Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.36

 

RS/CL

Lugano

9 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 aprile 2015 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

1.1.     Con la decisione su opposizione del 13 aprile 2015 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la propria decisione del 29 dicembre 2014 (cfr. doc. 9; A10), ordinando la restituzione di fr. 6'557.35 in ragione del fatto che RI 1, durante il periodo dal 1° febbraio al 16 aprile 2012, ha percepito un reddito derivante da un’occupazione soggetta a provvigioni alle dipendenze della società __________ e non ha segnalato l’attività lavorativa svolta all’amministrazione (cfr. doc.18; A1). La Cassa ha motivato la propria decisione come segue:

 

" (…)

Nel caso concreto, in base agli atti in possesso della cassa e non contestati dall’assicurato si evince che dal 1° febbraio 2012 al 31 maggio 2013 è stato alle dipendenze della società __________ quale collaboratore __________.

 

Inoltre dal 14 luglio 2011 al 13 agosto 2013 ha avuto un termine quadro di riscossione dove ha beneficiato di indennità di disoccupazione dal 14 luglio 2011 al 16 aprile 2012.

 

Ne consegue che nel periodo febbraio-aprile 2012 ha ottenuto indennità di disoccupazione e conseguito un guadagno intermedio, senza che lo stesso sia stato segnalato in alcun modo alla cassa.

 

Come già indicato dalla cassa, nel calcolo del guadagno intermedio deve applicare un salario conforme agli usi professionale e, secondo la giurisprudenza in materia di assicurazione contro la disoccupazione, nel caso del salario a provvigioni la cassa deve applicare il salario d’uso fin da subito anche se non è stato percepito uno stipendio.

 

Il salario usuale per questa fattispecie ammonta a CHF 3'360.--.

 

La cassa ha di conseguenza ricalcolato il diritto alle indennità di disoccupazione tenendo conto di queste argomentazioni, un salario di CHF 3'360.-- per febbraio e marzo 2012 e CHF 1'600.-- per aprile ha interrotto la disoccupazione. “ (cfr. doc. 18; A1)

 

1.2.     In data 29 aprile 2015 l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione resa dalla Cassa il 13 aprile 2015 (cfr. doc. 18; A1).

            A sostegno delle proprie argomentazioni, RI 1, richiamando quanto già affermato in sede di opposizione, ha sottolineato in particolare la propria intenzione di rimborsare alla Cassa la somma di fr. 1'431.85, dal medesimo quantificata come “il giusto” e non l’intero importo di fr. 6'557.35 chiesto in restituzione dall’amministrazione (cfr. doc. I).

 

            In sede di opposizione alla decisione della Cassa del 29 dicembre 2014 (cfr. doc. 9; A10), l’insorgente, in data 29 gennaio 2015, aveva sostenuto quanto segue:

 

" (…)

Ribadisco ancora che non ero dipendente della ditta ma era stata stipulata una semplice convenzione quale segnalatore del __________. Non essendo dipendente della ditta e non essendo un consulente non avevo un salario base né un salario fisso ma soltanto ed esclusivamente delle provvigioni sulla segnalazioni di possibili clienti che concludevano eventuali contratti.

Durante il periodo come segnalatore del __________, non essendo dipendente e non avendo dei vincoli di orario ma essendo solo segnalatore nel tempo libero come attività accessoria, ho fatto tutti i colloqui occupazionali da voi organizzati ed ero disponibile al 100% nella ricerca di un impiego che mi permettesse di avere un introito mensile fisso, dimostrabile anche dalle regolari e puntuali ricerche di mercato da me svolte e a voi consegnate. Il segnalatore veniva fatto da me a tempo perso parlando con amici e parenti o conoscenti senza alcun impegno. Il mio ruolo di segnalatore è stato scelto per il semplice fatto che non avendo un lavoro ma avendo comunque spese da sostenere per poter vivere e sopravvivere avevo necessità di cercare di realizzarmi in qualche modo per stare il minor tempo possibile sulle spalle dei contribuenti della disoccupazione.

Secondo quanto scritto in precedenza, non essendo un dipendente e/o un consulente dell’azienda il mio piccolo guadagno deve essere considerato come guadagno intermedio e quindi la mia intenzione è quella di restituire il corretto importo tra il minimo guadagno avuto come segnalatore e quello che mi spettava per vivere/sopravvivere.

(…)

Vorrei ribadire ancora una volta che il mio non era né un contratto da dipendente né da indipendente in quanto al segnalatore viene riconosciuta una percentuale solo sulle prestazioni di clienti che stipulano un contratto e questo viene svolto durante il tempo libero. (…)” (cfr. doc. 17; A2)

 

1.3.     Nella propria risposta di causa del 29 maggio 2015, la Cassa, chiedendo la reiezione del ricorso, si è riconfermata nelle motivazioni rese in data 13 aprile 2014 (cfr. doc. 18; A1) ed ha in particolare sottolineato quanto segue:

 

" (…)

IV. Tramite decisione del 29.12.2014 la cassa ha richiesto in restituzione l’importo di CHF 6'557.35. La decisione è scaturita dopo una revisione interna avviata dopo la ricevuta dell’estratto individuale AVS.

V. Dallo stesso è emerso che l’assicurato ha conseguito dei redditi mai dichiarati alla cassa, specificamente durante il periodo che corre dal 01.02.2012 al 31.05.2013 ha percepito un reddito a provvigioni dalla società __________.

VI. Nel periodo 01.02.2012-15.04.2012 l’assicurato ha pure beneficiato di indennità di disoccupazione.

 

(…)

 

Nel caso concreto, in base agli atti in possesso della cassa e non contestati dall’assicurato si evince che dal 1° febbraio 2012 al 31 maggio 2013 è stato alle dipendenze della __________ quale collaboratore per __________.

 

Inoltre dal 14 luglio 2011 al 13 agosto 2013 ha avuto un termine quadro di riscossione dove ha beneficiato di indennità di disoccupazione dal 14 luglio 2011 al 16 aprile 2012.

 

Ne consegue che nel periodo febbraio-aprile 2012 ha ottenuto indennità di disoccupazione e conseguito un guadagno intermedio, senza che lo stesso sia stato segnalato in alcun modo alla cassa.

 

Nel calcolo del guadagno intermedio la cassa ha applicato il salario conforme agli usi professionali e, secondo la giurisprudenza in materia di assicurazione contro la disoccupazione, nel caso di salario a provvigioni la cassa deve applicare il salario d’uso fin da subito anche se non è stato percepito uno stipendio.

 

Il salario usuale per questa fattispecie ammonta a CHF 3'600.--. (…)” (cfr. doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se RI 1 deve o meno restituire l’importo di fr. 6'557.35 che avrebbe percepito indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2012.

 

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

 

" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

 

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

                                         In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

 

                                         Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

 

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

                                         Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo é inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

 

                                         Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie dalle carte processuali risulta che RI 1, dopo essere stato attivo presso il __________ di __________ dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011 (cfr. doc. 5), in qualità di pizzaiolo, e alle dipendenze della __________ di Lugano quale consulente dal 1° marzo 2011 al 1° luglio 2011 (cfr. doc. 3), si è iscritto in disoccupazione il 3 agosto 2011, postulando il diritto alle indennità a far tempo dal 14 luglio 2011 (cfr. doc. 2).

                                         All’assicurato è stato aperto un termine quadro per il diritto alle indennità dal 14 luglio 2011 al 13 luglio 2013 (cfr. conteggi allegati al doc A9).

 

                                         Egli ha percepito indennità di disoccupazione fino al 15 aprile 2012 (cfr. doc. III).

 

                                         In data 10 aprile 2012 l’insorgente ha, in effetti, sottoscritto un contratto di lavoro a tempo pieno e di durata indeterminata con la __________ di __________, in qualità di impiegato amministrativo, a valere dal 16 aprile 2012 (cfr. doc. 8).

                                         Per quest’attività la Sezione del lavoro – Ufficio delle misure attive ha concesso degli assegni per il periodo di introduzione dal 16 aprile al 15 ottobre 2012 (cfr. doc. 7).

 

                                         A seguito di una revisione interna avviata dopo aver preso conoscenza dell’estratto AVS dell’assicurato avvenuta il 6 giugno 2014 (cfr. doc. 10), la Cassa, in ragione dei guadagni percepiti da RI 1 e non dichiarati, derivanti da un’occupazione svolta alle dipendenze della società __________ durante il periodo di iscrizione in disoccupazione, ha emesso, in data 29 dicembre 2014, una decisione di restituzione di fr. 6'557.35 indebitamente percepiti a titolo di indennità di disoccupazione nel periodo tra il 1° febbraio 2012 ed il 15 aprile 2012 (cfr. doc. 9).

                                     

                                         In data 29 gennaio 2015 RI 1 ha interposto tempestiva opposizione contro il provvedimento emesso dall’amministrazione il 29 dicembre 2014, portando all’attenzione della Cassa le argomentazioni di cui al considerando 1.2. (cfr. doc. 9; A2; 17).

 

                                         Mediante la decisione su opposizione del 13 aprile 2015 la Cassa ha confermato il provvedimento del 29 dicembre 2014 precisando quanto esposto al considerando 1.1. (cfr. doc. 18; A1).

 

                               2.5.   Il TCA è chiamato a stabilire se le provvigioni conteggiate dalla Cassa inerenti le prestazioni svolte da RI 1 tra il 1° febbraio ed il 15 aprile 2012, consistano o meno in guadagno intermedio da dedurre dalle indennità giornaliere che egli ha percepito in quel periodo e che dovranno in tal caso essere restituite.

 

                                         Quanto al principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.

                                         Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

                                         Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

 

                               2.6.   Come visto sopra (cfr. consid. 2.3.), giusta l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.

 

                                         In concreto dall’estratto del conto individuale AVS emerge che RI 1 è stato attivo per la società __________ nel 2012 dal mese di febbraio al mese di dicembre, percependo complessivamente fr. 20'194.-- (cfr. doc. 10).

 

                                         Il __________, il 17 giugno 2014, nell’Attestato del datore di lavoro ha indicato che il ricorrente è stato attivo presso la società dal febbraio 2012 al maggio 2013 svolgendo un impiego a tempo parziale quale “collaboratore occasionale per la conclusione d’assicurazioni” e che nell’arco di tempo febbraio – dicembre 2012 ha guadagnato la somma di fr. 20'194.45 (cfr. doc. 11).

 

                                         L’insorgente, il 25 aprile 2013, ha disdetto il contratto di collaborazione con il __________ (cfr. doc. A4).

 

                                         Egli, inoltre, nell’opposizione interposta il 29 gennaio 2015 contro l’ordine di restituzione del 29 dicembre 2014 ha dichiarato di non aver beneficiato presso il __________ di un salario base né di un salario fisso, bensì unicamente di provvigioni corrispostegli sulla base delle segnalazioni di potenziali clienti che concludevano eventuali contratti di assicurazione (cfr. doc. 17).

 

                                         Dagli elementi di fatto appena menzionati risulta dimostrato che durante il periodo di disoccupazione febbraio – aprile 2012 (cfr. consid. 2.4.) il ricorrente ha svolto un’attività lavorativa soggetta a provvigioni per conto del __________.

 

                                         L’insorgente ha, però, sottaciuto tale fatto all’amministrazione, come peraltro ammesso dallo stesso (cfr. doc. A11).

                                         In effetti nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” (IPA) concernenti i mesi di febbraio e marzo 2012 egli ha risposto negativamente alle domande n. 1 e 2 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” e “Ha esercitato un’attività indipendente?” (cfr. doc. 13/8; 13/9).

                                         Nemmeno nel modulo IPA relativo al mese di aprile 2012 il ricorrente ha fatto accenno alcuno all’attività per il __________, limitandosi a segnalare che dal 16 al 30 aprile 2012 aveva lavorato per la __________ (cfr. doc. 13/10; consid. 2.4.).

 

                                         La Cassa è, del resto, venuta a conoscenza dell’attività svolta dall’assicurato per il __________ soltanto nel giugno 2014 quando ha ricevuto l’estratto del conto individuale AVS (cfr. doc. 10; III).

                                        

                                         L’insorgente, da febbraio ad aprile 2012, ha così beneficiato di indennità di disoccupazione calcolate senza tenere conto delle entrate relative all’attività in questione.

                                         Di conseguenza egli ha percepito effettivamente a torto perlomeno parte delle prestazioni LADI relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2012.

 

                                         In esito a quanto precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità giornaliere di disoccupazione all’assicurato per il periodo febbraio – aprile 2012 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.2.).

                                         L’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lucrativa durante il periodo di riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente.

 

                                         Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo febbraio - aprile 2012 (cfr. STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).

 

                                         Si rivela, d’altronde, ininfluente la censura sollevata dal ricorrente secondo cui si sarebbe trattato in ogni caso soltanto di un’attività accessoria (cfr. doc. 17).

                                         In proposito va osservato che la stessa è iniziata a febbraio 2012 (cfr. doc. 11), ossia dopo l’apertura del termine quadro per la riscossione delle prestazioni al 14 luglio 2011 (cfr. doc. 1; consid. 2.4.), per cui il guadagno percepito va, in ogni caso, considerato quale guadagno intermedio, indipendentemente dall’entità dei redditi e senza ulteriori approfondimenti (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007 consid. 4.2.; B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage. Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2014, pag. 271-272), e non quale guadagno accessorio che ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 non va tenuto conto ai fini della determinazione delle indennità compensative (cfr. STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013 consid. 2.11.).

 

                               2.7.   L’art. 25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                         L’art. 25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. Ed.,Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 25, n. 38).

 

                                         I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

 

                                        Nel caso di specie, l’amministrazione ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti, da una parte, l’esercizio di un’attività lavorativa dipendente da parte del ricorrente è stato constatato dalla Cassa il 6 giugno 2014 (cfr. doc. 10).

                                         Dall’altra, la decisione formale mediante la quale l’amministrazione ha preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emanata già in data 29 dicembre 2014 (cfr. doc. 9; A10).

 

                               2.8.   A proposito dell’importo da restituire e alla correttezza del medesimo il TCA rileva quanto segue.

 

                                         Secondo l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una decisione C 134/99 del 3 agosto 1999, ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, dopo aver rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, ma si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta, ha considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.-- pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.

 

                                         La nostra Massima istanza ha, in particolare, rilevato che:

 

 

 

" (...)

   1. - La presente lite verte sul tema di sapere se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai fini di stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione, debba in ogni caso corrispondere almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo in cui l’attività è esercitata, o se invece da prendere in considerazione a questo scopo possa essere, secondo le circostanze, il reale reddito percepito dall’assicurato durante il periodo di controllo.

 

   2. - a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di ricorso cantonale ha correttamente indicato che è considerato guadagno intermedio, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo di controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, é considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

 

La precedente istanza ha pure illustrato in modo pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto. Essa in particolare ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi professionale o locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti inequivocabilmente che un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non possa, per mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo d’esistenza nonostante il massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2; cfr. pure DTF 120 V 245 consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In altri casi, il Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si doveva prendere in considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del disoccupato, un salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario minimo richiesto per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera non domiciliata per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31 dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr. DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid. 2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183 consid. 3c).

 

 b) La Corte cantonale si è fondata sulla summenzionata prassi per ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del calcolo della perdita di guadagno determinante per il diritto all’indennità di disoccupazione, prendere in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di fr. 2’750.--. (...)"

 

                                         Contestualmente il TFA ha pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998, n. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

 

                                         Inoltre l’Alta Corte ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione, che svolge la sua attività quale consulente nel servizio esterno, occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali – salario minino per collaboratori di impresa nel servizio esterno fr. 20.--/ora – partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N 33 pag. 179).

                                         Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno di inizio dell’attività.

 

                                         Sempre il TFA, in una decisione non pubblicata dal 31 dicembre 1998 ha pure ribadito che deve essere presa in considerazione la circostanza che un’attività rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.

 

                                         Con giudizio C 135/98 del 5 giugno 2001, pubblicato in DLA 2002 N. 13 pag. 108, l’Alta Corte ha ribadito che le indennità compensative in caso di guadagno intermedio vanno calcolate in base al salario usuale per la professione e il luogo, anche se l’assicurato non consegue alcun guadagno o se realizza un guadagno minimo.

 

                                         Infine in una sentenza C 65/01 del 21 giugno 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni, confermando quanto deciso dal TCA, e meglio che nel caso di un’assicurata che mentre era iscritta in disoccupazione ha concluso un contratto con cui si impegnava a effettuare conversazioni telefoniche tramite un numero di servizio, venendo retribuita con un compenso di fr. 0.60 al minuto (fr. 574.-- per il mese di marzo 2000) il guadagno intermedio del mese di marzo doveva corrispondere al salario di riferimento nella professione specifica e non al guadagno realmente percepito, ha osservato:

 

" (…) Nella sua giurisprudenza esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che, qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo, occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato, fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, anziché su quello effettivo.

In siffatta evenienza, l'assicurato ha diritto alla compensazione della differenza tra il guadagno assicurato e il salario corrispondente agli usi professionali e locali (DTF 120 V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per potere ritenere una retribuzione conforme agli usi professionali, è necessario che l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella professione appresa venga remunerato secondo i parametri validi per i rappresentanti - con relativa formazione - di tale mestiere. Per converso, nell'ambito di attività non apprese sono applicabili i salari medi nella branca in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513 consid. 8e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2).

(…) con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l’art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2).”

 

                               2.9.   La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal gennaio 2007 al p.to C134 ha indicato che:

 

" Se il salario versato per l’attività espletata a titolo di guadagno intermedio non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve adeguarlo al salario in uso per questo genere di impiego.

La cassa stabilisce se la rimunerazione è conforme agli usi professionali e locali basandosi sulle disposizioni legali, la statistica dei salari, i salari in uso nell’azienda o nel settore, i contratti tipo o i contratti collettivi di lavoro. All’occorrenza, può anche far capo alle direttive emesse dalle associazioni professionali.

Un salario conforme agli usi professionali e locali va computato sin dall'inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun reddito.

Nel caso di una rimunerazione commisurata alle prestazioni (provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato.

Può succedere che un assicurato, al fine di adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, accetti di svolgere a titolo di "periodo di pratica" un’attività normale la cui rimunerazione non è conforme agli usi professionali e locali. In questo caso, le indennità compensative vanno calcolate sulla base delle aliquote usuali per la professione e il luogo.

Nel caso in cui il guadagno assicurato debba essere ricalcolato nell’ambito di un nuovo termine quadro, verrà preso in considerazione invece il salario effettivamente versato.

Giurisprudenza

DLA 1998 n. 33 pag. 179 segg.; DLA 1998 n. 49 pag. 286 segg.; DTFA, causa S. del 14.6.2004, C 297/03; DTFA, causa B. del 5.6.2001, C 135/98; DTFA, causa B. del 9.6.2000, C 385/99; DTFA, causa N. del 19.10.2004, C 230/03.”

 

                                         Giova evidenziare che la Prassi LADI/ID C134, valida dal gennaio 2013 - che ha sostituito il p.to C134 della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del testo precedente.

                                         Relativamente alla giurisprudenza è tuttavia stato precisato che:

 

" Giurisprudenza

DLA 1998 n. 33 pag. 179 (Nel caso di un collaboratore che lavora a provvigione, l’eventuale diritto alla compensazione della perdita di guadagno va determinato prendendo in considerazione un salario conforme agli usi professionali e locali sin dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se nei primi mesi non è stato percepito alcun reddito)

DTFA del 27.7.2005, C 308/02 (Un’attività non può essere considerata quale guadagno intermedio se non mira ad evitare la disoccupazione, ma viene anzitutto svolta a scopo formativo, ossia per acquisire conoscenze e competenze professionali)

DTF del 3.4.2009, 8C_774/2008 (Anche se l’assicurato non percepisce alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un salario usuale per la professione o il ramo)”

 

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

 

                             2.10.   Quando – come in concreto – la retribuzione viene fissata in provvigioni, non si può parlare di rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato (cfr. consid. 2.8.; 2.9.).

 

                                         Nel caso di specie, al fine di valutare se la retribuzione ricevuta dal __________ sia conforme agli usi professionali e locali, bisogna innanzitutto stabilire il tempo di lavoro dell’assicurato, e meglio se si è trattato di un’attività a tempo parziale o a tempo pieno.

 

                                         Al riguardo va osservato che è vero che nell’Attestato del datore di lavoro del 17 giugno 2014 il __________ ha indicato che si trattava di un impiego a tempo parziale (cfr. doc. 11).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che il ricorrente, nell’opposizione del 29 gennaio 2015, ha affermato di non avere avuto dei vincoli di orario (cfr. doc. 17).

 

                                         In simili condizioni, ritenuta la specificità della funzione di collaboratore per __________ ricoperta dall’insorgente in seno al __________, questa Corte, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’orario concernente l’attività esercitata dal medesimo dal febbraio all’aprile 2012 non fosse controllabile.

 

                                         Non risultando controllabile il relativo orario, tale attività deve essere considerata a tempo pieno (cfr. STFA C 107/05 del 18 luglio 2006; B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage. Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2014, pag. 268).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.10-2.11.; STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013 consid. 2.13.-2.15; 38.2012.3 del 20 febbraio 2013 consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD II-2013 n. 82 pag. 400.

 

                             2.11.   Il lavoro svolto dal ricorrente durante il periodo tra il febbraio e l’aprile 2012 è stato retribuito come risulta dai “Riassuntivi” mensili presentati dalla __________ (cfr. doc. 12/1; 12/2; 12/3; A3).

                                         Più precisamente dai documenti presenti nell’incarto risulta che la __________ ha corrisposto a RI 1 a titolo di provvigioni fr. 50.-- lordi nel mese di febbraio 2012, fr. 1'489.60 lordi nel mese di marzo 2012 e fr. 2'623.20 lordi nel mese di aprile 2012 (cfr. doc. 12/1; 12/2; 12/3; A3).

 

                                         Le provvigioni menzionate non sono proporzionate a un lavoro svolto a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.-2.9.).

 

                                         Siccome i redditi ottenuti dal __________ nel periodo febbraio - aprile 2012 non risultano proporzionati a un lavoro svolto a tempo pieno, per tali mesi, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente (cfr. doc. I), deve essere applicata la remunerazione forfettaria conforme agli usi professionali e locali (cfr. DLA 2002 N. 13 pag. 108; 1998 N. 33 pag. 179).

                                     

                                         La Cassa, in casu, ha tenuto conto, quale salario conforme agli usi professionali e locali, di fr. 3'360.-- lordi mensili, corrispondenti a fr. 154.85 al giorno (fr. 3'360 : 21,7; cfr. art. 40a OADI; doc. 9; A10).

 

                                         Il TCA rileva che l’ammontare di fr. 3'360.-- corrisponde all’importo di fr. 20.--/ora, moltiplicato per 42 ore settimanali, pari a fr. 840.--considerato per 4 settimane (fr. 20 x 42 h x 4 = fr. 3'360; cfr. consid. 2.8.).

                                         L’applicazione del salario minimo per collaboratori dei servizi finanziari e delle attività assicurative attivi nel servizio esterno di fr. 20.-- all’ora (cfr. STF C139/06 del 13 ottobre 2006 consid. 2.2) risulta corretta se si pone a mente, da un lato, al fatto che l’insorgente è stato attivo in qualità di collaboratore esterno per la __________.

                                         Dall’altro, alla sentenza 8C_774/2008 del 3 aprile 2009 con cui Tribunale federale ha confermato il salario ipotetico di CHF 20/ora applicato ad un “wine broker” la cui attività consisteva nel concludere e negoziare affari per il suo datore di lavoro, rilevando che tale funzione era assimilabile a un’occupazione svolta in seno al servizio esterno di un’impresa.

 

                                         Di conseguenza va confermato l’importo di fr. 3'360.-- lordi al mese computato dalla Cassa quale guadagno intermedio giornaliero conforme agli usi professionali e locali per calcolare l’importo di indennità di disoccupazione percepite a torto nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2012 da restituire.

 

                             2.12.   La Cassa, nel determinare la somma dovuta in restituzione, ha quindi riconteggiato le indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente prendendo in considerazione il guadagno intermedio calcolato facendo riferimento alla retribuzione conforme agli usi professionali e locali di fr. 3'360.-- lordi mensili per i mesi di febbraio e marzo 2012 (cfr. doc. 14/1; 14/2).

                                         Per il mese di aprile 2012 ha, invece, tenuto conto di fr. 1'600.-- (cfr. doc. 14/3), pari a circa la metà di fr. 3'360.-, poiché dal 16 aprile 2012 l’assicurato non era più in disoccupazione (cfr. doc. 8; A1; consid. 2.4.).

 

                                         Nel dettaglio il conteggio effettuato dalla parte resistente per stabilire l’ammontare da rimborsare è il seguente:

 

 

Guadagno intermedio lordo (CHF)

Conteggio del 28 febbraio 2012 (CHF)

Rimborso (CHF)

Febbraio 2012

3’360

2'583.20

2'583.20

Marzo 2012

3’360

2'693.90

2'693.90

1-15 aprile 2012

1’600

1'280.25

1'280.25

 

                                         Sommando gli importi di fr. 2'583.20 per il mese di febbraio 2012, di fr. 2'693.90 per il mese di marzo 2012 e di fr. 1'280.25 per il mese di aprile 2012 si ottiene l’ammontare di fr. 6'557.35 che corrisponde a quanto chiesto in restituzione all’assicurato (cfr. consid.1.1.).

 

                                         L’importo di fr. 6'557.35, alla luce di tutto quanto precede, si rivela pertanto corretto.

 

                             2.13.   Il ricorrente, nel ricorso ha chiesto, se possibile, di poter esporre la sua posizione tramite un incontro (cfr. doc. I).

 

                                         Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza so ciale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall’altr. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3° con riferimenti).

                                         Una semplice richiesta di assunzione delle prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di un interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simili obbligo (cfr. STF 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4.1.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid.6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l’art. 6 n.1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - l’insorgente non ha formulato un’esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto di poter esporre la sua posizione sulla fattispecie (cfr. doc. I).

                                         Egli ha quindi postulato l’assunzione di una nuova prova.

 

                                         Del resto, la documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.

 

                             2.14.   La decisione su opposizione impugnata deve, pertanto, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

      1.   Il ricorso è respinto.

 

      2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

      3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

            L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti