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Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 9 settembre 2015 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 ottobre 2012 RI 1 ha presentato alla Cassa __________ (qui di seguito: la Cassa) una domanda di indennità per insolvenza, dichiarando che il rapporto di lavoro con la ditta __________ di __________ era terminato in data 30 settembre 2012 (doc. 13).
Facendo seguito a tale richiesta, la Cassa gli ha quindi versato un totale di fr. 26'000.- quali indennità per insolvenza per il periodo compreso fra il 1° giugno 2012 e il 30 settembre 2012 (doc. 17).
Dopo essere venuta a conoscenza - a seguito dell’iscrizione in disoccupazione dell’interessato con richiesta di prestazioni a partire dal 1° febbraio 2013 (doc. 61) - del fatto che, in realtà, il rapporto di lavoro era rimasto in essere fino al 31 gennaio 2013, la Cassa, con decisione su opposizione dell’8 aprile 2013, ha chiesto la restituzione di fr. 26'000.-- a titolo di indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 - 30 settembre 2012 indebitamente percepite dall’assicurato (doc. 60).
Tale decisione su opposizione dell’amministrazione è stata ritenuta corretta da questo Tribunale con STCA 38.2013.31 del 18 settembre 2013 (doc. 73), a sua volta confermata dal Tribunale federale con STF 8C_760/2013 dell’8 novembre 2013, con la quale l’Alta Corte ha giudicato inammissibile il ricorso presentato contro il giudizio cantonale, facendo capo ad una motivazione del tutto identica a quella già esposta in prima istanza (doc. 78).
1.2. In data 14 marzo 2013 RI 1 ha chiesto il condono di quanto chiestogli in restituzione dall’amministrazione (doc. 48).
Egli ha poi ribadito la propria richiesta con scritto del 18 luglio 2014 (doc. 85).
Con decisione su opposizione del 9 settembre 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione del 18 settembre 2014 (doc. 94), con la quale ha respinto la domanda volta ad ottenere il condono dell'importo di fr. 26'000.-- (cfr. doc. A).
Sostanzialmente la Sezione del lavoro ha, a motivazione del proprio rifiuto, fatto valere che nel momento in cui ha rivendicato il diritto di ottenere delle indennità per insolvenza, l’assicurato ha indicato alla Cassa che il rapporto di lavoro era durato dal 1° febbraio 2012 al 30 settembre 2012, ben sapendo, tuttavia, che ciò non corrispondeva al vero, visto l’infortunio occorsogli.
La Sezione del lavoro ha quindi concluso che le informazioni inveritiere fornite dall’interessato alla Cassa costituissero una negligenza grave, tale da escludere il riconoscimento del requisito della buona fede (doc. A).
1.3. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto la concessione del condono alla luce della sua buona fede, ritenuto che al momento della richiesta delle indennità per insolvenza “ero sì in infortunio, ma con una causa gravante allo stesso lodevole Tribunale delle Assicurazioni”, motivo per il quale “in quel momento in assoluta buona fede mi ritenevo libero da ogni impegno contrattuale, in quanto tra l’altro la __________ si era già espressa nel merito ritenendo il caso chiuso” (doc. I).
1.4. La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.5. Con osservazioni del 16 novembre 2015, l’assicurato ha ribadito la propria buona fede, sottolineando come, in sede giudiziaria, nella causa in materia di prestazioni LAINF, sarebbe stato appurato che “il momento del licenziamento corrisponde a quanto da me dichiarato nel modulo dell’indennità per insolvenza”.
Pertanto, egli ha rilevato che “basandosi controparte esclusivamente su detto dettaglio, la sentenza sopra indicata la smentisce, per cui non vi sono più impedimenti per rifiutare la mia domanda di condono” (doc. V).
1.6. Con scritto del 1° dicembre 2015, la Sezione del lavoro, dopo avere rilevato di non essere “a conoscenza della sentenza citata nel predetto documento ma non prodotta”, ha comunque ritenuto che la buona fede non possa essere riconosciuta all’interessato, non avendo quest’ultimo, al momento della compilazione della domanda di indennità per insolvenza, indicato che egli “era ancora in infortunio completo sino al settembre 2012 (doc. 55) o perlomeno sino alla fine di luglio 2012 (dal 15 luglio 2012 al 31 luglio 2012 al 50%, doc. 57 pag. 2) come riconosciuto dalla __________ e non sino al 15 luglio 2012 (cfr. doc. 46 punto 12 e doc. 57)”.
La Sezione del lavoro ha ribadito che “l’interessato avrebbe, come minimo, dovuto e potuto facilmente riconoscere l’assenza del diritto alle indennità per insolvenza pretese”, essendo “consapevole di non potere essere licenziato durante l’infortunio e che i mesi compresi fra giugno e settembre 2012 non potevano essere considerati gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro, come peraltro chiaramente mostrato dalle distinte salario dal mese di ottobre 2012 a gennaio 2013” (doc. VII).
Queste considerazioni della Sezione del lavoro sono state trasmesse all’assicurato (doc. VIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato a RI 1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 26'000.- precepita indebitamente a titolo di indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 - 30 settembre 2012.
2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nell causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali: 4800 franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere concesso.
2.3. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.
2.4. L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).
Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.5. Nel caso di specie, la Sezione del lavoro ha rifiutato di riconoscere all’assicurato l’adempimento del requisito della buona fede, ritenuto che, al momento della compilazione della domanda di indennità per insolvenza, egli ha indicato, in maniera inveritiera, quale ultimo giorno di lavoro il 30 settembre 2012, mentre in realtà il rapporto di lavoro si è concluso solo in data 31 gennaio 2013.
Di parere opposto l’assicurato, a mente del quale egli ha agito in buona fede indicando che l’attività lavorativa era terminata in data 30 settembre 2012.
Tale circostanza, a suo avviso, sarebbe stata confermata dalla “sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni tra RI 1-__________ -__________”, dalla quale risulterebbe che “al momento della richiesta d’indennità per insolvenza non ero più dipendente della __________ di __________” (doc. V).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può concordare con quanto affermato dal ricorrente.
Va, innanzitutto rilevato, a tale proposito, che, contrariamente a quanto preteso da quest’ultimo, la sentenza in ambito LAINF cui ha fatto riferimento RI 1 non riguardava la questione del licenziamento e, di conseguenza, del momento a partire dal quale è terminato il rapporto di lavoro tra l’assicurato e la ditta __________, ma concerneva unicamente la sospensione decisa dall’amministrazione del riconoscimento delle prestazioni di breve durata (indennità giornaliere) a partire dal 1° agosto 2012.
Nella STCA 35.2012.85 dell’11 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, infatti, questo Tribunale ha confermato la correttezza della decisione con la quale l’assicuratore infortuni ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura del 50% dal 16 luglio 2012 al 31 luglio 2012 e nella misura del 100% dal 1° agosto 2012, con estinzione del diritto all’indennità giornaliera a partire da tale data.
A prescindere da queste considerazioni, il TCA condivide quanto indicato dalla Sezione del lavoro in sede di risposta di causa, laddove ha indicato che “il fatto di avere presentato ricorso contro la decisione su opposizione 24 settembre 2012 dell’assicurazione __________ rafforza la tesi dell’amministrazione secondo cui egli sapeva che non poteva venire licenziato dal datore di lavoro, ritenendosi egli in infortunio, come peraltro indicato nel ricorso 24 ottobre 2012 e dai certificati redatti dai medici della __________” (cfr. doc. III).
Effettivamente, essendo la questione della fine dell’inabilità lavorativa derivante dall’infortunio controversa, l’assicurato, nel momento in cui ha proceduto, in data 18 ottobre 2012, alla compilazione della domanda di indennità per insolvenza, ottemperando al proprio obbligo di informare, non avrebbe in ogni caso dovuto, come invece accaduto, indicare di essere stato in infortunio dal 10 marzo 2012 fino al 15 luglio 2012.
Egli avrebbe, infatti, quantomeno dovuto evidenziare di essere comunque ancora stato inabile al lavoro nella misura del 50% fino alla fine del mese di luglio 2012 come ritenuto dall’assicuratore infortuni e, se non altro, sottolineare come fosse pendente un contenzioso con l’assicuratore LAINF proprio per stabilire la durata della sua inabilità lavorativa (avendo il dr. __________ della __________, in data 25 luglio 2012, attestato una totale inabilità lavorativa dal 25 luglio 2012 fino al 30 settembre 2012, cfr. doc. 55).
Analogamente, nel compilare la domanda di indennità per insolvenza, l’assicurato non avrebbe dovuto e potuto indicare che l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 30 settembre 2012 (doc. 46).
Neppure questa indicazione fornita da RI 1, come visto, corrisponde al vero.
È, infatti, già stato appurato con la STCA 38.2013.31 del 18 settembre 2013, cresciuta in giudicato, che il rapporto lavorativo presso la __________ è perdurato fino al 31 gennaio 2013 (data dell’ultimo giorno di lavoro effettuato), così come risulta dall’attestato del datore di lavoro del 1° febbraio 2013 (doc. 41), dalla lettera datata 31 dicembre 2012 di disdetta del rapporto di lavoro con effetto dal 31 gennaio 2013, consegnata brevi manu all’assicurato (doc. 43) e come, del resto, comprovato dalle distinte salario concernenti i mesi da ottobre 2012 a gennaio 2013 (doc. 37-40).
L’assicurato, al momento di compilazione della domanda di indennità per insolvenza, non poteva nutrire alcun dubbio in merito al fatto che egli continuasse ad essere alle dipendenze della __________, ben sapendo di non potere venire licenziato dal datore di lavoro, essendo egli in infortunio.
Ciò, del resto, come correttamente evidenziato dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa (cfr. doc. III), è quanto l’interessato stesso ha indicato nell’opposizione del 14 marzo 2013 contro la decisione di restituzione del 13 marzo 2013 della Cassa, nella quale ha espressamente rilevato che “il datore di lavoro non poteva effettuare il licenziamento perché il dipendente era coperto dal divieto di licenziamento in caso di infortunio o malattia, in questo caso d’infortunio” (doc. 48).
In simili condizioni, conformemente alla giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. consid. 2.4.), la buona fede dell’assicurato deve essere negata, visto che egli ha più volte violato il proprio obbligo di informare (cfr. la STFA C 42/06 del 2 ottobre 2006, consid. 3.3.2.).
2.6. In esito alle considerazioni di cui sopra, venendo a mancare il primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle prestazioni, ovvero la buona fede, è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza.
La decisione su opposizione del 9 settembre 2015 emessa dalla Sezione del lavoro deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti