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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 aprile 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 febbraio 2015 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 13 febbraio 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la sospensione di 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 il 5 agosto 2014 (cfr. doc. A4) per avere rifiutato un programma d'occupazione, argomentando:
" (…)
4. Nel caso in esame, l'assicurata non ha iniziato il programma occupazionale assegnatole dall’URC sostanzialmente perché a suo dire il POT in oggetto non sarebbe adatto alle proprie competenze, in considerazione delle proprie esperienze professionali passate e che non ha necessità formative nell'ambito commerciale, avendo già esperienza in quell'ambito. L'assicurata ritiene inoltre che la frequentazione del POT non avrebbe migliorato il suo reinserimento professionale e sostiene che renderebbe vani i propri sforzi intrapresi per una riconversione professionale come insegnante di Pilates.
(…)
Con riferimento alle singole argomentazioni dell'assicurata, va precisato che le aspirazioni professionali dell'assicurata non possono giustificare la rinuncia, rispettivamente compromettere, la partecipazione alla misura assegnata. In particolare, considerando la natura temporanea dell'occupazione, la possibilità di continuare la ricerca di un impiego e la facoltà di interrompere in ogni momento la frequentazione del provvedimento a favore di un'occupazione adeguata, era certamente esigibile che l'assicurata partecipasse al programma occupazionale assegnatole. (…)” (cfr. Doc. A10)
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:
" (…)
La partecipazione al POT, così come mi era stato presentato dalla collocatrice, avrebbe compromesso i miei sforzi formativi nell'ambito della nuova attività di istruttrice di Pilates. La signora __________ era a conoscenza sin dall'inizio di questa mia ambizione personale finanziata al 100% con i miei risparmi personali. Ciò nonostante non ha voluto sentir ragioni, neanche quando si è appurato che, a suo dire, l'attività temporanea in questione non avrebbe avuto sbocchi professionali al termine dell'incarico.
Grazie al mio rifiuto ho potuto portare a termine a mie spese la formazione iniziata nel Luglio del 2012 con il conseguimento del diploma il 23 gennaio 2015 (vedi allegato 1b). Questo sarebbe stato impossibile se avessi partecipato al POT.
I costi sostenuti per la mia formazione, documentati per un totale di circa 9'000 franchi (vedi punto 12 degli allegati) e l'indennità non corrisposta a causa della sanzione mi mettono in grave difficoltà economica.
Da quando sono iscritta presso l'ufficio del lavoro non ho mai ricevuto una proposta di lavoro e ho sempre adempiuto all'obbligo di ricerche secondo quanto richiesto.
Lo scopo dell'ufficio di collocamento dovrebbe essere quello di aiutarmi a trovare un posto di lavoro e nel caso le prospettive non siano favorevoli, di aiutarmi a formarmi in un altro campo di attività in funzione della situazione individuale ma anche dei bisogni della società. (…)” (cfr. Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 13 maggio 2015 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).
1.4. Il 21 maggio 2015 l’assicurata ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha ribadito di avere rifiutato il programma d’occupazione in quanto “non solo era inutile al senso di una futura attività professionale, ma impediva la continuazione della formazione intrapresa ai miei costi per una riqualifica promettente nel campo del PILATES. Inoltre non mi avrebbe dato nessun aiuto a livello di formazione professionale vista la mia esperienza precedente di segretaria di direzione per 8 anni.” (doc V).
Al riguardo la Sezione del lavoro ha sottolineato che l’assicurata “avrebbe dovuto accettare senza indugio la misura selezionata dall’URC” (doc. VI).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare a un programma d'occupazione.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
" (...)
2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorga-nizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure (cpv. 3).
In particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:
" I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali."
L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
A questo proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:
" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."
In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:
" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage », Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea, 2014, p 478) ricorda che:
" (...)
D'après l'art. 64a al. 2 LACI, le caractère convenable d'un PET ne dépend que ' des conditions fixées à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge, la situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité qui assigne la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés (art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du 31 août 2012 [8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de l'art. 16 al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en considération. L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères fixés à l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA 2006 p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”
2.2. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
L'art. 45 cpv. 4 OADI prevede che vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo:
a. ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure
b. ha rifiutato un’occupazione adeguata.
L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando:
" (…)
Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"
In una sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.
In una sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.
2.4. In una sentenza 8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni, contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7 giorni, inflitta dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico, giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d’occupazione presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di operaio addetto alla pulizia dei locali.
Secondo l'Alta Corte la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle qualifiche professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della penalità.
Vista l’importanza di questa sentenza federale, che risponde sostanzialmente alle critiche, di carattere generale, dell’assicurata riguardo all’assegnazione di determinati programmi d’occupazione che non le permettono di sfruttare al meglio le conoscenze di cui dispone, è utile in questa occasione riprodurre integralmente le considerazioni del Tribunale federale:
" 3.1 La juridiction cantonale a considéré qu'en refusant, sans motif justificatif, de participer à un programme d'emploi temporaire organisé par une institution à but non lucratif (art. 64a al. 1 let. a LACI) et qui convenait à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c en liaison avec l'art. 64a al. 2 LACI), l'assuré était passible d'une suspension de son droit à l'indemnité pour inobservation des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cependant, selon l'autorité précédente, ce refus ne constituait pas une faute de gravité moyenne, comme l'avait admis le SPE, mais une faute légère justifiant une suspension d'une durée de 7 jours au lieu de 21 jours. La juridiction cantonale a constaté que le programme d'emploi temporaire assigné concernait un poste d'ouvrier nettoyeur de locaux qui pouvait être exercé par une personne n'ayant pas suivi de scolarité, avec des connaissances de base en français ou en allemand. Selon les premiers juges, ce programme ne correspondait pas tout à fait au profil de l'assuré qui est au bénéfice d'une formation universitaire en informatique de gestion et qui avait notamment exercé des activités d'informaticien, de journaliste, de traducteur auprès de l'Office des juges d'instruction et, dans le cadre d'un précédent programme d'emploi temporaire, d'animateur en accueil extrascolaire pour le compte de Y.________. En outre, ce programme d'emploi temporaire au service d'une entreprise spécialisée dans le recyclage avait été assigné par sa nouvelle conseillère en placement qui lui avait abruptement enjoint de suivre ce programme moins valorisant en réaction à un premier entretien qui se serait plutôt mal déroulé. Par ailleurs, la juridiction précédente a retenu que le comportement de l'assuré démontrait un certain respect non seulement des règles de l'assurance-chômage mais aussi de ses institutions, dans la mesure où l'intéressé avait immédiatement fait des démarches préalables pour tenter de faire comprendre à l'organisateur de la mesure litigieuse et au médiateur de l'assurance-chômage son intention de refuser de participer à cette mesure. Du reste, l'assuré avait toujours effectué ses recherches d'emploi avec sérieux et donné satisfaction à ses anciens employeurs. Enfin, selon les premiers juges, il n'est pas établi que son refus ait eu pour effet de prolonger indûment le chômage, du moment que l'intéressé a retrouvé un emploi le 1er septembre 2008, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait suivi le programme litigieux qui devait prendre fin ce jour-là.
3.2
3.2.1 Le recourant se plaint d'une violation des art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI, ainsi que de l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Il fait valoir que les circonstances retenues par la juridiction cantonale ne doivent pas être prises en compte pour évaluer la gravité de la faute. En particulier, le fait que l'assuré a toujours observé scrupuleusement les règles de l'assurance-chômage et qu'il a mis un terme au chômage le 1er septembre 2008 ne constitue pas des facteurs de diminution de la gravité de la faute.
3.2.2 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 n. 20 p. 229 [C 285/05] consid. 2; arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d'évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n. 32 p.184 [C14/97]).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références).
3.2.3 En l'espèce, la juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité compte tenu notamment de la durée effective du chômage, laquelle ne constitue toutefois pas, selon la jurisprudence précitée, un critère d'évaluation de la gravité de la faute pertinent pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dès lors, dans la mesure où l'autorité s'est fondée sur une considération qui manque de pertinence, on doit admettre qu'il y a abus du pouvoir d'appréciation.
En outre, en ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI). Aussi ne convient-il pas d'aller contre la volonté du législateur en tenant compte de ce critère dans l'appréciation de la faute pour réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dans ces conditions, on peut laisser indécis le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à considérer que l'intimé est au bénéfice d'une formation universitaire,ce qui est contesté par le recourant.
Quant à la circonstance que le programme d'emploi temporaire en question aurait été assigné par la nouvelle conseillère en placement en réaction à un entretien qui se serait mal déroulé, elle ne permet pas de s'écarter de l'évaluation de la faute opérée par l'administration, dans la mesure où elle repose sur une simple présomption posée par la juridiction cantonale.
3.2.4 Vu ce qui précède, trois des critères retenus par la juridiction cantonale pour justifier la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans le cas d'espèce ne sont pas pertinents. Il apparaît ainsi que l'autorité cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit. Le recours est ainsi bien fondé."
In un'altra sentenza 8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la sanzione di 25 giorni inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:
" (…)
4.1 En ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).
En l'espèce, le programme d'emploi temporaire satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à sa formation et son expérience professionnelles. (…)"
Al riguardo il TCA si limita ad aggiungere che l’ordinamento in materia, regolato da una legge federale (e precisamente l’art. 64a cpv. 2 LADI ), non può essere validamente contestato in quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost.; STF 9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013; STF 8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).
Sta semmai al legislatore, se lo riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l’adeguatezza di un programma d’occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione attuale cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629).
Il TCA ricorda inoltre che inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere rispettate tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives et de réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).
In una sentenza pubblicata in DLA 1987 pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del rispetto dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:
" Il est jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre d'occupation temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un travail convenable (Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de la circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession ou un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela ressort de la description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier.
Certes, les principes précités ne doivent-ils pas conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce. Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et le buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie a cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.
Dans ces conditions, il est compréhensible que l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."
La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi, aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà ("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro").
Al capoverso 2 dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato ("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.: D. Cattaneo, "I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)” in Il Ticino e il diritto. Ed. CFPG, Lugano 1997 pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo livello di protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio esigere che l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI").
La terza revisione della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai provvedimenti d'occupazione (cfr. consid. 2.1).
In quell'occasione sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI i criteri dell'art. 72a cpv. 2 LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al principio di sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).
In tale contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte nella sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, in un caso ticinese (richiamata al consid. 2.1), J. Chopard sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1991 (al riguardo cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 193 seg.).
Questa autrice ("Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed. Schultess Polygraphischer Vorlag, Zurigo 1998) si è al riguardo così espressa:
" Dagegen sind die herabgesetzten Anforderungen an die Zumutbarkeit bei vorübergehenden Beschäftigungen im Sinne einer arbeitsmarktlichen Massnahme völkerrechtlich nicht haltbar. Sie genügen den Mindestanforderungen von Art. 21 Ziff 2 Üb. Nr. 168 der IAO nicht. Diese Bestimmung kennt keine Einschränkungen der Zumutbarkeit bei vorübergehender Beschäftigung. Die Zumutbarkeit ist deshalb auch in diesem Fall mindestens unter den in Art. 21 Ziff. 1 Üb. Nr. 168 der IAO festgehaltenen Gesichtspunkten zu würdigen. Art. 72a Abs. 2 AVIG ist in diesem Punkt völkerrechtswidrig."
(pag. 88)
e
" Für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs. 1 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs 2 lit. c AVIG mindestens auch die folgenden Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in ihrem früheren Beruf; erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Gegebenheiten des Arbeitsmarktes; ob die Beschäftigung als unmittelbare Folge einer auf eine laufende Arbeitsstreitigkeit zurückzuführende Arbeitseinstellung frei ist.
Für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs 2 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb. Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs. 2 lit. c, e, f, g und h AVIG Mindestens auch die folgenden Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in ihrem früheren Beruf; erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Gegebenheiten des Arbeitsmarktes." (nota 426)
Infine, per quel che concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è stata oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska Ortelli). "Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione dell'8 maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC). "La riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici per corsi discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di Stato ha risposto il 12 settembre 2012.
2.5. Nell’evenienza emerge dagli atti nell'incarto che RI 1, nata nel 1964, si è annunciata in disoccupazione dal 1° novembre 2013 presso l’URC di __________, dopo avere lavorato a __________ fino al 30 ottobre 2013, ed è alla ricerca di un lavoro a tempo pieno quale impiegata di commercio, in ogni professione nell’ambito commerciale in generale, quale insegnante di Pilates o insegnante di informatica (cfr. Doc. 21).
Chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurata, questa Corte ricorda innanzitutto che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; consid. 2.1; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF 8C_265/2012 del 16 aprile 2013, riprodotte al consid. 2.4).
Questo Tribunale ricorda poi che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
L'assicurata ha motivato il rifiuto del programma d’occupazione denominato “__________”, che le è stato assegnato il 22 luglio 2014 e che avrebbe dovuto svolgere dal 28 luglio al 27 novembre 2014 (cfr. doc. 18), sostenendo l’inutilità del provvedimento vista la sua formazione professionale e i lavori svolti in passato (in particolare segretaria di direzione durante gli ultimi 8 anni presso un’impresa di costruzioni a __________, cfr. doc. 7).
Il programma d’occupazione in questione viene così descritto:
" Organizzatore: __________
__________
Ufficio/Settore/Atelier: __________
Indirizzo organizzatore: __________
Luovo svolgimento: __________
Persona di riferimento: __________
Telefono: __________
E-mail: __________
Attività esercitate: Back-office: __________
Front-office: __________
Formazione integrata: Presso i diversi uffici di __________ che collaborano con il __________ nell’ambito di attività di sportello, di biblio-mediateca, di comunicazione. Anche formazione relativa alla ricerca di lavoro con gli addetti __________ in collaborazione con __________; formazione interna per utilizzo strumenti, progammi pc.
Stage in azienda: Si, v. sopra.
Pubblico mirato: Indicativamente PCI provenienti dal settore della vendita e dal settore commerciale
Requisiti indispensabili: - Utilizzo pacchetto office
- Conoscenza lingua italiana
- Capacità relazionali
- Capacità redazionali
Obiettivi: - Acquisizione di competenze ed esperienza per posizionarsi sul mercato del lavoro grazie a capacità di organizzazione del lavoro di back-office e di front-office.
- Incrementare o sviluppare capacità di porsi con la clientela, attraverso il front-office e il giro promozionale.
- Incrementare capacità di conoscenza e di analisi del territorio tramite acquisizione di informazioni
Durata: 4 mesi
Orari: 08:00 – 12:00 ; 13:30 – 17:30
Disponibilità ad effettuare dei turni di sportello anche di sabato (tempo da recuperare in settimana)
% occupazione: 100%, 40 ore settimanali
Divisibile: SI
Certificati, attestati,
rapporti: Al termine del programma: “rapporto finale di attività” e “Attestato di partecipazione”
Funzionario UMA: __________
Sito internet: __________
__________
__________.” (Doc. 25)
Riguardo ai motivi per i quali l’assicurata è stata inserita nel programma d’occupazione in questione la consulente del personale dell’URC di __________, __________, si è così espressa:
" (…)
La signora RI 1 è arrivata in Ticino dalla __________, dove lavorava come segretaria per un'impresa edile. Durante il rilevamento commerciale svoltosi a febbraio 2014 è stato appurato come sia idonea al settore commerciale, senza che fossero previste misure per lei (APC, Nestore). Secondo le direttive, dunque, si procede con l'attivazione con un POT del settore commerciale, dove ho provveduto a iscriverla appena ho avuto un posto disponibile. Sottolineo come nella scheda del POT __________ vengano richiesti anche profili come traduttori.
In un verbale di aprile 2014 viene indicato che la signora non è interessata a migliorare le sue conoscenze linguistiche: padroneggia francese e italiano, ma le sue conoscenze di tedesco e inglese sono basiche.
Già nel corso del mese di giugno 2014 ho avuto modo di illustrare alla signora gli incentivi per attività indipendente, visto che le sue ricerche finora non avevano dato esiti. Nello stesso verbale la signora spiegava di considerare il trasferimento Oltralpe per migliorare le sue possibilità nel settore del pilates.
Ritengo che un impiego in qualità di impiegata di commercio sia più facilmente reperibile di uno come insegnante di pilates: anche la signora mi ha spiegato come, una volta trovato un locale adatto e una classe di interessati cui insegnare la disciplina, chi riesce a vivere di insegnamento di pilates lavori prevalentemente da solo, come indipendente. Ammesso che la signora riesca a trovare la clientela e gli spazi necessari, è difficile immaginare che possa diventare un'occupazione a tempo pieno.” (doc. 5 )
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che se ,da una parte, le attività previste nel programma d’occupazione in questione non avrebbero permesso di mettere a frutto tutte le conoscenze professionali di cui dispone la ricorrente, d’altra parte, come risulta dalla presentazione (attività esercitate, formazioni integrate, obiettivi) il programma di occupazione in questione avrebbe permesso all’assicurata di apprendere altre mansioni e di approfondire le conoscenze sul nostro territorio cantonale.
In ogni caso, come visto, la legge e la giurisprudenza federale, non impongono di tenere conto del livello di formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d’occupazione (cfr. consid. 2.4).
Il programma d’occupazione era dunque adeguato e l’assicurata, che al momento dell’assegnazione si trovava già da nove mesi in disoccupazione, era tenuta ad accettarlo.
Quanto alla circostanza che la partecipazione al programma d’occupazione le avrebbe compromesso (cfr. consid. 1.2 e 1.4, Doc. V/B Doc. A1, allegati al doc. 13) la riconversione quale istruttrice di Pilates (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Pilates: “Traendo ispirazione da antiche discipline orientali quali yoga e Do-In, (Giappone), Pilates ha scritto due libri in cui illustra il suo metodo: Return to Life through Contrology e Your Health: A Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education.Pilates chiamò il suo metodo Contrology, con riferimento al modo in cui il metodo incoraggia l'uso della mente per controllare i muscoli. È un programma di esercizi che si concentra sui muscoli posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale. Il metodo è indicato anche nel campo della rieducazione posturale.”), questo Tribunale si limita a ricordare che, per costante giurisprudenza federale, se un assicurato frequenta un corso o uno studio durante il periodo di disoccupazione (senza che le condizioni degli art. 59 segg. LADI siano adempiute), egli può essere ritenuto idoneo al collocamento se emerge in maniera univoca che egli sia disposto a interrompere immediatamente la formazione (ed è in grado di compiere ciò), adempiendo contestualmente i suoi obblighi di ricerche di occupazione, e accettare un impiego. Le esigenze poste rispetto alla disponibilità e alla flessibilità sono più elevate se l'assicurato segue corsi di sua spontanea iniziativa e a proprie spese. Egli è tenuto di continuare le ricerche d'impiego in maniera soddisfacente dal profilo qualitativo e quantitativo nonché essere disposto a interrompere in ogni momento il corso. A tal proposito occorre valutare questi aspetti in maniera obiettiva, le dichiarazioni dell'assicurato non essendo sufficienti (DTF 122 V 265 consid. 4 pag. 266).
In una sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015 l’Alta Corte ha così concluso che un assicurato, che stava seguendo una formazione a proprie spese, non era totalmente disponibile per una nuova occcupazione, rilevando:
" L'idoneità al collocamento deve essere ammessa con molto riserbo, quando, a causa di obblighi o circostanze personali, un assicurato desidera esercitare un'attività lucrativa unicamente in momenti determinati della giornata o della settimana. Un disoccupato deve essere ritenuto inidoneo al collocamento quando una limitazione troppo estesa nella scelta dei posti di lavoro rende molto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 112 V 326 consid. 1a pag. 327; cfr. anche sentenza 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2). A fronte dei fatti accertati, non manifestamente inesatti, basati su di un curricolo di studio a tempo pieno, il Tribunale cantonale poteva concludere senza violare il diritto federale per un'inidoneità nel primo periodo e per un'inidoneità con disponibilità al 40% nel secondo periodo".
Alla luce della giurisprudenza federale appena ricordata, il rifiuto di partecipare al programma d’occupazione per il motivo da lei indicato avrebbe semmai potuto comportare per l’assicurata il rifiuto totale o parziale dell’indennità di disoccupazione per carenza di uno dei presupposti fondamentali del diritto (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.f LADI), invece di una semplice sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. III, pag. 6).
In conclusione, poiché il programma di occupazione rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dunque dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che ella non ha invece fatto.
A ragione dunque l’amministrazione ha così deciso di infliggerle una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Siccome anche l’entità della sanzione (21 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, la decisione su opposizione del 13 febbraio 2015 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti