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Raccomandata |
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Incarto
n.
rs |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 marzo 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 febbraio 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 4 febbraio 2016 (cfr. doc. B) la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 13 gennaio 2016 (cfr. doc. 20) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 21 dicembre 2015 per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia.
Al riguardo l'amministrazione ha sottolineato che l’assicurato non ha in Svizzera il centro delle sue relazioni personali, bensì in Italia, dove in provincia di __________ abitano la moglie e i due figli. Egli deve essere considerato un lavoratore vero frontaliere (cfr. doc. B; 20).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 4 febbraio 2016 RI 1, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento dello statuto di falso lavoratore frontaliere in modo tale da poter fare valere il suo diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera. L'assicurato ha conseguentemente postulato l’annullamento della decisione su opposizione e di essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha in particolare addotto:
" (…)
Il signor RI 1, al beneficio di un permesso di dimora B CE/AELS valido fino al 14 ottobre 2019, ha lavorato in Svizzera per la ditta "__________" di __________ dal 25 giugno 2014 al 18 dicembre 2015 come aiuto carpentiere.
Il rapporto di lavoro si è concluso in seguito alla disdetta effettuata dalla ditta il 17 novembre 2015 per il 18 dicembre 2015 a causa di una ristrutturazione aziendale.
La moglie e i figli dell'assicurato risiedono a __________ in provincia di __________ (Italia) in una casa di proprietà dei genitori.
Il signor RI 1, già in sede di audizione, ha dichiarato rientrare al domicilio italiano una volta al mese per rendere visita alla famiglia.
(…)
Incontestato, altresì, che il ricorrente non abbia abbandonato il territorio svizzero al momento in cui si è ritrovato disoccupato mantenendo il suo contratto d'affitto, ch'egli si sia messo a disposizione del competente Ufficio di collocamento e abbia svolto le sue ricerche di lavoro in Svizzera alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno nel suo ramo professionale.
La CO 1, ignorando le dichiarazioni dell'assicurato in sede di audizione e, meglio, quando quest'ultimo dichiara di rientrare al domicilio italiano solo una volta al mese, si è limitata a valutare il diritto dell'assicurato a beneficiare delle indennità giornaliere di disoccupazione unicamente giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia sotto l'aspetto dell'adempimento del presupposto della sua residenza effettiva in Svizzera.
A nostro parere, nel caso specifico, quest'aspetto non è rilevante.
In effetti, anche volendo ammettere che il ricorrente non ha il centro dei suoi interessi in Svizzera, quest'ultima dev'essere riconosciuta quale Stato competente ad erogargli le prestazioni di disoccupazione in applicazione del diritto internazionale e, meglio, dell'ALC.
(…)
Nel presente caso non è possibile ammettere che l'opponente risponda ai criteri per essere definito "frontaliero vero" ai sensi delle norme applicabili. Come emerge dall'audizione egli non rientra ogni giorno o almeno una volta alla settimana in Italia. Tale elemento non è nemmeno stato messo in discussione dalla CO 1.
In base alle dichiarazioni del ricorrente e alle testimonianze del coinquilino, di amici e conoscenti residenti a __________ risulta comprovato ch'egli rientra in Italia al massimo una volta al mese (doc. C).
In simili condizioni, la situazione del ricorrente è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri che possono beneficiare del diritto d'opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del paese in cui hanno esercitato l'ultima attività lavorativa oppure nel paese di residenza (art. 65 par. 2 regolamento (CE) 883/2004).
(…)
In base a quanto summenzionato, comprovato e incontestato che il ricorrente non rientra al domicilio italiano tutti i giorni o almeno una volta alla settimana e che deve dunque essere considerato quale falso lavoratore frontaliero, ch'egli si è messo a disposizione delle autorità svizzere per il collocamento esercitando correttamente il suo diritto di scelta e adempiendo fondamentalmente gli ulteriori criteri previsti dalla LADI (la CO 1, non ha espresso nessuna critica in tal senso), il presente ricorso dev'essere accolto rispettivamente il ricorrente deve quindi essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione."(Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 24 marzo 2016 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando segnatamente:
" (…)
Nel presente caso, l’assicurato in Ticino condivide con il collega __________ un appartamento composto unicamente da un locale di 23 mq. Tale situazione abitativa, a mente di questa Cassa, deve essere definita precaria e poco commisurata alle esigenze di una famiglia composta da 4 persone (2 adulti con 2 figli vicini alla maggiore età) che tra l'altro non hanno mai espresso il desiderio di venire ad abitare in territorio svizzero nel breve periodo.
Tenuto conto della situazione personale dell'assicurato, segnatamente preso atto del luogo di residenza principale, dove risiedono moglie e figli, considerata la relativa distanza dal confine si ritiene, con il grado di verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, che il Sig. RI 1 sia ancora un "vero" lavoratore frontaliero, nonostante sia in possesso di un permesso di dimora B. (…)" (Doc. III).
1.4. Il 1° aprile 2016 il rappresentante dell’assicurato ha presentato le proprie osservazioni alla risposta di causa, evidenziando:
" (…)
In assenza di elementi concreti e a fronte di dichiarazioni, fino a prova del contrario, attendibili, contrariamente a quanto sostenuto dalla CO 1, il ricorrente dev'essere considerato quale "falso lavoratore frontaliero" mancando il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).
Infine, gli elementi fattuali del caso di specie non permettono di concludere, nemmeno in applicazione del principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, che l'assicurato sia un vero lavoratore frontaliero così come ha fatto la CO 1. (…)" (Doc. V)
1.5. La Cassa, il 13 aprile 2016, ha precisato:
" (…)
Considerato che il ricorso di RA 1 porta unicamente in una direzione ossia quella di voler fare riconoscere il Signor RI 1 quale "falso lavoratore frontaliere", dovrebbe quanto meno comprovare, senza ombra di dubbio, che l'assicurato, rientri una volta sola al mese dalla sua famiglia, in Italia.
A nostro parere, questo non è stato, a tutt'oggi, comprovato dalla controparte.
Per i motivi esposti sopra, mancando l'onere di questa prova, la Cassa ha verificato il centro degli interessi dell'assicurato, il quale si trova in Italia e non in Svizzera.
(…)
Ed inoltre, è verosimile credere che il Signor RI 1 incontri sua moglie e i suoi due figli nella sua residenza principale (in Italia), una sola volta al mese, considerata la distanza dal confine e, avendo quindi la possibilità di rientrare ogni fine settimana, allo scopo di vedere e accudire i propri cari?
Visto quanto copra, il Signor RI 1 non può essere considerato come un "falso lavoratore frontaliere" bensì come un "vero lavoratore frontaliere". (…)" (Doc. VII)
1.6. La parte ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 27 aprile 2016 (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. X).
1.8. Pendente causa questa Corte ha posto alla parte ricorrente dei quesiti riguardanti l’alloggio dell’assicurato nel periodo giugno 2014 – dicembre 2015, come pure le date di rientro in Italia relative al medesimo lasso di tempo, i motivi per i quali non si sarebbe recato a __________ (__________) ogni settimana o perlomeno più frequentemente di una volta al mese e il modo secondo cui trascorreva i fine settimana in Ticino (cfr. doc. XI).
Il RA 1, per conto dell’insorgente, ha risposto il 22 maggio 2016 (cfr. doc. XII).
Inoltre il 25 maggio 2016 ha trasmesso copia dei contratti di locazione conclusi dal ricorrente per gli anni 2014 e 2015 relativi a una camera di 23 mq (n. 7) a __________ in Via __________ (cfr. doc. XIII; H1-3).
1.9. La Cassa ha preso posizione in merito all’accertamento esperito da questa Corte con scritto dell’8 giugno 2016 (cfr. doc. XV).
1.10. Il doc. XV è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVI).
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto oppure no a indennità di disoccupazione per il periodo dal 21 dicembre 2015.
Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”
In quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato, percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di sostegno familiare e aiuto all’alloggio), dall’altro, dal 2000 aveva preso in locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l’autorità parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso.
Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.
Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava fuori. (…)".
In un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.
In un’altra sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,
che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione,
che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”
In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.
Per dimora abituale ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell’interessato deve inoltre situarsi in Svizzera.
In quel caso di specie, concernente una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità, il TF ha stabilito che la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né la residenza effettiva che restava in Francia.
Il deposito dei suoi documenti presso l’Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di rendere la Svizzera il centro delle sue relazioni personali.
La mdesima trascorreva le giornate della settimana nell’istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori.
In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).
2.2. A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio appartamento preso in locazione.
Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo, l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso frontaliere.
In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.
Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
9 L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11 II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”
2.3. Nella presente fattispecie RI 1, nato il __________ 1968, di nazionalità italiana, dal 2005 al giugno 2014 è stato attivo professionalmente in Italia a __________ (__________) presso la __________ (cfr. doc. 6).
Dal 15 ottobre 2014 egli è in possesso di un permesso di dimora UE/AELS (permesso B) valido fino al 14 ottobre 2019 (cfr. doc. 4).
L’assicurato, dal 25 giugno 2014, ha lavorato per la __________ a tempo pieno con impieghi temporanei in qualità di aiuto carpentiere - legno (cfr. doc. 10; 13).
Il 17 novembre 2015 la __________ ha disdetto il rapporto di impiego a decorrere dal 18 dicembre 2015 a causa della fine dell’incarico in corso e per mancanza di ulteriori proposte di lavoro idonee (cfr. doc. 10; 15).
L’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 15 ottobre 2015 con effetto dal 21 dicembre 2015, ricercando un’occupazione al 100% (cfr. doc. 1; 6).
L’11 gennaio 2016 la Cassa ha comunicato all’assicurato che prima di prendere una decisione in merito al suo diritto all’indennità di disoccupazione, le necessitavano ulteriori informazioni relative alla sua residenza in Svizzera e conseguentemente gli poneva delle domande.
Il ricorrente ha risposto ai quesiti il 13 gennaio 2016 come segue:
" 01 Lei è iscritto all’AIRE? No
02 Di quanti locali è composto
l’appartamento di Via __________,
__________? Camera, cucina, bagno
03 Quanto paga di affitto mensile? CHF: 300
04 Esiste contratto di locazione? Sì
05 Chi ha stipulato il contratto? __________
06 Nell'appartamento di Via __________
__________ vive da solo? No (con chi) Collega
07 Dove risiede la sua famiglia? Italia
08 In casa propria o in affitto? Casa propria - Genitori
09 Quando era occupato presso l'ultimo
datore di lavoro, quando rientrava dalla
sua famiglia? Una volta al mese
10 Dalla data di iscrizione in disoccupazione
quando rientra dalla sua famiglia? Una volta al mese
11 Ha un veicolo? sì
12 Qual è il numero di targa? TI __________
13 Qual è la sua cassa malati? __________
14 Chi è il suo medico curante? Non ho mai avuto bisogno
15 Quale è la durata settimanale del
suo soggiorno in Ticino? Mensilmente
16 Quali legami ha con la Svizzera? …
17 E' membro di società, associazioni
o altri enti in Svizzera? No
18 E' abbonato a giornali o riviste? No" (Doc. 18)
Dal contratto di locazione relativo all’abitazione di __________ in via __________ agli atti risulta che il medesimo è stato concluso con __________, il 22 dicembre 2015 con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, che l’ente locato è composto da 1 locale di mq 23 (Camera __________), adibito a uso comune con __________ quale debitore solidale, che la pigione ammonta a fr. 300.-- al mese comprensivi delle spese accessorie e che non è stato richiesto alcunché a titolo di deposito di garanzia (cfr. doc. 19).
In precedenza l’assicurato aveva già sottoscritto altri contratti di locazione con __________ il 1° luglio 2014, il 1° settembre 2014 e il 24 dicembre 2014 sempre in relazione alla camera No 7 in via __________ a __________. Nei mesi di luglio e agosto 2014 la pigione è ammontata a fr. 450.-- al mese, da settembre a dicembre 2014 a fr. 600.-- mensili e da gennaio a dicembre 2015 a fr. 300.-- al mese (cfr. doc. H1-3).
Inoltre dal modulo “Obbligo di mantenimento nei confronti di figli” compilato dal ricorrente e pervenuto alla Cassa il 7 gennaio 2016 e dai certificati di nascita agli atti si evince che egli è coniugato, che la moglie è casalinga e che è padre di due figli, __________ nato il __________ 1998 e __________ nato il __________ 2000, studenti a __________ (__________) presso l’Istituto __________ – ordinamento tecnico, rispettivamente __________ presso il liceo linguistico. La moglie e i figli vivono in Italia a __________ in provincia di __________ (cfr. doc. 7; 8; 9), come del resto indicato nel ricorso stesso (cfr. doc. I).
Dalle dichiarazioni rilasciate dall’assicurato per iscritto il 13 gennaio 2016 e da quanto appena esposto emerge, quindi, da un lato, che sua moglie, casalinga, e i due figli, studenti in Italia, vivono in provincia di __________ in una casa di proprietà dei genitori del ricorrente. Dall’altro, che a __________ l’assicurato dispone di una camera di 23 mq condivisa con l’ex collega __________ la cui pigione complessiva ammonta a fr. 300.-- al mese.
Alla domanda “Quali legami ha con la Svizzera” egli non ha peraltro risposto alcunché e non è iscritto all’A.I.R.E. (cfr. doc. 18; 19; 7; 8; 9).
Al ricorso sono state allegate alcune testimonianze scritte. In particolare __________, il 16 febbraio 2016, ha dichiarato che l’assicurato vive e soggiorna con lui a __________ durante tutto il mese (cfr. doc. C). Anche __________, __________ e __________, tutti residenti in Via __________ a __________, il 16 febbraio 2016 hanno attestato che il ricorrente soggiorna a __________ anche nei fine settimana e nei giorni festivi per la durata di minimo un mese (cfr. doc. D; E; F).
Infine l’arch. __________, domiciliato a __________, con cui l’assicurato ha concluso il contratto di locazione relativo alla camera a __________ (cfr. doc. 19), ha indicato che l’assicurato è regolarmente presente nei suoi alloggi, durante tutta la settimana, il sabato, la domenica e i giorni festivi (cfr. doc. G).
2.4. Attentamente esaminate le carte processuali, questo Tribunale osserva, innanzitutto, che dal profilo del diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Il TCA ricorda altresì che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 4 febbraio 2016) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).
Nella presente fattispecie la moglie dell’assicurato, casalinga, e i due figli nati nel 1998 e nel 2000, studenti in Italia, vivono a __________ (__________) – che dista 136 km, di cui 103 km di autostrada da __________ e 212 km di cui 178 km di autostrada da __________ (cfr. www.viamichelin.it) – in una casa di proprietà dei genitori del ricorrente (cfr. doc. 18; 7; 9).
Quest’ultimo non è iscritto all’A.I.R.E. (cfr. doc. 18).
In Ticino l’insorgente non dispone di una situazione alloggiativa stabile. Dalle carte processuali emerge in effetti che dal luglio 2014 l’assicurato dispone di una camera di 23 mq a __________ in via __________ che dal gennaio 2016 condivide con __________, ex collega (cfr. doc. 18; 19; H1-3; consid. 2.3.).
Alla domanda postagli dalla Cassa nel gennaio 2016 "Quali legami ha con la Svizzera" egli non ha risposto alcunché (cfr. doc. 18).
Chiamato a pronunciarsi nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che l’assicurato non abbia il centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, bensì l’abbia mantenuto in Italia.
Il TCA non ignora che al ricorso sono state annesse delle dichiarazioni del febbraio 2016 rilasciate da __________ e da altri conoscenti che attestano che l’insorgente soggiornava a __________ tutti i giorni della settimana, compresi i fine settimana, per minimo un mese (cfr. consid. 2.3.).
Il 22 maggio 2016 la parte ricorrente ha altresì precisato che trascorreva i fine settimana con i colleghi che restavano in Ticino, giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e alla sera, quando la settimana lavorava era stata redditizia, andando a mangiare una pizza (cfr. doc. XII).
In proposito va, però, osservato, da una parte, che i conoscenti i quali hanno rilasciato delle dichiarazioni dispongono anch'essi, come l’assicurato, di un alloggio in via __________ a __________ (cfr. doc. C; D; E; F).
Al riguardo è utile rilevare che dal contratto di locazione sottoscritto dal ricorrente nel dicembre 2015 risulta che lo stabile sito in via della Pietra 75, Iragna è adibito, perlomeno parzialmente, a dormitorio (cfr. doc. 19).
Dall'altra, che non è in ogni caso escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.
In una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese.
Il ricorrente non ha dunque mai concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale (cfr. consid. 2.2.) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Giova ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato che:
(…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”
Il fatto che il ricorrente, tramite il proprio rappresentante, peraltro soltanto nel maggio 2016 pendente causa, abbia dichiarato di essere “separato in casa” dalla moglie e di avere in corso una procedura per formalizzare la separazione (cfr. doc. XII) non ha influenza alcuna, alla luce delle circostanze del caso concreto (in particolare: due figli nati nel 1998 e 2000 studenti in Italia che vivono a __________ con la madre, nonché moglie dell’insorgente nella casa di proprietà dei genitori di quest’ultimo; una camera quale alloggio in Svizzera), sul Paese dove si trova il centro della sue relazioni personali, ossia l’Italia.
Al riguardo è utile rilevare che in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, confermata dalla nostra Massima Istanza con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 e citata in seguito al consid. 2.5., questo Tribunale ha deciso che la separazione di fatto dalla moglie fatta valere dall’assicurato davanti all’amministrazione inviando a sostegno una scrittura privata non implicava che egli non avesse più il centro dei suoi interessi all’estero.
Rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 4 febbraio 2016 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.
Questa Corte, per inciso, rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale e soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera fosse durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."
Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
2.6. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.
Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato - fino al licenziamento nel 2014 - a una ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).
In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).
2.7. Nella presente fattispecie il ricorrente, da una parte, prima della disoccupazione, dal giugno 2014 al dicembre 2015 ha lavorava in Svizzera presso la __________ con impieghi temporanei (cfr. consid. 2.4.). Dall’altra, a __________ (__________) nella casa di proprietà dei genitori dell’insorgente vivono sua moglie e i due figli che studiano in provincia di __________, rispettivamente di __________ (cfr. consid. 2.4.).
Dal profilo del diritto internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l’assicurato non debba essere considerato quale vero lavoratore frontaliere (cfr. consid. 2.5.) che rientra settimanalmente in Italia.
Qualora andasse considerato lavoratore frontaliere che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid, 2.6.), l’insorgente avrebbe diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che gli elementi fattuali del caso di specie non permettano di concludere, nemmeno in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurato sia un vero lavoratore frontaliere.
In effetti l’insorgente, già nel gennaio 2016, ha dichiarato alla Cassa di essere rientrato in Italia sia nel periodo in cui lavorava per la __________, sia dal momento in cui si è trovato in disoccupazione - dal 21 dicembre 2015 (cfr. doc. 1) - una volta al mese (cfr. doc. 18).
Nella risposta di causa la Cassa ha poi indicato che:
" (…)
Dalle ore lavorative dell’anno 2015, si rileva che il Sig. RI 1 ha lavorato alcune volte anche di sabato e di domenica; giorni che sono stati recuperati con la concessione di altri giorni settimanali di libero (…)” (Doc. III)
Inoltre __________, con cui l’assicurato divide la stanza a __________, e i conoscenti che vivono a __________ nello stesso stabile del ricorrente hanno confermato che il medesimo soggiorna in Ticino durante tutti i giorni della settimana, compresi i sabato e le domeniche, per minimo un mese (cfr. doc. C; D; E; F).
Rispondendo a dei quesiti posti dal TCA (cfr. doc. XI), il rappresentante dell’assicurato, il 22 maggio 2016, ha poi precisato che il ricorrente, nel periodo dal giugno 2014 al dicembre 2015, è rientrato in Italia nelle seguenti date
" - 5 luglio 2014;
- 1 agosto 2014;
- 20 settembre 2014;
- 25 ottobre 2015 (recte: 2014);
- 15 novembre 2015 (recte: 2014);
- 23 dicembre 2014;
- 7 febbraio 2015;
- 21 marzo 2015;
- 5 aprile 2015;
- 2 maggio 2015;
- 6 giugno2015;
- 4 luglio 2015;
- 31 luglio 2015;
- 19 settembre 2015;
- 17 ottobre 2015;
- 21 novembre 2015;
- 23 dicembre 2015” (Doc. XII p.to 2)
Il rappresentante dell’insorgente ha, peraltro, puntualizzato, da una parte, che il rientro in Italia solo mensile si spiega con il fatto che l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio dell’avv. __________ di __________ (cfr. doc. XII p.to 3).
Dall’altra, che, come già visto (cfr. consid. 2.4.), il ricorrente trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza (cfr. doc. XII p.to 4.)
2.8. Nel caso di specie va ora esaminato se RI 1, volendo considerare la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.5.) e ritenuto che lo Stato di occupazione risulti essere la Svizzera, possa essere trattato quale lavoratore falso frontaliere.
Il Presidente di questa Corte, in un altro procedimento vertente sull’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 già citata al consid. 2.6.) ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri.
L’avv. __________ della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato:
" (…)
Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.
Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X; consid. 1.5.)
L’avv. __________ della SECO, il 21 settembre 2015, rispondendo al Presidente del TCA che nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre
2015 già citata al consid. 2.6.) ha posto ulteriori quesiti, ha affermato:
" (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessaria al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).
Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.”
(Inc. 38.2015.30 doc. XIV)
2.9. Valutate tutte le circostanze del caso di specie con attenzione, questa Corte ritiene che la situazione del ricorrente (al beneficio presso __________ di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana; cfr. consid. 2.7.; doc. 14; 15) considerando la sua residenza all’estero (cfr. consid. 2.8.), è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.6.).
Da notare che con la sentenza 38.2015.44 del 18 maggio 2016, citata sopra, questo Tribunale ha stabilito che la situazione di un assicurato con permesso B dal 1° giugno 2012 che dall’aprile 2010 fino al licenziamento nel 2014 ha beneficiato, sempre con la stessa ditta, di un contratto di lavoro di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi non fosse, invece, assimilabile a quella delle figure professionali che possono rientrare nella categoria dei falsi frontalieri (cfr. consid. 2.6.).
Va evidenziato che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.8.).
L’assicurato, come visto, alloggia in un locale - camera di 23 mq condivisi con __________ (cfr. doc. 19; 18).
Egli ha dichiarato di rientrare in Italia, anche nel periodo in cui si è trovato in disoccupazione, una volta al mese (cfr. doc. 18) e i suoi conoscenti, che vivono anch’essi nello stabile sito in via della Pietra 75 a __________ adibito, perlomeno parzialmente, a dormitorio (cfr. consid. 2.5.; doc. 19), hanno confermato nel febbraio 2016 che resta a __________ durante la settimana e nei fine settimana minimo un mese (cfr. doc. C; D; E; F).
Agli atti, a parte le dichiarazioni dell’insorgente e dei conoscenti sopra menzionate, non risultano ulteriori elementi (ad esempio estratti bancari che comprovino prelevamenti regolari in Svizzera; consumo di elettricità e acqua presso la camera di __________, tenendo conto in ogni caso che la stessa è abitata da due persone) che comprovino la costante presenza del ricorrente sul suolo ticinese dal dicembre 2015.
In tale contesto questa Corte ribadisce che secondo la giurisprudenza federale per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).
D’altra parte, è sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero” (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite.
Alla luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la questione relativa alla dimora in Svizzera dell’assicurato debba ancora essere approfondita dalla parte resistente.
Gli atti vanno, quindi, rinviati alla Cassa affinché appuri se il ricorrente dal mese di dicembre 2015 ha dimorato effettivamente oppure no in Svizzera.
Qualora, dagli accertamenti che la parte resistente esperirà, anche sentendo, se del caso, l’assicurato stesso, __________, altri conoscenti e l’arch. __________, emerga che l'insorgente è stato regolarmente presente su suolo elvetico dal dicembre 2015 e che vi abbia attivamente cercato lavoro, il ricorrente potrà rientrare nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.6., in particolare STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016).
In tal caso la Cassa, per riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il lasso di tempo a far tempo dal 21 dicembre 2015, esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8 LADI
2.10. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 4 febbraio 2016 è annullata.
2. Gli atti sono rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.9.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti