Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.27

 

rs

Lugano

15 aprile 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sull’istanza del 26 marzo 2015 di

 

                                         RA 1

 

                                         chiedente la rettifica della sentenza emessa il 27 agosto 2014 da questo Tribunale (inc. n. 38.2014.28) nella causa promossa con ricorso del 14 aprile 2014 da

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 marzo 2014 emanata da

 

Cassa CO1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 13 marzo 2014 la CassaCO 1 ha confermato il precedente provvedimento del 13 febbraio 2013 con il quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, in ragione del mancato rispetto dell’obbligo generale di diminuire il danno (cfr. doc. A inc. n. 38.2014.28).

 

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato, il 14 aprile 2014, un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste, come pure l’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         L’assicurato ha fatto valere che non si poteva rimproverargli di non aver fatto il possibile per recuperare il suo credito salariale, in quanto aveva affidato questo compito al suo legale di allora, l’avv. __________.

                                         Nell’impugnativa, al riguardo, è stato segnatamente affermato:

                                        

“ (…)

Da tutti i documenti prodotti contestualmente alla domanda di indennità del 3/6 febbraio 2014 così come in sede di opposizione, e qui offerti in edizione, risulta evidente come il signor RI 1 avesse fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui, e pure pagando un onorario al suo avvocato, per tutelare i propri diritti rispetto al datore di lavoro, e che l’avesse fatto tempestivamente. Egli non ha mai voluto rinunciare a fare valere i propri diritti, anzi, ha continuato invano a sollecitare il proprio avvocato perché li facesse valere. L’unico errore del signor RI 1 è quello di essersi fidato e di aver continuato a fidarsi di un professionista male informato, l’avv. __________ appunto.

 

Dal canto mio, non ero patrocinatrice né del signor RI 1, né della signora __________, quello che potevo fare per collaborare con l’avv. __________ ritengo di averlo fatto. Ho cercato di raggiungere il collega prima di promuovere la causa di fallimento in vista dello stralcio, e, quando mi ha infine richiamato, oltre un mese dopo la mia E-Mail e soltanto dopo che era stato sollecitato a farlo dalla sua mandante, l’ho pure edotto sul fatto che sarebbe bastato lo stralcio di una procedura di fallimento.

 

Risulta perciò palese che, da parte del signor RI 1, non c’è mai stata alcuna rinuncia al procedimento di esecuzione, e che egli ha continuato ad interessarsene e a sollecitare il proprio legale, purtroppo inutilmente. (…).” (cfr. doc. I pag.4-5 inc. n. 38.2014.28).

 

                               1.3.   Questa Corte, con sentenza 38.2014.28 del 27 agosto 2014, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto il ricorso di RI 1 in quanto ricevibile, argomentando come segue:

 

" (…)

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall'assicurato per ottenere quanto dovuto siano insufficienti.

 

Infatti, dal primo e unico atto esecutivo promosso dal ricorrente il 15 maggio 2013 (cfr. doc. 13) al momento della richiesta di indennità per insolvenza inoltrata il 3 febbraio 2014 (cfr. doc. 6) sono trascorsi quasi 9 mesi, ciò che per giurisprudenza costante della nostra Massima Corte, oltre che per la Prassi LADI, consiste in una grave violazione dell’obbligo di diminuire il danno (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

Lasciando trascorrere un così lungo lasso di tempo l’assicurato non ha infatti dato segnali inequivocabili che permettessero alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati. Il ricorrente avrebbe dovuto mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

                                                                              

Giova inoltre ribadire che la nostra Alta Corte, in una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza a un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi (cfr. consid. 2.3.).

                                                                              

Nella concreta evenienza, tenuto conto dell’inattività di quasi 9 mesi tra il precetto esecutivo fatto spiccare e la domanda di indennità per insolvenza, lo sforzo messo in atto dall’assicurato per tutelare i suoi crediti salariali nei confronti dell’ex datore di lavoro non risulta essere né adeguato né sufficiente ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

 

L’argomento ricorsuale di RI 1 secondo cui egli non avrebbe mai rinunciato ai suoi crediti salariali, ma che avrebbe affidato l’incarico di far valere i suoi diritti nei confronti della __________. al legale di allora avv. __________, sollecitandolo ripetutamente ma invano a proseguire nella procedura esecutiva, non può portare ad una diversa soluzione.

 

Si ricorda infatti che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).”

 

                                         Il TCA ha inoltre respinto la domanda di gratuito patrocinio dell’assicurato, in quanto la vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

 

                               1.4.   Il 26 marzo 2015 l’avv. RA 1 ha inoltrato a questo Tribunale il seguente scritto:

 

" lunedì, 16 marzo 2015, ha avuto luogo un colloquio chiarificatore tra l’avv. __________ e la scrivente relativamente alla vertenza rubricata e alle rispettive responsabilità.

Nel corso di tale colloquio, il Collega __________ mi ha dimostrato di aver allestito per il signor RI 1 in data 10 luglio 2013 l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli non l’ha inoltrata su esplicita richiesta del cliente. Contrariamente a quanto espostomi in maniera plausibile dal signor RI 1, dal 10 agosto 2013, giorno in cui il signor RI 1 forniva al Collega __________ via E-Mail dei ragguagli inerenti le procedure in corso tra la __________, ex locatrice dei locali in cui aveva sede la __________, e la __________, fino al 7 novembre 2013 egli non avrebbe più avuto alcuna notizia da parte del signor RI 1. In occasione di un incontro che ha avuto luogo il 7 novembre 2013 tra l’avv. __________ e la signora __________, collega e amica del signor RI 1, l’avvocato __________ avrebbe delucidato le conseguenze negative legate al non proseguimento dell’esecuzione. Il signor RI 1, una volta messo al corrente di tali spiegazioni, avrebbe deciso di attendere l’esito della procedura esecutiva (e assicurativa) del signor __________ prima di intraprendere altri passi esecutivi. Successivamente l’avv. __________ non avrebbe più avuto notizie dal signor RI 1 fino al 26 febbraio 2014, giorno in cui il signor RI 1 ha revocato il mandato.

Sulla scorta di tali spiegazioni, a tutela della reputazione dello stimato Collega __________, sono a rettificare l’argomento ricorsuale secondo cui il signor RI 1 lo avrebbe sollecitato ripetutamente ma invano a proseguire la procedura esecutiva.” (Doc. I)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   La Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) non prevede alcunché riguardo all’interpretazione e alla rettifica di una sentenza.

 

                                         L’art. 31 Lptca, relativo al diritto sussidiario, enuncia tuttavia che:

 

" Per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative.”

 

                                         Nemmeno la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) contempla il diritto di interpretazione e di rettifica dei giudizi cantonali.

                                         L’interpretazione di una sentenza emessa da un tribunale cantonale delle assicurazioni è regolata dal diritto federale soltanto nella misura in cui il diritto di esigere l’interpretazione e la rettifica di un giudizio entro certi limiti deve essere considerato quale principio inerente al diritto federale dedotto dal principio di uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.), come il diritto alla rettifica di errori di calcolo. Al di là di tale garanzia, la procedura tendente all’interpretazione e alla rettifica risulta esclusivamente dal diritto cantonale (cfr. art. 61 LPGA ab initio; DTF 130 V 320; STF 9C_677/2014+9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 7.1.; STF 9C_93/2014 del 20 maggio 2014 consid. 1; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. Auflage, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 61 n. 132).

 

                                         Giusta l’art. 62 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013 in vigore dal 1° marzo 2014, a cui rinvia l’art. 31 Lptca:

 

" 1Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l’autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.

2L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono applicabili per analogia.

3La decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima istanza.

4L’autorità può correggere in ogni momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione. “

 

                                         Dal Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32-33 emerge:

 

" 22. L’interpretazione, la rettifica e la correzione

22.1 L’art. 40 LPamm viene riformulato e completato alla luce degli art. 69 PA, 334 CPC e 129 LTF, ribadendo inoltre la giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo secondo il quale l’interpretazione o la rettifica d’ufficio non sono ammissibili228: l’autorità competente - amministrativa o di ricorso - può procedere all’interpretazione o alla rettifica del dispositivo di una sua decisione (e non della sua motivazione)229 soltanto su istanza di parte, che non soggiace a termine ma che deve comunque essere esperita nel rispetto del principio di buona fede230. Se la domanda è accolta231, la decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto, limitatamente tuttavia al solo dispositivo o ai soli dispositivi che sono stati effettivamente precisati232. La decisione

interpretata o rettificata che emana da un tribunale superiore ai sensi dell’art. 86 cpv. 2 LTF è suscettibile anch’essa di ricorso ordinario o sussidiario al Tribunale federale.

 

22.2 L’art. 62 cpv. 4 del disegno di legge riprende l’art. 69 cpv. 3 PA, che consente all’autorità di correggere d’ufficio e in ogni momento (semplici) errori di scrittura o di calcolo o errori di svista che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione233; se ciò non è il caso, la correzione dev’essere perseguita in altro modo, attraverso una procedura ordinaria di interpretazione e rettifica o attraverso una procedura di revoca o di revisione234.

 

228 MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 1b all’art. 40. Nella procedura amministrativa federale, l’interpretazione d’ufficio di un dispositivo non è a priori inammissibile, e questo malgrado il testo dell’art. 69 cpv. 1 PA (STEFAN VOGEL, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, n. 7 all’art. 69).

229 STEFAN VOGEL, n. 2 e 9 all’art. 69.

230 STEFAN VOGEL, n. 15 all’art. 69; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, n. 5.81; MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 2 all’art. 40.

231 Nella procedura di interpretazione e di rettifica la PA non prescrive lo scambio degli allegati scritti: questo scambio, almeno di regola, sembrerebbe infatti superfluo (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ

KNEUBÜHLER, n. 5.82; STEFAN VOGEL, n. 12 all’art. 69).

232 STEFAN VOGEL, n. 18 all’art. 6; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER. n. 5.83; contra: MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 3 all’art. 4. Un ricorso può peraltro essere interposto anche contro decisioni che rifiutano l’interpretazione o la rettifica (STEFAN VOGEL, n. 16 all’art. 69; BLAISE KNAPP, Précis, n. 1150).

233 La correzione di questi errori procede del resto da una massima di diritto federale, che si impone ai Cantoni (DTF 99 V 64 consid. 2; STEFAN VOGEL, n. 20 all’art. 69).

234 STEFAN VOGEL, n. 21 e 23 all’art. 69.”

 

                                         Il tenore dell’art. 62 cpv. 1 LPAmm è analogo a quello dell’art. 129 cpv. 1 LTF (se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.).

 

                                         Nella sentenza 9C_93/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.1., già citata sopra, il Tribunale federale ha esposto cosa prevede la giurisprudenza concernente l’art. 129 LTF, e meglio:

 

" (…) L’interprétation tend à à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir par ex. arrêts 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4 s. ad art. 129 LTF).”

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 9C_677/2014+9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 7.2.

 

                               2.3.   Nella presente evenienza il TCA rileva dapprima che dallo scritto del 26 marzo 2015 (cfr. doc. I; consid. 1.4.) non si evince chiaramente se l’avv. ha proceduto a formulare istanza di rettifica in relazione alla causa 38.2014.28 per conto di RI 1 oppure esclusivamente a proprio nome.

 

                                         Nella seconda ipotesi la legittimazione della legale a interporre domanda di rettifica si rivelerebbe alquanto dubbia.

 

                                         Tale questione non merita in casu di ulteriori approfondimenti, visto che lo scritto del 26 marzo 2015 quale istanza di rettifica, in quanto ricevibile, è da respingere.

 

                                         In effetti l’istanza in questione non pone in discussione il dispositivo della sentenza 38.2014.28 emessa da questo Tribunale il 27 agosto 2014, bensì mira a far rettificare quanto esposto nella motivazione del giudizio nella misura in cui il TCA ha fatto riferimento all’argomento ricorsuale secondo cui RI 1 avrebbe ripetutamente sollecitato il precedente patrocinatore, ma invano, a proseguire nella procedura esecutiva.

                                         Questa Corte, nel giudizio 38.2014.28, aveva comunque concluso che tale asserzione della parte ricorrente non poteva portare a una diversa soluzione della lite (cfr. STCA 38.2014.28 consid. 2.6.).

 

                                         Come visto sopra, l’istituto della rettifica giusta l’art. 62 cpv. 1 LPAmm può, però, concernere solamente il dispositivo di una sentenza, a esclusione della relativa motivazione (cfr. consid. 2.2.; STF 9G_1/2012 del 16 maggio 2012 consid. 1).

 

                                         La richiesta di modifica della considerazione espressa nella sentenza 38.2014.28 del 27 agosto 2014 in relazione all’argomento fatto valere con il ricorso del 14 aprile 2014 secondo cui RI 1 avrebbe a più riprese sollecitato il precedente rappresentante, ma senza esito, a proseguire la procedura esecutiva è, pertanto, inammissibile.

 

                                         Inoltre, nella misura in cui l’istanza del 26 marzo 2015 sia da interpretare quale domanda di correzione di errori di scrittura o di calcolo o altri errori ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LPAmm, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, la stessa va respinta, in quanto in concreto non ci si trova confrontati con un semplice errore di scrittura o di calcolo.

 

                                         Il TCA prende atto, in ogni caso, che l’avv. RA 1, per quanto attiene al modo di procedere dell’avv. __________, precedente patrocinatore di RI 1, nello scritto del 26 marzo 2015, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso del 14 aprile 2014 (cfr. consid. 1.2.), ha affermato che:

 

" (…) il Collega __________ mi ha dimostrato di aver allestito per il signor RI 1 in data 10 luglio 2013 l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli non l’ha inoltrata su esplicita richiesta del cliente. Contrariamente a quanto espostomi in maniera plausibile dal signor RI 1, dal 10 agosto 2013, giorno in cui il signor RI 1 forniva al Collega __________ via E-Mail dei ragguagli inerenti le procedure in corso tra la __________, ex locatrice dei locali in cui aveva sede la __________, e la ____________________, fino al 7 novembre 2013 egli non avrebbe più avuto alcuna notizia da parte del signor RI 1. In occasione di un incontro che ha avuto luogo il 7 novembre 2013 tra l’avv. __________ e la signora __________, collega e amica del signor RI 1, l’avvocato __________ avrebbe delucidato le conseguenze negative legate al non proseguimento dell’esecuzione. Il signor RI 1, una volta messo al corrente di tali spiegazioni, avrebbe deciso di attendere l’esito della procedura esecutiva (e assicurativa) del signor __________ prima di intraprendere altri passi esecutivi. Successivamente l’avv. __________ non avrebbe più avuto notizie dal signor RI 1 fino al 26 febbraio 2014, giorno in cui il signor RI 1 ha revocato il mandato.

(…)” (Doc. I)

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’istanza di rettifica del 26 marzo 2015, in quanto ricevibile, è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti