Raccomandata

 

Incarto n.
38.2015.37

 

rs

Lugano

18 giugno 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 aprile 2015 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 38.2014.65 del 3 dicembre 2014 questa Corte ha ritenuto irricevibile il “ricorso” dell’11 novembre 2014 inoltrato da RI 1, in quanto volto a contestare il diniego del diritto a indennità di disoccupazione stabilito con la decisione formale del 9 novembre 2010 relativa alla sua inidoneità al collocamento dal 17 marzo 2009.

                                         Il TCA, al riguardo, ha precisato che

 

" (…)

Nella presente fattispecie, come visto nei fatti, RI 1, l’11 novembre 2014, ha inoltrato al TCA uno scritto denominato “Ricorso: mancato versamento, indennità di disoccupazione” (cfr. doc. I; consid. 1.1.).

Egli, tuttavia, né in tale occasione, né a seguito della richiesta di completamento del ricorso da parte del TCA (cfr. doc. II; consid. 1.2.), ha allegato una decisione su opposizione o perlomeno una decisione emessa nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, né ha indicato la controparte (cfr. doc. I; III).

 

L’assicurato ha comunque evidenziato, sia nell’atto di “ricorso” che nello scritto del 17 novembre 2014, di postulare il versamento delle indennità di disoccupazione dal 2009 (cfr. doc. I; III).

 

Inoltre egli ha trasmesso la sentenza 38.2009.106 emanata dal TCA il 12 luglio 2010 che ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso contro la decisione su opposizione del 16 dicembre 2009 con cui la Sezione del lavoro l’aveva ritenuto inidoneo al collocamento dal 17 marzo 2009, rinviando gli atti all’amministrazione per esperire ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente in merito all’idoneità al collocamento di RI 1 (cfr. doc. B2; consid. 1.3.).

 

Da un accertamento effettuato dal TCA è, pure, emerso che la Sezione del lavoro, a seguito della sentenza di rinvio 38.2009.106 emanata da questo Tribunale il 12 luglio 2010, ha emesso, il 9 novembre 2010, una decisione di inidoneità al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2009 (cfr. doc. IV1; consid. 1.4.), contro la quale non risulta essere stata interposta opposizione e che risulta essere stata l’ultima decisione emessa nei confronti dell’assicurato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. VI; consid. 1.4.).

 

Sottoposta la decisione del 9 novembre 2010, unitamente ad altra documentazione, a RI 1 (cfr. doc. VIII; consid. 1.6.), quest’ultimo ha ripetuto di richiedere le indennità di disoccupazione con interessi attivi, come pure l’annullamento dei provvedimenti della Sezione del lavoro (cfr. doc. IX; consid. 1.6.).

 

In simili condizioni, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che l’assicurato con il “ricorso” dell’11 novembre 2014 abbia voluto contestare il diniego del diritto alle prestazione LADI stabilito dalla Sezione del lavoro decretandone l’inidoneità al collocamento dal 17 marzo 2009, ossia la decisione del 9 novembre 2010.

 

2.4. Correttamente la Sezione del lavoro, sulla decisione del 9 novembre 2010, ha indicato che contro la stessa, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione per iscritto presso la stessa amministrazione (cfr. doc. IV1).

(…)”

 

                                         Questo Tribunale ha, conseguentemente, trasmesso gli atti alla Sezione del lavoro affinché esaminasse l’opposizione dell’assicurato contro la decisione del 9 novembre 2010.

 

                               1.2.   Il ricorso del 9 dicembre 2014 interposto al Tribunale federale contro la sentenza 38.2014.65 del 3 dicembre 2014 è stato considerato inammissibile il 5 febbraio 2015, poiché non soddisfaceva le esigenze formali, e meglio l’insorgente non ha spiegato in quale misura il giudizio del TCA avrebbe violato il diritto o avrebbe contenuto accertamenti manifestamente inesatti (cfr. STF 8C_895/2014 del 5 febbraio 2015).

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 20 aprile 2015 (cfr. doc. A1) la Sezione del lavoro, dopo aver dato all’assicurato la possibilità di spiegare il motivo per il quale ha presentato opposizione contro la decisione del 9 novembre 2010 soltanto l’11 novembre 2014, ha ritenuto l’opposizione in questione irricevibile in quanto tardiva.

                                         In proposito va osservato che l’amministrazione ha escluso che all’interessato potesse essere riconosciuta la restituzione del termine, poiché egli non ha fornito alcun valido motivo atto a giustificare il ritardo. In particolare la Sezione del lavoro ha indicato:

 

" (…)

Nella presente fattispecie, l’interessato adduce quale motivo del ritardo, il fatto di avere presentato il 16 dicembre 2009 un’opposizione per la medesima pratica. La motivazione fornita, in realtà non è idonea a giustificare il ritardo, considerato che, come stabilito anche dal TCA con la sentenza del 3 dicembre 2014, la Sezione del lavoro ha correttamente indicato nella decisione 9 novembre 2010 che contro la medesima egli poteva inoltrare un’opposizione per iscritto presso la stessa amministrazione (STCA 38.2014.65 del 3 dicembre 2014, consid. 2.4.). Pertanto l’assicurato non poteva essere indotto a credere che un’opposizione interposta per un’altra procedura, peraltro precedente, potesse valere anche per quella relativa alla querelata decisone.

Di conseguenza, nel caso concreto non sono dati i presupposti per riconoscere l’esistenza di un impedimento non colposo, va pertanto ritenuto che l’inoltro tardivo dell’opposizione non è scusabile.”

(Doc. A1)

 

                               1.4.   Con ricorso del 5 maggio 2015 RI 1 ha contestato la decisione su opposizione del 20 aprile 2015, adducendo quanto segue:

 

" (…)

La legge in materia lavoro è di competenza della Confederazione, per questa ragione ho segnalato la mia vicenda personale, Dipartimento federale dell’economia, SECO Segreteria di Stato dell’economia, Berna, il 16 marzo 2009/3 giugno 2009 (allego documenti). La decisione emessa, Sezione del lavoro – Ufficio giuridico di Bellinzona, non rispecchia assolutamente, in relazione alle mie osservazioni scritte ed inoltrate, 7 aprile 2015.

Ho richiesto unicamente il versamento delle indennità di disoccupazione, per il quale sono state bloccate e gli interessi attivi maturati fino ad oggi. Non sono assolutamente d’accordo, di non essere idoneo al collocamento. In quanto alle ricerche di lavoro, le ho sempre presentate puntualmente (allego distinta collocatori URC di __________).

Inoltre, l’Ufficio giuridico non descrive e non interviene in merito all’attività lavorativa, per il quale mi sono occupato: autista trasporto detenuti per il __________. Pur conoscendo l’attività svolta, il medesimo ufficio ignora le diverse problematiche, di cui si manifestano, __________ di __________. La Sezione del lavoro ha il compito di verificare il contratto di lavoro, la legalità e di intervenire. Per questa ragione ho inviato il contratto individuale di lavoro, sezione lavoro Bellinzona.

(…)” (Doc. I)

 

                               1.5.   In risposta la Cassa ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   Il 1° giugno 2015 RI 1 ha inviato uno scritto al TCA con allegata copiosa documentazione (cfr. doc. V; B1-5).

 

                                         L’insorgente, sempre il 1° giugno 2015, ha prodotto ulteriori documenti a complemento del proprio ricorso (cfr. doc. VI; C1-7).

 

                               1.7.   I doc. V e VI con la relativa documentazione sono stati trasmessi per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Per costante giurisprudenza federale la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                     

                                         Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 20 aprile 2015 riguarda esclusivamente la tardività dell’opposizione inoltrata da RI 1 contro la decisione di inidoneità al collocamento a decorrere dal 17 marzo 2009 emessa dalla Sezione del lavoro il 9 novembre 2010 (cfr. doc. A1).

                                         Ogni altra questione, in particolare concernente l’eventuale compito di verificare contratti di lavoro relativi a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. doc. I; V), esula dalla presente causa.

 

                                         Di conseguenza il TCA non può chinarsi su altre problematiche differenti da quella che attiene alla correttezza o meno del ritenere tardiva l’opposizione interposta l’11 novembre 2014 contro la decisione di inidoneità al collocamento del 9 novembre 2010 e dell’escludere l’adempimento dei presupposti per la restituzione del termine.

                               2.2.   Riguardo al riferimento espresso nel ricorso riguardo alla competenza della Confederazione in materia di lavoro (cfr. doc. I), è utile evidenziare che, per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione, è vero che la Confederazione emana prescrizioni in ambito di tale assicurazione (cfr. art. 114 Cost.) ed esercita la sorveglianza (cfr. art. 76 cpv. 2 LADI).

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che i Cantoni collaborano all’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione, tramite, i servizi cantonali (in Ticino: Sezione del lavoro; cfr. art. 1 e 2 Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati – RL-rilocc) e gli Uffici regionali di collocamento (cfr. art. 76, 77, 85, 85b LADI; L-rilocc; RL-rilocc).

 

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

 

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

 

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

 

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                         Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

 

                               2.4.   Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

 

                                         Si tratta qui di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                         Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

 

                                         L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).

 

                                         Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

                                         Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

 

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza la decisione del 9 novembre 2010 con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2009 e conseguentemente gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione è stata spedita all’assicurato per raccomandata il medesimo giorno dell’emanazione (cfr. doc. 5).

 

                                         La decisione del 9 novembre 2010 è stata emessa dall’amministrazione a seguito della sentenza di rinvio per esperire ulteriori accertamenti del 12 luglio 2010 (inc. 38.2009.106) con cui il TCA ha accolto il ricorso dell’assicurato interposto contro la decisione su opposizione del 16 dicembre 2009 di inidoneità al collocamento dal 17 marzo 2009 (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         Ritenuto che il ricorrente doveva, quindi, ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione della decisione del 9 novembre 2010, al medesimo deve essere in ogni caso applicata la finzione di notifica.

 

                                         Pertanto la decisione in questione va considerata notificata al più tardi il 17 novembre 2010, ossia l’ultimo giorno del termine di giacenza di 7 giorni (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è iniziato a decorrere il 18 novembre 2010 ed è scaduto venerdì 17 dicembre 2010.

 

                                         L’opposizione dell’11 novembre 2014 si rivela, dunque, ampiamente tardiva.

 

                               2.6.   Occorre ora esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                         Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

 

                                         Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

 

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

 

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                         Nel caso di specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 9 novembre 2010.

                                         In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.

                                         L’insorgente, del resto, nell’atto ricorsuale non ha fatto valere al riguardo ragioni particolari.

                                         Il riferimento, nello scritto del 1° giugno 2015, al fatto di essersi recato nel febbraio 2009 presso lo studio del medico curante, Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna (cfr. doc. V), non è atto a modificare la conclusione a cui è giunto il TCA.

                                         Infatti, da un lato, tale visita risalirebbe comunque a più di un anno e mezzo prima dell’emanazione della decisione del 9 novembre 2010.

                                         Dall’altro, il Dr. med. __________ non ha attestato alcuna specifica patologia, precisando di non credere che l’assicurato fosse “un caso psichiatrico” (cfr. doc. 16).

                                        

                               2.7.   In simili condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 9 novembre 2010 tardivamente l’11 novembre 2014 dall’assicurato è irricevibile (cfr. su questo tema pure le STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti