Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.43

 

DC/sc

Lugano

2 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 giugno 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 aprile 2015 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 28 aprile 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 4 novembre 2014 (cfr. Doc. 15) con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione a tempo parziale presso l’Osteria __________ a __________.

                                         L’amministrazione si è in particolare così espressa:

 

" (…)

Nel caso concreto, l’impiego offerto, benché a tempo parziale, in considerazione della possibilità dell’assicurata di beneficiare delle indennità compensative (art. 16 cpv. 2 lett. i LADI), aveva un carattere adeguato e non poteva essere legittimamente rifiutato per i seguenti motivi.

 

Dopo 3 giorni di prova (test d’idoneità dal 25.08.2014 al 27.08.2014) presso il datore di lavoro in parola, la responsabile dell’Osteria __________ ha offerto il lavoro assegnato dall’URC all’assicurata. Dopo qualche giorno di riflessione, il 29 agosto 2014, l’interessata ha rifiutato il lavoro asserendo che quest’ultimo “(…) non è all’altezza delle mie aspettative”. Con osservazioni 26 settembre 2014 alla comunicazione URC, ella ha precisato di avere rifiutato il lavoro proposto in quanto “(…) non è ordinato, pulito e i mezzi di lavoro sono indecenti. Perciò ritengo che il posto di lavoro non è all’altezza delle mie aspettative”.

 

A seguito dell'accertamento esperito dall'amministrazione il 1. ottobre 2014, il potenziale datore di lavoro l'8 ottobre 2014, ha precisato che era intenzionato ad assumere l'assicurata, ma che ella ha rifiutato l'occupazione offerta. Egli ha inoltre sottolineato di non accettare i motivi per cui l'opponente ha rifiutato il lavoro in parola (mancanza di ordine, pulizia e mezzi di lavoro indecenti), considerato che utilizzano prodotti __________ per la pulizia e l'igiene dell'Osteria e che a maggio 2014 il Laboratorio cantonale ha eseguito un'ispezione dei locali, attestandone l'idoneità degli stessi (cfr. relativo rapporto). Riguardo poi all'organizzazione del lavoro, l'Osteria ha un piano di lavoro con le mansioni da svolgere per ogni giorno della settimana e che mettono a disposizione dei dipendenti tutti i mezzi necessari per svolgere il lavoro.

 

Al surriferito accertamento, diversamente da quanto sostenuto dall'assicurata nella propria opposizione (con la quale ha trasmesso una lettera del 26 settembre 2014 e pertanto antecedente all'accertamento), ella non ha formulato osservazioni.

 

Dall'ulteriore verifica, esperita dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, non risultano infrazioni, da parte dell'esercizio pubblico in parola, delle disposizioni legali di loro competenza rispetto alle condizioni di lavoro. Come pure, dall'accertamento svolto dall'UG, presso il Laboratorio cantonale, è emerso che, dal recente controllo, effettuato a maggio 2014, risulta che le pratiche d'igiene dell'Osteria __________ sono buone.

 

L'assicurata ha contestato l'esito della predetta verifica, asserendo che il Laboratorio cantonale ha effettuato l'ispezione tre mesi prima dello stage svolto dall’interessata e lo stato del locale non rappresentava quanto indicato nel mansionario e anche le pulizie non erano conformi allo stesso. Il materiale messo a disposizione (spugnette, panni per la pulizia dei tavoli ecc.) erano sporchi o inesistenti e per questo motivo ha portato il materiale da casa. Sul mansionario non figura la pulizia dei servizi igienici, tuttavia ella ha dovuto effettuarla e senza guanti, ragione per la quale il giorno seguente ha portato i propri guanti. La pulizia dei servizi, sarebbe avvenuta anche prima della preparazione dei piatti e senza un prodotto disinfettante per le mani a disposizione. Anche i prodotti utilizzati per la pulizia della cappa sarebbero nocivi per la salute.

 

Valutate le due versioni dei fatti, osservato come il datore di lavoro non ha alcun interesse nella lite, visto il rapporto del Laboratorio cantonale dal quale emerge che le pratiche d'igiene sono buone, possiamo concludere, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, che l'assicurata avrebbe dovuto accettare senza indugio il lavoro presso l'Osteria __________. Infatti, nulla peraltro avrebbe impedito all'assicurata di continuare a cercare un impiego alternativo che più si confaceva alle proprie aspettative, adempiendo nel frattempo al suo obbligo generale di riduzione del danno accettando un impiego immediatamente disponibile. La decisione di sospendere l'assicurata appare dunque corretta.

 

Per quanto riguarda l'ammortamento dei giorni di sospensione va osservato che l'interessata non ha dato seguito ad un'offerta di lavoro che le avrebbe permesso di conseguire un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. La sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione in caso di rifiuto di un'occupazione intesa a conseguire un guadagno intermedio è calcolata sulla differenza tra l'indennità di disoccupazione e le indennità compensative percepite dall'assicurato (DLA 1998 N. 9; DTF 122 V 34). La Cassa calcolerà i giorni effettivi di sospensione da ammortizzare tenendo conto del guadagno intermedio non realizzato. Il numero dei giorni di sospensione, sarà dunque meno di 31. (…)” (Doc. B)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice sostiene che vi erano validi motivi per rifiutare l’occupazione assegnata alla ricorrente e chiede la revoca della sanzione o in subordine una riduzione della stessa almeno della metà, rilevando:

 

" (…)

3.   Nei tre giorni di lavoro presso l'Osteria __________ di __________, la Signora RI 1 ha purtroppo dovuto constatare gravi carenze a livello di igiene sia per quanto riguarda il materiale messo a disposizione per la pulizia dei locali sia per quanto riguarda le modalità di pulizia richieste, non conformi alle prescrizioni SUVA.

 

Inoltre le è stato chiesto di assolvere compiti non previsti contrattualmente, quali la pulizia delle toilettes, come pure non compatibili con le altre mansioni di cui era incaricata, ovvero la preparazione di pietanze alimentari e la pulizia delle stoviglie.

 

La decisione di rifiutare il lavoro assegnato dall'URC è stata presa in quanto l'occupazione presso l'Osteria __________ non era conforme agli usi professionali e locali (art. 16 cpv. 2 let. a LADI).

 

La Signora RI 1 ha in particolare osservato come per assolvere ai suoi compiti di pulizia della cucina ha dovuto portare da casa il necessario materiale, ritenuto come la datrice di lavoro non avesse messo a disposizione materiale adeguato.

 

Ha inoltre segnalato procedure di pulizia errate, quali la pulizia della cappa da cucina che andrebbe fatta quando la batteria della cucina non è più calda per evitare che il prodotto di pulizia utilizzato rilasci, a contatto con la superficie calda, fumi tossici per la salute delle persone come pure per le derrate alimentati esposte.

La Signora RI 1 ha inoltre segnalato di aver dovuto assolvere compiti non concordati contrattualmente, quale la pulizia delle toilettes.

 

A tal proposito si sottolinea come la disponibilità della ricorrente sia sempre stata completa, anche nell'esecuzione di compiti non di sua pertinenza, ma tali compiti non erano compatibili con gli altri lavori quali la preparazione delle insalate e la pulizia delle stoviglie, tuttalpiù se si considera la carenza di materiale di pulizia adeguato.

 

(…)

 

Non corrisponde al vero che il laboratorio cantonale ha giudicato le pratiche di igiene buone, o perlomeno non le pratiche di igiene cui la Signora RI 1 faceva direttamente riferimento. In effetti il laboratorio cantonale si è limitato ad analizzare le derrate alimentari ciò che non comprende le fattispecie segnalate dalla signora RI 1.

 

L'ispettorato del lavoro dal canto suo ha effettuato l'ultimo controllo nel 2010, ancor prima che l'Osteria __________ cambiasse la gerenza, di modo che in ogni caso la sua valutazione non può essere ritenuta pertinente.

 

È quindi manifestamente errata la decisione della Sezione del lavoro nella misura in cui ritiene che la versione della datrice di lavoro, supportata dagli accertamenti degli Uffici preposti, sia da preferire a quella della ricorrente.

 

In effetti gli accertamenti degli uffici preposti non possono in alcun modo supportare le dichiarazioni della datrice di lavoro, per i motivi esposti sopra, di modo che semmai la Sezione del lavoro avrebbe dovuto esperire ulteriori accertamenti, come per esempio interpellare dei testimoni, ritenuto come in specie, con le prove presentate non è possibile ritenere che vi sia una probabilità preponderante a favore delle dichiarazioni della datrice di lavoro.

 

Dagli atti a disposizione, non è in nessun modo possibile ritenere, senza cadere nell'arbitrio per l'errata valutazione degli atti (art. 9 Cost. fed.), che gli accertamenti effettuati hanno permesso di stabilire che le condizioni di lavoro siano idonee e in particolare ritenere la versione della datrice di lavoro più credibile rispetto a quella della lavoratrice.

 

(…)

 

In concreto la Sezione del lavoro non dispone di alcun elemento per poter ritenere che la ricorrente non aveva un valido motivo per rifiutare il posto di lavoro.

 

In effetti quanto segnalato dalla ricorrente sono carenze gravi che oltre a compromettere l'igiene in generale dell'esercizio pubblico, compromettono anche la salute del dipendente.

 

           •    È un fatto grave che la signora RI 1 abbia dovuto procurarsi il materiale di pulizia siccome assente o in ogni caso insufficiente;

           •    È un fatto grave che la signora RI 1 abbia dovuto pulire la cappa della cucina con un prodotto inidoneo e tossico alla salute, soprattutto se utilizzato quando ancora la cappa era calda;

           •    È un fatto grave che la signora RI 1 abbia dovuto occuparsi della pulizia delle toilettes, mansione peraltro non prevista contrattualmente, e successivamente preparare le insalate senza nemmeno la possibilità di disinfettarsi le mani, siccome il prodotto non è disponibile.

 

Va sottolineato come la signora Rusconi non avrebbe avuto alcun interesse a segnalare le gravi carenze constatate alla SUVA, se ciò non fosse stato vero.

 

Si chiede sin d'ora che eventuali accertamenti effettuati dalla SUVA a seguito della segnalazione della Signora RI 1 vengano acquisite agli atti. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 22 giugno 2015 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:

 

" (…)

Riguardo alle affermazioni della controparte relative alle analisi del Laboratorio, in particolare la non conformità con le prescrizioni della SUVA, peraltro nemmeno comprovate, sono recisamente contestate. Alla medesima occorre provare i fatti a cui fa riferimento. Infatti, diversamente da quanto sostenuto, dall'insorgente, come indicato nella mail trasmessa all'UG dal Direttore e Chimico cantonale, Dr __________, l'attività del Laboratorio cantonale viene svolta "nell'ambito del controllo delle derrate alimentari (ai sensi dell'art. 57 della RS 817.025.21 (..) La nostra attività è svolta sulla base di una procedura documentata ai sensi dell'art. 52 della citata ordinanza (...) che contiene solo elementi strettamente legati alla sicurezza delle derrate alimentari, all'igiene e all'inganno". Come appena esposto, il controllo delle derrate alimentari viene comunque fatto tenendo conto dell'igiene dei locali e dei prodotti utilizzati per la pulizia. In effetti, l'art. 57 cpv. 1 lett. b. cifra 4. e 5. dell'Ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, recita come segue:

 

1il controllo ufficiale in Svizzera include segnatamente le attività

  seguenti:

 (omissis)

 b. l'ispezione:

 (omissis)

   4.   dei materiali e degli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari,

    5.  dei prodotti e dei procedimenti per la pulizia e al manutenzione, nonché dei pesticidi.”

 

Il predetto controllo include anche "i controlli dell'igiene nelle aziende alimentari" (art. 57 cpv. 1 lett. c)

A comprova che non sono stati riscontrati problemi né per quanto riguarda l'igiene e nemmeno l'uso di prodotti nocivi, vi è il fatto che il rapporto valuta il concetto di autocontrollo "basato su buone pratiche d'igiene" (doc. 20/1). Anche l'organizzazione del lavoro viene ritenuta buona (doc. 13/1).

 

Per quanto attiene all'impiego reperito dall'assicurata, si osserva che esso è un lavoro su chiamata, peraltro reperito esclusivamente dal giorno successivo alla fine del diritto, mentre l'impiego offerto dall'URC poteva iniziare prima (da agosto 2014).

 

Pure la tesi dell'inesigibilità di svolgere i compiti assegnati all'insorgente, non merita tutela, considerato che, anche se eventualmente umili (pulizia toilettes) è ancora possibile, nel caso concreto, pretendere che ella li svolgesse, ritenuto in particolare che in esercizi pubblici di piccole dimensioni non vi sia personale specializzato per i compiti di pulizia.

 

L'adeguatezza del posto di lavoro offerto dall'URC il 31 luglio 2014 è stata sufficientemente comprovata secondo il principio della verosimiglianza preponderante. L'assunzione delle prove proposte è superflua, essendosi già espressi al riguardo in occasione del colloquio di consulenza del 29 agosto 2014 (doc. 1, foglio 6) e come detto sopra, il rapporto l'espressione della situazione di regolarità dell'esercizio pubblico.” (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 19 ottobre 2015 si è tenuto un dibattimento davanti al Presidente del TCA. In quell’occasione è stata pure sentita come teste __________ dell’Osteria __________ (cfr. doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatale dall’URC di __________ presso l’Osteria __________ di __________ (cfr. Doc. 4).

 

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

 

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

 

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

 

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

 

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

 

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

 

                               2.2.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

 

                                         In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

 

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

 

                                         Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

 

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

 

                                         In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

 

                                         Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..

 

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                               2.3.   L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

 

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.   non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.   non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.   non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.   compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.   è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.    necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.   implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.   è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.    procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

 

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

 

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

 

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

 

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

 

                               2.4.   Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

 

                                         In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:

 

 

" (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

 

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                     

                               2.6.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel 1974, si è riscritta in disoccupazione il 10 dicembre 2013 cercando un impiego a tempo pieno dal 19 dicembre 2013 come operaia generica e aiuto cucina (cfr. doc. 29).

                                         A quel momento l'assicurata aveva aperto un termine quadro per la riscossione dal 15 aprile 2013 al 14 aprile 2015.

                                         L’assicurata aveva lavorato dal 1° giugno al 18 dicembre 2013 presso il Grotto __________ di __________ e il guadagno assicurato ammontava a fr. 3'683.-- (cfr. doc. 22 e doc B).

 

                                         Il 31 luglio 2014 l'URC di __________ le ha assegnato un'occupazione al 50% di durata indeterminata quale aiuto cucina - lavapiatti presso l’Osteria __________ di __________ (cfr. doc. 4).

 

                                         L’assicurata ha immediatamente preso contatto con la potenziale datrice di lavoro (cfr. doc. 5) ed ha pure effettuato un test d’idoneità dal 25 a 27 agosto 2014 (cfr. doc. 6).

 

                                         Il 29 agosto 2014 RI 1 ha avuto un colloquio con il consulente del personale URC __________. In quell’occasione l’assicurata ha spiegato al suo consulente che lo stage in generale è andato bene ma che l’organizzazione del lavoro e i mezzi a disposizione non sembrano all’altezza delle sue aspettative. Il consulente del personale ha allora reso attenta l’assicurata che il rifiuto dell’impiego avrebbe potuto comportare una sanzione e l’ha invitata a dare una risposta al datore di lavoro il giorno stesso. (cfr. doc 16/1).

                                         Il 29 agosto 2014 l’assicurata ha comunicato a __________ di rifiutare il lavoro in quanto non è all’altezza delle sue aspettative (cfr. allegato al doc. 1).

                                         Il 31 agosto 2014 la ricorrente ha informato il consulente del personale di avere rifiutato l’occupazione per le ragioni già spiegate e di accettare di conseguenza “una vostra decisione di sanzionarmi” (cfr. doc. 16/2).

                                         Il 26 settembre 2014 la ricorrente ha spiegato di avere rifiutato l’occupazione in quanto “il lavoro proposto non è ordinato, pulito e i mezzi di lavoro sono indecenti” (cfr allegati al doc. 1)

 

                                         Il TCA è quindi chiamato a stabilire se l’occupazione in questione poteva oppure no essere rifiutata sulla base dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, che ritiene non adeguato ed esula dall’obbligo di accettazione un’occupazione che “non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro”.

 

                                         Questo Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

 

                                         La patrocinatrice dell’assicurata ritiene inadeguata l’occupazione sostanzialmente per tre motivi: perché la ricorrente doveva occuparsi della pulizia delle toilettes, senza che ciò fosse previsto contrattualmente, e doveva inoltre, successivamente a questa mansione preparare le insalate senza la possibilità di disinfettarsi convenientemente, perché la ricorrente ha dovuto procurarsi il materiale di pulizia siccome assente o in ogni caso insufficiente ed, infine, perché l’assicurata ha dovuto pulire la cappa della cucina con un prodotto inidoneo e tossico alla salute soprattutto se utilizzato quando la cappa era ancora calda (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che in data 8 ottobre 2014, rispondendo alla Sezione del lavoro, __________, dopo aver confermato che, a seguito dello stage, aveva l’intenzione di assumere la ricorrente, ha respinto le accuse formulate, rilevando:

 

" (…)

Che il lavoro proposto non fosse all’altezza delle sue aspettative l’abbiamo accettato, magari credeva di svolgere altri incarichi o magari poteva essersi resa conto che effettivamente il trasporto le avrebbe creato problemi; ma la risposta che si è permessa di dare per giustificare il rifiuto di un posto di lavoro non la possiamo tollerare.

 

Sono 20 anni che lavoro nel campo, abbiamo aperto nel 2013 a fin dall’inizio usiamo prodotti dell’__________ per mantenere pulizia e igiene nella nostra Osteria. La cucina lavora con le porte aperte e chiunque può vedere come si opera all’interno.

Teniamo inoltre a precisare che a maggio ci ha fatto visita il Laboratorio cantonale per l’ispezione dell’idoneità sui locali e in merito vi alleghiamo copia del rapporto.

Per quel che concerne l’organizzazione del lavoro, in allegato vi inoltriamo copia del piano di lavoro e delle mansioni da svolgere, perfettamente programmate per ogni giorno della settimana. Inutile dire che per permettere ai dipendenti di rispettare tale programma, l’Osteria __________ è munita di tutti i mezzi di lavoro necessari.” (Doc. 13)

 

                                         L’Osteria __________ è dotata di 71 posti interni e 24 posti esterni (cfr. doc. 13/1).

 

                                         Al fine di chiarificare le circostanze che hanno portato alla mancata concretizzazione della possibilità di lavori in data 19 ottobre 2015 il Presidente del TCA ha sentito dapprima l’assicurata e poi, come teste, __________ (cfr. doc. VII).

 

                                         L’assicurata ha innanzitutto così descritto i compiti di un’aiuto-cucina:

 

" … preparare i piatti freddi, le insalate (lavarle e prepararle), aiuto ai fornelli (io per esempio preparavo i dolci quando lavoravo a __________). Fra i compiti dell’aiuto cucina vi pure quello di pulire il piano di lavoro, la zona dove si lavano piatti e pentole (lavandino), il forno. Poi si deve passare scopa (o aspirapolvere) e straccio per il pavimento.

 

Per quel che riguarda la pulizia delle toilettes, nei posti in cui ho lavorato in passato a volte lo faceva il cameriere, a volte lo facevo io.

 

Il presidente del TCA chiede all’assicurata se non vi era una persona appositamente addetta a questa funzione. L’assicurata risponde che ciò vale probabilmente per i locali grandi ma non per quelli piccoli dove viene svolto dal personale già in funzione.

 

(…)

 

Riguardo all’organizzazione del lavoro (cfr. doc. 16/1), mi riferisco alla questione delle toilettes, che dovevo pulire prima di passare all’insalata, senza che ci fossero dei disinfettanti a disposizione.

 

(…)

 

L’assicurata sottolinea che al momento dell’assegnazione si è parlato di aiuto-cucina/lavapiatti ma non pure di pulizia delle toilettes.

 

Su questo ultimo aspetto, l’avv. __________ sottolinea che si tratta di attività esigibili e che vengono pure svolte da aiuto-cucina, come peraltro confermato dall’assicurata stessa.

Il presidente del TCA chiede alla Sezione del lavoro una presa di posizione anche in merito al materiale messo a disposizione dalla datrice di lavoro. L’avv. __________ risponde che bisogna vedere se è vero, visto che ciò non è mai stato menzionato alla datrice di lavoro, comunque la datrice di lavoro avrebbe potuto eventualmente adeguare questi aspetti e che l’esame dell’igiene è stato effettuato dal Laboratorio Cantonale.

 

L’avv. RA 1 ribadisce in particolare che la signora non si è rifiutata di pulire le toilettes ma che ci dovevano essere le condizioni per effettuare tale operazione. (…)” (Doc. VII, pag. 1-3)

 

                                         Su questo aspetto, la teste si è così espressa:

 

" (…)

Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che fra i compiti di aiuto-cucina/lavapiatti non vi è quello di pulizia della toilettes. Di principio questi compiti li svolge la cameriera, non mi risulta che in questi tre giorni la signora RI 1 abbia dovuto effettuare questa attività. Dovrei però verificare con la cameriera.

 

(…)

 

Alle ore 11:15 la teste rientra in aula udienze e fornisce alcune precisazioni riguardo al verbale. Comunica di avere nel frattempo contattato telefonicamente la cameriera sulla questione della pulizia dei bagni. Precisa che nei tre giorni di prova la cameriera non era ancora alle dipendenze dell’Osteria, per cui vi era solo lei e la signora RI 1. Le pulizie dei servizi in quei giorni sono dunque state effettuate o dalla signora RI 1 o dalla teste o da tutte e due assieme. (…)” (Doc. VII, pag. 4-5)

 

                                         La teste ha inoltre rilevato che “il disinfettante è fornito dalla __________ (o dalla __________ di __________)” (cfr. doc. VII, pag. 5).

 

                                         Secondo questo Tribunale il fatto di doversi occupare (anche) della pulizia delle toilettes non è di per sè un motivo atto a rendere l’occupazione non conforme agli usi professionali e locali.

 

                                         Del resto la stessa assicurata ha ammesso che tale compito, anche nei posti in cui ha lavorato in passato, veniva svolto o dal cameriere o da lei in qualità di aiuto-cucina.

 

                                         Inoltre non vi è un reale motivo di dubitare dell’affermazione della teste secondo cui vi è nel locale del materiale disinfettante a disposizione del personale, tanto più che presso l’Osteria __________ il 9 maggio 2014 è stata effettuata un’ispezione del Laboratorio cantonale di igiene (cfr. doc. 13/1, 13/2, 20 e consid. 1.3 con riferimento all’art. 57 dell’Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari).

 

                                         In effetti, come rilevato dalla Sezione del lavoro, l’Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari del 23 novembre 2005 (RS 817.025.21) prevede all’art. 57 cpv. 1 lett. b che il controllo ufficiale in Svizzera include segnatamente l’ispezione “dei materiali e degli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari” (cifra 4) e “dei prodotti e dei procedimenti per la pulizia e la manutenzione, nonché dei pesticidi” (cifra 5). Inoltre, vengono pure effettuati “i controlli dell’igiene nelle aziende alimentari” (art. 57 cpv. 1 lett. c).

                                         Pertanto, se si fossero registrate delle manchevolezze riguardo all’igiene, esse sarebbero state segnalate dall’ispettore del Laboratorio cantonale.

 

                                         L’assicurata ha inoltre rilevato di avere rifiutato l’impiego in quanto il materiale di lavoro messo a disposizione era inadeguato (cfr. doc. VII, pag. 2 “dopo avere lavorato il lunedì ha dovuto portare da casa il materiale di lavoro (un paio di guanti e 1/2 spugne) in quanto il materiale di lavoro messo a disposizione le faceva “schifo”.”).

 

                                         Su questo aspetto le affermazioni di __________ davanti al Presidente del TCA sono state così verbalizzate:

 

 

 

" (…)

Durante il periodo di prova la signora RI 1 non si è mai lamentata personalmente con la teste per il materiale messo a disposizione (guanti e spugne). Alla teste non risulta che la signora RI 1 abbia portato del materiale da casa.

 

La teste conferma di avere saputo dall’URC che per “lavoro non all’altezza delle aspettative” secondo la lettera da lei ricevuta, l’assicurata intendeva di avere avuto a disposizione del materiale di lavoro indecente.

 

Con riferimento alla risposta n. 3 del doc. 13, la teste precisa che il Laboratorio Cantonale esamina tutti i locali, non solo quelli dove sono tenute le derrate alimentari.

Il giorno del controllo sono arrivati alle ore 15:00 mentre stavano (recte: stavamo) mangiando, hanno aperto i cassetti, hanno controllato la cucina, i bagni, l’office e le sale. La visita è avvenuta da una persona del Laboratorio da me accompagnata. Hanno pure controllato i piani di lavoro e la temperatura delle celle. Hanno chiesto di vedere il libro della “Gastro” con tutte le indicazioni (temperatura della cella) e il termometro della temperatura della carne che in quel momento mancavano.

Non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte della SUVA.

 

Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che gli ispettori esaminano immediatamente “con occhio clinico” la situazione. Per quel che riguarda le spugne, esse sono esposte e non riposte in un cassetto. Ai guanti provvede lei personalmente ed è la prima a dire di utilizzarli perché i prodotti usati per la pulizia sono comunque in qualche modo nocivi per la pelle.

 

(…)

 

Rispondendo all’avv. RA 1, la teste precisa che il controllo del Laboratorio viene effettuato di sorpresa e non preannunciato e in occasione di quel controllo alle ore 15:00, è stata trovata per caso in quanto quel giorno si era fermata a pranzare dopo il lavoro.

 

(…)

 

Riguardo alla questione dei guanti, la teste ribadisce che mostra regolarmente ai nuovi dipendenti dove sono situati (sotto il lavello ci sono quelli usati, ma ci sono pure quelli usa e getta e pure quelli nuovi).” (Doc. VII, pag. 4-5)

 

                                         Il TCA, ritiene che, anche su questo aspetto, non vi è motivo di dubitare delle affermazioni della teste secondo cui il datore di lavoro metteva a disposizione il materiale necessario per lavorare (spugne e guanti) o, in ogni caso, era disponibile a farlo. Ora se è verosimile che l’assicurata abbia voluto portare propri strumenti di lavoro da casa, ciò non significa però che il materiale per lavorare (spugne e guanti) non avrebbe potuto essere fornito dalla datrice di lavoro.

                                         Secondo il TCA in tale contesto assume peraltro un’importanza decisiva la circostanza che l’assicurata non si sia mai lamentata su questo punto (come peraltro di quello che verrà qui sotto  affrontato) con la datrice di lavoro durante i tre giorni di prova (cfr. doc. VII, pag. 2: “… Il presidente del TCA chiede all’assicurata se ha parlato alla signora __________ di questi aspetti nel corso del colloquio dopo i 3 giorni di prova. L’assicurata risponde di no.”).

 

                                         Infine, l’assicurata sostiene di non avere potuto effettuare i lavori di pulizia della cappa della cucina in condizioni ottimali:

 

" (…)

-   il martedì mattina ho dovuto pulire la cappa: il tempo era ridotto rispetto a quello necessario in quanto la placca sottostante doveva fra l’altro raffreddarsi, il liquido avrebbe dovuto agire prima di effettuare la pulizia, ho cercato di pulire il massimo che ho potuto ma avrei necessitato di più tempo. Si tratta di un lavoro che va effettuato tutti i martedì. Si trattava di un materiale nocivo da respirare.

Il presidente del TCA chiede se negli altri posti dove è stata attiva si utilizzavano delle mascherine. L’assicurata risponde di no, si utilizzava uno straccio pulito e si proteggeva la bocca.

Rispondendo all’avv. RA 1, la ricorrente precisa che negli altri posti di lavoro questa attività veniva svolta quando le placche erano fredde.

Il presidente del TCA chiede all’assicurata se alla lettera del 10 novembre 2014 la SUVA ha risposto. La ricorrente risponde di no.

-   alla fine del turno di mezzogiorno l’aiuto-cuoco e il cuoco che andavano via prima lasciavano il lavandino unto con lo spazzolino di ferro lasciato nel lavandino. E’ vero che il turno sarebbe ripreso nel pomeriggio, però ritengo che si sarebbe dovuto pulire. (…)” (Doc. VII, pag. 2)

 

                                         Su questo aspetto le affermazioni della teste sono state così verbalizzate:

 

" (…)

La teste conferma che fra i compiti da effettuare vi è quello di pulire la cucina (tra cui la cappa) ed è per questo che viene assunto un lavapiatti.

 

Il presidente del TCA chiede alla teste quando viene effettuata questa attività. La teste risponde che la cappa viene smontata il sabato sera e viene pulita il lunedì mattina, verso le 9:30 (quando arriva il cuoco), prima di iniziare le attività. L’aiuto cucina smonta e la signora pulisce.

 

(…)

 

Rispondendo al presidente del TCA, la teste precisa che nel lavandino, sul mezzogiorno, non viene lasciato nulla se non il suo piatto del pranzo. L’ultimo controllo prima di uscire lo fa tendenzialmente la teste che è l’ultima a mangiare e ad uscire. Nei 3 giorni di prova la teste afferma di essere uscita insieme all’assicurata. (…)” (Doc. VII, pag. 4-5)

 

                                         Secondo il TCA anche la circostanza che l’assicurata abbia dovuto pulire la cappa utilizzando prodotti nocivi alla salute, diversi da quelli abituali, non è stata dimostrata.

                                         Del resto l’assicurata stessa ha indicato che la sua segnalazione all’INSAI non ha avuto nessun riscontro. Anche se realmente la ricorrente avesse in quell’occasione dovuto pulire un cappa ancora calda, ciò non è sufficiente per rendere inesigibile la conclusione del contratto di lavoro, soprattutto senza averne discusso con __________ dopo i tre giorni di prova.

 

                                         L’occupazione assegnata non poteva dunque essere rifiutata sulla base dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.

 

                                         L'impiego offerto a RI 1 era nella professione ricevuta e di durata indeterminata.

                                         Inoltre, ella avrebbe beneficiato di indennità compensative, per cui non è inadeguato secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI.

 

                                         Avendo rifiutato un’occupazione adeguata, l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).

 

                                         Anche l'entità della sanzione è proporzionata alla gravità della colpa ragione per cui la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

                                         In particolare una riduzione della sanzione di 31 giorni non entra qui in considerazione visto che la ricorrente è già stata sospesa il 26 giugno 2014 per 3 giorni e il 21 maggio 2013 per 10 giorni (cfr. doc. VII/1 e VII/2) dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro.

 

                                         Questa soluzione si giustificava tanto più se si considera che l’assicurata ha rifiutato l’occupazione quando si trovava da diversi mesi in disoccupazione e che il consulente del personale l’ha invitata a riflettere bene prima di prendere tale iniziativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti