADI e 20 cpv. 3 OADI, succitati, l'URC è competente per pronunciarsi sulla decorrenza dell'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Pertanto, in casu, a ragione la Cassa di disoccupazione competente alla quale l’assicurato il 24 settembre 2014, contestualmente all’opposizione contro una sospensione di 36 giorni inflittagli per avere fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. doc. 4; 5), aveva domandato che la sua iscrizione all’URC avesse effetto dal 6 giugno 2014, in quanto non gli era stato possibile annunciarsi prima a causa delle gravi condizioni di salute del figlio (cfr. doc. 20), ha trasmesso tale richiesta per competenza all’URC (cfr. doc. 16).

 

                                         L’URC, con decisione denominata “decisione su opposizione” del 4 novembre 2014, ha confermato quale data di inizio dell’iscrizione il 1° settembre 2014, osservando che:

 

(…) 4. Il 26.9.2014, in occasione del primo colloquio di consulenza, l’URC ha proceduto all’iscrizione del signor RI 1. In tale occasione è stato in particolare redatto il documento Analisi del profilo della persona in cerca di impiego e Piano d’azione e ritenuta quale data determinante per l’inizio della disoccupazione il 1.9.2014.

 

Da una verifica risulta che l’assicurato si è presentato all’URC in una prima occasione in data 14.8.2014 ed è stato riconvocato al 18.8.2014, per portare  della documentazione mancante, ma non si è presentato. Egli si è poi presentato in data 1.9.2014 ed è stato iscritto. In tale occasione ha consegnato l’Attestazione di domicilio (datata 18.8.2014) e gli è stata consegnata la Conferma di registrazione nel sistema Colsta, nella quale è chiaramente indicata quale data di inizio disoccupazione il 1.9.2014.

 

Un’ulteriore verifica, preso la Cassa Disoccupazione mostra che l’assicurato si è presentato al loro sportello in data 17.7.2014 e che gli è stato indicato di “iscriversi immediatamente all’ufficio di collocamento (URC)”, cosa che non è avvenuta.

 

Nel caso concreto risulta che l’assicurato si è presentato al’URC o alla Cassa Disoccupazione in alcune occasioni precedenti il 1.9.2014, ma in nessuna di queste occasioni ha avuto l’intenzione o i requisiti per potersi iscrivere all’URC per il collocamento. La data d’iscrizione per il collocamento resta quindi il 1.9.2014.” (Doc. 17)

 

                                         Il provvedimento del 4 novembre 2014 è stato a torto definito quale decisione su opposizione trattandosi, invece, di una decisione formale, considerato che l’opposizione del 24 settembre 2014 (cfr. doc. 20) si riferiva alla sospensione di 36 giorni inflittagli dalla Cassa. La domanda di modifica della data di inizio dell’iscrizione all’URC contenuta nell’atto di opposizione del 24 settembre 2014 corrispondeva a una prima richiesta in tal senso.

 

                                         La decisione del 4 novembre 2014 non risulta essere stata impugnata.

                                         Nemmeno viene fatto accenno a tale aspetto nell’opposizione del 2 febbraio 2015 relativa alla decisione del 9 gennaio 2015 di sospensione di otto giorni per insufficienti ricerche dal 6 giugno al 31 agosto 2014 (cfr. doc. A2).

 

                                         In ogni caso l’URC, nella decisione su opposizione del 20 febbraio 2015, ha ribadito che la richiesta di retrodatare l’annuncio per il collocamento al 6 giugno 2014 è infondata (cfr. doc. A1)

 

                                         L’assicurato, nel ricorso al TCA, ha di conseguenza nuovamente postulato che la sua iscrizione all’URC sia effettiva dal 6 giugno 2014, anziché dal 1° settembre 2014 (cfr. doc. I).

 

                                         Questa Corte può prescindere dall’approfondire l’ammissibilità di tale richiesta, in quanto la stessa comunque infondata.

 

                                         In effetti l’assicurato aveva interpellato la Cassa competente già il 17 luglio 2014, la quale gli aveva peraltro esplicitamente indicato di iscriversi immediatamente all’URC (cfr. doc. 13; 18), e l’URC di __________ il 14 agosto 2014. Quest’ultimo, mancando della documentazione, l’aveva riconvocato per il 18 agosto 2014, senza tuttavia che il medesimo desse seguito a tale invito (cfr. doc. 7).

 

                                         L’insorgente, nonostante dei contatti con la Cassa e l’URC nei mesi di luglio e agosto 2014, non ha comunque proceduto a una regolare iscrizione in disoccupazione fino al 1° settembre 2014.

 

                                         Ritenuto che al consid. 2.8. il TCA ha già stabilito che unicamente nel periodo dal 20 giugno all’8 luglio 2014 l’insorgente fosse impossibilitato a procedere allo svolgimento di pratiche amministrative a causa dello stato di salute del figlio, occorre concludere che rettamente l’amministrazione ha decretato quale data di inizio dell’iscrizione all’URC dell’assicurato il 1° settembre 2014.

 

                                         Giova, d’altronde, evidenziare che nelle osservazioni formulate il 26 settembre 2014 contestualmente all’allestimento dell’”Analisi del profilo della persona in cerca di impiego e piano d’azione”, da cui emerge chiaramente che la data di inizio dell’iscrizione all’URC era il 1° settembre 2014 (cfr. doc. 43 pag. 1), il ricorrente ha soltanto segnalato le trattative in corso con il potenziale datore di lavoro __________, ma nulla ha obiettato circa la data di inizio dell’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 47).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 6 giorni.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

Daniele Cattaneo                                                 avv. Raffaella Sartoris Vacchini