Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2016.12

 

ke/gm

Lugano

5 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

 

 

redattrice:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

Kathrin Erne, giurista

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 gennaio 2016 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 12 novembre 2015 la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto la restituzione delle indennità di disoccupazione ricevute a torto dall’assicurato per un importo di fr. 49'355.45. L’amministazione ha segnatamente osservato:

 

" (…)

In data 28.09.2015 la Cassa ha ricevuto da parte della Sezione del lavoro - Ufficio giuridico di Bellinzona, un rapporto di costatazione dei fatti.

 

Da tale rapporto risulta che l’assicurato RI 1, è l’unico proprietario del pacchetto azionario della __________.

L’assicurato in data 22.10.2013 ha presentato alla Cassa disoccupazione la domanda di indennità di disoccupazione dal 01.10.2013.

Fatti i dovuti accertamenti, l’assicurato risultava iscritto a Registro di commercio quale direttore con firma individuale della ditta __________.

In data 31.10.2013 l’assicurato ha informato la cassa di essersi stralciato dal Registro di commercio.

Prima di stabilire il diritto la cassa ha richiesto all’assicurato le prove del versamento dello stipendio, unitamente alla documentazione contabile, confermata anche dallo studio fiduciario __________ con sede in Via __________.

Da notare che il caso è stato anche oggetto della revisione 2013 da parte della SECO, che dopo l’ottenimento di ulteriori prove sul reale versamento del salario, da parte della fiduciaria citata e da parte dello studio __________ in Via __________ a __________, non ha contestato il caso.

Tuttavia l’assicurato ha omesso di informare la cassa che era il proprietario unico della __________.

Sulla domanda di indennità al pt. 28 che cita:

 

Lei o sua moglie/marito/partner registrato partecipa finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore di lavoro o fa parte di un organo decisionale supremo dell’azienda (ad. es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?

L’assicurato ha risposto NO.

 

Questa risposta, ha indotto la Cassa Disoccupazione a determinare il diritto all’assicurato e a versare le indennità di disoccupazione dal 01.10.2013.

 

Il fatto che l’assicurato si fosse stralciato dal registro di commercio, non gli ha di fatto tolto il potere decisionale in seno alla __________, in quanto ha continuato ad essere l’unico proprietario della ditta di cui aveva pieno potere decisionale.

Di fatto l’attività della ditta __________ non ha mai cessato e prova ne è il fatto che l’assicurato dal 01.07.2014 ha ufficialmente sottoscritto un contratto di lavoro nella misura del 50%.

Inoltre dal 17.08.2015 risulta di nuovo iscritto a Registro di commercio in qualità di amministratore unico con firma individuale della ditta.

 

Si ritiene quindi che l’assicurato non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione in quanto parificato a persona con attività indipendente.” (cfr. doc. 6/65).

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 19 gennaio 2016 la Cassa ha confermato la precedente decisione del 12 novembre 2015 con cui ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 49'355.45 a titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 luglio 2014 (cfr. doc. A).

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 19 gennaio 2016 RI 1 patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della domanda di restituzione (cfr. doc. I pag. 7).

 

                                         A sostengo della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, da un lato, ha invocato la perenzione del diritto alla restituzione della Cassa relativamente alle indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2013 al 31 luglio 2014. Egli ha fatto valere che con scritto del 31 ottobre 2014 la Sezione del lavoro ha comunicato al ricorrente che nei suoi confronti era stata formalmente avviata una verifica del presupposto del diritto all’indennità di disoccupazione. Questo scritto è stato mandato in copia alla Cassa. L’insorgente ritiene che già a partire da quella data, la Cassa avrebbe disposto di sufficienti elementi atti a giustificare la restituzione. L’assicurato conclude che il termine avrebbe iniziato a decorrere il 1° novembre 2014 e sarebbe terminato il 31 ottobre 2015. Perciò risulterebbe tardiva la domanda di restituzione del 12 novembre 2015.

 

                                         Dall’altro, il ricorrente ha addotto che, quando, il 24 agosto 2012, aveva sottoscritto la convenzione con lo Studio __________ avrebbe acquistato il pacchetto azionario esclusivamente a titolo fiduciario. Di conseguenza non avrebbe mai avuto alcun potere decisionale all’interno di tale società non essendo mai stato personalmente proprietario del pacchetto azionario della __________, ma avendolo sempre ed esclusivamente detenuto a titolo fiduciario. Inoltre avrebbe dichiarato durante l’audizione del 27 gennaio 2015 che la società è stata costituita con un capitale di terze persone che egli non conosce. Di conseguenza a ciò, egli non avrebbe risposto in modo inveritiero al punto 28 della domanda di indennità di disoccupazione relativo a una partecipazione finanziaria o a un coinvolgimento in un organo decisionale supremo dell’azienda.

 

                               1.4.   La Cassa, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

             in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato deve restituire oppure no l'importo di fr. 49'355.45, corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 luglio 2014.

                                         L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

                                         “La domanda di restituzione è retta dall’art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4.”

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l'egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1; DTF 130 V 318 consid. 5).

 

                                         L’obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze della autorità giudiziarie, l’amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando le prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                               2.2.   Come visto nei fatti, l’assicurato ha preliminarmente invocato la perenzione del diritto alla restituzione della Cassa in relazione alle indennità di disoccupazione dei mesi da ottobre 2013 a luglio 2014 (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         L’art. 25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

                                         L’art. 25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

 

                                         I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135 , consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5, pag. 274-277, DTF 111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA I 118/97 del 6 luglio 1998; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).

 

                                         L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:

 

" (…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.

 

                                         In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

 

                                         Con giudizio pubblicato in DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, relativo alla restituzione di indennità per lavoro ridotto, avuto riguardo all’effetto di pubblicità delle iscrizioni a registro di commercio, il TFA ha ancora, in particolare, precisato che, ai sensi di questa giurisprudenza non si può esigere un ulteriore indizio per l’attenzione ragionevole richiesta da parte dell’amministrazione per il riconoscimento dei presupposti della restituzione, ciò vuol dire che non si può richiedere un indizio aggiuntivo per la percezione dell’erroneità dell’erogazione della prestazione. (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) aa) pag. 249).

 

                                         L’Alta Corte, con sentenza C 71/01 del 30 agosto 2001, ha poi esteso la giurisprudenza sviluppata con la sentenza pubblicata in DTF 122 V 270 appena citata anche alla restituzione di indennità di disoccupazione.

 

                                         Tale principio è stato ribadito nella sentenza C 267/01 del 17 luglio 2002, nella quale è stato precisato non vi è motivo per un’applicazione diversa per l’indennità di disoccupazione e l’indennità per lavoro ridotto, dato che i principi derivano dal diritto societario e il relativo effetto di pubblicità. L’obbligo di informare dell’assicurato non assolve l’amministrazione di verificare d’ufficio, se i presupposto per l’erogazione della prestazioni sono adempiute. La Cassa non può appellarsi che non le fosse ragionevole dover consultare ogni volta il registro di commercio. Anzi la Cassa deve riconoscere la conoscenza della posizione analoga a un datore di lavoro sin dall’inizio dell’erogazione della prestazione, ossia dall’erogazione della prima indennità giornaliera. Nel caso in specie vari documenti portavano la stessa firma, quale la richiesta dell’indennità di disoccupazione, la conferma del datore di lavoro e le ricerche effettuate. A tutto ciò l’amministrazione avrebbe dovuto fare attenzione.

 

                                        Questa giurisprudenza costituisce, comunque, un caso speciale. Allorché l’errore dell’amministrazione non porta su un elemento al quale è connesso un effetto di pubblicità, restano validi i principi generali sviluppati a proposito dell’art. 47 cpv. 2 vLAVS nella DTF 110 V 304 e ribaditi in sentenze successive (cfr. STFA C 68/01 del 3 luglio 2002).

 

                                         Nella DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130 l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:

 

" (...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht verwirken, als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten Anspruchberechtigung tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das kantonale Gericht im Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der länger als ein Jahr vor Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)

 

                                         In una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003 il TFA ha ribadito che nel caso di prestazioni periodiche, allorché l’autorità al momento del versamento delle prestazioni sia già in possesso dei dati necessari per calcolare correttamente l’ammontare delle indennità giornaliere dovute, il termine di un anno di perenzione decorre dal rispettivo versamento.

 

                               2.3.   Nel caso di specie il 12 novembre 2015 la Cassa ha emesso la decisione concernente l’ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dal mese di ottobre 2013 al mese di luglio 2014 (cfr. doc. 6).

 

                                         Al momento dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 12 novembre 2015 erano trascorse solo 6 settimane dal 1° ottobre 2015, data in cui la Cassa ha ricevuto il rapporto di costatazione del 28 settembre 2015 da parte dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro. Sulla base del predetto rapporto è stato comunicato alla Cassa che il 24 agosto 2012 l’assicurato aveva acquistato l’intero pacchetto azionario della __________ (cfr. doc. 5 pag. 44).

 

                                         La Cassa, soltanto con la trasmissione di quel rapporto, ha potuto prendere conoscenza del fatto che il ricorrente possedeva l’intero pacchetto azionario della società. Quando l’insorgente si era annunciato all’assicurazione, lo stesso era stato reso attento di doversi cancellare dal RC, ove il medesimo risultava ancora iscritto quale direttore con potere di firma individuale. In effetti il ricorrente si è cancellato dal RC il 31 ottobre 2013 (data FUSC 5.11.2013) (cfr. doc. 49 pag. 244). Inoltre, quando l’assicurato si è annunciato all’URC, ossia il 19 settembre 2013, al punto 28 del formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” egli ha risposto negativamente alla domanda se partecipa finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore di lavoro. (cfr. doc. 50 pag. 249).

 

                                         Tutti gli scambi di corrispondenza tra l’UG e la Cassa precedenti alla trasmissione del rapporto di costatazione del 28 settembre 2015 non permettono poi di far partire il termine perentorio di un anno concernente la restituzione.

                                         Il fax del 27 maggio 2014 parla solo di “una segnalazione ritenuta attendibile” (cfr. doc. 35).

 

                                         Nello scritto del 18 luglio 2014 l’UG comunica che “la posizione dell’assicurato che occupava in seno alla __________ (direttore) e in special modo la sua riassunzione pone il signor RI 1 in una situazione atipica presumendo una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, ipotizzando che l’assicurato ricopra lo stesso ruolo e svolga le stesse mansioni di prima”. (cfr. doc. 84 pag. 144).

                                         Infine con e-mail del 31 ottobre 2014, l’UG ha informato la Cassa che nei confronti dell’assicurato era stata formalmente aperta una verifica del presupposto del diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. 10).

                                         Visto quanto esposto, nessuna di queste comunicazioni consentiva alla Cassa di disporre di tutti gli elementi decisivi nel caso concerto per poter determinare nel principio e nel suo ammontare l’obbligo di restituzione dell’insorgente. Soltanto con il rapporto del 28 settembre 2015 della Sezione del lavoro l’informazione che l’assicurato era in possesso dell’intero pacchetto azionario ha permesso di concludere che egli aveva posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

 

                                         Di conseguenza il 12 novembre 2015, quando è stato ordinato il rimborso delle prestazioni ricevute per il lasso di tempo da ottobre 2013 a luglio 2014, il diritto della Cassa di richiedere al ricorrente la restituzione delle indennità versate non era in ogni caso perento, non essendo trascorso un anno dalla conoscenza delle circostanze che hanno condotto alla decisione di restituzione delle indennità di disoccupazione.

 

                               2.4.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

 

                                         L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

 

a.    i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non sufficientemente controllabile;

 

b.    il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

 

c.    le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

 

                                         I disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente. Ciò non comporta tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

 

                                         Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

 

                                         In una sentenza 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 l’Alta Corte ha poi sottolineato che bisogna tener conto dei rapporti interni per stabilire le possibilità effettive di un dirigente per prendere influenza sulle procedure di decisione. La Massima Istanza ha ritenuto:

 

" (…)

Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une participation au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur (cf. arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule démission formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société, par exemple en conservant une participation importante au capital social (cf. arrêt C 61/05 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société.

3.2.2 En l'occurrence, l'intimé n'est, certes, plus membre du conseil d'administration de la société S.________ depuis le 18 mars 2008; il en reste toutefois le principal actionnaire, avec 80 actions, soit 40 % du capital social. Les deux autres associés détiennent chacun 60 actions, soit 30 % du capital-actions. L'intimé demeure par conséquent l'actionnaire le plus influent, d'autant qu'il a été, quasiment depuis la fondation de la société, directeur-administrateur, puis administrateur avec signature individuelle. Comme le souligne la recourante - il convient sur ce point de compléter les constatations de fait incomplètes auxquelles la juridiction cantonale a procédé -, l'assemblée générale de la société peut valablement délibérer en tout cas si le 70 % de l'actionnariat est présent ou représenté, chaque action conférant une voix. Cela permet à l'intimé de s'accorder avec l'un des deux autres actionnaires pour que l'assemblée générale délibère valablement. Cela s'est d'ailleurs produit lors des assemblées générales des 23 novembre 2007 et 18 mars 2008, lors desquelles les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 70 % du capital-actions. L'intimé conserve ainsi une influence déterminante sur les décisions de la société S.________, qui justifie de considérer qu'il demeure dans une position assimilable à celle d'un employeur malgré sa démission de son poste d'administrateur en mars 2008. Comme il l'a exposé lui-même, la société a été «mise en sommeil» à défaut de clients, mais pourrait reprendre ses activités. Le risque que l'art. 31 al. 3 let. c LACI soit détourné existe donc bel et bien. (…).”

 

                               2.5.   La SECO, nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) del gennaio 2007 al p.to B20, relativamente in particolare alla situazione di assicurati con partecipazione finanziaria nella società loro ex datrice di lavoro, ha enunciato che:

 

" Se, considerata l'entità della partecipazione finanziaria, spettano al dipendente poteri decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore di lavoro ed egli è quindi escluso dal diritto all'ID. La questione deve essere esaminata nel singolo caso alla luce delle circostanze concrete. Il semplice possesso di azioni di collaboratore, ad esempio, non esclude il diritto alle prestazioni.

- Giurisprudenza

DTFA, causa V. del 10.4.2006, C 61/05”

 

                                         La Circolare ID parte B, dal gennaio 2013, è stata sostituita dalla Prassi LADI ID/B dell’ottobre 2012 (cfr. www.seco-admin.ch; www.area-lavoro.ch), il cui p.to B20 ha il medesimo tenore del p.to B20 della Circolare ID, ad eccezione del fatto che è stata citata la STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 (un assicurato che detiene il 40% delle azioni può, unendosi con uno dei partner che possiede il 30% delle azioni, decidere il destino della società. Anche se non esercita alcuna funzione nell’azienda, a causa della sua partecipazione finanziaria nell’azienda egli è escluso dal diritto alle prestazioni).

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA      I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dagli atti emerge che la __________ con sede a __________ è stata iscritta nel RC il 22 agosto 2012 (data FUSC 27.08.2012). Il ricorrente, sin dalla costituzione della società, è stato iscritto quale direttore con firma individuale (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).

 

                                         Scopo sociale della __________ di __________ è il seguente:

 

" Studi, ricerche, valutazioni, perizie, consulenze, servizi integrati e globalizzati nei settori delle assicurazioni, dell'economia, della finanza. La consulenza, mediazione e progettazione nel settore del credito. Il noleggio di veicoli. Inoltre la promozione, la commercializzazione, la gestione, la rappresentanza e l'intermediazione di beni e servizi, sia per conto proprio che di terzi, sia in Svizzera che all'estero. Può creare ovunque succursali e filiali ed effettuare qualsiasi operazione commerciale e finanziaria riferita allo scopo sociale. Può agire anche sotto forma di holding.”

(cfr. estratto RC).

 

                                         Con convenzione datata il 24 agosto 2012 fra lo Studio __________, rappresentato dal dr. __________, e RI 1 è stato concordato che:

 

" Lo Studio __________ per incarico dei legittimi proprietari vende al signor RI 1, che acquista per conto di clienti, l’intero pacchetto azionario della __________, __________ composto da n° 100 azioni al portatore da Frs. 1'000.-- (centomila) cadauna, interamente liberate, per un valore nominale complessivo di Frs. 100'000.-- (centomila) per il prezzo di Frs. 1'000.-- (mille).” (cfr. doc. 5 pag. 64).

 

                                         Contestualmente, il ricorrente ha pagato fr. 6'000.-- per costi di costituzione della __________ (cfr. 5 pag. 63). Il 12 novembre 2013 è stato nuovamente notificata agli azionisti della __________ una nota spese ed onorari per complessivi fr. 5'500.-- (cfr. doc. 5 pag. 62). A questa nota non è stato dato seguito e pertanto in data 15 gennaio 2014 è stata inviata direttamente al signor RI 1 la nota del 12 novembre 2013 con l’invito a voler provvedere al suo pagamento (cfr. doc. 5 pag. 61).

 

                                         RI 1 è stato assunto, dal 1° settembre 2012 per una durata indeterminata, dalla __________ in qualità di dipendente.

 

                                         Lo stipendio era di fr. 4'000 lordi mensili per tredici mensilità. L’attività lavorativa era del 100% (cfr. contratto del 24 agosto 2012, doc. 5 pag. 53).

                                         Il 27 febbraio 2013 è stato stipulato un nuovo contratto a durata indeterminata, il quale prevedeva una stipendio di fr. 7'500 lordi mensili per tredici mensilità sempre con un’attività lavorativa del 100% (cfr. contratto del 27 febbraio 2013, doc. 5 pag. 54).

 

                                         Con scritto del 26 agosto 2013 la __________ ha notificato a RI 1 la disdetta del contratto di lavoro per il 30 settembre 2013, con la seguente motivazione:

 

" (…)

Siamo spiacenti di comunicarLe che, per riduzione del fatturato ed il sopraggiungere di spese impreviste, non ci è possibile continuare a corrisponderLe l’attuale stipendio lordo mensile di Frs. 7'500.--.” (cfr. doc. 5 pag. 55).

 

                                         L’insorgente si è annunciato all’URC il 19 settembre 2013 ricercando un’occupazione al 100% a partire dal 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 50 pag. 249).

 

                                         Con scritto del 30 ottobre 2013 la Cassa alfine di determinare il diritto alle indennità di disoccupazione ha chiesto al ricorrente lo stralcio dal RC (cfr. doc. 49 pag. 244). Lo stralcio del medesimo è avvenuto il 31 ottobre 2013 (data FUSC 5.11.2013; cfr. estratto RC).

 

                                         In data 6 giugno 2014 il ricorrente ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo parziale con attività lavorativa al 50% con inizio il 1° luglio 2014 e uno stipendio mensile di fr. 2'450.-- in qualità di capo ufficio (cfr. doc. 5 pag. 56).

 

                                         In data 20 ottobre 2014 l’URC ha provveduto all’annullamento dell’iscrizione del ricorrente (cfr. doc. 12 pag. 76).

 

                                         Dal 17 agosto 2015 l’insorgente risulta nuovamente iscritto alla __________, stavolta in qualità di amministratore unico con potere di firma individuale. Contestualmente è stato cancellato il precedente amministratore unico __________ (data FUSC 20.08.2015; cfr. estratto RC).

 

                               2.7.   Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che RI 1, al momento in cui ha chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, rivestiva in seno alla __________ una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

 

                                         L’assicurato è stato direttore con firma individuale della __________ dal 22 agosto 2012 fino al 31 ottobre 2013.

 

                                         L’assicurato, inoltre, era detentore dell’intero pacchetto azionario della __________ (cfr. doc. 5 pag. 64).

                                         Egli ha acquistato le azioni per conto di clienti, come si evince della convenziona stipulata il 24 agosto 2012. La censura dell’insorgente che avrebbe acquistato il pacchetto azionario esclusivamente a titolo fiduciario e pertanto non potrebbe influenzare le decisioni della società non è fondata (cfr. doc. I pag. 5).

 

                                         È vero che in data 21 marzo 2016 per il tramite del suo legale, l’insorgente ha trasmesso al TCA le dichiarazioni degli azionisti detentori a titolo personale dell’integralità del pacchetto azionario della società __________ dalla costituzione della stessa sino al 14 agosto 2015 a comprova che egli ha detenuto il pacchetto azionario della società a titolo fiduciario e non personale (cfr. doc. V, doc. B-D dell’inc.38.2016.11).

 

                                         Comunque, indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione finanziaria dell’assicurato nella __________ sembra effettivamente aver avuto luogo tramite il denaro affidatogli da __________ e altre due persone straniere, va comunque osservato che secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima (cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 38.2012.69 del 3 gennaio 2013.

 

                                         In concreto anche nel caso in cui effettivamente il ricorrente detenesse il pacchetto azionario a titolo fiduciario, il suo ruolo all’interno della SA gli concede comunque un potere decisionale senza riserve o limitazioni. Essendo l’unico detentore delle azioni tutti i poteri dell’assemblea generale spettano a lui (cfr. art. 698 e segg. CO). L’amministratore unico, __________, in carica fino al 17 agosto 2015 ha dovuto chiedere approvazione unicamente all’insorgente.

 

                                         Si osserva inoltre che altre circostanze costituiscono forti indizi sul fatto che il ricorrente era in grado di influenzare in modo determinante le decisioni dell’azienda. La sua riassunzione nel marzo 2014 e la seguente iscrizione di nuovo al RC in veste di amministratore unico ad agosto 2015 fanno evincere chiaramente che l’assicurato è rimasto legato alla società, poiché è il proprietario unico dell’intero pacchetto azionario. Anche la fattura della nota di spese indirizzata in un primo momento agli azionisti della __________, dopo essere rimasta non pagata, è stata inviata direttamente al ricorrente.

 

                                         Anche se l’insorgente non era più iscritto al RC dal 1° novembre 2013, vista la proprietà dell’intero pacchetto azionario (azionista unico) nell’azienda egli deve essere considerato un lavoratore in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e pertanto è escluso dal diritto alle prestazioni.

 

                                         Va infine rilevato che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

 

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente non ha diritto all’indennità di disoccupazione dal mese di ottobre 2013 in avanti.

 

                                         La decisione su opposizione del 19 gennaio 2016 deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.    ll ricorso è respinto.

 

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. 
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti