Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 febbraio 2016 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 dicembre 2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non essersi presentato a un colloquio di consulenza previsto per il 16 dicembre 2015 alle ore 9:30 senza avvisare della sua assenza (cfr. doc. 5).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 6), l’amministrazione, il 2 febbraio 2016, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a due giorni, motivando come segue:
" (…)
3. Nel caso specifico l’assicurato non si è presentato al colloquio fissato per il 16 dicembre 2015, né ha telefonato preventivamente per avvisare dell’assenza. Egli ha tuttavia spontaneamente chiesto alla consulente il 16 dicembre stesso (mail delle ore 13.24) di spostare l’appuntamento che aveva (erroneamente) segnato per il 18 dicembre. Con i mezzi di comunicazione oggi a disposizione (telefono, internet) è senz’altro possibile avvisare e scusarsi dell’assenza, se non preventivamente almeno nel corso della giornata, impegno che l’assicurato, pur se inizialmente per altra finalità, ha comunque adempiuto.
Secondo la legge (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g LADI) e la giurisprudenza l’adempimento dell’obbligo di controllo è una condizione per beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione.
Le direttive emanate dal Segretariato di Stato dell’economia (SECO) e dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro prevedono una sospensione dal diritto da 5 a 8 giorni nel caso di assenza ingiustificata al colloquio se l’assicurato è già stato sanzionato per altri motivi. Il principio di riferimento è fissato dall’art. 45 cpv. 5 OADI: Se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
RI 1 era già stato oggetto di una sospensione dal diritto per 1 giorno nel corso del mese di settembre 2014. La sanzione per l’assenza al colloquio del 16 dicembre 2015 alle ore 09:30 appare giustificata, tuttavia deve essere adeguata in base alle circostanze specifiche sopra descritte.” (Doc. A1)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l’assicurato ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto di essersi sbagliato a iscrivere nella sua agenda la data dell’appuntamento con la consulente URC a causa del periodo di forte impegno emotivo e intellettuale di quei giorni in cui si doveva preparare per dei colloqui e appuntamenti con potenziali datori di lavoro. Egli ha precisato di avere del resto avvisato spontaneamente per posta elettronica la consulente alcuni giorni prima della data, che credeva essere quella dell’appuntamento, della sua impossibilità a partecipare all’appuntamento a causa di un colloquio di lavoro previsto nello stesso periodo il medesimo giorno.
L’insorgente ha indicato che è a seguito di tale comunicazione che è emersa l’errata registrazione della data dell’appuntamento.
Inoltre egli ha osservato di avere dimostrato di aver preso sul serio e con impegno i colloqui con la consulente URC, nonché di essere sempre stato molto attivo durante la disoccupazione nel formarsi professionalmente per meglio inserirsi in una nuova attività, sia svolgendo le ricerche di lavoro, che frequentando un corso di agente di sicurezza e un corso linguistico di 3 mesi a __________, come pure terminando il corso di specialista del commercio al dettaglio presso la __________ di __________.
Il ricorrente ha poi menzionato alcune sentenze del Tribunale federale, citate in una sentenza 38.2014.74 del 16 marzo 2015 emanata dal TCA, con cui erano state annullate delle sanzioni inflitte ad assicurati che non avevano presenziato a colloqui di consulenza o, in un caso, con cui era stata confermata la sospensione di un giorno.
Al riguardo egli ha rilevato che quanto previsto negli estratti da lui citati poteva essere applicato al suo caso, specificando, da una parte, di avere immediatamente avvisato la consulente giorni prima della data che riteneva in buona fede e soggettivamente essere quella dell’appuntamento. Dall’altra, che la precedente sanzione di un giorno comminatagli nel settembre 2014 per aver mancato il colloquio del 4 settembre 2014 alle ore 11:00 presso l’URC, dove si è immediatamente recato il giorno stesso alle 15:40, giustificando l’assenza, è antecedente di 15 mesi (ben oltre i 12 previsti dalla giurisprudenza) e quindi non deve essere considerata (cfr. doc. I).
L’insorgente ha, inoltre, richiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I pag. 4).
1.4. Nella sua risposta del 5 aprile 2016 l'URC ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando:
" (…)
L’assenza al colloquio del 16 dicembre 2015 alle ore 9.30, oggetto della presente vertenza, è stata giustificata dall’assicurato con un “mio errore commesso in buona fede” (doc. 2).
Le motivazioni quali: “la dimenticanza”, “la confusione della data”, “l’errore di trascrizione della data” espresse a giustificazione della mancata partecipazione al colloquio non sono ritenute valide dall’URC, a maggior ragione nel caso in cui il nuovo appuntamento è stato consegnato brevi mani all’assicurato.
Trattandosi della seconda assenza non giustificata a un colloquio di consulenza l’URC ha ritenuto la sanzione giustificata, riducendo tuttavia la stessa in sede di opposizione da 5 a 2 giorni in considerazione dell’impegno dell’assicurato e della sua volontà di reinserirsi nel mondo del lavoro (trattative con un datore di lavoro in corso che si sono concluse positivamente nel corso del mese di marzo 2016).
Le moderne tecnologie oggi a disposizione di tutti consentono una costante e praticamente illimitata possibilità di comunicazione mediante telefono cellulare (chiamate telefoniche, ricezione e invio di e-mail, registrazione di appuntamenti con possibilità di attivare avvisi, ecc.). Anche per questo motivo la motivazione di un’assenza dovuta a una dimenticanza o uno sbaglio nella trascrizione della data appare inaccettabile e pertanto sanzionabile.
La prassi amministrativa prevede una sanzione fino a 15 giorni nel caso di ripetuta assenza non giustificata ad un colloquio di consulenza. La sanzione di due giorni decisa dall’URC in sede di opposizione appare particolarmente mite ed è stata ridotta ai minimi termini tenuto conto dell’impegno dell’assicurato ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro.” (Doc. III)
1.5. L’assicurato ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla fattispecie con scritto del 17 aprile 2016 (cfr. doc. V).
1.6. Il 28 aprile 2016 l’URC ha ribadito la posizione espressa nella decisione su opposizione del 2 febbraio 2016 e nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per due giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato al colloquio di consulenza del 16 dicembre 2015 senza previamente avvertire della sua assenza.
L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 lett. b LADI precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5.
L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo") prevede che:
" Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro 15 giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.
Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In una sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui, anche se non è stato sanzionato al riguardo.
La nostra Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
Con giudizio 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18 luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.
Il TF ha precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.
L’Alta Corte ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.
A livello cantonale il TCA, in una sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un’assicurata per non avere tempestivamente annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia (influenza intestinale).
Questa Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.
In secondo luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni doveva essere confermata, in quanto quattro mesi prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del lavoro.
Con sentenza 38.2014.74 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza senza avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre rispettato i propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in questione. Al riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza all’appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al fatto che il ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che non ha, però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC.
Infine in una sentenza 38.2015.90 del 24 settembre 2015 questa Corte ha confermato la sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione comminata a un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di consulenza fissato per il 2 marzo 2015 per dimenticanza.
L’assicurato non si era, del resto, scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta di giustificazione.
Inoltre il medesimo era già stato sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2 marzo 2015 a causa di ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel mese di maggio 2014 e della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2014.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.5. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49).
Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI il servizio competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).
2.6. Nella presente evenienza l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato il 25 novembre 2015 per il 16 dicembre 2015 alle ore 9:30 presso l’URC di __________ (cfr. doc. 2) senza previamente avvertire della sua assenza.
Il ricorrente, il 16 dicembre 2015 alle ore 13:24, ha inviato alla propria consulente del personale un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" (…)
Inoltre vorrei chiederle se si potesse posticipare o anticipare l’appuntamento del 18.12.2015 alle 09.30 poiché avrei un colloquio lavorativo presso l’agenzia (il __________ di __________) alle 9.15 della stessa data.
(…)” (Doc. 2)
La consulente, il 16 dicembre 2015 alle ore 13:34, ha indicato che l’appuntamento con lei era quella mattina e non il 18 dicembre 2015, riconvocando l’assicurato per il 22 dicembre 2015 alle ore 15:30.
A seguito delle scuse dell’insorgente, la collocatrice gli ha comunicato, per quanto concerneva l’assenza al colloquio di quel giorno, di ritornarle le sue giustificazioni tramite il formulario ufficiale (cfr. doc. 2).
Agli atti risulta che in effetti il 16 dicembre 2015 la consulente del personale ha trasmesso all’assicurato una ”Richiesta di giustificazione”, con cui l’ha invitato a motivare, entro il 23 dicembre 2015, la propria assenza al colloquio e la mancanza di avviso in anticipo, sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 3).
L’insorgente, il 22 dicembre 2015, ha risposto come segue alla Richiesta di giustificazione:
" (…) Come ben sa sono rientrato il 24.11.2015 dal soggiorno a __________ ed ancora tuttora mi ritrovo sommerso di burocrazie varie cantonali per giustificare la mia situazione poiché ho richiesto i condoni per ogni imposta, tasse, cassa malati ecc… in quanto mi avvicino al termine quadro disoccupazione e questo mi rende nervoso per paura di non trovare un’occupazione e dover andare in assistenza.
Il nostro appuntamento lo avevo inserito nell’agenda datato 18.12.2015 (mio errore) ed in buona fede, in data 16.12.2015 vedi mail inviata le chiedevo se si poteva spostare l’appuntamento in quanto in data 18.12.2015 alle ore 9.15 avevo un colloquio di lavoro presso “ il __________”. L’appuntamento di lavoro sembrerebbe essere andato bene, ma per questo mio errore “non voluto” ho mancato il nostro colloquio. Non era mia intenzione e la prego di scusarmi, ma ultimamente la pressione dell’essere senza lavoro con problematiche economiche mi sta divorando e una possibile penalità mi metterebbe in serie difficoltà. La prego di scusare ancora questa mia svista lasciandomi un’opportunità.”
(Doc. 4)
Nel caso di specie dunque l’assicurato non ha presenziato al colloquio di consulenza del 16 dicembre 2015 ed ha affermato di avere registrato in modo errato nella propria agenda la data dell’appuntamento inserendo il colloquio al giorno venerdì 18 dicembre 2015, anziché al mercoledì 16 dicembre 2015 (cfr. doc. I; 4; 6).
L’assicurato ha poi sottolineato che l’errore sottolineato di registrazione della data del colloquio nell’agenda sarebbe dovuto ai molti impegni di quel periodo in cui, essendo da poco rientrato dalla __________, dove aveva frequentato un corso di tedesco di tre mesi, doveva risolvere diverse questioni burocratiche (imposte, cassa malati) e sottoporsi a colloqui con potenziali datori di lavoro.
Al riguardo egli ha precisato di essere stato nervoso, poiché, avvicinandosi la fine del termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI (annuncio all’URC del 1° giugno 2014; cfr. doc. 17; 6), temeva di non trovare un’occupazione e di dovere far capo all’assistenza sociale (cfr. doc. I; 4).
Dalle carte processuali emerge che il ricorrente è rientrato dalla __________ il 24 novembre 2015 (cfr. doc. 4) e che il 25 novembre 2015 è stato convocato al colloquio di consulenza del 16 dicembre 2015 alle ore 9:30 (cfr. doc. 1).
Egli ha poi avuto due incontri con potenziali datori di lavoro l’11 dicembre 2015, sia alle ore 11:30 che alle ore 14:30 (cfr. doc. 6).
Inoltre l’11 dicembre 2015 alle 13:58 l’assicurato è stato convocato per un ulteriore colloquio di lavoro per venerdì 18 dicembre 2015 alle ore 9:15, da lui confermato sempre venerdì 11 dicembre 2015 alle ore 16:09 (cfr. doc. 6).
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l’insorgente, quando ha ricevuto la convocazione del 25 novembre 2015 all’incontro con l’URC del 16 dicembre 2015 da parte della sua consulente del personale, disponeva del tempo sufficiente - nonostante le pratiche amministrative da espletare dopo il suo rientro dall’estero, peraltro durato unicamente tre mesi - per leggerla accuratamente e registrare in modo corretto la data del 16 dicembre 2015.
Va, del resto, evidenziato che l’insorgente, con decisione del 5 settembre 2014, era già stato sospeso per un giorno dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi presentato al colloquio di consulenza del 4 settembre 2014 alle ore 11:00 a causa di una dimenticanza (cfr. doc. 12).
Inoltre l’assicurato nemmeno ha partecipato al colloquio di consulenza previsto per il 17 marzo 2015 alle ore 15:30 senza comunicare in anticipo la sua assenza (cfr. doc. 14).
Egli in quell’occasione non è stato sanzionato. Al proposito, dal verbale del colloquio del 18 marzo 2015, sottoscritto dal ricorrente, si evince quanto segue:
" (…)
Non si è presentato ieri al colloquio delle 15:30, ha chiamato alle 16:35, ha fatto il turno di notte e ha finito martedì mattina alle 8:00 e non è riuscito a scrivermi, consegnata giustificazione accolta, ma avvisato di sempre inviare e-mail preventiva per comunicare l’assenza ai colloqui.
(…)” (Doc. 15)
Visti i precedenti episodi di assenza a colloqui di consulenza, l’assicurato avrebbe dovuto, a maggiore ragione prestare la massima attenzione alla data prevista per l’incontro del dicembre 2015 e alla relativa registrazione nella propria agenda.
E’ vero, come fatto valere dall’insorgente (cfr. doc. I), che la sanzione del 5 settembre 2014 si riferisce a una mancanza che ha avuto luogo più di dodici mesi prima dell’assenza del 16 dicembre 2015 (cfr. DLA 2013 pag. 185 seg. citata al consid. 2.2).
Tuttavia, il comportamento che è stato sanzionato nel settembre 2014 risale soltanto a quindici mesi prima della mancata partecipazione al colloquio del 16 dicembre 2015.
Inoltre e soprattutto, nel marzo 2015, ossia nove mesi prima del mancato colloquio del 16 dicembre 2015, l’assicurato, non partecipando al colloquio di consulenza previsto per il 17 marzo 2015 alle ore 15:30 senza comunicare in anticipo la sua assenza, non ha comunque soddisfatto i propri obblighi di disoccupato, anche se non è stato sanzionato al riguardo (cfr. STF 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 e riassunto al consid. 2.3.).
Il TCA rileva, d’altronde, che l’incontro con il potenziale datore di lavoro del 18 dicembre 2015 alle ore 9:15 è stato fissato l’11 dicembre 2015 alle 13:58 e che l’assicurato l’ha confermato venerdì 11 dicembre 2015 alle ore 16:09 (cfr. doc. 6).
L’insorgente, che ha indicato di aver registrato nella propria agenda al 18 dicembre 2015 alle ore 9:30 il colloquio di consulenza per il quale era stato convocato il 25 novembre 2015 (cfr. doc. 4), ha però atteso fino al 16 dicembre 2015 alle ore 13:24 per avvertire la sua consulente del personale della concomitanza degli impegni e richiedere di spostare la data dell’appuntamento con l’URC (cfr. doc. 6).
Un avviso più tempestivo alla propria consulente avrebbe evitato l’assenza al colloquio.
Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono gli estremi per sanzionare l’insorgente sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).
Non conducono, peraltro, a un esito differente le sentenze emesse dal Tribunale federale citate dall’assicurato nel ricorso, e meglio le STFA C 30/98 dell’8 giugno 1998, STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998, STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998 e STF 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg. (cfr. doc. I pag. 2-3).
In effetti i giudizi C 30/98 dell’8 giugno 1998 e C 268/98 del 22 dicembre 1998 con cui l’Alta Corte ha annullato le sanzioni inflitte a degli assicurati che non avevano partecipato a colloqui di consulenza, nel primo caso per aver confuso la data e nel secondo per essersi addormentato, si riferiscono ad assicurati che, a parte la manchevolezza in questione, avevano sempre avuto un comportamento corretto e puntuale (cfr. consid. 2.3.).
Anche nella sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, con cui la nostra Massima Istanza ha confermato un giorno di sospensione applicata a un assicurato che aveva dimenticato un appuntamento con l’URC e aveva atteso una precisa richiesta da parte dell’amministrazione per motivare la propria assenza, si trattava di un assicurato che era sempre stato corretto e puntuale e che aveva commesso il suo primo comportamento sanzionabile (cfr. consid. 2.3.).
Nella presente evenienza, per contro, come visto sopra, il ricorrente, anche nell’anno precedente il 16 dicembre 2015, non ha sempre avuto, perlomeno, un atteggiamento puntuale.
Infine pure il giudizio 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg., risulta ininfluente.
Lo stesso concerne un assicurato che non si era presentato a un colloquio senza giustificazione e che nel corso dell’anno precedente a tale mancanza per due volte non si era presentato a colloqui, anche se non era stato sanzionato al riguardo. Il TF ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato (cfr. consid. 2.3.).
2.7. Per quanto attiene all’entità della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.2.), l’URC ha inflitto al ricorrente una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di due giorni.
L’amministrazione ha indicato che tale sanzione appare particolarmente mite ed è stata ridotta ai minimi termini tenuto conto dell’impegno dell’assicurato ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro (cfr. doc. III; consid. 1.4.).
La “Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia che la penalità da infliggere a un assicurato che per la prima volta resta assente senza valida giustificazione da una giornata di informazione o da un colloquio di consulenza o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto precedenti sanzioni varia da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per altri motivi la penalità va da 5 a 8 giorni.
Giova, del resto, evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI – ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 ha precisato che in caso di mancata presentazione senza un motivo valido alla giornata d’informazione, al colloquio di consulenza o di controllo debba essere applicata una sospensione la prima volta di 5-8 giorni e la seconda volta di 9-15. La terza volta l’incarto va rinviato al servizio cantonale per decisione.
In concreto, ritenuto che l’assicurato non si è presentato al colloquio del 16 dicembre 2015 alle ore 9:30, non si è scusato spontaneamente, bensì dopo aver contattato il 16 dicembre 2015 alle ore 13:24 la sua consulente per un altro motivo e che ha già assunto comportamenti non corretti e puntuali anche prima dell’episodio in questione (cfr. consid. 2.6.), la sospensione di due giorni inflittagli dall’URC risulta conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2.)
Infine, in relazione all’asserzione dell’assicurato secondo cui la sanzione in questione ha fatto sì che la somma di indennità di disoccupazione percepita sia stata insufficiente per far fronte alle sue spese visto che vive da solo e l’ha obbligato a farsi prestare dei soldi da terzi (cfr. doc. I), giova evidenziare che le sue condizioni economiche precarie non hanno influenza alcuna sulla durata della sospensione (cfr. STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STCA 38.2014.74 del 16 marzo 2015 consid. 2.10.).
La decisione su opposizione del 2 febbraio 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.8. L’assicurato ha chiesto l’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).
In realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in casu, va negato (cfr. STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti