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Raccomandata |
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Incarto
n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 giugno 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 giugno 2015 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 giugno 2015 (cfr. doc. A1) la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 20 aprile 2015 (cfr. doc.46) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione per non avere la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia, a partire dal 20 marzo 2015, riconoscendo comunque il diritto all’indennizzazione fino al 30 marzo 2015 (nei giorni in cui ha effettivamente frequentato un programma di occupazione temporaneo).
Al riguardo l'amministrazione ha sottolineato che l’assicurato ha mantenuto il centro delle sue relazioni personali in Italia, a __________ (provincia di __________) dove vivono la moglie e due figli di 14 e di 8 anni.
In particolare la Sezione del lavoro ha osservato:
" (…)
4.1 Nel caso concreto, dalla documentazione a disposizione e dalle dichiarazioni rese dall'assicurato, la sua residenza si situa in Italia ed in Svizzera, ha costituito tutt'al più una residenza temporanea, per i seguenti motivi.
Ora, si rammenta che per concludere circa l'esistenza di un'effettiva dimora in Svizzera non sia determinante il luogo nel quale l'assicurato si è annunciato, page le imposte o adempie altri obblighi civici (cfr. Prassi LADI B141; STF C 149/01 del 13 marzo 2002 consid. 3) e non basta che l'assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno 2006, consid. 2.6). Inoltre, una dimora destinata unicamente alla ricerca di lavoro non costituisce una residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (BORIS RUBIN, op. citata, ad Art. 8 N 11).
Occorre infatti sottolineare che tutti i precitati presupposti relativi alla dimora abituale in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ovvero risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione di continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali; cfr. pto. 2.2) devono essere adempiute cumulativamente durante il periodo di disoccupazione (cfr. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Basel Genf München 2007 Rz 181; STF C 290/03 del 6 marzo 2003 consid. 6.2 e riferimenti citati; Prassi LADI ID B136).
In concreto, dall'esame della documentazione in nostro possesso, emerge chiaramente che l'assicurato non ha mai concretizzato un legame con il nostro territorio. In altre parole, egli non ha mai organizzato la propria permanenza in Ticino in maniera tale da creare una connessione con lo stesso che permetta di concludere che egli abbia creato una residenza effettiva in Ticino. Infatti, tenuto conto che l'assicurato ha sempre avuto una soluzione abitativa precaria, ovvero dapprima presso il __________ (1 stanza) e successivamente in un appartamento condiviso con altre persone – di cui peraltro non conosce nemmeno il nome –, poi in una camera d'albergo (1 stanza condivisa con un ex collega di lavoro, cfr. verbale di audizione 10 aprile 2015) ed in seguito in una stanza d'albergo presso il Ristorante __________ con i servizi in comune, e del fatto che la moglie con i figli minorenni vivono in provincia di __________ e che i legami con la Svizzera appaiono esclusivamente di lavoro, ritenuti gli spostamenti verso l'Italia – segnatamente, durante il rapporto di lavoro vi si recava durante i giorni di libero – l'assenza di rapporti di amicizia e/o familiari in Ticino, è necessario concludere secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che l'interessato abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in Italia, mentre i legami con la Svizzera appaiono essere di altra natura. Va sottolineato inoltre che, pur avendo lavorato per circa 3 anni in Ticino prima della disoccupazione, disponeva unicamente di una situazione alloggiativa alquanto provvisoria (alloggio presso il __________) a fronte di uno stipendio di quasi CHF 7000.--.
Inoltre egli solamente dal 15 aprile 2015 ha postulato l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero e quindi ben 4 anni dopo il suo arrivo in Ticino. Tant'è che sul curriculum vitae redatto dall'interessato, pervenuto all'URC il 24 aprile 2014, egli ha indicato quale luogo di residenza __________ (Italia, __________).
Visto quanto precede, ritenuto peraltro la durata e la continuità della residenza dell'assicurato in Italia prima del suo impiego in Svizzera, è dunque necessario concludere che egli abbia mantenuto il centro delle sue relazioni personali in Italia. Non essendo realizzato un presupposto cumulativo ed indispensabile, non è quindi possibile riconoscergli la residenza in Svizzera conformemente agli artt. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI e ciò, peraltro, malgrado la sua affiliazione ad una cassa malati svizzera dal 2011 (cfr. al proposito STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014 consid. 2.4.).
Si rammenta infatti che tutti i precitati presupposti relativi alla dimora abituale in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ovvero risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione di continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali ) e riguardanti gli stranieri residenti in Svizzera (art. 12 LADI) ovvero avere un permesso di soggiorno valido, devono essere adempiute cumulativamente durante il periodo di disoccupazione (cfr. p.to 2.2 sopra; STF C 290/06 dei 6 marzo 2003 consid. 6.2; Prassi LADI ID B136).
In tal senso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha avuto occasione di affermare come in caso di mancanza del centro degli interessi personali in Svizzera, anche volendo ammettere la dimora dell'assicurato nel nostro Paese, non sia realizzato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI (cfr. al riguardo STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013 consid. 2.4. e 38.2013.73 del 6 agosto 2014 consid. 2.4).
4.2 Anche se volessimo ammettere che l'opponente non rientrasse settimanalmente a __________, tenuto conto della situazione concreta, va pure concluso che l'interessato non può essere qualificato come un falso lavoratore frontaliere, ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 terza frase RB, con eventuale diritto di scelta dello Stato in cui fare valere le prestazioni (Stato di residenza o Stato dell'ultima attività), in quanto non rientra nella categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri"), di cui fanno parte segnatamente le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB), le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB) e le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB (Circ. ID 883 marg. A30; cfr. STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014 consid. 2.4. e riferimenti citati).
5. Nell'opposizione in esame, l'interessato contesta la qualificazione del suo statuto di vero lavoratore frontaliero.
Per definire se un assicurato possiede lo statuo di frontaliere o meno è necessario valutare la sua situazione prima dell'insorge della disoccupazione. Infatti, lo statuto di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell'insorgere (di fatto) della disoccupazione (Circ. ID 883 marg. A34.
Ora in occasione dell'audizione del 10 aprile 2015, il signor RI 1, alla domanda: "Quando lavorava quanto spesso rientrava" ha risposto: "Avevamo i turni 10/4 e quindi rientravo in aereo da __________ a __________ ogni volta che avevo i 4 giorni di pausa. In ogni caso a dipendenza dei turni che alle volte venivano cambiati senza preavviso dal datore di lavoro". Pertanto, vista l'intensità del rientro dalla sua famiglia in Italia, è necessario concludere che egli deve essere considerato un vero frontaliero, conformemente alla definizione sopra riportata, e quindi soggetto alla competenza dello Stato di residenza, ovvero l'Italia (cfr. p.to 2.1.; Circ. ID 883 marg. A27, 28, D21, 22, STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014 consid. 2.3.). Si rammenta al riguardo che per tale qualificazione è sufficiente che l'interessato rientri settimanalmente nel suo Paese di residenza.
Alla luce di quanto precede è necessario concludere che, spettando la competenza per erogare le prestazioni allo Stato Italiano, dove l'assicurato ha mantenuto la residenza, non adempiendo quindi il presupposto della residenza in Svizzera ai sensi degli artt. 8 cpv. 1 lett. c LADI e 12 LADI, non è possibile riconoscergli il beneficio delle indennità di disoccupazione dalla sua iscrizione in disoccupazione.
Tuttavia, considerato il periodo di disoccupazione controllata e la frequentazione di un provvedimento del mercato del lavoro, si ritiene che, nel caso specifico, la negazione del diritto debba avere effetto solamente a partire dal 20 marzo 2015.” (Doc. A1)
1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore ha innanzitutto contestato la qualifica di vero lavoratore frontaliero, rilevando in particolare:
" (…)
7.
Quanto statuito dalla convenuta non può essere condiviso, infatti, alla fattispecie in esame, torna applicabile l'art. 8 LADI che dispone:
cpv. 1
L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:
a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10)
b. ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11)
c. risiede in Svizzera (art. 12)
d. ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14)
f. idoneo al collocamento (art. 15) e
g. soddisfa le prescrizioni di sul controllo (art. 17)
Orbene, dagli atti di causa si evince inconfutabilmente che il ricorrente adempie i limiti stabiliti dalla prefata norma e prova ne è che egli dal 1° maggio 2014 si è iscritto in disoccupazione alla ricerca di un impiego a tempo pieno, cosicché la Cassa Disoccupazione __________, ha stabilito il diritto e regolarmente versato le indennità assicurate.
Alla controversia in oggetto pure torna applicabile l'art. 12 LADI che recita:
• In deroga all'art. 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.
8.
Dal testo della prefata disposizione se ne deduce che il legislatore, contrariamente a quanto a torto invocato dalla Sezione del lavoro, non ha posto limitazioni restrittive per far valere il diritto all'indennità di disoccupazione e ciò circa l'obbligo/il vincolo di "avere in Svizzera il centro delle proprie relazioni personali".
Infatti, il legislatore ha stabilito che pure è dato, se sono adempiuti i limiti posti dall'art. 8 LADI, il diritto alla disoccupazione agli "Stranieri residenti in Svizzera ... in virtù di un permesso stagionale".
È noto che i contratti stagionali sono autorizzazioni di diritto amministrativo, rilasciate dalle competenti Autorità che consentono al lavoratore la permanenza sul suolo Svizzero per un periodo delimitato dell'anno e al datore di lavoro di impiegare, sempre per un periodo demarcato di tempo, il lavoratore straniero il quale, proprio per la natura dell'impiego / contratto di lavoro, non è seguito dai familiari in Svizzera, che continuano a risiedere all'estero.
Saputo che il legiferante ha voluto riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione anche alla suddetta categoria di lavoratori, non è data la facoltà/la ragione alla SECO né a chicchessia di "cambiare le carte in tavola" con Prassi, direttive e/o circolari, con le quali s'intendono limitare diritti, non solo a chi è in possesso di un permesso di dimora "B", come nel caso in esame, ma ancor peggio anche a coloro i quali beneficiano del domicilio "C".
È ora e tempo di smetterla di considerare i lavoratori "paccottiglie" che possono essere eliminati dopo avere portato a termine un'opera ciclopica quale la NFTA.
Non è tollerabile che non si abbia più compassatezza, ma addirittura gratitudine verso chi, per la realizzazione di tale costruzione non solo in futuro né "pagherà" con la propria salute, ma ancor peggio dimenticando che sia di giorno sia di notte ha messo a repentaglio la propria vita, infatti, più di uno di questi lavoratori ci ha lasciato le "penne", lasciando nella desolazione mogli e figli in tenerissima età.
Se, dunque, il ricorrente ogni 45 giorni andava a trovare la moglie e i figli a 900 Km di distanza da __________, ciò dipendeva, anche, dal fatto che egli era consapevole, proprio per la natura della pericolosa attività, che "oggi era in vita" e domani chissà.
Per quanto surriferito, a chicchessia non è data la prerogativa di negare il diritto a prestazioni, previste da una legge, per il solo fatto che sporadicamente andasse a trovare la famiglia, la quale non solo ha importanti funzioni per la società ma in primis valenza pubblica, ciò appare contrario al senso di ogni misura.
Quindi, non si ritiene di potere condividere che il ricorrente sia da considerare un "vero frontaliero" per avere mantenuto "il centro delle sue relazioni personali in Italia" e cosicché soggetto alla competenza dello Stato di residenza.
Quand'anche, evento escluso, questo Lodevole TCA non dovesse far proprie le motivazioni addotte dal ricorrente, in ogni caso, appare improprio avere determinato che l'assicurato, con inizio dal 1° aprile 2015, non abbia il diritto alle indennità di disoccupazione, saputo che la "Decisione relativa all'idoneità di collocamento" è stata emessa il 20 aprile, cosicché essa non può esplicare effetto retroattivo.”
(Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 12 agosto 2015 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione ribadisce innanzitutto che l’assicurato deve essere considerato un vero lavoratore frontaliero argomentando:
" (…)
In merito agli spostamenti del signor RI 1 in Italia, si ribadisce come le dichiarazioni rilasciate al riguardo, in occasione dell'audizione 10 aprile 2015 (doc. 30) sono chiare, ed indicano un rientro in Italia durante i giorni di libero prima dell'insorgere della disoccupazione. Quanto affermato dal ricorrente (rientro ogni 45 giorni) contraddice le prime dichiarazioni e non può essere, con il presente gravame e precedentemente con l'opposizione, considerato alla luce del principio della priorità della dichiarazione della prima ora secondo cui, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando egli ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STCA 38.2015.13 del 22 giugno 2015, non ancora cresciuta in giudicato, consid. 2.5 e riferimenti ivi citati; 38.2009.74 dell'8 marzo 2010 consid. 2.7). Di conseguenza, sono determinanti le dichiarazioni rilasciate dall'interessato in occasione del precitato verbale. Egli, dunque, prima della disoccupazione, rientrava in Italia (dalla propria famiglia) durante i giorni di libero e di conseguenza era un vero lavoratore frontaliere (cfr. Circolare ID 883 marg. A27-28). Al riguardo, si rammenta che per definire se un assicurato possiede lo statuo di frontaliere o meno è necessario valutare la sua situazione prima dell'insorgere della disoccupazione. Infatti, lo statuto di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell'insorgere (di fatto) della disoccupazione (Circ. ID 883 marg. A34). (…)”
(doc. III, pag. 2)
La Sezione del lavoro ha poi considerato che l’assicurato non soddisfa i presupposti degli art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e 12 LADI, e quindi non risiede in Svizzera, rilevando:
" (…)
Riguardo all’asserita limitazione del diritto dei titolari di un permesso di soggiorno “B” o “C”, si osserva come l'ubicazione del "centro d'interessi" (detto anche "Lebensmittelpunkt") della controparte, quale elemento costitutivo della residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sia un fattore determinante del diritto, sia per i lavoratori svizzeri, come pure per i titolari di un permesso C, nonché per i detentori di altri permessi (cfr. Prassi LADI ID B136).
Nel caso concreto, emerge chiaramente che l'assicurato non ha mai concretizzato un legame con il nostro territorio. In altre parole, egli non ha mai organizzato la propria permanenza in Ticino in maniera tale da creare una connessione con lo stesso che permetta di concludere che egli abbia creato una residenza effettiva in Ticino. Infatti, tenuto conto che l'insorgente ha sempre avuto una soluzione abitativa precaria, ovvero dapprima presso il __________ (1 stanza) e successivamente in un appartamento condiviso con altre persone – di cui peraltro non conosce nemmeno il nome –, poi in una camera d'albergo (1 stanza condivisa con un ex collega di lavoro, cfr. verbale di audizione 10 aprile 2015, doc. 30) ed in seguito in una stanza d'albergo presso il Ristorante __________ con i servizi in comune, e del fatto che la moglie con i figli minorenni vivono in provincia di __________ e che i legami con la Svizzera appaiono esclusivamente di lavoro, ritenuti gli spostamenti verso l'Italia – segnatamente, durante il rapporto di lavoro vi si recava durante i giorni di libero – l'assenza di rapporti di amicizia e/o familiari in Ticino, è necessario concludere secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che l'interessato abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in ltalia, mentre i legami con la Svizzera appaiono essere di altra natura. Va sottolineato inoltre che, pur avendo lavorato per circa 3 anni in Ticino prima della disoccupazione, disponeva unicamente di una situazione alloggiativa alquanto provvisoria (alloggio presso il __________) a fronte di uno stipendio di quasi CHF 71000.--.
Visto quanto precede, ritenuto peraltro la durata e la continuità della residenza dell'interessato in Italia prima del suo impiego in Svizzera, è dunque necessario concludere che egli abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in Italia. Non essendo realizzato un presupposto cumulativo ed indispensabile, non è quindi possibile riconoscergli la residenza in Svizzera conformemente agli artt. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI e ciò, peraltro, malgrado la sua affiliazione ad una cassa malati svizzera dal 2011 (cfr. al proposito STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014 consid. 2.4.).
Si ribadisce, infatti, che tutti i precitati presupposti relativi alla dimora abituale in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ovvero risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione di continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali), nonché quelli riguardanti gli stranieri residenti in Svizzera (art. 12 LADI), ovvero avere un permesso di soggiorno valido, devono essere adempiuti cumulativamente durante il periodo di disoccupazione (cfr. p.to 2.2 sopra; STF C 290/06 del 6 marzo 2003 consid. 6.2; Prassi LADI ID B136).
In tal senso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha avuto occasione di affermare come in caso di mancanza del centro degli interessi personali in Svizzera, anche volendo ammettere la dimora dell'assicurato nel nostro Paese, non sia realizzato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 12 LADI (cfr. al riguardo STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013 consid. 2.4. e 38.2013.73 del 6 agosto 2014 consid. 2.4). (…)” (Doc. III, pag. 2-3)
L’amministrazione ha poi negato che l’assicurato possa essere ritenuto un falso frontaliero per i seguenti motivi:
" (…)
Anche se volessimo ammettere che l'interessato non rientrasse settimanalmente a __________, tenuto conto della situazione concreta, va pure concluso che egli non può essere qualificato come un falso lavoratore frontaliere, ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 terza frase RB, con eventuale diritto di scelta dello Stato in cui fare valere le prestazioni (Stato di residenza o dell'ultima attività), in quanto non rientra nella categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri - (frontalieri "non veri"), di cui fanno parte segnatamente le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB), le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB) e le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB (Circ. ID 883 marg. A30; cfr. STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014 consid. 2.4. e riferimenti citati). (…)” (Doc. III, pag. 3-4)
Infine l’amministrazione ha così illustrato le ragioni per cui l’assicurato è stato comunque indennizzato fino al 30 marzo 2015:
" (…)
Con lettera 20 marzo 2015 (doc. 24), l'UG ha convocato il signor RI 1, per un colloquio personale. Nella lettera di convocazione, l'amministrazione ha spiegato all'assicurato il motivo di tale richiesta ed in particolare, il fatto che sarebbe stato esaminato il presupposto della residenza in Svizzera. Considerato che il ricorrente, con lettera 20 marzo 2015, ha ricevuto l'informazione relativa alla verifica del presupposto della residenza, è possibile negare il diritto all'indennità di disoccupazione da tale data, nonostante la decisione sia stata emessa successivamente. Va precisato inoltre che, in ragione del fatto che dal 20 marzo 2015 al 30 marzo 2015, l'insorgente ha frequentato un programma d'occupazione temporanea, egli è stato comunque indennizzato per il predetto periodo.” (doc. III, pag. 4)
1.4. Il 13 agosto 2015 il Presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Nessuna nuova documentazione è pervenuta a questo Tribunale.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no a indennità di disoccupazione per il periodo successivo al 20 marzo 2015.
Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465 il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”
In quell’occasione, il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. Fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:
" (…)
3.
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)
3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“
Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.
Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese
e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava fuori. (…)".
In un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.
L’Alta Corte ha confermato la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:
" (…)
4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.
4.3. De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.
5.
5.1. Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.
5.2. S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”
In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).
2.2. A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito.
Secondo il TCA anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).
Dal 23 maggio 2013 questo assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha riacquistato lo statuto di frontaliero.
Il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.
Questa Corte ha rilevato in primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo di impiego all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione in tale Paese estero.
In secondo luogo, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello dell’appartamento citato.
Nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli, inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.
Infine, allorché la Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011, egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un colloquio professionale.
Va, d’altra parte, considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5 dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati, risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito. Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata, se in Svizzera o all’estero.
Per comprovare la residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in Svizzera.
La presenza dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.
Neppure sono sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente del personale.
Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo, l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso frontaliere.
Della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera.
Questo non era manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi.
In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.
L’assicurato, infatti, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.
L’assicurato, inoltre, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato all’estero e pochi giorni in Svizzera.
Dall'incarto URC era emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul mercato del lavoro estero
Nel mese di febbraio 2014 egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma per un datore di lavoro estero.
Per quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.
Al momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.
Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
9 L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11 II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2). “
2.3. I criteri fissati dalla giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):
" RISIEDERE IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.
Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA C 290/03 del 6 marzo 2006).
Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.
Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e
● avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.: sottolineatura del redattore)
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê
B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.
Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.
B140 Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.
B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici.
Uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
- 8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
- 8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)
- 8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nel caso concreto, dalle tavole processuali emerge che RI 1, nato nel 1973, dal 22 marzo 2011 al 31 maggio 2014 è stato dipendente del __________ di __________.
Titolare di un permesso di soggiorno tipo B valido fino al 31 marzo 2016 (cfr. doc. 3 e 32), egli ha lavorato presso la predetta impresa nel Cantiere __________ in qualità di carpentiere (cfr. doc. doc. 1, doc. 7).
L’assicurato si è iscritto in disoccupazione ed ha chiesto le prestazioni dal 2 giugno 2014 (cfr. doc. 8) ed è stato regolarmente indennizzato dalla Cassa di disoccupazione.
Il 20 marzo 2015 l’assicurato è stato convocato dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per fornire alcune precisazioni in merito alla sua situazione personale, in particolare per la verifica del presupposto della residenza in Svizzera (cfr. doc. 24).
Il 10 aprile 2015 l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince in particolare che:
" (…)
Ho frequentato le scuole dell'obbligo fino alla prima media ed in seguito ho iniziato da subito a lavorare in diversi campi.
Come indicato nel mio Curriculum Vitae dal 1994 al 2011 ho svolto l'attività di carpentiere e muratore in diverse imprese edili in Italia. Ho fatto anche altre molteplici attività quale meccanico, carrozziere, fruttivendolo e altro.
Quale ultima esperienza lavorativa in Italia ero impiegato in un cantiere a __________.
Sono arrivato per la prima volta in Svizzera nel marzo 2011 in quanto ho reperito un impiego presso le __________ nel cantiere di __________ per mezzo del signor __________, ex dirigente della ditta e mio conoscente. Il contratto di lavoro era a tempo indeterminato ma è stato disdetto con lettera del 21 febbraio 2014 e termine di disdetta di un mese. Il rapporto di lavoro si è poi concluso con il 30.04.2014 in quanto ho avuto un periodo di malattia di 5 giorni. Di fatto ho terminato la mia attività con il 28.02.2014.
Mi viene chiesto a cosa corrisponde l'indirizzo della lettera di licenziamento (__________).
Indico che non so a cosa si riferisce e non so nemmeno dove sia esattamente. La lettera mi era stata consegnata a mano.
Sono cittadino italiano originario di __________ in provincia di __________.
Da quando sono giunto in Svizzera sono in possesso di un permesso di dimora tipo B valido sino al 21.03.2016.
Durante il rapporto di lavoro abitavo presso le __________ al __________ di __________ dove occupavo una stanza ad uso personale e potevo utilizzare i servizi comuni.
Il canone di locazione veniva prelevato direttamente in busta paga così come la cassa malati.
Nel giugno 2014 sono andato ad abitare a __________ in una palazzina in __________ in un appartamento in affitto unitamente ad altre persone.
Mi viene chiesto il nome e cognome degli altri occupanti ma non sono in grado di indicare precisamente queste informazioni.
L'appartamento era intestato al signor __________ il quale pagava il relativo canone d'affitto ad un'immobiliare.
Io davo la mia quota parte a __________. L'affitto ammontava a 1'270.00 più le spese. lo contribuivo con l'importo di circa fr. 450.00.
Sono quindi stato ospite per una quindicina/ventina di giorni presso la famiglia __________ a __________.
Dal 01.12.2014 ho preso una stanza in affitto presso il Ristorante __________ che condividevo con il signor __________, conosciuto tramite il cantiere. Ognuno di noi pagava fr. 500.00.
Mi era stato fatto un contratto indeterminato, ma ci sono stato solo due mesi in quanto sono stato buttato fuori per chiusura dell'esercizio.
Ho quindi trovato un'altra stanza presso il Ristorante __________ di __________ che occupo da solo. I servizio sono in uso comune.
Mi viene chiesto dove consumo i pasti. Alla __________ vi è un locale d'appoggio dove consumare pietanze portate/comprate all'esterno. Prima consumavo circa un pasto al giorno presso vari esercizi pubblici.
Sono in possesso della licenza di condurre e automunito. Ho acquistato una smart d'occasione che intestata a mio nome e immatricolata in Svizzera.
Oltre alla Cassa malati, ho l'assicurazione della macchina, un'assicurazione sulla vita e un'altra assicurazioni che non so a cosa si riferisce.
Sono coniugato dal 1997. Mia moglie __________ vive a __________ in provincia di __________ unitamente ai nostri figli __________ di 14 anni e __________ di 8 anni.
Mia moglie non lavora e provvedo quindi io al sostentamento della famiglia.
I miei genitori sono ancora in vita e abitano in provincia di __________ ma non ho più contatti con loro. Ho anche dei fratelli/sorelle ma è come se non ci fossero.
Non mi sono annunciato all'A.I.R.E. in quanto nessuno mi ha mai indicato che fosse necessario a farlo. Nessuno degli operai si è iscritto.
D: con che frequenza rientra in Italia?
R: ogni 45 giorni circa.
D: Quando lavorava quanto spesso rientrava?
R. Avevamo i turni 10/4 e quindi rientravo in aereo da __________ a __________ ogni volta che avevo i 4 giorni di pausa. In ogni caso a dipendenza dei turni che alle volte venivano cambiati senza preavviso dal datore di lavoro.
Quale documentazione che possa comprovare la mia residenza in Svizzera ho consegnato solamente copia dei pagamenti locazione di dicembre 2014, gennaio 2015 e febbraio 2015, una lettera della Caritas e una ordine inerente il fermo posta da me richiesto.
Entro 10 giorni a partire da oggi consegnerò copia della documentazione citata sulla lettera di convocazione del 20.03.2015.
Qualora non dovessi consegnare la documentazione, l'Ufficio giuridico deciderà, in base agli atti.
Non ho un abbonamento telefonico ma beneficio di una tessera prepagata __________. __________
Avevo indicato all'URC di essere alla ricerca di un appartamentino ma senza un contratto di lavoro ed in quanto mi chiedono di stipulare un contratto per 2 o 3 anni, non ho sinora trovato un'altra abitazione e resto al Ristorante __________.
Ora che sono alla __________ svolgo le mie ricerche di lavoro per lettera. In precedenza ne ho svolte sia per lettera che di persona.” (doc. 30)
Da questo documento, firmato anche dall’assicurato e che assume dunque un'importanza decisiva, emerge in particolare che la moglie e i figli minorenni di quest’ultimo risiedono a __________ (provincia di __________). L’assicurato, che durante il rapporto di lavoro non era iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E) e che soltanto il 15 aprile 2015 ha postulato l’iscrizione (cfr. doc. 33), ha inoltre dichiarato di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali.
Chiamato a pronunciarsi nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente non ha mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4, pubblicata in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera).
Il centro delle relazioni professionali è del resto dimostrato attraverso la prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al contrario, dagli elementi agli atti emerge chiaramente che l’assicurato, sia durante la sua attività presso il __________, dove ha lavorato dal 2011, mentre in precedenza dal 1994 al 2011 aveva sempre lavorato in Italia presso diverse imprese edili (cfr. doc. 20), sia durante il periodo in cui si è iscritto in disoccupazione, ha sempre mantenuto il centro delle proprie relazioni personali a __________ (provincia di __________), luogo in cui vive sua moglie e i suoi figli di 14 e 8 anni.
Del resto, l’insorgente nel verbale ha dichiarato che quando ancora lavorava presso il cantiere di __________, i turni di lavoro erano di circa 10 giorni consecutivi (durante i quali abitava nel __________ di __________), seguiti da un periodo di 4 giorni di libero durante i quali rientrava in provincia di __________ dai suoi familiari (cfr. doc. 30 pag. 2).
Nel caso concreto la medesima conclusione vale pure per il periodo in cui l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, ossia dal 2 giugno 2014.
Nulla è infatti mutato, in quei mesi, per quel che riguarda la sua situazione personale e familiare. Egli rientra ogni 45 giorni circa in Italia.
Questa Corte ritiene pertanto, che il centro degli interessi personali di RI 1 sia a __________.
A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 10 giugno 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato.
2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2014 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente.
Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883 (2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."
Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg..
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana, egli andava considerato come, giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.
L’assicurato aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.
Del resto in quello Stato si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.
Da quel documento, emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato “che la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
Il 28 agosto 2015 l’assicurato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro la citata sentenza. Il 1° settembre 2015 l’Alta Corte ha chiesto al TCA di trasmettere l’incarto completo, (ciò che è stato fatto il 4 settembre 2015), precisando che “per il momento non vengono richieste osservazioni al ricorso”.
Nel caso concreto RI 1 non può essere manifestamente definito un lavoratore frontaliero vista l’estrema lontananza dal luogo di residenza e, soprattutto, il mancato rientro almeno una volta la settimana.
2.6. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del lavoro svolto.
Egli, infatti, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa.
Quell’assicurato ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
La situazione di quell’assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori attivi presso il cantiere __________.
Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha precisato che:
"A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.”
ed ancora che:
“A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna ameno una volta la settimana.
Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).
Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”
L’autorità di sorveglianza cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea – del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12 e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti), in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.
In quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:
" L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.
Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del regolamento n.
1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un altro Stato membro.
Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.
Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24 gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre, per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 1408/71.
Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.
Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.
La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi.
All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii).
Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.
Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la natura del lavoro.
L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n.
1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze
del caso.”
Nella sua Circolare la SECO ricorda inoltre che:
“A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:
· le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
· le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
· le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,
se nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).”
e che:
“A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.”
Infine, a proposito della determinazione dello Stato di residenza, la SECO fa il seguente esempio:
" A85 (…)
Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.”
2.7. In una sentenza 38.2015.30 del 20 novembre 2015 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Al fine di chiarire la situazione dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, nella presente fattispecie ma anche in modo generale per i lavoratori stranieri già attivi sul Cantiere __________t, questo Tribunale ha interpellato a due riprese la SECO (cfr. consid. 1.5 – 1.6), con esplicito riferimento alla nozione di falso frontaliere.
Preliminarmente va rilevato che nella sua risposta del 25 agosto 2015 l’autorità di vigilanza non ha indicato alcun motivo che osti alla qualifica di tali lavoratori come falsi frontalieri, qualora dall’analisi della situazione del singolo caso emergesse che non è data la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1 e 2.2).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che vista la natura e la durata del contratto di lavoro, la tipologia delle attività da svolgere, gli orari di lavoro e le condizioni abitative (__________ del ____________), i rientri ad intervalli regolari nel luogo di residenza raggruppando i giorni di congedo (cfr. l’esempio al punto A85 della Circolare della SECO), ritenuto pure che “la decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari” (cfr. punto A31 della Circolare della SECO), analogamente ai lavoratori stagionali (cfr. DTF 133 V 169; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2), anche gli assicurati che sono stati attivi sul Cantiere __________ devono essere qualificati come falsi frontalieri se hanno mantenuto la loro residenza (nel senso di avere il centro dei propri interessi personali e familiari) nello Stato di provenienza.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, vista l’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage” et droit du travail: quelques cas tessinois, in op.cit. pag. 90-91), tali assicurati opteranno verosimilmente per annunciarsi in disoccupazione in Svizzera, paese nel quale hanno svolto la loro attività lucrativa e hanno versato i relativi contributi, e non nello Stato di residenza.
È quasi inutile aggiungere, anche in relazione agli assicurati già attivi presso il Cantiere __________, che l’esame delle disposizioni di diritto internazionale deve essere effettuato solo qualora venga escluso il diritto alle prestazioni sulla base del diritto interno (cfr. DTF 131 V 222 consid. 2.2 pag. 252).
In tale contesto va sottolineato che, riservato l’esame di ogni singolo caso concreto, se delle persone sole (celibi, nubili, separati/e, divoziati/e) o persone sposate con figli ormai adulti, risiedessero effettivamente in Svizzera e dimostrassero di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale, la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI andrebbe verosimilmente ammesso, soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera fosse durato diversi anni (cfr. consid. 2.1-2.3; DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015).
Come visto (cfr. consid. 2.6), la conseguenza per un assicurato del riconoscimento dello statuto di falso frontaliero è quella di poter beneficiare di un diritto d’opzione tra le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione svizzera e quella del paese di residenza.
Come ha rilevato anche la Sezione del lavoro dopo la seconda richiesta del TCA alla SECO (cfr. consid. 1.6), se l’assicurato opta per le prestazioni della LADI egli deve dimorare (cfr. Circ. ID 883 A1) effettivamente e costantemente in Svizzera cercando attivamente un’occupazione e non rientrarvi soltanto per i colloqui di consulenza. (…)”
2.8. Analogamente al caso dell’assicurato deciso nella sentenza riprodotta al consid. 2.7, RI 1 deve essere considerato un falso frontaliero.
Egli ha esercitato il suo diritto d’opzione nel giugno 2014 cercando un impiego nello Stato dove ha svolto l’ultima attività lucrativa (la Svizzera) anziché quello di residenza (l’Italia).
Dal verbale del 10 giugno 2015 emerge poi che l’assicurato sin dall’inizio del controllo della disoccupazione ha sempre dimorato effettivamente e regolarmente in Svizzera, abitando da ultimo presso il Ristorante __________ di __________ (cfr. doc. 41 data inizio locazione il 1° febbraio 2015; canone di locazione mensile fr. 880.--).
Egli ha peraltro frequentato un programma d’occupazione temporanea previsto per il periodo 10 febbraio 2015 – 10 giugno 2015 (cfr. doc. 25).
Nel corso del mese di aprile 2015 RI 1 si è pure iscritto all’A.I.R.E. (cfr. doc. 33).
Egli è in possesso di un auto intestata a suo nome e immatricolata in Svizzera (cfr. doc. 30 pag. 2).
Alla luce di questi elementi il TCA deve concludere che, al momento in cui è stata emessa la decisione su opposizione (cioè il 10 giugno 2015), che delimita temporalmente il potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_279/2015 del 27 agosto 2015; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; I 441/05 del 10 luglio 2006; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220; DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366) l’assicurato dimorava effettivamente e costantemente in Svizzera.
A quel momento egli soddisfava i presupposti per beneficiare delle indennità di disoccupazione in Svizzera.
La decisione su opposizione del 10 giugno 2015 deve pertanto essere annullata.
2.9. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 10 giugno 2015 è annullata.
§ RI 1 ha diritto a beneficiare dell’indennità di disoccupazione anche dopo il 20 marzo 2015.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti