Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.28

 

dc/sc

Lugano

7 luglio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 marzo 2015 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 23 marzo 2015 la CO 1 ha confermato il rifiuto delle indennità di disoccupazione a RI 1, in quanto il marito è proprietario dell’Albergo __________ di __________, presso il quale l'assicurata ha lavorato (doc. A).

 

                               1.2.   Contro questa decisione, l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha sottolineato che l’Albergo è stato demolito e in particolare ha rilevato:

 

" (…)

Ciò che invece non risulta né nella decisione né nella decisione su opposizione è che dal 1991 al 31 dicembre 2014 l'assicurata ha sempre e regolarmente pagato i propri contributi sociali come salariata e meglio sulla base di regolari conteggi di salario e ciò senza nulla e mai chiedere niente in contrario; segnatamente, che con il 31 dicembre 2014 non solamente si è interrotta la relazione lavorativa con l'assicurata bensì addirittura si è interrotta l'attività alberghiera. La proprietà dell'albergo, una comunione ereditaria, è infatti stata venduta e la costruzione demolita per fare spazio ad un palazzo di appartamenti. Con quest'ultimi nè l'assicurata nè il di lei marito hanno una qualsivoglia relazione. Tutto ciò a maggior ragione a valere per l'assicurata ed in particolare siccome è sposata con il signor __________ con un regime della separazione dei beni. Con la demolizione dell'albergo __________ è quindi anche definitivamente venuto meno lo scopo della ditta individuale a nome del signor __________ e con cui l'assicurata aveva stipulato il contratto di lavoro (cfr. anche doc. D: opposizione assicurata; cfr. doc. E: lettera __________; cfr. doc. F: estratto registro commercio).

 

(…)

 

A tal proposito l'alta Corte federale ha comunque già avuto modo di precisare che "... non è ammissibile negare, in modo generico, diritto alle indennità ..." (cfr. DTF del 8 giugno 2010, inc n 8C_279/2010). Se lo scopo della giurisprudenza non è solamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo bensì anche quello di prevenirne il rischio (cfr. tra le altre DTF del 3 gennaio 2008, inc n 8C_150/2007, consid. 4.3.; cfr. DTF del 16 febbraio 2007, inc n C 292/05, consid. 3), per poter negare il diritto alle prestazioni occorre quindi ancora concretamente valutare se la fattispecie costituisce un caso di abuso oppure un rischio di abuso.

 

A tal proposito nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha precisato, tra le altre cose, che "La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque [entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (voir plus particuliè-rement ATF 123 V234 consid. 7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid 2; SVR 2001 ALV n o 14 p. 415., C279/00, consid. 2a; DTA 2000 no 14 p. 70, C208/99, consid. 2) ..." (cfr. DTF del 23 gennaio 2014, inc n 8C_172/2013, consid. 3.2).

 

Quanto appena riportato sopra risulta non da ultimo anche confermato e ribadito da codesto lodevole Tribunale e meglio nelle sue decisioni del 24 luglio 2006 (cfr. inc n 38.2006.22), del 13 settembre 2006 (cfr. inc n 38.2006.20) e dell'11 febbraio 2007 (cfr. inc n 38.2006.29). Segnatamente, pure risulta anche confermato nella stessa Prassi LADI ID e meglio nelle note marginali da B25 in seguito.

 

A queste condizioni, risultando che l'interruzione dell'attività lavorativa è combinata con l'interruzione definitiva dell'attività alberghiera ma soprattutto con la demolizione dell'albergo __________, la cui gestione corrisponde quale unico scopo della ditta individuale del signor __________ (pure in fase di radiazione) e con cui vigeva il contratto di lavoro con l'assicurata, non risultando alcuna situazione di abuso così come nemmeno alcun rischio di abuso, contrariamente a quanto ha deciso la Cassa nel caso concreto all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione deve essere riconosciuto." (Doc. I)

 

                               1.3.   Il 23 aprile 2015 il rappresentante dell’assicurata ha inviato un documento dal quale risulta che la ditta, il 9 aprile 2015, è stata radiata per cessazione dell’attività (cfr. doc. III e G).

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 5 maggio 2015 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

" (…)

Al momento della richiesta di disoccupazione in data 01.01.2015, la ditta risultava attiva e il marito era titolare individuale dell'Albergo __________, solo successivamente in data 09.02.2015 è stata radiata la ditta per cessazione di attività." (Doc. V)

                                        

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) che rinviano all' art. 10 LADI).

 

                                         L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

 

a.    i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

 

b.    il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

 

c.    le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

 

                                         I disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

 

                                         Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

 

                                         Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

 

                                         Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

 

                                     Il rischio di abuso non esiste invece più quando il lavoratore abbandona definitivamente l’azienda a seguito della chiusura di quest’ultima (cfr. DTF 123 V 234, consid.7b/bb pag. 238 e  B Rubin, “Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur” in DLA 2013 pag. 1 seg. 79).

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurata ha lavorato come direttrice d'albergo e di contabile dal 1991 al 31 dicembre 2014 (cfr. doc. B, pag. 2). Ella è stata licenziata a causa della chiusura definitiva dell'Albergo (cfr. doc. 5)

                                         L’Albergo __________ à stato demolito all’inizio del 2014 (cfr. doc. E).

 

                                         A proposito dell’attività svolta e prima del licenziamento, l’assicurata, il 15 marzo 2015, si è così espressa:

 

" (…)

__________ era il proprietario e il gerente dell'Albergo __________.

L'Albergo è stato demolito e venduto nel gennaio 2014.

Ho svolto ancora delle mansioni retribuite della ditta individuale __________, Albergo __________ nel corso del 2014.

Mi è stata comunicata regolare disdetta del rapporto di lavoro per il 31.12.2014.

La ditta individuale __________, Albergo __________ è in fase di radiazione dal registro di commercio. (…)" (Doc. D)

 

                                         Dall'estratto del Registro di commercio risulta che la ditta individuale __________ aveva quale unico scopo l'Albergo __________ (cfr. doc. 23).

 

                                         È vero che la ditta è stata radiata solo il 9 aprile 2015 (cfr. doc. G), è tuttavia altrettanto vero che da tempo l’Albergo non era più operativo, per cui "lo scopo di quest'ultima si è esaurito e non poteva più essere perseguito" (cfr. STCA 38.2006.22 del 24 luglio 2006; STCA 38.2006.29 del 1° febbraio 2007).

 

                                         Di conseguenza, secondo il TCA, l’assicurata ha diritto alle indennità di disoccupazione già dal 1° febbraio 2015, se gli altri presupposti del diritto sono adempiuti.

 

                                         La decisione su opposizione del 23 marzo 2015 deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati alla CO 1 affinché, se sono dati gli ulteriori presupposti, versi a RI 1 le indennità di disoccupazione richieste.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 23 marzo 2015 è annullata

                                         § Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché, se sono dati gli ulteriori presupposti, versi all'assicurata le indennità di disoccupazione richieste.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti