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Raccomandata |
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Incarto
n.
dc/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 dicembre 2014 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 dicembre 2014 la Cassa Disoccupazione CO 1 ha modificato la decisione con la quale aveva sospeso RI 1 per 26 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. 14), riducendo la sanzione a 16 giorni, per avere fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di impiego.
Al riguardo la Cassa ha rilevato:
" (…)
La Cassa, dopo aver attentamente esaminato tutta la documentazione, evidenzia che in effetti siamo di fronte a un licenziamento, operato dal datore di lavoro, in quanto le aspettative non sono state soddisfatte. Pur tenendo conto le motivazioni indicate dall'assicurato che ha abbandonato il posto di lavoro solo dopo l'invito dello chef di andarsene, agli atti risulta comunque che, dopo le varie privazioni che ha subìto, doveva parlarne con la responsabile in quanto i rimproveri "gratuiti" effettuati dall'amico chef erano divenuti insostenibili.
Tuttavia, in considerazione delle argomentazioni evidenziate dall'assicurato, si ritiene che una sospensione di 16 giorni sia maggiormente commisurata al grado di colpa dello stesso, in quanto le motivazioni addotte possono essere maggiormente considerate nella valutazione del caso." (doc. A1)
1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale sostiene che 16 giorni di sospensione sono eccessivi.
Egli sottolinea di essere stato licenziato a seguito di un diverbio con lo chef di cucina, di cui peraltro era molto amico, e di avere sempre svolto correttamente il suo lavoro che non si limitava tuttavia a quello di ausiliario di cucina, ma che includeva pure a volte delle mansioni tipiche dell’aiuto cuoco. Egli ha pure rilevato di non essere mai stato precedentemente ammonito, né oralmente, né per iscritto (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 6 febbraio 2015 la Cassa propone di respingere il ricorso con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 18 febbraio 2015 l’assicurato ha inviato uno scritto nel quale, oltre ad illustrare le sue successive esperienze lavorative, ha rilevato:
" (…)
Scusate se mi dilungo ma leggo nella risposta di data 6 febbraio 2015 della CO 1:
" La Cassa evidenzia che il licenziamento è avvenuto da parte del datore di lavoro in quanto non sono state soddisfatte le aspettative poste sul sig. RI 1 che non ha accettato le osservazioni fatte dal suo responsabile ed ha abbandonato il luogo di lavoro senza autorizzazione. Queste osservazioni non sono state ufficialmente contestate dall'assicurato che ha preso atto della disdetta senza obiettare o formalmente rispondere …"
Come potevo obiettare se il sottoscritto è stato licenziato alla luce dell'episodio intercorso … non si menzionano altri episodi negativi nei miei confronti anche perché non ve ne sono.
La mia unica colpa è stata avere abbandonato il posto di lavoro è vero, però sempre su invito da parte del mio chef. Mi si contesta il fatto di non essere andato dalla responsabile del personale e denunciare il fatto, ma io come potevo denunciare colui che mi aveva voluto a lavorare con lui? Io ho cercato per un anno di risolverla con lui ma inutilmente. La responsabile a cui avrei dovuto denunciare lo chef è la stessa che quando le ho raccontato i fatti del litigio mi ha risposto che dovevo essere meno presuntuoso e più umile.
In questo momento chi paga per questa vicenda sono solo io e la mia famiglia con una colpa di media gravità di 16 giorni per aver difeso la mia dignità." (Doc. V)
Al riguardo l’amministrazione il 3 marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
In particolare ribadiamo che l'errore dell'assicurato risulta essere quello di non aver discusso con i superiori delle provocazioni che subiva dall'amico Chef durante l'attività lavorativa, accettando passivamente ed abbandonando il posto di lavoro su invito del suo amico senza coinvolgere la direzione.
Si ribadisce altresì che in caso di colpa nei licenziamenti la costante giurisprudenza evidenzia che occorre comminare una sospensione per colpa grave (minimo 31 giorni) e quindi la riduzione a 16 giorni di sospensione conferma che la Cassa ha ampiamente tenuto in considerazione le argomentazioni indicate dall'assicurato.
In merito al certificato di lavoro intermedio ed alla scheda di valutazione dello stage purtroppo si riferiscono a valutazioni effettuate per un altro genere di attività e per altri datori di lavoro che purtroppo non concernono la problematica intercorsa tra il Sig. RI 1 e la __________. (…)" (Doc. VII)
in diritto
2.1. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
La giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. Nella presente fattispecie RI 1, nato nel 1973, di nazionalità __________ e in possesso di un permesso B (cfr. doc. 1; 2; 58), ha lavorato dal 1° maggio 2013 al 30 settembre 2014 come ausiliario di cucina presso la __________ di __________.
Egli è stato licenziato il 15 luglio 2014 e dispensato dall’obbligo di svolgere la sua attività fino alla conclusione del rapporto di lavoro, a seguito di un episodio intercorso il 14 luglio 2014 (cfr. doc. 8).
Anche l’assicurato ha affermato di essere stato licenziato per un “contrasto verbale” (cfr. doc. 4).
Il 1° ottobre 2014 la responsabile del personale della __________ ha così illustrato le ragioni del licenziamento:
" Il licenziamento del Signor RI 1 è avvenuto in quanto le aspettative su di esso non sono state soddisfatte. Il Signor RI 1 in più di un'occasione non ha accettato delle osservazioni fatte dal proprio responsabile abbandonando il luogo di lavoro senza autorizzazione. Il rapporto di fiducia è stato compromesso.
In allegato copia del foglio salario per il mese di settembre 2014." (Doc. 10)
Il 9 ottobre 2014 il ricorrente ha così descritto quanto avvenuto il 14 luglio 2014:
" (…)
Con lo chef di cucina della __________ c'era un rapporto di amicizia personale, è lui che mi ha proposto di lavorare nuovamente insieme visto che in passato l'avevamo già fatto.
Da quando ho iniziato a lavorare presso la __________, se non tutti i giorni o quasi si ripeteva la solita fastidiosa cosa: mi urlava o se preferite con un tono di voce alto: "RI 1 muoviti" ma non era dovuto ad un mio mancamento professionale ma dalla confidenza che ci legava, in più di un'occasione gli ho chiesto gentilmente di cambiare atteggiamento, io ho cercato di fargli capire più volte che non era bello perchè io, lui e il resto dei componenti della cucina sapevano che scherzava ma non il resto del personale e quindi poteva essere udito e interpretato dalla responsabile del personale o riportato e sfido Voi che passate o vi accomodate nella sala accanto alla cucina per la pausa pranzo e udite una, due, tre volte il richiamo cosa pensate di questo RI 1? Lavora o si gingilla? Ho cercato di farlo capire ma è stato impossibile... e così quel giorno dopo che ero rientrato 5 minuti prima dalla pausa mentre svolgevo il mio lavoro lo chef, finita la pausa arriva e: "RI 1 muoviti !!!".
Quella mattina esasperato e stufo, ho risposto, lui ha ribattuto sono saliti gli animi e le parole si sono fatte pesanti orgoglio da una parte e dall'altra... per due volte mi sono sentito dire che se non mi andava bene di andarmene e di conseguenza lasciare il luogo di lavoro e io non gli ho dato modo di farmelo ripetere una terza, mi sono tolto il grembiule e me ne sono andato.
Me ne sono andato fuori dalla clinica ho contato, contato e ancora contato ho scaricato la tensione ho acceso il telefono e mia moglie mi ha detto che ero stato cercato dal responsabile del personale, ho richiamato la signora __________ e ci siamo dati un appuntamento nel pomeriggio.
Le ho raccontato la mia versione e per risposta mi ha detto che dovevo essere più umile...questo mi confermava che non aveva capito niente.
Ribadisco che nel seguirsi di questi mesi ho chiesto più volte allo chef di smettere perchè la cosa oltre che darmi fastidio era controproducente a livello professionale per ambire ad una promozione lavorativa e ribadisco che questi urli non era affatto dettati da una mia mancanza lavorativa ma solo ed esclusivamente per un suo divertimento, probabilmente urlare lo sfogava e per la confidenza che c'era tra noi.
Lo chef mi aveva proposto un lavoro come ausiliario di cucina questo era disponibile,ed ho accettato volentieri e a 40 anni sono ripartito da capo con spirito di sacrificio ero sulla carta un ausiliario di cucina ma svolgevo la mansione, oltre di ausiliario, anche di aiuto cucina, il mio
sogno e progetto era quello di fare la scuola da cuoco, dopodiché specializzarmi nella cucina vegana o dietetica questo per farvi capire qual'era la mia volontà. (…)" (Doc. 12)
L’11 novembre 2014 la Cassa di disoccupazione ha chiesto alla datrice di lavoro di precisare:
" (…)
1) Per quale motivo le aspettative verso il suo collaboratore non sono state soddisfatte?
2) Conferma che nei giorni precedenti il licenziamento la direzione aveva previsto una promozione da ausiliario ad aiuto cucina?
3) La causa principale del licenziamento è stata l'abbandono del posto di lavoro oppure il fatto che non sono state soddisfatte le aspettative?" (doc. 16)
__________ il 12 novembre 2014 ha così risposto:
" (…)
1) . Esecuzioni delle mansioni (lentezza, organizzazione)
. Non accettazione di consigli o disposizioni professionali
. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione (più di un occasione)
. Mancato rispetto di ruoli e gerarchie.
2) Nei giorni precedenti il licenziamento non era prevista nessuna promozione da ausiliario ad aiuto cucina da parte della direzione del personale.
3) Le cause principali del licenziamento come già comunicatovi in precedenza sono le aspettative disattese sulla sua assunzione. Dopo l'ultimo episodio di abbandono del posto di lavoro abbiamo effettuato una valutazione globale della persona e dell'operato dello stesso nell'arco del suo periodo professionale che ci ha portato alla decisione finale di voler interrompere il rapporto di lavoro." (Doc. 17)
Al riguardo il 19 novembre 2014 l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
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"Esecuzioni delle mansioni (lentezza, organizzazione)". Si contraddicono da soli. Ho iniziato a lavorare con la __________ il 1. maggio 2013 e dopo 3 mesi il periodo di prova è terminato con ottimi risultati, come potete vedere dalla valutazione periodo di prova che qui vi allego in copia. Il 1. maggio 2014 sono stato assunto a tempo indeterminato. Scusate se mi ripeto ma se non avessi soddisfatto le loro aspettative dopo un anno mi avrebbero assunto a tempo indeterminato?
"Non accettazione di consigli o disposizioni professionali". Non capisco veramente cosa vogliono dire e non so cosa rispondere perchè mi sembra una frase troppo generica e di chi non ha argomenti.
"Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione (più di un'occasione)" lo ho abbandonato il posto di lavoro e quindi la __________ il 14 luglio 2014 dopo la litigata con lo chef e solo su suo invito. Non c'è stata altra occasione.
"Mancato rispetto ruoli gerarchie" e qui si contraddicono nuovamente, vedere valutazione di prova.
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"Nei giorni precedenti il licenziamento non era prevista nessuna promozione da ausiliario ad aiuto cucina da parte della direzione del personale", lo non so perchè qui mentono. lo fin dal primo giorno di lavoro ho sempre fatto sia da ausiliario che da aiuto cucina ma riconosciuto salariamente solo come ausiliario. Se non 2, 3 giorni prima della divergenza con lo chef, proprio lo stesso mi aveva confermato, dopo aver conferito con la signora __________, una promozione ad aiuto cucina. Proprio quel giorno ho sostituito personalmente lo chef durante il servizio, affinché lui potesse andare a parlare con la signora __________ della mia promozione. In questo
momento è la mia parola contro la __________ rappresentata dalla signora __________, l'altra persona che sa la verità è lo stesso Chef __________. Possiamo chiedere a lui?
lo non so perchè scrivono tutte queste cose è palese che il licenziamento è dovuto allo scontro verbale con lo chef __________ come si evince dalla loro lettera di licenziamento di data 15 luglio 2014 che qui vi allego in copia, lite dovuta ad una mancanza di rispetto dello chef nei miei confronti." (Doc. 19)
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato ha contribuito a provocare il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).
Infatti, anche volendo per ipotesi ammettere che le critiche rivolte dallo chef di cucina all’assicurato circa il suo modo di lavorare (lentezza) fossero realmente semplicemente delle affermazioni scherzose visto il legame di amicizia creatosi tra i due nel corso degli anni, e non invece delle reali mancanze, come invece sostenuto a più riprese dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.4), resta il fatto che il comportamento avuto dall’assicurato il 14 luglio 2014 (accesa discussione con lo chef e abbandono del posto di lavoro) ha portato al licenziamento.
Da questo profilo, dunque,come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. consid.1.1 e 1.4) il ricorrente ha fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF 8C-582/2014 consid.6.2 del 12 gennaio 2015 nella quale l’Alta Corte ha sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali con i colleghi e di rivolgersi ai superiori).
In simili condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l’insorgente con il proprio comportamento ha contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. consid. 2.1 e, in particolare, la DLA 2012 Nr. 13 pag. 294 nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale).
Di conseguenza, richiamata la severa giurisprudenza federale al riguardo che non esige, per sospendere un assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione, che il licenziamento sia stato deciso per una violazione degli obblighi contrattuali (cfr. consid. 2.1 e STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010), il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).
Anche l'entità della sanzione (16 giorni di sospensione, corrispondenti al minimo dei giorni di sospensione in caso di colpa mediamente grave; cfr. consid. 2.3.) si rivela proporzionata alla gravità della colpa.
In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 10 dicembre 2014 deve, quindi, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti