Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2015.64

38.2015.65

 

rs

Lugano

24 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 28 agosto 2015 e del 31 agosto 2015 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 28 agosto 2015 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la propria decisione del 31 luglio 2014 (cfr. doc. 130 inc. 38.2015.64), con la quale aveva modificato il guadagno assicurato di RI 1 da fr. 5'157 (cfr. doc. F inc. 38.2015.64) a fr. 1'565 retroattivamente al 4 novembre 2013.

 

                                         La Cassa, nella decisione su opposizione del 28 agosto 2015, ha esposto le seguenti motivazioni:

 

" (…)

Dopo un nutrito scambio di corrispondenza, la __________ di __________, con decisione del 31 luglio 2014, stabiliva che il guadagno assicurato del Sig. RI 1 ammontava a Frs. 1'565.-, retroattivamente a partire dal 4 novembre 2013 (data di apertura del 4° termine quadro). Infatti nella decisione veniva indicato che il periodo di contribuzione preso in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato riguardava l’attività lavorativa presso il __________ (nei 5 mesi precedenti l’annuncio in disoccupazione) e presso la ditta “__________” nei periodi precedenti. Considerato che il Sig. __________, figlio dell’assicurato, era amministratore unico della ditta sopra indicata, sulla base delle direttive della SECO, la Cassa doveva verificare i salari effettivamente riscossi. A tale proposito la Sezione allegava le tabelle, predisposte dalla SECO, utili per conteggiare il guadagno assicurato.

Nell’atto di opposizione il rappresentante legale dell’assicurato, Avv. __________, indica che la __________ ha apportato una diminuzione pari quasi al 70% dell’ammontare del guadagno assicurato senza alcuna motivazione concreta, senza alcun documento probatorio e senza basarsi su alcuna norma giuridica. Essa fa riferimento unicamente a una direttiva SECO che è già stata dichiarata non applicabile dall’alta corte elvetica. Dopo aver enunciato alcuni estratti raccolti dai vari Tribunali, il rappresentante legale indica che il Tribunale Federale ha ribadito più volte che la direttiva della SECO che ritiene adempiuto il periodo contributivo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario viola la giurisprudenza e quindi non è applicabile. Pertanto la diminuzione del 70% dell’ammontare del guadagno assicurato viola le disposizioni della LADI e l’opponente ha già ampiamente comprovato l’ammontare dei suoi stipendi accreditati dalle sue relazioni bancarie presso la __________ di __________ dove egli lavorava.

Dalla circolare SECO (Segretariato di Stato e dell’Economia) emerge che secondo la giurisprudenza, in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, le persone che si ritrovano totalmente o parzialmente disoccupate dopo aver perso il proprio impiego in un’azienda in cui mantengono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto alle indennità di disoccupazione in quanto continuano a determinare o influenzare risolutivamente le decisione del datore di lavoro. Secondo la marginale B17 i membri del Consiglio di amministrazione di una SA ed i dirigenti di una Sagl hanno per legge un potere decisionale determinante e quindi la Cassa deve decidere di negare loro il diritto alle indennità senza procedere a ulteriori verifiche.

Fintantoché tali persone non avranno definitivamente lasciato l’azienda e non avranno cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro esse non avranno diritto alla disoccupazione. Secondo la marginale B27 lo scioglimento dell’azienda, il fallimento, la cessione dell’azienda o la disdetta con conseguente perdita della posizione analoga a quella di un datore di lavoro determinato se una persona ha lasciato definitivamente l’azienda o cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Inoltre secondo la marginale B32 della stessa circolare, un assicurato adempie il periodo di contribuzione necessario, se ha esercitato un’attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario. Se una persona occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro prima della disoccupazione, come pure il coniuge ed i membri della famiglia, la cassa deve verificare se essa ha effettivamente percepito un salario.

Dall’estratto del Registro di Commercio si evidenzia che nella Società “__________” l’assicurato è stato presidente con firma individuale dalla data di iscrizione (2004) fino ad aprile 2009 e amministratore unico fino a luglio 2011 dove il figlio, __________, è subentrato alla stessa carica.

In questi casi dove emerge una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, dapprima in maniera diretta e successivamente per il tramite del figlio __________, per poter conteggiare correttamente il guadagno assicurato, è imperativo verificare il versamento effettivo dei salari.

Considerato che il periodo di contribuzione da prendere in considerazione è stato svolto presso il __________ (nei 5 mesi precedenti) e presso “__________”, dove l’assicurato ha ricevuto unicamente degli acconti sui salari, la Sezione ha conteggiato correttamente, come da tabella allegata, il guadagno assicurato che ammonta a Frs. 1'565.- in quanto la media degli ultimi 6 mesi risulta essere più vantaggiosa per l’assicurato.

In considerazione di quanto sopra non è quindi purtroppo possibile accogliere l’opposizione presentata dal rappresentante legale e quindi la decisione della __________ di __________ viene confermata.

(…)” (cfr. doc. B inc. 38.2015.64)

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 31 agosto 2015 la Cassa ha, poi, confermato la propria decisione del 31 luglio 2014 (cfr. doc. 51 inc. 38.2015.65), con cui nei confronti di RI 1, da un lato, aveva ordinato la restituzione di fr. 8'676.10 corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite da novembre 2013 a febbraio 2014, poiché lo stipendio di fr. 1'700 mensili percepito durante tale periodo - in cui era iscritto in disoccupazione - per la sua attività lavorativa dipendente quale consulente giuridico a tempo parziale (50%) presso il __________ risultava superiore al guadagno assicurato modificato in fr. 1'565 (cfr. doc. E inc. 38.2015.65).

                                         Dall’altra, aveva stabilito che, dopo la fine del rapporto di lavoro con il __________ (28 febbraio 2014), l’assicurato non aveva comunque diritto a indennità di disoccupazione, in quanto doveva essergli imputato un guadagno intermedio di fr. 1’700.- per l’attività svolta presso l’__________.

 

                                         Nella decisione su opposizione del 30 agosto 2015 la Cassa ha precisato che:

 

" (…)

Nel caso specifico, contrariamente a quanto indicato dal rappresentante legale, la restituzione concerne unicamente i 4 mesi di inizio nuovo termine quadro (da novembre 2013 a febbraio 2014) dove l’assicurato lavorava regolarmente presso il __________ di __________ con un contratto al 50%.

La restituzione quindi non concerne l’attività svolta presso la __________ ma unicamente quella relativa al contratto di lavoro svolto in qualità di consulente giuridico a tempo parziale. Tale attività si è conclusa alla fine di febbraio 2014  in quanto il lavoratore ha finito il progetto per il quale era stato assunto e non vi erano risorse economiche per poterlo pagare in futuro.

Con la lettera del 20 marzo 2014, indirizzata al rappresentante legale, l’Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro invitava la Cassa a voler considerare le attività quale rappresentante sindacale svolte dal Sig. RI 1 con il calcolo del guadagno intermedio.

Sul verbale di audizione effettuato dalla Sezione del lavoro nei confronti del Sig. __________, figlio dell’assicurato, emerge che il Sig. __________, dal momento della Fondazione, ricopre il ruolo di Presidente dell’__________ mentre dall’autunno 2013 pure il ruolo di Presidente del __________. Questa attività lo occupa un paio di volte al mese (intesi 2 giorni) in quanto, su richiesta del padre, deve chiarire alcuni argomenti giuridici in relazione a pratiche pendenti presso l’__________. Inoltre, indica il figlio, durante il periodo estivo svolge un’attività lavorativa a titolo di volontariato quale partner del padre RI 1. Evidenzia inoltre che nel mese di marzo 2014 in qualità di Presidente ha presieduto l’assemblea ordinaria annuale di __________ tenutasi a __________ presso un esercizio pubblico.

Nella decisione relativa all’idoneità di collocamento, effettuata dalla Sezione del Lavoro in data 30 aprile 2014, veniva precisato che dal 1 giugno 2013 al 28 febbraio 2014 l’assicurato è stato assunto dal __________ quale consulente giuridico a tempo parziale (50%) annunciando un guadagno intermedio pari a Frs. 1700.- mensili. Il __________ trova sede presso l’__________ di __________ dove dal momento della sua fondazione (2010) il Sig. RI 1 svolge l’attività di segretario. Sulla stessa decisione veniva precisato che le attività svolte durante la disoccupazione, ossia presso il __________, cessata febbraio 2014, e l’attività di consulenza/assistenza amministrativa per conto dell’__________ non compromettono la disponibilità al collocamento ma dovevano essere verificate in merito alle competenze che incombono alla Cassa.

Con la lettera del 14 maggio 2014 la Sezione chiedeva al rappresentante legale informazioni in merito all’attività svolta dal Sig. RI 1 per __________. L’avv. __________ richiamava il verbale di audizione del 18 febbraio 2014 e gli scritti inviati alla __________ il 1. ed il 25 aprile 2014. In particolare rilevava che nel 2009 si era prodotta una scissione interna tra il Sig. RI 1 e il __________ e nel 2010 è stata fondato __________ di cui __________ è Presidente e l’assicurato è il Segretario. L’attività in seno a __________ comprende la consulenza giuridica, avente quale scopo quello di aiutare i cittadini nella propria difesa davanti alle autorità amministrative. Il Sig. RI 1 si occupa segnatamente di vertenze __________. L’assicurato è stato socio fondatore di __________ che essendo un’__________ non mira al conseguimento di utili. Il Sig. RI 1 svolge questa attività in seno all’associazione dal 2010 fermo restando che il medesimo ruolo era da lui ricoperto dal 2004 nel contesto del __________. L’avvocato precisava inoltre che il Sig. RI 1 ha sempre prestato la sua attività a tempo parziale anche quando aveva un’attività principale a tempo pieno. La sua attività presso __________ occupa unicamente il suo tempo libero ed ammonta al massimo a 4 ore alla settimana senza che egli percepisca alcun importo.

Con scritto del 16 luglio 2014 la Sezione comunicava che non poteva non applicare il calcolo del guadagno intermedio per l’attività svolta dal Sig RI 1 presso la __________ anche sulla base del verbale di audizione della Sig.ra __________, ex dipendente dell’associazione stessa. Infatti la Sig.ra __________ dichiarava che nei primi mesi di assunzione, il Sig. RI 1 era presente quotidianamente dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Dopo qualche mese la presenza dell’assicurato era molto irregolare, mediamente 3 giorni alla settimana al mattino o al pomeriggio oppure tutto il giorno più o meno dalle 10.00 alle 16.00 e talvolta fino alle 18.00 come affermato dal Sig. RI 1.

Il rappresentante legale si riconfermava invece su quanto esposto a più riprese in merito all’inapplicabilità delle norme sul guadagno intermedio, ribadendo che l’attività non ha mai avuto alcun scopo di lucro e non possono essere ricondotte ad un’attività commerciale in quanto svolta a titolo gratuito compatibile con quella professione.

Secondo le disposizioni di legge in particolare l’art. 24 cpv. 3 della LADI, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Secondo la marginale B134 della Circolare ID emanata dalla SECO se il salario versato per l’attività espletata a titolo di guadagno intermedio non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve adeguarlo al salario in uso per l’attività interessata.

Ne deriva quindi che l’attività svolta dall’assicurato presso __________ deve essere computata, nel calcolo del guadagno intermedio, tenendo in considerazione l’aliquota usuale per la professione ed il luogo di lavoro.

È quindi corretto che la Sezione abbia applicato la disposizione di legge e conteggiato un salario ipotetico scaturito dal salario percepito per la simile attività svolta presso il __________.

Ne consegue quindi che quanto statuito dalla __________ è corretto e che quindi viene respinta l’opposizione presentata dal rappresentante legale dell’assicurato.” (cfr. doc. C inc. 38.2015.65)”

 

                               1.3.   In data 29 settembre 2015 RI 1, rappresentato dallo RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA contro le decisioni su opposizione del 28 e del 31 agosto 2015, chiedendo, in via principale, l’annullamento delle summenzionate decisioni e che al medesimo venga accordata la piena indennità di disoccupazione dal 4 novembre 2013. In via subordinata, egli ha postulato il rinvio degli atti alla Cassa per una nuova decisione che riconosca al ricorrente una piena indennità di disoccupazione (cfr. doc. I inc. 38.2015.64 = doc. I inc. 38.2015.65).

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali il ricorrente ha fatto valere che la Cassa ha apportato una diminuzione pari al 70% dell’ammontare del guadagno assicurato senza alcuna motivazione concreta, senza nessun documento probatorio oggettivo e senza basarsi su nessuna norma giuridica in concreto applicabile, basandosi unicamente sulla direttiva della SECO, che per costante prassi non hanno alcun valore giuridico vincolante.

                                         L’insorgente ha precisato di non aver avuto alcun potere decisionale all’interno di __________, in quanto l’ultima parola spettava sempre al consiglio di amministrazione. Egli ritiene quindi che la sua posizione non possa essere equiparata a quella di un datore di lavoro.

                                         Il ricorrente ha contestato il riconoscimento da parte della Cassa di un guadagno intermedio relativo all’attività svolta per l’__________. Al riguardo egli ha evidenziato che da sempre, anche quando aveva un’occupazione a tempo pieno, svolgeva l’attività per l’__________ nel proprio tempo libero senza percepire un salario e che __________ non ha mai avuto, salvo un’eccezione, personale stipendiato.

                                         L’insorgente ha precisato di aver addirittura pagato l’affitto del primo anno relativo agli uffici di __________ a comprova del fatto che __________ non può essere oggettivamente definita una realtà commerciale, tantomeno lucrativa.

                                         Il medesimo ha infine osservato che la sua attività presso __________ era differente rispetto a quella che esercitava per __________. Presso il __________ disponeva di un contratto in cui erano previsti determinati compiti, nonché un certo numero di ore settimanali e i suoi orari erano definiti, mentre presso __________ svolgeva un’attività di militanza e vi aveva investito del denaro per farla proseguire (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   Nelle proprie risposte di causa del 21 e del 22 ottobre 2015, la Cassa ha postulato le reiezione delle impugnative inoltrate contro le decisioni su opposizione del 28 agosto 2015, rispettivamente del 31 agosto 2015, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 38.2015.64; doc. III inc. 38.2016.65).

 

                               1.5.   Nella replica del 18 novembre 2015, relativa sia alla vertenza 38.2015.64 che alla causa 38.2015.65, l’insorgente ha segnatamente osservato, da un lato, che confrontando i diversi importi bonificati sulla relazione bancaria sua, della moglie e dell’__________ gli stipendi da lui percepiti da __________ corrispondono a una somma maggiore rispetto a quella considerata dalla Cassa di fr. 1'574.65.

                                         Dall’altro, che tutti i dipendenti di __________ svolgono le rispettive attività a titolo gratuito, che la società chiude regolarmente in deficit e presenta diversi attestati di carenza beni e che il medesimo compie sforzi a favore dell’__________, in particolare sotto forma di prestiti (cfr. doc. VII inc. 38.2015.64=doc. VII inc. 38.2015.65).

 

                               1.6.   Con la duplica del 14 dicembre 2015, relativa all’incarto 38.2015.64, la Cassa ha in particolare evidenziato che a più riprese sono stati chiesti all’insorgente i documenti attestanti la ricezione effettiva dei salari sul suo conto corrente bancario e che gli importi indicati nella tabella allegata alla risposta di causa corrispondono esattamente a quanto l’assicurato è riuscito a produrre a giustificazione degli stipendi ricevuti da novembre 2012 a ottobre 2013 (cfr. doc. XI inc. 38.2015.64).

 

                               1.7.   Con ulteriore duplica del 14 dicembre 2015, concernente l’incarto 38.2015.65, la parte resistente ha ribadito, da un lato, che il contenzioso relativo all’ordine di restituzione per i mesi da novembre 2013 a febbraio 2014 risale al fatto che a seguito della modifica del guadagno assicurato il ricorrente, svolgendo, in tale periodo, l’attività presso il __________, conseguiva un guadagno intermedio superiore rispetto quanto poteva percepire dall’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Dall’altro, che l’attività effettuata successivamente presso __________ comportava lo svolgimento di funzioni, che anche nel caso in cui l’assicurato non ricevesse uno stipendio, devono essere computate nel calcolo del guadagno intermedio in conformità all’art. 24 cpv. 3 LADI (cfr. doc. XI inc. 38.2015.65).

 

                               1.8.   Le dupliche del 14 dicembre 2015 sono state trasmesse alla parte ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XII inc. 38.2015.64; doc. XII inc. 38.2015.64).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

                                         Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dal medesimo insorgente sono diretti contro due decisioni su opposizione che concernono fatti, perlomeno parzialmente di ugual natura e sono state emesse entrambe dalla Cassa, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali 38.2015.64 e 38.2015.65 sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è, innanzitutto, l’importo del guadagno assicurato a partire dal 4 novembre 2013.

                                         Il TCA deve inoltre verificare, in primo luogo, se rettamente o meno la Cassa ha chiesto al ricorrente di restituire l’importo di fr. 8'676.10.- per indebite prestazioni di disoccupazione percepite nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 tenuto conto del guadagno assicurato ridotto e del guadagno intermedio percepito in relazione all’attività presso il __________.

                                         In secondo luogo, questa Corte deve chinarsi sulla questione di sapere se la Cassa ha a ragione oppure no negato all’insorgente il diritto alle indennità di disoccupazione a partire da marzo 2014, considerando la riduzione del guadagno assicurato e il computo del guadagno intermedio per l’attività svolta presso l’__________.

 

                               2.3.   Il ricorrente ha innanzitutto contestato le decisioni su opposizione del 28 e 31 agosto 2015 emesse dalla Cassa per motivi d’ordine formale.

 

                                         Una lesione del diritto di essere sentito è stata fatta valere implicitamente, sostenendo che la Cassa avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi nelle decisioni citate con le censure da lui proposte (cfr. doc. I p.5).

 

                                         Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

 

                                         Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 28 agosto 2015 e della decisione su opposizione del 30 agosto 2015 impugnate, atteso che da queste ultime emerge chiaramente il motivo per cui la Cassa ha modificato il guadagno assicurato in fr. 1'565.- retroattivamente all’inizio del termine quadro del 4 novembre 2014 e ha preteso la restituzione di fr. 8'676.10.-  corrispondenti alle prestazioni indebitamente percepite durante il periodo novembre 2013 febbraio 2014 (cfr. doc. I).

 

                                         Del resto l’insorgente, patrocinato dallo RA 1, ha potuto rendersi conto, in particolare, della portata delle decisioni su opposizione emesse nei suoi confronti, visto che le ha impugnate dinanzi a questo Tribunale.

 

                                         La censura sollevata dal ricorrente non risulta, dunque, fondata.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

 

                                         In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

                                         Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

                                         Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

 

                                         Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

                                         L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

 

                               2.5.   In virtù della legge e della giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002.

 

                                         In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

 

                                         Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha deciso che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

                                         Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

 

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_743/2008 del 9 febbraio 2009, pubblicata in SVR 2009 ALV Nr. 8 pag. 27, ha poi stabilito che nel caso in cui il lavoratore rinunci temporaneamente al pagamento del salario concordato con lo scopo di sostenere la ditta di recente fondata dal suo datore di lavoro e che, nel prosieguo, in ragione dell’insolvenza della ditta, non riesce a incassare il salario, quest’ultimo non può essere preso in considerazione per fissare il guadagno assicurato.

 

                                         Il Tribunale federale, con giudizio 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011, si è chinato sulla questione dell’entità del guadagno assicurato (fissato dalla Cassa in fr. 4'134.-- e contestato dall’assicurato che ha chiesto di considerare a tale titolo un importo di fr. 8'900.--) di una persona che si è iscritta in disoccupazione il 26 aprile 2006 dopo che il 10 aprile 2006, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, è stato disdetto il rapporto di lavoro che la legava dal settembre 2004 alla SA di cui era socio gerente e da cui non riceveva lo stipendio da settembre 2005.

                                         L’Alta Corte ha deciso che, siccome non si trattava di un rapporto d’impiego di lunga durata e l’assicurato rivestiva in seno alla società una posizione che gli permetteva di influenzare in modo determinante le decisioni del datore di lavoro, andava tenuto conto ai fini del calcolo del guadagno assicurato dello stipendio effettivamente pagato.

 

                                         Nel giudizio appena menzionato il TF ha fatto riferimento a una sentenza C 14/94 del 31 maggio 1994, concernente l’entità del guadagno assicurato di un’assicurata, dal 1986 alle dipendenze di una società, che il 20 settembre 1991, dopo che dal giugno 1991 non riceveva più il salario, è stata licenziata senza termine di disdetta a seguito del fallimento della ditta e che il 23 settembre 1991 si è annunciata al collocamento rivendicando delle indennità di disoccupazione.

                                         Il guadagno assicurato della persona in questione che beneficiava di un rapporto di lavoro di lunga durata e non era socia o membro di un organo dirigente della ditta è stato stabilito tenendo in considerazione il salario convenuto contrattualmente.

 

                                         La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il 18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).

                                         L’assicurato, in effetti, per sua stessa ammissione non ha percepito alcun salario per i mesi da febbraio a maggio 2012.

                                         Inoltre il TCA ha ritenuto che la questione di sapere se i salari del 2011 e lo stipendio per il mese di gennaio 2012 siano stati effettivamente versati all'interessato poteva rimanere irrisolta.

                                         Decisivo essendo il fatto che gli stessi, come riconosciuto dall'insorgente, erano stati interamente e direttamente immessi nella società, vista la difficile situazione finanziaria di quest'ultima, poi fallita nell'agosto 2012.

                                         Tale modo di procedere dell'insorgente risultava analogo, dal profilo della finalità e del risultato, al comportamento di un assicurato che per sostenere la ditta del suo datore di lavoro rinuncia, anche solo temporaneamente, al salario che in seguito non riesce più a incassare a causa dell'insolvenza della società.

                                         Questa Corte cantonale ha, quindi, considerato che doveva essere fatta astrazione da un eventuale effettivo incasso dei salari reinvestiti direttamente nella società.

                                         In concreto, poi, il TCA ha applicato il principio secondo il quale il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI è determinato in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo e non l'eccezione prevista dalla giurisprudenza, ritenuto che non poteva essere escluso un rischio di abuso.

                                         Determinante era la circostanza che l'interessato quale socio e gerente con firma individuale fino al luglio 2012 poteva influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro. Il suo ruolo in seno alla società implicava l'assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato sull'assicurazione disoccupazione la cui finalità era quella di garantire un'adeguata compensazione della perdita di guadagno ai salariati. Il fatto di avere reinvestito i redditi salariali direttamente nella società confermava, del resto, il potere decisionale dell'insorgente all'interno della stessa.      

                                         Di conseguenza secondo questo Tribunale il guadagno assicurato del ricorrente per il periodo febbraio-maggio 2012, in cui non aveva ricevuto alcuna remunerazione, era pari a fr. 0.--, mentre per i mesi precedenti non risultava determinabile in modo sufficientemente attendibile, siccome, anche nel caso in cui l’assicurato abbia utilizzato i salari pure per se stesso e per i propri bisogni, sarebbe comunque impossibile stabilire l’ammontare esatto della remunerazione che, nel caso di corresponsione effettiva, è rimasto a sua disposizione.

                                         In simili condizioni, il TCA ha deciso che a ragione l'amministrazione aveva negato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni LADI.

                                         Il TF ha stabilito che l’accertamento di questa Corte, secondo cui nel periodo in questione precedente l'annuncio in disoccupazione non è stato versato alcun salario, non risultava essere stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto, né si fondava su una valutazione arbitraria o comunque incompleta delle prove. L’Alta Corte, al riguardo, ha evidenziato che non bisognava in sostanza dimenticare che il ricorrente, pur detenendo una quota del solo 5%, aveva sempre gestito la società da solo.

 

                                         Infine giova rilevare che questa Corte, con sentenza 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, pronunciandosi in relazione al caso di una socia e gerente di una Sagl con diritto di firma individuale dalla fondazione della società nel 1988 e in possesso di una quota sociale di fr. 19’000.– (su un totale di fr. 20’000.–) che, dal 1988 al 31 marzo 2010, è pure stata alle dipendenze – senza percepire salario negli anni 2009/2010 – della Sagl, poi radiata d’ufficio nell’agosto 2010 a seguito di fallimento sospeso per mancanza di attivo, e nel mese di agosto 2010 si è iscritta in disoccupazione, ha deciso che a ragione la Cassa le aveva negato il diritto a indennità di disoccupazione, ritenuto che il suo guadagno assicurato per gli anni 2009/2010, non avendo la stessa percepito alcun salario, era pari a fr. 0.--.

                                         Il TCA ha motivato il proprio giudizio, rilevando che in quel caso di specie era applicabile il principio generale secondo cui determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Non entrava, invece, in linea di conto l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, che prevede di prendere come riferimento il salario concordato, ma soltanto allorché un abuso (nel senso di un accordo in merito a salari fittizi) può essere escluso. Infatti, in quella specifica evenienza un rischio di abuso, già dal profilo oggettivo, non poteva essere negato, in quanto quale socia e gerente della Sagl la ricorrente poteva influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro. Il suo ruolo in seno alla società implicava l’assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato sull’assicurazione contro la disoccupazione. L’asserzione della ricorrente secondo cui, per una sua precisa scelta, avrebbe girato gli stipendi spettantile ai collaboratori occupati della società a causa della carenza di liquidità della ditta per salvaguardare posti di lavoro e sperando in una ripresa non le è stata di alcun ausilio: tale dichiarazione ha confermato, al contrario, il suo potere decisionale all’interno della Sagl e perciò il fatto che la stessa si fosse addossata un rischio imprenditoriale che non andava posto a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 è stato presidente con firma individuale di __________ dal gennaio 2004 all’aprile 2009 ed amministratore unico con firma individuale dall’aprile 2009 al 28 luglio 2011 (cfr. doc. F; G inc. 38.2015.64; estratto RC della __________ = doc. 107 inc. 38.2015.64).

 

                                         Il 28 luglio 2011 è stato iscritto a RC quale amministratore unico suo figlio __________. __________ è stata ripresa nel 2004 per scopi di ordine sindacale, di collocamento e di formazione professionale ed è rimasta inattiva fino al 2011. Il 27 luglio 2011 è stato modificato lo scopo societario della __________ introducendo anche la possibilità di gestire, amministrare, locare e condurre esercizi pubblici, in particolare nel settore ristorativo e alberghiero, come anche di gestire apparthotel e garni (cfr. estratto RC = doc. 107 inc. 38.2015.64; doc. 29 pag. 2 inc. 38.2015.65). La SA è diventata così gestore dal maggio 2011 dell’Hotel __________ di __________ e poi della __________ di __________ (cfr. doc. F; G inc. 38.2015.64).

 

                                         Il ricorrente ha lavorato come capo cucina con mansioni di direttore presso l’Hotel __________ di __________ a tempo pieno dal 1 agosto 2011 al 31 ottobre 2011 e dal 15 giugno 2012 al 30 settembre 2012, al 60% dal 22 dicembre 2012 al 15 aprile 2013 con un salario concordato di fr.3'900 lordi (cfr. doc. 16; 17; 61; 65 inc. 38.2015.64). Dal 1° ottobre 2012 al 15 ottobre 2012 egli ha lavorato come gerente per la __________ di __________ (cfr. doc. 51; 52; 53; 54 inc. 38.2015.65).

 

                                         Da quanto sopra esposto si evince che l’attività lavorativa del ricorrente presso l’Hotel __________ di __________ al 60% è cessata il 15 aprile 2013.

 

                                         La società __________ è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 12 giugno 2013 (cfr. estratto RC = doc. 107 inc. 38.2015.64; doc. F; G inc. 38.2015.64).

                                         La procedura di fallimento è, poi, stata sospesa per mancanza di attivo il 6 agosto 2013.

                                         Nel mese di novembre 2013 la SA è stata radiata d’ufficio in applicazione dell’art. 159 cpv.5 lett. a ORC (cfr. estratto RC = doc. 107 inc. 38.2015.64).

 

                                         Dal 1° giugno 2013 l’insorgente è stato assunto dal __________, fondato nel 2010 (cfr. doc. 28 pag. 4 inc. 38.2015.65), in qualità di consulente giuridico a tempo parziale (50%), con un salario lordo di fr. 1'700 mensili e il diritto alla tredicesima mensilità (cfr. doc H inc. 38.2015.64). Il __________ ha la propria sede a __________ presso l’__________, fondata dal ricorrente nel 2010 in cui il medesimo svolge la funzione di segretario (cfr. doc. 28 pag. 3 inc. 38.2015.65).

 

                                         RI 1 si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2013, ricercando un impiego a tempo pieno e chiedendo l’apertura di un quarto termine quadro per la riscossione delle prestazioni di disoccupazione (cfr. doc. 2 inc. 38.2015.65; doc. B; 114 inc. 38.2015.64).

 

                                         Con decisione del 30 aprile 2014 la Sezione del lavoro ha dichiarato il ricorrente idoneo al collocamento e ha invitato la Cassa a verificare il calcolo del guadagno assicurato in merito all’eventuale posizione dell’assicurato, paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. 26 inc. 38.2015.65).

                                     

                                         Il 31 luglio 2014 la Cassa ha stabilito che il guadagno assicurato del ricorrente era di fr. 1'565.- a partire dal 4 novembre 2013, considerando le entrate percepite in relazione all’attività lavorativa presso il __________ (nei 5 mesi precedenti l’annuncio in disoccupazione) e quelle comprovate per l’occupazione presso __________ conclusasi nell’aprile 2013 (doc. 130 inc. 38.2015.64).

                                        

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 agosto 2015 (cfr. doc. B inc. 38.2015.64: consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito all’entità del guadagno assicurato in relazione all’iscrizione in disoccupazione del ricorrente dal novembre 2013, questa Corte ribadisce, dapprima, che ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 OADI il periodo di calcolo per il guadagno assicurato corrisponde agli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

                                         Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

                                         Inoltre il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione (art. 37 cpv. 3 OADI; STF C 155/06 del 3 agosto 2007 consid. 3.1.).

 

                                         In concreto i periodi di calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono rispettivamente dal 1° maggio 2013 al 31 ottobre 2013 e dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2013.

 

                                         La Cassa, ai fini del calcolo del guadagno assicurato, ha tenuto conto degli stipendi relativi agli ultimi sei mesi, ossia quelli percepiti da __________ nel periodo giugno (quando ha iniziato l’attività presso __________) - 3 novembre 2013 di fr. 1'700.-- mensili per tredici mensilità, pari a fr. 1'841.65 al mese da giugno a ottobre 2013, oltre a fr. 184.15 per i giorni dall’1 al 3 novembre 2013, per complessivi fr. 9'392.40. Effettuando una media su sei mesi l’importo del guadagno assicurato è stato fissato in fr. 1'565 (cfr. doc. XI; 131 inc. 38.2015.64).

                                         La parte resistente ha indicato che la media su dodici mesi nel caso di specie forniva una somma inferiore, visto che il ricorrente nel periodo novembre 2012- aprile 2013 in cui era impiegato presso l’__________ ha comprovato unicamente di aver ricevuto a titolo di salario l’importo di fr. 1'574.65.- (cfr. doc. B, doc. III; VII inc. 38.2015.64).

 

                                         Il ricorrente sostiene di aver percepito dalla __________ una somma maggiore di quella considerata dalla Cassa (cfr. doc. VII p.to 9). Egli ha indicato che tra il 17 gennaio e il 2 aprile 2013 avrebbe ricevuto, per bonifico e/o in contanti, fr. 8'000 (cfr. doc. L inc. 38.2015.64). Il salario dichiarato concordato con la __________ per il periodo in cui ha lavorato per il __________ fino all’aprile 2013 ammonta a fr. 3'900 lordi (cfr. consid. 2.6.; doc. 65 inc. 38.2015.64).

 

                                         Tuttavia dalle carte processuali non risultano comprovate somme corrispondenti a salari effettivamente versati dalla __________ più elevate rispetto a quanto conteggiato dalla Cassa.

                                         Dall’estratto del conto intestato all’insorgente presso la __________ si evince che nel lasso di tempo di 12 mesi - 1° novembre 2012-31 ottobre 2013 - determinante (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI) a favore del ricorrente sono stati effettuati da parte della __________ soltanto due bonifici a titolo di acconto salario, più specificatamente il 26 febbraio 2013 per il mese di dicembre 2012 di fr. 574.65 e il 28 febbraio 2013 per il mese di gennaio 2013 di fr. 1'000 (cfr. doc. L), per complessivi fr. 1'574.65.

                                         Il 17 gennaio 2013 la __________ ha sì versato all’insorgente la somma di fr. 2'000, tuttavia è stato precisato che si trattava del “Pagamento di parte del prestito Denaro anticipato RI 1 Vedi libro cassa” (cfr. doc. L).

                                         Inoltre per quanto attiene ai versamenti in contanti da parte del ricorrente medesimo di gennaio (fr. 1'300), di febbraio (fr. 1'000), di marzo (fr. 2'490) e di aprile 2013 (fr. 500), è vero che il medesimo ha indicato a mano nel relativo foglio “Dettagli contabili” acconti salari pagati cash e riversati (cfr. doc. L).

                                         E’ altrettanto vero però, in primo luogo, che non risulta giustificato da validi motivi il fatto che la SA delle volte abbia bonificato direttamente le somme dovute sul conto bancario del ricorrente e delle altre volte avrebbe versato lo stipendio in contanti.

                                         Ciò risulta a più forte ragione senza una valida spiegazione se si pone mente, da un lato, alla circostanza che il figlio del ricorrente davanti alla Sezione del lavoro nel maggio 2014 ha dichiarato che la __________ versava i salari per il tramite della __________ (cfr. doc. 29 inc. 38.2015.65).

                                         Dall’altro, al fatto che nel mese di febbraio 2013 fr. 1'000 sarebbero stati bonificati sul conto dal datore di lavoro e fr. 1'000 versati cash.

                                         In secondo luogo, non va dimenticato che l’insorgente era anche creditore nei confronti della SA alla quale avrebbe anticipato del denaro restituito parzialmente nel gennaio 2013 (cfr. doc. L). Pertanto in ogni caso non si potrebbe sapere se le somme consegnate in contanti si riferiscono agli stipendi o al rimborso del prestito.

 

                                         Al riguardo cfr. STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288.

 

                                         In simili condizioni, l’importo complessivo comprovato quale salario versato da __________ nel periodo determinante di dodici mesi ammonta a fr. 1'574.65, come peraltro stabilito dalla Cassa.

 

                                         Questa Corte non ignora che il ricorrente ha invocato l’applicazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 secondo cui la prova del versamento del salario costituisce semplicemente un indizio importante dell’esercizio di un’attività salariata.

                                         Tuttavia in concreto questa giurisprudenza non torna applicabile, poiché la stessa concerne l’adempimento del periodo di contribuzione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI

                                         E’ dal profilo del periodo di contribuzione che la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.

 

                                         In proposito giova evidenziare che in una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

                                         Cfr. pure STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, già citata sopra, e STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.

 

                                         Il TCA ritiene che nel caso di specie torni applicabile il principio generale secondo cui determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Deve, invece, essere esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia prendere come riferimento il salario concordato.

 

                                         In effetti, come visto (cfr. consid. 2.5.), tale eccezione si applica soltanto allorché un abuso, nel senso di un accordo in merito a salari fittizi, può essere escluso.

 

                                         Tale ipotesi, come verrà meglio esposto al considerando seguente, non si verifica in concreto.

 

                               2.8.   Nel caso di specie il TCA rileva, dapprima, che il rapporto di impiego con la __________, rimasta inattiva fino al 2011 (cfr. consid. 2.6.; doc. 28 pag. 2 inc. 38.2015.64), ha avuto inizio nell’agosto 2011 ed è terminato nell’aprile 2013. Non è stato un rapporto di lavoro continuativo ma sono stati conclusi diversi contratti di impiego con dei periodi di interruzione (cfr. consid. 2.6.).

                                         Ne discende che in concreto non si è confrontati con un rapporto d’impiego di lunga durata (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Inoltre nel caso di specie decisiva è la circostanza che il ricorrente in seno alla __________ ha ricoperto il ruolo di presidente con firma individuale dal 2004 ad aprile 2009 e di amministratore unico fino al 27 luglio 2011, una posizione quindi analoga a quella di un datore di lavoro.

                                         E’ vero che dal 28 luglio 2011 l’insorgente non era più iscritto a RC, ma in ogni caso nella sua stessa carica è subentrato suo figlio (cfr. estratto RC). Quest’ultimo, nato il __________ 1990, nel settembre 2011 ha iniziato gli studi accademici presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di __________. In occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro nel maggio 2014 egli ha dichiarato di essere al terzo anno di studio e di soggiornare in settimana a __________ (__________) dove condivide l’abitazione con altri due studenti (cfr. doc. 29 pag. 2 inc. 38.2015.65).

 

                                         Dal verbale dell’audizione del figlio del ricorrente del 9 maggio 2014 è poi emerso segnatamente quanto segue:

 

" (…) il 28.07/03.08.2011 sono stato nominato Amministratore unico con firma individuale fino al 28.02/05.03.2013 ma tuttavia:

 

in data 07 luglio 2012 ho inoltrato al Consiglio d’amministrazione della __________ le mie dimissioni quale presidente. Dimissioni controfirmate per ricezione da mio padre.

(cfr. documenti agli atti)

I motivi delle mie dimissioni, oltre a quanto indicato sulla lettera 07.07.2012, erano anche dovuti all’andamento precario della società in ambito finanziario tanto che ho preferito esonerarmi da questa responsabilità non avendo la capacità di affrontare una situazione tale.

(…)

Il passaggio di amministrazione tra mio padre ed il sottoscritto è stato dettato dal fatto che in passato mio padre era già stato oggetto di una conduzione fallimentare (__________) e quindi per evitare eventuali ricadute si è preferito affidare alla mia persona l’amministrazione della __________ in ragione del nuovo scopo societario e quindi l’assunzione dell’Hotel __________ e poi della __________.

 

Inoltre, in considerazione che mio padre è una persona più emotiva di me, abbiamo concordato che decisioni importanti (p.es. assunzione di personale) per la conduzione della __________ dovevano essere del sottoscritto.

 

Oltre a ciò, alfine di evitare conflitti d’interessi con la nuova funzione di mio padre quale direttore e capo cucina dell’esercizio pubblico, si è preferito che assumessi personalmente la funzione di amministratore e quindi gestore della società.

(…)

Di regola ero presente due volte al mese presso la struttura dell’__________ e la __________ per prendere visione dell’andamento o per assumere decisioni. Ero costantemente informato da mio padre e dai dipendenti (__________e __________) sull’andamento degli affari.

 

Al di fuori dei contratti che concernevano mio padre, per tutte le altre questioni prendevo le mie decisioni ma davo di volta in volta la procura  verbale a mio padre per la firma.

 

In sostanza mio padre si occupava della conduzione operativa dell’albergo.(…)”(Doc. 29 inc. 38.2015.65)

 

                                         Stante quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’assicurato non abbia lasciato definitivamente la __________ alla fine di luglio 2011, quando è stata radiata la sua iscrizione a RC, bensì abbia continuato a rivestire un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro e a influenzarne in modo significativo le decisioni anche in seguito.

 

                                         Al riguardo è utile rilevare che in una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

 

                                         Ne discende che nella presente vertenza un rischio di abuso, già dal profilo oggettivo (cfr. consid. 2.3.; DTF 128 V 189 consid. 3b; C 9/02 del 19 novembre 2002 consid. 1), non può essere escluso.

 

                                         Al riguardo va osservato che le indennità di disoccupazione, il cui importo dipende dall’entità del guadagno assicurato, non possono però essere utilizzate quale garanzia del rischio imprenditoriale (cfr. STF 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011 consid. 3.2; 3.3.; SVR 2009 ALV Nr. 8 pag. 27).

                                         Finalità dell’assicurazione contro la disoccupazione è quella di garantire un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio imprenditoriale (vedi al riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed., secondo cui chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente, il quale non è ancora stato concretizzato dal legislatore, cfr. STF 8C_311/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 4.4., pubblicata in DTF 138 V 50; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 seg. ,110 ).

 

                                         Pertanto, per determinare il guadagno assicurato di RI 1 relativo al periodo di calcolo in questione, deve essere fatto riferimento al salario effettivamente percepito nel periodo di calcolo in questione, e non a quello concordato.

                                     

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, appare chiaro che, siccome nei dodici mesi precedenti la disoccupazione, oltre ai salari ricevuti da __________ dal mese di giugno 2013 per complessivi fr. 9'392.40 (cfr. consid.2.7.), il ricorrente può far valere unicamente la somma di stipendi di fr. 1'574.65, per una media di fr. 914 al mese [(fr. 9'392.40 + fr. 1'574.65) : 12 mesi], gli è più favorevole, ai fini del calcolo del guadagno assicurato, tenere conto della media degli stipendi percepiti negli ultimi sei mesi (cfr. art. 37 cpv. 1 OADI), ossia da maggio al 3 novembre 2013, di fr. 1'565, come deciso dalla parte resistente.

 

                                         Il guadagno assicurato del ricorrente giusta l’art. 23 LADI, pertanto, è pari dal 4 novembre 2013 a fr. 1'565, come deciso dalla Cassa.

 

                               2.9.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

 

" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318, consid. 5).

 

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

 

                                         In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

 

                                         Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

 

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

 

                                         Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. inter alia SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

 

                                         Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.

 

                             2.11.   Come visto nei fatti, la Cassa ha chiesto a RI 1 di restituire l’importo di fr. 8'676.10 corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite da novembre 2013 a febbraio 2014, poiché lo stipendio di fr. 1'700 mensili percepito durante tale periodo - in cui era iscritto in disoccupazione - per la sua attività lavorativa dipendente quale consulente giuridico a tempo parziale (50%) presso il __________ risultava superiore al guadagno assicurato modificato in fr. 1'565 (cfr. doc. 51; C inc. 38.2015.65; consid. 1.2.).

 

                                         Per quanto attiene al principio della restituzione, il TCA ritiene utile evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti, è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto l’indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134, consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005, consid. 2.7.

 

                                         In concreto è incontestato che il ricorrente, nel periodo dal 1° novembre 2013 al 28 febbraio 2014, durante il quale è stato iscritto in disoccupazione, ha esercitato un’attività lucrativa al 50% presso il __________ di __________ (cfr. doc. I p.to 24).

 

Tale circostanza è, del resto, comprovata dal contratto di lavoro che il ricorrente ha sottoscritto con il __________ in data 31 marzo 2013, dal verbale di audizione presso la Sezione del lavoro del 18 febbraio 2014 e dai formulari IPA (“Indicazioni della persona assicurata”) relativi ai mesi di novembre 2013, dicembre 2013, gennaio 2014 e febbraio 2014 (cfr. doc. H; F; 5, 8, 10, 12 inc. 38.2015.65).

 

                                         In effetti, dal contratto sottoscritto dal ricorrente in data 31 marzo 2013 con il __________ si evince che l’assicurato è stato assunto a far tempo dal 1° giugno 2013 quale consulente giuridico con uno stipendio pari a fr. 1’700.- lordi e il diritto alla tredicesima mensilità (cfr. doc. H inc. 38.2015.65).

                                         Nei formulari IPA l’insorgente ha segnalato l’esercizio dell’attività presso il __________ per i mesi di novembre 2013, dicembre 2013, gennaio 2014 e febbraio 2014 (con l’osservazione che il contratto sarebbe terminato al 28 febbraio 2014) e indicando uno stipendio mensile di fr. 1'700.- lordi e il diritto alla tredicesima mensilità (cfr. doc. 5, 8, 10, 12 inc. 38.2015.65).

 

                                         Il reddito conseguito presso il __________ va computato, dal mese di novembre 2013, quale guadagno intermedio ai sensi dell’art. 24 LADI (cfr. consid. 2.10.).

 

                                         Ritenuto che il guadagno assicurato valido dal 4 novembre 2013 è stato rettamente modificato da fr. 5'157 a fr. 1'565 vista la posizione del ricorrente in seno alla __________ accertata a seguito dei dubbi sollevati dalla Sezione del lavoro nella decisione del 30 aprile 2014 relativa all’idoneità al collocamento del ricorrente dal 4 novembre 2013 (cfr. consid. 2.8.; 1.1.; doc. 114 inc. 38.2014.64), nella concreta evenienza sono adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni (de facto) mediante le quali sono state attribuite le indennità giornaliere di disoccupazione (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.9.).

 

                                         L’entità del guadagno assicurato di fr. 1'565, stabilito retroattivamente dal 4 novembre 2013 con la decisione del 31 luglio 2014 della Cassa e confermata dalla decisione su opposizione del 28 agosto 2015, che ha comportato che il reddito percepito dal ricorrente presso il __________ (fr. 1'700) fosse superiore al guadagno assicurato (fr. 1’565) costituisce in effetti un fatto nuovo che, qualora fosse stato a conoscenza dell’amministrazione dall’inizio della disoccupazione, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente.

 

                             2.12.   L’art. 25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

                                         I termini enunciati sono termini di perenzione (cfr DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3.).

 

                                         I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

 

Nel caso di specie, la Cassa ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti, da una parte, la decisione della Sezione del lavoro di idoneità al collocamento del ricorrente dal 4 novembre 2014 con cui la Cassa è stata resa attenta del fatto che la determinazione del guadagno assicurato e l’accertamento di un’eventuale posizione analoga a un datore di lavoro dell’insorgente in seno alla __________ non apparissero sufficientemente chiariti e le è stata trasmessa la documentazione raccolta fino a quel momento è del 30 aprile 2014 (cfr. doc. 114 inc. 38.2015.64).

Dall’altra, la decisione formale mediante la quale la Cassa ha preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepita è anch’essa stata emessa in data 31 luglio 2014 (cfr. doc. E inc. 38.2015.65=doc. 51 inc. 38.2015.65).

 

                                         Al riguardo cfr. STF 8C_459/2016 del 16 settembre 2016.

 

                             2.13.   Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

 

Nel caso di specie la Cassa ha calcolato l’importo chiesto in restituzione al ricorrente di fr. 8'676.10 per i mesi da novembre 2013 a febbraio 2014 tenendo conto, da una parte, della modifica del guadagno assicurato da fr. 5'157.- a fr. 1'565.-, dall’altra, del fatto che in questo periodo, oltre a percepire prestazioni di disoccupazione, l’insorgente ha svolto un’attività lucrativa presso il __________ percependo un salario di fr. 1'700 al mese (cfr. doc. 51; C inc. 38.2016.65).

 

                                         L’importo di fr. 8'676.10 corrisponde alla somma delle intere indennità di disoccupazione mensili percepite dall’insorgente da novembre 2013 a febbraio 2014 (fr. 1'415.45 per novembre 2013 + fr. 2'479.60 per dicembre 2013 + fr. 2'650 per gennaio 2014 + fr. 2'131.05 per febbraio 2014 (cfr. doc. 7; 52; C inc. 38.2015.65).

 

                                         Come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), secondo l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

 

                                         Siccome l’importo del guadagno assicurato di fr. 1'565 in concreto è risultato essere inferiore all’ammontare del guadagno intermedio di fr. 1'700 mensili (cfr. consid. 2.8.), a ragione la Cassa ha preteso il rimborso delle indennità di disoccupazione integrali versate al ricorrente da novembre 2013 a febbraio 2014 per complessivi fr. fr. 8'676.10.

 

                             2.14.   La Cassa ha infine negato al ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal marzo 2014 considerando, da un lato, un guadagno assicurato di fr. 1'565, dall’altro, l’attività svolta in qualità di segretario presso l’__________ (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         Va precisato che la parte resistente ha ritenuto che l’attività svolta presso l’__________, fondata dall’insorgente nel 2010 (cfr. consid. 2.6.), fosse simile a quella esercitata dal medesimo presso il sindacato SIB fino al febbraio 2014, per cui a titolo di guadagno intermedio per l’occupazione presso __________ ha conteggiato il medesimo compenso percepito dal __________ di fr. 1'700.- lordi mensili (cfr. doc 51; C inc. 38.2015.65).

 

                                         Il ricorrente ha contestato tale decisione adducendo di aver sempre lavorato per __________ nel tempo libero, a titolo gratuito e volontario anche quando era impiegato a tempo pieno. A questo proposito ha precisato che l’attività lo occupava per un massimo di quattro ore alla settimana.

                                         Inoltre egli ha sottolineato come le due attività, quella svolta per il __________ e quella per __________, non siano equiparabili, in quanto per il lavoro svolto presso il __________ disponeva di un contratto in cui erano definiti determinati compiti, mentre per __________ si è sempre trattato di un’attività di militanza, in cui ha investito denaro in maniera importante (avrebbe pagato per il primo anno di attività l’affitto degli uffici dove aveva sede __________) e che non rappresentava quindi per lui una fonte di guadagno quanto piuttosto di costi.

                                         L’insorgente ha infine rilevato come __________ non abbia mai avuto, tranne un’eccezione, personale stipendiato (cfr. doc. I).

 

                                         Il TCA ritiene utile avantutto ricordare che anche un’attività non rimunerativa può dover essere presa in considerazione a titolo di guadagno intermedio. In effetti, dal momento in cui esiste un contratto che implica dei diritti e dei doveri reciproci delle parti oppure se, conformemente alla presunzione posta dall’art. 320 cpv. 2 CO, un salario o una rimunerazione sono normalmente dovuti per il lavoro fornito alla luce di tutte le circostanze o degli usi professionali e locali, occorre tener conto dell’attività in questione a titolo di guadagno intermedio, nella misura del guadagno che il lavoratore avrebbe dovuto rivendicare al proprio datore di lavoro (cfr. STF C 107/05 del 18 luglio 2006 consid. 4.3 e riferimenti ivi menzionati; STCA 38.2011.26 del 10 ottobre 2011 consid. 2.6.).

 

                                         Per quanto attiene al caso di specie, in occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 18 febbraio 2014 l’insorgente ha dichiarato, che quando era attivo per la __________, ossia fino all’aprile 2013, durante il tempo libero riceveva la documentazione speditagli dalla segretaria di __________, __________, e si occupava delle pratiche da suo appartamento di __________ (cfr. consid. 2.6.), come pure che il lunedì e il martedì faceva le consulenze presso __________.

                                         Egli ha pure specificato che avrebbe continuato “sempre e comunque” ad occuparsi delle pratiche di __________, a meno che le stesse non fossero in concorrenza con l’attività che avrebbe iniziato presso __________ nel maggio 2014 all’80 o 100% (cfr. doc. 28 inc. 38.2016.65).

 

                                         Dal verbale di audizione davanti alla Sezione del lavoro del 28 agosto 2013 di __________ - che ha lavorato per l’__________ quale apprendista di commercio dal settembre 2010 al maggio 2013 quando è stata licenziata in tronco - emerge, poi, che:

 

" (…)

Nei primi mesi della mia assunzione presso la __________ (da settembre 2010), il signor RI 1 era presente quotidianamente dalle ore 10:00 alle ore 16:00 alfine di insegnarmi il lavoro da svolgere.

Dopo qualche mese, la presenza del signor RI 1 era molto irregolare, mediamente 3 giorni alla settimana, al mattino al pomeriggio oppure tutto il giorno po’ o meno dalle ore 10:00 alle ore 16:00 anche se lui affermava ogni tanto di essere rimasto in ufficio fino alle ore 18:00.

Preciso all’inizio del mio impiego (da settembre 2010) anch’io ero irregolare sul posto di lavoro poiché frequentavo il __________ a __________, così come quando ho frequentato il __________ a __________ e pertanto non posso esprimermi precisamente circa la presenza continua del sig. RI 1.

(…) è il signor RI 1 (padre) che di fatto è la persona responsabile e rappresentante della __________. Da lui giungono tutte le direttive, è lui che organizza, amministra e gestisce l’Ufficio e da lui dipendono tutti i dipendenti. RI 1 ha pure la responsabilità finanziaria dell’Ufficio. (…)” (Doc. 30 inc. 38.2015.65)

 

                                         Sia dall’audizione del ricorrente che da quella di __________ risulta che già prima dell’iscrizione in disoccupazione del novembre 2013 l’insorgente si occupava di __________ non solo per quattro ore alla settimana, bensì durante l’orario lavorativo e in misura del 50% circa.

                                         Inoltre non va dimenticato che dal dicembre 2012 al 15 aprile 2013, allorché ha terminato di lavorare per la __________, egli era attivo per quest’ultima società, lavorando presso l’__________ di __________ al 60% e dal mese di giugno 2013 è stato assunto dal __________ al 50% (cfr. consid. 2.6.).

                                         Ne discende che anche dal profilo del tempo il ricorrente poteva agevolmente svolgere la propria attività per __________ in misura circa del 50%.

 

                                         In simili condizioni, visto l’impegno profuso dall’insorgente a favore di __________, l’attività svolta per tale associazione, anche nel caso in cui fosse realmente stata svolta a titolo gratuito, deve essere assimilata a un rapporto di lavoro per il quale è dovuta una retribuzione.

 

                             2.15.   Ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 il guadagno accessorio non va tenuto conto ai fini della determinazione delle indennità compensative.

 

                                         Con il termine guadagno accessorio si intende ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.

                                         La nozione di accessorio riferita al guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che deriva da un’attività principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il guadagno principale, l’attività non è più accessoria, così come il relativo guadagno. E’ l’aumento considerevole del guadagno accessorio che deve essere considerato quale guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo dell’indennità di disoccupazione.

                                         Va considerato guadagno accessorio, in particolare, quello conseguito tramite un’attività che viene esercitata in aggiunta a un’occupazione a tempo pieno (cfr. STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_75/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 4; DTF 123 V 230 consid. 3c; Prassi LADI-ID in vigore da gennaio 2013, p.to C8).

 

                                         Nella presente evenienza, considerata l’ampiezza dell’attività per __________ già prima della disoccupazione rispetto a quella svolta per __________ fino all’aprile 2013 al 60% e a quella per __________ da giugno 2013 al 50%, non si è confrontati con un’attività accessoria, bensì con un’attività da computare quale guadagno intermedio (cfr. STF 8C_75/2015 del 14 gennaio 2016).

 

                                         Di conseguenza la Cassa, ritenuto che l’attività svolta per __________ debba essere assimilata a un rapporto di impiego soggetto a retribuzione (cfr. consid. 2.14.) e che non si tratti di un’occupazione accessoria, ha correttamente tenuto conto di tale attività quale guadagno intermedio ai fini della determinazione del diritto all’indennità di disoccupazione da mese di marzo 2014.

 

                             2.16.   La Cassa, quale guadagno intermedio per l’attività presso __________ per il periodo a far tempo dal mese di marzo 2014, ha computato la somma di fr. 1'700 al mese, corrispondente al salario percepito dal __________ per l’impiego al 50%, in quanto ha considerato le due attività analoghe (cfr. doc. C inc. 38.2015.65).

 

                                         Giusta l’art. 24 cpv. 3 LADI a titolo di guadagno intermedio va tenuto conto del guadagno ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo (cfr. consid. 2.10.; 2.13.).

                                         L’Alta Corte ha precisato che l’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998, n. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

                                         Con giudizio C 135/98 del 5 giugno 2001, pubblicato in DLA 2002 N. 13 pag. 108, il TF ha ribadito che le indennità compensative in caso di guadagno intermedio vanno calcolate in base al salario usuale per la professione e il luogo, anche se l’assicurato non consegue alcun guadagno o se realizza un guadagno minimo.

 

                                         L’ammontare di fr. 1'700 al mese conteggiato dalla Cassa non presta il fianco a critica alcuna se si pone mente al fatto che l’attività espletata dall’insorgente per l’__________ era effettivamente simile a quella effettuata per il __________, visto che entrambi svolgono compiti di ordine sindacale, come peraltro spiegato dal ricorrente stesso in sede di audizione davanti alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 28 inc. 38.2015.65).

                                         Inoltre è stato stabilito che il grado di occupazione presso __________ si aggirava intorno al 50%, analogamente al grado di impiego presso il __________ (cfr. doc. 74 inc. 38.2015.64).

                                         Giova, del resto, rilevare a titolo comparativo che la nostra Massima Istanza, con sentenza 8C_774/2008 del 3 aprile 2009, ha confermato il salario ipotetico di fr. 20/ora applicato a un “wine broker” la cui attività consisteva nel concludere e negoziare affari per il suo datore di lavoro, rilevando che tale funzione era assimilabile a un’occupazione svolta in seno al servizio esterno di un’impresa.

                                         Moltiplicando fr. 20 all’ora per 42 ore settimanali si ottiene l’importo di fr. 840.--, che considerato per 4 settimane (fr. 20 x 42 h x 4 settimane) corrisponde a fr. 3'360 (cfr. STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013), ossia fr. 1'680 a metà tempo.

 

                                         Visto che l’importo del guadagno assicurato di fr. 1'565 in concreto è inferiore all’ammontare del guadagno intermedio di fr. 1'700 mensili da considerare a far tempo dal marzo 2014 per l’attività per __________, a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di marzo 2014.

 

                             2.17.   In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare le decisioni su opposizione impugnate del 28 e del 31 agosto 2015.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Le cause 38.2015.64 e 38.2015.65 sono congiunte

 

                                   2.   I ricorsi sono respinti.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti