Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.40

 

rs

Lugano

6 luglio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 aprile 2015 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 12 febbraio 2015 la Sezione del lavoro ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di dicembre 2014 ritenendo che la medesima non sia residente in Svizzera, bensì in Italia (cfr. doc. A9 = doc. 5).

 

                               1.2.   Contro la decisione del 12 febbraio 2015 RI 1, rappresentata dal RA 1, ha interposto opposizione, datata 17 marzo 2015, che è stata spedita il 18 marzo 2015 ed è pervenuta alla Sezione del lavoro il 20 marzo 2015 (cfr. doc. 11).

 

                               1.3.   L’amministrazione, dopo aver dato la possibilità all’interessata di formulare eventuali osservazioni in merito al ritardo con cui è stata presentata l’opposizione in questione (cfr. doc. 13; 14), il 30 aprile 2015 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ritenuto irricevibile l’opposizione del 17 marzo 2015, in quanto tardiva.

                                         In proposito va osservato che la Sezione del lavoro ha escluso che a RI 1 potesse essere riconosciuta la restituzione del termine, poiché la stessa non ha fornito alcun valido motivo atto a giustificare il ritardo. In particolare l’amministrazione ha indicato:

 

" (…)

Nella presente fattispecie, il rappresentante adduce quali motivi del ritardo in questione, d’aver atteso di comune accordo con l’assicurata a presentare l’opposizione in quanto vi era l’intenzione di allegare al dossier anche il contratto dell’assicurazione malattia (che tuttavia è stato formalizzato solo successivamente) ed anche poiché essendo egli presente presso il RA 1 di __________ solamente il martedì, le date in cui gli sarebbe stato possibile incontrare la signora RI 1 non erano molte.

 

Le giustificazioni fornite dal rappresentante dell’assicurata non permettono di scusare il ritardo con cui è stata interposta l’opposizione, potendo gli stessi inoltrarla entro i termini indicando che avrebbero trasmesso l’ulteriore documentazione appena in loro possesso. Inoltre il rappresentante – che si constata aver ricevuto mandato di assistenza e rappresentanza il 20 febbraio 2015 – benché eccepisca delle difficoltà a trovare una data utile per incontrare la sua assistita presso la sede del RA 1 di __________, avrebbe potuto organizzarsi in anticipo per programmare un incontro e/o un colloquio telefonico con la propria assistita in modo da rispettare il termine legale per presentare opposizione.

 

Di conseguenza, nel caso concreto, non sono dati i presupposti per riconoscere l’esistenza di un impedimento non colposo, va pertanto ritenuto che l’inoltro tardivo dell’opposizione non è scusabile.

(…)” (Doc. A1)

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione del 30 aprile 2015 RI 1, sempre rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, rilevando in particolare quanto segue:

 

" (…) facciamo presente che lo slittamento di soli due giorni nella presentazione dell’opposizione da parte della Signora RI 1 è dovuto anche al fatto, non menzionato in precedenza, che la signora ha iniziato a lavorare la domenica 15 marzo 2015, come si evince dal contratto di lavoro allegato, ed, essendo impegnata con il nuovo lavoro, non ha potuto assentarsi dal lavoro in data 16 marzo, termine di scadenza per la presentazione dell’opposizione.

(…)” (Doc. I)

 

                               1.5.   In risposta la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando:

 

" (…)

Si ritiene che anche l’ulteriore giustificazione fornita dal rappresentante non può essere riconosciuta quale motivo di restituzione dei termini e dunque non permette di scusare l’inoltro tardivo dell’opposizione. Peraltro, come già esposto nella querelata decisione, il mandato di assistenza e rappresentanza è stato conferito dalla signora RI 1 il 20 febbraio 2015, per cui il rappresentante avrebbe potuto organizzarsi in anticipo per programmare un incontro e/o un colloquio telefonico con la propria assistita in modo da rispettare il termine legale per presentare opposizione.

(…)” (Doc. III)

 

                               1.6.   Il RA 1, per conto dell’insorgente, si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 3 giugno 2015 (cfr. doc. V).

 

                               1.7.   Il 19 giugno 2015 la parte resistente ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).

 

                               1.8.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

                               1.9.   Il 2 luglio 2015 è pervenuto al TCA un ulteriore scritto del RA 1 (cfr. doc. IX/1).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

 

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

 

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

 

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                         Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

 

                                         Si tratta qui di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                         Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

 

                                         L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).

 

                                         Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

                                         Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

 

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

 

                               2.4.   Nella presente evenienza la decisione del 12 febbraio 2015 con la quale la Sezione del lavoro ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di dicembre 2014 è stata spedita all’insorgente per raccomandata il medesimo giorno dell’emanazione (cfr. doc. 12).

 

                                         Il provvedimento in questione è stato notificato alla ricorrente il 13 febbraio 2015 (cfr. doc. 12).

 

                                         Il termine di trenta giorni per interporre opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) ha quindi iniziato a decorrere il 14 febbraio 2015 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA; consid. 2.2.) ed è giunto a scadenza lunedì 16 marzo 2015, ritenuto che l’ultimo giorno del termine, 15 marzo 2015, era una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA).

 

                                         L’opposizione datata 17 marzo 2015 e spedita il 18 marzo 2015 dal RA 1, per conto dell’insorgente (cfr. consid. 1.2.), si rivela pertanto tardiva.

 

                               2.5.   Occorre ora esaminare se RI 1 può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                         Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

 

                                         Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

 

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

 

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                               2.6.   Nel caso di specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 12 febbraio 2015.

                                         In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.

 

                                         Il fatto che il ritardo sarebbe da collegare all’intenzione del rappresentante, di comune accordo con l’insorgente, di allegare all’opposizione il contratto dell’assicurazione malattia (cfr. doc. 14; V) non può giustificare la tardività dell’inoltro dell’opposizione.

                                         In effetti la parte ricorrente avrebbe dovuto interporre l’opposizione senza indugio, precisando nella stessa che avrebbe trasmesso il documento citato non appena ne fosse giunta in possesso, come poi è stato in realtà indicato nell’opposizione del 17 marzo 2015 (cfr. doc. 11)

 

                                         Relativamente alla circostanza che __________ del RA 1 fosse presente a __________ soltanto il martedì, per cui le date per un incontro con RI 1 non erano molte (cfr. doc. 14), giova evidenziare che l’insorgente ha conferito mandato di assistenza e rappresentanza al RA 1 il 20 febbraio 2015.

                                         Di conseguenza, alla luce del fatto che il termine per inoltrare opposizione contro la decisione del 12 febbraio 2015 notificata alla ricorrente il 13 febbraio 2015 (cfr. consid. 2.4.) era di trenta giorni (cfr. consid. 2.2.), l’incontro della medesima con il rappresentante avrebbe potuto e dovuto aver luogo martedì 24 febbraio oppure martedì 3 marzo, rispettivamente martedì 10 marzo 2015.

                                         Nemmeno, dunque, la sporadicità con la quale __________ si trovava a __________ è atta a scusare il ritardo con cui è stata presentata l’opposizione.

 

                                         In merito, inoltre, alla questione concernente l’inizio, il 15 marzo 2015, di un’attività lavorativa da parte dell’insorgente (cfr. doc. A2) sollevata con il ricorso e lo scritto del 3 giugno 2015 (cfr. doc. I; V), questa Corte osserva, come del resto rilevato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. III), che, siccome il mandato di assistenza e rappresentanza è stato dato al RA 1 il 20 febbraio 2015, il rappresentante avrebbe comunque potuto agire per conto della sua assistita tempestivamente, indipendentemente dagli impegni professionali di quest’ultima, peraltro assunti il 10 marzo 2015 a far tempo dal penultimo giorno del termine di trenta giorni per interporre opposizione.

 

                                         Va, infine, rilevato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

                                         

                               2.7.   In simili condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 12 febbraio 2015 tardivamente il 18 marzo 2015 da RI 1 è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

                                         Di conseguenza a ragione la Sezione del Lavoro non è entrata nel merito della vertenza.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti