Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.52

 

dc/sc

Lugano

12 maggio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2015 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 maggio 2015 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 21 maggio 2015 (cfr. doc. A8) la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione dell’11 marzo 2015 (cfr. doc. 16) con la quale aveva negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione per non avere più la residenza in Svizzera, bensì in Austria, il 10 febbraio 2015, quando si è annunciato nuovamente nel nostro paese dopo avere beneficiato per tre mesi dell’esportazione delle prestazioni LADI.

 

                                         Al riguardo l’amministrazione ha sottolineato che le figlie dell’assicurato si sono trasferite in Austria nel settembre 2014, che l’assicurato era intenzionato ad acquistare una casa in quel paese (trasloco previsto nel novembre 2014) e che a quel momento la famiglia risiedeva presso la madre di RI 1.

                                     

                                         Dopo avere sottolineato che nell'opposizione l'interessato ha sostenuto di non aver avuto alcun motivo, al suo ritorno in Svizzera, di immaginare che il suo diritto alle prestazioni in esame potesse finire, avendo egli ricevuto dall'URC il formulario relativo alla conferma dell'esportazione, da egli sottoscritto il 26 ottobre 2014, nel quale viene indicato che "Zudem nimmt sie (die versicherte Person) zur Kenntnis, dass ihr Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung erlischt, wenn sie sich nicht bis spätestens am 09.02.2015 persönlich biem RAV gemeldet hat" la Sezione del lavoro ha precisato che il consulente è tenuto, indipendentemente da un eventuale ritorno o meno, a registrare la data (per il riannuncio) nel formulario in questione, nell'apposita casella con la dicitura "vom RAV auszufüllen". L’amministrazione ha inoltre rilevato che il riannuncio, entro la data menzionata, costituisce peraltro una condizione supplementare per poter riscuotere, nuovamente, le indennità in Svizzera, e non dispensa in alcun modo dall'adempimento delle altre condizioni del diritto (cfr. al riguardo p.to 5; Circ. ID 883 G117, G118).

 

                                         Secondo la Sezione del lavoro spettava all'opponente, informarsi, se del caso, a quali condizioni egli avrebbe potuto beneficiare delle prestazioni in caso di ritorno in Svizzera, fermo restando che la sua partenza dalla Svizzera, per ritornare nel suo paese nativo e raggiungere la famiglia, appariva definitiva. Tant'è che egli stesso ammette di aver deciso il suo ritorno in Svizzera solo ad inizio febbraio 2015, a seguito di un evento del tutto imprevedibile, quale l'opposizione inoltrata in relazione al progetto __________ alla fine di gennaio 2015.

 

                                         Infine l’amministrazione ha precisato che il giorno medesimo del riannuncio presso l'URC, il consulente ha rilevato come moglie e figlie del signor RI 1 risultassero ancora domiciliate in Austria, e, sollevando dei dubbi circa la sua effettiva residenza in Svizzera, ha avvertito il medesimo che il caso sarebbe stato sottoposto all'UG (cfr. verbale colloquio di consulenza 9 febbraio 2015).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA.

                                         Egli ha innanzitutto ricordato di avere sempre correttamente informato l’URC di __________ dello spostamento suo e dei suoi familiari in Austria. Il ricorrente ha poi precisato di avere in un primo tempo pensato che avrebbe potuto lavorare presso il tunnel di base __________ in Austria dal mese di aprile 2015, ma che a seguito di un ricorso inoltrato nel gennaio 2015 l’inizio dei lavori ha subito un ritardo di 3 a 6 mesi.

                                         Il ricorrente sostiene inoltre che, avendo ripreso contatto con l’URC entro il 9 febbraio 2015 egli avrebbe il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione.

                                         Per il ricorrente il centro delle sue relazioni personali era in Svizzera. Di conseguenza chiede di continuare a beneficiare delle prestazioni della LADI.

 

                                         Egli ha affermato che non è usuale nell'ambito dell'edilizia che la moglie e i figli che devono ancora frequentare la scuola si trasferiscano al luogo in cui si trova il cantiere edile dove lavora il padre della famiglia e che sua moglie e i suoi figli rappresentano un'eccezione. Per restargli vicino essi hanno anche affrontato la sfida di dover imparare una nuova lingua straniera.

 

                                         RI 1 ha motivato la residenza in Svizzera con i seguenti elementi:

 

" (…)

Domicilio fiscale: Dal 1 gennaio 2007 al 30 aprile 2015 ho pagato le tasse senza interruzione in Svizzera (ho dovuto pagare tutte le tasse fino al 30 settembre 2014 come prestatore di lavoro presso la ditta __________, dal 1 ottobre 2014 al 9 febbraio 2015 ho dovuto pagare le tasse per la ricevuta delle prestazioni dell'URG).

 

Assicurazione contro le malattie: Sono stato assicurato fino al 30 aprile 2015 presso l'assicurazione contro le malattie __________ (Svizzera), perché in Austria non avevo nessun diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie.

I documenti ufficiali e le lettere sono stati trasmessi soltanto all'indirizzo svizzero.

Anche il permesso è stato mandato all'indirizzo svizzero. L'indirizzo svizzero (via __________ und __________) è stato comunicato personalmente all'ufficio.

Clausola del diritto d'abitazione: Unione Europea L166 / 20 Art. 7.

 

La mia intenzione di lavorare e di vivere permanentemente in Svizzera è ancora attuale. La permanenza della moglie e dei figli non è di rilevanza nel mio settore perché si tratta di lavori edili.

Bisogna però menzionare che alla mia moglie e ai miei figli sarebbe piaciuto tornare a vivere in Svizzera se avessi trovato lavoro in questo paese.”

 

 

                                         Infine il ricorrente ha ricordato che se fosse stato correttamente informato dall’URC avrebbe avuto ancora la possibilità di optare per la variante 1 (la mia famiglia resta fino alla fine dell'anno scolastico del 2015 in Svizzera; cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 22 luglio 2015 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.

                                         L’amministrazione ribadisce innanzitutto che l’assicurato non ha la residenza in Svizzera, visto che, secondo la giurisprudenza, il luogo dove risiede la famiglia riveste un'importanza fondamentale nel determinare il centro degli interessi dell'assicurato.

 

                                         La Sezione del lavoro nega poi che l’URC abbia violato il suo obbligo di informare, rilevando come all'URC, che non poteva minimamente immaginarsi un eventuale ritorno dell'interessato in Svizzera - deciso dall'interessato solo ad inizio febbraio 2015 -, non possa essere mosso alcun rimprovero per mancata informazione.

 

                                         Secondo l’amministrazione spettava, se del caso, al ricorrente informarsi a quali condizioni egli avrebbe potuto beneficiare delle prestazioni in caso di ritorno in Svizzera.

 

                                         La Sezione del lavoro ha aggiunto che il consulente URC è tenuto, per ogni evenienza ed indipendentemente da un eventuale ritorno o meno, a registrare la data (per il riannuncio) nel formulario in questione, nell'apposita casella con la dicitura "vom RAV auszufüllen".

 

                                         Infine l’amministrazione ha precisato che l’assicurato non avrebbe comunque spostato nuovamente la sua famiglia in Ticino per un periodo limitato, giacché - comprensibilmente - voleva permettere alle figlie la frequenza della scuola dall'inizio dell'anno scolastico nel medesimo posto (cfr. doc. 8/1).

                                         La Sezione del lavoro sottolinea che l'assicurato stesso ammette del resto che uno spostamento delle famiglia durante l'anno scolastico non sarebbe stato opportuno (doc. I pag. 5).

 

                                         Secondo la Sezione del lavoro, l'affermazione del ricorrente, secondo cui "se avessi trovato un lavoro in Svizzera, l'avrei accettato volentieri perché a quell'epoca (si presume trattarsi del periodo dopo il suo ritorno in Svizzera) non era sicuro se avrei ottenuto il lavoro presso il tunnel di base del __________ " (cfr. ricorso pag. 3) è contraddetta da quanto sopra esposto, in particolare dal precontratto stipulato con la __________ (doc. 10). Il medesimo, sottoscritto il 12 novembre 2014, è stato voluto dal datore di lavoro già nell'estate 2014 per garantirsi l'impegno del signor RI 1 (doc. 8/1), e non appare verosimile che esso non avrebbe dovuto avere validità legale, come sostenuto dall'interessato. Peraltro, l'interessato nella corrispondenza elettronica del 29 gennaio 2015 indirizzata al suo consulente conferma di avere il lavoro presso la galleria del __________ da maggio 2015, in base ad un precontratto (doc. A1).

 

                                         Infine, riguardo alla richiesta di risarcimento postulata dall'assicurato in alternativa al riconoscimento delle indennità di disoccupazione di cui sopra (cfr. doc. I pag. 1), la Sezione del lavoro ha precisato che la medesima esula dalla presente procedura ricorsuale, non essendo stata oggetto della decisione impugnata e che a dipendenza dell'esito del ricorso, essa sarà esaminata dall'amministrazione in separata sede.” (Doc. V, pag. 5-7)

 

                               1.4.   Il 3 agosto 2015 l’assicurato ha sottolineato di non avere mai ottenuto un’informazione precisa dall’amministrazione, né un colloquio con l’Ufficio giuridico sebbene la situazione non fosse chiara né per lui né per il consulente del personale __________.

                                         Egli ha ribadito di avere sempre avuto l’intenzione di lavorare e vivere in Svizzera e che la permanenza della moglie e dei figli non è rilevante, trattandosi di un’attività lavorativa nel settore dell’edilizia (cfr. doc. VII).

                                         Al riguardo il 13 agosto 2015 la Sezione del lavoro ha ribadito in particolare come per l'URC nell'autunno 2014 non vi fosse alcun indizio tale da ritenere doveroso fornire un'informazione al signor RI 1 per l'eventualità di un ritorno del medesimo in Svizzera che non si paventava affatto e che l'interessato stesso dice di aver deciso ad inizio febbraio 2015.

 

                               1.5.   Il 4 marzo 2016 il Presidente del TCA ha inviato all’avv. __________ dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro uno scritto del seguente tenore:

 

" Al fine di evadere il ricorso citato, con la presente le assegno un termine di 10 giorni per determinarsi sul ricorso del 18 giugno 2015 alla luce delle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 emesse dal TCA successivamente alla vostra risposta di causa.” (cfr. doc. XI)

 

 

                                         Il 9 marzo 2016 l’avv. Taddei ha così risposto:

 

" Durante il periodo della sua attività lucrativa in Svizzera dal 1 febbraio 2007 al 31 agosto 2014 l'assicurato, cittadino austriaco, è stato residente in Svizzera ad __________, unitamente alla moglie __________ e le figlie __________ ed __________ (doc. 28). L'interessato si è iscritto in disoccupazione 11 18 giugno 2014 e, tenuto conto delle prestazioni volontarie d'uscita percepite, la Cassa di disoccupazione competente ha aperto un termine quadro per la riscossione dal 19 ottobre 2014 al 18 ottobre 2016. Con effetto dal 10 novembre 2014 e sino al 9 febbraio 2015 il signor RI 1 ha beneficiato dell'esportazione delle prestazioni in Austria, paese in cui la famiglia si è trasferita il 31 agosto 2014 (doc. 28, 7).

A differenza degli assicurati di cui nelle sentenze da lei citate (38.2015.30 e 38.2015.53), il signor RI 1, al momento dell'iscrizione in disoccupazione, non aveva lo statuto di frontaliero - vero o falso. Tale statuto deve infatti essere acquisito prima dell'insorgere (di fatto) della disoccupazione, mentre un trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero (cfr. Circ. ID 883 A34, A35).

All'interessato, residente in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione all'art. 12 LADI sino al termine della sua attività lucrativa in Svizzera, è stato riconosciuto il beneficio dell'esportazione delle prestazioni, che richiede l'adempimento dei presupposti previsti dal nostro diritto interno, segnatamente all'art 8 LADI (cfr. Circ. ID G39). Al fine di permettergli il trasferimento presso i coniuge, residente nel paese d'origine della famiglia dal momento dell'insorgere della disoccupazione, l'esportazione è stata approvata con un periodo di attesa ridotto (cfr. Circ. ID 883 G62).

Alla luce di quanto precede, la giurisprudenza resa nelle sentenze citate non appare influire sulla situazione in esame. Ci si conferma pertanto nelle conclusioni esposte in sede di risposta di causa e si propone di respingere il ricorso in esame e confermare la decisione contestata.” (cfr. doc. XII)

 

                                         Al riguardo l’assicurato il 22 marzo 2016 ha riconosciuto che l’avv. __________ ha ragione quando dice che ha deciso a febbraio per tornare in Svizzera, ma ha pure precisato che sulla base dell’esperienza con grandi progetti (reclami, ritardi, rifiutare un progetto, …), un ritorno in Svizzera non è stato mai da lui escluso.

                                         Egli ha ribadito la convinzione di non essere stato correttamente informato.

 

                                         Il 6 aprile 2016 la Sezione del lavoro ha riaffermato che l’assicurato non può pretendere il diritto alle prestazioni sulla base dell’art. 27 LPGA, in quanto il ritorno del signor RI 1 nel suo paese nativo per raggiungere la famiglia risultasse essere definitivo per l'amministrazione. Pertanto, non emerge alcuna violazione dell'obbligo di informazione e di consulenza, considerato che l'amministrazione, nel prestare l'usuale attenzione, non poteva riconoscere che l'assicurato avrebbe potuto tornare in Svizzera per riscuotere le indennità di disoccupazione. Si rammenta al riguardo come, fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione (durchschnittliches Mass an Aufmerksamkeit), non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non abbia un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. DTF 133 V 249 Regesto).

                                         La Sezione del lavoro ha poi osservato come la presunta violazione della norma citata non risulti essere causale per omissione di eventuali disposizioni da parte dell'interessato, ritenuto che in ogni caso non appare plausibile che egli avrebbe riportato in Svizzera la famiglia, la quale, come deciso in estate 2014 (cfr. doc. 15 pag. 1), si è spostata con effetto 31 agosto 2014 in Austria, al fine di "permettere alle figlie di frequentare sin dall'inizio il nuovo anno scolastico in Austria" (cfr. doc 8/1).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no a indennità di disoccupazione per il periodo dal 10 febbraio 2015 e fino al 17 aprile 2015, quando egli è rientrato definitivamente in Austria, dove ha ripreso a lavorare dal 4 maggio 2015 (cfr. doc. 8/7).

 

                                         Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                         L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

 

                                          In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).

 

                                         In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

 

                                         L’Alta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

 

" (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

 

                                         In quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

 

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

 

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

 

                                         In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:

 

" (…)

3.

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

 

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France.

 

Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

 

 

                                         Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.

                                         Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

 

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

 

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

 

 

                                         Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava fuori. (…)".

 

                                         In un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.

                                         Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

 

                                         In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

                                         Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.

 

                                         L’Alta Corte ha confermato la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:

 

" (…) 4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.

4.3. De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.

 

5.

5.1. Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.

 

5.2. S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”

 

                                         In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

                                        

                                         In un’altra sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,

 

che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione,

 

che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”

 

Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

                                         La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale ha rilevato che:

 

" (…)

5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence).

(…)

5.4 Au regard des circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que la recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse pour la période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante en l'espèce. Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de lui constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes a-t-il été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l'espèce à établir la volonté de la recourante de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. A la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale (consid. 10 du jugement attaqué), lesquels n'ont pas été remis en cause dans le cadre du présent recours, il convient de constater que la situation concrète de la recourante ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité et celle qui avait cours jusqu'au 14 mai 2014, date de la décision administrative litigieuse: la recourante a continué, après comme avant, à passer les jours de la semaine dans l'institution - choisie par ses parents - qui l'a accueillie en Suisse et ses nuits - à quelques exceptions près - ainsi que ses week-ends chez ses parents en France. D'un point de vue objectif, on ne saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir également CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, p. 92 n. 319 ss), demeurait l'endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que la recourante passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer G. C'est également pour les mêmes raisons qu'il faut considérer que la résidence habituelle de la recourante se situait en France. Le point de savoir si le changement de domicile de la mère de l'assurée en octobre 2014 est susceptible de modifier ce résultat n'a pas à être examiné, seules les circonstances prévalant jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse étant déterminantes. (…)”

 

                                         In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

                                        In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

                                         L’Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).

 

                               2.2.   I criteri fissati dalla giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

 

" RISIEDERE IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

 

             Principio ê

 

B135     Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.

             Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.

 

             Nozione di “risiedere in svizzera” ê

 

B136     Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA C 290/03 del 6 marzo 2006).

 

             Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

            

             Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

                risiedere effettivamente in Svizzera;

                avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e

                avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.: sottolineatura del redattore)

 

             Residenza e idoneità al collocamento ê

 

B137     Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

 

             L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID 883 E15).

             Þ Giurisprudenza

 

             8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)

 

             Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê

 

B138     Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.

 

             Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

 

B139     Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.

 

B140     Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi  della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

                cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

                indirizzo presso terzi;

                indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto. (…)”

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.3.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che al momento in cui si è riannunciato per il collocamento presso l’URC di __________ (il 9 febbraio 2015) dopo avere beneficiato di tre mesi di esportazione delle prestazioni della LADI, RI 1 non aveva la residenza in Svizzera.

                                         Il centro dei suoi interessi personali era infatti in Austria, dove la moglie e le figlie si erano trasferite sin dal settembre 2014 al fine di permettere a queste ultime (di 13 e 12 anni) di iniziare in quel paese il nuovo anno scolastico (cfr. doc. 8/1).

                                         Del resto l’assicurato intendeva intraprendere una nuova attività lucrativa nel suo paese, come è realmente avvenuto da maggio 2015, sebbene l’inizio del lavoro sia slittato di alcuni mesi a seguito di un ricorso inoltrato nel gennaio 2015.

                                         Inoltre in Austria vivono i familiari del ricorrente e della moglie.

 

                                         Venendo così a mancare una fondamentale condizione per ammettere la residenza in Svizzera secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.) e delle direttive della SECO (cfr. consid. 2.2.) le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”), l’assicurato dal 10 febbraio 2015, non ha dunque più diritto alle prestazioni della LADI, sulla base del diritto interno.

 

                                         A nulla muta la circostanza che, al momento in cui ha chiesto nel 2014 di poter beneficiare delle prestazioni della LADI la condizione della residenza in Svizzera era adempiuta.

 

                                         La giurisprudenza federale ha infatti stabilito che questo presupposto deve essere rispettato durante tutto il periodo per il quale si intende fare valere il diritto alle prestazioni (cfr. STFA C 149/01 del 13 marzo 2002: “Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz muss nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR 1996 ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3”)).

 

                               2.4.   Come giustamente sottolineato dall’amministrazione rispondendo ad un quesito del Presidente del TCA (cfr. consid. 1.5.) non è possibile riconoscere all’assicurato il diritto alle prestazioni dalla LADI neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale.

 

                                         Il diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione dello Stato di lavoro e quelle dello Stato di residenza riconosciuto da questo Tribunale, per principio, ai lavoratori già attivi sul cantiere __________ (cfr. ad esempio le STCA 30.2015.30 del 20 novembre 2015 e 38.2015.53 del 2 dicembre 2015), implica infatti che, al momento in cui esercitava la sua attività lucrativa, l’assicurato si trovava nello Stato di lavoro mentre la sua famiglia era rimasta nello Stato di residenza.

                                         Ora, nella presente fattispecie e contrariamente agli altri casi  trattati dal TCA, RI 1 ha trasferito in Svizzera tutta la famiglia (cfr. consid. 1.2), con la conseguenza che durante l’esercizio dell’attività lucrativa nel nostro paese, Stato di residenza e Stato di lavoro coincidevano per cui non gli è applicabile il regime del “falso frontaliere”.

 

                               2.5.   L’assicurato invoca una violazione dell’obbligo da parte dell’amministrazione di fornire informazioni corrette agli assicurati.

 

                                         L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).                                       

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

 

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

                                         Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

 

                                         In una sentenza 8C_332/2011 dell’11 ottobre 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 3 pag. 5, l’Alta Corte, nel caso di un’assicurata, risiedente in Germania, che lavorava da casa per una ditta svizzera e che dopo il licenziamento ha percepito indennità di disoccupazione in Germania, ha deciso che la questione di sapere se la Svizzera fosse stata l’ultimo Stato di occupazione (conseguentemente l’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere sarebbe stato corretto) e quindi se, successivamente al trasferimento dell’assicurata nel nostro Paese, quest’ultimo fosse stato competente o meno per erogare prestazioni di disoccupazione potesse restare insoluta.

                                         Infatti la Svizzera andava comunque considerata competente quale ultimo Stato di occupazione alla luce dei principi di tutela della buona fede.

                                         In effetti l’assicurata, visti l’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere durante l’attività, nonché la conferma da parte della Cassa sul modulo E 301 che la Svizzera era l’ultimo Stato di occupazione, era legittimata a credere di poter ricevere, in caso di trasferimento in Svizzera, le indennità di disoccupazione in questo Paese e ha così preso delle disposizioni per lei svantaggiose.

                                         Nel caso in cui avesse saputo di un rifiuto da parte della Svizzera nulla avrebbe ostato a posticipare il trasloco, continuando a cercare lavoro in Svizzera dalla Germania senza perdere il diritto a prestazioni in quest’ultimo Paese. (…)”

 

                                         In una sentenza 38.2013.18 del 5 maggio 2014 il TCA ha riconosciuto ad un assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sulla base dell’art. 27 LPGA.

                                         Il TCA ha innanzitutto sottolineato che l’amministrazione non aveva fornito un informazione corretta ad un assicurato e aveva chiesto di esportare le prestazioni, in quanto non aveva informato che il suo diritto a indennità di disoccupazione sarebbe terminato alla fine di gennaio 2012 e che un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni, non poteva essere riaperto d’ufficio ma su sua richiesta secondo la procedura d’iscrizione in disoccupazione che il medesimo avrebbe dovuto seguire in Svizzera (cfr. art. 9 cpv. LADI).

                                         Inoltre l’amministrazione non ha comunicato a quell’assicurato che il diritto all’esportazione delle prestazioni non avrebbe potuto semplicemente continuare dopo l’apertura di un nuovo termine quadro, ma era possibile unicamente dopo un periodo di attività lavorativa.

                                         In quel caso questo Tribunale ha poi stabilito che vi era un nesso causale tra il comportamento dell’amministrazione e il pregiudizio subito dall’assicurato, in quanto il ricorrente non si era prefissato una data precisa di partenza e che decisivo per stabilire quando lasciare la Svizzera era il fatto di non perdere i propri diritti circa le prestazioni LADI.

 

                               2.6.   Nella presente fattispecie l’assicurato ritiene che l’amministrazione abbia violato il suo obbligo di informare nella misura in cui sul formulario relativo alla conferma dell’esportazione delle prestazioni da lui sottoscritto il 26 ottobre 2014 figura semplicemente l’indicazione secondo cui il diritto alle prestazioni di disoccupazione sarebbe decaduto se non si fosse annunciato personalmente presso l’URC entro il 9 febbraio 2015.

 

                                         L’amministrazione nega di avere violato tale obbligo in quanto quella del riannuncio personale dopo un periodo di esportazione delle prestazioni è una condizione supplementare rispetto agli altri presupposti, che devono comunque essere adempiuti, che al momento in cui ha fatto valere il diritto all’esportazione delle prestazioni la partenza per la Svizzera appariva definitiva e che comunque non appena l’assicurato si è riannunciato nel febbraio 2015 il consulente del personale, dopo avere rilevato che moglie e figlie erano domiciliate in Austria, ha subito avvertito il ricorrente che il suo caso sarebbe stato sottoposto al servizio giuridico.

 

                                         Chiamato a pronunciarsi al riguardo il TCA nota che fra gli atti dell’incarto figurano i verbali di alcuni colloqui di consulenza.

 

                                         Nel primo, del 27 agosto 2014, si leggono le seguenti indicazioni:

 

" Il colloquio pianificato per il 02.09.2014 è stato anticipato ad oggi su richiesta telefonica dell'assicurato, che si presenta puntualmente assieme la moglie.

 

Informa che la moglie e le due figlie si trasferiranno all'inizio settembre 2014 in Austria, presso il domicilio dei genitori di lei, onde permettere alle figlie di frequentare sin dall'inizio il nuovo anno scolastico in Austria (le figlie hanno 13 e 12 anni).

 

L'assicurato manterrà almeno per 1 mese l'attuale appartamento, rispettivamente domicilio, e sta valutando le alternative (restare in Ticino, chiedendo l'esportazione delle prestazioni per 3 mesi in Austria, trovare una possibilità lavorativa in Austria, chiudendo la disoccupazione in Svizzera, eventualmente riannunciandosi in disoccupazione in Austria (applicando la regola di 1 giorno lavorativo minimo nel paese UE di riferimento).

 

Il contratto di lavoro con la ditta __________ per aprile 2015 (cantiere __________) non è stato ancora firmato. La società sta allestendo un pre-contratto poiché ha paura di perderlo, visto che è venuta a conoscenza delle sue ricerche di lavoro (che deve svolgere, essendo iscritto in disoccupazione). Ha dovuto chiarire con la società il concetto per tranquillizzarla.

 

Non ha sostenuto altri colloqui di selezione.

 

Il TQ non è stato ancora chiarito da parte della cassa __________. L'assicurato afferma che la cassa gli ha confermato verbalmente il suo diritto alle ID (Franco Togni).” (cfr. doc. 8/1)

                                        

 

 

                                         Nel secondo, del 29 settembre 2014, viene precisato che:

 

" L'assicurato si presenta puntualmente all'appuntamento con __________ e la sottoscritta.

 

Informa che trasloca per 01.10.2014 in Via __________ ad __________. Ha stipulato un contratto d'affitto, con la possibilità di disdetta mensile.

 

L'assicurato è in trattative per l'acquisto di una casa in Austria, in previsione del futuro posto di lavoro. Spera di potersi trasferire entro la fine di novembre 2014. In tale attesa, la moglie con le 2 figlie risiedono presso la madre della PCI in Austria.

 

Nel frattempo, la cassa __________ ha negato il diritto alle ID durante il periodo 01.09.2014 - 18.10.2014 a causa della riscossione di prestazioni volontarie d'uscita da parte dell'ex-DL a favore della PCI (è stato aperto un nuovo TQ 19.10.2014 -18.10.2016 con diritto massimo a 400 ID).

 

Lo scopo della riunione odierna è di definire e di spiegare la procedura da seguire per la richiesta d'esportazione delle prestazioni, pianificata per una durata massima di 3 mesi (verosimilmente per dicembre 2014 + gennaio e febbraio 2015) e gli aspetti assicurativi (cassa malati, copertura rischio infortunio in seguito alla negazione del diritto alle ID), dare informazioni concernente l'IPA e le modalità inerenti le RL durante il soggiorno all'estero e fornire le coordinate della referente __________ (__________).

 

__________ consegna alla PCI il formulario per la domanda d'esportazione da ritornarci al momento opportuno debitamente compilato e firmato, nonché il modulo per la scelta della cassa malati (CH o AT), da inviare compilato e firmato all'__________ di __________. Appena in possesso della domanda per l'esportazione delle prestazioni, l'assicurato verrà convocato da parte di __________ per il completamento e la consegna della documentazione da presentare alle autorità austriache al momento dell'annuncio all'estero.

 

L'assicurato comunica che si recherà per 3 giorni sul cantiere della galleria di base del __________, assieme al futuro DL, per visitare il lotto che verrà a lui affidato (in totale sono 3 lotti, il primo già avviato, il secondo sarà sotto la sua direzione ed il terzo verrà avviato più tardi). Durante la sua visita, cercherà di ottenere il pre-contratto (o il contratto definitivo) firmato dal DL. L’inizio dell’impiego per ora è previsto per il 01.04.2014 (recte: 01.04.2015).” (cfr. doc. 8/2)

 

                                         Il verbale del 28 ottobre 2014 ha il seguente tenore:

 

" L'assicurato si presenta puntualmente all'appuntamento con __________ e la sottoscritta.

 

Comunica che la famiglia, dove lui ha affittato una camera dal 01.10.2014, ha avuto in data 23.10.2014 la visita della polizia per un controllo relativa il suo domicilio. Lui purtroppo non era presente in casa poiché aveva un colloquio di lavoro (cfr. e-mail n. 1 allegato).

 

L'assicurato desidera sistemare le ultime pratiche burocratiche inerenti al suo trasferimento in Austria (trasloco degli ultimi effetti personali, sdoganamenti, trasferimento automobile, ecc.) e chiede l'esportazione delle prestazioni con effetto 10.11.2014.

 

Inoltre ha un colloquio di lavoro con il futuro datore di lavoro in Austria in data 07.(06).11.2014 (cfr. e-mail n. 2 allegato).

 

L'assicurato viene autorizzato da parte dell'URC a spostarsi dalla Svizzera e l'Austria per espletare le attività sopraccitate durante il periodo 29.10.2014 - 09.1.1.2014.

__________ spiega in dettaglio la procedura, e consegna la relativa documentazione, inerenti l'esportazione delle prestazioni con effetto 10.11.2014.” (cfr. doc. 8/3)

 

                                         Infine, nel verbale del 12 febbraio 2015 il consulente del personale URC __________ rileva che:

 

" Rientra dall'esportazione delle prestazioni in Austria. Da __________ si è trasferito a __________ in via __________. E' stato richiesto un nuovo annuncio al comune.

 

Ha già un precontratto per inizio maggio 2015 con la ditta __________ di __________ (impiegato presso il Tunnel di base del __________).

 

Da MovPop risulta che la famiglia si è trasferita definitivamente in Austria in data 31.8.2014 (coniuge signora __________ con le figlie __________ e __________).

Sempre dalla stessa piattaforma informatica rileviamo che il signor RI 1 figura partito per l'Austria da __________ in data 10.11.2014.

 

Si attende di ricevere l'annuncio al comune e poi il caso verrà segnalato per dubbi circa l'effettiva residenza in Svizzera.”

(cfr. doc. 8/4)

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce del contenuto dei verbali citati, questo Tribunale ritiene che il consulente dell’URC sia effettivamente incorso in una violazione dell’obbligo di informare. Infatti alla luce di tutti gli elementi a sua disposizione (in particolare quello del trasferimento dei familiari dell’assicurato in Austria sin dal mese di settembre del 2014) egli avrebbe dovuto renderlo attento circa la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione a causa della mancanza del presupposto della residenza in Svizzera.

 

                                         In ogni caso il consulente avrebbe dovuto almeno segnalare all’assicurato l’eventualità di non ricevere le indennità di disoccupazione al momento del riannuncio in disoccupazione.

                                         In tale contesto va sottolineato che il fatto che il periodo di attesa prima dell’esportazione delle prestazioni sia stato ridotto visto che l’assicurato si è trasferito presso il coniuge già residente all’estero (cfr. Circ. ID 883 punto G.62, e scritto del 9 marzo 2016 dell’avv. __________, consid. 1.5), non significa ancora che si trattasse di un trasferimento definitivo.

 

                                         Al contrario, avendo ricevuto il formulario nel quale si precisa che doveva riannunciarsi entro il 9 febbraio 2015 (cfr. doc. 2 e consid. 1.1), l’assicurato poteva pensare che il diritto avrebbe continuato ad esistere dopo il suo rientro in Svizzera.

 

                                         Secondo questo Tribunale, sebbene l’amministrazione non abbia informato correttamente l’assicurato, egli non ha comunque diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione.

 

                                         Infatti, per costante giurisprudenza un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

 

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

 

1.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

 

2.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

 

3.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

 

4.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

 

5.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

                                         (cfr. DLA 2015 pag. 334-337; STF 8C_124/2015 del 22 febbraio 2016; STF 9C_568/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 4.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

 

                                         La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:

 

" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242)."

 

                                         Secondo il TCA, l’informazione incompleta ricevuta dall’amministrazione non è infatti stata causale per il comportamento a lui pregiudizievole (trasferimento del centro dei suoi interessi in Austria).

 

                                         Infatti, dopo avere esaminato diverse possibilità, come risulta in particolare dal verbale del 27 agosto 2014, egli ha scelto questa soluzione anche e soprattutto in considerazione del fatto che all’inizio di aprile 2015 avrebbe dovuto iniziare una nuova attività lavorativa in Austria.

 

                                         Pertanto, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante, il TCA ritiene che anche qualora avesse ottenuto un’indicazione completa da parte dell’amministrazione, egli, tenuto conto dell’insieme delle circostanze note a quel momento, avrebbe comunque trasferito la sua famiglia visto che è stato subito posto al beneficio delle indennità di disoccupazione durante i tre mesi dell’esportazione.

                                         Che poi a seguito di un imprevisto (deposito di un ricorso nel gennaio 2015), l’inizio della nuova attività lucrativa in Austria (c/o __________ in relazione al __________) sia stato posticipato al 4 maggio 2015 con definitiva partenza dalla Svizzera il 17 aprile 2015 (cfr. doc. 8/7) e l’assicurato ad inizio febbraio 2015 (cfr. doc. 15) abbia di conseguenza deciso di riannunciarsi per il collocamento nel nostro paese è una circostanza ininfluente in questo contesto e non può in ogni caso essere addebitata all’amministrazione.

 

                               2.7.   Infine, la questione relativa al riconoscimento del danno esula dalla presente vertenza.

 

                                         La giurisprudenza federale ha infatti stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all’esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; STF 122 V 36 consid. 2°, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 p. 294).

 

                                         Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 21 maggio 2015 verte esclusivamente sul rifiuto di riconoscere il diritto alle indennità giornaliere dal 9 febbraio 2015.

                                         Ogni altra questione in particolare quella del risarcimento del danno non può dunque essere esaminata dal TCA (cfr. STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013).

                                         L’amministrazione ha comunque già comunicato che affronterà tale questione in separata sede (cfr. consid. 1.3 in fine).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti