Raccomandata |
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 settembre 2015 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 16 marzo 2015 la Sezione del lavoro ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2015 non ritenendolo residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia (cfr. doc. 8 = doc. G).
1.2. Contro la decisione del 16 marzo 2015 RI 1, rappresentato dalla __________, ha interposto opposizione, datata 1° giugno 2015 e pervenuta alla Sezione del lavoro il 2 giugno 2015 (cfr. doc. 9 = doc. D).
1.3. L’amministrazione, dopo aver dato la possibilità all’interessato di formulare eventuali osservazioni in merito al ritardo con cui è stata presentata l’opposizione in questione (cfr. doc. 12; 13; 14; 17), il 17 settembre 2015 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ritenuto irricevibile l’opposizione del 1° giugno 2015, in quanto tardiva, rilevando quanto segue:
" (…)
3. Nel caso in esame, la decisione del 16 marzo 2015 è stata intimata all’assicurato con scritto raccomandato del medesimo giorno all’indirizzo conosciuto, segnatamente __________, comunicato dall’assicurato all’amministrazione con l’annuncio al collocamento ed in seguito confermato in occasione dell’audizione personale e della presentazione dell’opposizione in esame. La decisione in questione è stata intimata correttamente e ritirata dal destinatario il 4 maggio 2015.
Tenuto conto di quanto esposto ai punti 2.1. e 2.2., considerato che l’assicurato non ha informato l’autorità amministrativa di avere disposto un “fermo posta” e che doveva attendere l’emanazione di una decisione in merito al suo caso, si ritiene che il termine di trenta giorni per interporre opposizione, calcolate le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA), è iniziato a decorrere allo scadere dei sette giorni di giacenza alla posta, quindi martedì 24 marzo 2015 ed è venuto a scadere giovedì 7 maggio 2015.
Entro tale data, l’assicurato o il suo rappresentante avrebbero dovuto e potuto consegnare l’opposizione, quanto meno in forma cautelativa, alla Sezione del lavoro o a un Ufficio postale svizzero. Infatti, va constatato che l’assicurato ha ritirato la decisione contestata lunedì 4 maggio 2015, ossia prima dello scadere del termine per interporre opposizione (giovedì 7 maggio), ma ha impugnato la stessa solo lunedì 1° giugno 2015.
L’opposizione in parola appare dunque tardiva, siccome inoltrata successivamente al termine per interporla.
4. In concreto, l’assicurato non ha formulato un’esplicita richiesta di restituzione del termine (art. 41 LPGA) per la presentazione dell’opposizione. Ora, anche volendo considerare lo scritto del 2 luglio 2015 quale istanza in tale senso, la stessa andrebbe respinta.
In particolare, i motivi addotti dal rappresentante con scritti del 2 luglio e 11 agosto 2015 a giustificazione dell’inoltro tardivo dell’opposizione (mancato ricevimento dell’avviso di ritiro da parte della Posta, istituzione del fermoposta), per altro senza produrre alcuna prova a sostegno del preteso disservizio postale, non sono atti a giustificare il ritardo in questione.
In particolare, come indicato in precedenza, è l’assicurato stesso che preso disposizioni particolari per la gestione della propria posta, non ne ha informato l’amministrazione, ed in ogni caso è venuto in possesso della decisione contestata prima dello scadere del termine d’opposizione.
Di conseguenza, nel caso concreto non sono dati i presupposti per riconoscere l’esistenza di un impedimento non colposo, che permetta di ritenere giustificato l’inoltro tardivo dell’opposizione (…):” (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 17 settembre 2015 RI 1 ha inoltrato personalmente un tempestivo ricorso al TCA chiedendo il riconoscimento delle indennità di disoccupazione in Svizzera e facendo riferimento ai motivi esposti dalla __________ negli scritti del 1° giugno, 2 luglio e 11 agosto 2015 (cfr. doc. I).
1.5. In risposta la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa, richiamando e riconfermandosi integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte nella decisione su opposizione del 17 settembre 2015.
L’amministrazione ha, inoltre, precisato che, per quanto attiene agli argomenti riguardanti la procedura di merito, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto oggetto della presente vertenza è la questione della ricevibilità dell’opposizione presentata tardivamente (cfr. doc. III).
1.6. Il 19 novembre 2015 il ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V).
1.7. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta qui di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).
Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Per quanto concerne un invio raccomandato a un indirizzo in fermo posta (durata massima: un mese), la notifica si ritiene parimenti avvenuta al momento in cui esso è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo giorno del mese durante il quale esso è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 III 174 consid. 1a). Qualora tuttavia una parte con un procedimento in corso disponga un fermo posta all'insaputa dell'autorità, gli accordi tra lei e la posta non influiscono sulla notifica dell'atto giudiziario, che interviene al più tardi il settimo giorno di giacenza (cfr. RDAT I-2003 pag. 45 in basso). Il Tribunale federale si è domandato se ciò non debba valere anche nell'ipotesi in cui il fermo posta sia noto all'autorità, ma la parte debba aspettarsi la notifica dell'atto. Ha lasciato, però, il quesito irrisolto (DTF 127 III 175 in alto; STF 9C_576/2008 del 29 maggio 2009 consid. 1.2.; sentenza ICCA 11.2004.114 del 26 novembre 2007 consid. 5 ).
2.4. Nella presente vertenza la decisione del 16 marzo 2015 con la quale la Sezione del lavoro ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2015 è stata spedita all’insorgente per raccomandata il medesimo giorno dell’emanazione (cfr. doc. 8; 10).
Dal tracciamento dell’invio postale risulta che il 17 marzo 2015 l’Ufficio postale di destinazione, __________, ha posto in giacenza la raccomandata in questione (cfr. doc. 10).
La __________, che rappresentava l’assicurato in sede di opposizione, al riguardo, il 2 luglio 2015 ha affermato, senza tuttavia produrre prove adeguate, che il medesimo riceveva la sua corrispondenza utilizzando il “fermoposta” a seguito del cambiamento del luogo di lavoro (cfr. doc. C).
Secondo quanto previsto da La Posta gli invii fermoposta sono la soluzione ideale quando il destinatario di una lettera o di un pacco è in viaggio o non ha un indirizzo fisso. La Posta conserva per un mese gli invii fermoposta presso un qualsiasi ufficio postale designato. In caso di mancato ritiro entro questo periodo, l’invio viene rispedito al mittente. Oltre al nome del destinatario, l’indirizzo deve recare la dicitura “Fermoposta” o “Poste restante” nonché il numero postale di avviamento e l’ubicazione dell’ufficio postale selezionato. In caso di località di destinazione con più uffici postali, dopo la località occorre indicare il numero identificativo dell’ufficio postale desiderato (cfr. www.post.ch.it/commerciale/ricezione/stabilire-il-luogo-di-ricezione/invio-fermosposta).
Il conferimento alla Posta di un ordine di “Trattenere la corrispondenza”, invece, comporta la sospensione del recapito della corrispondenza all’indirizzo di domicilio. Il mittente non deve specificare alcuna particolare indicazione oltre al nominativo e all’indirizzo del destinatario.
La Posta trattiene gli invii per 26 settimane al massimo. Eccezioni: raccomandate, massimo due mesi; atti esecutivi e giudiziari, massimo sette giorni; pacchi, massimo otto settimane (cfr. www.post.ch.it/privato/ricezione/privato-trattenere-la-corrispondenza).
In concreto la decisione impugnata è stata ritirata dall'assicurato il 4 maggio 2015 (cfr. doc. 10).
Risulta, pertanto, che l’Ufficio postale di __________, prima del ritiro da parte dell’insorgente, ha tenuto in giacenza la missiva del 16 marzo 2015 per più di un mese e mezzo, ovvero per un lasso di tempo superiore ai 30 giorni massimi previsti in caso di fermo posta.
Inoltre, in ogni caso, la Sezione del lavoro quale destinatario ha indicato unicamente RI 1, __________ senza l’aggiunta “fermoposta” e l’indicazione dell’Ufficio postale selezionato (cfr. doc. 10). L’amministrazione, in proposito, ha asserito di non essere stata informata di alcuna disposizione particolare presa dal ricorrente in merito alla gestione della sua posta (cfr. doc. A).
In effetti in occasione dell’iscrizione al collocamento nel gennaio 2015 l’insorgente ha fornito, quale indirizzo, unicamente “__________” senza alcuna precisazione relativa a un eventuale fermo posta (che deve essere indicato ai mittenti al fine di essere specificato sugli invii unitamente all’Ufficio postale designato per il fermo posta; cfr. consid. 2.3.; doc. 2). Nemmeno durante l’audizione del 16 febbraio 2015 egli ha segnalato alcunché al riguardo (cfr. doc. 5).
Ne discende che l’assicurato non ha attuato un fermo posta - del resto non minimamente comprovato -, bensì ha piuttosto dato ordine alla Posta di trattenere la sua corrispondenza.
In simili condizioni, anche in questa occasione può restare insoluta la questione di sapere come si debba calcolare la data di intimazione nel caso di fermo posta (cfr. consid. 2.3.).
Come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale vale la notificazione fittizia dopo un termine di sette giorni di giacenza, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari.
Ammettere che l’ordine di trattenere la corrispondenza comporti una proroga della data di notifica di un invio raccomandato significherebbe, del resto, violare il principio della parità di trattamento (cfr. DTF 123 III 492; STCA 38.2001.77 del 5 ottobre 2001 consid. 2.2.).
Nel caso di specie l’assicurato ben doveva sapere che era in corso, in relazione alla sua domanda di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2015, una procedura di accertamento del diritto dopo che la Cassa di disoccupazione competente aveva sottoposto il suo caso alla Sezione del lavoro il 2 febbraio 2015 (cfr. doc. 3) e che il medesimo era stato sentito da quest’ultima in data 16 febbraio 2015 (cfr. doc. 4; 5).
L'assicurato doveva, quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari impedimenti.
La lettera raccomandata del 16 marzo 2015 può, pertanto, essere ritenuta notificata al destinatario l'ultimo dei sette giorni di giacenza iniziati a decorrere il 18 marzo 2015, ossia il 24 marzo 2015.
Il termine di 30 giorni per presentare l’opposizione ha quindi iniziato a decorrere il 25 marzo 2015 ed è scaduto, considerate le ferie giudiziarie pasquali (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.2.), giovedì 7 maggio 2015.
L’opposizione datata 1° giugno 2015 e pervenuta alla Sezione del lavoro il 2 giugno 2015 (cfr. doc. 9) si rivela, perciò, tardiva.
Peraltro irrilevante si rivela la circostanza fatta valere dal ricorrente secondo cui sarebbe venuto a sapere della decisione emessa il 16 marzo 2015 dalla Sezione del lavoro tramite la Cassa disoccupazione il 4 maggio 2015, quando in quella data si sarebbe recato presso gli uffici della stessa e avrebbe chiesto informazioni al riguardo (cfr. doc. C).
Infatti, indipendentemente dalla questione di sapere se realmente i fatti si siano svolti come indicato dall’assicurato, il quale nonostante la specifica richiesta da parte della Sezione del lavoro (cfr. doc. 14; 13; 17) non ha sostanziato le proprie allegazioni, l’insorgente, dovendo sapere della procedura pendente presso la Sezione del lavoro, in particolare ritenuto che il 16 febbraio 2015 era stato sentito da tale autorità (cfr. doc. 5), e considerato che la sua corrispondenza restava in giacenza presso l’Ufficio postale __________, avrebbe dovuto e potuto regolarmente, quindi ben prima del 4 maggio 2015, verificare presso la Posta se vi fossero lettere a lui indirizzate e non attendere per un periodo di oltre due mesi e mezzo dalla propria audizione presso la Sezione del lavoro per poi chiedere ragguagli alla Cassa.
2.5. Occorre ora esaminare se RI 1 può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Nel caso di specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 16 marzo 2015.
In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.
Il ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.
2.7. In simili condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 16 marzo 2015 tardivamente il 1° giugno 2015 da RI 1 è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
Di conseguenza a ragione la CO 1 non è entrata nel merito della vertenza e la decisione su opposizione del 17 settembre 2015 impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti