Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.58

 

dc/gm

Lugano

3 febbraio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 agosto 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 agosto 2015 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 4 agosto 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 13 febbraio 2015 (cfr. doc. B1) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione dal 3 novembre 2014 per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia.

 

                                         Al riguardo l'amministrazione ha in particolare sottolineato che l’assicurato rientra almeno una volta alla settimana in Italia e che in quel paese egli ha pure il centro dei suoi interessi personali.

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA il 18 agosto 2015 (cfr. doc. I) poi completato il 1° settembre 2015 a seguito del decreto del 20 agosto 2015 del Presidente del TCA (cfr. doc. III).

                                         L’assicurato ritiene innanzitutto di risiedere in Svizzera rilevando:

 

" (…)

2.      Il sottoscritto RI 1, come pure mia moglie __________, a tutti gli effetti risiedono in Svizzera e figurano domiciliati nel Comune di __________, in Via __________, dal 01 aprile 2012.

 

2.a    La moglie è casalinga.

 

2.b   Nel paese d’origine a __________ (I) ci rechiamo di tanto in tanto a far visita ai nostri familiari, e per appurare lo stato della nostra proprietà. (…)” (Doc. III, pag. 1-2)

 

                                         Egli così descrive la sua situazione lavorativa:

 

" (…)

3.      Il sottoscritto, in questo periodo svolge attività lavorativa con contratto termine fine ottobre 2015 presso la ditta __________, sono in possesso del permesso (L).

 

4.      Presso la ditta __________, con permesso (L) ho lavorato con contratto a termine nei seguenti periodi:

 

4.a    dal 16 agosto 2011 al 16 dicembre 2011;

         dal 01 aprile 2012 al 21 dicembre 2012;

         dal 14 gennaio 2013 al 13 dicembre 2013.

 

5.      Durante il periodo invernale il lavoro viene sfortunatamente a scarseggiare e quindi l’attività lavorativa cessa.

         Ciò comporta a dover far capo all’indennità di disoccupazione.

 

6.      Indennità di disoccupazione che va posto l’accento mi è stata riconosciuta e concessa già in passato e più precisamente nel mese di dicembre 2013.

 

7.      Rispetto a prima nulla è cambiato, la residenza di entrambi (marito e moglie) è sempre nel Comune di __________ (Svizzera).

 

8.      Siamo in possesso di regolare contratto di affitto (vedi allegato).

 

9.      Siamo assicurati (LAMAL) presso la Cassa malati __________.

 

10.    Il 03 novembre 2014 conseguentemente alla scadenza del contratto di lavoro a termine, mi sono annunciato all’Ufficio regionale di collocamento di __________, per poter beneficiare del diritto alla disoccupazione, come già fatto nel 2013. (…)”

(Doc. III, pag. 2)

 

                                         Il ricorrente sottolinea poi di avere beneficiato delle indennità di disoccupazione dalla Cassa disoccupazione __________ per i mesi di novembre e dicembre 2014 e, che a seguito della decisione della Sezione del lavoro , la Cassa gli ha chiesto la restituzione di fr. 6'599.75 (cfr. doc. B3).

                                         Egli ritiene di non dovere restituire nulla in quanto dal 1° aprile 2012 la sua residenza primaria è nel Comune di __________.

                                         L’assicurato formula in ogni caso una richiesta di condono in quanto la sua situazione economica - finanziaria non gli permette di fare fronte alla restituzione (cfr. doc. III).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 16 settembre 2015 la Sezione del lavoro chiede di respingere il ricorso e sottolinea che l’assicurato ha fornito, in un secondo tempo, una diversa versione dei fatti:

 

" (…)

4.   Constatata l’assenza di nuovi argomenti, ad eccezione dell’errore dell’amministrazione e del riconoscimento delle indennità nel 2013, si richiama e ci si riconferma integralmente in quanto esposto nella decisione impugnata, e si formulano le seguenti precisazioni.

 

Innanzitutto si rileva che la nuova versione esposta dal ricorrente, prima nell’opposizione 18 febbraio 2015 (doc. 26), poi nello scritto 25 febbraio 2015 (doc. 28), e ora con il presente gravame, segnatamente che non rientra più in Italia settimanalmente presso la moglie e che ella vivrebbe con il medesimo a __________, non merita tutela. Infatti, come indicato nella querelata decisione, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accorata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STCA 38.2015.13 del 22 giugno 2015, consid. 2.3, pag. 23 e riferimenti ivi citati). Pertanto, considerato che in occasione del verbale di audizione 19 gennaio 2015 (doc. 10), egli ha chiaramente ed inequivocabilmente dichiarato di rientrare durante i fine settimana in Italia, sia durante l’attività lavorativa che dopo l’iscrizione in disoccupazione, mentre soggiornava in Ticino dal lunedì al venerdì, deve essere ritenuto un vero lavoratore frontaliero.

 

Inoltre, la nuova versione non è conforme a quanto dichiarato dal medesimo sul formulario 15.20 delle dogane il 6 giugno 2015 (doc. 33 e 33/2), dove egli ha indicato che la moglie ed il figlio vivono in Italia e non ha legami personali in Svizzera e, anche ai prelievi fatti con il Postomat (nella zona di confine il venerdì oppure la domenica), come pure al contratto di locazione sottoscritto l’8 marzo 2014 (doc. 21) – quindi meno di due anni fa – dove si evince che egli è l’unico inquilino della camera, nonché all’estratto dei dati riassuntivi MovPop, dal quale risulta che in Via __________ (__________) vivono solamente il signor e il locatore. Il contratto di locazione prodotto con il ricorso, oltre che sottoscritto solo il 6 luglio 2015 (B10), appare creato esclusivamente per l’ottenimento delle indennità di disoccupazione.

A ciò si aggiunge che l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della propria tesi, nè il permesso di soggiorno, nemmeno la polizza d’assicurazione della cassa malati, includente la moglie nel contratto.

 

Dal fatto che per il precedente termine quadro gli siano state versate le indennità di disoccupazione, l’interessato non può dedurre un diritto riguardo al periodo oggetto della decisione contestata. Infatti, anche un eventuale errore dell’amministrazione nel riconoscere in passato le indennità di disoccupazione, non giustifica la continuazione dell’eventuale errore nel periodo in parola (cfr. STF del 6 marzo 2007 C 237/06, consid. 3.3).

 

Relativamente all’affermazione inerente l’errore della Cassa e/o dell’amministrazione nel riconoscere alcune indennità di disoccupazione, a causa della mancanza di controllo della documentazione prodotta dall’assicurato, si sottolinea che, egli non indica chiaramente quali siano i documenti e/o gli elementi che avrebbero dovuto far dubitare, che la moglie viveva in Italia. Determinanti invece, sono le dichiarazioni dell’interessato, relative al fatto che egli era consapevole di non risiedere in Ticino e di essere un “frontaliere dimorante”.

 

A margine, va inoltre, osservato che le dichiarazioni rese con il presente gravame e con l’opposizione sono contraddittorie. Come già indicato in precedenza, ciò che dichiara alle autorità incaricate di applicare la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (vivere a __________ con la moglie), sono l’esatto contrario di quanto dichiarato alle autorità doganali (moglie e figlio vivono in Italia) per ottenere l’uso del veicolo in Ticino, senza lo sdoganamento.

 

5.   Si ribadisce che l’interessato non ha modificato la propria residenza, rimanendo il centro dei propri interessi in Italia, dove risiedono la moglie ed il figlio. Egli se del caso, ha cambiato solo il proprio luogo di dimora ed ha continuato a rientrare a __________ (__________, Italia) almeno una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante la disoccupazione, come peraltro ammesso dall’insorgente che, con il ricorso 18 agosto 2015 ha affermato: “sapevo già di essere un frontaliere dimorante!!”. È dunque in Italia anziché in Svizzera – essendo __________ solo luogo di residenza secondaria – che il ricorrente ha la sua residenza effettiva.” (Doc. V)

 

                               1.4.   Il 25 settembre 2015 l’assicurato ha inviato uno scritto nel quale chiede l’annullamento della decisione della Sezione del lavoro del 13 febbraio 2015 (cfr. doc. VII).

                                         Egli ha allegato pure una dichiarazione del Comune di __________ che attesta la domanda del 1° aprile 2012 (cfr. doc. C2).

                                         Al riguardo la Sezione del lavoro il 28 settembre 2015 ha rilevato che:

 

" (…)

Il fatto di essersi regolarmente annunciato presso il Comune di __________, non è sufficiente per ritenere l’interessato residente in Svizzera. Infatti, per concludere circa l’esistenza di un’effettiva dimora in Svizzera non è dunque determinante il luogo nel quale l’assicurato si è annunciato, paga le imposte o adempie altri obblighi civici (cfr. sentenza 13 marzo 2002 del Tribunale federale delle assicurazioni [C 149/01], consid. 3; Prassi LADI B137). Non basta che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno 2006, consid. 2.6) e una dimora destinata unicamente alla ricerca di lavoro non costituisce una residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2006, pag. 173). Infatti, un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera, pur avendo il centro delle proprie relazioni personali all’estero, non ha diritto all’ID (Prassi LADI B141).” (Doc. IX)

 

                               1.5.   In data 22 aprile 2015 la Cassa disoccupazione __________ ha sospeso la procedura d’opposizione, relativa alla richiesta di restituzione di indennità percepite in troppo per un importo pari a CHF 6'599.75, in attesa dell’esito della presente causa (cfr. doc. B5/1).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 1° novembre 2014 al 2 marzo 2015 (quando ha ripreso l’attività lucrativa presso il precedente datore di lavoro), abbia diritto oppure no alle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                         L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

 

                                          In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).

 

                                         In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

                                         L’Alta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

 

" (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

 

                                         In quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

 

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

 

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

 

                                         In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:

 

" (…)

3.

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

 

3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France.

 

Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

 

                                         Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.

                                         Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

 

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

 

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

 

                                         Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava fuori. (…)".

 

                                         In un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.

                                         Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

 

                                         In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

                                         Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.

 

                                         L’Alta Corte ha confermato la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:

 

 

" (…)

4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.

4.3. De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.

 

5.

5.1. Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.

5.2. S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”

 

                                         In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.4), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

                                         La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

 

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale ha rilevato che:

 

" (…)

5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence). (…)”

 

                                         In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

                                         In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

                                         L’Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).

 

                               2.2.   A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito.

 

                                         Secondo il TCA anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

                                         Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).

 

                                         Dal 23 maggio 2013 questo assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha riacquistato lo statuto di frontaliero.

 

                                         Il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.

                                         Questa Corte ha rilevato in primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo di impiego all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione in tale Paese estero.

                                         In secondo luogo, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello dell’appartamento citato.

                                         Nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli, inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.

                                         Infine, allorché la Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011, egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un colloquio professionale.

                                         Va, d’altra parte, considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5 dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati, risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito. Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata, se in Svizzera o all’estero.

                                         Per comprovare la residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in Svizzera.

                                         La presenza dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.

                                         Neppure sono sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente del personale.

                                         Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.

 

                                         Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

                                         In primo luogo, l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso frontaliere.

                                         Della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera.

                                         Questo non era manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012 - 30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi.

                                         In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.

                                         L’assicurato, infatti, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 - 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

                                         L’assicurato, inoltre, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato all’estero e pochi giorni in Svizzera.

                                         Dall'incarto URC era emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul mercato del lavoro estero

                                         Nel mese di febbraio 2014 egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma per un datore di lavoro estero.

                                         Per quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.

                                         Al momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.

 

                                         Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

9 L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

 

10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

 

11 II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2). “

 

                               2.3.   I criteri fissati dalla giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

 

" RISIEDERE IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

 

             Principio ê

 

B135     Per aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in Svizzera.

             Egli deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità giornaliera.

 

 

             Nozione di “risiedere in svizzera” ê

 

B136     Secondo la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA C 290/03 del 6 marzo 2006).

 

             Questa nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

            

             Il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

                risiedere effettivamente in Svizzera;

                avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e

                avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.: sottolineatura del redattore)

 

             Residenza e idoneità al collocamento ê

 

B137     Gli stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

 

             L’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID 883 E15).

             Þ Giurisprudenza

 

             8C_479/2011 del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in Svizzera)

 

             Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID B342) ê

 

B138     Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.

 

             Valutazione dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

 

B139     Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.

 

B140     Infatti, per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi  della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

                cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

                indirizzo presso terzi;

                indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.

 

B141     Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

 

             Se la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 32 LPGA).

 

             Þ   Esempi

                    Un assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie altri obblighi civici.

                    Uno straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

 

                    Þ Giurisprudenza

                         -    8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

                         -    8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)

                         -    8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati).”

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                        

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato il __________ 1956, di nazionalità italiana, titolare di un permesso L, ha lavorato presso la ditta __________ di __________ come muratore carpentiere dal 24 marzo al 31 ottobre 2014 (cfr. doc. 6).

                                         Dall’agosto 2011 egli lavora presso la medesima ditta mediante contratti di durata determinata.

                                         Nel dicembre 2013 RI 1 si è iscritto per il collocamento ed è stato posto al beneficio delle indennità di disoccupazione dal 16 dicembre 2013. L’assicurato si è nuovamente iscritto per il collocamento dal 3 novembre 2014 quale persona alla ricerca di un impiego al 100% quale capo cantiere, capo muratore, muratore sopra e sotto struttura, carpentiere, operaio edile (cfr. doc. 40).

                                         Egli ha poi ripreso il lavoro presso la medesima impresa dal 2 marzo al 31 ottobre 2015 (cfr. doc. 25).

 

                                         Il 23 dicembre 2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento e precisamente se l’assicurato può essere ritenuto residente in Svizzera (cfr. doc. 8).

 

                                         Il 19 gennaio 2015 l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince in particolare che:

 

" (…)

D: Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?

R: Presso la ditta __________.

 

D: Durante quale/quali periodo/periodi esatto/esatti è stato occupato?

R: Dal 24 marzo 2014 al 31 ottobre 2014.

 

D: Durante quali giorni era occupato?

R: Ero occupato dal lunedì al venerdì durante gli usuali orari di lavoro.

 

D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di lavoro?

R: Fine del contratto a termine.

 

D: Presso quali datori di lavoro è stato in precedenza occupato?

R: Dal 1971 al 2011 ho avuto una piccola impresa di costruzioni in proprio a __________ (__________-I).

Ho quindi lavorato durante il mese di luglio 2011 presso l'impresa di costruzioni del signor __________ di __________.

Ho quindi lavorato presso la ditta __________ di __________ durante i seguenti periodi:

      dal 16 agosto 2011 al 16 dicembre 2011;

      dal 1° aprile 2012 al 21 dicembre 2012;

      dal 14 gennaio 2013 al 13 dicembre 2013.

      Durante questi periodi ero titolare di un permesso L.

 

D: Ha già beneficiato di indennità di disoccupazione? Dove?

R. Sì, ho beneficiato di indennità di disoccupazione da dicembre 2013 a marzo 2014 presso la Cassa disoccupazione __________ di __________.

 

D: Dove risiedeva quando lavorava presso la __________?

R: Quando sono arrivato in Ticino risiedevo presso il __________ a __________. Dal 1° aprile 2012 ho preso in locazione un monolocale in Via __________ a __________.

 

D: È iscritto all'AIRE?

R: No.

 

D: Dove risiede normalmente dal 3 novembre 2014?

R.:                                 A __________.

 

D: Di quanti locali è composto l'appartamento di __________?

R: Si tratta di un monolocale, con angolo cottura e servizi, arredato.

 

D: A quanto ammonta l'affitto mensile?

R: CHF 500.00. Nel canone vi sono comprese tutte le spese accessorie, come il consumo energetico, l'acqua, il posto auto, ecc.

 

D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi lo ha stipulato?

R: Sì, è stato stipulato nel mese di marzo 2012 tra il sottoscritto e il proprietario, signor __________.

 

D: Vive da solo nell'appartamento di __________?

R: Sì.

 

D: Ha figli? Può fornire le generalità?

R: Ho un figlio maggiorenne.

 

D: Dove risiede sua moglie?

R: A __________ (__________-I), in Via __________.

 

D: Vive in casa propria o in affitto?

R: In casa propria.

 

D: Sua moglie esercita un'attività lucrativa? Dove?

R: No, mia moglie è casalinga.

 

D: Per quale motivo si è trasferito da __________ (I) a __________ (CH)?

R: Per motivi professionali.

 

D: Per quale motivo non vive con sua moglie e i vostri figli?

R: Per motivi professionali mi sono trasferito a __________. Mia moglie è rimasta nell'abitazione di famiglia.

 

D: A cosa corrisponde l'indirizzo di __________, __________ (Italia)?

R: Alla mia residenza italiana.

 

D: Ha un veicolo? Con quale immatricolazione?

R: Sì ho un veicolo __________ immatricolato in Italia. L'auto è normalmente stazionata a __________. Utilizzo per i miei spostamenti un veicolo __________ immatricolato __________, immatricolato a nome di mia moglie.

 

D: Quale è la sua Cassa malattia?

R: __________.

 

D: Chi è il suo medico curante?

R: Il dr. __________.

 

D: Prima della disoccupazione durante quali giorni soggiornava a __________ (CH)?

R: Dal lunedì al venerdì.

 

D: Prima della disoccupazione durante quale giorni soggiornava presso la sua famiglia a __________ (I)?

R: Durante il fine settimana.

 

D: Dalla sua iscrizione in disoccupazione durante quali giorni soggiorna a __________ (CH)?

R: Durante la settimana.

 

D: Dalla sua iscrizione in disoccupazione durante quali giorni soggiorna presso la sua famiglia a __________ (I)?

R: Durante il fine settimana.

 

D: Quali legami ha con la Svizzera?

R: Professionali.

 

D: E' membro di società, associazioni o altri enti con o senza scopo di lucro?

R: No.

 

D: È abbonato a giornali o riviste? quali?

R: Mi sono abbonato per il giornale "La Regione" online.

 

D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?

R: Per iscritto o di persona.

 

D: Ha un collegamento internet?

R: Sì, ho l'abbonamento sia in Italia, sia in Svizzera.

 

D: Svolge attualmente attività lavorativa? Da quale data? Dove?

R: No, sono in contatto l'agenzia __________ per un posto di lavoro nel Canton __________. Mi contatterà nel corso del corrente mese.” (cfr. doc. 10)

 

                                         Da questo documento, emerge in particolare che la moglie di RI 1 risiede nella casa di loro proprietà a __________ (prov. di __________, Italia). L’assicurato, che non si è iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E), ha inoltre dichiarato di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali.

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 4 agosto 2015) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

 

                                         Inoltre, per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF  8C_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

 

                                         Alla luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del 19 gennaio 2015, sottoscritto dall'assicurato, e in particolare quella secondo cui sia durante il periodo in cui ha esercitato un’attività lucrativa sia dopo l’iscrizione in disoccupazione egli abitava in Ticino dal lunedì al venerdì e soggiornava regolarmente in Italia il sabato e la domenica nella sua abitazione di __________ (Italia) assumono pertanto un'importanza decisiva.

                                         Non è invece credibile la successiva affermazione dell’assicurato secondo cui “mia moglie vive con me da due anni a __________, quindi non mi reco più in Italia ogni fine settimana” (cfr. doc. B6) e quella formulata in sede ricorsuale secondo cui lui e la moglie risiedono in Svizzera dal 1° aprile 2012 (cfr. consid. 1.2).

                                         Nel contratto di locazione di un appartamento a __________ dell’8 marzo 2014, figura del resto lui solo come inquilino (cfr. doc. 21).

                                         Inoltre, in occasione del colloquio di consulenza del 22 dicembre 2014, il ricorrente ha affermato che la moglie lo raggiunge quando vuole in quanto è casalinga (cfr. doc. 6).

                                         L’assicurato stesso nel “Questionario per l’imposizione di un mezzo di trasporto privato; determinazione del luogo di domicilio” del 6 giugno 2015 ha poi affermato di non avere legami personali in Svizzera bensì all’estero dove vivono la moglie e il figlio (cfr. doc. 33.2).

                                         Infine, nel ricorso, egli si è definito un “frontaliere dimorante” (cfr. doc. I).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

                                         Il ricorrente non ha dunque mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

 

                                         Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

                                        

                                         A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 4 agosto 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato.

 

                               2.5.   Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

 

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

 

                                         Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                         Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

 

                                         L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

                                         B. Rubin, op.cit., pag. 683).

 

                                         Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

 

                                         Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                         A ragione l’amministrazione ha sottolineato nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3) che viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                                         Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e  che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

 

                                         Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

 

                                         Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

 

                                         In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

 

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

 

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

 

                                         Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

 

                                         In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana, egli andava considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.

                                         L’assicurato aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.

                                         Del resto in quello Stato si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

 

                                         Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

 

                                         Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.

                                         Da quel documento, emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.

                                         Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato “che la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

 

                                         In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

 

                                         Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

                                         L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

                                         Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

 

                                         Anche nel caso concreto, come in quello appena deciso dal Tribunale federale, RI 1, in quanto lavoratore frontaliero che si trova in una situazione di disoccupazione completa ha così diritto senza alcuna eccezione (come in precedenza si poteva eventualmente fare in caso di veri frontalieri, ma atipici; cfr. ricorso doc. I pag. 7; risposta di causa doc. III punto 7 pag. 6 e la Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013) alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

 

                                         Neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale, l’assicurato può quindi beneficiare delle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.

                                         È indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza).

 

                                         In simili condizioni la decisione su opposizione del 4 agosto 2015 deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti