Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.56

 

rs

Lugano

16 marzo 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 luglio 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 luglio 2015 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 9 luglio 2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 23 giugno 2015 (cfr. doc. 4C) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di maggio 2015 (cfr. doc. A1).

                                         Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:

 

" (…)

3. Nel caso concreto l’assicurata si è iscritta all’URC di __________ rivendicando le indennità di disoccupazione a partire dal 1.5.2015, per un periodo di due mesi, in quanto già in possesso di un contratto di lavoro, firmato il 17.3.2015, in cui era previsto un lavoro al 50% per i mesi di maggio 2015 e giugno 2015, al 100% a partire dal mese di luglio 2015. Tale contratto prevede una scadenza al 30.9.2015. L’assicurata ha quindi chiuso la pratica in data 1.7.2015.

 

Per quanto riguarda la situazione legata alla pianificazione delle ricerche di lavoro, durante il primo colloquio, la signora RI 1 ha controfirmato un accordo sugli obiettivi in cui prendeva chiaramente visione di quanto richiesto ai sensi della LADI rispetto alla forma con la quale le è stato chiesto di cercare lavoro, ovvero sforzandosi per cercare almeno due opportunità di lavoro ogni settimana. Cfr. parte B del piano d’azione stilato e firmato in data 22.4.2015, nel quale è chiaramente specificato quali sono le professioni ricercate e il numero minimo di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente, che nel caso specifico è di due.

 

Ci troviamo quindi di fronte alla situazione in cui l’assicurata ha sì trovato una nuova occupazione, grazie ala quale è ridotto il danno assicurativo, d’altra parte tale contratto ha una durata determinata e nulla, a parte le buone intenzioni dell’assicurata, può far presagire che esso possa prorogarsi e diventare di durata indeterminata. Per questa ragione è lecito aspettarsi una continua ricerca di una nuova occupazione, tale da permettere alla signora RI 1 di trovare un lavoro duraturo.

 

Quindi, pur comprendendo le argomentazioni dell’assicurata, non vi sono gli estremi per poter accettare le sue motivazioni. La esortiamo a continuare a cercare attivamente una nuova occupazione, in questi mesi durante i quali lavorerà con un contratto a termine, al fine di evitare una futura nuova iscrizione in disoccupazione.” (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 9 luglio 2015 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha addotto quanto segue:

 

" (…)

Questa decisione di sospendermi è stata dovuta al fatto che ho eseguito 8 ricerche di lavoro nel mese di maggio (e 10 nel mese di giugno…) tutte lo stesso giorno invece che 2 a settimana. Ho fatto però le mie ricerche all’inizio del mese, rispettivamente il 11 maggio, e perciò le mie ricerche sono state spedite prima della scadenza di fine mese. Ciò dimostra la mia volontà di aver cercato per bene un altro posto di lavoro con serietà e quindi non mi sembra che meriti una punizione. Se avessi fatto 8 ricerche all’ultimo giorno del mese allora sì sarebbe stato una mancanza di impegno e non avrei discusso la vostra decisione.

 

Vorrei anche precisare riguardo al punto 2 della vostra lettera che mi sono impegnata a cercarmi un lavoro prima di essere iscritta in disoccupazione, e tra l’altro con successo visto che sono stata assunta all’__________. E’ vero, i primi due mesi ho lavorato al 50% per sostituire una collega in gravidanza, ma dal 1 luglio fino al 31 ottobre sono al 100% ed è stato pure chiuso il mio caso all’ufficio di collocamento. I mesi di novembre e dicembre sono tuttora previsti come da contratto a 50% e quindi mi dovrò iscrivere di nuovo all’URC. Ma da gennaio sarò al 80% e dal 1 maggio 2016 in possesso di un contratto indeterminato presso __________, a 80% e quindi definitivamente autonoma e non più al carico della cassa di disoccupazione.

Nel punto 3 avete scritto che non c’è nessuna garanzia concreta che il mio contratto presso l’__________ possa prorogarsi e diventare indeterminato, invece sono ora in possesso di questo tanto atteso contratto, in seguito al colloquio che avevo richiesto con la responsabile dell’__________, la signora __________.

Quindi per concludere, vorrei chiedervi di riesaminare il mio caso tenendo conto di questa nuova informazione. Ho ottenuto quello che desideravo tanto da quando sono stata assunta al laboratorio dell’Ospedale __________, cioè un contratto indeterminato, e permettetemi di specificare che l’ho ottenuto grazie al mio grande impegno durante questi 3 mesi di lavoro.

Mi hanno fatto tutti i complimenti per il mio impegno lavorativo, quindi non penso in buona fede che potete ancora rimproverarmi di non essermi impegnata abbastanza per trovarmi un lavoro adeguato.

(…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 7 agosto 2015 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti in buona sostanza analoghi a quelli esposti nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 14 agosto 2015 l’assicurata si è nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie e ha prodotto alcuni documenti, in particolare il prolungamento del suo contratto di lavoro con l’__________ da gennaio ad aprile 2016 con grado di occupazione dell’80% e la conferma da parte di tale __________ che dal 1° maggio 2016 è stata assunta con contratto di durata indeterminata all’80% (cfr. doc. V+B1-3).

 

                               1.5.   Con scritto del 31 agosto 2015 l’URC ha indicato di non avere alcunché da aggiungere e ha chiesto di confermare la decisione impugnata (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il doc. VII è stato immediatamente trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo concernente il mese di maggio 2015.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (__________1972), dopo aver conseguito la maturità a __________ e aver frequentato per due anni, dal 1991 al 1993, l’Università di __________, sezione __________ (__________), dal 1993 al 1996 ha intrapreso la formazione di laboratorista medica presso la relativa Scuola cantonale __________, ottenendo il diploma nel settembre 1996 (cfr. doc. 1j; 1i).

 

                                         Dal 1996 al 2003 l’assicurata ha lavorato in alcuni laboratori della Svizzera __________.

                                         La medesima, poi, dal 2004 al 2007 è stata alle dipendenze del __________ di __________ quale responsabile del reparto di __________.

                                         Dal 2007 al 2010 RI 1 ha lavorato per la __________ di __________ in qualità di responsabile del laboratorio di routine di ematologia, chimica clinica immunochimica e sierologia, nonché supervisore del reparto di microbiologia.

                                         L’assicurata, nel corso del 2010, è stata assunta dal laboratorio __________ di __________, inizialmente nel reparto di microbiologia e in seguito come capo laboratorio del reparto di chimica. Dal novembre 2014 la stessa è stata attiva presso per __________ presso la Clinica __________ (cfr. doc. 1j).

 

                                         Il 4 marzo 2015 la __________ ha disdetto il suo contratto di lavoro con effetto dal 31 luglio 2015 a causa di revisione riorganizzative. Nella comunicazione di fine rapporto è stato precisato che qualora l’assicurata avesse trovato un lavoro prima del termine stabilito, la __________ sarebbe stata aperta a lasciarla partire anticipatamente (cfr. doc. 1h).

 

                                         La __________, il 14 aprile 2015, ha comunicato a RI 1 di accettare la sua proposta di interrompere il periodo di disdetta il 30 aprile 2015 (cfr. doc. 1h).

 

                                         In effetti l’assicurata, il 17 marzo 2015, è stata assunta dall’__________ con un contratto di durata determinata quale tecnico in analisi biomediche presso il Dipartimento di medicina di laboratorio __________ con effetto dal 1° maggio 2015. L’atto di assunzione prevedeva quale data di scadenza il 31 dicembre 2015 e che il grado di occupazione sarebbe stato del 50% dal 1° maggio al 30 giugno 2015, come pure dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 e al 100% dal 1° luglio al 30 settembre 2009 (cfr. doc. 1m).

 

                                         Il 14 aprile 2015 l’insorgente si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° maggio 2015, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1c).

 

                                         Dal “Piano d’azione” del 22 aprile 2015 sottoscritto dalla ricorrente e dalla sua consulente del personale risulta che l’insorgente era tenuta a compiere due ricerche alla settimana, pari a otto ricerche al mese, quale laboratorista e in qualsiasi altra professione, rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani, candidandosi mediante internet facendo riferimento a inserzioni o a siti aziendali, compiendo ricerche spontanee - ma solo in modo complementare a concrete offerte di lavoro - e tramite conoscenze personali. E’ inoltre stato concordato che gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione sarebbero stati effettuati di persona (con consegna del Curriculum vitae) e in forma scritta (cfr. doc. 3c).

 

                                         Nel formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativo al mese di maggio 2015 e pervenuto all’URC il 2 giugno 2015 l’insorgente ha indicato di avere effettuato otto ricerche di lavoro in forma scritta tutte il 9 maggio 2015 (cfr. doc. 2c).

 

                                         L'URC, considerando questi sforzi insufficienti dal profilo qualitativo essendo stati svolti tutti il 9 maggio 2015, il 17 giugno 2015 ha inviato all’assicurata una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 30 giugno 2015, il proprio comportamento.

                                         La consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4a).

 

                                         L’assicurata, con risposta del 17 giugno 2015, ha asserito:

 

" Vi porgo le mie scuse in quanto non avevo recepito che dovevo fare 2 ricerche a settimana e non solo 8 al mese. Ho fatto confusione a riguardo e me ne dispiace.

Ora ho capito il concetto e quindi non succederà più.

(…)” (Doc. 4b)

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentita dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, con decisione formale del 23 giugno 2015, indicando che le motivazioni presentate dalla ricorrente il 17 giugno 2015 non giustificavano il suo comportamento, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni (cfr. doc. 4C; consid. 1.1.).

                                         Con decisione su opposizione del 9 luglio 2015 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Nella presente evenienza l’URC ha considerato insufficienti qualitativamente le otto ricerche effettuate dall’assicurata nel mese di maggio 2015, in quanto sono state tutte svolte il 9 maggio 2015 (cfr. doc. 2c; 4c; A1).

 

                                         In effetti dal formulario “Prova degli sforzi personali per trovare lavoro” concernente il mese di maggio 2015 emerge che la ricorrente, il 9 maggio 2015, ha postulato presso l’Ospedale __________ di __________ in relazione a un concorso per tecnico in analisi biomediche e si è proposta in qualità di tecnico di laboratorio presso l’__________ di __________, l’__________ di __________, l’__________ di __________, la __________ di __________, la Clinica __________ di __________, la Clinica __________ di __________ e la Clinica __________ di __________.

                                         Tutte le ricerche menzionate sono state compiute in forma scritta.

                                         L’insorgente ha precisato nel modulo che la Clinica __________ non disponeva di alcun posto vacante e che la Clinica __________ non aveva bisogno di un tecnico (cfr. doc. 2c).

 

                                         Al riguardo giova rilevare che è vero che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

 

                                         E’ altrettanto vero, però, che nel caso di ricerche scritte può essere più razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA C 319/02 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.; STCA 38.2009.70 del 12 ottobre 2009 consid. 2.7.)

 

                                         In concreto, come visto, la ricerca svolta presso l’Ospedale __________ di __________ riguarda un concorso pubblicato dall’__________.

                                         Gli sforzi intrapresi presso la Clinica __________ e la Clinica __________ concernono, invece, delle ricerche spontanee, visto che l’esito è stato che entrambe le strutture non necessitavano di una figura professionale corrispondente a quanto cercato dalla ricorrente.

                                         Per quanto attiene alle ulteriori cinque ricerche d’impiego non è dato di sapere se si riferiscono o meno a offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani oppure online.

                                         In ogni caso l’assicurata, ritenuto che ha comunque svolto pure delle ricerche indipendentemente da annunci puntuali di posti di lavoro (presso la Clinica __________ e la Clinica __________), anche se per iscritto, avrebbe dovuto intraprendere sforzi al fine di reperire un’occupazione durante il corso dell’intero mese (cfr. STCA 38.2009.70 del 13 ottobre 2009 consid. 2.7.).

 

                                         Del resto quanto concordato il 22 aprile 2015 in occasione del Piano d’Azione risulta estremamente chiaro:

 

" Numero minimo di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente: 2” (Doc. 3c)

 

                                         L’assicurata, rispondendo alla Richiesta di giustificazione, ha indicato di non avere recepito che doveva effettuare due ricerche alla settimana e non solo otto al mese e di avere fatto confusione (cfr. doc. 4b).

                                         In proposito il TCA evidenzia, da un lato, che la ricorrente, che ha firmato il Piano d’azione, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione a quanto richiestole in modo ben comprensibile dall’URC e, nel caso di dubbi, avrebbe comunque dovuto senza indugio interpellare la sua consulente del personale.

                                         Dall’altro, che non presta il fianco a critica alcuna, risultando peraltro utile e ragionevole, la scelta della ricorrente di compiere già parecchie ricerche di lavoro nella prima parte del mese, come dalla stessa asserito in sede ricorsuale (cfr. doc. I). Ciò, tuttavia, non la esimeva dal svolgerne di ulteriori nel corso di tutto il mese.

                                         Non va dimenticato che le due ricerche settimanali pretese dall’amministrazione, pari a otto al mese, corrispondono unicamente al minimo richiesto.

 

                                         La ricorrente, quindi, compiendo tutte le ricerche del mese di maggio 2015 unicamente in data 9 maggio 2015, ha effettuato degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione insufficienti qualitativamente.

                                         La medesima ha così violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.8.   L’assicurata ha fatto valere di essersi impegnata molto al fine di reperire un’occupazione a tempo indeterminato e di essere riuscita, grazie ai suoi notevoli sforzi, a ottenere il prolungamento del contratto con l’__________ da gennaio ad aprile 2016 all’80%, nonché la sua assunzione da parte di quest’ultimo Ente a tempo indeterminato con grado di occupazione dell’80% a far tempo dal 1° maggio 2016 (cfr. doc. I; V; B1; B2).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 N.20 pag. 132 segg.; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 32).

                                         Sarebbe giustificato sospendere un assicurato, nonostante abbia trovato un posto di lavoro, soltanto se si dovesse ammettere, sulla base delle circostanze concrete, che con degli sforzi maggiori dal profilo quantitativo e /o qualitativo avrebbe potuto trovare un’occupazione che iniziasse prima di quella effettivamente reperita (cfr. DLA 1990 N. 20 pag. 134 consid. 2b).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

 

" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

 

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004):

 

" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

 

                               2.9.   Nella concreta fattispecie alla ricorrente, allorché si è iscritta in disoccupazione, il 14 aprile 2015, e perlomeno nel mese in questione, maggio 2015, era stata garantita - dal 17 marzo 2015 (cfr. doc. 1m) - solamente un’assunzione da parte dell’__________ a tempo determinato con un grado di occupazione del 50% per i mesi di maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2015 e del 100% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015 (cfr. consid. 2.6.).

                                         Soltanto in seguito, e meglio al più presto nel mese di giugno 2015, le è stato prolungato il contratto a tempo determinato da gennaio ad aprile 2016 all’80%, dapprima verbalmente e in seguito, il 24 luglio 2015, in forma scritta (cfr. doc. V; B1; B2; I).

                                         La conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato all’80% dal maggio 2016 è invece stata confermata il 17 agosto 2015.

                                         In effetti l’assicurata, in un messaggio di posta elettronica inviato in tale data a __________, responsabile __________, ha chiesto:

 

" (…) A voce mi avevi detto che poi dal 1 maggio 2016 sarò in possesso di un contratto indeterminato a 80%, me lo confermi ancora vero?

(…)” (Doc. B1)

 

                                         Il 17 agosto 2015 __________ ha risposto:

 

" ti confermo che dal 1. maggio 2016 il tuo contratto passerà da determinato a indeterminato all’80%. Seguirà nel 2016 la lettera ufficiale” (Doc. B1)

 

                                         Al riguardo è d’altronde utile segnalare che nell’opposizione del 25 giugno 2015 l’assicurata ha precisato:

 

" (…) Nel mio caso sto coprendo una gravidanza, al 50%, poi dalla prossima settimana sono al 100% e poi ci sono gli ultimi mesi dell’anno che sono previsti al 50% ma le previsione sono ottimiste in quanto ci sono delle posizioni vacanti e visto che mi sto facendo valere di sicuro non mi manderanno a casa!

(…)” (Doc. A2)

 

                                         Ne consegue che nel mese di maggio 2015, primo mese di attività presso l’__________ con grado di occupazione al 50%, l’assicurata nutriva soltanto una semplice speranza di continuare a lavorare per l’__________ anche dopo il dicembre 2015, non sufficiente per ritenere garantita un’occupazione secondo la costante giurisprudenza federale.

 

                                         E’ del resto ragionevole che un datore di lavoro che ha assunto a tempo determinato una persona voglia verificare concretamente le sue capacità e il suo impegno – nel caso concreto è comunque stato sufficiente un mese di attività - prima di proporle un contratto a tempo indeterminato.

 

                                         In simili condizioni occorre concludere che nel mese di maggio 2015, beneficiando unicamente di un’assunzione da parte dell’__________ a tempo determinato da maggio a dicembre 2015 con peraltro un grado di occupazione del 50% per i mesi di maggio e giugno 2015 e da ottobre a dicembre 2015, l’insorgente non era legittimata a credere di poter non più ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Pertanto l’assicurata, nel mese di maggio 2015, avrebbe dovuto intensificare le proprie ricerche di un nuovo impiego al fine di porre fine al più presto alla propria disoccupazione (parziale cfr. art. 10 cv. 2 lett. b LADI) e di evitare di far capo nuovamente all’assicurazione contro la disoccupazione dopo il termine del contratto a tempo determinato con l’__________ (cfr. STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008 consid. 2.8.).

 

                                         La ricorrente, di conseguenza, non può essere esentata da una sospensione dal dritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nel primo periodo di controllo della disoccupazione, ossia nel mese di maggio 2015 (cfr. consid. 2.6.).

 

                             2.10.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         A mente del TCA, tutto ben considerato, la penalità di tre giorni a carico della ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71, DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

 

                                         La decisione su opposizione del 9 luglio 2015 deve, perciò, essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti