Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2016.20

 

rs

Lugano

20 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 marzo 2016 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con la decisione su opposizione del 21 marzo 2016 (cfr. doc. A) la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione emessa in data 27 gennaio 2016 (cfr. doc. 4) con la quale aveva negato a RI 1, nato il __________ 1949, il diritto di beneficiare delle indennità per insolvenza richieste nel gennaio 2016 per gli ultimi quattro mesi di attività lavorativa presso il __________ terminata il 4 gennaio 2016, in quanto, avendo raggiunto l’età di pensionamento non poteva più essere considerato quale lavoratore soggetto all’obbligo di contribuzione ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI che a determinate condizioni ha diritto all’indennità per insolvenza.

                                         Nella decisione su opposizione la Cassa ha, inoltre, rilevato che l’interessato nemmeno poteva essere tutelato nella propria buona fede, poiché le informazioni generalizzate, in particolare date tramite la distribuzione di opuscoli che forniscono un orientamento sulla legislazione e sulla sua applicazione o ancora su una determinata pratica, non sono sufficienti per poter essere ritenute un’assicurazione rilasciata in una situazione concreta nei confronti di una determinata cerchia di persone.

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 21 marzo 2016 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il conseguente riconoscimento dell’importo di fr. 17'939.65 a titolo di indennità per insolvenza a dipendenza delle pretese salariali vantate nei confronti della fallita __________.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto di essersi accorto ben presto, dopo essere stato assunto agli inizi del 2015 dalla __________ quale direttore amministrativo e finanziario, che la situazione finanziaria della sua datrice di lavoro stava degradandosi rapidamente, decidendo di mettere a orario ridotto i suoi dipendenti. Il medesimo ha indicato che da un certo momento in avanti sono venuti a mancare anche i mezzi liquidi necessari a pagare l’integralità degli stipendi dei suoi dipendenti. Per informarsi sul da farsi e rendersi conto dei diritti che i dipendenti – fra cui egli stesso – avrebbero avuto, si è così rivolto all’autorità competente in materia di disoccupazione, ricevendo l’assicurazione che la cassa disoccupazione avrebbe coperto per un certo periodo i crediti per i salari impagati dei dipendenti con le indennità per insolvenza.

                                         Il ricorrente ha precisato che a conferma gli furono rimessi un opuscolo edito dal Dipartimento federale dell’economia, destinato ai disoccupati, dal titolo specifico “Indennità per insolvenza” e un formulario “Indennità per insolvenza”, edito dall’Ufficio cantonale del lavoro.

                                         Egli ha poi asserito che sulla scorta delle informazioni ricevute e di quelle contenute nei documenti menzionati lui e la __________ hanno deciso di destinare le risorse liquide ancora disponibili a pagare le necessità aziendali, piuttosto che il salario suo e degli altri dipendenti, nell’intento di salvare la ditta, convinti che qualora il fallimento fosse comunque arrivato, avrebbero potuto beneficiare dell’indennità per insolvenza.

                                         L’insorgente ha osservato che, se avesse saputo per tempo che gli sarebbe stato negato il diritto all’indennità per insolvenza poiché in età AVS, ritenuto che quale direttore amministrativo della società prendeva le decisioni gestionali relative alla liquidità aziendale, avrebbe versato almeno il suo stipendio, giacché l’azienda ha sempre avuto i mezzi liquidi per farlo.

                                         Egli ha precisato di avere invece, per non creare disparità di trattamento con gli altri dipendenti, suoi subordinati, e facendo affidamento sulle garanzie relative all’indennità per insolvenza, omesso di far pagare alla sua datrice di lavoro anche il suo stipendio mensile.

                                         Il ricorrente ha evidenziato che da tutti gli stipendi versatigli sono stati dedotti tutti i contributi di legge, ma nessuno, nemmeno il signor __________ della Cassa __________ di __________, con cui si era confrontato più volte, l’ha informato del problema in questione.

                                         Il medesimo ritiene che la sua buona fede giusta l’art. 9 Cost. debba essere tutelata, in quanto sono adempiute tutte le relative condizioni. In particolare egli, da un lato, ha ribadito che quando si è rivolto all’autorità competente ha ricevuto informazioni e documenti che non facevano in alcun modo menzione della disposizione della LADI secondo cui le persone in età AVS non beneficiano di indennità di insolvenza.

                                         Dall’altro, ha osservato che le informazioni che le Autorità in materia gli hanno dato attraverso gli opuscoli hanno palesemente condizionato le sue scelte, adottando delle decisioni che si sono dimostrate per lui scellerate, quando la liquidità generata dalla sua datrice di lavoro fino al fallimento – e anche dopo – sarebbe stata sufficiente per coprire le sue, comunque già ridotte, pretese salariali che invece egli ha destinato ad altre finalità nel tentativo di salvare dei posti di lavoro – da agosto 2015 fino al fallimento non è stato licenziato alcun dipendente del __________ – certo che i suoi diritti sarebbero stati garantiti dall’indennità per insolvenza.

                                         A mente dell’insorgente, pertanto, la decisione impugnata negandogli tale indennità viola manifestamente il principio contenuto all’art. 9 Cost. (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella propria risposta di causa del 29 aprile 2016, la Cassa, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione del 21 marzo 2012, ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc III).

 

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha posto alla parte ricorrente i seguenti quesiti:

 

" Quando precisamente RI 1 si è rivolto all’autorità competente in materia di disoccupazione per informarsi sul da farsi a seguito delle difficoltà finanziarie della __________ (cfr. ricorso pag. 3)?

 

Quale autorità LADI specifica ha contattato il suo cliente?

 

Con quale funzionario e/o responsabile della menzionata autorità ha parlato?

 

Cosa ha chiesto il signor RI 1 all’autorità interpellata?

 

Quali sono state, al riguardo, le eventuali indicazioni fornitegli dall’autorità in questione (oltre ad avere ricevuto l’Opuscolo “Indennità per insolvenza” e il formulario “Indennità per insolvenza”; cfr. ricorso pag. 3) ?

 

Il suo assistito ha discusso con l’autorità della sua situazione personale (ruolo in seno alla società, età, ecc.)?

 

Se sì, qual è stata la risposta? (Doc. V)

 

                                         L’avv. RA 1 ha risposto il 23 dicembre 2016, allegando al suo scritto copia della graduatoria nel fallimento del __________ (cfr. doc. VI + F).

 

                               1.5.   Il 12 gennaio 2017 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di riconfermare integralmente quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. VIII).

 

                               1.6.   Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato, mediante la decisione del 27 gennaio 2016, confermata dalla decisione su opposizione del 21 marzo 2016, a RI 1 il diritto di percepire indennità per insolvenza richieste nel gennaio 2016 per gli ultimi quattro mesi di attività lavorativa presso il __________ terminata il 4 gennaio 2016 (cfr. doc. 4; A).

 

                                         Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:

 

" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

 

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

 

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

 

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali." (La sottolineatura è del redattore)

 

                                         L’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI enuncia che i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS (65 anni per gli uomini e 64 per le donne) sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi.

 

                               2.2.   Nella Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) p.to B9 emessa nel marzo 2015 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:

 

" AVENTI DIRITTO

 

B9    I lavoratori soggetti all’obbligo contributivo al servizio di un datore di lavoro insolvente che sottostà a una procedura d’esecuzione forzata in Svizzera o che occupa in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’II. I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l’età minima di contribuzione per l'AVS sono parificati ai lavoratori soggetti all’obbligo contributivo (art. 73 OADI). L’età limite per l’II corrisponde all’età normale della pensione AVS, dato che a quel momento viene meno l’obbligo contributivo.

 

      Il diritto all’II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell’esercizio di un’attività salariata soggetta a contribuzione. (…)”

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                        

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.3.   Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ 1949, entrato in Svizzera nel 2004 e in possesso di un permesso di domicilio UE/AELS (permesso C) valido fino al 30 agosto 2019 (cfr. doc. 25), è stato assunto dalla __________ di __________ in qualità di direttore alle dirette dipendenze dell’amministratore unico con effetto dal 1° febbraio 2015 a tempo indeterminato con un grado di occupazione dell’80% e un salario netto mensile di fr. 5'000.-- (cfr. doc. 17).

 

                                         Dal mese di settembre 2015 non gli è più stato pagato lo stipendio, compresa la quota parte di tredicesima per il mese di agosto 2015 (cfr. doc. 22; 21; 20).

 

                                         Il 5 gennaio 2016 l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha inviato all’insorgente il seguente scritto:

 

" portiamo a sua conoscenza che, in data 04.01.2016 la Pretura di __________, ha pronunciato il fallimento della __________ di __________.

Quale dipendente della fallita la invitiamo a voler prendere atto che l’Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo scrivente Ufficio, le dà immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a datare dal 04.01.2016 è licenziato.

Le sue pretese salariali potranno essere fatte valere in sede di liquidazione. (…)” (Doc. 19)

 

                                         RI 1, il 5 gennaio 2016, ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza relativa ai crediti salariali degli ultimi 4 mesi in cui ha lavorato alle dipendenze della __________, per un totale di fr. 17'278.25 (cfr. doc. 14).

 

                                         Con decisione del 27 gennaio 2016 la Cassa ha respinto la richiesta del ricorrente, in quanto aveva già raggiunto l’età di pensionamento AVS (cfr. doc. 4).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 marzo 2016, nella quale la parte resistente ha pure escluso che l’insorgente potesse essere tutelato nella propria buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost. (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.4.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, in primo luogo, che ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI hanno diritto all’indennità per insolvenza unicamente i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione e quindi, ritenuto che con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAVS) viene meno l’obbligo contributivo (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI: i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS, sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi), possono pretendere tale indennità, sempre che le ulteriori condizioni siano ossequiate, i lavoratori che non hanno ancora compiuto l’età normale della pensione AVS (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).

 

                                         In secondo luogo, che effettivamente RI 1 ha compiuto i 65 anni, età di pensionamento (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS), già il 10 aprile 2014, ossia prima di iniziare l’attività presso la __________ cominciata il 1° febbraio 2015 (cfr. doc. 17).

                                         Egli, perciò, durante il periodo di attività lavorativa presso l’azienda di __________ non era più da considerare quale lavoratore soggetto all’obbligo di contribuzione giusta l’art. 51 cpv. 1 LADI.

 

                                         In effetti, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ovvero che da tutti gli stipendi dell’insorgente sono stati dedotti tutti i contributi di legge (cfr. doc. I pag. 5), dai “Fogli paga” allestiti dalla __________ per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2015 e gennaio 2016 risulta che dai suoi salari sono stati prelevati i contributi AVS/AINP/APG, ad esclusione dei contributi AD (cfr. doc. 16), come del resto evidenziato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 2).

 

                                         Ne discende che a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto di beneficiare di indennità per insolvenza postulate nel mese di gennaio 2016 per il fatto di avere raggiunto l’età di pensionamento AVS.

 

                                         Da questo profilo, d’altronde, neppure l’insorgente, ha sollevato particolari obiezioni (cfr. doc. 3; I).

 

                               2.5.   RI 1 ha fatto valere che quando si è informato presso l’Autorità competente ha ricevuto indicazioni e documenti che non facevano in alcun modo menzione del fatto che le persone in età AVS non hanno diritto all’indennità per insolvenza e che di conseguenza, credendo di poi poter beneficiare di tali indennità, non ha versato, oltre ai salari degli altri dipendenti, nemmeno il suo nel tentativo di evitare il fallimento (cfr. doc. I; 3).

 

                                         Questo Tribunale deve, perciò, esaminare se la non conoscenza del requisito di non aver ancora compiuto l’età di pensionamento per avere diritto all’indennità per insolvenza possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per riconoscergli tale indennità.

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).                                       

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 3° ed., Berna-San Gallo-Zurigo 2015, ad art. 27 n. 40 pag. 436).

 

                                         Riguardo, più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006.

 

                                         Secondo il Tribunale federale, tuttavia, fintanto che, prestando l'usuale attenzione, l'assicuratore sociale non può riconoscere che la situazione è tale da pregiudicare il diritto alle prestazioni della persona interessata, egli non è obbligato a fornire informazioni ai sensi dell'art. 27 LPGA (cfr. DTF 133 V 249 = DLA 2007 N. 10 pag. 193; STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF 9C_787/2011 del 20 aprile 2012 consid. 5.2.).

 

                                         L'esistenza di un obbligo di consulenza dipende dal fatto se l'assicuratore disponga, alla luce della situazione concreta di cui è a conoscenza, di indizi sufficienti, tali da imporgli di informare l'assicurato (STF 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 3.3).

                                         Dall'assicuratore sociale però non ci si può aspettare che fornisca delle informazioni ritenute generalmente note. In tale ipotesi l'amministrazione rischierebbe preventivamente di sommergere l'assicurato di dati non necessari o addirittura indesiderati (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.; STF 9C_894/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 pag. 132, e 9C_1005/2008 del 5 marzo 2009 consid. 3.2.2, in RSAS 2009 pag. 398).

 

                               2.6.   Nel caso di specie il ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, rispondendo a delle domande postegli dal TCA (cfr. doc. V; consid. 1.4.), ha affermato di avere contattato l’__________ di __________ nell’agosto 2015 dopo aver scaricato da internet i documenti informativi sulla disoccupazione e che il signor __________ della Cassa __________ gli ha indicato che la Cassa di insolvenza, in caso di fallimento, avrebbe coperto solo quattro mesi di salario dei dipendenti senza fare distinzioni di età (cfr. doc. VI).

 

                                         Riguardo ai documenti concernenti le indennità per insolvenza l’insorgente ha specificato di avere avuto a disposizione l’opuscolo “Indennità per insolvenza”, sottolineando che si parla delle persone che non hanno diritto all’indennità, ma non si fa menzione alcuna dell’eventualità che tali persone siano in età AVS, e il formulario “Indennità per insolvenza”, indicando che al punto f delle spiegazioni si fa riferimento alle persone che non hanno diritto alle indennità per insolvenza, ma l’eccezione delle persone in età AVS non è riportata (cfr. doc. I pag. 6).

 

                                         All’esplicito quesito di questo Tribunale se l’insorgente aveva discusso con l’autorità della sua situazione personale (ruolo in seno alla società, età, ecc.; cfr. domanda n. 6 doc. V), è stato, poi, affermato che RI 1 “non ha mai parlato della sua situazione personale. Ha sempre parlato nella sua qualità di “direttore” del __________. Nessuno gli ha chiesto nulla al riguardo.” (cfr. risposta ad 5 e 6 doc. VI).

 

                                         In simili condizioni non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA.

 

                                         Per quanto attiene all’opuscolo “Indennità per insolvenza” edito dal Dipartimento federale dell’economia DFE nel 2011 è vero che lo stesso non riporta il testo dell’art. 51 cpv. 1 LADI e segnatamente il fatto che hanno diritto all’indennità per insolvenza i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione (cfr. doc. 7). Nemmeno, peraltro, l’edizione del 2016 (cfr. www.area-lavoro.ch).

                                         Neppure il formulario “Domanda d’indennità per insolvenza” fa accenno al presupposto in questione (cfr. doc. 9).

 

                                         È altrettanto vero, però, che, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III), l’opuscolo edito dal DFE indica espressamente che “il presente opuscolo si basa sulle disposizioni della legge sull’assicura­zione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e della sua ordinanza d’applicazione (OADI; RS 837.02). L’opuscolo fornisce unicamente informazioni di carattere generale e che in caso di dubbio fa fede il testo di legge” (cfr. doc. 7).

                                        

                                         Inoltre in casu decisiva è la circostanza che comunque un opuscolo informativo, distribuito spontaneamente da un’autorità amministrativa a una cerchia indeterminata di persone (come è il caso di documenti accessibili al pubblico e scaricabili dal sito www.area-lavoro.ch) e che contiene informazioni generali, non è vincolante dal profilo della protezione della buona fede (cfr. DTF 109 V 54; STF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 6.2.).

                                         In effetti si è confrontati con una rassicurazione individuale concreta fornita tramite opuscoli solamente nel caso in cui una persona chiede indicazioni circa una questione specifica e l’amministrazione risponde fornendo un determinato opuscolo (cfr. STF 8C_618/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.3.; STF 8C_1004/2008 del 29 gennaio 2008 consid. 3.2.)

 

                                         In concreto il ricorrente stesso ha asserito, in generale - quindi né alla Cassa __________, né alla CO 1 - di non avere posto domande riguardanti la sua situazione personale (cfr. doc. VI).

 

                                         Pertanto non solo non si è in presenza dell’eccezione al principio secondo cui le informazioni degli opuscoli non costituiscono delle rassicurazioni fornite dall’autorità, bensì neppure vi è stata violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, visto che alle autorità competenti non sono state chieste delucidazioni in merito al caso concreto e individuale del ricorrente.

 

                                         Del resto va osservato che l’insorgente ha dichiarato di essersi rivolto alla Cassa __________ di __________ riguardo all’indennità per insolvenza, parlando in qualità di direttore del __________ (cfr. doc. VI), ossia per trovare una soluzione adeguata per i dipendenti della ditta e non per se stesso.

 

                                         In queste condizioni le autorità competenti interpellate nemmeno avevano indizi sufficienti tali da poter riconoscere che l’insorgente era nella situazione di postulare la concessione di indennità per insolvenza anche per sé e quindi da imporre loro di informarlo in merito alle condizioni specifiche connesse alla sua persona (età, ruolo in seno alla SA, ecc.).

                                         Ne discende che le autorità che applicano la LADI non erano tenute a fornire informazioni al riguardo ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA.

 

                                         La buona fede del ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr. STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.; 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) - nel caso di specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata (cfr. STCA 38.2014.63 del 15 aprile 2015 consid. 2.9.).

 

                               2.7.   L’insorgente ha chiesto il richiamo degli atti del fallimento della __________ dall’UEF, l’audizione di alcuni testi, e meglio dell’ex amministratore unico della società, della segretaria-contabile della SA e del signor __________ della Cassa __________ di __________. Egli inoltre ha postulato la propria audizione personale (cfr. doc. I pag. 5).

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente postulato la propria audizione.

                                         Egli ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

 

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

In concreto, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne i presupposti relativi al diritto all’indennità per insolvenza e il diritto all’informazione e alla consulenza (cfr. consid. 2.1.; 2.2.-2.5.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         Ne discende che la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale audizione, nonché l’audizione dei testi e il richiamo di atti relativi al fallimento della __________ deve essere respinta.

 

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 21 marzo 2016 impugnata.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti